CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 settembre 2016
695.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 20 settembre 2016. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Cesare DAMIANO. – Intervengono il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Gennaro Migliore, e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.
C. 4008 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni riunite iniziano l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che il disegno di legge è stato approvato in prima lettura dal Senato e che, al termine della seduta odierna, nella quale si svolgeranno gli interventi introduttivi dei relatori, avrà luogo una riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, allo scopo di organizzare i lavori riguardanti il seguito dell'esame del provvedimento.
  Dà, quindi, la parola al relatore per la II Commissione, onorevole Berretta, per il suo intervento introduttivo.

  Giuseppe BERRETTA (PD), relatore per la II Commissione, fa presente che il provvedimento, approvato dal Senato il 1o agosto 2016, mira al contrasto del fenomeno del cosiddetto «caporalato» ovvero dell'intermediazione illegale e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, che coinvolge, secondo stime sindacali e delle associazioni di volontariato, circa 400.000 lavoratori in Italia, sia italiani sia stranieri, come riferito nella relazione all'Assemblea in Senato, ed è diffuso in tutte le aree del Paese e in settori dell'agricoltura molto diversi dal punto di vista della redditività. Il testo è volto a garantire una maggior efficacia all'azione di contrasto del caporalato, introducendo significative modifiche al quadro normativo penale e prevedendo Pag. 6specifiche misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura.
  Segnala che le principali novità dell'intervento normativo riguardano: la riscrittura del reato di caporalato (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), che introduce la sanzionabilità anche del datore di lavoro; l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità; l'arresto obbligatorio in flagranza di reato; il rafforzamento dell'istituto della confisca; l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato; l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato; l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del Fondo antitratta; il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura; il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo.
  Fa presente che nella propria relazione si limiterà a illustrare i primi sette articoli che compongono il testo, in quanto si tratta delle disposizioni che attengono principalmente alla competenza della Commissione Giustizia, mentre sulle restanti disposizioni, che rientrano nella competenza della XI Commissione, si soffermerà il relatore per tale Commissione, onorevole Miccoli. Ricordato che la proposta di legge è composta di dodici articoli, fa presente che l'articolo 1 detta una nuova formulazione dell'articolo 603-bis del codice penale relativo all'intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro, che attualmente punisce il cosiddetto «caporalato». Il nuovo articolo 603-bis prevede, infatti, al primo comma, una prima ipotesi che riscrive la condotta illecita del caporale ovvero di chi recluta manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno. È soppresso il riferimento allo «stato di necessità». Rispetto alla fattispecie vigente, è introdotta una fattispecie-base che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori: non compare più il richiamo allo svolgimento di un'attività organizzata di intermediazione né il riferimento all'organizzazione dell'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento. Inoltre, è sanzionato il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche mediante l'attività di intermediazione, ovvero anche – ma non necessariamente – con l'utilizzo di caporalato, con le modalità sopraindicate, ovvero sfruttando i lavoratori ed approfittando del loro stato di bisogno. Tale fattispecie-base del delitto di intermediazione illecita è punita con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore reclutato. Il secondo comma del nuovo articolo 603-bis prevede una fattispecie di caporalato – analoga a quella dell'attuale primo comma – caratterizzata dall'esercizio di violenza o minaccia. Segnala che è stato soppresso l'attuale riferimento all'intimidazione. Le sanzioni rimangono invariate rispetto a quanto ora previsto dalla fattispecie-base: reclusione da 5 a 8 anni e multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Il terzo comma del nuovo articolo 603-bis riguarda le condizioni ritenute indice di sfruttamento dei lavoratori. Tali indici – rispetto a quanto già previsto dal secondo comma dell'articolo 603-bis – sono integrati anche dal pagamento di retribuzioni palesemente difformi da quanto previsto dai contratti collettivi territoriali. Viene poi precisato che tali contratti, come quelli nazionali, sono quelli stipulati dai sindacati nazionali maggiormente rappresentativi; che le violazioni in materia di retribuzioni e quelle relative ad orario di lavoro, riposi, aspettative e ferie devono essere reiterate. Il testo attuale fa riferimento, invece, a violazioni «sistematiche». È previsto che le violazioni riguardino anche i periodi di riposo, oltre al riposo settimanale.
