CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 settembre 2016
699.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Andrea GIORGIS.

  La seduta comincia alle 9.10

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
C. 3317-3345-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla Commissione VII).
(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Arcangelo SANNICANDRO, relatore, nel dare conto delle modificazioni ed integrazioni apportate al testo del provvedimento nel corso dell'esame al Senato, riferisce che la principale criticità rilevata – fatta oggetto di una condizione nella proposta di parere – concerne una autorizzazione alla delegificazione che si discosta dal modello previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Fa presente inoltre di aver predisposto una specifica osservazione volta a segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di condurre un approfondimento in merito alla formulazione della disposizione concernente l'espressione del parere parlamentare definitivo sullo schema di DPCM recante la disciplina del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.
  Formula quindi la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminata la proposta di legge in titolo, limitatamente alle parti modificate dal Senato;
   ricordato che sul medesimo provvedimento il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 10 febbraio 2016;Pag. 4
   rilevato in via preliminare che, sia in sede di esame presso la Camera dei deputati, sia nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il testo del provvedimento è stato ampiamente modificato ed integrato; in particolare, rispetto al testo licenziato dalla Camera, il Senato ha aggiunto tre nuovi articoli concernenti, rispettivamente, la costituzione dell'ordine dei giornalisti anche nelle province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 6); l'autorizzazione all'acquisto da parte delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni di servizi forniti dalle agenzie di stampa secondo quanto già previsto per la Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 7); la procedura e la durata dell'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale nonché l'applicazione del limite retributivo imposto al personale pubblico e delle società partecipate anche agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione (articolo 9); ulteriori integrazioni riguardano: un'autorizzazione alla delegificazione al fine di prevedere la sostituzione di talune vigenti riduzioni tariffarie e altre provvidenze per le imprese editrici e radiofoniche con un contributo per il sostegno delle spese sostenute per i servizi di telefonia e connessione dati (articolo 1, comma 5); l'estensione all'emittenza radiofonica e televisiva locale della delega per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria di cui all'articolo 2 e l'introduzione, ai fini dell'esercizio di tale delega, di un criterio direttivo facente riferimento al rispetto del citato limite massimo retributivo (comma 2, lettera e), numero 4); la definizione di quotidiano on line ai fini della disciplina in materia di contributi alle imprese editrici (articolo 3, comma 4, lettera c));
   rilevato che:

  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
   la proposta di legge presenta, anche a seguito delle modificazioni intervenute nel corso dell'esame parlamentare, un contenuto sostanzialmente omogeneo;

  sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:
   il progetto di legge, all'articolo 1, comma 5, dispone l'adozione di un regolamento di delegificazione secondo modalità che si discostano dalla procedura delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in particolare per quanto concerne la mancata indicazione nella norma di autorizzazione alla delegificazione delle disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, prevedendo, invece, al quarto periodo, che “Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui al primo periodo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, alla cui ricognizione si procede in sede di adozione delle medesime disposizioni regolamentari”;
   inoltre, all'articolo 9, comma 1, capoverso 1-quinquies, prevede – per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e l'approvazione dell'annesso schema di convenzione – l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in difformità rispetto al disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, in base al quale “tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri” sono emanati come decreti del Presidente della Repubblica;

  sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione e del coordinamento interno al testo:
   il provvedimento all'articolo 1, comma 4, sesto periodo, nel disporre che, ai fini del pronunciamento definitivo degli organi parlamentari sullo schema di DPCM recante la disciplina del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, le Commissioni competenti per materia “possono esprimersi sulle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri”, reca una formulazione che non appare coerente né con quanto previsto Pag. 5dal precedente quarto periodo, che individua l'oggetto della deliberazione parlamentare in termini di parere sullo schema di decreto, né con quanto disposto dall'articolo 2, comma 8, ultimo periodo;
  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   per quanto detto in premessa, si provveda alla riformulazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, al fine di renderle conformi al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

  Il Comitato osserva altresì che:

  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   per quanto detto in premessa, si valuti la congruità del riferimento alle “osservazioni del Presidente del Consiglio” quale oggetto della deliberazione parlamentare di cui all'articolo 1, comma 4, sesto periodo».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 9.20