CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 settembre 2016
699.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 89

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 28 settembre 2016.

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.
C. 1178 Iacono ed altri.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.50 alle 14.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO.

  La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Pag. 90di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015.
C. 3917 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Vincenzo GAROFALO, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

  Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

  Federico FAUTTILLI (DeS-CD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge C. 3917 concernente la ratifica ed esecuzione di ben undici trattati internazionali su materie di interesse della Commissione.
  In particolare, sei accordi riguardano la regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci su strada (con Kossovo, Moldova, Principato di Monaco, Montenegro, Serbia e Andorra), tre sono relativi al trasporto aereo (ancora con l'Algeria e poi con Qatar e Vietnam) e due vertono sul trasporto marittimo (con Azerbaijan e Algeria).
  I sei accordi concernenti la regolamentazione reciproca dell'autotrasporto merci e passeggeri mirano ad offrire un fondamento normativo, secondo il principio della reciprocità, all'attività degli autotrasportatori che operano tra i territori delle due Parti contraenti; in tal modo si vuole contribuire alla regolarità e allo sviluppo dei viaggi e dell'interscambio di merci tra i due Paesi.
  Anzitutto, si stabilisce che i vettori sono autorizzati al trasporto di viaggiatori e merci tra i due Paesi contraenti o anche in transito nel territorio dell'altra Parte.
  Per quanto concerne il trasporto di viaggiatori, questo viene distinto in regolare ed occasionale.
  I trasporti regolari con autobus vengono sottoposti al regime dell'autorizzazione preventiva, e sono organizzati in collaborazione tra le competenti Autorità delle Parti contraenti secondo le decisioni della Commissione mista istituita quale sede di consultazione e collaborazione: le Autorità competenti si scambiano autorizzazioni al percorso nel proprio territorio. Tali permessi sono necessari anche per il semplice transito nel territorio dell'altra Parte contraente con destinazione verso un paese terzo, transito che non prevede tuttavia salita o discesa di passeggeri nel corso di esso.
  I trasporti occasionali con autobus vengono sottoposti ad autorizzazione specifica, sulla base della domanda indirizzata all'Autorità competente del proprio Stato. Sono però esenti da tali autorizzazioni alcuni trasporti occasionali tipici dei viaggi turistici, quali il trasporto di uno stesso gruppo nel territorio dell'altra Parte contraente e ritorno, e il trasporto di un gruppo di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte contraente, con ritorno a vuoto nel paese di immatricolazione.
  Per quanto concerne i trasporti di merci, sono anch'essi sottoposti al regime dell'autorizzazione preventiva: essa è valida per un viaggio di andata e ritorno e non è cedibile ad altre imprese, ha una durata determinata e dà diritto ad effettuare carichi anche nel viaggio di ritorno, con l'utilizzo di un veicolo o di un complesso di veicoli. Esiste tuttavia una serie di tipologie di trasporto, per le quali l'autorizzazione non è necessaria: la Commissione mista potrà comunque apportare variazioni a tale elenco. Non sono inoltre soggetti ad autorizzazione i trasporti di merci in mero transito nel territorio dell'altra Parte contraente, per i quali non è previsto né carico né scarico di merci in detto territorio di transito. Resta in ogni Pag. 91caso vietato il servizio merci con inizio e destinazione nel territorio dell'altra Parte contraente, nonché, di norma, il trasporto di merci tra il territorio dell'altra Parte contraente e un paese terzo (o viceversa). Gli accordi contengono anche norme specifiche in materia doganale e fiscale oltre che l'istituzione di una Commissione mista per la corretta esecuzione di ciascun accordo. Negli articoli finali sono previste le disposizioni che devono essere seguite per l'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, nonché la durata dello stesso.
  I tre accordi bilaterali nel campo dei servizi di trasporto aereo entrano nel solco di numerosi altri accordi simili che l'Italia ha stipulato nel corso degli anni.
  Tali ultimi trattati tengono conto delle disposizioni del regolamento CE n. 847 del 29 aprile 2004 ha apportato sostanziali innovazioni e una omogeneizzazione a livello europeo nella normativa di settore. Per tale ragione l'accordo stipulato col Qatar (datato 2002) è accompagnato da un protocollo emendativo volto a tenere conto del mutato quadro della regolamentazione europea.
  Gli accordi bilaterali sui servizi di trasporto aereo, definiscono in primo luogo le modalità di esercitare i diritti e le facoltà delle Parti di sviluppare operazioni aeronautiche internazionali nell'ambito della tabella delle rotte normalmente allegata agli accordi stessi. Vi sono poi disposizioni generali sulle leggi e i regolamenti concernenti l'ingresso, lo stazionamento e l'uscita dal territorio di ciascuna delle Parti degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale e disposizioni sugli equipaggi degli aeromobili, sui passeggeri e sugli spedizionieri oltre al riconoscimento reciproco della certificazione di navigabilità degli aeromobili, nonché delle licenze rilasciate da ciascuna delle Parti stesse.
