CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 ottobre 2016
703.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 21

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 9.50.

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.
Emendamenti C. 4025-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Pag. 22

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 5 ottobre 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.
Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Dore MISURACA (AP), relatore, osserva che l'articolo 10-bis della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 163 del 2016 prevede che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza contenga: l'eventuale aggiornamento delle previsioni macro-economiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento; l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici individuati dal DEF, al fine di prevedere una loro diversa ripartizione tra lo Stato e le amministrazioni territoriali ovvero di recepire le indicazioni contenute nelle raccomandazioni eventualmente formulate dalla Commissione europea; le eventuali modifiche e integrazioni al DEF conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio europeo relative al Programma di stabilità e al PNR; l'obiettivo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale; l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici; l'indicazione di eventuali disegni di legge collegati.
  La Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2016-2016 rispetto a quello contenuto nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile.
  Con riferimento ai documenti all'esame, alla Nota di aggiornamento risultano allegati: le relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali ai sensi dell'articolo 10-bis della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009; la Relazione al Parlamento redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo programmatico strutturale (MTO), già autorizzato con la Relazione al Pag. 23Parlamento contenuta nel DEF 2016, presentata alle Camere il 9 aprile 2016 come annesso al documento medesimo.
  In riferimento a tale Relazione va rammentato che, come anche riportato nelle premesse delle Raccomandazioni per l'Italia sul programma di stabilità 2016 approvate dal Consiglio UE lo scorso 12 luglio (2016/C 299/01) l'Italia è attualmente sottoposta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita, ed è soggetta alla regola del debito transitoria nel periodo 2013-2015 ed alla regola del debito a partire dal 2016.
  Nella Relazione il Governo rileva come, rispetto al Piano di rientro previsto dal DEF 2016 nello scorso mese di aprile: il sostanziale peggioramento del ciclo economico, come espone la revisione dell’output gap, che passa al –1,7 per cento rispetto al –1,1 per cento stimato nel DEF 2016, il ricorrere delle circostanze eccezionali costituite sia dal recente sisma del 24 agosto che dall'intensità del fenomeno migratorio costituiscano i presupposti richiesti dall'articolo 6, comma 5, sopracitato, in base ai quali può richiedersi l'autorizzazione a modificare il piano di rientro in corso. In particolare il Governo, che nel quadro programmatico di finanza pubblica ha indicato per il 2017 un obiettivo di indebitamento del 2 per cento di Pil, chiede di poter utilizzare ove necessario ulteriori margini di bilancio sino ad un massimo di 0,4 punti di Pil. La ripresa del percorso previsto dall'attuale piano di rientro verrà assicurata dal 2018, al fine del raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio nel 2019, come già previsto nel DEF dello scorso aprile.
  Si ricorda che, oltre che in occasione della presentazione del DEF 2016, nel quale la Relazione ex articolo 6 della legge n. 243 suddetta è stata approvata da ciascuna Camera in data 27 aprile 2016, rispettivamente con risoluzione n. 6/00236 alla Camera e con risoluzione n. 6/00179 presso il Senato.
  Per quanto concerne infine gli eventuali disegni di legge collegati, nella Nota si fa rinvio ai disegni di legge già indicati nei precedenti documenti programmatici. Al momento tali provvedimenti risultano individuabili nei seguenti: S. 2284 «Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile»; S. 2085 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»; S. 2287 «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali».
  Quanto agli aspetti di competenza della I Commissione, in risposta alla raccomandazione del Consiglio europeo, la Nota di aggiornamento illustra lo stato di attuazione della legge delega di riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124), che è proseguita, dopo la presentazione del PNR 2016 (aprile), con l'approvazione di provvedimenti di riforma vertenti su diversi settori di cui il Governo dà conto nella Nota.
  In particolare, in attuazione della legge n. 124 del 2015, oltre al decreto di «semplificazione del sistema normativo», sono stati approvati in via definitiva ed entrati in vigore 10 decreti legislativi. È stato altresì approvato ed è in attesa di pubblicazione il regolamento che disciplina la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti per la realizzazione di rilevanti insediamenti produttivi e opere di interesse generale. Altri 6 schemi di decreto sono stati approvati in via preliminare dal Governo e presentati in Parlamento per il parere delle competenti Commissioni. Il Governo afferma nel Cronoprogramma delle riforme che tali provvedimenti saranno approvati in via definitiva entro il 2016.
  Rispetto al quadro di riforma complessiva definito dalla legge n. 124 del 2015 restano, allo stato, da attuare due deleghe, il cui termine scade il 28 febbraio 2017.
  La riorganizzazione dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato (Presidenza del Consiglio; ministeri, agenzie ed enti pubblici nonché prefetture-UTG), il riordino delle funzioni di polizia e della disciplina del relativo personale, la riforma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la definizione di norme comuni sul Pag. 24personale e sul finanziamento delle autorità indipendenti (articolo 8, della legge n. 124 del 2015).
  Il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa (articolo 17, della legge n. 124 del 2015).
  In merito all'attuazione della legge n. 124 del 2015, la raccomandazione del Consiglio europeo pone particolare attenzione a tre settori: le società pubbliche, i servizi pubblici locali, la gestione delle risorse umane all'interno dell'amministrazione. In merito, lo stato di avanzamento della riforma è differente.
  In materia di servizi pubblici, il Governo ha presentato uno schema di decreto legislativo, attualmente all'esame delle Camere per il parere (Atto del Governo n. 308) con l'obiettivo di dettare una disciplina generale organica del settore, attraverso un riordino dell'attuale quadro normativo.
  Come è noto, l'ambito di applicazione del testo unico è esteso a tutti i servizi pubblici locali di interesse economico generale, con alcune limitazioni per i servizi disciplinati da normative di settore.
  Tra le questioni venute maggiormente in rilievo nel corso dell'esame parlamentare vi è quella della delimitazione dell'ambito di applicazione della nuova disciplina rispetto alle normative di settore, con particolare riguardo al servizio idrico integrato, e delle modalità di affidamento dei servizi.
  In sintesi, lo schema di decreto stabilisce una definizione dei «servizi pubblici locali di interesse economico generale» ed una specifica definizione è fornita per i servizi a rete.
  Per quanto concerne la disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della legge n. 124 del 2015 sono state adottate in via definitiva alcune modifiche in materia di licenziamento disciplinare con il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116.
  Al contempo, come è noto, è in discussione in sede parlamentare lo schema di decreto legislativo per la riforma della dirigenza (Atto del Governo n. 328), in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 124 del 2015, che dispone, in primo luogo l'articolazione del «sistema della dirigenza pubblica» nei tre ruoli della dirigenza statale, regionale e locale, ai quali si accede tramite procedure di reclutamento e requisiti omogenei, cui si affianca il ruolo della dirigenza delle autorità indipendenti. È contestualmente sancito il principio in base al quale la qualifica dirigenziale è unica e ogni dirigente iscritto in uno dei tre ruoli, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, può ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale.
  Come anticipato, inoltre, entro il 28 febbraio 2017 il Governo è chiamato a dare attuazione alla delega per il complessivo riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa, di cui all'articolo 16 della legge n. 124 del 2015.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Intervengono la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici, la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli, e il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia Pag. 25assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
Nuovo testo C. 1658 Zampa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 settembre 2016.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto il 15 settembre alle ore 10. Sono state presentate proposte emendative pubblicate in allegato al resoconto sommario della seduta del 22 settembre 2016 (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni n. 697 del 22 settembre 2016).
  Fa presente che, in base all'articolo 89 del Regolamento, che attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardano argomenti estranei all'oggetto della proposta di legge, è da considerarsi inammissibile l'articolo aggiuntivo Bechis 9.01 in quanto interviene in materia di congedo parentale per motivi di ricongiungimento familiare.
  Comunica, inoltre, che la relatrice, onorevole Pollastrini, ha presentato gli emendamenti 5.42 e 9.4. Dà quindi conto delle sostituzioni.

