CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 settembre 2016
692.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 14 settembre 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

  La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012.
C. 3299 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Edmondo CIRIELLI (FdI-AN), relatore, evidenzia che la ratio dell'Accordo in titolo è sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di rafforzare le relazioni bilaterali anche in ambito culturale, scientifico e commerciale.
  Ricorda, infatti che Baku è membro del Consiglio di Partenariato Euro-Atlantico (EAPC), forum di consultazione e dialogo tra la NATO e alcuni suoi partner esterni, nonché sottoscrittore del programma della NATO Partenariato per la Pace (PfP).
  Osserva, inoltre che, come emerso recentemente nel dibattito svolto presso la Commissione Esteri in occasione dell'esame del disegno di legge di ratifica dell'Accordo italo-azero in materia di contrasto alla criminalità, l'Azerbaijan è un paese che riveste una grande rilevanza per gli interessi economici ed energetici del nostro Paese, che è uno dei principali partner commerciali di Baku e che, nella consapevolezza dei delicati equilibri che caratterizzano il Caucaso meridionale, in particolare per ciò che attiene alla controversia Pag. 50territoriale per il controllo del Nagorno-Karabakh, l'Italia ha parallelamente proceduto alla stipula di un Accordo analogo anche con l'Armenia, in via di approvazione definitiva da parte della Camera, parallelamente alla negoziazione di questo accordo con Baku.
  Rileva, inoltre, che l'Accordo è pienamente compatibile con il regime di embargo sulle forniture di materiale militare stabilito nell'ambito della Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione in Europa (OSCE) e si inserisce nella politica di sostegno del Governo italiano agli sforzi negoziali in atto per una soluzione politica del conflitto. L'Accordo precisa, infatti, all'articolo 1, che la cooperazione bilaterale è regolata da principi di reciprocità, uguaglianza e reciproco interesse, in conformità con gli ordinamenti giuridici dei due Paesi, mentre l'articolo 2 dello stesso individua le aree di intervento e le modalità della cooperazione, sviluppata sulla base di piani annuali e pluriennali, organizzati dai rispettivi Ministeri della difesa. Tra gli ambiti di cooperazione ci sono i campi della politica di sicurezza e difesa, la cooperazione politico-militare, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi per la difesa, le operazioni umanitarie e la sanità militare.
  L'articolo 3 disciplina gli aspetti finanziari della cooperazione, stabilendo l'impegno di ciascuna Parte a sostenere le spese di propria competenza per l'esecuzione dell'Accordo, ma precisando altresì che tutte le attività sono in ogni caso subordinate alla disponibilità delle risorse finanziarie delle Parti.
  Evidenzia ancora che, nel disciplinare le questioni relative alla giurisdizione, l'articolo 4 stabilisce il diritto per il Paese ospitante di giudicare il personale ospitato per i reati sul proprio territorio, salva la possibilità per il Paese di origine di giudicare il proprio personale per reati contro la sicurezza interna, il suo patrimonio o commessi in relazione al servizio. È prevista altresì la possibilità di intese che salvaguardino il personale interessato nel caso di sanzioni previste nel Paese ospitante che contrastino con i princìpi fondamentali dello Stato di origine.
  Passando ad illustrare i successivi articoli dell'Accordo, pone in rilievo che essi disciplinano i casi di eventuali risarcimenti per danni provocati dal personale in relazione al servizio reso (articolo 5), la cooperazione nel campo dei materiali di difesa, a partire dal supporto ad iniziative commerciali di settore (articolo 6) e le modalità per la risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 7).
  Osserva, poi, quanto ai contenuti del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, già approvato dal Senato il 10 settembre 2015, che l'articolo 3 valuta gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo in euro 4.736 ad anni alterni, a decorrere dal 2015.
  Sottolinea, dunque, l'urgenza di arrivare ad una rapida definizione del provvedimento in titolo, attesa l'esigenza di consolidare l'azione stabilizzatrice in un'area di particolare valenza, non solo sotto l'aspetto strategico, ma anche sul piano della convivenza tra diverse confessioni religiose.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, si associa alle considerazioni svolte dal relatore, ringraziandolo, inoltre, per aver ricordato che un Accordo di analogo tenore, siglato con l'Armenia, è all'esame dell'Assemblea.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015.
