CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 ottobre 2016
702.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 112

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE

  Martedì 4 ottobre 2016.

Incontro con il Vice Ministro degli Affari esteri e responsabile per gli Affari europei della Repubblica ellenica, Nikos Xydakis.

  L'incontro informale si è svolto dalle 13.50 alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.25.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Michele BORDO, presidente, comunica che la deputata Ilaria Capua ha cessato di far parte della Commissione.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.
Doc. LVII n. 4-bis Governo, Allegato I e Annesso.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 113

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, ricorda che la Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2016 (DOC. LVII, n. 4-bis), sulla quale la Commissione è chiamata ad esprimersi, è stata trasmessa dal Governo lo scorso 28 settembre 2016.
  Rammenta quindi che l'articolo 10-bis della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009 prevede che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza contenga: l'eventuale aggiornamento delle previsioni macro-economiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento; l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici individuati dal DEF, al fine di prevedere una loro diversa ripartizione tra lo Stato e le amministrazioni territoriali ovvero di recepire le indicazioni contenute nelle raccomandazioni eventualmente formulate dalla Commissione europea; le eventuali modifiche e integrazioni al DEF conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio europeo relative al Programma di stabilità e al PNR; l'obiettivo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale; e l'indicazione di eventuali disegni di legge collegati. Per effetto delle modifiche apportate dalla legge n.163 del 2016, che ha recentemente disciplinato il contenuto della legge di bilancio, tra i contenuti della Nota, rientra l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici, che è finalizzata ad esporre nel Documento una prima informazione in ordine ai contenuti ed alla composizione della manovra che verrà poi operata con la legge di bilancio.
  Alla Nota di Aggiornamento 2016 risultano allegati: le relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali (DOC. LVII, n. 4-bis – Allegato I); il Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, ai sensi dell'articolo 10-bis-1, comma 1, della legge n. 196 del 2009 (non ancora presentato); la Relazione al Parlamento redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, (DOC. LVII, n. 4-bis – Annesso) che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo programmatico strutturale (MTO2), già autorizzato con la Relazione al Parlamento contenuta nel DEF 2016 (9 aprile 2016). Infine, la Nota fa rinvio ai disegni di legge collegati già indicati nei precedenti documenti programmatici: S. 2284 «Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile»; S. 2085 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»; S. 2287 «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali».
  Nella Relazione al Parlamento il Governo rileva come, rispetto al Piano di rientro previsto dal DEF 2016, il sostanziale peggioramento del ciclo economico (che passa al –1,7 per cento rispetto al –1,1 per cento stimato nel DEF 2016) e il ricorrere delle circostanze eccezionali (costituite sia dal recente sisma del 24 agosto che dall'intensità del fenomeno migratorio), costituiscano i presupposti in base ai quali può richiedersi l'autorizzazione a modificare il piano di rientro in corso. In particolare il Governo, chiede di poter utilizzare ove necessario ulteriori margini di bilancio sino ad un massimo di 0,4 punti di Pil. La ripresa del percorso previsto dall'attuale piano di rientro verrà assicurata dal 2018, al fine del raggiungimento del sostanziale pareggio strutturale di bilancio nel 2019, come già previsto nel DEF.
  Rammenta al riguardo – come anche riportato nelle Raccomandazioni per l'Italia sul programma di stabilità 2016 approvate dal Consiglio UE lo scorso 12 luglio (2016/C 299/01) – che l'Italia è attualmente sottoposta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita, ed è soggetta alla regola del debito a partire dal 2016, mentre nel periodo 2013-2015 era soggetta alla regola del debito transitoria.
  L'articolo 6, commi 1 e 3 della legge n. 243 del 2012 prevede che, qualora il Pag. 114Governo, al fine di fronteggiare eventi eccezionali, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea, presenti alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari (da approvare a maggioranza assoluta dei propri componenti), una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonché una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico. Il comma 5 dispone inoltre che il piano di rientro possa essere aggiornato al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora in relazione all'andamento del ciclo economico il Governo intenda apportarvi modifiche.