  Negli accordi sono poi previsti casi nei quali le Parti contraenti hanno il diritto di rifiutare, revocare, limitare o sospendere l'autorizzazione di esercizio, anche eventualmente in riferimento a un singolo vettore aereo designato dall'altra Parte.
  Particolarmente rilevanti sono poi le previsioni riguardanti la sicurezza aerea, come anche quelle relative alla protezione della navigazione aerea contro atti illeciti. Sono inoltre disciplinati i diritti di sorvolo e di scalo sui rispettivi territori e il diritto all'operatività di servizi aerei internazionali regolari sulle rotte specificate negli allegati a ciascun accordo. Viene infine sostanzialmente vietata l'attività di cabotaggio nei servizi aerei nel territorio dell'altra Parte contraente.
  È previsto che ciascuna Parte contraente designi uno o più vettori aerei per operare nelle rotte specificate in ciascun accordo che potranno effettivamente espletare subordinatamente ad un'autorizzazione emessa nel più breve tempo possibile da ciascuna delle Parti contraenti. All'interno dei principi di concorrenza, comunque, i vettori designati dovranno rispettare alcuni requisiti standard per rispondere alle esigenze del pubblico nonché le esigenze di traffico tra i due territori.
  Le disposizioni prevedono contatti regolari tra le rispettive Autorità aeronautiche in ordine alle autorizzazioni ad operare e per l'approvazione dei programmi di ciascun vettore opportunamente designato. Le Parti, inoltre, si consulteranno regolarmente per la verifica delle condizioni di applicazione di ciascun accordo, che è completato dalle consuete disposizioni in materia di interpretazione e applicazione, e di eventuale contenzioso, nonché di modalità di entrata in vigore, revisione e denuncia degli accordi medesimi.
  I due accordi in materia di trasporti marittimi definiscono in primo luogo la sfera di applicazione dei medesimi, identificata nei trasporti marittimi internazionali operati per conto delle Parti contraenti, ovvero nei trasporti marittimi tra il territorio delle Parti e paesi terzi: restano esclusi dall'ambito di applicazione di ciascun accordo le attività di cabotaggio nazionale e di navigazione interna al territorio di ciascuna delle due Parti. L'accordo si applica alle «navi di una Parte contraente» alle «navi utilizzati dalle Pag. 92compagnie marittime di una Parte contraente» Per tutti gli accordi viene individuata un'Autorità competente per l'attuazione dell'accordo medesimo.
  Nei diversi accordi si riafferma il principio della libertà della navigazione, da cui discende l'impegno delle Parti ad eliminare ogni ostacolo allo sviluppo degli scambi marittimi tra i due Paesi da cui deriva la parità di trattamento tra le navi dell'altra parte e le proprie navi di bandiera e da cui deriva l'impegno reciproco a ridurre al massimo la durata della permanenza dei container nelle infrastrutture portuali, agevolando allo scopo le formalità doganali e quelle collegate ai profili della salute pubblica. La parità di trattamento vale anche nel caso in cui una nave dell'altra Parte contraente subisca un incidente marittimo in un porto o comunque nelle acque territoriali dell'altra Parte contraente.
  È prevista una serie di facilitazioni in materia di ingresso, soggiorno e transito nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti da parte di marittimi imbarcati su unità navali dell'altra Parte, con diverse procedure a seconda che si tratti di cittadini di quella Parte contraente o di cittadini di paesi terzi ed è disciplinata la fattispecie concernente la commissione di reati a bordo delle navi di ciascuna parte contraente. È inoltre disciplinato inoltre il tema della formazione nel settore marittimo, rispetto al quale le Parti si impegnano a coordinare le proprie attività in materia mediante scambi di informazioni e di esperienze.
  Appare rilevante la disposizione in forza della quale, fatto salvo l'adempimento dei previsti obblighi fiscali, ciascuna delle Parti concede alle società di navigazione dell'altra Parte il diritto di utilizzare i redditi realizzati nel proprio territorio e di trasferirli liberamente nel territorio di origine: tale facoltà si estende alle somme eventualmente riconosciute a titolo di risarcimento per danni subiti durante le operazioni portuali. Anche con riguardo a tale gruppo di accordi è previsto un Comitato congiunto volto a favorire la migliore attuazione dell'accordo e a risolvere in via amichevole eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'accordo.
  Infine, si sofferma anche sul contenuto del disegno di legge, i cui cinque articoli recano l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), l'ordine di esecuzione degli undici accordi bilaterali (articolo 2), la clausola di invarianza finanziaria (articolo 4) e l'entrata in vigore (articolo 5). La copertura finanziaria degli accordi è disciplinata dall'articolo 3: i tre accordi concernenti il trasporto aereo non presentano oneri mentre gli altri 8 complessivamente presentano un costo di circa 33 mila euro annui valutati per gli anni 2016 e 2018. Mentre gli oneri autorizzati per il 2017 riguardano i servizi di interpretariato e sono pari a 13.600 euro.
  Considerata la natura di tali accordi propone pertanto di esprimere parere favorevole.

