CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 agosto 2016
683.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014.
C. 3086 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Stefano DAMBRUOSO, relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014.
  Rammenta che L'Accordo mira alla realizzazione, in conformità con rispettive legislazioni nazionali e con gli obblighi internazionali assunti, di una più stretta cooperazione bilaterale di polizia per il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché alla prevenzione di reati, in un contesto internazionale estremamente delicato. L'intesa risponde all'esigenza di rafforzare, rendendola più aderente Pag. 91alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, la collaborazione e la reciproca assistenza, al fine di rafforzare la cooperazione tra le autorità di polizia nella prevenzione e lotta ad una estesa serie di fattispecie criminali (per le quali si rimanda al commento all'articolo 4 dell'Accordo).
  Segnala che l'Accordo, come precisa l'Analisi di impatto della regolamentazione AIR, è stato firmato in esito ad una fase negoziale avviatasi nella primavera del 2011 su iniziativa austriaca.
  Fa presente che l'Analisi tecnico-normativa (ATN) che correda il disegno di legge precisa che il quadro normativo entro cui si inserisce l'Accordo in esame è quello riferito all'attività delle Forze di polizia delineato, nello specifico dalla legge n. 16 del 1991 («Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attività antidroga»); dalla legge n. 146 del 2006 («Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001»); dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; il decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, articolo 7-bis, che ha introdotto la possibilità di disporre operazioni congiunte anche nell'ambito di accordi internazionali di polizia.
  Osserva che il testo dell'Accordo è stato redatto – si legge nella relazione illustrativa – con riferimento ai titoli I, II, V e VII ricorrendo a modelli già precedentemente impiegati, mentre per i titoli III, IV e VI sono state utilizzate e sviluppate forme di cooperazione già previste da convenzioni e trattati internazionali; in particolare la Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen – CAAS, il Trattato di Prüm, al quale l'Italia ha aderito con la legge 30 giugno 2009, n. 85, e le relative decisioni del Consiglio dell'Unione europea 2008/615/GAI e 2008/616/GAI, cosiddette «Decisioni Prüm» dedicate al potenziamento e all'attuazione della cooperazione transfrontaliera, soprattutto a nella lotta al terrorismo e alla criminalità. L'ATN precisa al riguardo che per alcune di queste forme di cooperazione già previste e per i relativi aspetti pratici – in particolare per i pattugliamenti misti, per le armi e l'uso dei veicoli – sarà necessario un intervento normativo ad hoc per adeguare l'ordinamento nazionale.
  Nel passare all'esame del contenuto dell'Accordo, segnala che il medesimo si compone di un preambolo e 34 articoli organizzati in sette titoli.
  In particolare, osserva che il titolo I (articoli 1-3) riguarda le Autorità competenti, le zone di frontiere e le definizioni. L'articolo 1 individua le Autorità competenti per l'applicazione dell'Accordo, che sono per l'Italia il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e per l'Austria il Ministro federale dell'interno, le direzioni di polizia regionali e le Autorità amministrative distrettuali. L'articolo 2 definisce le «Zone di frontiera» ai fini dell'esecuzione dell'Accordo, precisando che per l'Italia esse corrispondono ai territori delle Province di Belluno, Bolzano e Udine e per l'Austria le Regioni Carinzia, Salisburgo e Tirolo. L'articolo 3 definisce «agenti» ai fini dell'Accordo gli operatori delle amministrazioni competenti delle due Parti, o impiegati nei centri comuni o destinati alle unità miste operanti alla frontiera comune.
  Rammenta che il titolo II (articoli 4-10) reca disposizioni generali. Con l'articolo 4 viene fissato l'ambito della cooperazione prevista nell'Accordo che, in conformità con le legislazioni nazionali delle due Parti e con gli obblighi internazionali da esse assunti è finalizzata alla prevenzione e repressione della criminalità con particolare riferimento al contrasto della criminalità organizzata transnazionale, del terrorismo, della produzione e del traffico illecito di sostanze stupefacenti e sostanze dopanti, del traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, nonché di sostanze Pag. 92velenose e radioattive, della migrazione illegale, del traffico e della tratta di persone, dei reati contro il patrimonio – compresa la tutela dei beni di valore storico e culturale –, dei reati economici e del riciclaggio, della criminalità informatica. Le forme della cooperazione bilaterale vengono individuate dall'articolo 5, che