CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 luglio 2016
680.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 26 luglio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, con Accordo per l'introduzione di emendamenti; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada.
C. 3917 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco DI MAIO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3917, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Pag. 68Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015.
  In materia di servizi aerei, il disegno di legge propone la ratifica dei seguenti Accordi: l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei; l'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare; l'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam.
  Al riguardo, ricorda innanzitutto che l'Italia ha stipulato, da molto tempo, accordi bilaterali nel campo dei servizi di trasporto aereo: tuttavia, come riportato dalla relazione introduttiva al disegno di legge, il regolamento CE n. 847 del 29 aprile 2004 ha apportato sostanziali innovazioni e un'omogeneizzazione a livello europeo nella normativa di settore – proprio per questo, dei tre accordi sui servizi di trasporto aereo oggetto del disegno di legge, quello con il Qatar, che era stato stipulato nel 2002, è accompagnato da un accordo emendativo che tiene conto delle innovazioni nella normativa europea.
  Passando al contenuto dei predetti Accordi, essi, alla luce della vigente normativa europea, definiscono in primo luogo le modalità per esercitare i diritti e le facoltà delle Parti di sviluppare operazioni aeronautiche internazionali nell'ambito della tabella delle rotte normalmente allegata agli accordi. Vi sono poi disposizioni generali sulle leggi e i regolamenti concernenti l'ingresso, lo stazionamento e l'uscita dal territorio di ciascuna delle Parti degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale.
  Correlate disposizioni riguardano gli equipaggi degli aeromobili, i passeggeri e gli spedizionieri.
  Nei predetti accordi bilaterali, poi, le Parti si riconoscono con reciprocità la certificazione di navigabilità degli aeromobili, nonché le licenze rilasciate da ciascuna delle Parti stesse. Anche i requisiti che ciascun vettore deve soddisfare per ottenere l'abilitazione a operare sulle rotte concordate in ciascun accordo bilaterale sono oggetto degli accordi, con particolare riferimento a quanto imposto dalle clausole standard dell'Unione europea in tema di designazione dei vettori.
  Negli accordi sono poi previsti casi nei quali le Parti contraenti hanno il diritto di rifiutare, revocare, limitare o sospendere l'autorizzazione di esercizio, anche eventualmente in riferimento a un singolo vettore aereo designato dall'altra Parte.
  Particolarmente rilevanti sono le previsioni riguardanti la sicurezza aerea, come anche quelle relative alla protezione della navigazione aerea contro atti illeciti – ad esempio atti terroristici, dirottamenti, eccetera.
  Per quanto riguarda i diritti di sorvolo e di scalo sui rispettivi territori e il diritto all'operatività di servizi aerei internazionali regolari sulle rotte specificate negli allegati a ciascun accordo, questi sono oggetto di appositi articoli, nei quali viene anche sostanzialmente vietata l'attività di cabotaggio nei servizi aerei nel territorio dell'altra Parte contraente.
  È altresì previsto che ciascuna Parte contraente designi uno o più vettori aerei per operare nelle rotte specificate in ciascun accordo. Gli operatori interessati, peraltro, potranno effettivamente espletare le proprie attività subordinatamente ad un'autorizzazione emessa nel più breve tempo possibile da ciascuna delle Parti contraenti. I requisiti dei diversi vettori di trasporto aereo saranno altresì subordinati alle leggi e ai regolamenti vigenti nel territorio di ciascuna delle Parti, ma nel rispetto del principio di parità ed equità Pag. 69nelle condizioni concorrenziali. All'interno dei principi di concorrenza, comunque, i vettori designati dovranno rispettare alcuni requisiti standard per rispondere alle esigenze del pubblico, come ad esempio un coefficiente ragionevole di utilizzo di ciascun aeromobile, nonché le esigenze di traffico tra i due territori.
  Le disposizioni prevedono contatti regolari tra le rispettive Autorità aeronautiche in ordine alle autorizzazioni a operare e per l'approvazione dei programmi di ciascun vettore opportunamente designato.
  Le Parti, inoltre, si consulteranno regolarmente per la verifica delle condizioni di applicazione di ciascun Accordo, che è completato dalle consuete disposizioni in materia di interpretazione e applicazione, e di eventuale contenzioso, nonché di modalità di entrata in vigore, revisione e denuncia degli Accordi medesimi.
  Con specifico riferimento all'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala gli articoli 6, 10 e 13.
  L'articolo 6 stabilisce che gli aeromobili utilizzati ai fini dei servizi aerei internazionali dalle aerolinee designate da ciascuna Parte contraente sono esonerati da qualsiasi dazio doganale o altro onere fiscale all'arrivo sul territorio dell'altra parte. L'esenzione comprende le attrezzature di serie, le parti di ricambio, i motori, i rifornimenti di carburanti e lubrificanti e le provviste del velivolo a bordo del velivolo stesso. L'esenzione si estende altresì a carburanti e lubrificanti, provviste di bordo, parti di ricambio e attrezzature di serie trasportati dall'aereo per essere utilizzati dagli aeromobili dell'aerolinea, ovvero caricati a bordo per essere utilizzati e consumati durante il volo.
  Il comma 3 specifica che i predetti materiali non potranno essere usati per scopi diversi dai servizi aerei e dovranno essere riesportati qualora non siano utilizzati, salvo che non se ne consenta l'importazione definitiva. Il comma 4 precisa che le esenzioni sono concesse su base reciproca e possono essere assoggettate alle formalità vigenti, compresi i controlli doganali.
  L'articolo 10 impegna le Parti a concedere alle linee aeree designate dell'altra Parte il diritto di trasferire liberamente l'eccedenza degli incassi rispetto alle spese realizzata sul territorio dell'altra Parte.
  Il comma 2 specifica che, in presenza di un accordo speciale tra le Parti sul sistema dei pagamenti, si applica tale accordo speciale.
  L'articolo 13 stabilisce l'obbligo di rispettare la normativa interna di una Parte riguardante l'accesso, la sosta o la partenza di passeggeri, equipaggio, merci o posta trasportati da un aeromobile. La disposizione fa esplicito richiamo alla disciplina in materia di pratiche doganali.
  Con specifico riguardo all'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala gli articoli 3, 5 e 23.
  L'articolo 3, al paragrafo 2 indica l'obbligo, per gli equipaggi, i passeggeri e gli spedizionieri di merci, di rispettare le disposizioni vigenti nel territorio di ciascuna Parte relative all'ingresso, alla permanenza e alla partenza; in tale ambito la disposizione fa esplicito riferimento alla disciplina doganale.
  L'articolo 5 stabilisce che gli aeromobili impiegati da vettori designati da una Parte sono ammessi nel territorio dell'altra Parte in esenzione dai dazi doganali, dalle tasse di ispezione e da altre imposte.
  Ai sensi dei paragrafi 2 e 3 sono altresì esenti i carburanti, gli oli lubrificanti, le provviste, i pezzi di ricambio ed il normale materiale aeronautico introdotti nel territorio di una Parte ovvero presenti a bordo degli aeromobili ad uso esclusivo degli aeromobili stessi, nel rispetto della normativa doganale.
  Il paragrafo 5 specifica che i materiali non utilizzati devono essere riesportati, mentre i paragrafi 6 e 7 precisano che le disposizioni dell'Accordo non possono essere interpretate nel senso di privare le Pag. 70Parti del diritto di imporre tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sul carburante fornito sul proprio territorio per essere utilizzato da aeromobili di vettori designati dall'altra Parte.
  L'articolo 23 prevede, al paragrafo 1, che ciascuna Parte accorda ai vettori designati dall'altra Parte, a condizione di reciprocità, il diritto di convertire e trasferire le eccedenze di introiti derivanti dalla vendita dei servizi di trasporto nel territorio dell'altra Parte.
  Inoltre il paragrafo 2 precisa che tali vettori hanno il diritto di impiegare i predetti introiti per i pagamenti derivanti dalla loro attività di trasporto. Il paragrafo 3 specifica che, in presenza di un accordo speciale tra le Parti sul sistema dei pagamenti, si applica tale intesa speciale.
  Per quel che concerne in particolare l'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala gli articoli 5 e 10.
  L'articolo 5, al comma 2, specifica l'obbligo, per i vettori aerei designati da una Parte, di rispettare le disposizioni vigenti nel territorio dell'altra Parte relative all'ingresso, allo sdoganamento, alla permanenza, al transito, all'emigrazione o immigrazione, nonché alla disciplina in materia doganale.
  L'articolo 10 stabilisce l'esenzione, a condizione di reciprocità, dei vettori aerei designati dalle Parti, da restrizioni alle importazioni, dazi doganali, imposte, costi di ispezione e altre accise o oneri, per gli aeromobili, il carburante, i lubrificanti, il materiale tecnico di consumo, le parti di ricambio, le dotazioni normali e le provviste di bordo utilizzati in relazione al funzionamento o alla manutenzione dell'aeromobile, nonché l'attrezzatura d'ufficio utilizzata dal vettore negli aeroporti internazionali sui quali opera.
  Il comma 2 specifica che l'esenzione si applica ai beni introdotti dal vettore aereo o per conto di essi, presenti a bordo dell'aeromobile ovvero caricati a bordo dell'aeromobile stesso.
  Il comma 3 precisa che le normali dotazioni di bordo, i materiali e le forniture presenti sull'aeromobile possono essere scaricati sul territorio dell'altra Parte solo con l'approvazione delle autorità doganali di tale Parte.
  Per quanto riguarda il settore del trasporto marittimo, il disegno di legge propone la ratifica dei seguenti Accordi: l'Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare; l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo.
  Passando al contenuto di tali accordi, essi definiscono in primo luogo la sfera di applicazione dei medesimi, identificata nei trasporti marittimi internazionali operati per conto delle Parti contraenti, ovvero nei trasporti marittimi tra il territorio delle Parti e paesi terzi: restano esclusi dall'ambito di applicazione di ciascun Accordo le attività di cabotaggio nazionale e di navigazione interna al territorio di ciascuna delle due Parti.
  Particolarmente importanti sono le definizioni di «nave di una Parte contraente» e di «nave utilizzata dalle compagnie marittime di una Parte contraente» – alle quali si applica ciascun Accordo sul trasporto marittimo, a differenza di tutta una serie di unità navali che ne sono espressamente escluse.
  Parte integrante di questo tipo di accordi è l'individuazione delle Autorità competenti per l'attuazione di ciascun Accordo.
