CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 agosto 2016
683.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

  Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.05.

5-09250 Ribaudo e altri: Sul trasferimento alle regioni del 50 per cento del gettito della tassa di concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiede di posticipare al prossimo mese di settembre lo svolgimento dell'interrogazione in oggetto per poter completare i necessari approfondimenti istruttori.

  Francesco RIBAUDO (PD), prendendo atto di quanto comunicato dalla rappresentante del Governo, chiede che lo svolgimento dell'interrogazione a sua prima firma possa avvenire quanto prima.

  Rocco PALESE, presidente, rinvia quindi ad altra seduta lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
Nuovo testo C. 3139, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alle Commissioni II e XII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, fa presente che la proposta di legge in esame reca disposizioni volte a prevenire e a contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, con particolare riferimento alla tutela dei minori. Fa presente, altresì, che alla proposta, adottata come testo base, sono state abbinate altre proposte di legge e che il testo in esame è quello risultante dagli emendamenti approvati, in sede referente, dalle Commissioni II (Giustizia) e XII (Affari sociali) e trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione dei relativi pareri. Rileva che né il testo base né le proposte abbinate, di iniziativa parlamentare, sono corredati di relazione tecnica. Tuttavia, durante l'esame presso il Senato, è stata richiesta e depositata una relazione tecnica, riferita al testo elaborato dalla Commissione di merito e sottoposto all'Assemblea, che non tiene conto delle successive modifiche.
  Con riferimento agli articoli da 1 a 6-bis, recanti disposizioni per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, rileva che le norme prevedono che gli oneri per la formazione prevista ai sensi dell'articolo 4 trovino copertura con riferimento ai soli anni 2016, 2017 e 2018, mentre il provvedimento in esame sembra attribuire carattere permanente alla formazione del personale Pag. 117scolastico, finalizzata alla prevenzione ed al contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole. Sul punto reputa necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Evidenzia altresì che la relazione tecnica non indica oneri con riferimento all'attuazione del piano di azione integrato – che prevede iniziative di informazione e prevenzione – e alla realizzazione di un sistema di raccolta dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno, di cui all'articolo 3, comma 2.
  Inoltre, per quanto riguarda le linee di orientamento di cui all'articolo 4 – dalla cui adozione non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stante la clausola di neutralità inserita al comma 2 – osserva che le stesse comprendono una serie di attività, per la cui realizzazione non sono fornite specifiche indicazioni finanziarie, ad eccezione della formazione del personale scolastico, per la quale è disposto uno specifico stanziamento. Tanto premesso, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità di dare attuazione al piano di azione integrato e alle correlate linee di orientamento nonché al sistema di raccolta dei dati per il monitoraggio del fenomeno, utilizzando le risorse finanziarie, strumentali e di personale già disponibili a legislazione vigente.
  Ritiene inoltre opportuno che siano fornite indicazioni con riferimento alle seguenti modifiche approvate presso la Camera, non considerate dalla relazione tecnica predisposta durante l'esame del provvedimento, in prima lettura, presso il Senato:
   articolo 3, comma 4-bis, che prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri predisponga periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul cyberbullismo;
   articolo 4, comma 4-bis, che prevede che i servizi sociali territoriali promuovano, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati, volti a sostenere i minori vittime di atti di bullismo e cyberbullismo nonché a rieducare i minori artefici di tali condotte, e articolo 4-bis, che prevede che il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo, qualora lo ritenga necessario, convochi rappresentanti dei servizi sociali e sanitari territoriali, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza alla vittima e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti di bullismo o cyberbullismo. In particolare, ritiene che andrebbe confermata l'effettiva possibilità per le strutture competenti di realizzare le attività in questione nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.
  Ritiene necessario che sia, altresì, chiarito se il Garante per la protezione dei dati personali possa provvedere, nell'ambito delle risorse assegnate, ai compiti ad esso attribuiti nel quadro delle attività di vigilanza sull'esecuzione degli interventi di oscuramento e rimozione richiesti al gestore del sito internet, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica, ai sensi dell'articolo 2. Evidenzia quindi la necessità che siano forniti elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità per il Garante di provvedere ai compiti ad esso attribuiti con le risorse già disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili dei copertura finanziaria, di cui all'articolo 5, comma 3, fa presente che il fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2016-2018, del quale è previsto l'utilizzo al fine di fronteggiare gli oneri – pari a 220 mila euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 – connessi all'incremento del Fondo per il contrasto della pedopornografia su internet e per la protezione delle infrastrutture informatiche di interesse nazionale (capitolo 2632 dello stato di previsione del Ministero dell'interno), reca le necessarie disponibilità.