  La Commissione passa all'esame della proposta emendativa riferita all'articolo 1.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, invita la relatrice ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

  Barbara POLLASTRINI (PD), relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento Rondini 1.1.

  La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione respinge l'emendamento Rondini 1.1.
  La Commissione passa all'esame della proposta emendativa riferita all'articolo 2.

  Barbara POLLASTRINI (PD), relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento Rondini 2.1.

  La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione respinge l'emendamento Rondini 2.1.
  La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

  Barbara POLLASTRINI (PD), relatrice, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Costantino 3.2 e Dadone 3.3, nonché parere favorevole sull'emendamento Lorefice 3.4. Propone quindi di accantonare l'emendamento Sisto 3.5, tenuto conto dell'esigenza di svolgere un approfondimento.

  La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione respinge l'emendamento Rondini 3.1. Approva quindi con distinte votazioni gli identici emendamenti Costantino 3.2 e Dadone 3.3 (vedi allegato 1) e l'emendamento Lorefice 3.4 (vedi allegato 1). Accantona infine l'emendamento Sisto 3.5.
  La Commissione passa all'esame della proposta emendativa riferita all'articolo 4.

  Barbara POLLASTRINI (PD), relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento Rondini 4.1.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione respinge l'emendamento Rondini 4.1.
  La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Pag. 26

  Barbara POLLASTRINI (PD), relatrice, esprime il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 5. Esprime parere contrario sugli emendamenti Rondini 5.1. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sugli identici emendamenti Costantino 5.33, Fabbri 5.13 e Centemero 5.2 e sull'emendamento Dadone 5.8, altrimenti esprime parere contrario. Rileva che il parere da lei espresso nasce dalla scelta di conservare la struttura originaria del testo; osserva inoltre che le finalità degli emendamenti sono recepite in altre parti del testo. Esprime parere favorevole sull'emendamento Lorefice 5.5, se riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1), sugli identici emendamenti Dadone 5.9, Costantino 5.36, Fabbri 5.14 e Centemero 5.20, nonché sull'emendamento Santerini 5.21. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Dadone 5.10, Centemero 5.22, Costantino 5.37 e Fabbri 5.34, qualora riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1) e sull'emendamento Lorefice 5.6, qualora riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Esprime parere contrario sull'emendamento Andrea Maestri 5.32. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Costantino 5.38, Dadone 5.12 e Centemero 5.25. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario sull'emendamento Costantino 5.17 in quanto pleonastico rispetto ai principi costituzionali e alla normativa vigente. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario sugli identici emendamenti Costantino 5.39, Dadone 5.3 e Centemero 5.26. Esprime parere contrario sull'emendamento Andrea Maestri 5.29. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario sull'emendamento Santerini 5.27, in quanto già contenuto nel testo. Propone l'accantonamento degli emendamenti Dadone 5.19, Giorgis 5.16, Andrea Maestri 5.30, degli identici emendamenti Costantino 5.40 e Dadone 5.4, degli emendamenti Centemero 5.28, Dadone 5.41, Lorefice 5.7 e Andrea Maestri 5.31. Raccomanda, infine, l'approvazione del suo emendamento 5.42.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere conforme a quello della relatrice. Esprime parere favorevole sull'emendamento 5.42 della relatrice.