ne prevede l'attuazione attraverso lo scambio sistematico di informazioni relative a tutti gli aspetti, oggettivi e soggettivi, dei reati individuati dall'articolo 4 e sullo scambio sistematico di esperienze legislative, informative e di sorveglianza poste in essere per prevenirli e contrastarli. In particolare, lo scambio di informazioni riguarda, i reati, i criminali e le associazioni criminali, i terroristi, le organizzazioni terroristiche e le loro modalità operative; le varie tipologie di sostanze stupefacenti e psicotrope, i loro precursori, i luoghi e i metodi di produzione, i canali ed i mezzi utilizzati dai trafficanti, le tecniche di occultamento, i metodi di funzionamento dei controlli antidroga alle frontiere e l'impiego di nuovi mezzi tecnici; le attività operative, gli strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine; i metodi di contrasto della migrazione illegale, del traffico e della tratta di persone; i passaporti e altri documenti di viaggio; i reati economici, il riciclaggio di denaro, l'individuazione e il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita, le infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici. Lo scambio di esperienze riguarda l'applicazione delle rispettive disposizioni normative in materia di sequestro e confisca dei proventi illeciti; le migliori prassi nel monitoraggio delle infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici; la definizione di misure congiunte di sorveglianza della frontiera comune; l'adozione di misure di contrasto del traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e altre merci, comprese le consegne sorvegliate transfrontaliere e le operazioni sotto copertura; la cooperazione di polizia in centri comuni; lo scambio di piani di studio per la formazione e l'aggiornamento del personale. Alla cooperazione per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori è dedicato l'articolo 6. Le richieste di assistenza saranno gestite per l'Italia dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia; in caso di urgenza o qualora riguardino le zone di frontiera saranno gestite dalle Questure e dai Comandi Provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Belluno, Bolzano e Udine (articolo 7). L'articolo 8 individua le ipotesi di rifiuto di assistenza, che riguardano il caso in cui potrebbero essere compromessi sovranità, sicurezza interna, ordine pubblico o altri interessi fondamentali dello Stato richiesto, oppure vi sia contrasto con la sua legislazione nazionale o con gli obblighi internazionali da esso assunti. All'esecuzione delle richieste è dedicato l'articolo 9. L'articolo 10 stabilisce che le parti possono prestarsi assistenza spontanea quando valutino la rilevanza di tali informazioni per impedire o reprimere atti penalmente perseguibili.
  Rileva che il titolo III (articoli 11-16) riguarda forme particolari di cooperazione di polizia. L'articolo 11 riguarda l'osservazione transfrontaliera e richiama l'articolo 40 della Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen (CAAS) e le relative disposizioni nazionali; in base ad esse gli agenti di una delle Parti, previa autorizzazione delle competenti Autorità dell'altra, possono proseguire per l'intero territorio di questa l'osservazione transfrontaliera di una persona che si presume abbia partecipato ad un reato che può dar luogo all'estradizione o all'emissione di un mandato d'arresto europeo nonché, se necessario, di una persona fondatamente ritenuta suscettibile di condurre all'identificazione o localizzazione del soggetto sopra menzionato (comma 1). Il comma 2 richiama le disposizioni della CAAS (articolo 40, comma 2) per l'osservazione transfrontaliera in casi di urgenza. L'articolo 12 riguarda l'inseguimento transfrontaliero non limitandosi, a differenza di Pag. 93quanto rilevato per l'articolo 11, a ribadire esattamente la normativa di Schengen e le disposizioni già in vigore (articolo 41 della CAAS) ma, come sottolineato nella relazione illustrativa, comportando delle variazioni a quanto attualmente è disciplinato in materia tra Italia e Austria. Di tali variazioni, si legge nella relazione, «talune sono modifiche di opzioni già previste dalla CAAS, altre invece vanno oltre la Convenzione stessa». In particolare la norma, come esplicitato nella relazione, concede agli agenti inseguitori il potere di fermare la persona, facoltà prevista dalla CAAS ma finora reciprocamente non concessa. Si tratta in pratica della sostituzione dell'opzione prevista dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della CAAS sin qui adottata tra Italia e Austria, con quella dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera b); stabilisce che l'inseguimento transfrontaliero può avvenire senza limiti spaziali e temporali, rimuovendo gli attuali limiti fissati con l'Austria che sono di 20 chilometri (km) dal confine