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  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011.
C. 3940 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame reca la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che la relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dall'Accordo nella misura di euro 17.805 a decorrere dal 2016 per le spese derivanti dagli articoli 13, 14, 15 e 22 (spese di missione di funzionari italiani e messicani, e funzionamento della Commissione mista). In merito a tali stime non ha osservazioni da formulare alla luce delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica relativamente alle modalità applicative dell'Accordo. Inoltre, con riferimento agli oneri eventuali derivanti dall'articolo 19, comma 2 (»spese eccezionali e straordinarie»), la relazione tecnica afferma che, tenuto conto dell'esperienza di altri Accordi, tale ipotesi non richiede una specifica quantificazione. In proposito ritiene che andrebbe chiarito se, nel caso in cui detti oneri dovessero verificarsi, ad essi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa in primo luogo presente che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, «valutati» in euro 17.805 a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2016-2018, che reca le necessarie disponibilità.
  Osserva, inoltre, che l'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica reca una apposita clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito, poiché l'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi richiamato, risulta ora riferito ai soli fattori legislativi per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2016, n. 90, recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, appare necessario che il Governo chiarisca se la predetta clausola possa essere eventualmente attivata senza compromettere la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulla missione e il programma interessati ovvero se sia necessario che la clausola medesima richiami anche le spese di adeguamento al fabbisogno di cui alla successiva lettera c) del comma 5 del predetto articolo 21. In tale ultimo caso, si renderebbe necessaria una modifica del testo del provvedimento, che comporterebbe una ulteriore nuova lettura presso il Senato.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI sottolinea che, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, il richiamo all'articolo 21, Pag. 119comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di cui all'articolo 3, comma 2, deve intendersi riferito ai soli fattori legislativi. Evidenzia inoltre che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul programma e la missione interessati.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3940 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, il richiamo all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di cui all'articolo 3, comma 2, deve intendersi riferito ai soli fattori legislativi;
    l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul programma e la missione interessati,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.
C. 3867 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, fa presente che il provvedimento in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 e che il testo è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che la relazione tecnica non fornisce indicazioni sulle modalità di determinazione dell'onere recato dagli articoli 36 e 37 per il funzionamento del tribunale unico dei brevetti, che è definito sulla base delle spese per il personale (giudici e staff amministrativo), per la formazione dei giudici, per il centro di mediazione e arbitrato, per le traduzioni, per la realizzazione e gestione della piattaforma informatica e per il riconoscimento del gratuito patrocinio. Analogamente non sono fornite indicazioni di dettaglio con riferimento alle spese da sostenere in fase di avvio per l'istituzione del tribunale stesso. Ritiene, quindi, necessario acquisire ulteriori indicazioni anche in considerazione del fatto che la misura dei diritti processuali che potranno essere richiesti a coloro che si rivolgono al tribunale – che costituirà, a regime, una delle fonti di autofinanziamento del tribunale stesso oltre alle «altre entrate» – è fissata, secondo quanto previsto dal testo, ad un livello che «garantisca il giusto equilibrio tra i principi dell'equo accesso alla giustizia ed un adeguato contributo delle parti per le Pag. 120spese sostenute dal tribunale» e che, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, dell'Accordo, se il tribunale non è in grado di pareggiare il bilancio, gli Stati membri contraenti sono tenuti a versare contributi finanziari speciali.
  Evidenzia inoltre che, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, la stima del bilancio del tribunale è, in parte, suscettibile di aggiornamenti. Andrebbe in proposito chiarito come si intenda far fronte a tale possibile incertezza della misura dei contributi, che sembra riguardare sia il periodo transitorio di 7 anni che va dal 2017 al 2023, sia la fase di avvio per l'anno 2016.