  Marilena FABBRI (PD) ritira il suo emendamento 5.12.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Rondini 5.1, gli identici emendamenti Costantino 5.33 e Centemero 5.2, nonché l'emendamento Dadone 5.8.

  Fabiana DADONE (M5S) riformula l'emendamento Lorefice 5.5, di cui è cofirmataria, nei termini indicati dalla relatrice.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere favorevole sull'emendamento Lorefice 5.5, così come riformulato.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Lorefice 5.5 (nuova formulazione) (vedi allegato 1), gli identici emendamenti Dadone 5.9, Costantino 5.36, Fabbri 5.14 e Centemero 5.20 (vedi allegato 1), nonché l'emendamento Santerini 5.21 (vedi allegato 1).

  Fabiana DADONE (M5S) riformula l'emendamento 5.10, di cui è prima firmataria, nei termini indicati dalla relatrice.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Centemero 5.22 e lo riformula nei termini indicati dalla relatrice.

  Vincenzo FOLINO (SI-SEL) sottoscrive l'emendamento Costantino 5.37 e lo riformula nei termini indicati dalla relatrice.

  Marilena FABBRI (PD) riformula il suo emendamento 5.34 nei termini indicati dalla relatrice.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Dadone 5.10, Centemero Pag. 275.22, Costantino 5.37 e Fabbri 5.34, così come riformulati.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Dadone 5.10 (nuova formulazione), Centemero 5.22 (nuova formulazione), Costantino 5.37 (nuova formulazione) e Fabbri 5.34 (nuova formulazione)(vedi allegato 1).

  Fabiana DADONE (M5S) riformula l'emendamento Lorefice 5.6, di cui è cofirmataria, nei termini indicati dalla relatrice.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere favorevole sull'emendamento Lorefice 5.6, così come riformulato.

  La Commissione approva l'emendamento Lorefice 5.6 (nuova formulazione)(vedi allegato 1).

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Andrea Maestri 5.32: s'intende che vi abbiano rinunciato.

  Vincenzo FOLINO (SI-SEL) sottoscrive l'emendamento Costantino 5.38 e lo riformula nei termini indicati dalla relatrice.

  Fabiana DADONE (M5S) riformula l'emendamento 5.12, di cui è prima firmataria, nei termini indicati dalla relatrice.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Centemero 5.25 e lo riformula nei termini indicati dalla relatrice.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Costantino 5.38, Dadone 5.12 e Centemero 5.25, così come riformulati.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Costantino 5.38 (nuova formulazione), Dadone 5.12 (nuova formulazione) e Centemero 5.25 (nuova formulazione)(vedi allegato 1) e respinge l'emendamento Costantino 5.17.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento Centemero 5.26, chiede alla relatrice le ragioni del parere contrario. Rileva infatti l'importanza della presenza di un mediatore culturale in tutte le fasi del procedimento.

  Barbara POLLASTRINI (PD), relatrice, dichiara di condividere lo spirito degli identici emendamenti Costantino 5.39, Dadone 5.3 e Centemero 5.26 ma il parere contrario nasce dai costi eccessivi della previsione ivi proposta.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), chiede un accantonamento degli emendamenti in discussione, al fine di un approfondimento della questione.

  Barbara POLLASTRINI (PD), relatrice, dichiara la propria disponibilità.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE desidera rilevare la problematicità della presenza obbligatoria di un mediatore culturale in tutte le fasi del procedimento come, ad esempio, in quella degli accertamenti socio-sanitari da parte di professionisti che potrebbero percepire tale presenza come un'interferenza nel loro lavoro. Un'altra cosa è la previsione dell'eventualità della presenza di un mediatore culturale.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) comprendendo le ragioni addotte dal rappresentante del Governo, chiede se sia possibile individuare fasi specifiche in cui prevedere la presenza di un mediatore culturale.

  Sandra ZAMPA (PD) fa osservare che il testo già prevede in alcuni casi la presenza di un mediatore culturale. Rileva come un ulteriore inserimento di tale previsione rischia di irrigidire il percorso del minore non accompagnato e di rallentare i tempi della sua messa in sicurezza.

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  Andrea GIORGIS (PD) nel condividere le preoccupazioni del sottosegretario, ritiene però importante uno sforzo di riflessione per trovare una soluzione condivisa.

  Barbara POLLASTRINI (PD), relatrice, alla luce del dibattito svolto, chiede l'accantonamento degli identici emendamenti Costantino 5.39, Dadone 5.3 e Centemero 5.26.

  La Commissione accantona gli identici emendamenti Costantino 5.39, Dadone 5.3 e Centemero 5.26.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Andrea Maestri 5.29: s'intende che vi abbia rinunciato.

  Milena SANTERINI (DeS-CD) illustra il suo emendamento 5.27 e lo ritira.

  La Commissione accantona gli emendamenti Dadone 5.19, Giorgis 5.16, Andrea Maestri 5.30, gli identici emendamenti Costantino 5.40 e Dadone 5.4, nonché gli emendamenti Centemero 5.28, Dadone 5.41, Lorefice 5.7 e Andrea Maestri 5.31; approva l'emendamento 5.42 della relatrice (vedi allegato 1).
  La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6.