  Un'altra componente dei predetti Accordi sui trasporti marittimi è la riaffermazione del principio della libertà della navigazione, da cui discende l'impegno delle Parti ad eliminare ogni ostacolo allo sviluppo degli scambi marittimi tra i due Paesi. Conseguentemente, ciascuna delle Parti riserva alle navi dell'altra Parte contraente che facciano scalo nei suoi porti lo stesso trattamento riservato alle proprie navi di bandiera, su base di completa reciprocità. A tale scopo si dispone per il Pag. 71riconoscimento della nazionalità delle navi dell'altra Parte contraente in base ai documenti di bordo rilasciati dalle competenti Autorità marittime, e, analogamente, per il riconoscimento dei documenti d'identità dei marittimi.
  Parte integrante della facilitazione ai trasporti marittimi tra i due paesi contraenti è l'impegno reciproco a ridurre al massimo la durata della permanenza dei container nelle infrastrutture portuali, agevolando allo scopo, oltre alle formalità doganali, anche quelle collegate ai profili della salute pubblica.
  È prevista una serie di facilitazioni in materia di ingresso, soggiorno e transito nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti da parte di marittimi imbarcati su unità navali dell'altra Parte, con diverse procedure a seconda che si tratti di cittadini di quella Parte contraente o di cittadini di Paesi terzi.
  Per quanto invece concerne il delicato profilo dell'eventuale verificarsi di reati a bordo delle navi, se questa eventualità dovesse darsi in un'imbarcazione di una Parte contraente mentre si trova nelle acque territoriali dell'altra Parte, gli Accordi rimandano all'applicazione dell'articolo 27 della Convenzione sul diritto internazionale del mare di Montego Bay del 1982 (ratificata dall'Italia con la legge n. 689 del 1994).
  L'equiparazione alle navi nazionali vale anche nel caso in cui una nave dell'altra Parte contraente subisca un incidente marittimo in un porto o comunque nelle acque territoriali dell'altra Parte contraente: è infatti previsto che sia per i soccorsi all'equipaggio e ad eventuali passeggeri che per il salvataggio delle merci imbarcate venga prestata la stessa assistenza assicurata in condizioni similari alle proprie navi di bandiera.
  Contestualmente, le Autorità dello Stato nel cui territorio è avvenuto il sinistro notificano prontamente al più vicino rappresentante consolare dell'altra Parte quanto accaduto.
  Per quanto concerne il tema della formazione nel settore marittimo, le Parti cercheranno di coordinare le proprie attività in materia mediante scambi di informazioni e di esperienze, e si adopereranno inoltre per il riconoscimento su base di reciprocità di titoli e diplomi di navigazione marittima rilasciati in ciascuno dei due Paesi. Specifiche disposizioni regolano la materia delle attività di rappresentanza marittima nel territorio delle due Parti contraenti.
  Gli Accordi prevedono anche clausole di salvaguardia degli obblighi e dei diritti che le Parti contraenti hanno già assunto in forza di altri impegni internazionali, con particolare riguardo alle Convenzioni multilaterali.
  Viene istituito altresì un Comitato congiunto composto da rappresentanti delle Amministrazioni competenti e da esperti opportunamente designati: all'interno di tale Comitato avverranno le consultazioni tra le due Parti contraenti per garantire la migliore applicazione di ciascun Accordo. In caso di controversie sull'interpretazione o l'applicazione si esperirà una procedura amichevole, e nel caso questa non fosse sufficiente al superamento della controversia si farà ricorso alle vie diplomatiche per una composizione della stessa. La via diplomatica sarà anche scelta da una delle due Parti contraenti per proporre all'altra Parte eventuali modifiche all'Accordo, che verranno adottate d'intesa.
  Con riferimento all'Accordo italo-algerino sui trasporti marittimi, rileva come esso sia destinato a sostituire la precedente intesa bilaterale in materia, stipulata ad Algeri il 28 febbraio 1987 e ratificato dall'Italia con la legge n. 74 del 1989.
  Con specifico riguardo all'Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala gli articoli 5 e 15.
  L'articolo 5, al comma 2 stabilisce l'impegno delle Parti, tra l'altro, alla semplificazione delle formalità in materia di dogana.
  Inoltre il comma 3 prevede che le facilitazioni in materia di tassa di ancoraggio Pag. 72riconosciute alle navi di una Parte saranno concesse anche alle navi dell'altra Parte, purché battenti bandiera di tale Parte.
  L'articolo 15 impegna ciascuna Parte ad autorizzare le compagnie marittime dell'altra Parte ad utilizzare i redditi generati nel proprio territorio, nonché a trasferire liberamente tali redditi. In quest'ambito il comma 3 specifica che l'utilizzo e trasferimento dei suddetti redditi non pregiudica i diritti di ciascuna Parte contraente in materia di percezione delle imposte e delle tasse, conformemente alla propria normativa interna.
  Con riguardo all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, in merito ai profili di competenza della Commissione Finanze segnala gli articoli 4, 10 e 12.
  L'articolo 4 prevede che ciascuna Parte garantisca alle navi utilizzate dalle società di navigazione dell'altra Parte che facciano scalo nei suoi porti lo stesso trattamento riservato alle proprie navi di bandiera. La disposizione, tra l'altro, fa riferimento al pagamento delle tasse, delle tariffe, dei diritti marittimi e delle tasse portuali. In tale ambito viene specificato che, per quanto riguarda la tassa di ancoraggio, il trattamento nazionale sarà applicato solo alle navi battenti bandiera delle Parti.
  Il comma 2 impegna ciascuna Parte ad adottare tutte le misure appropriate per semplificare, tra l'altro, le procedure doganali.
  Il comma 3 precisa che le disposizioni dell'Accordo non pregiudicano il diritto delle autorità locali e delle autorità marittime e portuali di applicare la normativa doganale.
  L'articolo 10, al comma 3 specifica che il carico e gli oggetti scaricati o recuperati dalla nave di una Parte coinvolta in un sinistro marittimo nel territorio dell'altra Parte non saranno sottoposti a tasse doganali o altri diritti e tasse di importazione.
  L'articolo 12 impegna ciascuna Parte a riconoscere alle società di navigazione dell'altra Parte il diritto di utilizzare i redditi e i profitti realizzati nel proprio territorio per sostenere le spese in loco. A tale proposito il comma 3 precisa che tale diritto non impedisce che lo Stato dove è stata effettuata la spesa possa percepire le tasse dovute sui redditi e sui profitti realizzati dalla società di navigazione.
  Il comma 2 sancisce il diritto delle predette società di navigazione di trasferire liberamente i redditi e i profitti sul territorio dell'altra Parte: al riguardo il comma 4 specifica che non possano essere applicate a tali trasferimenti commissioni diverse dalle normali commissioni bancarie.
  Il comma 5 altresì stabilisce la prevalenza delle norme contenute nella Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Azerbaijan, nel caso di contrasto tra la predetta convenzione e l'Accordo.
  Passando a illustrare gli Accordi in materia di autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, essi sono i seguenti: l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada; l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada.Pag. 73
  Rileva innanzitutto come questo tipo di Accordi bilaterali sui servizi di autotrasporto di viaggiatori e merci miri a offrire un fondamento normativo, secondo il principio della reciprocità, all'attività degli autotrasportatori che operano tra i territori delle due Parti contraenti; in tal modo si vuole contribuire in particolare alla regolarità e allo sviluppo dei viaggi e dell'interscambio di merci tra i due Paesi. In primo luogo viene stabilito che i vettori sono autorizzati al trasporto di viaggiatori e merci tra i due Paesi contraenti o anche in transito nel territorio dell'altra Parte.
  Per quanto concerne il trasporto di viaggiatori, questo viene distinto in regolare ed occasionale. I trasporti regolari con autobus vengono sottoposti al regime dell'autorizzazione preventiva, e sono organizzati in collaborazione tra le competenti Autorità delle Parti contraenti secondo le decisioni della Commissione mista istituita quale sede di consultazione e collaborazione: le Autorità competenti si scambiano autorizzazioni al percorso nel proprio territorio. Tali permessi sono necessari anche per il semplice transito nel territorio dell'altra Parte contraente con destinazione verso un paese terzo, transito che non prevede tuttavia salita o discesa di passeggeri nel corso di esso.
  I trasporti occasionali con autobus vengono sottoposti ad autorizzazione specifica, sulla base della domanda indirizzata all'Autorità competente del proprio Stato. Sono però esenti da tali autorizzazioni alcuni trasporti occasionali tipici dei viaggi turistici, quali il trasporto di uno stesso gruppo nel territorio dell'altra Parte contraente e ritorno, e il trasporto di un gruppo di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte contraente, con ritorno a vuoto nel paese di immatricolazione.
  Per quanto concerne i trasporti di merci, sono anch'essi sottoposti al regime dell'autorizzazione preventiva: essa è valida per un viaggio di andata e ritorno e non è cedibile ad altre imprese, ha una durata determinata e dà diritto a effettuare carichi anche nel viaggio di ritorno, con l'utilizzo di un veicolo o di un complesso di veicoli. È contemplata tuttavia una serie di tipologie di trasporto, per le quali l'autorizzazione non è necessaria: la Commissione mista potrà comunque apportare variazioni a tale elenco. Non sono inoltre soggetti ad autorizzazione i trasporti di merci in mero transito nel territorio dell'altra Parte contraente, per i quali non è previsto né carico né scarico di merci in detto territorio di transito. Resta in ogni caso vietato il servizio merci con inizio e destinazione nel territorio dell'altra Parte contraente, nonché, di norma, il trasporto di merci tra il territorio dell'altra Parte contraente e un paese terzo (o viceversa).
  Completano tali Accordi disposizioni generali e finali, le più importanti delle quali sono:
   a) la determinazione, da parte dei rispettivi Organi nazionali, dei requisiti di idoneità delle imprese, dei veicoli e dei conducenti, conformemente alla legislazione in vigore nel proprio Paese;
   b) l'esenzione, su base di reciprocità, dal pagamento dei diritti doganali connessi all'ingresso di veicoli nel quadro di ciascun Accordo, così come alla temporanea importazione di viveri ed effetti personali degli equipaggi, nonché di combustibili e pezzi di ricambio;
   c) l'impegno reciproco delle Parti a consentire il trasferimento degli utili derivanti dalle attività disciplinate da ciascun Accordo, in valute convertibili e senza ingiustificati ritardi;
   d) la previsione di negoziati e consultazioni bilaterali quali mezzi per la risoluzione di eventuali controversie in merito all'interpretazione di ciascun Accordo, come anche l'individuazione delle Autorità competenti per l'attuazione dello stesso;
   e) l'istituzione di una Commissione mista per la corretta esecuzione di ciascun Accordo, composta da rappresentanti delle rispettive Autorità competenti, e che si riunirà, a richiesta di una delle Parti, alternativamente nei due Paesi, la quale, tra l'altro, fissa annualmente i contingenti di autorizzazioni;Pag. 74
   f) la previsione della durata di ciascun Accordo, nonché della possibilità di denuncia dello stesso, e dell'emendabilità di esso per via diplomatica su base consensuale.

