CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 settembre 2016
696.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 61

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 21 settembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.30.

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni.
C. 2962.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 62

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge all'esame, di iniziativa parlamentare, reca modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario con riferimento alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni e alla tabella A allegata alla legge n. 374/1991, con riferimento agli uffici dei giudici di pace delle medesime circoscrizioni e che il relativo testo non è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala, circa l'articolo 1, concernente la modifica delle circoscrizioni dei tribunali e degli uffici del giudice di pace di Perugia e di Terni, che la proposta in esame non modifica il numero dei tribunali e degli uffici del giudice di pace presenti sul territorio nazionale, rilevando, inoltre, che si prevede che la riorganizzazione degli uffici giudiziari avvenga nell'ambito delle risorse umane disponibili. Non formula pertanto osservazioni per i profili di quantificazione nel presupposto – sul quale reputa necessaria una conferma del Governo – che le modifiche delle piante organiche degli uffici giudiziari interessati, da disporre con decreto ministeriale, possano essere disposte ad invarianza di oneri.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in relazione alle osservazioni svolte dal relatore, segnala la necessità di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento da parte del Ministero competente, atta ad escludere che le disposizioni in esame siano suscettibili di produrre effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, conviene con il rappresentante del Governo circa la necessità di richiedere al Ministero competente la predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di sette giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.
C. 4025 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 settembre 2016.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella scorsa seduta il relatore si era riservato di sottoporre alla valutazione della Commissione una proposta di parere sul testo del provvedimento, alla luce anche degli elementi informativi in quella sede forniti dal Governo.