  Barbara POLLASTRINI (PD), relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento Rondini 6.1, invitando al ritiro degli emendamenti Costantino 6.4, Dadone 6.3, nonché degli identici emendamenti Centemero 6.5 e Giorgis 6.2, sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario, dal momento che il testo regolamenta già tali aspetti all'articolo 5. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Santerini 6.6, sugli identici emendamenti Fabbri 6.8, Dadone 6.10 e Centemero 6.13, nonché sugli identici emendamenti Fabbri 6.9, Dadone 6.11 e Costantino 6.18. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Santerini 6.14.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Andrea GIORGIS (PD) ritira il suo emendamento 6.2.

  Milena SANTERINI (DeS-CD) ritira il suo emendamento 6.6.

  Marilena FABBRI (PD) ritira i suoi emendamenti 6.8 e 6.9.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rondini 6.1, Costantino 6.4, Dadone 6.3, Centemero 6.5, gli identici emendamenti Dadone 6.10 e Centemero 6.13, nonché gli identici emendamenti Dadone 6.11 e Costantino 6.18. Approva quindi l'emendamento Santerini 6.14 (vedi allegato 1).
  La Commissione passa all'esame della proposta emendativa riferita all'articolo 7.

  Barbara POLLASTRINI (PD), relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento Rondini 7.1.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione respinge l'emendamento Rondini 7.1.
  La Commissione passa all'esame della proposta emendativa riferita all'articolo 8.

  Barbara POLLASTRINI (PD), relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento Rondini 8.1.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione respinge l'emendamento Rondini 8.1.
  La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9.

  Barbara POLLASTRINI (PD), relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento Pag. 29Rondini 9.1. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 9.4.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Rondini 9.1 e approva l'emendamento 9.4 della relatrice (vedi allegato 1).
  La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 10.

  Barbara POLLASTRINI (PD), relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento Rondini 10.1. Invita al ritiro dell'emendamento Santerini 10.2, chiedendo ai presentatori di presentare un ordine del giorno in Assemblea su tale questione; in caso contrario, il parere sarebbe contrario.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione respinge l'emendamento Rondini 10.1.

  Milena SANTERINI (DeS-CD) ritira il suo emendamento 10.2, dichiarandosi disponibile a presentare un ordine del giorno in Assemblea.

  La Commissione passa all'esame della proposta emendativa riferita all'articolo 11.

  Barbara POLLASTRINI (PD), relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento Rondini 11.1.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione respinge l'emendamento Rondini 11.1.
  La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12.

  Barbara POLLASTRINI (PD), relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento Rondini 12.1 e parere favorevole sull'emendamento Dadone 12.4, nonché sugli identici emendamenti Costantino 12.13, Centemero 12.8 e Fabbri 12.11, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Esprime quindi parere contrario sugli identici emendamenti Costantino 12.3, Fabbri 12.12 e Centemero 12.7, invitando infine al ritiro dell'emendamento Fabbri 12.10. Propone quindi l'accantonamento dell'emendamento Costantino 12.5, degli identici emendamenti Costantino 12.14 e Centemero 12.9, nonché dell'emendamento Fabbri 12.6, a fronte delle esigenze di svolgere un approfondimento sulle risorse finanziarie.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione respinge l'emendamento Rondini 12.1.

  Fabiana DADONE (M5S) riformula il suo emendamento 12.4 nei termini proposti dalla relatrice.

  Vincenzo FOLINO (SI-SEL) sottoscrive l'emendamento Costantino 12.13 e lo riformula nei termini proposti dalla relatrice.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Centemero 12.8 e lo riformula nei termini proposti dalla relatrice.

  Marilena FABBRI (PD) riformula il suo emendamento 12.11 nei termini proposti dalla relatrice e ritira i suoi emendamenti 12.12 e 12.10.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Dadone 12.4, Costantino 12.13, Centemero 12.8 e Fabbri 12.11, così come riformulati.

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  La Commissione approva gli identici emendamenti Dadone 12.4, Costantino 12.13, Centemero 12.8 e Fabbri 12.11 (nuova formulazione) (vedi allegato 1).
  La Commissione respinge gli identici emendamenti Costantino 12.3 e Centemero 12.7.
  La Commissione quindi accantona l'emendamento Costantino 12.5, gli identici emendamenti Costantino 12.14 e Centemero 12.9, nonché l'emendamento Fabbri 12.6.
  La Commissione passa all'esame della proposta emendativa riferita all'articolo 13.

  Barbara POLLASTRINI (PD), relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento Rondini 13.1.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione respinge l'emendamento Rondini 13.1.
  La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 14.

  Barbara POLLASTRINI (PD), relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento Rondini 14.1 e parere favorevole sull'emendamento Santerini 14.2.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione respinge l'emendamento Rondini 14.1 e approva l'emendamento Santerini 14.2 (vedi allegato 1).
  La Commissione passa all'esame della proposta emendativa riferita all'articolo 15.

  Barbara POLLASTRINI (PD), relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento Rondini 15.1.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione respinge l'emendamento Rondini 15.1.
  La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 16.

  Barbara POLLASTRINI (PD), relatrice, esprime parere contrario sugli emendamenti Rondini 16.1 e Andrea Maestri 16.2.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione respinge l'emendamento Rondini 16.1.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Andrea Maestri 16.2: si intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione passa all'esame della proposta emendativa riferita all'articolo 17.

  Barbara POLLASTRINI (PD), relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento Rondini 17.1.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione respinge l'emendamento Rondini 17.1.
  La Commissione passa all'esame della proposta emendativa riferita all'articolo 18.

  Barbara POLLASTRINI (PD), relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento Rondini 18.1.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

Pag. 31

  La Commissione respinge l'emendamento Rondini 18.1.
  La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 19.