  Con riferimento specifico all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala gli articoli da 18 a 23.
  L'articolo 18 stabilisce che i trasportatori delle due Parti sono tenuti al rispetto delle norme valutarie, fiscali e doganali in vigore nella Parte dove si effettua il trasporto. È previsto inoltre che la Commissione mista prevista dall'articolo 26 possa proporre agevolazioni di carattere fiscale.
  L'articolo 19 prevede che ciascuna Parte consenta l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati dall'altra Parte in esenzione dai diritti doganali, ferma restando la possibilità di sottoporre i predetti veicoli alle formalità doganali.
  L'articolo 20 consente al conducente e agli altri membri dell'equipaggio del veicolo di importare, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata una quantità ragionevole di oggetti necessari per i loro bisogni personali e le normali esigenze di viaggio, a condizione che non siano ceduti. Sono inoltre esonerati le provviste alimentari e una piccola quantità di tabacco, sigari e sigarette ad uso personale.
  L'articolo 21 esenta dai diritti doganali e dalle tasse di entrata i combustibili e carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli.
  L'articolo 22 esenta dai diritti doganali e dalle tasse di entrata i pezzi di ricambio destinati alla riparazione dei veicoli utilizzati nei servizi di trasporto. La disposizione specifica che sulle parti sostituite non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, salvo che esse non siano cedute gratuitamente o distrutte.
  L'articolo 23 stabilisce che la fatturazione e i pagamenti per i servizi di trasporto che dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile e che i relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali e nel rispetto delle disposizioni sull'uso dei mezzi di pagamento. Nel caso in cui le Parti abbiano concluso un accordo di pagamento, i pagamenti avranno luogo secondo le previsioni di tale ultimo accordo.
  Con riguardo specifico all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, sempre con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala gli articoli da 18 a 23.
  L'articolo 18 stabilisce che i trasportatori delle due Parti sono tenuti al rispetto delle norme valutarie e fiscali in vigore nella Parte dove si effettua il trasporto. È previsto inoltre che la Commissione mista prevista dall'articolo 26 possa proporre agevolazioni di carattere fiscale.
  L'articolo 19 prevede che ciascuna Parte consenta l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati dall'altra Parte in esenzione temporanea dai diritti doganali, ferma restando la possibilità di sottoporre i predetti veicoli alle formalità doganali.
  L'articolo 20 consente al conducente e agli altri membri dell'equipaggio del veicolo di importare, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata una quantità ragionevole di oggetti necessari per i loro bisogni personali e le normali esigenze di viaggio, a condizione che non siano ceduti. Sono inoltre esonerati le provviste alimentari e una piccola quantità di tabacco, sigari e sigarette ad uso personale.
  L'articolo 21 esenta dai diritti doganali e dalle tasse di entrata i combustibili e carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli.
  L'articolo 22 esenta dai diritti doganali e dalle tasse di entrata i pezzi di ricambio destinati alla riparazione dei veicoli utilizzati nei servizi di trasporto. La disposizione Pag. 75specifica che sulle parti sostituite non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, salvo che esse non siano distrutte.
  L'articolo 23 stabilisce che la fatturazione e i pagamenti per i servizi di trasporto che dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile e che i relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali. Nel caso in cui le Parti abbiano concluso un accordo di pagamento, i pagamenti avranno luogo secondo le previsioni di tale ultimo accordo.
  Con riferimento precipuo all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 14, il quale stabilisce che i trasportatori delle due Parti sono tenuti al rispetto delle norme fiscali in vigore nella Parte dove si effettua il trasporto. È previsto inoltre che la Commissione mista prevista dall'articolo 18 possa proporre agevolazioni di carattere fiscale.
  Con riferimento specifico all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala gli articoli da 18 a 23.
  L'articolo 18 stabilisce che i trasportatori delle due Parti sono tenuti al rispetto delle norme valutarie, doganali e fiscali in vigore nella Parte dove si effettua il trasporto. È previsto inoltre che la Commissione mista prevista dall'articolo 26 possa proporre agevolazioni di carattere fiscale.
  L'articolo 19 prevede che ciascuna Parte consenta l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati dall'altra Parte in esenzione dai diritti doganali, ferma restando la possibilità di sottoporre i predetti veicoli alle formalità doganali.
  L'articolo 20 consente al conducente e agli altri membri dell'equipaggio del veicolo di importare, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata una quantità ragionevole di oggetti necessari per i loro bisogni personali e le normali esigenze di viaggio, a condizione che non siano ceduti. Sono inoltre esonerati le provviste alimentari e una piccola quantità di tabacco, sigari e sigarette ad uso personale.
  L'articolo 21 esenta dai diritti doganali e dalle tasse di entrata i combustibili e carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli.
  L'articolo 22 esenta dai diritti doganali e dalle tasse di entrata i pezzi di ricambio destinati alla riparazione dei veicoli utilizzati nei servizi di trasporto. La disposizione specifica che sulle parti sostituite non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, salvo che esse non siano cedute gratuitamente o siano distrutte.
  L'articolo 23 stabilisce che la fatturazione e i pagamenti per i servizi di trasporto che dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile e che i relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali e nel rispetto delle disposizioni sull'uso dei mezzi di pagamento. Nel caso in cui le Parti abbiano concluso un accordo di pagamento, i pagamenti avranno luogo secondo le previsioni di tale ultimo accordo.
  Con riferimento specifico all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, con riguardo agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala gli articoli da 18 a 23.
  L'articolo 18 stabilisce che i trasportatori delle due Parti sono tenuti al rispetto delle norme valutarie, doganali e fiscali in vigore nella Parte dove si effettua il trasporto. È previsto inoltre che la Commissione mista prevista dall'articolo 26 possa proporre agevolazioni di carattere fiscale.
  L'articolo 19 prevede che ciascuna Parte consenta l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati dall'altra Parte in Pag. 76esenzione dai diritti doganali, ferma restando la possibilità di sottoporre i predetti veicoli alle formalità doganali.
  L'articolo 20 consente al conducente e agli altri membri dell'equipaggio del veicolo di importare, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata una quantità ragionevole di oggetti necessari per i loro bisogni personali e le normali esigenze di viaggio, a condizione che non siano ceduti. Sono inoltre esonerati le provviste alimentari e una piccola quantità di tabacco, sigari e sigarette ad uso personale.
  L'articolo 21 esenta dai diritti doganali e dalle tasse di entrata i combustibili e carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli.
  L'articolo 22 esenta dai diritti doganali e dalle tasse di entrata i pezzi di ricambio destinati alla riparazione dei veicoli utilizzati nei servizi di trasporto. La disposizione specifica che sulle parti sostituite non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, salvo che esse non siano cedute gratuitamente o siano distrutte.
  L'articolo 23 stabilisce che la fatturazione e i pagamenti per i servizi di trasporto che dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile e che i relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali e nel rispetto delle disposizioni sull'uso dei mezzi di pagamento. Nel caso in cui le Parti abbiano concluso un accordo di pagamento, i pagamenti avranno luogo secondo le previsioni di tale ultimo Accordo.
  In riferimento precipuo all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, in relazione agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala inoltre gli articoli 14 e 16.
  L'articolo 14 stabilisce che le imprese di trasporto delle due Parti sono tenuti al rispetto delle norme fiscali e doganali in vigore nella Parte dove si effettua il trasporto. Si prevede inoltre che la Commissione mista prevista dall'articolo 18 possa proporre agevolazioni di carattere fiscale.
  L'articolo 16, al comma 4 stabilisce che la fatturazione e i pagamenti per i servizi di trasporto che dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile e che i relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali e nel rispetto delle disposizioni sull'uso dei mezzi di pagamento. Nel caso in cui le Parti abbiano concluso un accordo di pagamento, i pagamenti avranno luogo secondo le previsioni di tale ultimo accordo.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 concernono, rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli Accordi.
  L'articolo 3, al comma 1 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri determinati da alcune disposizioni: dell'Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina; dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada; dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo; dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Pag. 77italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada. Tali oneri, che sono sostanzialmente riconducibili, secondo quanto indicato dalla Relazione tecnica allegata al disegno di legge, alle spese di missione per l'attuazione degli Accordi, sono complessivamente quantificate in 33.320 euro nel 2016, 13.600 euro nel 2017 e 33.320 euro nel 2018.
  Il comma 2 dell'articolo 3 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, monitori gli oneri derivanti dall'Accordo. In caso di scostamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nell'ambito del Programma «Autotrasporto e intermodalità», del Programma «Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo» del Programma «Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne» e della Missione «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto» dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Corrispondentemente è ridotto di pari importo, per il medesimo anno, il limite fissato dall'articolo 6, comma 12, del decreto – legge n. 78 del 2010, secondo il quale, a decorrere dal 2011, le spese per missioni delle pubbliche amministrazioni non possono superare il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.
  Il comma 3 stabilisce che con apposita relazione e senza ritardo il Ministro dell'economia delle finanze riferisca alle Camere sulle cause degli scostamenti degli oneri attesi dal provvedimento e sull'adozione delle opportune misure.
  L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare e dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con alcune promesse (vedi allegato 1), che potrebbe a suo giudizio essere sottoposta al voto della Commissione già nella seduta odierna.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede che la votazione della proposta di parere sul provvedimento sia rinviata alla seduta convocata per la giornata di domani. In tale contesto, nel sottolineare come il disegno di legge in esame rechi la ratifica di numerosi Accordi bilaterali di notevole complessità, ritiene infatti indispensabile concedere ai gruppi di svolgere un ulteriore approfondimento sul contenuto degli stessi.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015.
C. 3973 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016.
C. 3974 Governo.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016.