  Dario PARRINI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 4025 Governo, di conversione in legge del DL 168/2016, recante Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'articolo 1, che consente al Presidente della Corte di cassazione di applicare temporaneamente alcuni magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Cassazione per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità, Pag. 63non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che la disposizione in oggetto non determina un ampliamento di mansioni ma l'assegnazione di funzioni differenti nell'ambito dell'ordinaria attività giurisdizionale;
    all'articolo 2, la platea sulla base della quale è effettuata la quantificazione degli oneri derivanti dall'assunzione di idonei non vincitori di concorso di cui al comma 2 (30 magistrati assunti in aggiunta alle 690 assunzioni già autorizzate in forza dei concorsi in fase di svolgimento) non coincide con quella utilizzata per la quantificazione degli oneri derivanti dalla riduzione della durata del tirocinio di cui al comma 3 (pari complessivamente a 600 magistrati vincitori, 300 per ciascuno dei predetti concorsi), in ragione della differente portata applicativa dei due commi considerati;
    in particolare, la quantificazione dell'onere di cui al comma 2 si basa sulla mera ipotesi di incremento delle assunzioni effettuabili al solo fine di ipotizzare, sulla base dell'andamento storico dei concorsi già svolti, il numero massimo e del tutto ipotetico dei candidati idonei;
    per la quantificazione dell'onere di cui al comma 3 si è invece fatto riferimento alle unità che ragionevolmente – cioè sulla base della serie storica delle assunzioni nei concorsi per magistrato ordinario – saranno effettivamente assunte in servizio (di norma inferiori ai posti messi a concorso) e che, pertanto, beneficeranno in concreto della riduzione di sei mesi del periodo di tirocinio;
    le 30 unità di idonei non vincitori di concorso considerate ai fini della stima dell'onere di cui al comma 2 risultano pertanto attendibili poiché determinate sulla base dell'andamento storico dei concorsi già svolti, che molto spesso non hanno determinato la totale copertura dei posti messi a concorso;
    più in generale, con riferimento alle misure straordinarie per la copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, di cui all'articolo 2, le risorse finanziarie a tal fine destinate dal comma 5 del medesimo articolo appaiono idonee a far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle predette misure;
    l'articolo 5, comma 1, e l'articolo 10, che sono volti a consentire il trattenimento in servizio di magistrati e avvocati dello Stato, in possesso di specifici requisiti, non determinano effetti finanziari apprezzabili sui saldi di finanza pubblica, non solo in considerazione dell'esiguità del numero di soggetti interessati dalle disposizioni in oggetto, ma anche perché, a fronte dell'incremento di spesa per trattamento di fine servizio (TFS) conseguente al trattenimento in servizio (da ritenersi comunque marginale, poiché computato su una sola annualità) si registra, nel breve periodo, una minore spesa per prestazioni pensionistiche e, nel medio-lungo periodo, un differimento della spesa per redditi da lavoro dipendente indotta dalla sostituzione dei magistrati collocati a riposo;
    all'articolo 7, recante disposizioni sul processo amministrativo telematico, appare necessario inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria giacché il medesimo articolo, come risulta dalla relazione tecnica, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
    la riduzione del numero di unità di personale acquisite dal Ministero della giustizia e provenienti dagli enti di area vasta, prevista dai commi da 1 a 3 dell'articolo 11, non interferisce con il pieno conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati per tali enti;
    al comma 4 dell'articolo 11 appare necessario precisare il carattere annuale degli oneri decorrenti, in una misura pari ad euro 3.841.032, a far data dal 2026, in linea con quanto peraltro già previsto dalla norma di autorizzazione della spesa contenuta all'articolo 2, comma 5;
    il comma 6 dell'articolo 11, che provvede alla copertura finanziaria degli Pag. 64oneri derivanti dall'assunzione straordinaria di 53 unità di personale a tempo indeterminato presso il Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge n. 98 del 2011 – relative al maggior gettito derivante dall'incremento del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo nelle controversie di competenza del giudice amministrativo – già destinate alle spese di funzionamento della giustizia amministrativa, non è suscettibile di pregiudicare altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime;
    le maggiori entrate derivanti dall'incremento del contributo unificato nei procedimenti presso il giudice amministrativo hanno mostrato nel triennio precedente un profilo stabile e il loro ammontare annuo (oltre 30 milioni di euro) consente quindi la copertura dell'onere di circa 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, derivante dall'articolo 9;
    all'articolo 11, comma 6, appare necessario precisare il carattere annuale degli oneri decorrenti, in una misura pari ad euro 2.553.700, a far data dal 2017;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 7 aggiungere in fine in seguente comma: 8-bis. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

  All'articolo 11, comma 4, dopo le parole: 3.841.032 euro aggiungere la seguente: annui.

