CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 settembre 2016
696.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 98

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 21 settembre 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

  La seduta comincia alle 14.30.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
C. 3317-3345-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michele Pompeo META, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

  Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

  Paolo COPPOLA (PD), relatore, ricorda che la Commissione si è già espressa sul provvedimento in oggetto, nel testo a suo tempo trasmesso dalla Commissione di merito in prima lettura, nella seduta del 17 febbraio 2016, adottando un parere favorevole recante condizioni e osservazioni. Sottolinea che rispetto al testo esaminato a febbraio, nel corso del successivo iter sono state introdotte importanti novità che hanno esteso, come risulta anche dalle modifiche al titolo del provvedimento, l'ambito applicativo del medesimo.
  Evidenzia che in questa sede illustrerà esclusivamente le parti del provvedimento che formano oggetto dell'esame, richiamando Pag. 99sinteticamente la disciplina già approvata in doppia lettura conforme ove necessaria per la comprensione delle parti all'esame.
  Ricordando che l'articolo 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione introdotto dalla legge di stabilità 2016, segnala che al Senato si è inteso precisare che le somme afferenti al Fondo non impegnate in ciascun esercizio possono essere impegnate nell'esercizio successivo e si è diversamente articolata la previsione del parere parlamentare.
  Al riguardo evidenzia che le competenti Commissioni parlamentari non sono più chiamate ad esprimere il parere sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale il Fondo viene annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico. Si prevede invece il meccanismo del «doppio parere parlamentare» sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti del Fondo. Ne consegue che lo schema di decreto deve essere trasmesso per il parere delle competenti Commissioni e che, qualora il Presidente del Consiglio non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, lo schema sia ritrasmesso alle Camere, accompagnato dalle osservazioni, dalle eventuali proposte di modifica oltre che degli elementi di informazione e di motivazioni necessari. Le Commissioni possono nuovamente esprimersi sulle osservazioni del Presidente del Consiglio entro dieci giorni e, decorso tale termine, il decreto può comunque essere emanato.
  L'ultima modifica all'articolo 1 concerne l'autorizzazione ad adottare un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, al fine di stabilire i soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalità, i termini e le procedure per l'erogazione di un contributo per il sostegno delle spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati in sostituzione delle riduzioni tariffarie previste da diverse disposizioni legislative in particolare: i benefici alle televisioni locali, previsti dall'articolo 23, comma 3, della legge n. 223 del 1990, e quelli riconosciuti alle imprese di radiodiffusione nazionale (previsti dal comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 67 del 1987) e locale (ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 250 del 1990). Anche in relazione allo schema di tale regolamento è prevista l'acquisizione del parere parlamentare da rendere entro 60 giorni dalla trasmissione dello schema medesimo.
  Al riguardo osserva che l'autorizzazione ad abrogare le vigenti disposizioni di legge in materia viene concessa senza però indicare in modo preventivo i principi generali regolatori della materia, come pure prescrive il citato articolo 17 della legge n. 400. Pertanto, non è chiaro in che termini il Governo potrà intervenire, anche se viene specificato che il regolamento dovrà prevedere procedure semplificate per la liquidazione delle agevolazioni sulle tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti.
  Rileva poi che una significativa modifica per gli ambiti di interesse della Commissione è stata apportata all'articolo 2. Si è infatti esteso il contenuto della delega legislativa anche alla previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese dell'emittenza radiofonica e televisiva locale (che si affiancano alle imprese editrici, già presenti nel testo).
  Richiama quindi sinteticamente le novità concernenti la definizione dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega.
  Alla lettera a), con riguardo alla definizione della platea dei beneficiari degli interventi di sostegno, si precisa che vi rientrano le imprese editrici che esercitano unicamente un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, purché tale attività sia esercitata «in ambito commerciale». Quanto ai requisiti soggettivi per poter beneficiare dei contributi si stabilisce che oltre ai soggetti costituiti come enti senza fini di lucro possano essere ammesse anche imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia interamente detenuto da tali enti. Infine si estende da tre a cinque anni Pag. 100dalla data di entrata in vigore della legge il diritto a partecipare a tale ripartizione per le imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro.
  Alla lettera e), con riferimento all'entità dei contributi, è soppresso il principio che prevedeva il superamento della distinzione tra testate locali e nazionali, che quindi viene reintrodotto, distinguendo il numero di copie minime che devono essere vendute, pari al 20 per cento per le testate locali e al 30 per cento per quelle nazionali. Inoltre si introduce un criterio di delega in forza del quale si prevede una riduzione dei contributi per le imprese che superano nei confronti del proprio personale, dei propri collaboratori e amministratori, il limite massimo retributivo di 240 mila euro annui, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.
