CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 settembre 2016
698.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 86

INTERROGAZIONI

  Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

  La seduta comincia alle 12.50.

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5-04714 Sibilia: Riserva di capacità di trasporto di energia elettrica a favore dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

  La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Carlo SIBILIA (M5S), replicando si dichiara insoddisfatto della risposta e lamenta il ritardo con il quale il Governo ha risposto all'atto di sindacato ispettivo, senza peraltro fornire gli opportuni chiarimenti su talune questioni fondamentali. Anzitutto osserva che la motivazione per l'attuale situazione non appare convincente e che di fatto vi è una non giustificabile situazione di favore nell'approvvigionamento di energia elettrica sia per lo Stato del Vaticano sia per la Repubblica di San Marino. Sottolinea quindi che la viceministra Bellanova non ha fornito alcuna spiegazione sugli esiti delle verifiche che devono essere mensilmente effettuate da parte di Terna tra la capacità di energia elettrica riconosciuta dall'Italia e il soddisfacimento dei consumi all'interno degli Stati beneficiari.

5-05494 Vallascas: Attività svolte dal gruppo di coordinamento nazionale GNL.

  La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Andrea VALLASCAS (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta. Lamenta il grave ritardo con il quale il Governo sta procedendo nella definizione di una strategia nazionale sull'utilizzo di gas naturale liquido (GNL), il quale sembra ignorare la centralità della questione energetica, in particolare nel settore delle attività produttive. Lamenta infine che il Governo non riesce a sostenere i bisogni energetici delle imprese.

5-06669 Maestri: Piano industriale dell'azienda Cff Filiberti di Bedonia.

  La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Patrizia MAESTRI (PD), replicando ringrazia la Viceministra per la risposta che testimonia il lavoro svolto con riferimento alla complessa vicenda dell'azienda Cff Filiberti, la cui forza lavoro è passata da 300 unità alle attuali 19, peraltro in cassa integrazione straordinaria, a causa del contenzioso evocato nell'atto ispettivo. Confida pertanto che l'azione del Governo che ha già visto intervenire, accanto al MiSE anche il Ministero degli esteri e l'Ambasciata d'Italia a La Valletta, possa portare a risultati positivi ed evitare la chiusura dell'impresa.

5-07391 Mantero: Realizzazione di un deposito di bitume nell'area portuale di Savona.

  La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Matteo MANTERO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta reputando errata la classificazione di deposito strategico nazionale attribuita all'impianto di bitume liquido sito nel pieno centro della città di Savona e dal quale provengono dannose emissioni di acido solfidrico. Ritiene altresì del tutto infondate le dichiarazioni per cui la realizzazione del deposito possa favorire l'occupazione sul territorio. Evidenzia quindi un potenziale conflitto di interesse in capo all'ex presidente dell'Autorità portuale favorevole alla realizzazione del deposito ai tempi del suo incarico, il quale è attualmente dirigente di una delle società che dovrà realizzare l'impianto.
  Nel ribadire quindi la pericolosità ambientale e sanitaria del predetto deposito, sollecita il Governo ad assumersi le proprie Pag. 88responsabilità impedendo la costruzione di un impianto che avrebbe conseguenze devastanti sulla salute dei cittadini, sull'economia e sull'ambiente del territorio savonese.

5-09312 Scuvera: Prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento Cameron di Voghera.

  Alan FERRARI (PD) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

  La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Chiara SCUVERA (PD), replicando, si dichiara soddisfatta dei contenuti della risposta, esprimendo particolare apprezzamento per la tempestività con cui il Governo ha avviato i lavori del tavolo di confronto sulla situazione dell'azienda Cameron di Voghera, la cui cessazione delle attività comporterebbe un grave danno per le economie locali.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 13.20.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI .

  La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012.
C. 3299 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Cristina BARGERO (PD), relatrice, illustra i contenuti del provvedimento in esame.
  L'Accordo tra Italia e Azerbaijan del 6 novembre 2012 sulla cooperazione nel settore della difesa è finalizzato a delineare la cornice giuridica entro la quale sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la reciproca comprensione in materia di sicurezza. L'Accordo, la cui fase negoziale è stata avviata nel 2011 per iniziativa della controparte azera, è destinato anche ad incidere positivamente, per quanto informa indiretta, in taluni settori produttivi e commerciali dei due Paesi. Ad esso viene attribuita, inoltre, una valenza stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e di interesse politico, alla luce sia degli impegni internazionali assunti dall'Italia in quella regione, sia degli interessi nazionali: va rammentato, in proposito, che l'Azerbaijan è uno dei principali Paesi estrattori di idrocarburi, in particolare di petrolio, con una produzione superiore a 40 milioni di tonnellate l'anno.
  Riguardo al contenuto, l'Accordo italo-azero si compone di un breve preambolo, che richiama l'adesione di entrambi i Paesi alla Carta delle Nazioni Unite e di 9 articoli.
  L'articolo 1 enuncia i principi ispiratori dell'Accordo, che consistono nell'incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, sulla base dei principi di reciprocità ed uguaglianza ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e gli impegni internazionali assunti dai due Paesi.
  L'articolo 2 prevede che la cooperazione bilaterale si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti ed enuncia le aree, nonché le modalità della cooperazione stessa. Tra le aree di cooperazione di interesse della Commissione vi è la ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti Pag. 89e servizi per la difesa. Le modalità di cooperazione bilaterale consistono, tra l'altro, nel supporto alle iniziative commerciali relative a materiali e servizi di difesa ed associate a questioni ad essa attinenti.
  L'articolo 3 regola gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo (spese di diaria, assicurazione per malattie e infortuni, oneri relativi alle indennità dovute al personale, spese mediche eccetera).
  L'articolo 4 riguarda le questioni attinenti la giurisdizione. In particolare, si riconosce il diritto di giurisdizione allo Stato ospitante, nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi sul proprio territorio. Tuttavia lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso militare o civile, per reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio. Nel caso in cui il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato di origine, le Parti addiverranno ad un'intesa che salvaguardi il personale interessato.
  L'articolo 5 riguarda il risarcimento dei danni eventualmente provocati dal personale della Parte inviante in relazione al servizio reso, che sarà a carico della Parte inviante, previo accordo tra le Parti. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o danni causati nello svolgimento delle attività disciplinate dall'Accordo esse rimborseranno, previa intesa, l'eventuale perdita o danno.
  L'articolo 6, di particolare interesse per le competenze della Commissione, disciplina la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa. In particolare, viene pattuita dalle Parti la possibilità di fornire reciproco supporto alle iniziative commerciali concernenti tale settore; sono altresì individuate le modalità attraverso le quali potrà attuarsi la cooperazione nel campo dell'industria e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca e dello sviluppo degli equipaggiamenti di materiali per la difesa. Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione allo scopo di favorire la realizzazione delle attività previste dall'Accordo e dai contratti firmati nel quadro delle proprie disposizioni. Si prevede infine che le Parti porranno in essere le procedure necessarie a garantire la protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti da iniziative disciplinate dall'Accordo in esame.
  Ai sensi dell'articolo 7 eventuali controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo, saranno risolte esclusivamente attraverso consultazioni e negoziati tra le Parti, per il tramite dei canali diplomatici.
  L'articolo 8 prevede la possibilità di stipulare eventuali Protocolli aggiuntivi e Programmi di sviluppo in ambiti specifici di cooperazione ed indica le modalità che le Parti dovranno seguire per emendare o rivedere il testo dell'Accordo.
  L'articolo 9 regola l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo si compone di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 valuta gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo in euro 4.736 ad anni alterni a decorrere dal 2015. L'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dalle disposizioni dell'Accordo in esame non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad esclusione di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4). L'articolo 5 del disegno di legge, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Sottolinea pertanto l'urgenza di arrivare ad una rapida approvazione del provvedimento in esame, attesa l'esigenza di consolidare l'azione stabilizzatrice in un'area di particolare valenza, non solo sotto l'aspetto strategico, ma anche sul piano della convivenza tra diverse confessioni Pag. 90religiose, formulando sin d'ora una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata nella giornata di domani.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015.
C. 3765 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Cristina BARGERO (PD), relatrice, illustra i contenuti del provvedimento in titolo.
  Il disegno di legge C. 3765, di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-giordano di cooperazione nel settore della difesa fatto a Roma il 29 aprile 2015, è stato approvato dal Senato il 20 aprile 2016. L'Accordo rinnova un precedente accordo del 2002 e ha lo scopo di definire la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione fra i due Paesi nel settore della difesa, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza e di indurre positivi effetti indiretti nei relativi settori produttivi e commerciali. Il nuovo Accordo riveste notevole rilevanza anche per le auspicate finalità di stabilizzazione di un'area cruciale del Medioriente, nonché per i possibili effetti su alcuni settori produttivi dei due Paesi, in particolare quelli interessati ai materiali per la difesa e alla filiera logistica.
  L'Accordo italo-giordano all'esame della Commissione Affari esteri della Camera si compone di un breve preambolo e di 12 articoli.
  L'articolo 1 enuncia i principi ispiratori dell'accordo, in particolare reciprocità, uguaglianza e rispetto delle norme degli ordinamenti interni e degli impegni internazionalmente assunti dalle Parti.
  L'articolo 2 contempla i settori della cooperazione, riportando un elenco non tassativo, che le Parti potranno estendere se di comune interesse. Nell'elenco si individuano in particolare le politiche industriali e di approvvigionamento nel settore militare, come pure lo scambio di materiali per la difesa; la partecipazione ad operazioni umanitarie e di peacekeeping; l'organizzazione e l'equipaggiamento delle unità militari, come anche il relativo addestramento e formazione; l'impatto ambientale provocato dalle attività militari; gli sport, la medicina e la storia militari.
  Gli articoli 3 e 5 riguardano rispettivamente gli aspetti finanziari e risarcitori delle attività previste dall'Accordo in esame. Si stabiliscono quindi le modalità per la ripartizione dei costi di vitto, alloggio e sanitari in caso di singoli militari o gruppi impegnati sul territorio dell'altra Parte contraente, come anche le debite eccezioni. L'articolo 4 concerne la competenza giurisdizionale sul personale militare e civile ospite nel quadro della collaborazione prevista dall'Accordo in esame: fermo restando il principio del rispetto dell'ordinamento giuridico del Paese ospitante, il comma 2 individua le tipologie di reato commesse da personale della Parte inviante che verranno punite in via prioritaria da quest'ultimo Paese, in base alla propria legislazione. Non saranno comminate, o comunque non saranno eseguite, sanzioni penali – quali ad esempio la pena capitale – che la Parte ricevente intenda applicare, ma che contrastino con i principi fondamentali in vigore nel territorio della Parte inviante.
  Assai importante appare l'articolo 6, dedicato allo scambio di armamenti, in base al quale si potrà procedere allo scambio di materiali bellici, armi e munizioni che potrà essere attuato sia con modalità diretta «da Paese a Paese», sia previa autorizzazione rilasciata ad aziende private dai rispettivi Governi. L'elenco degli armamenti e dei materiali militari suscettibili di scambio tra Italia e Giordania Pag. 91è estremamente ampio; esso comprende aeromobili, navi, veicoli blindati e corazzati, sistemi elettronici ed elettro-ottici. Il comma 2 specifica le modalità della cooperazione bilaterale italo-giordana negli approvvigionamenti, nella ricerca e nello sviluppo di armamenti e apparecchiature militari, con particolare riguardo alle attività di supporto alle industrie della difesa e agli enti di governo finalizzate alla produzione di materiali militari.
  L'articolo 7 reca disposizioni in materia di protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti da attività condotte conformemente all'Accordo in esame, mentre il successivo articolo 8 riguarda la sicurezza delle informazioni classificate, alle quali dovrà essere garantita una protezione adeguata agli standard nazionali e internazionali. Il testo riporta le rispettive classificazioni di sicurezza, prevedendo altresì che qualsiasi informazione scambiata in base all'Accordo in esame venga utilizzata nei termini specificamente previsti dalle Parti nell'ambito delle finalità dell'Accordo stesso. È inoltre previsto che il trasferimento di informazioni classificate a Parti terze dovrà essere subordinato all'autorizzazione scritta della Parte che ha dato origine alle informazioni. Ulteriori profili sulla sicurezza delle informazioni classificate potranno essere regolati da un accordo generale di sicurezza da stipulare successivamente.
  L'articolo 9 prevede che eventuali controversie sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo saranno risolte mediante negoziati bilaterali o tramite i canali diplomatici ufficiali.
  L'articolo 12 prevede che la durata dell'Accordo in esame sia quinquennale, con rinnovo automatico per periodi annuali, salvo diverso avviso di una delle due Parti, notificato all'altra con novanta giorni di preavviso. La decadenza dell'Accordo – salvo diversa decisione delle Parti – non pregiudica il completamento delle attività in essere.
  Il disegno di legge di ratifica esso si compone di cinque articoli. I primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica medesima e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 5, come di consueto, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. L'articolo 3 prevede la copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, per i quali si autorizza ad anni alterni e con decorrenza dal 2016, la spesa di 2.178 euro.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame, anche in considerazione del fatto l'Accordo in esame consentirà all'Italia di consolidare i legami con un Paese che svolge da decenni un importante e costruttivo ruolo di moderatore nelle crisi attive nel Medio Oriente.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata nella giornata di domani.

