CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 settembre 2016
699.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 28

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore e la sottosegretaria di Stato ai Rapporti con il Parlamento e coordinamento attività di Governo Maria Teresa Amici.

  La seduta comincia alle 14.10.

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.
C. 4025 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 settembre 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, in relazione alla richiesta di riesame della dichiarazione di inammissibilità degli articoli aggiuntivi Crimì 4.03, Bonafede 5.01, 8.01 e 9.02, Colletti 10.01 e Ferraresi 10.02, precisa che, pur essendo consapevole che, nell'intenzione dei presentatori, i predetti articoli aggiuntivi sono finalizzati a garantire il funzionamento e l'efficienza degli uffici giudiziari, non ritiene che sussistano le condizioni per modificare il giudizio di inammissibilità degli stessi, salvo che per l'articolo aggiuntivo 8.01 Bonafede.
  Al riguardo, rammenta che, come già fatto presente nella seduta del 27 settembre scorso, il criterio di ammissibilità degli emendamenti ad un decreto-legge risulta più restrittivo di quello stabilito per gli ordinari progetti di legge. In particolare, la stretta attinenza dell'emendamento alla materia del decreto-legge deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo» (lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997). La Corte Costituzionale ha poi evidenziato come «ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione di un decreto-legge deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dallo stesso decreto-legge ovvero Pag. 29alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso» (sentenza n. 32 del 2014).
  Alla luce di tale criteri, ritiene che sono da considerare ammissibili anche gli emendamenti riferiti a disposizioni normative non modificate dal decreto-legge a condizione che siano riconducibili alla «ratio dominante» del provvedimento originario. Osserva che il punto cruciale è, quindi, l'individuazione di tale ratio, che non può essere identificata con la finalità generica del decreto-legge, ma deve essere strettamente collegata al contenuto specifico del decreto-legge.
  Rileva che, nel caso di specie, tenuto conto delle disposizioni che compongono il decreto-legge, la ratio dominante deve essere individuata nell'esigenza di: a) ridurre i tempi di esame del contenzioso civile in Cassazione; b) ridurre i tempi di copertura dell'organico della magistratura ordinaria; c) assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari prevedendo un maggiore periodo di permanenza del magistrato nella sede assegnata, e riducendo i casi di assegnazione, comando o distacco del personale amministrativo presso altre pubbliche amministrazioni; d) assicurare, attraverso disposizioni processuali e l'aumento dell'organico del personale amministrativo, l'efficienza del processo amministrativo con riferimento al processo telematico ed assicurando un supporto all'attività dei magistrati attraverso strutture organizzate all'interno degli uffici di segreteria.
  Evidenzia che sono stati, pertanto, ritenuti ammissibili tutti gli emendamenti riconducibili alla «ratio dominante» del provvedimento individuata sulla base del contenuto specifico del decreto-legge. Faccio presente che nel caso in cui la «ratio dominante» dovesse essere individuata in una finalità generica, come quella di assicurare l'efficienza degli uffici giudiziari considerati nel loro complesso, l'iter semplificato previsto per la conversione in legge di un decreto-legge potrebbe essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano l'atto con forza di legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare. Per tale ragione la «ratio dominante» deve essere individuata sulla base del contesto normativo del decreto stesso.
  Sottolinea, in tale ottica, di aver ritenuto ammissibile l'articolo aggiuntivo 1.0101 del relatore al quale ritiene opportuno fare specifico riferimento in quanto lo stesso è stato più volte richiamato, sia nelle richieste di riesame, sia nel corso delle ultime sedute di Commissione, per evidenziare la sua estraneità rispetto al contenuto normativo del decreto-legge e, quindi, una incoerenza nella valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti da parte della Presidenza della Commissione Giustizia.