  Arianna SPESSOTTO (M5S) evidenzia come il disegno di legge in esame presenti un contenuto tutt'altro che univoco, atteso che si compone di ben undici accordi internazionali, alcuni dei quali sono peraltro stati stipulati con Paesi la cui situazione politica interna desta certamente inquietudine.
  Ritenendo quindi che non si possa dedicare ad un siffatto provvedimento un'unica seduta, invita il Presidente a valutare l'opportunità di concedere ai deputati uno spazio di riflessione e di approfondimento adeguato, rinviandone la trattazione.

  Vincenzo GAROFALO, presidente, pur premettendo di non avere obiezioni di principio ad una richiesta di rinvio, tiene a precisare che l'esame della Commissione non può esulare dalle competenze specifiche di quest'organo parlamentare, su cui a suo giudizio, la relazione del collega si è soffermata in modo esaustivo.

  Federico FAUTTILLI (DeS-CD), relatore, si associa alle considerazione del presidente, ricordando che è prassi della Commissione concludere in un'unica seduta Pag. 93atti di analogo tenore, una volta acquisiti gli elementi riferiti ai propri ambiti di competenza e verificata l'assenza di ogni questione problematica.

  Arianna SPESSOTTO (M5S) insiste sulla richiesta di rinvio della votazione sul parere del relatore alla prossima seduta, in ragione della necessità di approfondire i contenuti del provvedimento.

  Vincenzo GAROFALO, presidente, osserva come l'inserimento del punto all'ordine del giorno fosse stato preannunciato fin dalla settimana scorsa, così da assicurare tempi adeguati per ogni utile approfondimento. In ogni caso, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO, indi del presidente Michele Pompeo META.

  La seduta comincia alle 14.40.

Proposta di nomina del professor Bruno Franchi a presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).
Nomina n. 75.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vincenzo GAROFALO, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

  Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

  Giorgio BRANDOLIN (PD), relatore, illustrando la proposta di nomina del professor Bruno Franchi a presidente dell'Agenzia Nazionale Sicurezza del Volo (ANSV), ricorda preliminarmente che l'Agenzia, istituita con il decreto legislativo n. 66/1999, in attuazione della direttiva comunitaria 94/56/CE, è un'istituzione pubblica, caratterizzata da ampia autonomia, posta in posizione di terzietà rispetto al sistema aviazione civile.
  All'ANSV sono attribuite funzioni concernenti lo svolgimento di inchieste tecniche relative agli incidenti ed agli inconvenienti occorsi ad aeromobili dell'aviazione civile, con emanazione, se necessario, di opportune raccomandazioni di sicurezza nonché la predisposizione di studi e indagini al fine di favorire il miglioramento della sicurezza del volo.
  Non rientrano pertanto fra le attribuzioni dell'Agenzia compiti di regolazione, controllo e gestione del sistema aviazione civile.
  Con il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 189, è stato adottato il Regolamento di riordino dell'ANSV, finalizzato ad una razionalizzazione degli organi ed a un contenimento della spesa dell'ente. È stato quindi ridotto da quattro a tre il numero dei componenti del collegio. Gli organi dell'ANSV risultano pertanto: il presidente; il collegio, composto di tre membri; il collegio dei revisori dei conti, anch'esso composto di tre membri.
  L'articolo 2 definisce le procedure di nomina degli organi: il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I membri del collegio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, due del Ministro delle infrastrutture e trasporti, uno del Ministro dell'interno ed uno del Ministro della giustizia.
  Il presidente ed i membri del collegio sono nominati previo parere delle competenti commissioni parlamentari, rimangono in carica cinque anni e possono Pag. 94essere confermati per una volta, ma tale ultima disposizione sul limite dei due mandati non trova applicazione in sedi di prima applicazione, in virtù della disciplina transitoria prevista dall'articolo 6 del citato regolamento di riordino.
  Per quanto riguarda il profilo professionale del candidato, ricorda che il professor Franchi è professore associato di diritto aeronautico presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Nel 1993 è stato nominato membro della Commissione ministeriale di studio per la sicurezza aerea, incaricata di verificare lo stato di attuazione delle misure di sicurezza negli aeroporti italiani nonché di elaborare e aggiornare proposte dirette al miglioramento del sistema di sicurezza nel settore dell'aviazione civile, con particolare riguardo alla sicurezza del volo.
  Dal 1990 al 1999 è stato membro, in qualità di esperto giuridico, della Commissione sicurezza volo dell'Aero Club d'Italia, ente di diritto pubblico. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 ottobre 2002 è stato nominato membro della Commissione di studio per l'elaborazione delle modifiche da apportare alla parte aeronautica del codice della navigazione.
  È autore di numerose pubblicazioni, nonché promotore di iniziative scientifiche, in materia di diritto aeronautico e sicurezza del volo.
  Con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999 è stato nominato per la prima volta presidente dell'Agenzia. È stato quindi nominato commissario straordinario dell'ANSV con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2004. Con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2005 è stato confermato presidente dell'Agenzia per un secondo mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o marzo 2010, infine, è stato nuovamente nominato Commissario straordinario dell'ANSV, per poi ricevere il 3 febbraio 2011 il terzo mandato alla carica di presidente dell'Agenzia.
  Ricorda infine ai colleghi che la presente proposta di nomina è stata già esaminata dall'omologa Commissione del Senato lo scorso 21 settembre e che è stata approvata all'unanimità con una sola astensione (15 voti favorevoli e una scheda bianca).
  Nel rimarcare la competenza, la passione e la dedizione che ha sempre mostrato nello svolgimento del suo incarico, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina del professor Bruno Franchi.

  Paolo Nicolò ROMANO (M5S), a nome del proprio Gruppo, esprime parere contrario alla riconferma di Bruno Franchi a Presidente dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, dichiarando che tale posizione è assunta nella consapevolezza del fatto che il suo movimento al Senato ha votato favorevolmente, nonché del valore del dott. Bruno Franchi, sulla cui persona non vi sono obiezioni di sorta. La contrarietà a tale proposta di nomina deriva piuttosto dal rifiuto di un sistema tipicamente italiano di un potere inamovibile, dove sono sempre gli stessi a ricoprire le cariche apicali e non c’è mai un effettivo ricambio della classe dirigente.
  Ricorda, al riguardo, che Bruno Franchi, è presidente dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo dal 1999, ovvero dall'istituzione della stessa Agenzia che ha diretto ininterrottamente, godendo di norme ad personam e commissariamenti ad hoc, nonostante la norma fissi il limite di soli due mandati. La eventuale nomina per lo svolgimento di un ulteriore mandato da Commissario straordinario confligge con le affermazioni del Consiglio di Stato sulla natura straordinaria della procedura di commissariamento, da cui dovrebbe invece discendere che non può essere nominato presidente chi ne ha ricoperto il ruolo di commissario.
  Infine, evidenzia come, durante la gestione del dottor Franchi, il rapporto dell'ICAO abbia evidenziato carenze operative dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, rilevando che ben oltre il cinquanta per cento delle inchieste aperte Pag. 95non risultano concluse. Tale scarso rendimento dell'Ente non può essere unicamente attribuito alla carenza di investigatori, che pure sussiste, dal momento che l'Agenzia dovrebbe avere in organico dodici investigatori, ma da anni dispone di sole due unità, al punto da ingenerare il sospetto che vi sia una precisa volontà nel mantenere l'Agenzia su questi livelli di produttività.
  Per queste ragioni, non essendo tollerabile, a suo giudizio, la prosecuzione di questo stato in cui versa l'Agenzia di cui il dott. Franchi rappresenta il principale responsabile, esprime la posizione della sua parte politica contraria alla nomina.

