CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 luglio 2016
677.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 19 luglio 2016.

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale (ARPA) del Veneto e dell'Azienda ULSS 12 veneziana nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-01009 Martella: Iniziative a favore del distretto del vetro artistico di Murano.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 12.40.

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 19 luglio 2016.

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.
C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.40 alle 12.55.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 12.55.

Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce.
Nuovo testo unificato C. 72 e abbinate.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Tiziano ARLOTTI (PD), relatore, illustra il provvedimento il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 72 e abbinate che si compone di.
  L'articolo 1 enuncia, quale finalità perseguita dal provvedimento in esame, la realizzazione di una rete nazionale di mobilità dolce, che favorisca il turismo, il tempo libero, l'attività fisica delle persone e la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali. Tale rete è realizzata in via prioritaria attraverso il riuso, il recupero, la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate, salvaguardando la possibilità della loro riconversione all'uso originario, anche per la valorizzazione di itinerari di rilevante valore storico e culturale. La stessa rete persegue l'obiettivo di promuovere una nuova multifunzionalità della rete stradale e il ripristino della rete ferroviaria complementare, garantendo così l'implementazione dell'offerta turistica del territorio e una più diffusa fruizione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali. La ReMoDo è equiparata alle altre reti infrastrutturali nazionali, ai fini della pianificazione e della programmazione a livello nazionale e locale, nonché a quella di livello europeo, ed è sviluppata in coerenza con il sistema nazionale di ciclovie turistiche, nonché con il Piano straordinario della mobilità turistica.
  L'articolo 2 contiene le definizioni funzionali alla delimitazione dei concetti chiave utilizzati nella proposta di legge in esame, a partire da quello di «mobilità dolce», che viene definita come «le forme di mobilità lenta finalizzate alla fruizione del territorio, dell'ambiente, dei beni culturali e del paesaggio, all'attività ricreativa, con particolare attenzione ai disabili, ai minori e agli anziani, caratterizzate da un'elevata sostenibilità ambientale» (lettera a)).
  La lettera b) reca la definizione di «rete nazionale della mobilità dolce» (ReMoDo), intesa come il sistema di percorsi, costituito da percorsi pedonali e per utenti a mobilità ridotta, percorsi ciclabili, percorsi equestri, cammini storici, percorsi religiosi, strade bianche, tratturi e strade locali a basso traffico, treni turistici, percorsi velo-rail, alzaie lungo i fiumi, canali ed aree vallive ed altre tipologie che consentono utilizzi sostenibili, che compongono la struttura nazionale della mobilità dolce e ne realizzano gli obiettivi. La stessa definizione stabilisce che la ReMoDo può essere realizzata prioritariamente attraverso il recupero e il riutilizzo delle seguenti infrastrutture:
   ferrovie dismesse;
   strade rurali; strade bianche; tratturi; strade locali a basso traffico;
   percorsi pedonali e mulattiere di interesse storico, culturale, naturalistico, paesaggistico;
   argini di fiumi, alzaie di canali, altri sentieri di pianura o di montagna;
   altre infrastrutture lineari, quali tronchi stradali dismessi o in abbandono.

  La lettera c) definisce invece «vie verdi (greenways)» le vie di comunicazione riservate esclusivamente a spostamenti non motorizzati, sviluppate in modo integrato al fine di migliorare l'ambiente e la qualità della vita nei territori attraversati ed Pag. 118aventi caratteristiche di larghezza, pendenza e pavimentazione tali da garantirne un utilizzo facile e sicuro agli utenti di tutte le capacità e abilità. La realizzazione di tali vie verdi avviene prioritariamente tramite il riuso delle alzaie dei canali e il recupero delle linee ferroviarie dismesse.
  La lettera e) definisce invece «cammini» gli itinerari naturalistici, culturali ed enogastronomici di particolare rilievo europeo e/o nazionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, nonché una occasione di valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e dei territori interessati. In coerenza con la visione del Consiglio d'Europa, i cammini attraversano una o più Regioni, possono far parte di tracciati europei, si organizzano intorno a temi di interesse storico, culturale, artistico, religioso o sociale.
  L'articolo 3 disciplina gli strumenti per l'attuazione delle finalità perseguite dalla proposta in esame e per l'aggiornamento degli stessi.
  Viene infatti prevista l'elaborazione:
   della rete nazionale della mobilità dolce (ReMoDo) e delle linee guida della mobilità dolce entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge (comma 1);
   di un programma regionale di mobilità dolce, nell'ambito delle competenze di pianificazione e di programmazione territoriale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge (comma 2).