  In proposito, osserva che l'articolo aggiuntivo 1.0101 è stato considerato ammissibile in quanto riconducibile alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso (Corte Costituzionale, sentenza n. 32 del 2014), individuata nell'esigenza di ridurre i tempi di esame del contenzioso civile in Cassazione. In particolare, l'articolo aggiuntivo incide sul codice di procedura civile al fine di velocizzare i tempi di esame dei ricorsi in Cassazione. Ricordo che il decreto-legge affronta la questione dei tempi dei ricorsi in Cassazione, prevedendo che magistrati del massimario possano far parte dei collegi giudicanti in Cassazione e che laureati possano svolgere il tirocinio anche in Cassazione per dare un ausilio di natura istruttoria ai giudici nonché stabilendo il trattenimento in servizio dei vertici della Cassazione. L'articolo aggiuntivo, a sua volta, è diretto a ridurre i tempi di esame del contenzioso civile in Cassazione attraverso delle disposizioni che incidono sul rito.
  Non ritiene, invece, che possano essere ricondotti alla «ratio dominante» del decreto-legge gli articoli aggiuntivi già dichiarati inammissibili con eccezione dell'articolo aggiuntivo 8.01.
  In particolare, rileva che l'articolo aggiuntivo 5.01 non può essere considerato ammissibile in quanto si riferisce alla magistratura onoraria, che non è oggetto di alcuna disposizione del decreto-legge, il Pag. 30quale affronta la questione dell'efficienza degli uffici giudiziari sotto altri profili.
  Rileva, inoltre, che l'articolo aggiuntivo 9.02, prevedendo la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive dei magistrati contabili, interviene sullo status giuridico dei magistrati della Corte dei Conti, per cui non può esser ricondotto alla materia del decreto-legge, in quanto la giustizia contabile non è oggetto di disposizioni del decreto-legge, salvo che con riferimento al mantenimento in servizio di magistrati con funzioni direttive o semidirettive che si trovino in particolari situazioni di carriera, per prevederne poi il trattenimento in servizio con l'obiettivo di salvaguardare la piena funzionalità della Corte dei Conti.
  Considerato che non può essere considerato come criterio di ammissibilità il fine generico di garantire l'efficienza della giustizia amministrativa, osserva ce non può essere ritenuto ammissibile neanche l'articolo aggiuntivo 10.01 volto a sopprimere le disposizioni legislative sulla nomina governativa di Consiglieri di Stato, che secondo i presentatori perseguirebbe proprio quella finalità. Come si è visto, la giustizia amministrativa costituisce oggetto del decreto-legge sotto determinati e specifici profili, ai quali non può essere ricondotto l'articolo aggiuntivo in questione. Al fine di evitare qualsiasi fraintendimento, ritengo opportuno precisare che ai predetti profili è invece riconducibile l'articolo aggiuntivo 7.0101 del relatore sulla chiarezza e sinteticità degli atti di parte, in quanto contiene disposizioni in materia processuale ritenute necessarie al fine del corretto funzionamento del processo amministrativo telematico, che è oggetto dell'articolo 7 del decreto.
  Quanto all'articolo aggiuntivo 10.02, diretto alla riqualificazione del personale della giustizia, fa notare che lo stesso affronta un tema che non è riconducibile alla ratio dominante del decreto-legge al contrario invece degli articoli aggiuntivi che prevedono un incremento del personale stesso, considerato che il decreto contiene unicamente norme volte a ridurre i casi in cui tale personale può essere distaccato presso altre amministrazioni.
  In merito all'articolo aggiuntivo 4.03 Crimì rileva che il medesimo si riferisce alla materia dell'immigrazione, del tutto estranea al decreto-legge, per quanto possa avere, a parere del presentatore, anche delle ricadute positive in termini di efficienza della giustizia.
  Per le ragioni sopra esposte, conferma, quindi, il suo giudizio di inammissibilità degli articoli aggiuntivi Crimì 4.03, Bonafede 5.01 e 9.02, Colletti 10.01 e Ferraresi 10.02, mentre considera ammissibile l'articolo aggiuntivo Bonafede 8.01.