  La seduta termina alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI .

  La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori.
Atto n. 335.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dell'atto in titolo.

  Daniele MONTRONI (PD), relatore, sottolinea che lo schema di decreto legislativo Pag. 92(A.G. n. 335) in esame è diretto a recepire nell'ordinamento italiano la Direttiva 2014/33/UE per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori. La relazione illustrativa allegata allo schema di decreto evidenzia che per il recepimento della direttiva 2014/33/UE non si è ritenuto necessario procedere con una nuova disposizione contenuta nella legge di delegazione europea 2014 atta a delegificare la materia, in quanto l'articolo 35, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce già che le modificazioni delle direttive (nel caso di materia già delegificata) vengono attuate con le medesime modalità delle precedenti.
  La direttiva 2014/33/UE ha come termine di recepimento il 19 aprile 2016 e gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni in essa contenute a partire dal 20 aprile 2016. Si segnala che la direttiva 2014/33/UE fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per l'adeguamento della legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costituito dal regolamento (CE) n. 765/2008 e dalla decisione n. 768/2008/UE. In particolare, il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, contiene norme generali sull'accreditamento e sull'attività degli «organismi di valutazione della conformità» – cioè degli organismi che svolgono attività di valutazione della conformità del prodotto, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni –, nonché norme sulla vigilanza del mercato dei prodotti per garantire che essi soddisfino requisiti che offrano un grado elevato di protezione di interessi pubblici, come la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la protezione dei consumatori, la protezione dell'ambiente e la sicurezza pubblica e contiene altresì un quadro per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi, stabilendo i principi generali della marcatura CE, la quale è l'unica marcatura che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni della normativa in materia. La decisione 768/2008/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti stabilisce principi generali e disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornirne una base coerente per la revisione o la rifusione.
  La direttiva 2014/33/UE, che consta di 49 articoli ed è corredata da 14 allegati, procede alla rifusione delle norme contenute nella Direttiva 95/16/CE poiché questa nel tempo ha subito modifiche e necessita di ulteriori aggiornamenti e modificazioni. L'ambito di applicazione della nuova direttiva riguarda gli ascensori quali prodotti finiti solo dopo essere stati installati in modo permanente in edifici o costruzioni e ai componenti di sicurezza per ascensori nuovi prodotti da un fabbricante nell'Unione oppure componenti di sicurezza nuovi o usati importati da un paese terzo. A tal fine introduce:
   1. misure volte ad affrontare il problema della non conformità, tra cui l'enunciazione di dettagliati obblighi essenziali di sicurezza e di corretta prassi costruttiva anche nella fase della progettazione, non solo per i fabbricanti ma anche per gli importatori ed i distributori tramite apposite procedure di valutazione della conformità;
   2. il principio per cui gli operatori economici sono responsabili della conformità dei prodotti, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura e qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato un ascensore o componente con il proprio nome o marchio commerciale oppure lo modifichi, così da incidere sulla conformità alla Direttiva, è considerato il fabbricante e si deve assumere i relativi obblighi;
   3. norme concernenti la tracciabilità durante l'intera catena di distribuzione, in modo che ogni operatore economico sia in grado di informare le autorità in merito al luogo di acquisto del prodotto e al soggetto Pag. 93al quale è stato fornito Tale aspetto assume rilievo particolare per i prodotti importati nell'UE: all'atto dell'immissione dei componenti sul mercato, ogni importatore dovrebbe indicare sullo stesso il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo postale al quale può essere contattato;
   4. misure volte a garantire la qualità dell'operato degli «organismi di valutazione della conformità» (OVC), con l'indicazione di criteri stringenti relativi in particolare alla loro indipendenza ed alla competenza nello svolgimento della loro attività;
   5. Il sistema di valutazione della conformità viene dunque completato dal sistema di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità di cui al già citato Regolamento CE n. 765/2008.
  L'accreditamento viene considerato un mezzo essenziale per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità, ed è stato pertanto inserito nella procedura ai fini della notifica alla Commissione UE dei predetti organismi di valutazione.