  Rileva, inoltre, che l'articolo 37, paragrafo 1, stabilisce che gli Stati membri contraenti forniscono anche il personale di supporto amministrativo durante un periodo transitorio di sette anni. Andrebbe chiarito se sussista l'obbligo di fornire supporto amministrativo – ed eventualmente in quale misura – durante il periodo transitorio, in relazione all'istituzione della divisione centrale del tribunale e delle sue sezioni anche qualora l'Italia non proceda ad istituire una divisione locale. Rileva, inoltre, che le norme dell'Accordo trattano anche dell'esecuzione di decisioni assunte, nel corso dello svolgimento del procedimento, dai giudici del tribunale unico. Premesso che l'esecuzione di tali decisioni implica l'utilizzo di personale amministrativo e di polizia giudiziaria, di strutture (ad esempio depositi giudiziari) ed in generale di risorse strumentali, di personale e finanziarie, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare che le predette attività non comportino aggravi a carico della finanza pubblica rispetto all'esecuzione di decisioni analoghe eseguite attualmente sulla base di decisioni e a cura del sistema giudiziario nazionale.
  Non ha nulla da osservare per quanto concerne le norme di cui all'articolo 22 dell'Accordo – che stabilisce che gli Stati contraenti sono responsabili in solido dei danni derivanti dalla violazione del diritto dell'Unione europea da parte della Corte di appello – considerato che l'articolo 5 del disegno di legge di ratifica espressamente prevede che agli oneri eventualmente derivanti da tali norme si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, relativamente all'articolo 5, segnala che il comma 1 stabilisce che agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione dell'Accordo si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2016-2018. Precisa che i suddetti oneri, considerando sia quelli valutati (spese di missione e minori entrate) sia quelli qualificati in termini di limite massimo di spesa, ammontano complessivamente a 456.174 euro per l'anno 2016, a 621.442 euro per l'anno 2017, a 586.590 euro per l'anno 2018, a 501.978 euro per l'anno 2019, a 567.006 euro per l'anno 2020, a 632.514 euro per l'anno 2021, a 697.422 euro per l'anno 2022, a 741.294 euro per l'anno 2023 e a 441.294 euro a decorrere dal 2024 e che la riduzione del menzionato fondo speciale viene effettuata per 456.174 euro per l'anno 2016, per 621.442 euro per l'anno 2017 e per 741.294 euro annui a decorrere dal 2018. Al riguardo, conferma che l'accantonamento del fondo speciale utilizzato a copertura reca le necessarie disponibilità. Evidenzia che la copertura appare correttamente effettuata mediante la previsione di un onere a regime, a decorrere dall'ultimo anno del triennio 2016-2018, corrispondente all'onere annuale massimo derivante dal provvedimento di euro 741.294 euro (relativo all'anno 2023). Sempre con riferimento al comma 1, evidenzia la necessità di specificare che gli oneri derivanti dalle spese di missione, a decorrere dall'anno 2016, le minori entrate, a decorrere dall'anno 2023, e la copertura, a decorrere dall'anno 2018, hanno carattere annuo.
  Il comma 2 reca una clausola di salvaguardia finanziaria per le spese di missione di cui agli articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo, prevedendo che eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di Pag. 121spesa siano imputati alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura rimodulabile destinate alle spese di missione del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Segnala che dovrebbe essere precisato che le dotazioni di parte corrente da sottoporre a riduzione in caso di attivazione della clausola di salvaguardia sono sia quelle relative ai fattori legislativi sia quelle relative alle spese di adeguamento al fabbisogno, di cui, rispettivamente, all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata dal decreto legislativo n. 90 del 2016, recante completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato. Sul punto è necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Reputa altresì necessario acquisire una conferma da parte del Governo che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni soggette a riduzione.
  In relazione ai commi 3 e 4, che recano l'esplicita previsione per cui agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 22 (responsabilità per i danni causati da violazioni del diritto dell'Unione europea) e dell'articolo 37, paragrafo 4 (eventuale contributo al funzionamento del tribunale per il periodo successivo al periodo transitorio di sette anni), nonché dall'istituzione di una divisione locale italiana del tribunale, secondo l'articolo 37, paragrafo 1, dell'Accordo, si farà comunque fronte tramite apposito provvedimento legislativo, non ha nulla da osservare trattandosi di oneri meramente eventuali.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce che l'onere complessivo relativo al finanziamento del tribunale di cui agli articoli 36 e 37 dell'Accordo deve essere contenuto nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del presente disegno di legge e, pertanto, eventuali maggiori oneri dovranno essere regolamentati attraverso apposito provvedimento legislativo. Evidenzia inoltre che l'esatto numero di Stati membri partecipanti alle fasi iniziali di funzionamento del tribunale e la determinazione della quota di contribuzione al bilancio del tribunale di ciascuno Stato membro, sono suscettibili di variazione e che proprio in ragione di tali elementi ancora in fase di definizione è stata prudenzialmente considerata una quota di finanziamento aggiuntiva a carico dell'Italia, pari a 100.000 euro per il 2016 e a 50.000 euro per il 2017 e il 2018.