  Andrea COLLETTI (M5S), in riferimento all'emendamento del relatore 7.105, che modifica la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, chiede sulla base di quali criteri la presidenza lo abbia ritenuto ammissibile.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel richiamare l'attenzione sul fatto che la fase procedimentale relativa alle declaratorie di inammissibilità si è testé conclusa, assicura, comunque, che i criteri che hanno determinato la valutazione di ammissibilità del predetto emendamento, peraltro, già più volte esplicitati dalla presidenza, saranno ulteriormente ribaditi nel prosieguo della discussione e con particolare riferimento a ciascun emendamento. Invita, quindi, il relatore ad esprimere i pareri sulle proposte emendative e subemendative presentate.

  David ERMINI, relatore, in riferimento all'articolo 1 del provvedimento, esprime parere contrario sull'emendamento Sarti 1.3, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 1.1. Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Schullian 1.2 e sul subemendamento Colletti 0.1.100.1. Raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 1.100 e 1.0100 ed esprime parere favorevole sul subemendamento Colletti 0.1.0100.10. Sulle restanti proposte subemendative riferite al suo emendamento 1.0100, esprime, invece, parere contrario. In riferimento Pag. 31all'articolo 2, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative allo stesso riferite, ad eccezione, del suo emendamento 2.100, del quale raccomanda l'approvazione e dell'emendamento Schullian 2.1, sul quale esprime parere favorevole. Esprime, inoltre, parere contrario, su tutte le proposte subemendative riferite al suo emendamento 2.100. In relazione all'articolo 3, si riserva di esprimere i pareri di competenza nel prosieguo della discussione. In relazione agli articoli 4 e 5, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative agli stessi riferite. Quanto all'articolo 6, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.100. Relativamente all'articolo 7, invita al ritiro dell'emendamento Amoddio 7.1, mentre esprime parere contrario sul subemendamento Colletti 0.7.101.1, riferito al suo emendamento 7.101, del quale raccomanda, invece, l'approvazione. Esprime parere contrario sugli emendamenti Colletti 7.44, sugli identici Bazoli 7.7 e Sannicandro 7.8, Bazoli 7.9, Sannicandro 7.5, Amoddio 7.6, Palese 7.2 e 7.4, Schullian 7.3 e Colletti 7.45, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Marco Di Maio 7.10, purché riformulato nella parte consequenziale espungendo la lettera a). Invita al ritiro degli emendamenti Amoddio 7.11, 7.18 e 7.20, mentre esprime parere contrario sugli identici emendamenti Bazoli 7.14, Palese 7.12 e Sannicandro 7.13, sulle identiche proposte emendative Palese 7.15, Colletti 7.46, Sannicandro 7.16 e Bazoli 7.17, sugli identici emendamenti Palese 7.19, Bazoli 7.21 e Sannicandro 7.22, sull'emendamento Colletti 7.47, nonché sugli identici emendamenti Colletti 7.48, Bazoli 7.23, Palese 7.24 e Sannicandro 7.25. Esprime, altresì, parere contrario sulle identiche proposte emendative Rossomando 7.43 e Amoddio 7.28, sugli identici emendamenti Palese 7.26, Bazoli 7.27, Sannicandro 7.29 e Colletti 7.49, mentre si riserva di esprimere successivamente il parere sull'emendamento Iannuzzi 7.30. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Colletti 7.50, Schullian 7.31, Colletti 7.51, sugli identici emendamenti Palese 7.32, Sannicandro 7.33 e Bazoli 7.34, sugli emendamenti Colletti 7.52, Schullian 7.35, sugli identici emendamenti Colletti 7.53, Palese 7.36, Bazoli 7.37 e Sannicandro 7.38, sull'emendamento Colletti 7.54, nonché sugli identici emendamenti Palese 7.39, Bazoli 7.40 e Sannicandro 7.41. Esprime parere favorevole sull'emendamento Amoddio 7.42, purché riformulato nei seguenti termini: «Al comma 7, primo periodo, sostituire la parole da “nonché ove necessario” fino a “diritto amministrativo” con le seguenti: “nonché da altri componenti aventi particolari competenze tecniche, anche esterni all'amministrazione, scelti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in misura non superiore a due, di cui uno nell'ambito di un elenco di tre soggetti indicati dal Consiglio nazionale forense e uno nell'ambito di tre indicati dalle Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 nel settore del diritto amministrativo”». Raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 7.105, 7.100 e 7.107. Raccomanda altresì l'approvazione del suo subemendamento 0.7.108.1 e del suo emendamento 7.108. Raccomanda, infine, l'approvazione del suo emendamento 7.0101, esprimendo, invece, parere contrario su tutte le proposte subemendative allo stesso riferite. Relativamente all'articolo 8, invita al ritiro dell'emendamento Schullian 8.1 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 8.100. Esprime, infine, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Bonafede 8.01. In merito all'articolo 9, esprime parere contrario sull'emendamento Schullian 9.1 ed invita al ritiro degli emendamenti Sannicandro 9.5 e Palese 9.6. Con riferimento all'articolo 10, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative allo stesso riferite. Infine, in riferimento all'articolo 11, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 11.100 e 11.101.

  Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere conforme a quello del relatore.

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  Giulia SARTI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 1.3, diretto a consentire al primo presidente della Corte di Cassazione di disporre l'applicazione alle sezioni della Corte medesima esclusivamente dei magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo che abbiano conseguito la quarta valutazione di professionalità. Al riguardo, evidenzia, infatti, come sarebbe necessario far salvo quanto disposto dall'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel replicare alla collega Sarti, fa presente che l'articolo 1, comma 1, del provvedimento, non introduce una norma di deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo testé richiamato, facendo riferimento ad una applicazione di carattere meramente temporaneo alle sezioni della Corte di Cassazione dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario che non comporta una immissione nel ruolo della Cassazione di tali magistrati e che, pertanto, non deroga ad alcuna norma vigente.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Sarti 1.3 e approva l'emendamento Schullian 1.1 (vedi allegato).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Schullian 1.1, l'emendamento Schullian 1.2 non sarà posto in votazione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Colletti 0.1.100.1 e approva l'emendamento del relatore 1.100 (vedi allegato).

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo subemendamento 0.1.0100.5, del quale raccomanda l'approvazione. In proposito, evidenzia come tale proposte subemendativa sia diretta a sopprimere la disposizione che prevede il raddoppio del contributo unificato per il processo innanzi alla Corte di Cassazione.

  Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL), nel ribadire come il decreto legge in discussione presenti marcati profili di incostituzionalità, poiché reca disposizioni di natura ordinamentale ed interviene su materie del tutto eterogenee, sottolinea che gli emendamenti presentati dal relatore, con particolare riferimento all'emendamento 1.0100, finiscono, di fatto, con il rendere ancora più evidente l'incostituzionalità del provvedimento medesimo, destinata a «travolgere» anche la legge di conversione. Ciò premesso, preannuncia il voto contrario dei deputati del suo gruppo su tutte le proposte emendative e subemendative dirette ad ampliare il contenuto del decreto legge in titolo, ritenendo, piuttosto, che su materie diverse da quelle su cui si esplica l'intervento dello stesso, sarebbe più corretto presentare autonome e diverse proposte di legge.