  Nel presentare il nuovo quadro di finanza pubblica, la Nota di aggiornamento tiene conto delle raccomandazioni approvate per l'Italia dall'Unione Europea nel mese di luglio 2016 (2016/C 299/01); si tratta di cinque raccomandazioni riguardanti: gli aggiustamenti di bilancio e la fiscalità (I), la pubblica amministrazione, il contrasto alla corruzione e la giustizia civile (II), i crediti deteriorati e il settore bancario (III), il mercato del lavoro e la spesa sociale (IV), la concorrenza (V). Per ciascuna raccomandazione la Nota presenta una sintesi delle azioni di risposta del Governo; per una descrizione dettagliata rinvio alla documentazione predisposta dagli Uffici (Documentazione di finanza pubblica n. 14).
  Per quanto riguarda, il quadro macroeconomico tendenziale e programmatico, la Nota presenta una revisione al ribasso delle stime sull'andamento dell'economia italiana per l'anno in corso rispetto alle previsioni formulate nel DEF di aprile, in considerazione dei segnali di indebolimento della congiuntura europea ed internazionale emersi a partire dal secondo trimestre. In relazione alle incertezze che caratterizzano lo scenario internazionale, anche le previsioni di crescita per il 2017 sono ridimensionate.
  La Nota di aggiornamento presenta due scenari di previsioni macroeconomiche, uno tendenziale e l'altro programmatico. Le previsioni del quadro tendenziale incorporano gli effetti sull'economia del quadro normativo vigente che – precisa la Nota – include gli effetti sull'economia delle clausole di salvaguardia che prevedono aumenti di imposte indirette per il 2017 e 2018. Lo scenario programmatico incorpora l'impatto sull'economia delle nuove misure che saranno adottate con la prossima legge di bilancio per il 2017, tra cui la disattivazione delle clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti di imposte. Le due previsioni, che coincidono dunque per l'anno in corso, si differenziano gradualmente negli anni successivi, in relazione alle future misure di politica fiscale.
  La Nota ridimensiona le stime della crescita del PIL per il 2016, che scende dall'1,2 per cento del DEF allo 0,8 per cento, in relazione agli andamenti congiunturali della prima parte dell'anno, che denotano una fase di rallentamento della ripresa economica. L'andamento del PIL continuerà ad essere sostenuto dal contributo positivo della domanda interna, seppure con apporti più modesti rispetto alle aspettative, mentre le esportazioni nette peseranno negativamente per il rallentamento della domanda mondiale.
  Le indagini congiunturali disponibili mostrano un calo degli indicatori di fiducia delle famiglie rispetto ai valori molto alti di inizio anno, e un calo delle attese sulla produzione e sugli ordinativi.
  In considerazione del nuovo quadro internazionale e dell'andamento dell'economia italiana in atto, la Nota rivede al ribasso la previsione tendenziale di crescita del PIL per il 2017, contenuta nello scenario tendenziale, allo 0,6 per cento rispetto all'1,3 per cento previsto nel DEF.
  La revisione è legata ad un minor trascinamento positivo dal 2016 e ad un profilo delle variabili esogene leggermente peggiore per il 2017. Restano immutate le prospettive di crescita per il biennio successivo, per le quali – afferma la Nota – assume meno rilevanza la variazione del quadro internazionale.Pag. 115
  Il quadro macroeconomico programmatico per gli anni 2017 e successivi include l'impatto sull'economia delle misure che saranno adottate con la prossima legge di bilancio per il 2017. Nel nuovo quadro programmatico si evidenzia una crescita del PIL per il 2017 all'1,0 per cento, superiore di 0,4 punti rispetto all'andamento indicato nel quadro tendenziale della Nota (0,6 per cento), ma comunque al di sotto del PIL programmatico previsto dal DEF, dove l'obiettivo di crescita era fissato per il 2017 all'1,5 per cento. L'impatto dei fattori internazionali sarebbe solo in parte compensato dall'aspettativa e dall'auspicio che le politiche monetarie e fiscali dell'Area dell'Euro rispondano al mutato quadro internazionale tramite un'intonazione più espansiva. La Nota sottolinea che la crescita programmatica dell'economia italiana nel 2017 e negli anni seguenti riportata nel documento ha carattere prudenziale, in quanto non considera la possibilità di innalzare l'indebitamento netto per il 2017 fino a un massimo dello 0,4 per cento del PIL (laddove, in sede europea, vengano accettati ulteriori margini di bilancio).