  Barbara POLLASTRINI (PD), relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento Rondini 19.1, invitando al ritiro dell'articolo aggiuntivo Costantino 19.01, sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Rondini 19.1 e l'articolo aggiuntivo Costantino 19.01.
  La Commissione passa all'esame della proposta emendativa riferita all'articolo 20.

  Barbara POLLASTRINI (PD), relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento Rondini 20.1.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione respinge l'emendamento Rondini 20.1.
  La Commissione passa all'esame della proposta emendativa riferita all'articolo 21.

  Barbara POLLASTRINI (PD), relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento Rondini 21.1.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione respinge l'emendamento Rondini 21.1.
  La Commissione passa all'esame della proposta emendativa riferita all'articolo 22.

  Barbara POLLASTRINI (PD), relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento Rondini 22.1.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione respinge l'emendamento Rondini 22.1.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 15.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013.
C. 3942 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, osserva che l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2014, è finalizzato a creare uno strumento giuridico di regolamentazione della collaborazione bilaterale di polizia sotto il profilo sia strategico sia operativo. Lo scopo dell'intesa è quello di contrastare in maniera più incisiva il crimine organizzato transnazionale nonché il terrorismo internazionale, conformemente alle previsioni degli ordinamenti giuridici dei due Paesi ed ai rispettivi obblighi internazionali, compresi quelli derivanti all'Italia dalla partecipazione all'Unione europea. Pag. 32
  L'Accordo si compone di un preambolo e 12 articoli. Nel preambolo viene richiamata la risoluzione Onu 45/123 del 1990 in tema di Cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, le convenzioni contro le sostanze stupefacenti e psicotrope, la Convenzione contro la criminalità transnazionale firmata a Palermo nel dicembre 2000 sia dall'Italia, sia da Capo Verde, e i relativi protocolli, nonché le pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e le Convenzioni contro il terrorismo adottate in sede Onu.
  L'articolo 1 individua le Autorità competenti per l'applicazione dell'Accordo, che sono per l'Italia il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e per Capo Verde il Ministero della giustizia, Polizia giudiziaria.
  L'articolo 2 individua i settori di cooperazione da effettuare, nell'ambito dei propri mezzi ed in conformità alle legislazioni nazionali delle Parti, per prevenire, contrastare ed indagare su crimini nei seguenti ambiti, peraltro non esclusivi: crimine organizzato transnazionale; produzione, traffico e contrabbando di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei loro precursori; tratta di persone e traffico di migranti. Le Parti, inoltre, collaborano nelle prevenzione e repressione degli atti terroristici.
  L'articolo 3 individua le modalità della cooperazione bilaterale, prevedendone l'attuazione attraverso lo scambio di informazioni riguardanti: reati, criminali, organizzazioni e loro modalità operative, strutture e contatti; stupefacenti, metodi di produzione, canali e mezzi del relativo traffico e modalità di occultamento; reati di terrorismo, terroristi e loro organizzazioni, loro modalità operative, strutture e contatti; strumenti legislativi, scientifici e d'analisi per combattere il crimine; formazione del personale di polizia; adozione di speciali tecniche investigative quali operazioni sotto copertura e consegne controllate; metodi per il contrasto alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti; passaporti e altri documenti di viaggio. La cooperazione prevede, inoltre: attività dirette all'identificazione ed alla riammissione di cittadini di entrambi i Paesi in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione; esecuzione delle richieste di assistenza; scambio di informazioni ritenute di interesse per l'altra parte; scambio di esperti ed individuazione di punti di contatto designati dalle Parti per agevolare l'applicazione dell'Accordo in esame.
  L'articolo 4 dispone le procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza, ed i relativi requisiti formali e sostanziali.
  L'articolo 5 individua le ipotesi di rifiuto di assistenza, che riguardano il caso in cui potrebbero essere compromessi sovranità, sicurezza interna, ordine pubblico o altri interessi fondamentali dello Stato richiesto, oppure vi sia contrasto con la sua legislazione nazionale o con gli obblighi internazionali da esso assunti. L'assistenza può essere rifiutata se l'esecuzione della richiesta presenta un onere eccessivo per le risorse della Parte richiesta.
  L'articolo 6 concerne l'esecuzione delle richieste.
  L'articolo 7 riguarda la protezione dei dati personali e dei documenti.
  L'articolo 8 prevede che rappresentanti delle Autorità competenti possano riunirsi, alternativamente in Italia e a Capo Verde, per valutare i progressi effettuati nonché per discutere e migliorare la cooperazione.
  L'articolo 9 stabilisce che le spese connesse alla trattazione di una richiesta avanzata ai sensi dell'Accordo vengono sostenute dalla Parte richiesta, salvo che non sia diversamente stabilito per iscritto da entrambe le Parti. I costi delle riunioni sono sostenuti, salvo diverso accordo, dalla parte ricevente, laddove le spese di viaggio ed alloggio dei delegati sono sostenute dalla parte inviante.
  L'articolo 10 dispone che la lingua inglese è la lingua di lavoro da utilizzare nell'ambito della cooperazione prevista dall'intesa.
  L'articolo 11 stabilisce che controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione dell'Accordo saranno composte amichevolmente mediante consultazioni e trattative attraverso i canali diplomatici. Pag. 33