  In relazione alla violazione delle norme sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, osserva che viene soppresso il riferimento alla necessità che la violazione esponga il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale.Pag. 7
  Con riferimento alla sottoposizione dei lavoratori a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti, segnala che, rispetto alla disposizione vigente, è soppresso l'avverbio «particolarmente», da cui deriva un ampliamento dei casi in cui si può realizzare tale condizione-indice. Analoga invarianza riguarda la disposizione concernente le aggravanti specifiche del reato di caporalato di cui all'attuale terzo comma, ora collocata al quarto comma del nuovo articolo 603-bis, anch'esse sanzionate con l'aumento della pena da un terzo alla metà (vedi ante). Peraltro, nella terza aggravante specifica è fatto riferimento ai lavoratori «sfruttati» e non più ai lavoratori «intermediati».
  Rammenta che l'articolo 2 del disegno di legge aggiunge al codice penale gli articoli 603-bis.1 e 603-bis.2, relativi ad attenuanti del delitto di caporalato e ad ipotesi di confisca obbligatoria. L'articolo 603-bis.1 ridefinisce per il reato di caporalato, rispetto alla disciplina vigente dell'articolo 600-septies.1, relativa a tutti i delitti contro la personalità individuale, l'ipotesi di circostanza attenuante specifica. L'attenuante, nella nuova formulazione, concerne i soggetti che si siano efficacemente adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove dei reati o per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.
  Osserva che, sostanzialmente, rispetto all'attuale attenuante di cui all'articolo 600-septies.1: si introduce l'ipotesi di elementi utili «per il sequestro delle somme o altre utilità»; si precisa – eliminando il riferimento al «concorrente» – che l'attenuante è riconosciuta nei confronti di chiunque collabori; la più specifica definizione della condotta che dà luogo all'attenuante appare conseguenza della riformulazione del reato e della sua estensione al datore di lavoro (si pensi al caso dell'imprenditore coinvolto in procedimento penale per caporalato che possa riferire notizie utili alle indagini su altri episodi di intermediazione illecita relativi ad altre imprese o fruitori di manodopera); aumenta lo sconto di pena che diventa da un terzo a due terzi (attualmente è da un terzo alla metà).
  Segnala che l'articolo 603-bis.1 rinvia poi alle norme previste dall'articolo 16-septies del decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991, che prevedono la revisione della sentenza quando le circostanze attenuanti sono state applicate per effetto di dichiarazioni false o reticenti. L'applicazione dell'attenuante specifica di cui all'articolo 603-bis.1 esclude l'applicazione della citata attenuante, meno favorevole, prevista dal citato articolo 600-septies.1 per chi si adoperi per evitare di portare il reato a conseguenze ulteriori o aiuta la magistratura nella cattura dei concorrenti. L'articolo 603-bis.2 inserisce il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali (in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti) è obbligatoria – anziché un'ipotesi valutata dal giudice – la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato. La novella fa riferimento anche alla confisca obbligatoria delle cose che siano il prezzo, il prodotto o il profitto del reato – ovvero, in caso di impossibilità, alla confisca obbligatoria di beni di cui il reo abbia la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto (cosiddetta «confisca per equivalente»). Resta ferma, in tutti i casi, l'esclusione della confisca delle cose che appartengano a persona estranea al delitto.
  Fa presente che nella medesima materia interviene anche la novella di cui all'articolo 5 del disegno di legge. Integrando la formulazione dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992, viene aggiunto il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali (in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti) è sempre disposta la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato Pag. 8non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito (dichiarato ai fini delle imposte sul reddito) o alla propria attività economica.