  Giulia SARTI (M5S), nel rammentare come i deputati del suo gruppo abbiano presentato una pregiudiziale di incostituzionalità riferita al decreto legge in discussione, fa notare come l'emendamento 1.0100 del relatore vada ad ampliare, a suo avviso indiscriminatamente, il perimetro di intervento del provvedimento. Al riguardo, richiama l'attenzione sul fatto che il suo gruppo parlamentare ha, invece, presentato proposte emendative e subemendative di merito, pertinenti alla ratio del decreto legge, al fine di introdurre le necessarie modifiche di carattere migliorativo. Manifesta, in particolare, netta contrarietà sull'impianto complessivo degli articoli 3, 5 e 10 del provvedimento, stigmatizzando l'atteggiamento di chiusura assunto dai colleghi della maggioranza e dal rappresentante del Governo.

  Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, in relazione al subemendamento Colletti 0.1.0100.5, sottolinea come lo stesso sia comunque privo di copertura finanziaria. Quanto agli altri subemendamenti all'emendamento del relatore 1.0100, conferma il parere contrario precedentemente espresso, ritenendo che gli stessi incidano su punti qualificanti dell'intervento normativo Pag. 33proposto dal relatore, che ha lo scopo di rendere più efficiente e spedito il processo civile davanti alla Corte di Cassazione.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel replicare alle osservazioni espresse dai colleghi, rammenta come i decreti legge possano essere modificati, in sede di conversione, dal Parlamento, la cui funzione, altrimenti, sarebbe del tutto svuotata. Nel precisare che il Parlamento, nell'introdurre eventuali modifiche, anche di carattere ampliativo, è tenuto a conformarsi alla ratio dei decreti-legge, ribadisce come l'articolo aggiuntivo del relatore 1.0100 sia in linea con la ratio complessiva provvedimento in discussione, che si propone lo scopo di introdurre misure urgenti per una più celere definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Colletti 0.1.0100.5, 0.1.0100.4, 0.1.0100.3, 0.1.0100.6, 0.1.0100.7 e 0.1.0100.2.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra il subemendamento a sua firma 0.1.0100.1, diretto ad imporre l'audizione degli avvocati durante il procedimento in camera di consiglio.

  Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL) ribadisce che i parlamentari del suo gruppo esprimeranno il voto contrario su tutte le proposte emendative e subemendative, anche dei gruppi di opposizione, dirette ad ampliare i contenuti del provvedimento. Quanto alle precisazioni testé effettuate dalla presidente Ferranti in merito all'emendamento del relatore 1.0100, fa notare come lo stesso presenti un nesso estremamente labile con la ratio del provvedimento, essendo diretto a modificare radicalmente intere parti del codice di procedura civile, quest'ultimo, peraltro, oggetto di una serie di numerosi interventi normativi, anche recenti, che hanno determinato una notevole «instabilità» dell'ordinamento, che ha subito pesanti oscillazioni. A suo avviso, attraverso il provvedimento in titolo, si realizza un sostanziale «aggiramento» dei presupposti di costituzionalità che legittimano il ricorso allo strumento del decreto legge.

  Antonio MAROTTA (AP) nel dissentire dal collega Sannicandro, osserva come il provvedimento in discussione non eluda in alcun modo i presupposti richiesti dalla Costituzione per il ricorso alla decretazione d'urgenza. A suo giudizio, infatti, il decreto legge in esame rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali si esplica la funzione di indirizzo politico del Governo, chiamato a far fronte alla difficile situazione nella quale versano gli uffici giudiziari del Paese, dei quali è necessario incrementare il livello di efficienza. Fermo restando il principio secondo cui il Parlamento non può stravolgere i contenuti dei decreti legge presentati al suo esame, ritiene, quindi, che sia facoltà del Parlamento stesso eventualmente anche ampliare i contenuti del provvedimento in titolo, purché si rimanga nell'ambito di interventi conformi alle sue finalità specifiche.