Pag. 78

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazioni alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Paolo PETRINI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare congiuntamente, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, ai fini della formulazione di relazioni alla Commissione Bilancio, il disegno di legge C. 3973, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015, e il disegno di legge C. 3974, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016, relativamente alla Tabella n. 1 (stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016) ed alla Tabella n. 2 (stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016), limitatamente alle parti di competenza.
  Ricorda preliminarmente che il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (costituito dall'anno finanziario) adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.
  Il rendiconto generale dello Stato è costituito:
   a) dal conto del bilancio, articolato nel conto consuntivo dell'entrata e, per la parte di spesa, nel conto consuntivo relativo a ciascun Ministero, con l'esposizione dell'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento;
   b) dal conto del patrimonio, con le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.

  Il disegno di legge di assestamento costituisce invece il mezzo attraverso il quale è possibile aggiornare, a metà esercizio, gli stanziamenti del bilancio dello Stato, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.
  Il disegno di legge di assestamento si connette funzionalmente con il disegno di legge di rendiconto relativo all'esercizio precedente: l'entità dei residui, sia attivi sia passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene, infatti, definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto.
  Più in particolare, con il disegno di legge di assestamento le previsioni di bilancio sono adeguate in relazione:
   a) per quanto riguarda le entrate, all'eventuale revisione delle stime del gettito;
   b) per quanto riguarda le spese aventi carattere discrezionale, ad esigenze sopravvenute;
   c) per quanto riguarda la determinazione delle autorizzazioni di pagamento (in termini di cassa), alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