  Osserva che l'articolo 3 prevede – come misura cautelare reale – il possibile controllo giudiziario dell'azienda nel corso del procedimento penale per il reato di caporalato. Tale disposizione, conseguenza dell'estensione del reato anche al datore di lavoro, stabilisce – in luogo del sequestro preventivo di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale – l'adozione da parte del giudice di tale misura (presso l'azienda ove è commesso il reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale) quando l'interruzione dell'attività conseguente al sequestro possa compromettere i livelli occupazionali e diminuirne il valore economico. Con il decreto che dispone la misura, il giudice nomina uno o più amministratori giudiziari esperti in gestione aziendale, scegliendoli tra gli iscritti all'albo degli amministratori giudiziari. L'articolo detta una specifica disciplina degli obblighi degli amministratori, con particolare riferimento ai controlli sulle condizioni di lavoro, alla regolarizzazione dei lavoratori che, all'atto dell'avvio del procedimento penale per caporalato, prestavano la propria opera in nero nonché alle misure di prevenzione della reiterazione delle violazioni. Viene, infine, previsto che, nei casi di sequestro di beni di cui è consentita la confisca ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale (quindi se la misura ablatoria può essere disposta indipendentemente dalle condizioni di applicazione del sequestro preventivo di cui al comma 1: pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati) e nei casi di confisca obbligatoria disposta ex articolo 603-bis.2 del codice penale (introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge), si applica la disciplina del comma 4-bis dell'articolo 12-sexies del citato decreto-legge n. 306 del 1992. Ne conseguirebbe, pertanto, per tali beni l'applicazione della disciplina del Codice antimafia in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati secondo cui, nell'amministrazione dei beni, il giudice è coadiuvato dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
  Rammenta che l'articolo 4 modifica l'articolo 380 del codice di procedura penale aggiungendo il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro commesso con violenza e minaccia tra quelli per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza.
  Segnala che con l'articolo 6 viene aggiunto il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001. Come noto, la disciplina di cui al citato decreto legislativo n. 231 concerne gli enti, società e associazioni (anche prive di personalità giuridica) privati, nonché gli enti pubblici economici, i quali sono responsabili (sulla base della specifica normativa) sotto il profilo amministrativo, per i reati commessi da determinati soggetti nell'interesse o a vantaggio dell'ente (o società o associazione). La sanzione pecuniaria a carico dell'ente «responsabile» del reato di caporalato è stabilita tra 400 quote e 1.000 quote (articolo 25-quinquies); si ricorda che l'importo di una quota va da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro.
  Rammenta, infine, che l'articolo 7 modifica l'articolo 12 della legge n. 228 del 2003 prevedendo l'assegnazione al Fondo anti-tratta dei proventi delle confische ordinate a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-bis del codice penale. La novella comporta, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 12, la destinazione delle risorse del Fondo anche all'indennizzo delle vittime del reato di caporalato.

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  Marco MICCOLI (PD), relatore per la XI Commissione, nel fare rinvio alla relazione del relatore per la II Commissione per l'inquadramento complessivo dell'intervento legislativo e per l'analisi delle norme in materia penale, segnala preliminarmente che il provvedimento interviene in un ambito particolarmente delicato, poiché, sulla base degli ultimi dati forniti dal quarto rapporto sulle agromafie, elaborato da Eurispes, Coldiretti e dall'Osservatorio sulla criminalità in agricoltura e sul sistema agroalimentare, nel 2015 il fenomeno dello sfruttamento della manodopera in agricoltura ha coinvolto circa 430.000 lavoratori, italiani e stranieri, di cui circa 100.000 costretti a lavorare in condizioni che si possono definire di schiavitù. Si tratta di un fenomeno che, sulla base della medesima fonte, è in continuo aumento, dal momento che nel 2015 ha interessato circa 30-50.000 persone più dell'anno precedente.