C. 3765 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Andrea MANCIULLI (PD), relatore, osserva che l'Accordo all'esame della Commissione, che rinnova un precedente accordo del 2002, ha lo scopo di definire la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione fra i due Paesi nel settore della difesa, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza e di indurre positivi effetti indiretti nei relativi settori produttivi e commerciali. Pone, quindi, in rilievo che, composto da un preambolo e da 12 articoli, l'Accordo enuncia innanzitutto i principi ispiratori che lo informano (articolo 1), in particolare reciprocità, uguaglianza e rispetto delle norme degli ordinamenti interni e degli impegni internazionalmente assunti dalle Parti.
  Passando ad illustrare i successivi articoli, evidenzia, quindi che l'articolo 2 disciplina gli strumenti operativi, i campi di interesse e le modalità di attuazione della cooperazione bilaterale, prevedendo, fra l'altro, che siano i rispettivi Ministeri della difesa ad organizzare attività come visite reciproche di delegazioni, scambi di esperienze e incontri. Fra i campi di cooperazione sono annoverate la politica di sicurezza e difesa, la ricerca, le operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, la formazione, l'organizzazione e l'impiego delle Forze armate, mentre gli aspetti finanziari sono oggetto della previsione contenuta nell'articolo 3, gli ambiti di giurisdizione vengono definiti dall'articolo 4 e le ipotesi relative ad eventuali risarcimenti dei danni in relazione ad attività di cooperazione dall'articolo 5. Rileva, inoltre, che l'articolo 6 disciplina l'eventuale cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, da realizzare in conformità ai rispettivi ordinamenti nazionali – e dunque, per l'Italia, nel rispetto della legge n. 185 del 1990 – e limitatamente a specifiche categorie di armamenti. Sono espressamente escluse dall'ambito di cooperazione le mine anti-uomo e la riesportazione dei materiali acquisti verso Paesi terzi senza il preventivo benestare della parte cedente. Lo stesso articolo 6 stabilisce anche le modalità per lo svolgimento di attività di cooperazione nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca e dello sviluppo degli armamenti. Sottolinea, poi, che l'articolo 7 impegna le Parti a protezione della proprietà intellettuale, ivi inclusi i brevetti, derivanti da attività condotte in conformità all'Accordo.
  Ricorda, infine, che gli oneri economici sono quantificati in circa 2 mila euro, ad anni alterni, imputabili alle spese per le eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti.
  Conclude auspicando una rapida approvazione del disegno di legge di ratifica in titolo, già approvato dal Senato il 20 aprile scorso. Osserva, da ultimo, che, al pari di quello riguardante l'Accordo sulla cooperazione nel settore della lotta alla criminalità, già approvato da questo ramo del Parlamento ed attualmente all'esame del Senato, l'Intesa in esame consentirà al nostro Paese di consolidare ulteriormente i nostri legami con la Giordania che, attraverso il ruolo della monarchia hascemita, svolge da decenni un importante e costruttivo ruolo di moderazione nella gestione delle crisi regionali, in questo momento particolarmente acute, grazie anche alla stabilità del Paese in un'area estremamente volatile ed alla sua cultura, ispirata ad una visione aperta e tollerante dell'Islam, con una particolare enfasi sul rispetto delle minoranze.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA concorda con le considerazioni svolte dal relatore.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione Pag. 52dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

COMITATO DEI NOVE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.
C. 3867-A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.25 alle 14.30.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 691 del 13 settembre 2016, resoconto delle Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa), alla pagina 5, nel sommario, e, ovunque ricorrano, alle pagine 7, 9, 10 e 25, i numeri: «7-00183», «7-00184», «7-00185», «7-00186» e «7-00187» sono sostituiti, rispettivamente, con i seguenti: «7-01083», «7-01084», «7-01085», «7-01086» e «7-01087».