  Il provvedimento in esame introduce modifiche alle disposizioni vigenti riferite ai requisiti degli ascensori e dei relativi componenti di sicurezza, agli adempimenti degli operatori privati interessati e alle relative procedure e alla disciplina dei compiti ed adempimenti riferiti alle amministrazioni pubbliche. Si illustreranno di seguito sinteticamente i contenuti del provvedimento in esame, rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio Studi per un approfondimento delle singole disposizioni.
  Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame si compone di 5 articoli e di un Allegato A, suddiviso a sua volta in 12 Allegati e interviene novellando il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, attuativo della precedente direttiva nella medesima materia. Il provvedimento introduce modifiche alle disposizioni vigenti riferite ai requisiti degli ascensori e dei relativi componenti di sicurezza, agli adempimenti degli operatori privati interessati e alle relative procedure e alla disciplina dei compiti ed adempimenti riferiti alle amministrazioni pubbliche.
  Passando quindi all'esame del testo si evidenzia che gli articoli 1 e 2 contengono le modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/333/UE.
  L'articolo 1 comma 1 prevede le seguenti modifiche:
   con la lettera a) il titolo del regolamento è sostituito da un nuovo titolo con il riferimento alla direttiva 20 14/33/UE, attuando in tal modo l'articolo 45, paragrafo 1, terzo comma, primo periodo, della direttiva stessa, in aggiunta a quanto già fatto citando la direttiva nelle premesse del regolamento;
   la lettera b) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 1 del regolamento, relativo all'ambito di applicazione, che riguarda ascensori in servizio negli edifici e nelle costruzioni destinati al trasporto di persone, di cose e ai componenti di sicurezza per ascensori elencati nell'allegato III;
   la lettera c) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 2 del regolamento, relativo alle definizioni, attuando in tal modo l'articolo 2 della direttiva;
   la lettera d) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 3 del regolamento, in materia di libera circolazione, immissione sul mercato, messa a disposizione sul mercato e messa in servizio di ascensori e componenti di sicurezza per ascensori;
   la lettera e) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 4 del regolamento, relativo ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza e misure utili per gli edifici o costruzioni nei quali sono installati gli ascensori;
   con la lettera f) sono aggiunti al testo del regolamento gli articoli da 4-bis a 4-octies in cui si prevede che tutti gli Pag. 94operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare, secondo una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti, le misure necessarie per garantire la messa a disposizione sul mercato solo di strumenti conformi alla direttiva;
   la lettera g) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 5 del regolamento con un nuovo articolo, relativo alla presunzione di conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori per la parte in cui sono conformi a norme tecniche armonizzate, recependo l'articolo 14 delle direttiva;
   la lettera h) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 6 del regolamento, relativo alle procedure di valutazione della conformità e dei componenti di sicurezza per ascensori, recependo l'articolo 15 della direttiva;
   con la lettera i) sono aggiunti al testo del regolamento i seguenti articoli:
    articolo 6-bis, in materia di procedure di valutazione della conformità degli ascensori;
    articolo 6-ter, in materia di dichiarazione di conformità UE, che è specificata dettagliatamente nei rispettivi allegati. Tale articolo recepisce l'articolo 17 della direttiva;
   la lettera l) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 7 del regolamento, relativo alla marcatura CE;
   la lettera m) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 8 del regolamento, con un nuovo articolo relativo alla vigilanza del mercato e ai controlli sugli ascensori o sui componenti di sicurezza per ascensori che entrano nel mercato dell'Unione;
   con la lettera n) sono aggiunti al testo del regolamento i seguenti articoli:
    articolo 8-bis, in materia di procedure a livello nazionale per gli ascensori o i componenti di sicurezza per ascensori che presentano rischi;
    articolo 8-ter, in materia di procedura di salvaguardia dell'Unione: tale procedura, disciplinata dall'articolo 39 della direttiva, riguarda essenzialmente la Commissione europea ed è pertanto recepita per la sola parte che riguarda la partecipazione alla stessa delle autorità nazionali e, in particolare, del Ministero dello sviluppo economico;
    articolo 8-quater, in materia di ascensori o componenti di sicurezza per ascensori conformi che presentano rischi; anche in questo caso il Ministero dello sviluppo economico si attiva e, a seconda del caso, chiede all'operatore economico di adottare le misure correttive. Inoltre informa la Commissione e gli Stati membri fornendo tutti i dettagli disponibili per l'identificazione dell'ascensore e dei componenti di sicurezza, nonché la natura dei rischi connessi;
    articolo 8-quinquies, in materia di non conformità formale: recepisce l'articolo 41 della direttiva, prevedendo che nei casi quali, ad esempio, errori formali di compilazione della dichiarazione o di apposizione della marcatura CE, il Ministero dello sviluppo economico chieda all'operatore economico interessato di pone fine allo stato di non conformità in questione adotti misure più drastiche quali il divieto di utilizzo e il ritiro dal mercato, da applicare successivamente comunque in caso di mancata conformazione;
   la lettera o) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 9 del regolamento, relativo alla notifica ed all'autorità di notifica, recependo gli articoli 20, 21,22 e 23 della direttiva;
   con la lettera p) sono aggiunti al testo del regolamento gli articoli da 9-bis a 9-sexies:
    articolo 9-bis,in materia di prescrizioni relative agli organismi notificati e presunzione di conformità;
    articolo 9-ter in materia di affiliate e subappaltatori degli organismi notificati;Pag. 95
    articolo 9-quater, in materia di domanda e procedura di notifica e modifiche delle notifiche;
    articolo 9-quinquies, in materia di obblighi operativi degli organismi notificati e ricorsi contro le loro decisioni;
    articolo 9-sexies – in materia di obbligo di informazione a carico degli organismi notificati;
   la lettera q) dispone l'integrale abrogazione dell'articolo 10 del regolamento contenente precedenti disposizioni transitorie relativamente agli organismi notificati, che hanno ormai esaurito completamente i loro effetti;
   la lettera r) si limita ad evidenziare che le disposizioni per la sicurezza degli ascensori in servizio sono contenute al Capo II del regolamento e sono in linea con quanto al riguardo previsto dalla direttiva;
   la lettera s) dispone l'integrale sostituzione degli allegati del decreto vigente, in materia di requisiti essenziali di sicurezza, procedure di valutazione della conformità, e schema di dichiarazione di conformità.

