CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 settembre 2016
699.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.05.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015.
S. 2521 Governo, approvato dalla Camera.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016.
S. 2522 Governo, approvato dalla Camera.
(Parere alla 5a Commissione del Senato).
(Esame congiunto e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Laura CANTINI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimersi, per gli aspetti di propria competenza, sui disegni di legge in titolo, già approvati dalla Camera dei deputati lo scorso 13 settembre, sui quali ricorda che la Commissione aveva già espresso, lo scorso 27 luglio, alla Commissione bilancio della Camera un parere non ostativo su entrambi.
  Quanto al disegno di legge n. 2521, di rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015, il cui testo non è stato modificato dalla Camera, richiama i contenuti dello stesso e propone di confermare il parere non ostativo (vedi allegato 1).Pag. 161
  Quanto al disegno di legge n. 2522, di assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2016, la relatrice osserva che esso, rispetto al testo già discusso dalla Commissione, reca due variazioni a seguito dell'approvazione di altrettante proposte emendative in prima lettura: allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'interno della missione 1 «Infrastrutture pubbliche e logistica», il programma 1.7 «Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità», è stato incrementato di 500 mila di euro, per competenza e cassa, per il 2016; corrispondentemente, è stato diminuito il programma 1.2 «Sistemi stradali, autostradali ed intermodali»; allo stato di previsione del Ministero della difesa, all'interno della missione 1 «Difesa e sicurezza del Territorio», il programma 1.6 «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari» è stato incrementato di 2.114.300, per competenza e per cassa, per il 2016; corrispondentemente, è stato diminuito il programma 1.5 «Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare».
  In considerazione della scarsa attinenza agli ambiti di competenza della Commissione delle modifiche introdotte alla Camera, propone di confermare il parere non ostativo già reso lo scorso 27 luglio (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di parere non ostativo della Relatrice sui disegni di legge in titolo.

Riordino del sistema nazionale della protezione civile.
S. 2068, approvato in un testo unificato dalla Camera.
(Parere alle Commissioni riunite 1a e 13a del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La deputata Gessica ROSTELLATO (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alle Commissioni riunite 1a (Affari costituzionali) e 13a (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, sul disegno di legge in titolo, sul quale ricorda che la Commissione si era già espressa nel corso dell'esame presso la Camera, con un parere favorevole.
  Tra le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento, segnala che all'articolo unico del testo unificato presentato dalla Commissione: al comma 1, alinea, il principio di sussidiarietà viene aggiunto al principio di leale collaborazione tra i parametri che il Governo è tenuto a rispettare nell'adozione dei decreti legislativi di riordino delle disposizioni in materia di sistema nazionale della protezione civile; al comma 1, lettera l), si introduce la possibilità che il Governo – nel disciplinare le procedure finanziarie e contabili da applicare alle gestioni commissariali titolari di contabilità speciale durante lo stato di emergenza – preveda, per le amministrazioni interessate, le conseguenti riduzioni degli obiettivi di patto di stabilità interno; al comma 1, lettera m), si introduce la possibilità che il Governo – nel disciplinare le misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi – preveda anche eventuali forme di microcredito agevolato. Alla stessa lettera m), si provvede, inoltre, ad escludere dall'applicabilità delle predette misure gli edifici abusivi danneggiati o distrutti; al comma 2, alinea, è stata soppressa la previsione in base alla quale i decreti legislativi – nell'assicurare il coordinamento delle disposizioni in materia di sistema nazionale della protezione civile – erano tenuti al «rispetto dei princìpi e delle norme dell'Unione europea e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali come definite dalla Costituzione e ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle prerogative riconosciute alle regioni a Pag. 162statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano e dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e prossimità»; al comma 2, lettera d), la Camera ha provveduto ad inserire, tra gli aspetti che dovranno costituire oggetto di omogeneizzazione su base nazionale, anche al fine di garantire l'integrazione tra i sistemi di protezione dei diversi territori, gli aspetti relativi alla comunicazione del rischio; al comma 2, dopo la lettera g), è stato introdotto un nuovo criterio direttivo per l'adozione dei decreti legislativi in questione, che prevede l'esonero dalle pratiche di autorizzazione per l'installazione di stazioni di monitoraggio o stazioni idrometeorologiche ai fini di protezione civile.
  Rileva altresì che il testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati ha, tra l'altro, fatto venir meno il richiamo espresso alle attribuzioni delle regioni e degli enti locali in materia di protezione civile – contenuto al comma 2, alinea, del testo unificato presentato dalla Commissione – e ai riferimenti legislativi che hanno sancito il progressivo passaggio delle competenze in materia di protezione civile dallo Stato ai governi regionali e delle autonomie locali, vale a dire il decreto legislativo n. 112 del 1998 («Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») e la modifica del Titolo V della Costituzione ad opera della legge costituzionale n. 3 del 2001, con la quale la protezione civile è divenuta materia di legislazione concorrente; al riguardo, osserva, tuttavia, che il riferimento ai principi e alle norme della Costituzione risulta già presente anche nell'alinea del comma 1. Per quanto riguarda il soppresso richiamo ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e prossimità – anch'esso contenuto al comma 2, alinea, del testo unificato presentato dalla Commissione –, esso è riassorbito nell'introduzione del riferimento al principio di sussidiarietà nell'alinea del comma 1.
  Segnala inoltre che, tra gli ambiti oggetto della delega, viene ricompresa l'organizzazione di un sistema policentrico (centrale, regionale e locale), che consente la definizione di livelli di coordinamento intermedi tra la dimensione comunale e quella regionale e l'integrazione dell'elenco delle strutture operative per le finalità di protezione civile, nonché che è previsto il coinvolgimento degli enti territoriali nel procedimento di adozione dei decreti legislativi nella forma dell'intesa da sancire in sede di Conferenza unificata.
  Illustra, infine, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Poiché nessuno chiede di intervenire, si passa alla votazione dello schema di parere della Relatrice, che risulta approvato.