  Con riferimento all'articolo 37, paragrafo 1, dell'Accordo, osserva che l'obbligo di fornire personale di supporto amministrativo sussiste esclusivamente a carico degli Stati che ospitino divisioni del tribunale, eventualità che, come precisato nella relazione tecnica e nel disegno di legge in oggetto, nel caso italiano sarà regolamentata con provvedimento normativo ad hoc.
  Segnala poi che l'esecuzione delle decisioni assunte nel corso dello svolgimento del procedimento dai giudici del tribunale unico non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Ritiene quindi necessario specificare, all'articolo 5, comma 1, recante la clausola di copertura finanziaria, che gli oneri derivanti dalle spese di missione, a decorrere dal 2016, le minori entrate, a decorrere dal 2023, e la relativa copertura, a decorrere dal 2018, hanno carattere annuale, mentre all'articolo 5, comma 2, evidenzia la necessità di precisare che le dotazioni di parte corrente da ridurre in caso di attivazione della clausola di salvaguardia sono sia quelle relative ai fattori legislativi sia quelle relative alle spese di adeguamento al fabbisogno, di cui, rispettivamente, all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dal decreto legislativo n. 90 del 2016, recante completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato.
  Assicura infine che l'eventuale attivazione della predetta clausola di salvaguardia non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

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  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3867 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'onere complessivo relativo al finanziamento del tribunale di cui agli articoli 36 e 37 dell'Accordo deve essere contenuto nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del presente disegno di legge e, pertanto, eventuali maggiori oneri dovranno essere regolamentati attraverso apposito provvedimento legislativo;
    l'esatto numero di Stati membri partecipanti alle fasi iniziali di funzionamento del tribunale e la determinazione della quota di contribuzione al bilancio del Tribunale di ciascuno Stato membro, sono suscettibili di variazione;
    proprio in ragione di tali elementi ancora in fase di definizione è stata prudenzialmente considerata una quota di finanziamento aggiuntiva a carico dell'Italia, pari a 100.000 euro per il 2016 e 50.000 per il 2017 e il 2018;
    all'articolo 37, paragrafo 1, dell'Accordo, l'obbligo di fornire personale di supporto amministrativo sussiste esclusivamente a carico degli Stati che ospitino divisioni del tribunale, eventualità che, come precisato nella relazione tecnica e nel disegno di legge in oggetto, nel caso italiano sarà regolamentata con provvedimento normativo ad hoc;
    l'esecuzione delle decisioni assunte nel corso dello svolgimento del procedimento dai giudici del tribunale unico non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 5, comma 1, recante la clausola di copertura finanziaria, appare necessario specificare che gli oneri derivanti dalle spese di missione, a decorrere dal 2016, le minori entrate, a decorrere dal 2023, e la relativa copertura, a decorrere dal 2018, hanno carattere annuale;
    all'articolo 5, comma 2, appare necessario precisare che le dotazioni di parte corrente da ridurre in caso di attivazione della clausola di salvaguardia sono sia quelle relative ai fattori legislativi sia quelle relative alle spese di adeguamento al fabbisogno, di cui, rispettivamente, all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dal decreto legislativo n. 90 del 2016, recante completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato;
    l'eventuale attivazione della predetta clausola di salvaguardia non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  All'articolo 5, comma 1, sostituire le parole da: Agli oneri fino a: e di euro 741.294 a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutate in euro 6.174 annui a decorrere dall'anno 2016, all'onere derivante dalle minori entrate di cui all'articolo 32 dell'Accordo, valutate in euro 65.268 per l'anno 2017, in euro 130.416 per l'anno 2018, in euro 195.804 per l'anno 2019, in euro 260.832 per l'anno 2020, in euro 326.340 per l'anno 2021, in euro 391.248 per l'anno 2022 e in euro 435.120 annui a decorrere dall'anno 2023, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 8, 9, 10, 19, 35, 36, 37, 49 e 71 dell'Accordo, pari a euro 450.000 per l'anno 2016, a euro 550.000 per l'anno 2017, a euro 450.000 per l'anno 2018 e a Pag. 123euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura di euro 456.174 per l'anno 2016, di euro 621.442 per l'anno 2017 e di euro 741.294 annui a decorrere dall'anno 2018;
  All'articolo 5, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b) con le seguenti: ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettere b) e c)».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Mauro GUERRA (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012.
