CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 settembre 2016
695.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
Pag. 73

SEDE REFERENTE

  Martedì 20 settembre 2016. — Presidenza della vicepresidente Rosa Maria VILLECCO CALIPARI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

  La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto.
C. 4022, approvata dalla 4a Commissione permanente del Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gianluca FUSILLI (PD), relatore, riferisce che la proposta di legge in esame, già approvata in sede deliberante dalla Commissione difesa del Senato nella seduta del 3 agosto scorso, reca una serie di novelle al Codice dell'ordinamento militare finalizzate a introdurvi una disciplina che consente di promuovere per merito, a titolo onorifico e a domanda dell'interessato, Pag. 74i militari in congedo delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza che siano in possesso di determinati requisiti.
  Rileva, quindi, che lo scopo del provvedimento è quello di istituire una forma di riconoscimento morale nei confronti del richiamato personale militare, senza produrre alcuna variazione nello status giuridico ed economico degli interessati, in particolare sotto il profilo del trattamento di quiescenza.
  Chiarisce che, per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione della normativa in esame, questo è definito dal nuovo articolo 1084-bis del Codice dell'ordinamento militare – previsto dall'articolo 1 della proposta di legge – il quale fissa il principio generale in base al quale gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza possono ottenere la promozione, per merito di lungo servizio, una volta decorso il quinto anno dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado posseduto al momento del congedamento. La promozione è concessa a prescindere dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo d'appartenenza e vale per gli ufficiali e sottufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri, nonché del Corpo della guardia di finanza, con l'esclusione degli appartenenti al ruolo d'onore delle Forze armate (comma 3 dell'articolo 1084-bis). Possono conseguire il beneficio in esame altresì i cittadini italiani nella posizione di congedo assoluto che durante il secondo conflitto mondiale abbiano partecipato, in qualità di ufficiali, di sottufficiali e di militari e graduati di truppa, a operazioni di guerra, a condizione che siano stati loro riconosciuti i benefìci previsti dalla normativa vigente in favore degli ex combattenti.
  Per quanto concerne i requisiti, l'articolo 1084-ter individua sia taluni elementi che devono sussistere ai fini del riconoscimento della promozione, sia una serie di circostanze ostative. L'articolo 1084-ter stabilisce, infatti, al comma 1 che gli ufficiali e i sottufficiali conseguono la promozione per merito di lungo servizio al verificarsi delle seguenti condizioni: innanzitutto, devono essere decorsi cinque anni dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado posseduto all'atto del congedamento, ivi compreso il caso in cui siano transitati anticipatamente in congedo assoluto da una delle predette posizioni per motivi di salute; in secondo luogo, non devono aver usufruito di altre promozioni a titolo onorifico; terzo, devono essere stati giudicati con la qualifica di «eccellente» negli ultimi quindici anni di servizio; quarto, non devono aver mai riportato, in tutti gli anni di servizio, la qualifica di «inferiore alla media» o «insufficiente», né giudizi di inidoneità all'avanzamento, anche nella posizione del congedo; quinto, non devono aver mai riportato, anche in congedo, una sanzione disciplinare di stato ovvero di corpo nella misura pari o superiore alla «consegna» i cui effetti non siano cessati ai sensi dell'articolo 1369 del Codice dell'ordinamento militare; sesto, non devono essere stati condannati con sentenza passata in giudicato ovvero rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione; infine, all'atto del collocamento in congedo non devono essere stati sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato oppure essere stati sospesi dall'impiego o dalle funzioni e attribuzioni del grado, salvo che il procedimento disciplinare di stato si concluda senza l'applicazione di sanzioni ovvero sia stato revocato a tutti gli effetti.
  Sottolinea che, in ordine agli effetti giuridici derivanti dalla promozione, la proposta di legge dispone che il passaggio di grado abbia esclusivamente valore onorifico e, pertanto, da questo non derivano effetti economici e di status. Precisa, altresì, che l'attribuzione del nuovo grado non dà diritto, in caso siano previsti diversi limiti di età per la nuova posizione gerarchica, al ricollocamento nella categoria del complemento; e che gli ufficiali e sottufficiali beneficiari non possono essere richiamati in servizio.Pag. 75
  Quanto alla decorrenza della promozione, occorre distinguere tra gli ufficiali e sottufficiali che vanno in congedo e i militari che hanno partecipato a operazioni nella II Guerra mondiale: per i primi la promozione è riconosciuta dal giorno successivo a quello stabilito per la decorrenza del termine di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1084-ter, ovvero cinque anni dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado posseduto all'atto del congedo; per i secondi, invece, il beneficio decorre dal giorno del collocamento in congedo assoluto (articolo 1084-quater).
  Per quanto concerne invece il procedimento, l'articolo 1084-sexies dispone che il beneficio sia accordato su domanda dei soggetti interessati. L'istanza deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge ovvero dalla data di conseguimento del requisito di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1084-ter (cinque anni dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado posseduto all'atto del congedamento) e deve essere corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si dichiari il possesso dei requisiti previsti per il conferimento della promozione. La promozione è concessa entro sei mesi dalla ricezione della domanda, con decreto del ministro della difesa, se il richiedente è appartenente alle Forze armate, e con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, se l'interessato è appartenente al Corpo della guardia di finanza. La promozione è revocata se dalle verifiche risulta che l'interessato non possiede i requisiti. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

  Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 settembre 2016. — Presidenza della vicepresidente Rosa Maria VILLECCO CALIPARI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

  La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012.
C. 3299 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame.

  Francesca BONOMO (PD), relatrice, rileva che l'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Azerbaijan è finalizzato a sviluppare e disciplinare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la cooperazione in materia di sicurezza.
  Segnala, poi, che l'Intesa assume anche una valenza stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico, alla luce degli interessi nazionali e degli impegni internazionali assunti dall'Italia in quella regione. Al riguardo rammenta che il negoziato per la conclusione dell'Accordo è stato condotto nella piena consapevolezza del delicato scenario che caratterizza la Pag. 76regione del Caucaso e delle tensioni esistenti tra l'Azerbaijan e la vicina Armenia; per tale motivo il nostro Paese ha provveduto alla firma di un analogo Accordo anche con l'Armenia, che è stato approvato definitivamente dalla Camera lo scorso 14 settembre.
  Passando ai contenuti di merito, rileva che l'Accordo si compone di un breve preambolo, che richiama l'adesione di entrambi i Paesi alla Carta delle Nazioni Unite, e di 9 articoli.
  Nel dettaglio, l'articolo 1 enuncia i principi ispiratori dell'Accordo, che consistono nell'incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa.
  L'articolo 2 prevede che la cooperazione bilaterale si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti ed enuncia le aree, nonché le modalità della cooperazione stessa.
  L'articolo 3 regola gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo (spese di diaria, assicurazione per malattie e infortuni, oneri relativi alle indennità dovute al personale, spese mediche eccetera).
  L'articolo 4 riguarda, invece, le questioni attinenti la giurisdizione. In particolare, si riconosce il diritto di giurisdizione allo Stato ospitante, nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi sul proprio territorio. Tuttavia lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso militare o civile, per reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio. Al riguardo segnala che – con riferimento alla pienezza della tutela offerta al personale italiano eventualmente inviato in Azerbaijan in esecuzione dell'Accordo – l'Azerbaijan ha abolito la pena di morte nel 1998.
  L'articolo 5 disciplina il risarcimento dei danni eventualmente provocati dal personale della Parte inviante in relazione al servizio reso.
  Si sofferma, quindi, più diffusamente sui contenuti sull'articolo 6, che concerne la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa. In particolare, sottolinea che viene pattuita dalle Parti la possibilità di fornire reciproco supporto alle iniziative commerciali concernenti il settore della difesa, vengono individuate le modalità attraverso le quali potrà attuarsi la cooperazione nel campo dell'industria e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca e dello sviluppo degli equipaggiamenti di materiali per la difesa; viene, infine, previsto che le Parti porranno in essere le procedure necessarie a garantire la protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti da iniziative disciplinate dall'Accordo in esame.
  L'articolo 7 reca la disciplina delle eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo, che saranno risolte esclusivamente attraverso consultazioni e negoziati tra le Parti, per il tramite dei canali diplomatici.
  L'articolo 8 prevede la possibilità di stipulare eventuali Protocolli aggiuntivi e Programmi di sviluppo in ambiti specifici di cooperazione ed indica le modalità che le Parti dovranno seguire per emendare o rivedere il testo dell'Accordo.
  Infine, l'articolo 9 regola l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo.
  Segnala, da ultimo, che il disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato lo scorso 10 settembre, oltre a recare l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione, stima che dall'applicazione dell'Accordo deriveranno oneri pari a euro 4.736, ad anni alterni, a decorrere dal 2015.
  Tutto ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole, anche in considerazione dell'esigenza di consolidare l'azione stabilizzatrice in un'area di particolare valenza, non solo sotto l'aspetto strategico, ma anche sul piano della convivenza tra diverse confessioni religiose.

  Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015.
C. 3765 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame.

  Francesca BONOMO (PD), relatrice, introduce il dibattito osservando che l'Accordo italo-giordano di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015, si compone di un breve preambolo e di dodici articoli.
  Evidenzia, quindi, che l'Accordo in questione è stato stipulato dopo la decadenza, il 20 giugno 2014, della precedente intesa bilaterale sulla materia, la cui ratifica era stata autorizzata dal Parlamento con la legge 10 gennaio 2004, n. 19.
  Passando direttamente al contenuto dell'Accordo, anche questo – analogamente alle altre intese in materia già firmate dall'Italia – contiene l'impegno delle Parti a collaborare nel settore delle rispettive capacità difensive (articolo 1), individua i settori della cooperazione, riportando un elenco non tassativo, come pure le forme attraverso le quali sarà strutturata la cooperazione (articolo 2). In particolare, l'articolo 1 specifica che la cooperazione tra le Parti avverrà in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici.
  Inoltre, il testo disciplina la competenza giurisdizionale sul personale militare e civile ospite (articolo 4), precisando che non saranno comminate, o comunque non saranno eseguite, sanzioni penali – quali ad esempio la pena capitale – che la Parte ricevente intenda applicare, ma che contrastino con i principi fondamentali in vigore nel territorio della Parte inviante.
  Particolarmente importante appare l'articolo 6, dedicato allo scambio di armamenti, in base al quale si potrà procedere allo scambio di materiali bellici, armi e munizioni sia con modalità diretta «da Paese a Paese», sia previa autorizzazione rilasciata ad aziende private dai rispettivi Governi. Segnala, inoltre, che le Parti si impegnano a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare della parte cedente.
  L'articolo 7 riguarda la protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti da attività condotte conformemente all'Accordo, mentre il successivo articolo 8 disciplina la sicurezza delle informazioni classificate.
  Infine, gli articoli da 9 a 12 regolano, rispettivamente, la risoluzione delle eventuali controversie sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo, l'entrata in vigore, l'emendabilità e la durata dell'Accordo in esame.
  Passa quindi ad illustrare il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, sottolineando che questo è stato approvato dal Senato lo scorso 20 aprile e si compone di cinque articoli recanti le consuete disposizioni relative all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura degli oneri finanziari (pari a 2.178, ad anni alterni, a decorrere dal 2016, imputabili alle spese per le eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti) e all'entrata in vigore della legge.
  Conclude riservandosi di presentare una proposta di parere favorevole anche in considerazione del fatto che l'Intesa in esame consentirà all'Italia di consolidare i legami con un Paese che svolge da decenni un importante e costruttivo ruolo di moderatore nelle crisi attive nel Medio Oriente.

  Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla missione svolta nei territori colpiti dal terremoto di Amatrice.