  L'articolo 12, infine, dispone che l'Accordo, che ha durata illimitata, entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne; è prevista la possibilità di denuncia con effetto a sei mesi dalla notifica all'altra Parte; l'Accordo potrà essere emendato con il reciproco consenso delle Parti.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, approvato dal Senato il 28 giugno 2016, si compone di quattro articoli.
  L'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in esame.
  L'articolo 3 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri previsti per l'attuazione dell'Accordo italo-capoverdiano in esame e stabilisce che il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, in base all'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, la legge di contabilità e finanza pubblica. La decorrenza degli oneri è stata aggiornata durante l'esame presso il Senato della Repubblica.
   L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009.
C. 3945 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele COZZOLINO (M5S), relatore, introducendo l'esame del provvedimento, osserva che l'Accordo all'esame della Commissione s'inserisce nel quadro delle relazioni fra l'Unione europea ed i 79 Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) e che l'Intesa è finalizzata, nell'ambito della politica europea di cooperazione allo sviluppo, al sostegno alla dinamica commerciale fra le Parti, improntata ad una progressiva liberalizzazione asimmetrica degli scambi ed al rafforzamento della cooperazione in tutti i settori connessi al commercio.
  Si fa notare che l'area dell'Africa centrale – comprendente il Camerun, la Repubblica centrafricana, il Ciad, la Repubblica democratica del Congo, il Congo Brazzaville, la Guinea equatoriale, il Gabon, Sao Tomé e Principe, riuniti nella CEMAC –, cui si riferisce l'Accordo all'esame della Commissione Affari esteri, è impegnata sin dal 2003 in negoziati con l'Unione europea per la conclusione di un Accordo di partenariato economico (APE), strumento necessario nell'ambito della storica relazione dell'Unione con i Paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico), segnatamente per adeguarsi al passaggio dall'approccio basato sui sistemi doganali preferenziali a quello necessario per ottemperare ai nuovi e accresciuti livelli di globalizzazione dell'economia mondiale – in accordo con le previsioni dell'Organizzazione mondiale Pag. 34del commercio –, e concretizzato a partire dall'Accordo UE-ACP di Cotonou del 2000, fino a giungere alla seconda revisione di esso nel 2010. In particolare, va ricordato come l'Unione europea, in base alle previsioni dell'OMC, avrebbe dovuto estendere a tutti i Paesi membri dell'OMC medesima tutte le agevolazioni accordate, ad esempio, a molti paesi africani: in realtà la UE otteneva al riguardo una deroga – senza di che si sarebbe vista costretta ad abolire ogni preferenza doganale ai paesi ACP –, la cui scadenza era però fissata al 31 dicembre 2007. Si spiega quindi la forte accelerazione nella stipula di APE con molte regioni dell'ACP, capaci di sostituire i sistemi preferenziali con relazioni pienamente inserite nelle logiche del sistema commerciale mondiale, e che tuttavia ciascun APE avrebbe potuto modulare secondo le specifiche esigenze di ciascuna delle sei aree del mondo per gli stessi APE designate – e tra queste l'area dell'Africa centrale. La relazione introduttiva al provvedimento in esame ricorda come la strategia europea abbia seguito un approccio flessibile, proprio per facilitare la rapida conclusione degli APE: in tal modo si è giunti a stipulare APE interinali, ovvero non completi in quanto limitati al solo commercio dei beni – ed esattamente a quest'ultima categoria appartiene l'Accordo UE-Africa centrale in esame, espressamente finalizzato, tra l'altro, alla conclusione di una APE completo con l'intera regione. Infatti i negoziati, tuttora in corso, non hanno sinora consentito che la stipula – nel gennaio 2009 – di un Accordo interinale, e con un solo paese dell'area, ovvero il Camerun, che ha ottenuto in tal modo il libero accesso delle proprie esportazioni agricole e di materie prime sui mercati europei, per un valore – sempre secondo la relazione introduttiva – di circa 314 milioni di euro annui.
  Passando al contenuto specifico dell'Accordo interinale, questo comprende 108 articoli suddivisi in otto titoli, nonché due appendici, tre allegati e un protocollo.
  Il Titolo I (articoli 1-3) concerne gli obiettivi dell'Accordo.
  Si definisce anzitutto (articolo 1) la duplice natura dell'Accordo interinale, che da una parte reca impegni effettivi e dall'altro la prospettiva di negoziati che consentano di giungere a una APE completo, in conformità all'accordo di Cotonou. L'articolo 2 enuncia gli obiettivi generali dell'Accordo, mentre l'articolo 3 concerne gli obiettivi specifici, i quali, conformemente agli articoli 34 e 35 dell'Accordo di Cotonou, consistono nel gettare le basi per la negoziazione di una APE che promuova l'integrazione regionale e contribuisca a ridurre la povertà in Africa centrale, potenziando altresì in questa regione le capacità produttive e di esportazione e l'attrattività per gli investimenti esteri.
  Il Titolo II (articoli 4-12) riguarda il partenariato per lo sviluppo. In questa sezione si tratta della modernizzazione nell'Africa centrale delle infrastrutture di base, dell'agricoltura, dell'industria, nonché del rafforzamento delle capacità nel campo della sicurezza alimentare, della diversificazione e competitività dell'economia e dell'integrazione regionale. Per quanto concerne le modalità di finanziamento dello sviluppo, l'articolo 7 prevede il ricorso alle risorse del bilancio generale dell'Unione europea, mentre l'articolo 9 prevede l'istituzione di un Fondo regionale APE per il coordinamento degli aiuti finanziari.