C. 3943 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame reca la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012. L'Accordo si compone di 11 articoli e definisce il quadro bilaterale di cooperazione nel settore della difesa.
  In merito ai profili di quantificazione, per quanto attiene agli oneri per spese di missione – di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4 – rileva che la loro stima, per un importo valutato in 6.386 euro l'anno, appare coerente sulla base delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica, relative alle modalità applicative dell'Accordo, nonché nel presupposto che il primo incontro si svolga nel 2016 a Jerevan. In proposito, appare utile una conferma. Evidenzia inoltre che, in riferimento alle ulteriori attività previste dall'Accordo, il disegno di legge di ratifica prevede una clausola d'invarianza finanziaria (articolo 4). Peraltro la relazione tecnica fornisce indicazioni a conferma della neutralità delle modalità di cooperazione indicate nei punti da 1 a 7 del paragrafo 3 dell'articolo 2. Non sono invece forniti analoghi elementi con riferimento alle attività di cui ai successivi punti da 8 a 11, tra cui, il supporto ad iniziative commerciali relative al settore della difesa, gli scambi nelle attività culturali e sportive nonché le visite di navi, aeromobili ed altre strutture militari. Andrebbero quindi acquisite indicazioni a conferma della neutralità anche di queste ultime attività. Con riguardo, infine, ai possibili oneri derivanti dall'articolo 5 dell'Accordo, che disciplina il risarcimento di eventuali danni in relazione alle attività di cooperazione, non ha osservazioni da formulare considerato che, come evidenziato dalla relazione tecnica, si tratta di oneri meramente eventuali, non quantificabili allo stato attuale e che, qualora dovessero verificarsi, troverebbero la loro disciplina in un apposito provvedimento legislativo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4), dell'Accordo in titolo, «valutati» in euro 6.386 ad anni alterni a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2016-2018. Al riguardo, fa presente che il predetto accantamento reca le necessarie disponibilità. Rileva, altresì, che la norma di copertura di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica, risulta correttamente formulata, nel presupposto che, come in precedenza evidenziato in ordine ai profili di quantificazione degli oneri, il primo Pag. 124incontro tra le rispettive delegazioni nazionali abbia luogo nella capitale armena nel 2016.
  Osserva, inoltre, che l'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica reca una specifica clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alla dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. In proposito, appare preliminarmente necessario che il Governo chiarisca se la predetta clausola possa essere eventualmente attivata senza compromettere la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulla missione e il programma interessati. Ravvisa, peraltro, che l'attuale formulazione della clausola medesima richiama esclusivamente le «dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione». Al riguardo, appare pertanto necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito al fatto che le predette «dotazioni finanziarie» siano da intendersi comunque riferite agli stanziamenti di parte corrente, riconducibili ai fattori legislativi e alle spese di adeguamento di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 196 del 2009. Non ha, infine, osservazioni da formulare in merito al successivo articolo 4, recante una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle rimanenti disposizioni dell'Accordo in esame.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma innanzitutto che il primo incontro tra le delegazioni nazionali delle due Parti contraenti si terrà a Jerevan entro il corrente anno 2016, compatibilmente con i tempi di entrata in vigore dell'Accordo e con la situazione politica internazionale. Segnala poi che le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 3, punti da 8 a 11, saranno svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, per le ragioni che di seguito illustra. Innanzitutto, rileva che il supporto ad iniziative commerciali relative al settore della difesa rientra nell'ambito della cooperazione nel campo dell'importazione ed esportazione di prodotti aventi scopo militare, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dell'Accordo.
  Inoltre, evidenzia che la richiesta di scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi sarà accolta, al pari di ogni altra richiesta di scambio, solo previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente, e non comporterà pertanto oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
  Infine, fa presente che le visite di navi, aeromobili e altre strutture militari rientrano nell'ambito delle visite reciproche tra rappresentanti della Difesa, e quindi anche in tal caso l'eventuale richiesta della Controparte sarà accolta solo previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente, non comportando pertanto oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
  Assicura che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, non comprometterà la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulla missione e il programma interessati.