  Per quel che concerne le previsioni di entrata, poiché esse sono il frutto di una valutazione di carattere tecnico, eventuali modifiche possono essere determinate dall'evoluzione della base imponibile e dagli effetti derivanti dall'applicazione della normativa vigente.
  In riferimento alle variazioni di spesa, la legge di assestamento presenta il medesimo vincolo che sussiste per il bilancio di previsione, cioè il rispetto della legislazione sostanziale vigente: non possono pertanto essere modificati, in sede di assestamento, gli stanziamenti di spesa direttamente determinati da norme vigenti.Pag. 79
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge C. 3973, recante il Rendiconto 2015, segnala in primo luogo come, nel loro insieme, i risultati della gestione denotino un miglioramento dei saldi rispetto alle previsioni definitive; un miglioramento si denota anche, per il saldo netto da finanziare e per il ricorso al mercato, con riferimento ai risultati conseguiti nel 2014.
  In particolare, il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato per il 2015 presenta un valore pari a –41.545 milioni di euro, con un miglioramento di 11.294 milioni rispetto al saldo registrato nel 2014 (-52.839 milioni), dovuto al buon andamento delle entrate finali.
  In relazione alle entrate finali rileva come gli accertamenti siano ammontati nel 2015 a 569.566 milioni di euro, evidenziando un aumento rispetto allo scorso anno (lo stesso dato era stato di 544.641 milioni nel 2014 e di 553.992 milioni di euro nel 2013).
  Per quanto riguarda le spese finali esse si sono attestate a 611.111 milioni di euro, manifestando, anch'esse, un andamento in crescita (lo stesso dato si era attestato a 603.025 milioni nel 2014 e a 582.010 milioni nel 2013, confermando pertanto, sebbene più attenuato, il trend incrementativo).
  Ne deriva dunque un saldo netto da finanziare negativo per 41,5 miliardi di euro, con un miglioramento di circa 11,3 miliardi rispetto al dato 2014 (il saldo, rammenta, era stato negativo sia nel 2014, per 52,8 miliardi, sia nel 2013, per 28 miliardi nel 2013, dopo il valore positivo che si era registrato, per 10,8 miliardi di euro, nel 2012). Rispetto alle previsioni definitive tale saldo è invece risultato migliore delle aspettative per oltre 24 miliardi, posto che era previsto attestarsi, nel 2015, ad un valore negativo di –65,5 miliardi.
  Il saldo delle operazioni correnti (risparmio pubblico) nel 2015 evidenzia una ulteriore flessione: dopo essere sceso nel 2014 a 18,4 miliardi di euro rispetto ai 39,7 miliardi del 2013, si attesta nel 2015 ad un valore negativo di 9 miliardi di euro, dovuto ad un forte incremento delle spese correnti rispetto al 2014 (di oltre 43,6 miliardi), riconducibile ad una impostazione meno rigida di politica fiscale nel corso del 2015, solo in parte compensato dall'incremento delle entrate correnti (+16,1 miliardi). Anche in questo caso il risultato è comunque migliore delle corrispondenti previsioni definitive, in base alle quali il risparmio pubblico avrebbe dovuto attestarsi su valori decisamente più negativi (oltre i 33 miliardi).
  Il ricorso al mercato (costituito dalla differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si è attestato nel 2015 a 257,1 miliardi, evidenziando una sostanziale stabilità rispetto al 2014 (260,4 miliardi di euro), mantenendosi dunque su valori decisamente più elevati rispetto sia al 2013 (199 miliardi di euro) che al 2012 (203,5 miliardi). Se ne conferma comunque, il sensibile miglioramento rispetto alla previsione definitiva, che lo stimava in 298,6 miliardi.
  Ad ogni modo, sia il saldo netto da finanziare sia il ricorso al mercato registrati nel 2015 sono rimasti nettamente al di sotto del tetto stabilito dalla legge di stabilità per il 2015 (-70.884 milioni per il saldo netto da finanziare e –323.000 milioni per il ricorso al mercato, al lordo delle regolazioni contabili e debitorie pregresse).
  In merito rileva come le ragioni del peggioramento dei saldi di bilancio sopra evidenziato derivino da una gestione di competenza che evidenzia una evoluzione positiva dell'andamento degli accertamenti di entrate finali rispetto al 2014, per la maggior parte ascrivibile alle maggiori entrate tributarie accertate, i cui effetti positivi risultano in parte compensati da un aumento moderato degli impegni di spesa.
  L'andamento crescente delle entrate finali accertate sarebbe riconducibile, oltre che al miglioramento del ciclo, all'applicazione del decreto legislativo n. 175 del 2014 – riguardante la semplificazione fiscale e l'introduzione della dichiarazione Pag. 80dei redditi precompilata – che ha modificato i meccanismi di compensazione e restituzione delle imposte tributarie.
  Dal lato della spesa, un orientamento meno restrittivo della politica di bilancio ha determinato un incremento complessivo degli impegni finali, ed in particolare della spesa corrente (+43 miliardi rispetto al 2014), cui ha fatto peraltro riscontro la riduzione della spesa in conto capitale (-35 miliardi).
  Sulla base di una sintetica analisi del confronto 2014-2015 relativamente all'andamento delle entrate finali accertate – che hanno raggiunto un valore pari a 569.566 milioni – rileva innanzitutto il loro aumento per circa 19,4 miliardi (a fronte di un decremento di 3,8 miliardi registrato nel 2014 rispetto al 2013).
  L'aumento delle entrate finali trova giustificazione nella crescita del PIL, che ha determinato principalmente un aumento del primo titolo delle entrate. Rispetto al 2014, infatti, si registra un aumento delle entrate tributarie, che si attestano a 477.178 milioni di euro (460,3 miliardi nel 2014 e 464,9 miliardi registrati nel 2013), e una flessione delle entrate extratributarie, che raggiungono il livello di 83.602 milioni (84,4 miliardi nel 2014, 85,7 miliardi nel 2013). Le entrate relative al Titolo III «Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti» registrano un incremento di 3,2 miliardi rispetto al 2014.
  Il deciso incremento del dato degli accertamenti tributari è stato principalmente condizionato dall'effetto prodotto dai maggiori accertamenti delle «imposte sul patrimonio e sui redditi» (+14,6 miliardi rispetto al 2014) e delle «tasse e imposte sugli affari» (+3,8 miliardi rispetto al 2014), mentre risultano sostanzialmente stabili i dati relativi alle restanti poste.
  Va peraltro considerato che sull'accertato hanno influito in modo considerevole le insussistenze (vale a dire, i componenti di reddito che presentano un carattere di eccezionalità e che non si manifestano in modo ricorrente) che, fra il 2014 e il 2015, risultano più che dimezzate (da 118 a 59 miliardi), dopo il raddoppio segnato l'anno precedente. Un fenomeno, questo, che si è distribuito in misura pressoché equivalente fra le entrate extra-tributarie (-26,7 miliardi) e quelle tributarie (-31,6 miliardi).
  Per quanto concerne, in particolare, l'andamento delle entrate tributarie, nel 2015 evidenzia, rispetto al 2014, un aumento sia delle imposte sul patrimonio e sul reddito di 14,6 miliardi (+6 per cento), sia delle tasse ed imposte sugli affari di 3,8 miliardi (+2,4 per cento). Risultano in diminuzione, invece, le imposte sulla produzione, sui consumi e dogane di circa 2 miliardi (-5,8 per cento).
  Per le entrate extratributarie, i peggioramenti riguardano principalmente i recuperi, rimborsi e contributi (-1,2 miliardi rispetto al 2014, –2,6 per cento) e gli interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro (-659 milioni rispetto al 2013, –11 per cento) e (-0,5 miliardi sul 2013, che a sua volta segnava un +3 miliardi rispetto al 2012). In miglioramento per circa 1,4 miliardi di euro invece i proventi dei servizi pubblici minori (+5,6 per cento).
  Ritiene significativo, infine, l'aumento delle entrate registrate in relazione all'alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti, che sono passate dai 5,5 miliardi di euro del 2014 agli 8,7 miliardi del 2015, superando il livello dei 7,9 miliardi registrato nel 2012. Tale incremento è quasi interamente ascrivibile alla vendita di beni ed affrancazione di canoni i quali hanno più che raddoppiato gli introiti.
  Per quanto riguarda le entrate da Monopoli – che, a partire dal 2013, sono contabilizzate nel bilancio dello Stato conseguentemente alla incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato (AAMS), nell'Agenzia delle dogane – diminuiscono di circa il 5 per cento. Le entrate da Lotto aumentano invece del 6,7 per cento, mentre le lotterie e le altre imposte gravanti sui giochi diminuiscono rispettivamente del 14 e del 2,7 per cento. le Complessivamente, le entrate da giochi fanno registrare una significativa crescita (6 per cento) rispetto Pag. 81all'anno precedente, ritornando – dopo un quinquennio segnato da ripetute flessioni – al massimo livello di gettito (8,8 miliardi) toccato nel 2009.