  L'articolo 2 contiene essenzialmente disposizioni di integrazione e modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 per esigenze di coordinamento formale e di aggiornamento dei riferimenti interni del testo. Il comma 1, che è articolato in più lettere, prevede alla la lettera i) modifica il comma 1 dell'articolo 15 e introduce, dopo il comma 2, alcuni nuovi commi aggiuntivi, per risolvere il problema connesso alla mancata salvaguardia, fra gli organi collegiali da escludere dalla generalizzata soppressione di quelli ritenuti non necessari, delle commissioni d'esame costituite dai Prefetti per il rilascio dell'abilitazione al personale incaricato della manutenzione degli ascensori. La relazione illustrativa precisa che tale soppressione ha, infatti, determinato una situazione di diffuso sostanziale blocco di tali abilitazioni, con riflessi negativi sui servizi di manutenzione e sulle stesse possibilità occupazionali che ne conseguono. La soluzione ipotizzata è quella di una rivitalizzazione della possibilità di costituire le commissioni d'esami in questione, con riproduzione ed aggiornamento in questa sede delle relative disposizioni che ne regolano la composizione ed il funzionamento, prevedendo che i componenti siano in possesso di adeguate competenze tecniche e che almeno due di essi, tra cui il presidente, siano laureati in ingegneria. È introdotta però una maggiore flessibilità nella scelta della sede presso cui sostenere l'esame, in modo da favorire collaborazioni e sinergie fra gli uffici territoriali competenti che consentano di contenere i relativi oneri amministrativi e, al tempo stesso, di soddisfare comunque le esigenze di abilitazione, quando in una determinata circoscrizione prefettizia il numero contenuto delle richieste non giustifichi l'organizzazione di una sessione d'esame entro un tempo ragionevole. Per limitare gli oneri anche rispetto a quelli già fino ad oggi sostenuti è espressamente previsto che i componenti della Commissione non fruiscano di alcun compenso o gettone di presenza.
  L'articolo 3 prevede l'adozione di tariffe per le attività svolte dai Ministeri interessati, cioè quelle di autorizzazione e notifica degli organismi di valutazione di conformità di ascensori e componenti di sicurezza per gli ascensori, escludendo espressamente le attività svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento; le tariffe e le relative modalità di versamento sono individuate con decreto interministeriale (Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'Economia), da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in commento, e sono aggiornate almeno ogni due anni.
  L'articolo 4 contiene le cosiddette disposizioni finali. I commi 1 e 2, prevedono un regime transitorio per la messa in servizio di ascensori o la messa a disposizione sul mercato di componenti di sicurezza, Pag. 96nonché per la validità dei certificati e delle decisioni che rientrano nella disciplina della direttiva 95/16/CE e immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016. Tale articolo recepisce l'articolo 44 della direttiva. Il comma 3 prevede che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che il Ministero dello sviluppo economico, con la circolare n. 79499 del 21/03/2016, ha già dato la necessaria informazione ai destinatari, precisando che l'obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni decorre in ogni caso dal 20 aprile 2016, anche nelle more dell'iter di recepimento della direttiva. Il comma 4, in attuazione dell'articolo 45 della direttiva, prevede che sia il Ministero dello sviluppo economico a comunicare alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente schema di regolamento, una volta adottate e pubblicate, nonché tutte le altre disposizioni di diritto interno successivamente adottate nel medesimo settore. Il comma 5, recependo l'analoga disposizione di cui all'articolo 47 e le prescrizioni di cui all'articolo 45 della nuova direttiva, prevede che anche nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di diritto interno in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 95/16/CE, si intendano fatti alla direttiva 2014/33/UE.
  L'articolo 5 contiene la consueta clausola di invarianza finanziaria.
  Osserva quindi che lo schema in esame, pur fornendo una soluzione al problema del rilascio dell'abilitazione per l'attività di manutenzione, grazie in particolare alla reintroduzione delle commissioni di prefetti adibite alla valutazione dei tecnici abilitati manutentori, deve tenere conto dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato, che nel parere allegato all'atto trasmesso al Parlamento ha sottolineato come in relazione alla suddetta attività si registri l'assenza di una norma di rango primario.
  Osserva infine che resta irrisolto, come sottolineato ancora nel parere reso dal Consiglio di Stato, il problema relativo agli impianti realizzati prima del 1999. Preannuncia sin d'ora che, in sede di espressione del parere da parte della Commissione, si dovrà tenere conto dell'urgenza di un atto normativo che disponga l'adeguamento alle attuali norme di sicurezza di tutti gli ascensori presenti sul territorio nazionale.

  Alberto BOMBASSEI (SCpI) chiede chiarimenti sugli obiettivi dello schema di decreto in esame e se rappresenti un adeguamento alle norme europee della disciplina italiana in materia di ascensori, atteso che in relazione alle suddette misure sono emerse posizioni differenti da parte dei diversi operatori del settore.

  Daniele MONTRONI (PD), relatore, nel confermare che lo schema in esame recepisce la disciplina europea, ribadisce che la nuova normativa non interviene sugli impianti realizzati prima del 1999.

  Andrea VALLASCAS (M5S) sollecita un confronto con il Ministero dello sviluppo economico al fine di apprendere quali siano i suoi orientamenti dello stesso sui profili problematici relativi alle commissioni di prefetti e alla sicurezza degli ascensori in servizio installati prima del 1999 richiamati dal relatore Montroni.

  Daniele MONTRONI (PD), relatore, osserva che, per quanto concerne gli impianti risalenti a prima del 1999, resta fermo l'impegno ad una ricognizione relativa alla situazione dei vecchi impianti e finalizzata alla loro messa a norma. In relazione agli impianti realizzati successivamente al 1999, sottolinea le normative vigenti saranno adeguate dalle disposizioni recate dallo schema di decreto in esame.