  Fa infine presente che le dotazioni finanziarie cui si riferisce la predetta clausola sono quelle relative agli stanziamenti di parte corrente riconducibili ai fattori legislativi e alle spese di adeguamento di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3943 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Pag. 125Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    il primo incontro tra le delegazioni nazionali delle due Parti contraenti si terrà a Jerevan entro il corrente anno 2016, compatibilmente con i tempi di entrata in vigore dell'Accordo e con la situazione politica internazionale;
    le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 3, punti da 8 a 11, saranno svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
    infatti, il supporto ad iniziative commerciali relative al settore della difesa rientra nell'ambito della cooperazione nel campo dell'importazione ed esportazione di prodotti aventi scopo militare, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dell'Accordo;
    inoltre, la richiesta di scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi sarà accolta, al pari di ogni altra richiesta di scambio, solo previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente, e non comporterà pertanto oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
    infine, le visite di navi, aeromobili e altre strutture militari rientrano nell'ambito delle visite reciproche tra rappresentanti della Difesa, e quindi anche in tal caso l'eventuale richiesta della Controparte sarà accolta solo previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente, non comportando pertanto oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
    l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, non comprometterà la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulla missione e il programma interessati;
    le dotazioni finanziarie cui si riferisce la predetta clausola sono quelle relative agli stanziamenti di parte corrente riconducibili ai fattori legislativi e alle spese di adeguamento di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 196 del 2009,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altro, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.
C. 3944 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, fa presente che il provvedimento in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati , fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altro, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012 titolo. Ricorda che il testo iniziale del disegno di legge è corredato di relazione tecnica. Pag. 126
  In merito ai profili di quantificazione, con riferimento all'Accordo con la Repubblica dell'Iraq, premesso che il disegno di legge di ratifica reca un vincolo generale di invarianza finanziaria, non ha osservazioni da formulare, considerato che, come evidenziato dalla relazione tecnica, le spese connesse all'attuazione generale dell'Accordo, all'attuazione delle singole voci di cooperazione settoriale, al funzionamento dei vari organismi di cooperazione previsti (Consiglio di cooperazione, Comitato di cooperazione, eventuali sottocomitati, Comitato parlamentare di cooperazione, etc.) e alle attività per l'implementazione da parte del personale delle Istituzioni dell'Unione saranno interamente coperte dal bilancio dell'UE. Con riguardo ai profili di cooperazione in materia commerciale, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa il fatto che non sono presenti nell'articolato impegni o indicazioni specifiche che prevedano l'abbattimento reciproco di dazi e che non sono possibili valutazioni sulle ipotesi di impatto finanziario connesse all'applicazione del trattamento della nazione più favorita (articolo 10, paragrafo 1). Andrebbe peraltro precisato se possano determinarsi effetti finanziari apprezzabili in relazione all'eventuale venir meno di diritti amministrativi o tariffe. Per quanto attiene all'Accordo con la Repubblica delle Filippine, evidenzia che gli oneri quantificati dalla relazione tecnica sono riferiti esclusivamente ai minori introiti fiscali derivanti dall'estensione del trattamento nazionale e delle garanzie di «nazione più favorita» (NPF) in materia di pagamento della tassa di ancoraggio nei porti italiani da parte delle navi battenti bandiera filippina o equiparate, di cui all'articolo 38, comma 2, lettera e). La relativa stima, per un importo valutato in 105.883 euro annui, appare coerente sulla base delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica, relative alle modalità applicative dell'Accordo.
  In merito alle altre disposizioni non ha osservazioni da formulare considerato che, come affermato dalla relazione tecnica, l'Accordo non crea obblighi di cooperazione né prevede attività da cui derivino oneri finanziari a carico degli Stati membri ad eccezione di quelli di cui all'articolo 38, comma 2, lettera e), e che gli oneri derivanti dall'attuazione della cooperazione negli specifici settori identificati dall'Accordo, dal funzionamento del Comitato misto, nonché dall'organizzazione dei dialoghi settoriali, saranno interamente a carico del bilancio UE.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa preliminarmente presente che il provvedimento in esame risulta incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009 e che il fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo per un importo valutato in 105.833 euro a decorrere dal 2015, reca le necessarie disponibilità. Ciò premesso, anche alla luce del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, ritiene che la norma di copertura finanziaria possa considerarsi correttamente formulata, nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2015-2017 sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2016-2018, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2016, atteso che l'Accordo in oggetto potrebbe presumibilmente entrare in vigore entro l'anno corrente.