  Con una modifica alla lettera n) si estende infine alle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali l'incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali, originariamente disposta relativamente agli investimenti su quotidiani e periodici.
  Un'ultima modifica riguarda la composizione del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (comma 5, lettera b), n. 3).
  Prosegue osservando che l'articolo 3, che disciplina il riordino dei contributi alle imprese editrici, è rimasto in larga parte identico al testo approvato dalla Camera; le uniche due modifiche concernono le modalità secondo le quali vengono erogati i contributi, confermando la disposizione in forza della quale gli stessi sono erogati in due rate annuali, ma prevedendo che la prima rata sia pari al 50 per cento (nel testo originario era il 30 per cento) del contributo e precisando che il medesimo è calcolato ai sensi di quanto statuito dal decreto-legge n. 63 del 2012. La seconda modifica riguarda l'introduzione della definizione di «quotidiano online».
  Segnala che gli articoli 4, 5 e 8 (nel testo approvato alla Camera, articolo 6), che peraltro non riguardano materie di competenza della Commissione, non hanno formato oggetto di modifica.
  Evidenzia quindi che l'articolo 6, introdotto nel corso dell'esame in sede referente al Senato, si limita a introdurre il riferimento alle province autonome nella norma che disciplina le funzioni relative alla tenuta dell'albo dei giornalisti e quelle relative alla disciplina degli iscritti all'ordine dei giornalisti, mentre l'articolo 7 introduce la possibilità per regioni, province, città metropolitane e comuni di avvalersi dell'agenzia ANSA o di altre agenzie di informazioni per il servizio di diramazione di notizie e di comunicati e di trasmissione diretta agli organi stessi di informazioni nazionali ed estere.
  Passa quindi all'esame dell'articolo 9, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che novella l'articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005, concernente la disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana. La norma in commento introduce all'articolo 49 ulteriori 6 commi, che disciplinano le modalità di affidamento della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, concessione che è stata affidata alla RAI S.p.A. per legge, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 112 del 2004, per un periodo di dodici anni e successivamente, attraverso una novella all'articolo 49 del citato decreto legislativo n. 177 del 2005, prorogata fino al 31 ottobre 2016. L'articolo 9 prevede in particolare che l'affidamento della concessione abbia durata decennale e – conformemente a quanto stabilito all'articolo 5 della legge di riforma della Rai e del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale – sia preceduto da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo.
  L'affidamento avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema è sottoposto al parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi Pag. 101che lo esprime entro trenta giorni dalla trasmissione. Il decreto e lo schema di convenzione annessa sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale previa deliberazione degli organi di controllo. Successivamente alla pubblicazione dello schema di convenzione e sulla base del medesimo il Ministero dello sviluppo economico provvede alla stipula della convenzione con la società aggiudicataria della concessione. La concessione e la convenzione in essere continuano a trovare applicazione fino all'entrata in vigore del decreto di affidamento della nuova concessione, per un periodo massimo di 90 giorni dalla data di scadenza del rapporto concessorio.
  Ulteriori due commi prevedono l'applicazione del limite retributivo di 240 mila euro annui agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate e l'inapplicabilità per tali soggetti delle disposizioni relative ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011.
  Rileva infine che l'articolo 10, che contiene le norme finali e di coordinamento, presenta un'unica modifica volta a far salve le risorse per i contributi alle imprese editoriali, relativi alle tariffe telefoniche, previsti dall'articolo 28 della legge n. 416 del 1981, occorrenti per l'erogazione dei benefìci già maturati alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento previsto dall'articolo 1, comma 5.
  Concludendo, sottolinea la rilevanza del testo all'esame e si riserva di formulare una proposta di parere all'esito della discussione.

  Mirella LIUZZI (M5S), pur confermando il parere contrario sul provvedimento, volto all'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, sottolinea con soddisfazione l'introduzione del limite di 240 mila euro annui per le retribuzioni di amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, ricordando come la proposta di introdurre detto limite fosse stata già avanzata dal suo Gruppo in occasione dell'esame sia del disegno di legge di stabilità per il 2016 sia del disegno di legge di riforma della RAI.

  Michele Pompeo META, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 21 settembre 2016.

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.
C. 1178 Iacono ed altri.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 15.45.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante il testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale.
Atto n. 308.