  Il Titolo III (articoli 13-53) concerne il regime commerciale dei prodotti. L'articolo 15 riguarda l'abolizione dei dazi doganali sulle esportazioni: al riguardo è tuttavia prevista una clausola di salvaguardia della regione dell'Africa centrale che, in caso di notevole difficoltà per le finanze pubbliche o di rischi per l'ambiente, dopo opportune consultazioni con la Parte europea, potrà introdurre dazi doganali sulle esportazioni per un numero limitato di merci. Il Comitato APE di cui al successivo articolo 92 effettua una periodica valutazione per esaminare l'impatto e la pertinenza di tali dazi doganali sulle esportazioni. L'articolo 19 riguarda i trattamenti più favorevoli per ciascuna delle Parti in Pag. 35seguito ad accordi di integrazione economica cui ciascuna di esse possa aderire, le cui condizioni potranno essere estese all'altra Parte contraente dell'Accordo interinale. Nell'articolo 20 si prevede che i prodotti originari dell'Africa centrale vengano importati nel territorio europeo in esenzione dei dazi doganali, con l'eccezione dei prodotti indicati nell'allegato II all'Accordo interinale.
  D'altra parte l'articolo 21 stabilisce i dazi doganali applicabili ai prodotti originari dell'Unione europea in entrata nella regione dell'Africa centrale, che sono quelli indicati nell'allegato III all'Accordo. Sempre nel medesimo articolo 21 è riportato peraltro un calendario per la progressiva abolizione dei dazi doganali sulle merci provenienti dall'Unione europea. Per quanto invece concerne le restrizioni quantitative alle importazioni, in base all'articolo 22 queste decadranno per entrambe le Parti all'entrata in vigore dell'Accordo interinale. L'articolo 23, poi, prevede per le merci importate da una delle due Parti contraenti il trattamento analogo ai prodotti nazionali sia dal punto di vista dell'imposizione fiscale che delle normative concernenti commercializzazione e trasporto. È peraltro consentito il sovvenzionamento dei produttori nazionali in varie forme, in conformità all'Accordo GATT del 1994. Viene inoltre fatta eccezione alle disposizioni dell'articolo 23 per quanto concerne gli appalti pubblici e gli strumenti di difesa commerciale. L'articolo 24 prevede l'impegno delle Parti a non introdurre nuove sovvenzioni all'esportazione o ad aumentare sovvenzioni esistenti per i prodotti agricoli destinati al territorio della controparte. È tuttavia consentito un incremento delle sovvenzioni in relazione alle variazioni dei prezzi mondiali dei prodotti in questione.
  La sicurezza alimentare è oggetto dell'articolo 25, che prevede, in caso di difficoltà nella disponibilità di prodotti alimentari di base in conseguenza dell'attuazione dell'accordo interinale, che la regione dell'Africa centrale potrà adottare misure adeguate di salvaguardia. L'articolo 29 fa salva la possibilità per ciascuna delle Parti di adottare misure antidumping o compensative, nel rispetto dei pertinenti accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio. In caso di impossibilità di adottare misure di salvaguardia multilaterali quali previste dall'articolo 30, il successivo articolo 31 consente alle Parti di adottare misure di salvaguardia bilaterali di durata limitata, per impedire l'esportazione nel territorio dell'altra Parte contraente di un prodotto originario della propria economia in quantitativi talmente grandi da poter provocare grave pregiudizio all'industria nazionale della Parte che importa, ovvero perturbazioni di un settore economico o nei mercati dei prodotti agricoli simili o direttamente concorrenti. L'articolo 33, poi, rinvia, per quanto concerne la reciproca assistenza delle Parti in materia doganale e amministrativa, al Protocollo allegato all'Accordo interinale. L'articolo 39 espressamente correla l'integrazione regionale dell'Africa centrale al progresso nelle riforme doganali verso l'agevolazione degli scambi commerciali, soprattutto mediante l'elaborazione di varie disposizioni standardizzate. Per quanto invece concerne gli ostacoli tecnici al commercio e le misure sanitarie e fitosanitarie, gli articoli 40 e seguenti si propongono di porre le premesse per l'eliminazione degli ostacoli commerciali costituiti da norme tecniche e procedure di valutazione di conformità. Le Parti riaffermano diritti e obblighi rispettivi in base agli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie e sugli ostacoli tecnici al commercio (articolo 41), esplicitando altresì il loro impegno per il miglioramento della salute pubblica nella regione dell'Africa centrale. D'altra parte, gli articoli 48 e seguenti riguardano gli scambi commerciali di legno e prodotti forestali originari dell'Africa centrale, nonché la gestione sostenibile delle foreste da cui provengono questi prodotti: la duplice valenza di importanza per l'ambiente e rilevanza per le economie locali impone rispetto ai prodotti forestali particolari procedure di sorveglianza sull'origine degli stessi. Inoltre, Pag. 36gli scambi commerciali di legno e prodotti forestali avverranno compatibilmente con la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione, e con eventuali accordi facoltativi con i quali gli stati dell'Africa centrale possono aderire a programmi dell'Unione europea nella materia.
  Il Titolo IV (articoli 54-55) riguarda gli impegni delle Parti a negoziare un'estensione del campo d'applicazione dell'Accordo in esame in ordine alla liberalizzazione progressiva, asimmetrica e reciproca del diritto di stabilimento e del commercio dei servizi. Le Parti ribadiscono inoltre i rispettivi impegni nel quadro dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) dell'OMC. Analoghi impegni a futuri negoziati, ma con riferimento alle materie dei pagamenti, dei movimenti di capitali, della concorrenza, della proprietà intellettuale, degli appalti pubblici e dello sviluppo sostenibile sono contenuti nel titolo V (articoli 56-65), dedicato alle regole collegate al commercio.
  Il Titolo VI (articoli 66-88) riguarda le procedure per la risoluzione delle controversie, e prevede, in caso di mancato accordo e di fallita mediazione tra le Parti, un complesso iter per il ricorso all'arbitrato.