  Dal punto di vista macroeconomico, le misure di maggiore impatto della manovra programmata, sono indicate nella disattivazione delle clausole di salvaguardia previste dalla precedente legge di stabilità per il 2016 e dei relativi aumenti di imposte. Rispetto allo scenario tendenziale, gli effetti delle misure adottate dal Governo per il rilancio dell'economia, volte ad accrescere la competitività e a sostenere la domanda interna, si tradurrebbero in un aumento del prodotto interno lordo pari allo 0,2 per cento nel 2017 e allo 0,1 per cento nel 2018 e 2019.
  Con riguardo al quadro di finanza pubblica tendenziale e programmatico, la Nota aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il quinquennio 2015-2019 e, in particolare, il percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio periodo. In particolare il Governo, che nel quadro programmatico di finanza pubblica indica per il 2017 un obiettivo di indebitamento del 2 per cento di Pil, chiede di poter utilizzare, ove necessario, ulteriori margini di bilancio sino ad un massimo di 0,4 punti di Pil, che al momento non è scontato nei saldi. La ripresa del percorso previsto dall'attuale piano di rientro verrà assicurata dal 2018, al fine del raggiungimento del sostanziale pareggio strutturale di bilancio nel 2019, come già previsto nel DEF.
  Ricorda infine che la Nota evidenzia nell'anno in corso un saldo dell'indebitamento netto (programmatico e tendenziale) al –2,4 per cento (nel DEF era –2,3 per cento) in miglioramento di 0,2 punti di PIL rispetto al –2,6 per cento conseguito nel 2015, per poi indicare un ulteriore calo dell'indebitamento netto programmatico al –2,0 per cento nel 2017 (-1,8 per cento nel DEF) di 0,4 punti superiore al tendenziale, e infine arrivare al –1,2 per cento (-0,9 per cento nel DEF) nel 2018.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009.
C. 3945 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Tea ALBINI (PD), relatrice, evidenzia come l'Accordo interinale in esame – che la XIV Commissione affronta ai fini del parere da rendere alla Commissione Affari esteri – abbia per oggetto l'Accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e l'area dell'Africa centrale (comprendente il Camerun, la Repubblica centrafricana, il Ciad, la Repubblica democratica del Congo, il Congo Brazzaville, la Guinea equatoriale, il Gabon, Sao Tomé e Pag. 116Principe, riuniti nella CEMAC) e rappresenta uno strumento necessario nell'ambito della storica relazione dell'UE con i Paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico), segnatamente per adeguarsi al passaggio dall'approccio basato sui sistemi doganali preferenziali a quello necessario per ottemperare ai nuovi e accresciuti livelli di globalizzazione dell'economia mondiale.
  In particolare, l'Unione europea, in base alle previsioni dell'Organizzazione mondiale del commercio, avrebbe dovuto estendere a tutti i Paesi membri dell'OMC medesima tutte le agevolazioni accordate, ad esempio, a molti paesi africani: in realtà la UE otteneva al riguardo una deroga – senza di che si sarebbe vista costretta ad abolire ogni preferenza doganale ai paesi ACP –, la cui scadenza era però fissata al 31 dicembre 2007. Si spiega quindi la forte accelerazione nella stipula di accordi di partenariato economico (APE) con molte regioni dell'ACP.
  La relazione introduttiva al provvedimento in esame ricorda come la strategia europea abbia seguito un approccio flessibile, proprio per facilitare la rapida conclusione degli accordi di partenariato economico: in tal modo si è giunti a stipulare APE interinali, ovvero non completi in quanto limitati al solo commercio dei beni – ed esattamente a quest'ultima categoria appartiene l'Accordo UE-Africa centrale in esame, espressamente finalizzato, tra l'altro, alla conclusione di una APE completo con l'intera regione.