  Con riferimento alla gestione dei residui, i residui complessivi attivi al 1o gennaio 2015 provenienti dai precedenti esercizi ammontavano a 209,1 miliardi.
  Nel corso dell'esercizio 2015, la situazione si è modificata: infatti dal lato delle entrate si sono registrate variazioni in diminuzione pari a 58.446 milioni di euro, mentre dal lato delle uscite si è registrata una diminuzione di 13.949 milioni di euro, di cui 10.067 milioni eliminati per perenzione amministrativa.
  Con riguardo, poi, ai residui di nuova formazione derivanti dalla gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2015, le somme rimaste da riscuotere e da versare ammontano a 95.352 milioni di euro e quelle rimaste da pagare raggiungono 66.250 milioni di euro.
  Complessivamente, pertanto, il conto dei residui al 31 dicembre 2015 espone residui attivi per 208.260 milioni di euro e residui passivi per 113.031 milioni di euro, con un'eccedenza attiva di 95.229 milioni di euro. Quest'ultima presenta, rispetto all'inizio dell'esercizio, una diminuzione di 643 milioni di euro, dovuta a una riduzione del volume dei residui attivi per 866 milioni di euro (da 209.126 milioni a 208.260 milioni, con un decremento dello 0,4 per cento) e una diminuzione dei residui passivi per 223 milioni di euro (passati da 113.254 milioni a 113.031 milioni, con decremento dello 0,2 per cento).
  In tale contesto segnala come uno specifico capitolo della Relazione della Corte dei conti sul Rendiconto 2015, nella parte riguardante le entrate, riguardi l'analisi dell'attività di controllo e di contrasto dell'evasione fiscale.
  In tale ambito segnala come l'attività di accertamento e controllo posta in essere dall'Agenzia delle entrate si caratterizzi nel 2015 per una flessione rispetto all'anno precedente del 3,9 per cento, con entrate pari a complessivi 7.753 milioni. La diminuzione degli introiti interessa sia i controlli sostanziali (-3,9 per cento), sia i controlli cosiddetti «documentali» di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (-3,2 per cento).
  In particolare, i dati riscontrati dalla Corte dei Conti evidenziano l'elevata concentrazione numerica dei controlli effettuati nelle fasce di minore importo: in dettaglio 276.412 controlli (inclusi un non trascurabile numero di accertamenti con esito negativo e di accertamenti annullati in autotutela) su un totale complessivo di 588.011 controlli, pari al 45 per cento, hanno dato luogo ad un recupero (potenziale) di maggiore imposta non superiore a 1.549 euro.
  La Corte dei conti evidenzia come gli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP siano del tutto prevalenti quanto al potenziale rilievo finanziario. Nel 2015 la MIA (maggior imposta accertata) complessiva risulta in grave flessione (-16,4 per cento rispetto al 2014). Tale risultato deriva da una riduzione netta di tutte le tipologie di accertamenti sostanziali. La MIA si riduce sia con riguardo agli accertamenti ordinari ai fini delle imposte dirette, dell'IVA e dell'IRAP (-18 per cento), sia relativamente agli accertamenti parziali nelle imposte dirette (-6,36 per cento) e agli accertamenti nel settore del Registro (-16 per cento).
  Complessivamente, dai dati emerge una prevalenza degli introiti derivanti dall'attività di accertamento nei confronti delle persone giuridiche, che nel 2015 costituiscono oltre il 43 per cento delle entrate da controlli sostanziali ordinari nei settori delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP. In analogia a quanto già rilevato in sede di commento ai risultati conseguiti nel 2014, la Corte dei Conti sottolinea come la parte più rilevante dell'incremento di entrate effettive da attività di accertamento conseguito nel quinquennio 2011-2015 sembri derivare dall'attività di controllo svolta nei confronti di grandi contribuenti e, in generale, delle persone giuridiche. Tali dati, se confrontati con quelli delle maggiori imposte accertate, confermano un evidente scompenso tra la Pag. 82proficuità reale (introiti effettivi) dei controlli nei confronti dei contribuenti di maggiori dimensioni e quella dei controlli operati verso imprese minori e professionisti.
  Quanto al ruolo esercitato dai Comuni nell'azione di accertamento sostanziale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto – legge n. 203 del 2005 e dell'articolo 83, commi 16 e 17, del decreto – legge n. 112 del 2008, segnala come gli accertamenti realizzati con contributo dei Comuni siano ulteriormente diminuiti, nel 2015, rispetto al 2014 (-27,1 per cento). Considerando l'intero quadriennio 2012-2015 la diminuzione degli accertamenti realizzati con il concordo dei Comuni raggiunge il 43 per cento. Nel 2015 i Comuni della Calabria hanno fornito il maggior contributo numerico all'azione di accertamento, seguiti da quelli di Lombardia ed Emilia-Romagna.
  Infine, segnala l'andamento delle rateazioni accordate dall'Agenzia delle entrate e dalle società del Gruppo Equitalia, che assume notevole rilievo per una compiuta valutazione del funzionamento del sistema di gestione dei tributi.
  Al riguardo segnala, per quanto riguarda la rateazione con l'Agenzia delle entrate, la netta diminuzione nel 2015 delle posizioni interessate ai pagamenti dilazionati, che la Corte ascrive almeno in parte conseguenza della flessione che si è registrata nell'attività di accertamento nell'anno, e la prevalenza delle rateizzazioni rientranti nelle fasce di importo superiori a 20.000 euro. In particolare segnala come i crediti superiori a 1 milione costituiscano il 22,3 per cento del totale rateizzato nel 2015, pari a 1,3 miliardi di euro.
  Più consistenti risultano i dati relativi alle rateazioni in essere presso Equitalia. Il carico richiesto in rateazione ha superato i 105 miliardi, con un incremento rispetto all'anno precedente di quasi 22 miliardi (+26,4 per cento). Le rateazioni concesse ammontano a fine 2015 a 38,4 miliardi, con un incremento di 6.9 miliardi rispetto alla situazione a fine 2014 (+22 per cento).
  Conclusivamente la Corte rileva, da un lato, l'anomalo ruolo ormai assunto da Equitalia, quale ente di concessione di credito e, dall'altro l'elevata probabile inesigibilità di buona parte delle dilazioni in essere, considerata l'assenza di garanzie e i ben noti limiti frapposti alle procedure di riscossione coattiva.
  Per quanto attiene alle tematiche del contenzioso tributario, la Corte dei conti conferma, in parte, le tendenze messe in evidenza nelle Relazioni sul rendiconto degli ultimi due anni. Da un lato, infatti, viene segnalata la riduzione dello stock dei ricorsi in carico a fine anno (530 mila, –7 per cento rispetto al 2014); dall'altro, invece, viene riscontrata un'inversione di tendenza sul fronte dei nuovi ricorsi i quali, dopo quattro anni di discesa, registrano un significativo incremento (+9 mila). A determinare tale esito hanno contribuito anche gli effetti deflativi degli istituti del reclamo e della mediazione tributaria che, nel 2015, hanno dato luogo alla presentazione di circa 119 mila istanze da parte dei contribuenti. Il numero delle sentenze emesse in corso d'anno risulta in diminuzione, soprattutto in virtù della riduzione del numero di quelle emesse nei giudizi di primo grado (-5 per cento). Per quanto, invece, riguarda gli esiti del contenzioso dinnanzi alle Commissioni tributarie, le evidenze del 2015 indicano che le Agenzie fiscali sono risultate vittoriose nel 48,1 per cento dei casi, laddove le ragioni dei ricorrenti hanno prevalso per poco meno del 38 per cento, con un'inversione della tendenza andatasi affermando nell'ultimo quinquennio.
  Passando quindi a sintetizzare il contenuto del disegno di legge C. 3974, recante l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016, esso evidenzia, in termini di competenza, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, un miglioramento del saldo netto da finanziare, rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, attestandosi ad un valore di –35,36 miliardi, a fronte di una previsione iniziale di –34,26 miliardi.Pag. 83
  In particolare, il miglioramento del saldo (corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali) rispetto alle previsioni iniziali, pari a complessivi 243 milioni di euro, risulta da una riduzione delle spese finali per 2.081 milioni, parzialmente compensata da una riduzione delle entrate finali per 1.838 milioni di euro.