  Davide CRIPPA (M5S) rileva la presenza di un vulnus relativo alle procedure per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di manutenzione degli impianti elevatori. Sottolinea quindi la necessità, anche in virtù del ruolo delle prefetture in materia, di ascoltare la posizione del Ministero dell'interno, anche al fine di precisare quali saranno le misure adottate per gestire la fase transitoria cui inevitabilmente Pag. 97si andrà incontro. Giudica altresì allarmante la situazione relativa agli impianti realizzati prima del 1999, sollecitando con decisione un chiarimento circa gli adempimenti necessari affinché siano fugati tutti i rischi in termini di sicurezza pubblica e di incolumità della popolazione.

  Daniele MONTRONI (PD), relatore, ribadisce ulteriormente gli impegni già assunti con riferimento all'attività di monitoraggio degli impianti realizzati prima del 1999. Ricorda nuovamente infine che lo schema in esame prevede l'istituzione di commissioni appositamente adibite alla valutazione dei tecnici manutentori finalizzate al rilascio dell'abilitazione per l'attività di manutenzione e che la Commissione, in sede di espressione del parere, dovrebbe sollecitare che ciò avvenga effettivamente, anche in virtù del fatto che il Consiglio di Stato ha sottolineato come in relazione alla suddetta attività si registri l'assenza di una norma di rango primario e che la misura sia demandata ad un atto di tipo regolamentare.

  Davide CRIPPA (M5S) chiede che sia prevista un'audizione del Ministero dell'interno al fine di apprendere quali risorse saranno messe a disposizione per l'istituzione delle commissioni di prefetti adibite al rilascio dell'abilitazione alla manutenzione degli ascensori.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, assicura che comunicherà al Governo le richieste dei deputati Vallascas e Crippa. Aggiunge che, se il Ministero dell'interno non potesse intervenire nei tempi utili per l'espressione del parere il cui termine è fissato al prossimo 14 ottobre, si potrebbero successivamente svolgere gli approfondimenti richiesti nella seduta odierna.
  Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

  Martedì 27 settembre 2016 — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 13.45.

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.
C. 865 Abrignani e C. 3671-ter Governo.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 settembre 2016.

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore, come preannunciato nella precedente seduta, intende fornire una prima analisi dei due testi in esame basandosi sui «principi ordinatori» per evidenziare le differenze maggiori. Da un punto di vista del tutto generale, osservare che entrambe le proposte hanno l'obiettivo di armonizzare una disciplina che, stratificatasi negli anni, ha oggi diversi punti di incongruenza e lacunosità. Per quanto attiene al disegno di legge di delega C. 3671-ter i numerosi criteri direttivi contenuti nel (comma 1, lettere da a) a q)) riguardano una procedura unica di amministrazione straordinaria, con finalità conservative, volte alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese, ovvero di gruppi di imprese.
  La proposta di legge C. 865, peraltro, è volta anch'essa ad una riforma della normativa che riconduca ad unità tali procedure. La disciplina disegnata dalla proposta di legge ricalca la struttura normativa del decreto legislativo n. 270/1999, con innesti della procedura di «accesso diretto» all'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge n. 347/2003. Osserva, in linea generale che, nel realizzare una sorta di sintesi delle due distinte normative vigenti, la proposta di legge non prevede alcuna abrogazione espressa, né detta disposizioni di coordinamento se non riguardo ai procedimenti in corso.Pag. 98
  In merito alla struttura bifasica della procedura per l'accesso all'amministrazione straordinaria, sottolinea che una delle principali differenze fra le due proposte consiste nel diverso approccio all'ingresso delle aziende nella procedura. Nel disegno di legge delega C. 3671-ter si conserva la struttura bifasica della procedura di ammissione come oggi contenuta nel decreto legislativo n. 270/1999, secondo la quale il tribunale dispone l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria (fase cd. giudiziale), previa verifica dei presupposti, tra i quali, in particolare, le prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale (fase cd. di osservazione).
  L'iter procedurale delineato nel disegno di legge delega prende avvio con il decreto con cui il tribunale, accertati i tre requisiti: dell'insolvenza, delle dimensioni dell'impresa e del connesso numero dei suoi occupati, dichiara aperta la procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria, nomina il giudice delegato e conferisce a un professionista, iscritto nell'istituendo albo dei commissari straordinari, l'incarico di attestare la sussistenza dei presupposti di recuperabilità dell'impresa. Il tribunale, previa acquisizione del parere favorevole del Ministero dello sviluppo economico, ammette l'impresa, con decreto, all'amministrazione straordinaria, ove risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero, sulla base dell'attestazione del professionista e del piano del commissario straordinario – quest'ultimo nominato «con tempestività» dal Ministro dello sviluppo economico (nei casi di eccezionale complessità il Ministro ne può nominare tre). Reputa estremamente significativo che i principi di delega non prevedono più la figura del commissario giudiziale incaricato, nella prima fase di osservazione, di gestire l'impresa dichiarata insolvente, di relazionare al tribunale circa le cause dell'insolvenza e di valutare l'esistenza delle condizioni per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, quali le prospettive di recupero dell'equilibrio economico. In suo luogo, l'incarico di attestare la sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico viene ora affidata ad un professionista iscritto nell'istituendo albo dei commissari straordinari. Inoltre, il commissario straordinario – che secondo la legislazione vigente è nominato dal Ministro dopo l'apertura dell'amministrazione straordinaria –, viene nella nuova procedura nominato dal Ministro già nella prima fase della procedura e ad esso è attribuita dall'inizio la gestione e la rappresentanza dell'impresa insolvente e l'elaborazione di un piano di recupero dell'equilibrio economico dell'impresa (comma 1, lett. a) e lett. da e) a g)). I principi del disegno di legge di delega legislativa comunque prevedono che specifiche imprese: società quotate sui mercati regolamentati, imprese di maggiore dimensione (imprese con almeno 1.000 dipendenti e con un fatturato pari a un multiplo significativo di quello individuato per tutte le altre) e quelle che svolgano operano in servizi pubblici essenziali, possano essere direttamente ammesse alla procedura, in via provvisoria, dall'autorità amministrativa (il Ministero dello sviluppo economico), con contestuale nomina del Commissario straordinario (cd. accesso diretto). La successiva conferma della misura, verificati i requisiti, spetta al tribunale che provvede entro breve termine (comma 1, lett. h)). Viene quindi identificata, seppur limitata a condizioni particolari, la possibilità di accesso diretto alla procedura, salvo naturalmente successiva verifica.
  La proposta di legge C. 865, al contrario, non mantiene la struttura bifasica, nel senso che elimina la prima fase di osservazione prevista dal decreto legislativo n. 270/1999, contemplando invece solo l'accesso diretto all'amministrazione straordinaria (previsto dal decreto-legge n. 347/2003) per tutte le imprese che soddisfano specifici requisiti occupazionali e di indebitamento. Contestualmente alla richiesta al Ministero dello Sviluppo economico dell'ammissione alla procedura, le imprese dovranno chiedere al giudice la dichiarazione dello stato di insolvenza. Le due procedure proseguono quindi in parallelo.Pag. 99
  Con riferimento ai presupposti di accesso alla procedura, il disegno di legge del Governo C. 3671-ter fissa, oltre allo stato di insolvenza, i seguenti requisiti dimensionali dell'impresa o dei gruppi di imprese per l'accesso alla procedura di amministrazione straordinaria:
   1. nelle imprese singole minimo 400 dipendenti e minimo complessivi 800 in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese del gruppo (il decreto legislativo n. 270/1999 ne richiede 200 e il decreto-legge n. 347/2003 ne richiede 500); per i gruppi di imprese, il disegno di legge del Governo richiama anche i principi e i criteri direttivi fissati dall'articolo 3 del disegno di legge C. 3671-bis;
   2. il requisito dimensionale, dunque il concetto di «grande impresa», non è più ancorato ai soli occupati, ma anche alla media del volume di affari degli ultimi tre esercizi;
   3. le concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali.