  All'articolo 11, comma 6, dopo le parole: euro 2.553.700 aggiungere la seguente: annui».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato nonché istituzione di un'Agenzia nazionale per la loro promozione.
Nuovo testo C. 3666 e abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 settembre 2016.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta precedente il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, non essendo ancora pervenuti i necessari elementi informativi, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici.
Testo unificato C. 106 e abb.
(Parere alle Commissioni VIII e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, fa presente che oggetto di esame è il testo unificato delle proposte di legge di iniziativa parlamentare C 106 e C 2812, come modificato nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito, non corredato di relazione tecnica. Pag. 65
  Passando alla disamina delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, circa gli articoli da 1 a 9, concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici, in merito alle attività assegnate ai soggetti competenti in materia (il Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit e l'ISPRA), ritiene necessario acquisire elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità per i medesimi soggetti di svolgere le attività previste dal testo in condizioni di neutralità finanziaria, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dagli articoli 2 e 5. Rileva peraltro che una quota delle risorse di cui all'articolo 7 è destinata al predetto Comitato nonché ad alcune attività svolte dall'ISPRA. Con riguardo al finanziamento delle attività di istruttoria e delle verifiche di controllo, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, rinvia a quanto di seguito evidenziato per i profili di copertura finanziaria.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 7 stabilisce che i soggetti che presentano la domanda per l'assegnazione del marchio siano tenuti a pagare un diritto a copertura delle spese di istruttoria e, in caso di ottenimento del marchio, un diritto annuale di utilizzazione. Rileva che sono inoltre a carico dei richiedenti anche le spese per lo svolgimento delle verifiche di controllo, le eventuali prove di laboratorio di cui all'articolo 4, comma 2, e le spese per la registrazione del contratto, peraltro non meglio specificato. Segnala altresì che, con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, dovranno essere quantificati gli importi sopra indicati. Dei relativi importi si prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la riassegnazione, nella misura del 50 per cento, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per esigenze di funzionamento del Comitato. Tali importi dovranno essere prioritariamente destinati a campagne di promozione, formazione, studio e ricerca, comprese quelle svolte dall'ISPRA ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), del provvedimento, nonché alle attività di controllo.
  Al riguardo, osserva che l'articolo 7, in materia di risorse finanziarie per la gestione del Comitato, presenta i seguenti profili di criticità:
   non sembra prevista alcuna copertura per le spese di istruttoria e per le spese concernenti le verifiche di controllo e le eventuali prove di laboratori accreditati. Infatti mentre i commi 1 e 2 prevedono, rispettivamente, che tali spese siano a carico dei richiedenti, il comma 3 stabilisce che gli introiti derivanti dai pagamenti effettuati dai richiedenti siano destinati, nella misura del 50 per cento, esclusivamente alle esigenze di funzionamento del Comitato e prioritariamente a campagne di promozione, formazione, studio e ricerca, nonché a non meglio precisate attività di controllo. Peraltro non può ritenersi che il restante 50 degli introiti sia destinato alla copertura delle predette spese, giacché, in mancanza di un'esplicita previsione normativa, le corrispondenti risorse rimangono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;
   la riassegnazione degli introiti viene effettuata per provvedere alle spese di funzionamento del Comitato, ricomprendendo in tali spese anche quelle relative alle campagne di promozione, formazione, studio e ricerca, svolte dall'ISPRA ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), senza che si provveda ad una assegnazione diretta di risorse all'ISPRA stesso ovvero alla regolazione dei rapporti finanziari tra Comitato e ISPRA per le attività svolte da quest'ultimo;
   la destinazione delle risorse alle spese di funzionamento del Comitato e ad alcune funzioni dell'ISPRA non risulta coerente con gli articoli 2, comma 2, e 5, comma 1, che invece prevedono che i citati organismi svolgano le funzioni previste dal provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire in altra seduta i Pag. 66chiarimenti richiesti dalla relatrice, giacché la relazione tecnica sul provvedimento testé pervenuta richiede ancora di essere verificata dai competenti uffici della Ragioneria generale dello Stato.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
C. 2236-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative, riferite al provvedimento in oggetto, trasmesse dall'Assemblea.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso le ulteriori proposte emendative della Commissione 1.0100, 59.0100, 63.100 e 86.0100.
  Con riferimento all'articolo aggiuntivo 86.0100 rileva che esso, di contenuto analogo all'articolo aggiuntivo 86.050 Mongiello sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario nella seduta di ieri, prevede che le pratiche derivanti dall'esercizio dell'Enoturismo costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Esso prevede altresì che per la determinazione del reddito proveniente da tali attività trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 dell'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Ciò posto, segnala che l'articolo aggiuntivo in commento appare carente sotto il profilo della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria.
  In merito agli articoli aggiuntivi 1.0100 e 59.0100, ritiene invece opportuno acquisire su di essi l'avviso del Governo.
  In particolare, osserva che l'articolo aggiuntivo 1.0100, corredato di una clausola di invarianza finanziaria, prevede tra l'altro che con decreto del Ministro si provveda ad individuare i territori nei quali sono situati i vigneti denominati eroici o storici, per i quali lo Stato promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia, nonché a definire i criteri e le tipologie di interventi finanziabili e ad individuare i criteri di priorità che il Ministero – non meglio specificato – e le regioni potranno adottare nei provvedimenti attuativi di programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore vitivinicolo. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame e, in particolare, se il contenuto della citata proposta sia coerente con la clausola di invarianza finanziaria contenuta nella proposta medesima.
  Evidenzia che l'articolo aggiuntivo 59.0100 reca invece una delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, uno o più decreti legislativi per la semplificazione degli adempimenti cui sono tenuti i produttori di vino sottoposti ad accisa con aliquota pari a zero e per facilitare gli scambi intracomunitari. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, anche alla luce del rinvio all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, contenuto nella proposta stessa, che prevede che, qualora uno o più decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Segnala, infine, che l'emendamento 63.100 non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Pag. 6786.0100 della Commissione, in quanto suscettibile di determinare una perdita di gettito quantificato, ipotizzando l'entrata in vigore della norma a decorrere dal 2017, in 13,7 milioni di euro per il 2018 e in 8 milioni di euro per il 2019. Esprime altresì parere contrario sull'articolo aggiuntivo 59.0100 della Commissione, in quanto le semplificazioni ivi previste determinerebbero di fatto l'azzeramento di qualsiasi strumento di controllo dell'Agenzia delle Dogane. Esprime, inoltre, nulla osta sull'emendamento 63.100 della Commissione, mentre per quanto concerne l'articolo aggiuntivo 1.0100 della Commissione chiede una breve sospensione dei lavori al fine di verificare con gli uffici competenti la possibilità di predisporre una eventuale riformulazione dello stesso, tale da superare le criticità dal punto di vista finanziario riscontrabili nell'attuale versione del testo.