  Infatti i negoziati, tuttora in corso, hanno sinora consentito solo la stipula – nel gennaio 2009 – di un solo Accordo interinale, e con un solo paese dell'area, ovvero il Camerun, che ha ottenuto in tal modo il libero accesso delle proprie esportazioni agricole e di materie prime sui mercati europei, per un valore – sempre secondo la relazione introduttiva – di circa 314 milioni di euro annui.
  Più precisamente, le merci in provenienza dal Camerun, a far data dal 1o gennaio 2008 entrano nei mercati europei in totale franchigia doganale, tranne il riso e lo zucchero, per i quali sono stati previsti periodi transitori rispettivamente fino al 2010 e al 2015. Gli impegni da parte del Camerun riguardano invece, entro il 2021, la liberalizzazione progressiva dell'ingresso di quattro quinti dei prodotti importati dall'Unione europea, ad eccezione di alcune categorie di prodotti dell'agricoltura e di semilavorati particolarmente sensibili per il Camerun. L'Accordo interinale in oggetto ha avuto via libera dall'Europarlamento nel mese di giugno 2013, mentre nel luglio 2014 ha avuto luogo la ratifica da parte camerunense.
  Dei rimanenti Stati dell'Africa centrale, il Gabon e il Congo Brazzaville hanno goduto in ogni caso del Sistema europeo di preferenze generalizzate, mentre gli altri, considerati nel novero dei Paesi più poveri, beneficiano dell'accesso privilegiato ai mercati europei in base al Programma Everything but Arms. Beninteso, tutti questi paesi dovranno far parte dell'APE regionale completo cui la rubrica stessa del disegno di legge in esame rinvia.
  Segnala quindi come le economie dell'Africa centrale registrino un certo ritardo nel commercio intraregionale, soprattutto se paragonato a quello con i paesi sviluppati, che per il 70 per cento riguarda l'export di petrolio, e in secondo ordine cacao, legno, rame, banane e diamanti. Le importazioni regionali dalla UE consistono soprattutto in macchinari e apparecchi meccanici, veicoli, derrate alimentari e prodotti farmaceutici. Dal 2013 al 2015 la bilancia commerciale è stata deficitaria per la UE, seppure con un trend in recupero.
  Passando al contenuto specifico dell'Accordo interinale, per il quale rinvia alla scheda predisposta dagli uffici, si limita qui a rammentare che comprende 108 articoli suddivisi in otto titoli, nonché due appendici, tre allegati e un protocollo.
  Il Titolo I (articoli 1-3) concerne gli obiettivi dell'Accordo, i quali, conformemente agli articoli 34 e 35 dell'Accordo di Cotonou, consistono nel gettare le basi per la negoziazione di una APE che promuova l'integrazione regionale e contribuisca a ridurre la povertà in Africa centrale, potenziando Pag. 117altresì in questa regione le capacità produttive e di esportazione e l'attrattività per gli investimenti esteri.
  Il Titolo II (articoli 4-12) riguarda il partenariato per lo sviluppo. In questa sezione si tratta della modernizzazione nell'Africa centrale delle infrastrutture di base, dell'agricoltura, dell'industria, nonché del rafforzamento delle capacità nel campo della sicurezza alimentare, della diversificazione e competitività dell'economia e dell'integrazione regionale.
  Il Titolo III (articoli 13-53) concerne il regime commerciale dei prodotti, e il regime dei dazi doganali applicabile.
  Il Titolo IV (articoli 54-55) riguarda gli impegni delle Parti a negoziare un'estensione del campo d'applicazione dell'Accordo in esame in ordine alla liberalizzazione progressiva, asimmetrica e reciproca del diritto di stabilimento e del commercio dei servizi.
  Analoghi impegni a futuri negoziati, ma con riferimento alle materie dei pagamenti, dei movimenti di capitali, della concorrenza, della proprietà intellettuale, degli appalti pubblici e dello sviluppo sostenibile sono contenuti nel titolo V (articoli 56-65), dedicato alle regole collegate al commercio.
  Il Titolo VI (articoli 66-88) riguarda le procedure per la risoluzione delle controversie, e prevede, in caso di mancato accordo e di fallita mediazione tra le Parti, un complesso iter per il ricorso all'arbitrato.
