CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 settembre 2016
692.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 14 settembre 2016.— Presidenza del presidente Andrea GIORGIS. — Interviene il sottosegretario di Stato al ministero per la giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 15.50.

Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.
C. 4025 Governo.

(Parere alla Commissione II).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Arcangelo SANNICANDRO, relatore, nell'illustrare i contenuti del decreto-legge all'esame, evidenzia come esso intervenga su numerosi ambiti relativi all'organizzazione ed al funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, cioè su una materia che, rivestendo estrema delicatezza, richiederebbe a suo avviso un approccio particolarmente riflessivo e ponderato, non sempre praticabile attraverso provvedimenti adottati ed esaminati in via d'urgenza. Con specifico riferimento agli aspetti di competenza del Comitato, riferisce che i profili problematici riguardano in primo luogo l'articolo 5, comma 1, e l'articolo 10, commi 1, 2 e 3, che non appaiono coordinati con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, su cui essi vanno ad incidere in maniera non testuale. Segnala poi che carenze, sul piano della chiarezza e proprietà della formulazione del testo, sono ascrivibili all'articolo 1, che disciplina la possibilità di applicare temporaneamente magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Cassazione, per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità, senza che sia specificato la durata di tale applicazione. Una analoga esigenza di specificazione si pone inoltre relativamente all'articolo 7, comma 7, che istituisce una Commissione di monitoraggio per il coordinamento delle attività relative all'avvio del processo amministrativo telematico, senza fissarne adeguatamente la composizione. Fa presente infine che il provvedimento non risulta allo stato corredato Pag. 4delle relazioni istruttorie ATN ed AIR.
  Formula quindi la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 4025 e rilevato che:

  sul piano dell'omogeneità del contenuto:
   il decreto-legge, che si compone di 11 articoli di natura sostanziale, reca un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo, in quanto contiene un complesso di misure volte ad agevolare la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione e la funzionalità degli uffici giudiziari mediante disposizioni in materia di applicazione in servizio di magistrati presso l'ufficio del massimario, di tirocini formativi, di trasferimenti e trattenimento in servizio dei magistrati e di organizzazione del personale amministrativo, contenuti al Capo I, nonché un complesso di misure riguardanti la giustizia amministrativa e, segnatamente, il processo amministrativo telematico, l'istituzione dell'ufficio per il processo amministrativo, l'organizzazione del personale amministrativo e il trattenimento in servizio dei magistrati amministrativi, contenuti al Capo II;

  sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:
   il decreto-legge, nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, ricorre alla tecnica della novellazione ed effettua gli opportuni coordinamenti con il tessuto normativo vigente. Fanno eccezione le disposizioni contenute all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, che “differiscono” in via non testuale gli effetti, contestualmente modificandone la platea dei destinatari, delle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, in materia di trattenimento in servizio dei magistrati presso la Suprema Corte di cassazione e la Procura generale, dei magistrati amministrativi e contabili e degli avvocati dello Stato. Inoltre, mentre il succitato articolo 1, comma 3, si riferisce ai “magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari”, le disposizioni del decreto all'esame si applicano ai soli magistrati “che ricoprono funzioni apicali, direttive superiori o direttive” presso la Suprema Corte o la Procura Generale (articolo 5, comma 1), ai magistrati del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato in posizione equivalente ai predetti magistrati ordinari (articolo 10, commi 1 e 2), e ai “magistrati contabili in servizio, con funzioni direttive o semidirettive” (articolo 10, comma 3): con riferimento alla disposizione contenuta all'articolo 10, comma 2 (relativa agli Avvocati dello Stato), si osserva peraltro che, stante l'assenza di una tabella di equiparazione funzionale tra i magistrati ordinari e gli avvocati dello Stato (la tabella B, allegata al regio decreto n. 1611 del 1933, propone infatti un'equiparazione retributiva e non funzionale), dovrebbe essere meglio specificato il suo ambito di applicazione;
   inoltre, il decreto-legge, all'articolo 7, comma 8, abroga il comma 1-bis, introdotto nell'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, dalla recentissima legge di conversione 12 agosto 2016, n. 161. Al riguardo, si segnala che, per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, tale circostanza costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

  sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   il decreto-legge, all'articolo 1, inserisce due commi nell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario (regio decreto n. 12 del 1941), per consentire al Presidente della Corte di cassazione di applicare temporaneamente alcuni magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Cassazione, per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità, senza tuttavia indicare la durata di tale applicazione;Pag. 5
   inoltre, il decreto-legge, all'articolo 7, comma 7, istituisce una Commissione di monitoraggio al fine di assicurare il costante coordinamento delle attività relative all'avvio del processo amministrativo telematico, individuandone i componenti e stabilendo altresì che “ove necessario,” essa possa essere composta “da altri componenti aventi particolari competenze tecniche, anche esterni all'amministrazione, indicati dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in misura non superiore a tre”. Al riguardo, si segnala che la comune prassi legislativa (si veda, da ultimo, l'articolo 1, comma 556 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, istitutivo della Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale) è nel senso di fissare legislativamente la composizione della Commissione, eventualmente consentendo la partecipazione di altri soggetti (possibilmente con caratteristiche già individuate dalla legge), “ove necessario”;
   infine, il disegno di legge di conversione non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

  alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, osserva quanto segue:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   per quanto detto in premessa, si dovrebbero riformulare le disposizioni contenute all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 10, commi da 1 a 3, in termini di novella all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, contestualmente valutando l'opportunità di chiarire l'esatto ambito di applicazione della norma contenuta all'articolo 10, comma 2;

  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 1, si dovrebbe specificare la durata della applicazione dei magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo ai collegi giudicanti della Corte di cassazione;
   anche alla luce della comune prassi legislativa richiamata in premessa, all'articolo 7, comma 7, si dovrebbe fissare legislativamente la composizione della Commissione di monitoraggio istituita dalla richiamata disposizione, eventualmente consentendo “ove necessario” la partecipazione di altri soggetti (possibilmente con caratteristiche già individuate dalla legge).»

  Gennaro MIGLIORE, sottosegretario di Stato al ministero della giustizia, nel ringraziare l'onorevole Sannicandro per l'esaustiva e puntuale relazione, assicura il proprio impegno ad approfondire i rilievi prospettati, in particolare per quanto concerne la durata del periodo di applicazione dei magistrati di cui all'articolo 1 nonché relativamente alla composizione della commissione di cui all'articolo 7, comma 7. Si riserva, in caso di esito positivo, di presentare, d'intesa con il relatore presso la Commissione di merito, le conseguenti proposte emendative. Dichiara infine di condividere l'esigenza di mettere a disposizione i documenti AIR ed ATN nel corso dei lavori parlamentari.

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Sui lavori del Comitato.

  Andrea GIORGIS, presidente, in occasione dell'inizio del suo turno di presidenza del Comitato per la legislazione, preannuncia che è sua intenzione tenere uno specifico incontro nel quale verificare, insieme a tutti i colleghi, la possibilità di introdurre modalità di lavoro innovative o sperimentali che possano rendere più efficace l'azione dell'organo. Prospetta a tal fine come possibile data utile quella del 28 settembre.

  Il Comitato concorda.

  La seduta termina alle 16.05.