Editoria.
C. 3317-3345-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Pamela Giacoma ORRÙ (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di propria competenza, il parere alla Commissione Cultura della Camera dei deputati, sulla proposta di legge in titolo, sulla quale la Commissione aveva già espresso parere favorevole sia nel corso dell'esame alla Camera in data 18 febbraio 2016 e che nel corso dell'esame al Senato in data 30 giugno 2016.
  Il provvedimento istituisce un nuovo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e delega il Governo a ridefinire la disciplina del sostegno pubblico all'editoria e all'emittenza radiofonica e televisiva locale, nonché la disciplina relativa a profili pensionistici dei giornalisti e a composizione e competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Reca, inoltre, disposizioni inerenti i giornalisti, nonché il sistema distributivo e la vendita dei giornali. Infine, disciplina la procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, Pag. 163televisivo e multimediale e la durata della stessa e fissa un limite massimo retributivo per amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti del soggetto affidatario della medesima concessione.
  Rileva che le modifiche apportate dal Senato attinenti ai profili di competenza della Commissione riguardano: l'estensione della delega per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico all'editoria al settore dell'emittenza televisiva e radiofonica locale, con particolare riferimento agli incentivi fiscali per gli investimenti (articolo 2); l'introduzione di rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute nel Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (articolo 2); la costituzione di Consigli dell'Ordine dei giornalisti nelle province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 6); l'estensione a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni dell'autorizzazione ad avvalersi dell'Agenzia nazionale stampa associata (ANSA) o di altre agenzie di informazione per l'effettuazione dei servizi di diramazione di notizie e di comunicati, di trasmissione diretta agli stessi soggetti di informazioni nazionali ed estere, di trasmissione di notizie dall'estero e per l'estero, in concorso con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per quanto riguarda il servizio estero (articolo 7).
  Illustra, conclusivamente, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Previa dichiarazione di voto contraria del deputato Florian KRONBICHLER (SI-SEL), la Commissione approva la proposta di parere favorevole della Relatrice.

  La seduta termina alle 8.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.15 alle 8.20.

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