  Il Titolo VII (articoli 89-91) riporta le clausole di eccezione generali, nonché quelle motivate in base alla sicurezza o alla potestà impositiva di ciascuna delle Parti.
  Il Titolo VIII (articoli 92-108) conclude l'Accordo, con le consuete clausole finali.
  Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in oggetto, già approvato dal Senato il 28 giugno scorso, si compone di quattro articoli: come di consueto i primi due articoli contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo interinale. L'articolo 3, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo interinale, oneri che sono valutati nella misura di 17.504 euro annui con decorrenza dal 2016.
  L'articolo 4, conclusivamente, prevede come di consueto l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 4 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la violazione di misure specifiche per gruppi di materiali ed oggetti.
Atto n. 334.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Maria IACONO (PD), relatrice, rileva come lo schema di decreto legislativo in oggetto – del quale la Commissione avvia l'esame ai fini del parere da rendere al Governo – introduca sanzioni amministrative per la violazione di un regolamento europeo (Regolamento (CE) n. 1935/2004) riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti Pag. 118alimentari (indicati con l'acronimo MOCA) e con altri regolamenti europei, tra cui quello recante norme sulle buone pratiche di fabbricazione dei MOCA (Reg. n. 2023/2006).
  Il provvedimento è adottato in attuazione della delega al Governo prevista dall'articolo 2 della legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre), in forza della quale il Governo deve adottare, entro 2 anni dall'entrata in vigore della legge (e dunque entro il 12 novembre 2016), disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
  Il principio alla base delle nuove disposizioni contenute nel regolamento n. 1935/2004 è che i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari devono essere sufficientemente inerti da escludere ogni possibile trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana e da comportare una modifica sensibile della composizione dei prodotti alimentari o un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche. Questo in quanto i nuovi tipi di materiali e oggetti concepiti per mantenere o migliorare le condizioni dei prodotti alimentari non sono concepiti per essere inerti, contrariamente ai materiali e agli oggetti tradizionali, ma per controllare le condizioni del prodotto alimentare (per tale ragione sono detti «materiali e oggetti intelligenti destinati al contatto con i prodotti alimentari»).
  Pertanto è necessario, per motivi di chiarezza e di certezza giuridica, disciplinare l'ambito normativo dei materiali e gli oggetti attivi e intelligenti destinati al contatto con i prodotti alimentari, stabilendo allo stesso tempo i principali requisiti per il loro impiego.
  Nell'ordinamento italiano, le sanzioni previste con riferimento al campo dei MOCA sono contenute in due provvedimenti del 1982 tuttora in vigore: il decreto del Presidente della Repubblica n. 777 del 1982, di recepimento della direttiva 76/893/CEE, ora abrogata e il decreto legislativo n. 108 del 1992, che ha modificato in vari punti il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 777 del 1982.
  Il decreto del Presidente della Repubblica del 1982 originariamente configurava la violazione delle disposizioni sui MOCA come fattispecie penali di natura contravvenzionale. Con la depenalizzazione del 1999, le violazioni previste come reato dal decreto del Presidente della Repubblica sono state trasformate in illeciti amministrativi (cfr. articolo 1, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507).
  Le sanzioni previste da questi provvedimenti attualmente coesistono con le norme di diritto europeo. Appare perciò necessario, da un lato, un loro adeguamento alle norme del citato regolamento n. 1935 del 2004 e, dall'altro lato, un recepimento dei nuovi principi previsti dal regolamento stesso, in quanto innovativi rispetto al passato, e pertanto privi di sanzione in caso di violazione.
  Lo schema di decreto in esame – per una analisi dettagliata del quale rinvio alla documentazione predisposta dagli uffici – si compone di 15 articoli, divisi in quattro titoli.
  In particolare:
   il titolo I contiene disposizioni generali relative alla disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi generali posti dai regolamenti del 2004 e del 2006;
   il titolo II è relativo alla disciplina sanzionatoria per le violazioni di obblighi posti da disposizioni specifiche adottate a livello europeo per alcuni MOCA;
   il titolo III reca disposizioni relative a violazioni di lieve entità ed autorità competenti a disporle;
   il titolo IV detta, conclusivamente, le disposizioni finali e finanziarie.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Pag. 119

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi.