  Ivan CATALANO (Misto) prende atto della posizione espressa dal collega, che non ha potuto omettere di riconoscere la grave carenza di organico dell'Agenzia che, nonostante ciò, si è sempre attestata su elevati livelli di rendimento e di qualità dell'opera di controllo, ad ulteriore testimonianza dell'ottimo operato del dottor Franchi pur in un contesto difficile.

  Diego DE LORENZIS (M5S) precisa nuovamente come non vi sia alcuna posizione pregiudizievolmente contraria alla persona del dottor Franchi, né si è voluto nascondere che la percentuale di istruttorie non concluse è estremamente elevata anche a causa delle carenze di organico.

  Giorgio BRANDOLIN (PD), relatore, intervenendo in replica, osserva preliminarmente come la procedura in esame riguardi la nomina del soggetto chiamato a ricoprire la carica di presidente dell'ANSV e non di commissario straordinario. Ciò avviene nel pieno rispetto delle norme che presiedono al conferimento di tale incarico, comprese quelle che pongono il divieto del secondo mandato, atteso che essa è intervenuta con il riordino dell'Agenzia avvenuto nel 2010 è non può certo operare in senso retroattivo.
  Prende atto che al Senato i rappresentanti del MoVimento Cinque Stelle si sono espressi favorevolmente, rimarcando in quella sede doti professionali e competenza del candidato, con toni certamente diversi da quelli usati dagli esponenti del medesimo gruppo in questa sede.
  Infine, manifesta il proprio convincimento sulla bontà della proposta, anche alla luce della positiva esperienza maturata personalmente in qualità di presidente dell'aeroporto di Trieste. Avendo avuto occasione di lavorare con il dottor Franchi, ne ha potuto direttamente apprezzare la competenza e la disponibilità, che è risultata estremamente proficua nel prevenire rischi ed accertare cause di incidenti verificatisi in quel sito.

  Michele Pompeo META, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso de Caro.

  La seduta comincia alle 15.10.

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati.
C. 2436 Dell'Orco ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 agosto 2016.

Pag. 96

  Michele Pompeo META, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

  Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

  Michele Pompeo META, presidente, ricorda che entro il termine del 28 luglio 2016 sono state presentate 22 proposte emendative e che successivamente il relatore ha presentato ulteriori 5 proposte emendative ai quali sono stati presentati complessivamente 11 subemendamenti (vedi allegato 1). Si procederà quindi alla votazione delle proposte emendative riferite a ciascun articolo.

  La Commissione passa ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 1.

  Matteo MAURI (PD), relatore, esprime parere favorevole sul subemendamento Cristian Iannuzzi 0.1.100.1, raccomandando l'approvazione del suo emendamento 1.100. Invita, quindi al ritiro degli emendamenti Schullian 1.1 e Franco Bordo 1.2, sui quali, altrimenti il parere sarebbe contrario. Con riferimento all'emendamento Schullian 1.1, precisa che esso, riferendosi alle aree urbane «con elevato pendolarismo», va in senso contrario rispetto al suo emendamento 1.100, mentre quanto all'emendamento Franco Bordo 1.2, precisa che esso appare superfluo alla luce della nuova formulazione dell'articolo 2-bis, comma 1, proposta con il suo emendamento 2.0100, che sarà successivamente esaminato.
  Fa notare che i pareri espressi raccolgono una interlocuzione proficua tra i gruppi, che è stata tesa all'elaborazione di un testo condiviso.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Cristian Iannuzzi 0.1.100.1 (vedi allegato 2), quindi l'emendamento 1.100 del relatore (vedi allegato 2), come risultante dal subemendamento approvato.

  Michele Pompeo META, presidente, avverte che l'emendamento Schullian 1.1 s'intende precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.100 del relatore.
  Constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Franco Bordo 1.2: s'intende che vi abbiano rinunciato.

  La Commissione passa ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 2.