  Colomba MONGIELLO (PD) contesta la valutazione testé fornita dalla sottosegretaria De Micheli in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo aggiuntivo 86.0100 della Commissione deriverebbero effetti finanziari negativi in termini di minore gettito, posto che le pratiche connesse all'esercizio dell'enoturismo si configurano come attività di carattere non commerciale. Ritiene che il mancato accoglimento dell'articolo aggiuntivo in esame recherebbe un grave danno al comparto enoturistico, che ogni anno richiama invece un consistente e crescente numero di visitatori e di appassionati e che piuttosto dovrebbe essere oggetto di specifica promozione, ai sensi dei principi generali enunciati all'articolo 1 del presente provvedimento, anche al fine di favorire l'emersione di un settore non ancora adeguatamente riconosciuto dall'ordinamento interno. Ricorda, infine, che l'articolo aggiuntivo 86.0100 rappresenta nella sostanza una nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 86.050, sul quale la Commissione bilancio nella seduta di ieri ha espresso un parere contrario, volta per l'appunto a correggere i profili di criticità emersi nei confronti del testo precedente.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma che l'articolo aggiuntivo 86.0100 della Commissione comporterebbe una perdita di gettito, relativamente alle imposte dirette, quantificata nei termini dianzi illustrati, ciò in considerazione del fatto che per le attività in parola il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA il coefficiente di redditività del 25 per cento. Precisa, altresì, che dall'attuazione del citato articolo aggiuntivo non deriverebbero, invece, variazioni di gettito in relazione all'imposta sul valore aggiunto.