  La proposta di legge C. 865 individua per l'accesso i seguenti requisiti, che possono essere soddisfatti, oltre che dalla singola impresa, anche dal gruppo imprenditoriale:
   1. minimo 200 lavoratori (articolo 2, lett. a));
   2. minimo 100 milioni di euro di debiti (articolo 2, lett. b)) (il decreto legislativo n. 270/1999 prevede debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi, tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio; mentre il decreto-legge n. 347/2003 prevede debiti per un ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni di euro).

  Come già attualmente previsto, le imprese oggetto di misure di prevenzione antimafia (confisca) possono essere ammesse alla procedura anche a prescindere dal rispetto di questi requisiti dimensionali.
  Per l'ammissione alla procedura non sono richieste le «concrete prospettive di recupero economico dell'attività imprenditoriale», tale requisito è invece mantenuto per l'ammissione alla procedura delle imprese del gruppo (articolo 1 e articolo 49, comma 2).
  Per quanto riguarda la competenza sulla procedura di amministrazione straordinaria, i principi di delega del disegno di legge C. 3671-ter prevedono l'attribuzione della competenza al tribunale sede della sezione specializzata in materia d'impresa presso i tribunali sedi di Corti d'appello, all'esito di un'istruttoria incentrata alla massima celerità (comma 1, lettera c)). Nella proposta di legge C. 865 il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza è presentato al tribunale del luogo in cui ha la sede legale l'impresa.
  Con riferimento al Comitato di sorveglianza, nei principi e criteri direttivi della delega C. 3671-ter rimane (rispetto alla legislazione vigente) la previsione di un comitato di sorveglianza la cui funzione è quella di vigilanza sull'attuazione del programma e sull'effettività delle prospettive di recupero economico dell'impresa (comma 1, lettera i)). In tale prospettiva, la previsione che – con il commissario straordinario – anche il comitato di sorveglianza, oltre che «una percentuale non irrisoria» di creditori, possa chiedere al tribunale la conversione della procedura in liquidazione giudiziale (comma 1, lettera n)). Si assiste quindi ad un rafforzamento del ruolo del comitato.
  Anche la proposta C. 865 attribuisce poteri di vigilanza al Comitato di sorveglianza (articolo 18). Al Comitato sono però sottratti i poteri ispettivi (oggi previsti dal decreto legislativo n. 270/1999, (articolo 46, comma 4).
  Per quanto riguarda la sostituzione dell'amministrazione straordinaria in fallimento, osserva che il disegno di legge del Governo C. 3671-ter prevede che, per quanto non altrimenti disciplinato, e in particolare per quanto attiene all'esecuzione del programma, trovino applicazione Pag. 100i criteri ispiratori della disciplina di cui al decreto legislativo n. 270/1999, sostituendo il fallimento con la liquidazione giudiziale (comma 1, lettera q).
  I capi VI, VII, VIII e IX della proposta di legge C. 865 riproducono le disposizioni del decreto legislativo n. 270 del 1999 (c.d. Prodi-bis) per quanto riguarda l'accertamento del passivo, la ripartizione dell'attivo, le disposizioni sulla conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento e sulla chiusura della procedura. Le modifiche riguardano esclusivamente le modalità di comunicazione con i creditori e i terzi.
  Con riferimento agli effetti dell'amministrazione straordinaria sui contratti in corso, il disegno di legge C. 3671-ter demanda all'atto legislativo delegato di fissare le modalità con cui il tribunale, su ricorso del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare:
   1. la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti;
   2. il pagamento di crediti pregressi strategici al di fuori delle regole del riparto;
   3. l'esonero dalle azioni revocatorie per i pagamenti effettuati dall'imprenditore (comma 1, lettera l)).