  Daniele FARINA (SI-SEL), nel manifestare netta contrarietà sull'impianto complessivo del provvedimento, richiama l'attenzione sulla circostanza che il Governo, con modalità a suo giudizio improprie, si avvalga reiteratamente del relatore per introdurre modifiche dirette ad ampliare l'oggetto del provvedimento in discussione.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel replicare alle osservazioni del collega Colletti sull'emendamento 1.0100 del relatore, evidenzia come lo stesso, in riferimento ai procedimenti camerali innanzi alla Corte di Cassazione, preveda la possibilità delle parti di presentare memorie scritte e di chiedere, comunque, la trasformazione del procedimento in pubblica udienza. Fa, inoltre, presente che la struttura propria del rito camerale non prevede l'audizione dei difensori.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Colletti Pag. 340.1.0100.1, 0.1.0100.8 e 0.1.0100.9 e approva il subemendamento Colletti 0.1.0100.10 (vedi allegato). Respinge, altresì, il subemendamento Colletti 0.1.0100.11 e approva l'emendamento del relatore 1.0100, come modificato dal subemendamento Colletti 0.1.0100.10 testé approvato (vedi allegato).

  Giulia SARTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Colletti 2.3, volto a sopprimere la disposizione diretta a ridurre la durata del tirocinio dei magistrati nominati all'esito dei concorsi degli anni 2014 e 2015. In proposito, fa notare come tale disposizione sia del tutto inutile, ritenendo, invece, necessario intervenire in modo ben più ampio sul percorso di accesso al concorso in magistratura. Nel rammentare, infatti, che l’iter di accesso a tale concorso è, oltre che molto oneroso sul piano economico, anche eccessivamente lungo, sottolinea come i magistrati in tirocinio abbiano mediamente più di trent'anni.

  David ERMINI (PD), relatore, nel replicare alla collega Sarti, pur ritenendo che la questione testé sollevata sia certamente meritevole di approfondita riflessione, fa notare come non sia possibile, nell'ambito della conversione di un decreto legge, introdurre disposizioni dirette a sopprimere la Scuola superiore della magistratura. Ciò premesso, ritiene che il suo emendamento 2.100 rappresenti un significativo segnale nella direzione di consentire una più veloce assegnazione dei magistrati vincitori di concorso agli uffici giudiziari.

  Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, nel concordare con il relatore, rammenta come proprio la problematica sollevata dalla deputata Sarti sia oggetto di approfondimento da parte della Commissione ministeriale per la riforma dell'ordinamento giudiziario, presieduta dall'onorevole Vietti, al cui studio vi sono anche ipotesi di modifica del concorso in magistratura.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel condividere le considerazioni del relatore e del rappresentante del Governo, ritiene che le problematiche connesse all'accesso al concorso in magistratura possano essere oggetto di valutazione da parte della Commissione, anche attraverso l'approvazione di uno specifico atto di indirizzo.

  La Commissione, respinge l'emendamento Colletti 2.3.

  Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) chiede al relatore ed al rappresentante del Governo di riconsiderare il parere contrario già espresso sul suo subemendamento 0.2.100.5, ritenendo che il parere favorevole dato sull'emendamento 2.1 da lui presentato verrebbe superato dall'approvazione dell'emendamento del relatore 2.100, determinando la preclusione dell'emendamento 2.1.

  David ERMINI (PD), relatore, esprime parere favorevole sul subemendamento Schullian 0.2.100.5

  Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE concorda con il relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Schullian 0.2.100.5 (vedi allegato) e respinge i subemendamenti Sarti 0.2.100.4 e 0.2.100.1, Colletti 0.2.100.2, Sarti 0.2.100; approva, quindi, l'emendamento del relatore 2.100, come modificato dal subemendamento Schullian 0.2.100.5, testé approvato (vedi allegato).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.100 del relatore, le restanti proposte emendative riferite all'articolo 2 non saranno poste in votazione.

  David ERMINI (PD), relatore, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 3 ad eccezione del suo emendamento 3.100, del quale raccomanda l'approvazione.

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  Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere conforme a quello del relatore.