  Osserva, inoltre, che l'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica reca una apposita clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nell'ambito del programma «Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne» e, comunque, della missione «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In proposito, osserva che gli oneri del provvedimento, valutati – come in precedenza detto – in euro 105.883 a decorrere dal 2015, per quanto Pag. 127formulati in termini di previsione di spesa consistono tuttavia, come indicato nella relazione tecnica, in minori entrate. In merito dunque alla opportunità di prevedere all'interno del testo la predetta clausola di salvaguardia, appare utile acquisire un chiarimento da parte del Governo. Ciò posto, con riferimento all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, richiamato dalla citata clausola di salvaguardia, appare necessario che il Governo chiarisca se la stessa – in considerazione del fatto che la predetta disposizione normativa risulta ora riferita ai soli fattori legislativi per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2016, n. 90, recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato – possa essere eventualmente attivata senza compromettere la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente ovvero se sia necessario che la clausola medesima richiami anche le spese di adeguamento al fabbisogno di cui alla successiva lettera c) del comma 5 del predetto articolo 21. In tale ultimo caso, si renderebbe necessaria una modifica del testo del provvedimento, che comporterebbe una ulteriore nuova lettura presso il Senato.
  Non ha, infine, osservazioni da formulare in merito al successivo articolo 4, recante una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'Accordo tra l'Unione europea e l'Iraq, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del disegno di legge di ratifica.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, con riferimento all'Accordo con la Repubblica dell'Iraq, per quanto riguarda i profili di cooperazione in materia commerciale, conferma che non si determinano effetti finanziari apprezzabili in relazione all'eventuale venir meno di diritti amministrativi o tariffe.
  Anche alla luce del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, ritiene che la norma di copertura finanziaria possa considerarsi correttamente formulata, nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2015-2017 sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2016-2018, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2016, atteso che l'Accordo in oggetto presumibilmente dovrebbe entrare in vigore entro l'anno corrente.
  Evidenzia quindi l'opportunità di mantenere la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, trattandosi di entrate accertabili nel corso dell'esercizio e assicura che l'eventuale attivazione della predetta clausola di salvaguardia non comprometterà la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulla missione e il programma interessati.
  Chiarisce infine che le dotazioni finanziarie cui si riferisce la medesima clausola di salvaguardia sono quelle relative agli stanziamenti di parte corrente riconducibili ai fattori legislativi e alle spese di adeguamento di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3944 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altro, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    con riferimento all'Accordo con la Repubblica dell'Iraq, per quanto riguarda i profili di cooperazione in materia commerciale, non si determinano effetti finanziari apprezzabili in relazione all'eventuale venir meno di diritti amministrativi o tariffe;Pag. 128
    anche alla luce del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, si ritiene che la norma di copertura finanziaria possa considerarsi correttamente formulata, nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2015-2017 sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2016-2018, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2016, atteso che l'Accordo in oggetto presumibilmente dovrebbe entrare in vigore entro l'anno corrente;
    appare opportuno mantenere la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, trattandosi di entrate accertabili nel corso dell'esercizio;
    l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, non comprometterà la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulla missione e il programma interessati;
    le dotazioni finanziarie cui si riferisce la predetta clausola sono quelle relative agli stanziamenti di parte corrente riconducibili ai fattori legislativi e alle spese di adeguamento di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 196 del 2009,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione di una ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa.
Atto n. 312.

(Rilievi alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 luglio 2016.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta del 21 luglio scorso il relatore, onorevole Parrini, preso atto dei chiarimenti forniti dal Viceministro Morando, si era riservato di formulare una proposta di parere sul provvedimento in esame.