  Lello DI GIOIA (Misto-M.PPA-Mod.) rileva che l'articolo aggiuntivo 86.0100, a differenza di quanto testé sostenuto dalla sottosegretaria De Micheli, non è suscettibile di determinare minori entrate fiscali, giacché le attività di enoturismo, aventi carattere non commerciale, sono già soggette al prelievo relativo al reddito dominicale. Evidenzia, inoltre, come nella seduta di ieri la Commissione bilancio, in conformità alle valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, abbia ad esempio deliberato un parere di nulla osta sulle proposte emendative Russo 47.52 e Oliverio 47.51, volte ad affidare la stampa degli speciali contrassegni che accompagnano le bottiglie dei vini DOGC non solo all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, ma anche alle tipografie all'uopo autorizzate. A suo giudizio, anche tali proposte emendative appaiono chiaramente suscettibili di determinare effetti pregiudizievoli sul piano delle entrate fiscali. Nel rimarcare pertanto una simile disparità di trattamento in sede di vaglio degli emendamenti, invita la sottosegretaria De Micheli a svolgere un supplemento di istruttoria sull'articolo aggiuntivo 86.0100 della Commissione.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, ritiene condivisibile la richiesta testé formulata dal deputato Di Gioia in ordine ad una Pag. 68nuova considerazione dell'articolo aggiuntivo 86.0100 della Commissione.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI manifesta la disponibilità del Governo ad un approfondimento della questione, fermo restando che, in assenza di una apposita clausola di copertura finanziaria degli oneri predetti, il parere sull'articolo aggiuntivo 86.0100 della Commissione non potrà che essere contrario.

  Francesco BOCCIA, presidente, sospende quindi brevemente la seduta al fine di consentire al Governo di verificare la possibilità di predisporre, come annunciato, una riformulazione dell'articolo aggiuntivo 1.0100 della Commissione.

  La seduta, sospesa alle 14.45, riprende alle 15.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, all'esito delle verifiche svolte presso gli uffici competenti, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 1.0100 della Commissione, a condizione che lo stesso venga riformulato nei termini seguenti:
   al comma 3, lettera b), sostituire la parola: finanziabili con le seguenti: eventualmente finanziabili attraverso contributi, compatibilmente con la programmazione finanziaria e i criteri di priorità di cui alla lettera d).

  Conseguentemente, al medesimo comma 3:
    alla lettera b), sostituire le parole: beneficiare dei contributi di cui alla lettera a) con le seguenti: beneficiare dei predetti contributi;
   alla lettera d), sostituire le parole da: destinate fino alla fine della lettera con le seguenti: destinate a legislazione vigente al settore vitivinicolo, nell'ambito del programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008 e successive modificazioni;
   alla lettera e), sostituire le parole: lettera d) con le seguenti: lettera b);
   alla parte consequenziale, sostituire le parole: dopo il comma 11 con le seguenti: dopo il comma 10.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, nel prendere atto che la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 1.0100 proposta dalla sottosegretaria De Micheli consente di superare le criticità evidenziate in relazione alla precedente versione dello stesso, osserva che, per quanto attiene più in generale al tema dei vigneti eroici e storici, oggetto specifico dell'articolo aggiuntivo 86.0100 sul quale il Governo ha espresso un parere contrario, occorre comunque distinguere con chiarezza le differenti tipologie degli interventi e le relative forme di finanziamento eventualmente attivabili, anche al fine di evitare il sovrapporsi di diverse normative incidenti sulla medesima materia.

  Francesco CARIELLO (M5S) chiede alla rappresentante del Governo delucidazioni in ordine alla effettiva portata della riformulazione dell'articolo aggiuntivo 1.0100.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce che la riformulazione proposta è essenzialmente volta ad assicurare la necessaria compatibilità, non solo finanziaria, tra le disposizioni in esso contenute e il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 555/2008, ciò anche al fine di evitare eventuali difformità rispetto a quanto stabilito dall'ordinamento comunitario, con il conseguente rischio dell'avvio di procedure di infrazione nei confronti del nostro Paese.

  Francesco CARIELLO (M5S) domanda se non sia possibile reperire la copertura finanziaria degli oneri ascritti all'articolo aggiuntivo 86.0100 della Commissione nell'ambito delle risorse disponibili all'interno del citato Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo.

Pag. 69

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI precisa che l'articolo aggiuntivo 86.0100, come già evidenziato, comporta un onere fiscale certo e quantificabile, laddove la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 1.0100 della Commissione è volta esclusivamente a far sì che, qualora dovessero insorgere oneri a carico della finanza pubblica, essi vengano autorizzati nei soli limiti delle disponibilità finanziarie consentite dal predetto Programma, del quale bisogna peraltro tenere conto anche ai fini della individuazione dei criteri e delle tipologie di cui al comma 3, lettere b) e d), così come riformulate.