  Giulia SARTI (M5S) illustra e raccomanda dell'emendamento a sua firma 3.8, volto a sopprimere la disposizione in materia di successivi tramutamenti dei magistrati. Al riguardo, manifesta forte contrarietà in ordine al fatto che il Governo, anziché risolvere le gravi problematiche in cui versano le sedi cosiddette «disagiate», si preoccupi, invece, di prolungare la permanenza nelle stesse dei magistrati, sovente costretti ad operare in condizioni di gravi e croniche carenze funzionali ed organizzative. Rammenta, inoltre, come, di fatto, i tempi medi di permanenza nelle predette sedi siano mediamente superiori a tre anni, data la ben nota lentezza del Consiglio superiore della Magistratura nel disporre le procedure di trasferimento. Per tali ragioni, dichiara di non comprendere quale sia la ratio giustificativa dell'articolo 3 del provvedimento in discussione.

  Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL), nel far notare come quella dei magistrati non sia l'unica categoria soggetta a vincoli di permanenza pluriennale nelle sedi di assegnazione, osserva come la questione non dovrebbe essere di competenza del Parlamento, ma del Consiglio superiore della Magistratura.

  Stefano DAMBRUOSO (SCpI), nel raccomandare l'approvazione del suo emendamento 3.3, richiama l'attenzione sul fatto che l'articolo 3 del provvedimento abbia sia destinato a sortire effetti pregiudizievoli su molti magistrati a fine carriera, titolari di uffici apicali, i quali, verosimilmente, presenteranno ricorso presso i competenti organi di giustizia amministrativa.

  Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, pur comprendendo le ragioni addotte dai deputati Sarti e Dambruoso a sostegno delle loro proposte emendative, rammenta come quella del Governo sia una misura del tutto «minimale», non destinata a pregiudicare le prerogative di una categoria, come quella dei magistrati, che già gode di una notevole libertà nello scegliere le sedi di assegnazione. Nell'evidenziare che molti magistrati, titolari di funzioni di direzione degli uffici, abbiano, a più riprese, rappresentato al Governo la questione relativa al progressivo svuotamento delle sedi disagiate, nelle quali, a seguito delle procedure di trasferimento, si registrano situazioni di croniche carenze di organico, ritiene che sia necessario salvaguardare, prima ancora che le sia pur legittime aspettative dei magistrati, il diritto dei cittadini ad un efficiente funzionamento del sistema giustizia.

  Giulia SARTI (M5S) ribadisce come le condizioni in cui molti magistrati si trovano ad operare, specie in alcune aree del territorio nazionale, come quella di Reggio Calabria, siano oltremodo disagevoli. Ritiene, quindi, che il Governo, anziché intervenire sulla disciplina in tema di tramutamenti successivi dei magistrati, debba prioritariamente adottare urgenti misure per far fronte alle persistenti disfunzioni in cui versano gli uffici giudiziari.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel replicare alla collega Sarti, ricorda come anche altri operatori dello Stato, come ad esempio il personale delle Forze dell'ordine, versino in situazioni ancora più difficoltose rispetto ai magistrati e siano comunque soggetti a più rigorosi vincoli di permanenza obbligatoria nelle sedi di assegnazione. Nel rammentare, altresì, che i magistrati sono soggetti a valutazione professionale ogni quattro anni, ritiene fisiologico che il periodo minimo di assegnazione degli stessi ad una sede sia di durata corrispondente.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Sarti 3.8, Bindi 3.1, Maestri 3.2, Dambruoso 3.3, nonché l'emendamento Sarti 3.4.

  Donatella FERRANTI, presidente, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Pag. 363.5, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Maestri 3.6, i subemendamenti Maestri 0.3.100.2 e 0.3.100.1 ed approva l'emendamento del relatore 3.100 (vedi allegato).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.100 del relatore, le restanti proposte emendative riferite all'articolo 3 non saranno poste in votazione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 4.1, 4.2 e 4.4 e Sarti 4.3.

  Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira gli emendamenti a sua firma 7.3, 7.31, 8.1, 9.1.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

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