  Ricorda, in proposito, che l'esigenza di individuare misure più incisive per promuovere la legalità nel lavoro in agricoltura è stata più volte stata evidenziata in ambito parlamentare: richiama, al riguardo, l'ampio dibattito sul fenomeno del caporalato svolto dalle Commissioni riunite XI e XIII alla fine dello scorso anno e conclusosi il 2 dicembre 2015 con l'approvazione della risoluzione unitaria n. 8-00158, a prima firma della collega Capozzolo, i cui impegni hanno trovato, in parte, riscontro nel testo del disegno di legge in esame, nonché della risoluzione Simonetti 8-00150. Tra gli impegni contenuti nella risoluzione 8-00158, ricorda, in particolare, quelli attinenti alla necessità di dare piena attuazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, intervenendo sulla normativa vigente con la previsione di una partecipazione più ampia dei soggetti che a diverso titolo sono portatori di interessi nel settore e potenziando la composizione della Cabina di regia della Rete, alla previsione di un monitoraggio costante dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, all'introduzione di ulteriori filtri ai fini dell'adesione alla Rete degli imprenditori agricoli, nonché alla previsione di specifici interventi allo scopo di organizzare servizi di trasporto regolari per i lavoratori agricoli, sottraendoli in tal modo alle organizzazioni sfruttatrici della manodopera.
  Ricorda altresì che, nell'ambito della discussione delle risoluzioni, le Commissioni XI e XIII svolsero un ampio ciclo di audizioni informali che coinvolse le parti sociali, gli operatori economici e le istituzioni competenti in materia, acquisendo informazioni che hanno consentito di delineare un quadro completo e aggiornato dei fenomeni di sfruttamento del lavoro in agricoltura.
  Già nel corso della XVI legislatura, infatti, la Commissione Lavoro della Camera aveva condotto, tra il 30 luglio 2009 e il 15 giugno 2010, un'ampia indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera), mentre, con più specifico riferimento alle condizioni dei lavoratori agricoli, la Commissione Agricoltura aveva condotto, tra l'11 febbraio 2010 e il 10 luglio 2012, un'indagine conoscitiva sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo, a partire dai gravi fatti di cronaca verificatisi a Castel Volturno nel settembre del 2008 e a Rosarno all'inizio del 2010.
  Venendo ora al contenuto del provvedimento, rileva che l'articolo 8 introduce modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, che reca l'istituzione della Rete del lavoro agricolo di qualità.
  Ricorda che la Rete del lavoro agricolo di qualità nasce con l'obiettivo di rafforzare le iniziative di contrasto dei fenomeni di irregolarità che caratterizzano le condizioni di lavoro nel settore agricolo, attraverso la certificazione del possesso, da parte delle aziende che vi aderiscono, di determinati requisiti di legalità e rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lavoro. In particolare, gli imprenditori agricoli, in regola con il versamento dei Pag. 10contributi previdenziali e dei premi assicurativi, non devono avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e non devono essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per le medesime violazioni.
  L'articolo in esame, al comma 1, lettera a), introduce ulteriori requisiti rispetto a quelli che le aziende già devono possedere per potere aderire alla Rete, escludendo, al numero 1, la possibilità di iscrizione anche in caso di condanne penali per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento degli animali, riduzione in schiavitù, tratta di persone e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
  Il numero 2, in materia di sanzioni amministrative, precisa che per l'iscrizione alla Rete le aziende agricole non devono essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. La norma prevede, inoltre, la disapplicazione della disposizione nel caso in cui il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima dell'emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia.
  Il numero 3 introduce due ulteriori requisiti rispetto alle disposizioni vigenti, richiedendo l'applicazione, da parte delle imprese aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dei contratti aziendali stipulati dalle loro rappresentanze aziendali o dalla rappresentanza aziendale unitaria, nonché prevedendo che le imprese non siano controllate da soggetti o collegate con soggetti privi dei requisiti necessari per aderire alla Rete.