  Lello DI GIOIA (Misto-M.PPA-Mod.) ribadisce le considerazioni in precedenza svolte circa la neutralità fiscale dell'articolo aggiuntivo 86.0100 della Commissione, in quanto riferito ad attività per cui l'imponibile viene determinato sulla base del reddito dominicale, nonché le sue perplessità in ordine ai criteri di valutazione, non sempre omogenei, adottati in sede di valutazione degli emendamenti da parte del Governo.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminate le proposte emendative 1.0100, 59.0100, 63.100 e 86.0100 della Commissione riferite alla proposta di legge 2236 e abb.-A, recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 1.0100, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'emendamento 1.0100, apportare le seguenti modifiche:
   al comma 3, lettera b), sostituire la parola: finanziabili con le seguenti: eventualmente finanziabili attraverso contributi, compatibilmente con la programmazione finanziaria e i criteri di priorità di cui alla lettera d).

  Conseguentemente, al medesimo comma 3:
    alla lettera b), sostituire le parole: beneficiare dei contributi di cui alla lettera a) con le seguenti: beneficiare dei predetti contributi;
   alla lettera d), sostituire le parole da: destinate fino alla fine della lettera con le seguenti: destinate a legislazione vigente al settore vitivinicolo, nell'ambito del programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008 e successive modificazioni;
   alla lettera e), sostituire le parole: lettera d) con le seguenti: lettera b);
   alla parte consequenziale, sostituire le parole: dopo il comma 11 con le seguenti: dopo il comma 10.

PARERE CONTRARIO

  sugli articoli aggiuntivi, 59.0100, 86.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulla proposta emendativa 63.100».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Francesco BOCCIA, presidente, in margine all'odierno dibattito, si limita ad osservare che, qualora si fosse registrata la reale volontà politica di individuare soluzioni appropriate alla problematica concernente Pag. 70le attività di enoturismo, già nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione di merito avrebbero dovuto avere luogo i necessari approfondimenti con il Ministero competente per materia.

  La seduta termina alle 15.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 21 settembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
Atto n. 325.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, avverte che lo schema di decreto legislativo in esame reca l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 1024/2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli istituti creditizi. Ciò posto, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI rileva che il provvedimento non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Francesco CARIELLO (M5S) tiene ad evidenziare, per quanto riguarda il merito del provvedimento, anche con riferimento allo schema di decreto legislativo di cui all'atto n. 326, che i regolamenti dell'UE in oggetto sono già entrati in vigore alla fine del 2013, per cui l'adeguamento della normativa nazionale a tali regolamenti costituisce un fatto meramente formale. Preannuncia infine, a nome del gruppo M5S, con riferimento ai profili finanziari, un voto di astensione.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, replica facendo presente che i provvedimenti in esame appaiono necessari ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti dell'UE in oggetto, al fine di permetterne una più lineare ed efficace attuazione nell'ambito dell'ordinamento interno.
  Formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (atto n. 325);
  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.
Atto n. 326.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame prevede l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products - PRIIPs), sulla base della delega prevista dalla legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014) e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare in ordine agli effetti finanziari diretti derivanti dal provvedimento, con specifico riferimento ai nuovi compiti di vigilanza e indagine assegnati all'IVASS, alla CONSOB e alla Banca d'Italia dal testo in esame. Osserva, infatti, che detti Istituti non rientrano nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto consolidato della PA e che inoltre, come evidenziato dalla relazione tecnica, tali Autorità provvedono con forme di autofinanziamento alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte, anche attraverso contribuzioni dovute dai soggetti vigilati.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che sul testo del provvedimento in esame non si ravvisano profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (atto n. 326);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.