  Il Titolo VII (articoli 89-91) riporta le clausole di eccezione generali, nonché quelle motivate in base alla sicurezza o alla potestà impositiva di ciascuna delle Parti. È previsto più in particolare (articolo 89) che le Parti abbiano facoltà – a condizione di agire in buona fede – di adottare misure necessarie per la tutela della pubblica sicurezza, della morale e dell'ordine pubblico, nonché della salute umana, animale o vegetale, o ancora necessarie a garantire comunque il rispetto di leggi e regolamenti nazionali, soprattutto nel campo della prevenzione di pratiche commerciali ingannevoli e fraudolente e della tutela della vita privata in rapporto alla diffusione di dati personali e alla gestione di registri e documenti contabili – nonché per la corretta applicazione di regolamenti e procedure doganali e per i diritti di proprietà intellettuale. Inoltre, le Parti potranno comunque adottare misure connesse all'import ed export di oro e di argento, o necessarie alla tutela del patrimonio nazionale artistico, storico o archeologico, ovvero a salvaguardia delle risorse naturali non rinnovabili. D'altra parte in materia di sicurezza (articolo 90) nessuna disposizione dell'Accordo interinale potrà imporre alle Parti la divulgazione di informazioni contrarie ai loro interessi essenziali, né tantomeno impedire loro azioni ritenute necessarie in rapporto al controllo dei materiali nucleari, o comunque della produzione e del commercio di armi e munizioni, come anche nell'ambito di appalti pubblici per scopi di difesa nazionale o in tempo di guerra. Inoltre, nessuna disposizione dell'Accordo interinale potrà impedire alle Parti una qualunque azione conseguente ai loro impegni ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Per quanto infine concerne le clausole di eccezione in materia fiscale (articolo 91) è previsto che nessuna disposizione dell'Accordo interinale possa impedire il legittimo esercizio anche in via discriminatoria della potestà fiscale di ciascuna delle Parti, né tantomeno ostacolare l'applicazione di misure contro l'elusione e l'evasione fiscale – ed è anzi espressamente stabilita la supremazia degli obblighi derivanti da convenzioni fiscali in vigore per ciascuna delle Parti sugli obblighi derivanti dall'Accordo interinale in esame.
  Il Titolo VIII (articoli 92-108) conclude l'Accordo, con le consuete clausole finali. L'articolo 92, in particolare, istituisce il Comitato APE, responsabile dell'amministrazione per tutti i settori oggetto dell'Accordo interinale, il quale adotta le proprie decisioni per consenso. Sulla scorta dell'articolo 94, poi, è previsto il proseguimento dei negoziati in vista della stipula di una APE completo a livello regionale, conformemente ai calendari stabiliti dall'Accordo interinale. La durata dell'Accordo (articolo 99) è illimitata, salvo denuncia con effetto dopo sei mesi dalla notifica alla controparte. D'altra parte (articolo Pag. 37101), l'Accordo è aperto all'adesione di qualsiasi Stato od Organizzazione regionale dell'Africa centrale, tramite domanda presentata al Comitato APE. L'articolo 105 prevede l'impegno delle Parti a prevenire e combattere la frode, la corruzione, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo – con esplicito riferimento agli standard stabiliti dalle Convenzioni ONU contro la corruzione, contro la criminalità transnazionale organizzata – con relativi Protocolli – e contro il finanziamento del terrorismo. L'articolo 108, infine, stabilisce che gli allegati e il Protocollo al presente Accordo ne costituiscono parte integrante.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in oggetto, già approvato dal Senato il 28 giugno scorso, si compone di quattro articoli: come di consueto i primi due articoli contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo interinale. L'articolo 3, comma 1 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo interinale, oneri che sono valutati nella misura di 17.504 euro annui con decorrenza dal 2016. La copertura si rinviene con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2015-2017 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Si segnala che durante l'esame al Senato si è proceduto all'aggiornamento sia della decorrenza dell'onere che del periodo di imputazione della copertura. L'articolo 3, comma 2 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri previsti dal provvedimento in esame, in base all'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). In caso di scostamenti rispetto alle previsioni del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze procede, in ordine agli oneri relativi alle spese di missione, alla corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte nel Programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità», e comunque nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Per l'anno in cui si verifica lo scostamento sarà ridotto per pari importo il limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 posto alle spese per missioni delle Pubbliche amministrazioni dall'articolo 6, comma 12 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010. Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (articolo 3, comma 3). Infine, il comma 5 dell'articolo 3 rinvia ad un provvedimento legislativo ad hoc la copertura di eventuali ulteriori oneri collegati all'applicazione dell'Accordo interinale. Questa previsione è stata aggiunta dal Senato. L'articolo 4, conclusivamente, prevede come di consueto l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. D'altra parte, osservo che l'Analisi tecnico-normativa (ATN) che correda il provvedimento, per quanto concerne la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, rileva come le numerose previsioni concernenti il commercio con l'estero contenute nell'Accordo interinale in esame investano anche aspetti di legislazione concorrente: l'ATN ricorda tuttavia che le Regioni medesime sono comunque vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

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  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.50.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano.
C. 56 cost. Alfreider.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 697 del 22 settembre 2016, a pagina 23, seconda colonna, alla ventottesima riga, deve leggersi: «12.14 Costantino, Quaranta, D'Attorre» invece di: «12.3 Costantino, Quaranta, D'Attorre».

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