per gli inseguimenti lungo le autostrade e di 10 km per le altre rotabili. Anche in questo caso si tratta della sostituzione dell'opzione prevista dall'articolo 41, paragrafo 3, lettera a), della CAAS sin qui applicata, con quella dell'articolo 41, paragrafo 3, lettera b); consente di ricorrere all'inseguimento transfrontaliero non solo nei confronti di una persona colta in flagranza o che si presume abbia partecipato alla commissione di un reato che può dar luogo a estradizione o a mandato di arresto europeo, oppure che sia evasa (secondo le previsioni dell'articolo 41, paragrafo 1, della CAAS), ma anche nei confronti di chi, entro 30 km dal confine comune, si sottrae ai controlli di polizia non rispettando le segnalazioni di fermarsi, con la conseguenza che potrebbe minacciare la sicurezza pubblica. La facoltà di ampliare sul piano bilaterale la portata di applicazione dell'articolo 41, paragrafo 1, della CAAS è espressamente prevista dal paragrafo 10 dello stesso articolo; estende l'inseguimento transfrontaliero dalle frontiere terrestri (articolo 41, comma 5, lettera b della CAAS), anche a quelle aeree. L'articolo 13 dell'Accordo in esame riguarda le consegne sorvegliate transfrontaliere, definite come vigilanza oltreconfine di sostanze stupefacenti e psicotrope, compresi i precursori, o di altre merci di provenienza illecita. La norma prevede che, attraverso una formale richiesta, quando ciò sia necessario per acquisire elementi probatori o per l'individuazione o la cattura dei responsabili di un'importazione, esportazione o transito di tali prodotti e merci, una Parte interessi l'altra affinché quest'ultima – previa autorizzazione degli organi nazionali competenti – esegua attività di sorveglianza. La possibilità di intensificare la cooperazione attraverso la costituzione di gruppi congiunti o il distacco di esperti per la sicurezza con compiti di collegamento è prevista dall'articolo 14. L'articolo 15 riguarda la possibilità di costituire di comune accordo, attraverso eventuali successivi accordi bilaterali, centri comuni finalizzati a contribuire al coordinamento di misure comuni di ricerca e sorveglianza nelle zone di frontiera, allo svolgimento di attività inerenti la consegna di persone, in attuazione degli obblighi nazionali ed internazionali vigenti, al reciproco scambio di informazioni utili. L'articolo 16 disciplina la collaborazione nell'ambito del diritto nazionale, nelle attività di protezione di testimoni e vittime. La cooperazione comprende lo scambio di informazioni necessarie alla protezione di tali soggetti nonché l'accoglienza ed assistenza dei medesimi. Ogni singolo caso di accoglienza, peraltro, sarà oggetto di uno specifico protocollo esecutivo della modalità di cooperazione.
  Fa presente che il titolo IV (articoli 17-21) riguarda la cooperazione diretta nelle zone di frontiera comune alle due Parti. L'articolo 17 stabilisce per le Autorità competenti dei due Paesi la possibilità di cooperare nelle attività di rimpatrio di cittadini di Stati terzi destinatari di provvedimenti di allontanamento e prevede il ricorso a forme di intervento comuni, compresi i pattugliamenti misti, per le attività di prevenzione e contrasto della migrazione illegale. La consegna alla frontiera di persone sottoposte a misure restrittive Pag. 94(estradizione, mandato di arresto europeo o esecuzione della pena) è disciplinata dall'articolo 18. L'articolo 19 è dedicato alle attività di pattugliamento misto nella zona di frontiera. L'articolo 20 disciplina in via generale le attività di polizia che possono essere eseguite a bordo di convogli ferroviari nella zona transfrontaliera. La relazione illustrativa evidenzia che, analogamente a quanto previsto per l'inseguimento transfrontaliero dal già rammentato articolo 41, paragrafo 2, lettera b, della CAAS, gli agenti che espletano tale servizio sono autorizzati a fermare una persona nel territorio dell'altro Paese e a sottoporla a perquisizione di sicurezza (secondo le condizioni di cui all'articolo 41, paragrafo 5, lettera f), della CAAS). Ai sensi dell'articolo 21 dell'Accordo in esame è consentito – previa autorizzazione da parte dell'Autorità competente dell'altro Paese – effettuare accompagnamenti di partecipanti a manifestazioni sportive nel territorio dell'altra Parte.
  Rileva che il titolo V (articolo 22) riguarda la protezione dei dati. L'articolo 22 reca una dettagliata disciplina della trattazione, gestione e protezione dei dati personali scambiati nell'ambito della collaborazione, che dovrà avvenire nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali e delle convenzioni internazionali in materia.
  Rammenta che il titolo VI (articoli 23-28) riguarda i rapporti giuridici durante gli atti ufficiali nel territorio dell'altra Parte.
  Fa presente, infine, che il titolo VII (articoli 29-34) contiene le disposizioni finanziarie e finali.