  Per i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria il disegno di legge dispone che venga tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantirli, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente ed entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea (comma 1, lettera q)).
  Quanto alla disciplina delle azioni revocatorie e agli effetti sui contratti in corso, la proposta di legge riprende sostanzialmente le disposizioni del decreto legislativo n. 270 del 1999. La disposizione in base alla quale l'esecuzione o la richiesta di esecuzione di un contratto da parte del commissario straordinario non comporta il venire meno della facoltà di scioglimento dei contratti stessi, fino alla dichiarazione di espresso subentro del commissario straordinario, è invece mutuata dall'articolo 1-bis del cosiddetto decreto Alitalia (decreto-legge n. 134 del 2008).
  Con riferimento al programma di ristrutturazione e di cessione dei complessi aziendali, rileva che il disegno di legge C. 3671-ter enuncia la flessibilità del programma di ristrutturazione e di cessione dei complessi aziendali – sia in termini di contenuti che di durata – in base alle caratteristiche dell'impresa e dei mercati in cui opera. Per i contenuti dei programmi di ristrutturazione e cessione è richiamata la disciplina speciale di cui all'articolo 4 e 4-bis del decreto-legge n. 347/2003 (comma 1, lettera m)).
  Per quanto riguarda il programma del commissario straordinario, la riforma riproduce le disposizioni del decreto legislativo n. 270/1999 con alcuni innesti derivanti decreto-legge n. 347/2003.
  Per quanto riguarda l'accesso al concordato, osserva che il disegno di legge C. 3671-ter prevede l'accesso al concordato delle imprese in amministrazione straordinaria anche sulla base di proposte concorrenti (comma 1, lettera o)). Per quanto riguarda il concordato, la proposta di legge C. 865 profila tanto il ricorso al modello c.d. liquidatorio del decreto legislativo n. 270/1999 (articoli 46 e 47), quanto il ricorso al modello c.d. risanatorio del decreto-legge n. 347/2003 (articolo 45). Rispetto alla normativa vigente, nel concordato risanatorio, la proposta di legge detta disposizioni particolari sugli effetti del concordato sui creditori anteriori e successivi al concordato stesso. Segnala quindi che il disegno di legge del Governo esplicita la necessità di disciplinare l'operatività di misure protettive analoghe a quelle previste per il concordato preventivo, a decorrere dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accertamento dei presupposti per l'ammissione alla procedura (comma 1, lettera d)).
  Sottolinea che dopo l'esame preliminare la Commissione dovrà procedere alla scelta del testo da adottare nel seguito dell'esame. Comunica che, a seguito della Pag. 101verifica svolta per le vie brevi con i rappresentanti dei diversi gruppi presenti nella Commissione in merito alla scelta del testo che, dopo l'esame preliminare, dovrà essere sottoposto alla fase emendativa, vi sono diverse posizioni: alcuni preferiscono l'adozione del disegno di legge governativo quale testo base, altri propendono per la redazione di un testo unificato per il seguito dell'esame. Riterrebbe infine opportuno che il Governo sia presente nelle prossime fasi del dibattito.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, ritiene che il lavoro fin qui svolto sia stato molto utile al fine dell'approfondimento dei testi in esame. Ricordato che nella precedente seduta era stato chiesto di svolgere un qualificato ciclo di audizioni, invita i colleghi a segnalare i soggetti da invitare.

  Ignazio ABRIGNANI (Misto-ALA-MAIE), nel ringraziare il relatore per l'ulteriore approfondimento dei testi in esame, osserva vi è una diversa impostazione soprattutto in merito alla definizione dell'amministrazione straordinaria quale strumento di politica industriale attraverso cui recuperare la produttività di una grande azienda in crisi. Osserva che nel disegno di legge delega continua a prevalere una forma di tutela garantista delle imprese commissariate che, considerati i tempi lunghi della giustizia, impedisce di fatto alle imprese di recuperare produttività.
  Sottolinea che il provvedimento a sua prima firma è volto invece alla tutela delle aziende in crisi, affidando, almeno nella prima fase, al Ministero dello sviluppo economico, al commissario straordinario e al Comitato di sorveglianza la responsabilità delle decisioni in merito alla prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali. Ritiene che intervenire con provvedimenti di sostegno all'impresa solo dopo una prima fase giudiziale rischia di compromettere gravemente le possibilità di ripresa delle aziende in difficoltà. Sollecita pertanto la Commissione a individuare il percorso legislativo più diretto affinché l'amministrazione straordinaria diventi uno strumento di politica industriale.

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore, osserva che il lavoro istruttorio della Commissione consentirà di individuare il percorso da scegliere anche sul versante procedurale.

  Davide CRIPPA (M5S) ribadisce quanto già dichiarato nella precedente seduta in merito all'abbinamento di un disegno di legge delega del Governo e un provvedimento di iniziativa parlamentare volto a ridisegnare le procedure dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Stigmatizza ancora una volta l'assenza del Governo, presente peraltro in Commissione fino a poco prima dell'inizio della seduta referente, in quanto reputa necessario conoscere il suo orientamento in merito ai provvedimenti in esame. Ciò al fine di consentire che le audizioni e i relativi approfondimenti si concentrino su un testo che sarà quello utilizzato nel seguito dell'esame.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, ribadisce quanto già sottolineato nella precedente seduta in relazione alla medesima sollecitazione del collega Crippa. In base all'articolo 77, comma 3, del regolamento, la Commissione procede alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato solo dopo l'esame preliminare dei progetti abbinati. Sottolinea pertanto la necessità di approfondire nel merito i contenuti dei provvedimenti in esame affinché la Commissione possa avere tutti gli elementi per effettuare le scelte procedurali reputate più opportune.

  Davide CRIPPA (M5S) ritiene che il Governo debba essere presente ed esprimersi sul testo di cui è proponente.

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore, sottolinea che si devono approfondire le differenze tra le proposte in esame per individuare il modo più opportuno di procedere. Si associa alla richiesta del Pag. 102collega Crippa relativamente alla presenza del Governo in questa fase preliminare dell'esame.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, rinnova la richiesta ai gruppi di presentare le proposte dei soggetti da audire, tra i quali può essere inserito anche il Governo. Assicura quindi che chiederà al Governo di essere presente nella prossima seduta.

  Davide CRIPPA (M5S) ritiene che il Governo non debba essere annoverato tra i soggetti da chiamare in audizione in quanto presentatore di uno dei provvedimenti in esame, ma che debba essere sempre presente alle sedute in sede referente.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

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