  Il valore del saldo netto da finanziare che si determina sulla base delle previsioni di assestamento rientra nel limite massimo stabilito dalla legge di stabilità per il 2016, fissato in 35,4 miliardi di euro.
  Con riferimento al risparmio pubblico (saldo corrente) viene registrato un lieve peggioramento rispetto alla previsione iniziale, attestandosi a 2,3 miliardi.
  Il ricorso al mercato (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) evidenzia invece un miglioramento di oltre 1,6 miliardi (il dato comprende anche le regolazioni debitorie).
  La relazione illustrativa allegata al disegno di legge rileva inoltre come le variazioni disposte con il disegno di legge di assestamento risultino coerenti con il rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza 2016 presentato ad aprile scorso.
  Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, rileva come esso proponga, in termini di competenza e al netto delle regolazioni debitorie, una riduzione delle entrate, dovuta alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento (-1.838 milioni). Tale variazione è determinata dalla riduzione delle entrate tributarie (-3.510 milioni) e dall'aumento delle entrate non tributarie (1.671 milioni), in ragione dell'adeguamento al quadro macroeconomico per l'anno corrente, assunto a base per l'elaborazione delle stime per il 2016 contenute nel Documento di economia e finanze di aprile scorso, nonché dell'andamento del gettito registrato nei primi mesi dell'anno in corso.
  Inoltre, la relazione illustrativa del disegno di legge segnala, fra le principali variazioni derivanti da nuovi provvedimenti legislativi, gli effetti derivanti dall'adozione del decreto-legge n. 18 del 2016 (concernente la riforma delle banche di credito cooperativo), del decreto-legge n. 191 del 2015 (recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA) e del decreto-legge n. 10 del 2015 (recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative).
  Al riguardo, la relazione illustrativa aggiunge che, per una puntuale quantificazione del gettito dell'esercizio finanziario 2015, non sono conosciuti i dati definitivi concernenti l'autoliquidazione delle imposte sui redditi, considerato che i versamenti a saldo ed in acconto (I rata) relativi alle dichiarazioni dei redditi possono essere effettuati fino al 16 giugno 2016, senza maggiorazione, e successivamente a tale data, entro il 16 luglio 2016, con una maggiorazione dello 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo. Per i contribuenti le cui attività sono interessate da studi di settore, tali termini sono differiti, rispettivamente, al 6 luglio 2016 e al 22 agosto 2016.
  Considerando anche gli effetti delle modifiche apportate con gli atti amministrativi adottati nel corso della gestione, le proposte di riduzione riguardano, nell'ambito delle entrate tributarie, sia le imposte dirette, per circa 2.129 milioni, che quelle indirette, per circa 1.381 milioni.
  In particolare, assumono rilievo le variazioni in diminuzione relative all'IRES (-375 milioni), alle imposte sostitutive sui redditi nonché ritenute su interessi ed altri redditi di capitali (-2.200 milioni), alle imposte sostitutive per le società previste dall'articolo 3 della legge n. 662 del 1996 (-615 milioni), alle imposte sostitutive dell'IRPEF e delle relative addizionali, all'imposta di bollo (-465 milioni) e all'accisa sul gas naturale (-1.073 milioni).
  Per quanto riguarda le variazioni in aumento, segnala soprattutto quelle relative alle imposte sostitutive delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione (cedolare secca) (+390 milioni) e ai versamenti derivanti dall'adesione alla procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) (+1.062 milioni).Pag. 84
  La proposta di aumento delle entrate extra-tributarie (+1.670 milioni) deriva, secondo quanto segnalato dalla relazione, principalmente, dalla partecipazione agli utili di gestione della Banca d'Italia (+1.252 milioni, già scontati nelle stime tendenziali di finanza pubblica), resa nota con la chiusura dell'esercizio 2015, ai dividendi dovuti dalle società partecipate (+300 milioni), nonché ai proventi dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche a seguito della gara di assegnazione stabilita dalla Legge di stabilità per il 2015 (+462 milioni, già scontati nelle stime tendenziali di finanza pubblica). Le entrate da alienazioni e ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti presentano, infine, un aumento di poco superiore a 1 milione di euro.
  Segnala analoghe variazioni in relazione alle entrate di cassa: per quanto concerne le entrate finali, in simmetria con quanto esposto per la competenza, la variazione negativa proposta dal disegno di legge di assestamento è principalmente ascrivibile alle proposte di riduzione del gettito del comparto tributario (-3.449 milioni).
  Per le spese finali, analizzate in termini di competenza, le variazioni proposte comportano una riduzione di 2.081 milioni, da ascrivere, per la quasi totalità, agli stanziamenti di natura corrente, che presentano una riduzione pari a 2.007 milioni, dovuta, principalmente, alla riduzione della spesa per interessi (-4.683 milioni), che sconta l'aggiornamento dei tassi di interesse sui titoli pubblici (con conseguente riduzione della spesa per interessi per oltre 3.400 milioni) e (per 1.000 milioni) degli interessi passivi sui conti correnti di Tesoreria.
  Ulteriori riduzioni, per 2.303 milioni, sono state apportate alle poste correttive e compensative delle entrate. Tale variazione è la risultante di minori somme da versare all'entrata del bilancio dello Stato a fronte di minore esigenze delle regolazioni contabili comunicate dall'Agenzia delle entrate per i recuperi tributari effettuati nei confronti delle regioni Sicilia, Friuli Venezia Giulia e province autonome di Trento e Bolzano (-4.000 milioni) e di maggiori rimborsi di somme iscritte a ruolo riconosciute indebite (+400 milioni).
  A parziale compensazione delle riduzioni descritte, la relazione illustrativa segnala l'incremento dei trasferimenti alle Regioni per 3.936 milioni.
  Per quanto riguarda le variazioni apportate dal disegno di legge di assestamento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2 allegata al disegno di legge), relativamente agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, assumono principale rilievo i dati relativi ai programmi «Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» (29.1), «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali» (29.3), «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta» (29.5) e «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» (11.9).
  Al riguardo segnala un incremento di 38,3 milioni in termini di sola cassa degli stanziamenti relativi al programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità».
  Segnala inoltre un incremento di 1,435 miliardi in termini di competenza e di 1,444 miliardi in termini di cassa degli stanziamenti relativi al programma «Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità», quasi interamente ascrivibile all'adeguamento delle spese relative alle vincite del Lotto rispetto alle previsioni iniziale (capitolo 3928; + 1,186 miliardi in termini di cassa) alle somme da versare all'entrata per gli aggi (capitolo 3926; + 131 milioni in termini di cassa) e alle somme da versare all'entrata del bilancio dello Stato (capitolo 3927; + 100 milioni in termini di cassa).
  Il programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta» reca una riduzione di 4,338 miliardi in termini di competenza e di 4,252 miliardi in termini di cassa, derivanti, quanto a – 731 milioni, da restituzioni e rimborsi IVA (capitolo 3811) e, quanto a – 4 miliardi, da Pag. 85variazione dei recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni e Province autonome (capitolo 3821).
  Per quanto riguarda invece il programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali» si registra un aumento degli stanziamenti di 131,9 milioni sia in termini di competenza che in termini di cassa, interamente ascrivibile al centro di responsabilità «Guardia di finanza».
  Sempre per quanto riguarda il centro di responsabilità «Guardia di finanza» appare rilevante il programma «Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica» (7.5) nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».
  A tale ultimo riguardo segnala un incremento di circa 60 milioni, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, degli stanziamenti relativi al predetto programma.
  Si riserva quindi di formulare proposte di relazione sui provvedimenti.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