  Nel passare all'esame del contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, segnala che il medesimo si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono rispettivamente la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in esame. L'articolo 3 reca la clausola di copertura finanziaria. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici.
Testo unificato C. 106 Realacci e C. 2812 Abrignani.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe GUERINI, relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il testo unificato, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti, delle proposte di legge recanti Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici (A.C. 106 e 2812).
  Al riguardo, rammenta che la nuova disciplina europea sui prodotti cosmetici – dettata dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio – è divenuta applicabile a partire dal mese di luglio 2013. Tale regolamento ha rifuso in un testo unico le norme della direttiva 76/768/CEE (recepita nell'ordinamento nazionale dalla legge n. 713/1986), concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, e tutte le successive modifiche apportate alla direttiva medesima. Le disposizioni del regolamento sono volte a garantire la tutela della salute e l'informazione dei consumatori, vigilando sulla composizione e sull'etichettatura dei prodotti. Il regolamento prevede inoltre il divieto degli esperimenti sugli animali e la valutazione della sicurezza dei prodotti sia dal punto di vista della tutela della salute umana che dell'ambiente.Pag. 95
  In particolare, osserva che, secondo il quinto considerando del citato regolamento, «le preoccupazioni di ordine ambientale cui possono dar origine le sostanze impiegate nei prodotti cosmetici sono considerate tramite l'applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), che consente di valutare la sicurezza ambientale a livello intersettoriale».
  Nel passare all'esame del contenuto del testo unificato, che si compone di nove articoli, fa presente che mi soffermerà in particolare sugli aspetti di stretta attinenza alle competenze della Commissione giustizia.
  Segnala che l'articolo 1 individua l'ambito di applicazione della proposta di legge nei prodotti cosmetici, rinviando al riguardo all'articolo 1 della legge 11 ottobre 1986, n. 713 e al regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici. L'articolo 2 istituisce il marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici e dispone che, su richiesta del produttore, è assegnato il medesimo marchio ai prodotti cosmetici individuati ai sensi dell'articolo 1 che soddisfano i parametri ecologici previsti dall'articolo 3 e che presentano un carico ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio. Dispone, inoltre, che il marchio è disciplinato dall'articolo 2570 del Codice Civile e dall'articolo 11 del codice di proprietà industriale.
  Al proposito, segnala che per chiunque adotti il marchio di certificazione in maniera impropria o abusiva, l'articolo 8 prevede delle sanzioni, rinviando genericamente al libro secondo, titolo VII, capo II, del codice penale e al Codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30/2005). L'infrazione è pubblicata in uno dei giornali nazionali oltre che sul sito internet del Comitato. Occorre verificare se non sia opportuno, in base al principio di tipicità, individuare espressamente le condotte sanzionate penalmente. Appare, comunque, opportuno, se si preferisce utilizzare la tecnica del rinvio normativo, individuare specificatamente le disposizioni penali applicabili nel caso concreto.
  Rammenta che l'articolo 3 definisce i parametri ecologici che devono essere valutati ai fini dell'attribuzione del marchio di qualità ecologica. L'articolo 4 individua la procedura di certificazione del marchio di qualità ecologica. L'articolo 5 prevede che il Comitato si avvalga del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che provvede per le funzioni rientranti tra le proprie finalità istituzionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai sensi dell'articolo 6, i controlli stabiliti dalla presente legge sono volti in particolare a promuovere: la riduzione dell'inquinamento idrico limitando il quantitativo di ingredienti potenzialmente dannosi e il carico tossico totale del prodotto cosmetico; la riduzione al minimo della produzione di rifiuti, diminuendo la quantità di imballaggi; la riduzione o la prevenzione dei potenziali rischi per l'ambiente connessi all'uso di sostanze pericolose; la prevenzione dei potenziali rischi per la salute connessi all'uso di sostanze pericolose; la coerenza dell'etichettatura rispetto ai contenuti del prodotto.
  Fa presente che l'articolo 7 individua le risorse finanziarie per la gestione del Comitato e che l'articolo 9, da ultimo, reca disposizioni finali.