  Lo stesso articolo 3, disciplina (al comma 3) l'aggiornamento degli strumenti programmatori, prevedendo l'aggiornamento, con cadenza triennale della ReMoDo e delle linee guida della mobilità dolce.
  L'articolo 4 disciplina le caratteristiche e le finalità della ReMoDo, in parte ripetendo quanto già statuito negli articoli precedenti.
  Sono elencate le seguenti finalità perseguite dalla ReMoDo:
   recupero e riutilizzo delle infrastrutture territoriali in disuso, dismesse, nonché condivisione delle diverse forme di utilizzo di tali infrastrutture;
   sicurezza dell'utenza;
   continuità della rete e interconnessione dei tracciati;
   sviluppo dell'intermodalità e della ricettività turistica, mediante l'integrazione con il sistema dei trasporti pubblici locali, con le ferrovie turistiche e con la rete dell'ospitalità diffusa;
   individuazione della rete dei cammini di interesse naturalistico, storico, ambientale, culturale, religioso, artistico o sociale.

  Le citate linee guida definiscono, oltre agli indirizzi tecnico-amministrativi, gli aspetti finanziari con particolare riferimento:
   ai contributi dei Ministeri competenti;
   alle modalità per la ripartizione dei fondi necessari;
   alle modalità per il ricorso al partenariato tra pubblico e privato e all'affidamento delle opere in fase di realizzazione o di gestione a soggetti senza fini di lucro, privilegiando gli enti o le associazioni che operano sul territorio. In caso di affidamento a soggetti senza fini di lucro, si stabilisce che possono concorrere al finanziamento per la realizzazione o per la gestione delle opere, anche i proventi di sponsorizzazioni da parte di aziende private, i lasciti e le erogazioni liberali, finalizzati alla realizzazione della ReMoDo.

  L'articolo 5 prevede la pubblicazione, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, dell'elenco delle linee ferroviarie dismesse, comprensivo dello stato di fatto e di proprietà dei singoli tratti ferroviari di competenza statale. Viene altresì disposto che i predetti elenchi sono aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno. Il Ministero per i beni e le attività culturali possa formulare proposte e osservazioni in ordine alla dismissione delle linee ferroviarie di interesse culturale, paesaggistico e turistico. Pag. 119La proprietà delle aree di sedime delle ferrovie dismesse rimane in capo ai soggetti proprietari che sono tenuti a consentirne l'uso come vie verdi, previa stipulazione di specifici accordi, da redigersi secondo quanto previsto nelle linee guida della mobilità dolce.
  L'articolo 6 dispone che il Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, promuove il censimento dei cammini, ai fini della loro promozione e valorizzazione. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base del censimento, effettua la pubblicazione, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, dell'Atlante dei cammini d'Italia, ai fini della promozione turistica e culturale. L'Atlante dei cammini viene aggiornato ogni tre anni dal Ministero per i beni e le attività culturali e il relativo aggiornamento rivela ai fini dell'aggiornamento della ReMoDo.
  L'articolo 7 aggiunge all'elenco degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico che possono essere qualificati come «beni paesaggistici» e vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio:
   ferrovie turistiche, ferrovie sospese e ferrovie dismesse, di pregevole valore paesaggistico o inserite in ambiti territoriali di particolare valenza ambientale;
   strade dismesse, strade bianche, sentieri e tratturi di rilevante valore paesaggistico, ambientale o storico.

  L'articolo 8 reca l'individuazione degli interventi prioritari volti alla tutela e alla valorizzazione socio-economica delle aree territoriali interessate dalla ReMoDo, anche in attuazione e secondo quanto previsto dalle linee guida:
   a) restauro e risanamento conservativo di immobili di interesse storico-artistico di proprietà pubblica e privata ai fini di tutela del paesaggio e di ripristino o miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione;
   b) manutenzione, conservazione, integrità, risparmio energetico, sicurezza e possibilità di fruizione pubblica dei beni di interesse storico, artistico o ambientale esistenti sul territorio interessato della rete di mobilità dolce, di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici, imprese, privati cittadini ed enti morali preferibilmente attraverso l'installazione di impianti che producono energia da fonti rinnovabili e interventi di bioedilizia;
   c) adeguamento della ricettività turistica con priorità agli interventi di recupero dei manufatti di interesse storico-architettonico e ai beni storico-testimoniali esistenti;
   d) iniziative in aree protette nazionali e regionali e oasi finalizzate alla valorizzazione delle zone che possono essere utilizzate per la fruizione turistica;
   e) tutela e salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, anche mediante interventi di architettura del paesaggio che prevedano il restauro e la valorizzazione di tratti di paesaggi storici, l'inserimento di appropriati apparati di vegetazione utili alla riconoscibilità del percorso, la ricomposizione dell'intorno delle emergenze ambientali, paesaggistiche, architettoniche e storiche testimoniali a questo connesse e il recupero di aree degradate collegate al percorso o alla viabilità ad esso afferente;
   f) attività di informazione e promozione del prodotto turistico, culturale, ambientale ed enogastronomico;
   g) attività di formazione, ricerca e documentazione sulla storia, sul paesaggio, sulle tradizioni, sulle religioni e sulla cultura dei luoghi e delle antiche popolazioni;
   h) definizione di un logo identificativo della rete di mobilità dolce, da utilizzare per la cartografia, le pubblicazioni, la segnaletica e la cartellonistica;
   i) adeguamento della segnaletica stradale e tabellare al fine di garantire la messa in sicurezza della rete e la corretta fruizione, soprattutto nei tratti multifunzionali.