  Matteo MAURI (PD), relatore, invita al ritiro del subemendamento Cristian Iannuzzi 0.2.100.1, sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario. Precisa, in proposito, che tale emendamento appare superfluo alla luce delle definizioni già recate dall'emendamento del relatore 2.100. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.100, sul quale propone una riformulazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Invita poi al ritiro degli emendamenti Catalano 2.1, Folino 2.2, Catalano 2.3, Cristian Iannuzzi 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7, Catalano 2.8, 2.9 e 2.10, Cristian Iannuzzi 2.11 e 2.12, e Catalano 2.13 e 2.14, sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario, in quanto sono in larga parte assorbiti dagli emendamenti del relatore 2.100, e 2.0100, ovvero confluiti nei subemendamenti riferiti a questi ultimi.
  Invita quindi al ritiro del subemendamento Franco Bordo 0.2.0100.1, sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario, in quanto esclude che l'importo della compartecipazione possa essere concordato tra gli interessati, rimettendolo invece ad una determinazione dell'autorità dei trasporti, soluzione normativa non condivisibile in quanto ridondante rispetto alla possibilità di utilizzo delle tabelle ACI.
  Invita quindi al ritiro del subemendamento Catalano 0.2.0100.2, in quanto interviene in materia fiscale, materia che giudica opportuno non affrontare in questa sede, essendo una questione dibattuta in termini generali nell'ambito del provvedimento C. 3564 sulla sharing economy esaminato dalle Commissioni riunite IX e Pag. 97X. Invita quindi al ritiro dei subemendamenti Dell'Orco 0.2.0100.3 e Cristian Iannuzzi 0.2.0100.4, sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario, in quanto intervengono nel senso di eliminare il limite del 90 per cento delle tabelle ACI come tetto massimo di contribuzione alle spese di trasporto, tema rilevante su cui ritiene opportuno un ulteriore approfondimento.
  Invita quindi al ritiro del subemendamento Catalano 0.2.0100.5, sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario, in quanto superfluo, dal momento che il testo del provvedimento in esame reca un elenco esaustivo delle possibili fonti di spesa del trasporto. Invita poi al ritiro del subemendamento Catalano 0.2.0100.6, sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario, in quanto interviene in materia di categorie di mezzi soggetti ad immatricolazione, materia che non è affrontata nel provvedimento. Invita infine al ritiro del subemendamento Catalano 0.2.0100.7, in quanto sarebbe assorbito dall'eventuale approvazione del suo articolo aggiuntivo 2.0100, del quale raccomanda l'approvazione, proponendone una riformulazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

  Ivan CATALANO (Misto) dichiara di ritirare tutte le sue proposte emendative riferite all'articolo 2.

  Vincenzo GAROFALO (AP) chiede al relatore delucidazioni circa il suo articolo aggiuntivo 2.0100, con riferimento all'impossibilità che l'ammontare complessivo della compartecipazione a carico degli utenti fruitori superi la soglia del 90 per cento dell'importo previsto dalle tabelle dell'ACI.

  Matteo MAURI (PD), relatore, osserva che la fissazione di tale limite del 90 per cento dell'importo previsto dalle tabelle dell'ACI mira a scoraggiare l'uso condiviso di veicoli privati per finalità di lucro. La sua proposta emendativa, infatti, mira a scorporare dal valore delle tabelle dell'ACI la parte relativa alle spese non vive, ovvero quelle concernenti l'ammortamento del mezzo, i costi assicurativi e altre voci a ciò assimilabili.

  Michele DELL'ORCO (M5S) esprime talune perplessità sulle delucidazioni testé rese dal relatore, facendo notare che le tabelle ACI sono quelle a cui abitualmente le aziende fanno riferimento. Non comprende, pertanto, la ragione per cui fissare il limite del 90 per cento, osservando che sarebbe al limite preferibile rimodulare le tabelle nel loro complesso.

  Michele Pompeo META, presidente, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Cristian Iannuzzi 0.2.100.1: s'intende che vi abbia rinunciato.

  Michele DELL'ORCO (M5S) si augura che il subemendamento Cristian Iannuzzi 0.2.100.1 sia ripresentato in Assemblea, dal momento che il suo contenuto appariva condivisibile.

  La Commissione approva l'emendamento 2.100 del relatore, così come riformulato (vedi allegato 2).

  Michele Pompeo META, presidente, fa notare che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.100 del relatore, così come riformulato, s'intendono preclusi gli emendamenti Folino 2,2, Cristian Iannuzzi 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.11 e 2.12.