  Rileva che la lettera b) introduce un nuovo comma 1-bis nell'articolo 8 del decreto-legge n. 91 del 2014, al fine di consentire l'adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, attraverso la stipula di apposite convenzioni, degli sportelli per l'immigrazione, delle istituzioni locali, dei centri per l'impiego, degli enti bilaterali e dei soggetti autorizzati a svolgere attività di intermediazione nel settore del mercato del lavoro nonché le agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e degli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
  Osserva, quindi, che la lettera c) introduce nuovi soggetti che partecipano alla Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità. In particolare, il numero 1 stabilisce che, oltre ai rappresentanti dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'economia e delle finanze nonché dell'INPS e della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sia prevista la presenza nella Cabina di rappresentanti del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a far data dalla sua operatività, dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, a far data dalla sua operatività. Il numero 2 integra la composizione della Cabina con riferimento ai rappresentanti dei lavoratori subordinati e dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, prevedendo che di essa faccia parte anche un rappresentante dei lavoratori subordinati delle cooperative agricole e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore.
  Segnala che la lettera d) interviene sui compiti assegnati alla Cabina di regia, prevedendo, in primo luogo, che essa proceda altresì a monitoraggi dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, su base trimestrale, anche accedendo ai dati relativi Pag. 11all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro disponibili presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai dati che si rendono disponibili, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS, valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per il lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione. Sottolinea l'importanza di tale funzione di controllo, che si inscrive in una più generale tendenza all'intensificazione delle verifiche a vari livelli, che, come risulta dal citato rapporto sulle agromafie, sono cresciute del 59 per cento nel 2015, rispetto all'anno precedente. In secondo luogo, alla Cabina di regia è attribuito l'ulteriore compito di promuovere iniziative in materia di politiche attive del lavoro, contrasto del lavoro sommerso e dell'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati, d'intesa con le autorità competenti e sentite le parti sociali.
  Rileva che la lettera e), intervenendo ancora sulla disciplina dei compiti della Cabina di regia, prevede, al capoverso 4-bis, che essa possa svolgere le nuove funzioni attribuitele dal provvedimento, avvalendosi delle informazioni in possesso delle commissioni provinciali integrazione salari operari agricoli (CISOA) e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, per formulare indici di coerenza del comportamento aziendale, strettamente correlati alle caratteristiche della produzione agricola del territorio, ricorrendo a tal fine alle sezioni territoriali istituite dal successivo capoverso 4-ter. Tale ultima norma prevede, infatti, l'articolazione della Rete in sezioni territoriali, con sede presso le commissioni provinciali integrazione salari operari agricoli (CISOA). Alle sezioni, cui possono aderire i soggetti che hanno stipulato le citate convenzioni di cui al comma 1-bis, sono attribuiti compiti di carattere promozionale, anche con riferimento all'adozione di modalità sperimentali di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo e alla realizzazione di forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro. Infine, con il capoverso 4-quater, la norma prevede che la Cabina di regia trasmetta alle Camere una relazione annuale sullo svolgimento dei suoi compiti e sui risultati del monitoraggio svolto sull'andamento del mercato del lavoro agricolo.
  Segnala che la lettera f) interviene sugli aspetti logistici del trasporto dei lavoratori, prevedendo, in particolare, che i soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone, in possesso dei requisiti necessari per aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità, possano, per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, stipulare apposita convenzione con la Rete medesima, a cui gli enti locali possono subordinare l'accesso ai contributi eventualmente previsti per tale finalità. Nello stabilire le condizioni e l'ammontare di tali contributi, gli enti locali tengono conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi nazionali in ordine alla quantificazione e alla ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori.