Atto n. 337.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Marco BERGONZI (PD), relatore, ricorda che lo Schema di decreto in esame, in base alla delega contenuta nella Legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114), è volto a recepire entro il 18 novembre 2016 i contenuti della Direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi.
  Obiettivo della direttiva – al fine di ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti – è lo sviluppo di un mercato ampio di combustibili alternativi (ovvero elettricità, gas naturale e idrogeno). A tal fine, ciascuno Stato membro adotta un proprio Quadro Strategico Nazionale, che comprenda una serie di misure minime fissate dalla direttiva. I quadri strategici nazionali debbono essere sottoposti alla Commissione europea entro il 18 novembre 2016. Gli Stati membri presentano alla Commissione entro il 18 novembre 2019 una relazione sull'attuazione, e successivamente ogni tre anni. La Commissione, da parte sua, trasmette entro il novembre 2017 al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dei quadri strategici nazionali ricevuti dagli Stati membri.
  Ciascun tipo di propellente è oggetto di una previsione normativa relativa alla sua distribuzione. Per l'elettricità, attraverso i rispettivi quadri strategici nazionali gli Stati membri garantiscono la creazione, entro il 31 dicembre 2020, di un numero adeguato di punti di ricarica per i veicoli elettrici accessibili al pubblico. La creazione di punti di rifornimento di idrogeno è invece prevista non prima del 2025, mentre per il gas naturale la rete di rifornimento per il trasporto marittimo dovrà essere sviluppata per il 2030. Il trasporto pesante su strada potrà invece fare conto sulla realizzazione di un adeguato numero di impianti di rifornimento entro il 31 dicembre 2015.
  Quanto ai contenuti dello Schema di decreto, rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici.
  Si limita qui a ricordare che nel Titolo I (Finalità ed obiettivi) sono contenute le enunciazioni teleologiche e le definizioni. Il campo di applicazione (articolo 1) dà attuazione all'articolo 1 della direttiva, enunciando la finalità della riduzione della dipendenza dal petrolio e dell'attenuazione dell'impatto ambientale del settore dei trasporti. L'articolo 2 reca le definizioni, dando attuazione all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva.
  Nel Titolo II la disciplina generale del Quadro strategico nazionale (di cui al Capo I) passa per la realizzazione dell'infrastruttura nel rispetto dei requisiti minimi della direttiva. In particolare, l'articolo 3 si occupa del Quadro strategico nazionale (in attuazione dell'articolo 3 paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 della direttiva), che rappresenta il primo obbligo temporale (18 novembre 2016) per il recepimento della Direttiva.
  L'articolo 4 reca disposizioni specifiche per la fornitura di elettricità per il trasporto, in attuazione dell'articolo 4 della direttiva. In particolare, è prevista l'installazione entro il 31 dicembre 2020 di un adeguato numero di punti di ricarica, tale da garantire la circolazione dei veicoli elettrici negli agglomerati urbani e suburbani.
  L'articolo 5, specificamente rivolto alla fornitura di idrogeno per il trasporto stradale, reca attuazione dell'articolo 5 della direttiva. A tal fine si prevede la creazione di un adeguato numero di punti di rifornimento per l'idrogeno accessibili al pubblico, da realizzare in modo graduale entro il 31 dicembre 2025, in linea con la domanda di mercato, per consentire la circolazione di veicoli da esso alimentati.
  L'articolo 6, per la fornitura di gas naturale per trasporto, dà attuazione all'articolo Pag. 1206 paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 della direttiva. Si prevede a tal fine la creazione nei porti marittimi e nei porti della navigazione interna, rispettivamente entro il 31 dicembre 2025 ed il 31 dicembre 2030, di un adeguato numero di punti di rifornimento per navi alimentate a GNL adibite alla navigazione interna o alla navigazione marittima nella rete centrale TEN-T.