  Formula quindi, in sostituzione del relatore, la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione di una ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa (atto n. 312);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:
    lo schema di decreto in esame, allo scopo di proseguire nella strategia di riduzione del debito pubblico, prevede l'alienazione, anche in più fasi, di un'ulteriore Pag. 129quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale di Poste italiane;
    l'introito netto complessivo derivante dalla precedente cessione di circa il 35,30 per cento del capitale sociale di Poste italiane, effettuata nel corso del 2015, è stato pari a circa 3,1 miliardi interamente destinati, ai sensi della legislazione vigente, alla riduzione del debito pubblico;
    l'introito derivante dalla dismissione dell'ulteriore quota di Poste italiane, prevista dal presente provvedimento, sulla base delle recenti quotazioni di borsa, potrebbe aggirarsi intorno ai 2 miliardi di euro;
    i minori dividendi per lo Stato conseguenti alla dismissione dell'ulteriore quota di Poste italiane si aggireranno intorno ai 100 milioni di euro e saranno compensati dagli effetti complessivi diretti e indiretti sulla finanza pubblica derivanti dalla predetta cessione, quali ad esempio il risparmio degli interessi sui titoli del debito pubblico;
    lo Stato continuerà ad esercitare il proprio controllo su Poste italiane Spa, giacché, da un lato, è previsto il mantenimento di una sua partecipazione al capitale della società, anche per il tramite di sue società controllate direttamente o indirettamente, non inferiore al 35 per cento – percentuale che rappresenta la quota di maggioranza relativa e di controllo in presenza di un azionariato diffuso sul mercato – dall'altro, è fatto divieto a qualunque soggetto diverso dallo Stato o da sue controllate di esprimere voto in Assemblea per una percentuale superiore al 5 per cento del capitale di Poste italiane, qualunque sia la percentuale detenuta;
    la predetta cessione sarà accompagnata da azioni a sostegno delle attività di Poste italiane, sia per quanto riguarda i servizi finanziari, sia per quanto riguarda quelli tradizionali di tipo postale, nonché da operazioni di valorizzazione del patrimonio immobiliare;
    sotto l'aspetto industriale, la medesima cessione non modificherà le strategie perseguite sia relativamente al mantenimento dei livelli occupazionali di Poste italiane, sia per quanto attiene alla piena operatività del servizio universale in linea con il mutato quadro legislativo e regolatorio di riferimento;
    il risparmio postale continuerà ad essere garantito dallo Stato, in base a quanto previsto dal decreto-legge n. 269 del 2003,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo.
Atto n. 317.

(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, fa presente che il provvedimento, adottato ai sensi dall'articolo 1 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014), reca disposizioni di attuazione della direttiva 2013/48/UE in materia di diritto di difesa nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo nonché ai diritti di informazione e comunicazione delle persone private della libertà personale e che il Pag. 130testo in esame è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, non ha rilievi da formulare tenuto conto che il provvedimento presenta carattere essenzialmente ordinamentale. Ritiene tuttavia opportuna una conferma della non onerosità delle disposizioni di cui all'articolo 2, che estendono le garanzie difensionali alla fase dell'individuazione, per la quale – attualmente – non è prevista la partecipazione obbligatoria della difesa.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma che l'attuazione dell'articolo 2 del provvedimento in oggetto, che estende le garanzie difensionali, di cui all'articolo 364 del codice di procedura penale, alla fase dell'individuazione della persona garantita, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo (atto n. 317);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che l'attuazione dell'articolo 2 del provvedimento in oggetto, che estende le garanzie difensionali, di cui all'articolo 364 del codice di procedura penale, alla fase dell'individuazione della persona garantita, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo.
Atto n. 318.

(Rilievi alle Commissioni VIII e IX).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento in esame è adottato in attuazione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015, in particolare Allegato B, punto n. 46) e reca uno schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo.
  In merito ai profili di quantificazione, osserva che le disposizioni prevedono adempimenti da parte di soggetti pubblici, anche aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente. In proposito, l'articolo 12 afferma che agli stessi si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come peraltro confermato dalla relazione tecnica. Ciò premesso, prende atto delle indicazioni contenute nella relazione tecnica riguardo alla possibilità di utilizzare i sistemi informatici e le infrastrutture nonché le dotazioni esistenti. Ritiene peraltro opportuno acquisire elementi di valutazione al fine di confermare l'effettiva possibilità per le suddette amministrazioni di far fronte ai nuovi compiti con le risorse disponibili. Prende inoltre atto delle indicazioni Pag. 131della relazione tecnica circa la possibilità per il Comitato tecnico di avvalersi a titolo gratuito di esperti, come previsto dal testo del provvedimento. Sul punto appare peraltro opportuna una conferma, anche con riferimento all'eventuale corresponsione di rimborsi spese o altri emolumenti.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala l'opportunità di integrare le previsioni degli articoli 6 e 7, relativi, rispettivamente, al Tavolo interministeriale di coordinamento e al Comitato tecnico, specificando, conformemente alla vigente prassi contabile, che ai componenti di detti organismi non spetta alcun rimborso spese.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

  Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.40.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015.
C. 3973 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016.
C. 3974 Governo.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 27 luglio 2016.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, nel ricordare che il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge in oggetto è fissato alle ore 19 della giornata odierna, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 2 agosto 2016.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali.
C. 3976, approvato dal Senato.

  Il Comitato si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.