  Martedì 26 luglio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato.
C. 3666 Bernardo e C. 3662 Paglia.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3913).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente e relatore, avverte che è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 3913 Nastri, recante «Disposizioni per la diffusione dell'educazione finanziaria presso gli investitori e i piccoli risparmiatori mediante l'istituzione di una pagina telematica nel sito internet della CONSOB».
  Dal momento che la proposta di legge attiene ad una materia analoga a quella affrontata dalle proposte di legge C. 3666 e C. 3662, propone di abbinarla all'esame di queste ultime.

  La Commissione approva.

  Maurizio BERNARDO, presidente e relatore, ricorda che, nella precedente seduta di esame, erano stati respinti gli emendamenti Busin 1.1, 1.2 e 1.3 (vedi allegato 2). Ritiene che nella seduta odierna si possa procedere all'esame delle restanti proposte emendative riferite all'articolo 1 e degli emendamenti riferiti all'articolo 2.
  Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Paglia 1.4, esprime parere favorevole sull'emendamento Moretto 1.5, invita al ritiro dell'emendamento Fregolent 1.6, ed esprime parere favorevole sull'emendamento Fregolent 1.7 e sull'articolo aggiuntivo Causi 1.01.

  Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere conforme a quello del relatore.

  La Commissione respinge l'emendamento Paglia 1.4 ed approva l'emendamento Moretto 1.5.

  Silvia FREGOLENT (PD) ritira il proprio emendamento 1.6.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Fregolent 1.7 e l'articolo aggiuntivo Causi 1.01.

  Maurizio BERNARDO, presidente e relatore, esprime parere contrario sugli Pag. 86emendamenti Busin 2.1 e 2.2, esprime parere favorevole sull'emendamento Moretto 2.3, la cui approvazione assorbirebbe sostanzialmente gli emendamenti Paglia 2.4, gli identici Marco Di Maio 2.5 e Sottanelli 2.6, Ginato 2.7, Busin 2.8 e 2.9, Schullian 2.10, Paglia 2.11 e Busin 2.19, accantona gli emendamenti Schullian 2.12 e 2.13, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Paglia 2.14, Busin 2.15, Paglia 2.16, 2.17 e 2.18.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rileva come il suo emendamento 2.4 affronti una questione rilevante, concernente l'articolazione interna degli organi dell'Agenzia prevista dall'articolo 2. Evidenzia, tuttavia, come l'integrale sostituzione del medesimo articolo 2 operata dall'emendamento 2.3, che non fa più riferimento a un'Agenzia ma bensì a un Comitato, e sul quale il relatore ha espresso parere favorevole, renderebbe inutile il suo emendamento 2.4, in quanto esso si riferisce all'attuale formulazione dell'articolo 2. Ritiene, quindi, sul piano del metodo, che i presentatori degli emendamenti riferiti all'articolo 2 dovrebbero essere posti nella condizione di poter subemendare l'emendamento 2.3, integralmente sostitutivo dell'articolo 2; altrimenti i temi avanzati dai loro emendamenti dovranno essere riproposti nel corso della discussione in Assemblea del provvedimento.

  Marco CAUSI (PD), con riferimento alla questione posta dal deputato Paglia, ritiene che il relatore potrebbe riprendere il contenuto dell'emendamento Paglia 2.4, qualora lo condivida sotto il profilo del merito, attraverso un suo successivo emendamento, volto ad apportare eventuali correzioni ed integrazioni all'articolo 2, come sostituito dall'emendamento 2.3.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) non intende porre alcuna pregiudiziale di metodo, ma segnalare la rilevanza della tematica posta dal suo emendamento 2.4.

  Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere conforme a quello del relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Busin 2.1 e 2.2 ed approva l'emendamento Moretto 2.3, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Paglia 2.4, gli identici Marco Di Maio 2.5 e Sottanelli 2.6, Ginato 2.7, Busin 2.8 e 2.9, Schullian 2.10, Paglia 2.11 e Busin 2.19.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) illustra il proprio emendamento 2.14, il quale è volto a rafforzare l'impatto delle misure volte alla diffusione delle competenze in materia finanziaria, attraverso un intervento maggiormente organico, che, compatibilmente con la disponibilità di idonee risorse, preveda l'istituzione, in collaborazione con il MIUR, di una strategia a livello nazionale per migliorare la cultura finanziaria dei giovani, introducendo nell'attività curricolare di ciascun ciclo scolastico l'insegnamento dell'educazione finanziaria.

  Maurizio BERNARDO, presidente e relatore, rileva come l'emendamento Paglia 2.14, nel prospettare l'introduzione nell'attività curriculare delle classi intermedie di ciascun ciclo scolastico dell'insegnamento dell'educazione finanziaria, potrebbe determinare oneri per la finanza pubblica. Invita pertanto il presentatore a valutare l'opportunità di ritirare l'emendamento e di trasformarlo in un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) non considera sufficiente la presentazione di un ordine del giorno su tale questione, che considera molto significativa. Non condivide inoltre l'ipotesi che il suo emendamento possa determinare oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una norma di carattere programmatico, la quale tuttavia assume particolare rilevanza al fine di rafforzare l'impatto complessivo dell'intervento legislativo, che risulterebbe assai meno efficace qualora non affrontasse anche il tema dell'insegnamento scolastico dell'educazione finanziaria.

Pag. 87

  Sara MORETTO (PD) sottolinea come il suo articolo aggiuntivo 3.01 affronti anch'esso il tema dell'insegnamento scolastico dell'educazione finanziaria, in consonanza con le indicazioni programmatiche contenute nell'emendamento 2.14, prevedendo, in tale prospettiva, il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca. Ricorda inoltre che, nella medesima ottica, il suo emendamento 1.5, appena approvato dalla Commissione, specifica come l'educazione finanziaria debba riguardare anche il profilo formativo della gioventù in età scolare.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL), alla luce del parere contrario espresso sul suo emendamento 2.14, considererebbe sorprendente se il relatore e il Governo esprimessero parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Moretto 3.01, avente la medesima finalità.

  Il Viceministro Luigi CASERO rileva innanzitutto come l'emendamento Paglia 2.14 affronti un aspetto centrale rispetto al complesso della tematica disciplinata dalla proposta di legge in esame. Ritiene infatti che il tema della diffusione delle competenze in materia finanziaria vada sviluppato attraverso un intervento a tutto campo, sia nell'ambito dell'educazione scolastica sia al di fuori di tale percorso.
  Al riguardo, nel ricordare che presso la Commissione Istruzione del Senato è in corso di esame la proposta di legge S.1196, la quale si propone di introdurre un percorso di diffusione di tali competenze nelle scuole, ritiene che tale specifico profilo, proprio in virtù della grande rilevanza che riveste, andrebbe regolato mediante un intervento organico, che contenga disposizioni relative alla copertura finanziaria e che tenga conto della necessità di inserire la materia dell'educazione finanziaria all'interno dei programmi scolastici. Rileva infatti come si corra, altrimenti, il rischio di introdurre una norma «manifesto», volta a inserire una norma di principio e di natura esclusivamente programmatica.
  Viceversa rileva come il provvedimento in esame sia volto a introdurre una disciplina immediatamente attuabile, volta a sanare la grave carenza di competenze in materia di gestione del risparmio presente nel Paese.

  Maurizio BERNARDO, presidente e relatore, ritiene opportuno accantonare l'emendamento Paglia 2.14.

  Girolamo PISANO (M5S) sottolinea il rischio che la Commissione, intervenendo sul tema dell'istruzione scolastica, sconfini al di fuori delle proprie competenze istituzionali, intervenendo su profili che attengono invece alla competenza della Commissione Cultura. Ritiene, quindi, che, ove si intendesse procedere in tal senso, occorrerebbe prevedere il coinvolgimento della medesima Commissione Cultura.

  La Commissione respinge l'emendamento Busin 2.15.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL), alla luce del parere contrario espresso, si dichiara disponibile a ritirare il proprio emendamento 2.16, il quale prevede, in particolare, la definizione di programmi di educazione finanziaria specificamente rivolti ai soggetti più vulnerabili e a quelli con bassi livelli di reddito. Invita comunque a considerare attentamente tale questione, ai fini della discussione in Assemblea ovvero mediante successive proposte emendative del relatore, in quanto considera doveroso prevedere misure specifiche in favore dei predetti soggetti.

  Maurizio BERNARDO, presidente e relatore, accantona l'emendamento Paglia 2.16.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Paglia 2.17 e 2.18.

Pag. 88

  Maurizio BERNARDO, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

  La seduta termina alle 14.55.

RISOLUZIONI

  Martedì 26 luglio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.55.

7-00964 Laffranco: Estensione del regime tributario della cedolare secca alle locazioni a uso diverso dall'abitazione.
(Rinvio del seguito della discussione).

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che il presentatore della risoluzione, Laffranco, ha chiesto di rinviarne il seguito della discussione ad altra seduta.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

Pag. 89