  L'articolo 7 introduce norme sulla fornitura di gas di petrolio liquefatto, che, alla luce del «considerando» 7 della direttiva, «è un combustibile alternativo derivato dal trattamento del gas naturale e della raffinazione del petrolio, con una minore impronta di carbonio e emissioni inquinanti significativamente minori rispetto ai combustibili convenzionali».
  Nel Titolo III, l'articolo 8 reca disposizioni in materia di informazioni per gli utenti, in attuazione dell'articolo 7, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 7 della direttiva. Si stabilisce che sono rese disponibili, nei manuali dei veicoli, nei punti di rifornimento e presso i concessionari, informazioni chiare, coerenti e pertinenti riguardo ai veicoli a motore immessi sul mercato dopo il 18 novembre 2016 che possono utilizzare regolarmente determinati combustibili immessi sul mercato o essere ricaricati tramite punti di ricarica.
  L'articolo 9, inserito nel Capo I del Titolo IV, in materia di semplificazione delle procedure amministrative, reca norme per le infrastrutture di stoccaggio e trasporto del GNL di interesse nazionale.
  L'articolo 10 reca disposizioni per le infrastrutture di stoccaggio e trasporto del GNL non destinate all'alimentazione di reti di trasporto di gas naturale. Si prevede un regime semplificato, mediante il rilascio di una autorizzazione unica, per le opere volte alla realizzazione di infrastrutture di stoccaggio di GNL che abbiano una capacità uguale o superiore a 200 tonnellate.
  L'articolo 11 contiene una serie di disposizioni per le infrastrutture di stoccaggio e trasporto del GNL di piccole dimensioni, con capacità inferiore a 50 tonnellate, per la cui realizzazione e per le opere connesse viene prevista una procedura amministrativa semplificata nel rispetto della normativa ambientale, sanitaria, fiscale e di sicurezza.
  L'articolo 12, relativo ai serbatoi criogenici di stoccaggio di GNL prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provveda ad identificare tali serbatoi, installati presso i punti di rifornimento, con un sistema di codifica da stabilire con determinazione dell'Agenzia stessa.
  L'articolo 13 contiene delle ulteriori disposizioni per i procedimenti amministrativi relativi al GNL.
  L'articolo 14 demanda all'Autorità dell'energia elettrica del gas e del sistema idrico l'aggiornamento, per le reti isolate, delle condizioni economiche di fornitura di gas diversi dal gas naturale e la determinazione dei parametri e dei criteri di calcolo per la remunerazione del servizio di distribuzione, misura e vendita di gas naturale anche derivante da GNL attraverso le reti stesse.
  Nel Capo II del Titolo IV, l'articolo 15 reca disposizioni in materia di misure per agevolare la realizzazione di punti di ricarica, in attuazione all'articolo 3, par. 1, della direttiva 2014/94/UE.
  L'articolo 16 specifica ulteriormente la necessità che siano rispettate le normative nazionali e regionali vigenti in materia di sicurezza.
  Il Titolo V (articoli 17-19) reca misure per promuovere la diffusione dei combustibili alternativi.
  Nel Titolo VI (Attività di monitoraggio ed informazione) l'articolo 20 dà attuazione all'obbligo di relazionare alla Commissione europea periodicamente sullo stato di attuazione della direttiva 2014/94/UE, con cadenza triennale a decorrere dal 18 novembre 2019.
  Il Titolo VII (articoli 21-25) reca le disposizioni finali e la clausola di invarianza finanziaria.
  Lo schema di decreto legislativo reca infine quattro allegati. L'Allegato I consiste nella riproduzione dell'Allegato II della direttiva 2014/94/UE e contiene le specifiche tecniche per i punti di ricarica, per i punti di rifornimento di idrogeno per Pag. 121veicoli a motore e per i punti di rifornimento di gas naturale. L'Allegato II consiste nella riproduzione dell'Allegato I della direttiva 2014/94/UE e illustra il contenuto della relazione triennale sull'attuazione del Quadro Strategico Nazionale da inviare alla Commissione europea. Il Quadro strategico nazionale è contenuto nell'Allegato III. L'Allegato IV elenca le province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle emissioni del particolato PM10 per almeno tre anni su sette tra il 2009 ed il 2015.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.