  La lettera g), infine, modifica la clausola di invarianza degli oneri a carico dell'INPS, allo scopo di escludere espressamente l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Passa, quindi, al comma 2 dell'articolo 8, che riguarda il previsto adattamento del sistema UNIEMENS, già esistente presso l'INPS. La norma, in particolare, prevede che, nelle more dell'attuazione del libro unico del lavoro, di cui all'articolo 39 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, l'adattamento di tale sistema al settore agricolo, con effetto sulle retribuzioni dovute a partire dal mese di gennaio 2018, non comporti modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, e determini, contestualmente, l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS, Pag. 12ferme restando le vigenti scadenze trimestrali del versamento della contribuzione dovuta. La norma precisa inoltre che i dati contenuti nel libro unico del lavoro in modalità telematica, che sostituisce il sistema UNIEMENS quale unico documento per gli adempimenti in materia previdenziale e contributiva, sono resi accessibili a tutte le amministrazioni interessate.
  Rileva che il successivo articolo 9 prevede la predisposizione di un piano di interventi per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, nonché di forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità, finalizzate anche alla realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale. In particolare, si stabilisce che il piano sia predisposto congiuntamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Ministero dell'interno e sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, con il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore. Lo stato di attuazione del piano di interventi è oggetto di una relazione annuale, predisposta congiuntamente dai Ministeri competenti e trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti.
  Osserva che l'articolo 10 reca disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo. Ricorda che i contratti di riallineamento retributivo, disciplinati dall'articolo 5 del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, sono i contratti mediante i quali le imprese che erogano retribuzioni e, conseguentemente, contribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di settore, stabiliscono un piano di graduale incremento delle retribuzioni fino al raggiungimento dei livelli stipendiali legali o contrattuali vigenti. Tali contratti, in generale, hanno la funzione di consentire l'emersione di trattamenti retributivi sconosciuti al fisco e agli enti previdenziali e assistenziali, nonché di adeguare progressivamente i rapporti di lavoro formalizzati, ma con trattamenti economici inferiori ai minimali previsti con riferimento ai contratti collettivi. In tali ipotesi, è previsto che, a livello aziendale, possa essere sottoscritto un accordo sindacale di recepimento dell'accordo provinciale di riallineamento retributivo, stipulato dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali locali aderenti alle organizzazioni nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, con specifici vantaggi riferiti, in particolare, alla sanatoria della situazione pregressa. È altresì previsto che, all'atto dell'avvenuto riallineamento, le imprese godano degli incentivi previsti per i casi di nuova occupazione.
  In particolare, richiamandosi a quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, la norma prevede che gli accordi provinciali di riallineamento retributivo del settore agricolo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento, a condizione che essi siano sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Non si dà luogo, inoltre, alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
  Con riferimento a tale previsione, risulta che l'intento della disposizione dovrebbe essere quello di chiarire la portata dell'articolo 5 del decreto-legge n. 510 del 1996 al fine di dirimere il contenzioso interpretativo insorto con riferimento all'applicazione di tale ultima norma, rispetto alla cui portata sussistono orientamenti difformi nell'ambito della giurisprudenza di merito e mancano indicazioni della giurisprudenza di legittimità. In questa ottica, la norma dovrebbe essere considerata alla stregua di una disposizione di interpretazione autentica, in linea con il testo dell'emendamento originariamente Pag. 13presentato presso l'altro ramo del Parlamento. La formulazione dell'articolo 10, tuttavia, potrebbe interpretarsi come una norma rivolta anche al futuro, che consentirebbe di riaprire i percorsi di riallineamento. A suo avviso è, quindi, opportuno che, al fine di orientare correttamente gli operatori, il Governo chiarisca se – come sembra – la disposizione in esame mira semplicemente a porre fine alle controversie interpretative e intende dettare una norma riferita ai soli accordi di riallineamento già sottoscritti.
  Segnala, infine, che i successivi articoli 11 e 12 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria riferita al provvedimento nel suo complesso e le disposizioni sulla sua entrata in vigore, che ha luogo il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Silvia CHIMIENTI (M5S) preannuncia l'intenzione del suo gruppo di presentare a breve una proposta di legge sulla medesima materia, auspicando che il suo esame possa essere abbinato a quello del disegno di legge del Governo.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 20 settembre 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.