  Donatella FERRANTI, presidente, Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

  Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.40.

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Disposizioni in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali.
C. 2281, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 luglio 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli, con osservazioni, sul provvedimento in titolo da parte delle Commissioni I e XII. Rammenta, inoltre, che tutti i gruppi parlamentari si sono espressi favorevolmente al trasferimento dell'esame in sede legislativa e che, pertanto, si è in attesa dell'assenso da parte del Governo a tale trasferimento.

  Alessandro PAGANO (AP), relatore, ritiene che nel corso del seguito dell'esame, che auspica in sede legislativa, possa essere accolta l'osservazione della XII Commissione relativa alle associazioni di odontoiatri.

  La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Pagano, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Donatella FERRANTI, presidente, si riserva di designare i componenti del comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Disposizioni relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni.
C. 2962 Verini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 luglio 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che è pervenuta alla presidenza la richiesta di abbinamento, al provvedimento in titolo, della proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Maestri C. 3996, recante Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Napoli e di Napoli Nord in Aversa, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni. Fa presente che, poiché le materie oggetto dei due provvedimenti non sono di identico contenuto, in quanto si riferiscono a differenti circoscrizioni territoriali, non appare possibile accogliere tale richiesta di abbinamento. Osserva, tuttavia, che, qualora pervenisse espressa richiesta da parte del gruppo parlamentare al quale aderisce il collega Maestri, il provvedimento C. 3996 potrebbe essere, comunque, inserito all’ ordine del giorno della Commissione.

  Andrea MAESTRI (Misto – ALP), nel ricordare come la proposta di legge C. 3996 sia stata redatta successivamente allo svolgimento dell'esame in Commissione di una interrogazione a sua firma relativa all'ambito territoriale del circondario del Tribunale di Napoli Nord, durante il quale il rappresentante del Governo ha rilevato che un diverso assetto della composizione dei circondari è realizzabile esclusivamente mediante una specifica iniziativa legislativa, avanza formale richiesta, in rappresentanza del suo gruppo parlamentare, di incardinare nei lavori della Commissione il provvedimento in questione.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in titolo per giovedì 8 settembre prossimo alle ore 12. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

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INTERROGAZIONI

  Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.45.

5-06714 Ferraresi: Sul carcere Sant'Anna di Modena.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

  Vittorio FERRARESI (M5S) alla luce della risposta del Governo, si dichiara parzialmente soddisfatto. Fa, infatti, notare che, sebbene l'interrogazione sia stata presentata il 20 ottobre dello scorso anno, il contenuto della stessa appare ancora di particolare attualità. Nel richiamare i numerosi articoli di stampa pubblicati nelle ultime settimane e relativi alle tensioni e agli episodi di violenza che si continuano a verificare all'interno del carcere Sant'Anna di Modena, evidenzia la necessità che il Governo si faccia carico di risolvere prontamente la situazione denunciata da tempo dalla polizia penitenziaria. Quanto al secondo profilo rilevato nell'atto ispettivo, relativo all'assenza del magistrato di sorveglianza presso l'ufficio di Modena, pone l'accento sul fatto che la mancanza di tale magistrato sia prodromica ai problemi presenti nella struttura carceraria.

  Donatella FERRANTI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione prevista all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

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