CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 ottobre 2016
703.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Andrea GIORGIS.

  La seduta comincia alle 9.45.

Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture.
Testo unificato C. 261 e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).
(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marilena FABBRI, relatrice, nell'illustrare il testo unificato all'esame, che reca un contenuto omogeneo e circoscritto, fa presente che il nucleo essenziale dell'intervento normativo proposto è concentrato nell'articolo 2, che conferisce una delega al Governo in materia di requisiti di idoneità psico-attitudinale e formazione del personale chiamato ad operare negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili, e nell'articolo 3, volto a disciplinare le modalità di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza che possono essere installati in tali strutture.
  Al riguardo, osserva che le questioni che il provvedimento pone in relazione ai parametri valutativi seguiti dal Comitato riguardano principalmente il computo del termine ultimo per l'esercizio della delega, che viene disciplinato mediante ricorso alla così detta «tecnica dello scorrimento». Fa presente inoltre che, in relazione alla previsione di cui all'articolo 2, comma 2, quinto periodo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di una diversa formulazione, che si riferisca, piuttosto che alle osservazioni del Governo, all'espressione del parere definitivo da parte delle Commissioni parlamentari.
  Formula quindi la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 261 e abbinate, adottato dalle Commissioni riunite I e XI come testo base per il seguito dell'esame;

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  rilevato che:

  sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:
   il provvedimento presenta un contenuto omogeneo, in quanto, sulla base delle specifiche finalità di tutela indicate all'articolo 1, reca, all'articolo 2, disposizioni volte a conferire una delega al Governo in materia di valutazione attitudinale nell'accesso alle professioni educative e di cura, nonché di formazione iniziale e permanente del personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili e, all'articolo 3, provvede a disciplinare le modalità di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza nelle medesime strutture; a tali disposizioni si accompagnano la previsione della trasmissione da parte del Governo di una relazione annuale al Parlamento per la verifica dell'attuazione della disciplina proposta (articolo 4) e la clausola di neutralità finanziaria (articolo 5);

  sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione e del coordinamento interno al testo:
   con riferimento al computo dei termini per l'esercizio della delega, il testo unificato, all'articolo 2, comma 1, prevede che la delega al Governo debba essere esercitata nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge all'esame; al riguardo, il comma 2 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di novanta giorni, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta “tecnica dello scorrimento”, che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre segnalato che “appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla ’tecnica dello scorrimento’ ” e che, in alcune circostanze, a seguito dell'espressione di rilievi in tal senso, sono stati approvati emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi;
   il testo unificato, all'articolo 2, comma 2, quinto periodo, nel disporre che, ai fini del pronunciamento definitivo degli organi parlamentari sullo schema di decreto legislativo, le Commissioni competenti per materia “possono esprimersi sulle osservazioni del Governo”, reca una formulazione che non appare coerente con quanto previsto dal precedente secondo periodo, che individua l'oggetto della deliberazione parlamentare in termini di parere sullo schema di decreto;
   la clausola di invarianza finanziaria è ripetuta con disposizione di tenore sostanzialmente analogo sia nell'articolo 2, comma 3, con esclusivo riferimento all'attuazione della delega, sia all'articolo 5, con riguardo all'attuazione della legge;
   infine, il titolo del testo unificato non contiene un riferimento alla disposizione di delega, in difformità dunque rispetto a quanto prescritto dal paragrafo 1, lettera a), n. 1, della Circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi;

  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   per quanto detto in premessa, al fine di meglio individuare il termine ultimo per l'esercizio della delega principale, all'articolo 2, comma 2, si valuti la soppressione del terzo periodo, che consente il ricorso alla “tecnica dello scorrimento” del termine per l'esercizio della delega, contestualmente Pag. 5individuando in modo univoco, al comma 1, il termine ultimo per il suo esercizio.

  Il Comitato osserva altresì che:

  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   per quanto detto in premessa, si valuti la congruità del riferimento alle “ osservazioni del Governo ” quale oggetto della deliberazione parlamentare di cui all'articolo 2, comma 2, quinto periodo.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 9.50.