  Michele Pompeo META, presidente, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Franco Bordo 0.2.0100.1: s'intende che vi abbiano rinunciato.

  Michele DELL'ORCO (M5S) ritira il suo emendamento 0.2.0100.3, auspicando tuttavia che il tema del limite del 90 per cento dell'importo previsto dalle tabelle dell'ACI sia affrontato nel prosieguo dell'esame.

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  Matteo MAURI (PD), relatore, dichiara la sua disponibilità ad affrontare tale questione nel prosieguo dell'esame.

  Ivan CATALANO (Misto) fa notare che le tabelle dell'ACI, rappresentando un indicatore privato, non appaiono vincolanti. A suo avviso, nulla vieterebbe al legislatore eventualmente di indicare le spese ammissibili al rimborso, ferme restando le difficoltà pratiche di una siffatta quantificazione.

  Diego DE LORENZIS (M5S) si augura che tale questione possa essere approfondita anche attraverso una interlocuzione con i rappresentanti dell'ACI.

  Michele Pompeo META, presidente, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Cristian Iannuzzi 0.2.0100.4: s'intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 2.0100 del relatore, così come riformulato (vedi allegato 2).

  Michele Pompeo META, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

  La seduta comincia alle 15.30.

5-08222 De Lorenzis: Situazione e prospettive della società Mistral Air con riguardo ai rapporti con Alitalia e alle ricadute occupazionali.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Diego DE LORENZIS (M5S), replicando, osserva che non può dichiararsi pienamente soddisfatto, atteso che la risposta del rappresentante del Governo non appare esaustiva. A suo avviso, la risposta ignora che Mistral Air, pur operando sul mercato, è controllata da Poste italiane, non spiegando il motivo per il qual Alitalia abbia sospeso unilateralmente tutti i contratti in essere con la società Mistral Air.

5-08288 Tullo: Efficienza dei collegamenti ferroviari al servizio dell'area ligure delle Cinque Terre.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Mario TULLO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Auspica, in ogni caso, che si compia uno sforzo ulteriore per rafforzare il servizio di customer care al fine di migliorare l'efficienza dei collegamenti ferroviari al servizio dell'area ligure delle cinque terre.

5-08114 Labriola: Misure per il rilancio dell'aeroporto di Taranto, con particolare riguardo all'avvio del servizio di trasporto passeggeri.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Vincenza LABRIOLA (Misto), replicando, si dichiara perplessa di fronte alla risposta del rappresentante del Governo, sottolineando come l'attivazione presso l'aeroporto di Grottaglie-Taranto di voli di linea per i passeggeri favorirebbe inoltre l'occupazione in un'area depressa dal punto di vista economico. Ricordando che tale tema è già all'attenzione della Commissione, nell'ambito della discussione di Pag. 99specifici atti d'indirizzo, auspica che sia individuata al più presto una soluzione a tale problematica.

5-08411 Martella: Rischi per la sicurezza dei dipendenti delle ferrovie e dei passeggeri conseguenti alle frequenti aggressioni che si verificano sui treni e nelle stazioni, con particolare riguardo alla stazione di Venezia.

  Michele MOGNATO (PD), in accordo con il presentatore, dichiara di voler sottoscrivere l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Michele MOGNATO (PD), replicando in qualità di cofirmatario, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita. Auspica che prosegua l'importante lavoro svolto in materia di sicurezza presso la stazione di Venezia, anche al fine di contrastare i fenomeni di abusivismo presenti in quella zona.

5-08634 De Lorenzis: Possibilità per le imprese ferroviarie di integrare la disciplina in materia di sicurezza, anche ai fini di un'applicazione omogenea della stessa.

  Diego DE LORENZIS (M5S), in accordo con il presentatore, dichiara di voler sottoscrivere l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Diego DE LORENZIS (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara non soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, dalla quale non si evincono misure efficaci nell'ottica di garantire la sicurezza ferroviaria sul territorio nazionale, tema al quale il suo gruppo attribuisce grande rilevanza.

5-08949 Spessotto: Soppressione di corse e riduzione di carrozze da parte di Trenitalia nelle tratte a lungo raggio per carenza di personale.

  Diego DE LORENZIS (M5S), in accordo con il presentatore, dichiara di voler sottoscrivere l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

  Diego DE LORENZIS (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, di cui prende atto.

  Michele Pompeo META, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 16.

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