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  L'articolo 9 dispone che il Ministero dei beni culturali promuove e coordina le iniziative e gli accordi finalizzati all'incentivazione e alla diffusione della mobilità dolce a livello nazionale e internazionale. Si prevede l'istituzione, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge, di un Osservatorio sulla mobilità dolce. Tale istituzione dovrà avvenire con un apposito decreto del Ministro dei beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente, che disciplinerà il numero dei componenti, la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.
  L'articolo 10 disciplina la sponsorizzazione della mobilità dolce effettuata da aziende private o pubbliche o da persone fisiche, indicando le iniziative che possono essere sponsorizzate. Tali iniziative riguardano la creazione e la realizzazione di percorsi pedonali e per utenti a mobilità ridotta, percorsi ciclabili, percorsi per il turismo equestre e altre tipologie di utilizzi sostenibili finalizzate alla fruizione dell'ambiente e del paesaggio, all'attività ricreativa, con particolare attenzione ai diversamente abili, ai minori e agli anziani, anche attraverso la gestione di attività ricettive e di attività equestre, di noleggio biciclette e di informazione turistica nelle suddette aree.

  Andrea VALLASCAS (M5S) sottolinea come, a suo giudizio, il provvedimento in esame recando anche numerose disposizioni in materia di promozione del turismo avrebbe dovuto essere assegnato alla competenza congiunta delle Commissioni Ambiente e Attività produttive.

  Tiziano ARLOTTI (PD), relatore, osserva che i profili predominanti del testo unificato riguardano la materia del recupero ambientale dei territori abbandonati e la valorizzazione dei territori medesimi.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.
C. 3867 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, in sostituzione della relatrice Chiara Scuvera, illustra il contenuto del provvedimento in titolo.
  La Relazione illustrativa ricorda che l'Italia ha fatto ricorso alla Corte di giustizia dell'UE avverso la cooperazione rafforzata e il relativo regime linguistico, pur firmando l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, in quanto creato all'esterno dell'UE. Dopo che la Corte si è pronunciata sui ricorsi italiano e della Spagna, giudicando compatibile la cooperazione rafforzata con il diritto dell'UE, il Governo ha considerato un cambiamento di prospettiva, che è stato anche stimolato da atti di indirizzo adottati in sede parlamentare. In particolare, le Commissioni riunite X (Attività produttive) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, il 23 giugno 2015, hanno adottato la risoluzione Scuvera e altri n. 8-00122, che impegnava il Governo a procedere all'adesione italiana alla cooperazione rafforzata relativa al brevetto unitario dell'Unione europea, allo scopo di sostenere la competitività delle imprese italiane sui mercati europei e internazionali, e, contestualmente, a promuovere e a tutelare, per quanto di competenza, il multilinguismo in tutte le sedi decisionali dell'Unione europea, in coerenza con le previsioni dei Trattati e con i principi di democraticità delle istituzioni dell'Unione. Nella stessa risoluzione si rilevava come le imprese italiane, non avendo la possibilità di avvalersi del sistema di brevetto unitario, possono accedere solo ad una protezione brevettuale «nazionale», in Italia e in ciascuno degli altri Paesi membri dell'Unione europea, con costi a carico delle Pag. 121imprese stimati in oltre 9 milioni di euro annui. Venivano inoltre richiamate analisi di impatto della Commissione europea secondo le quali un brevetto valido nei 28 Stati membri costa circa 36.000 euro (di cui 23.000 euro solo per costi di traduzione). L'avvio del brevetto unitario – veniva sempre rilevato nella risoluzione richiamando un'analisi di impatto dell'EPO (European Patent Office) – avrebbe condotto ad un risparmio di circa il 70 per cento dei costi richiesti per la validazione di un brevetto per venti anni, nei 25 paesi aderenti al progetto. Il nuovo sistema consente infatti la registrazione di un brevetto unitario presso l'Ufficio europeo dei brevetti (EPO – European Patent Office) da cui discende una protezione uniforme in tutta l'Unione europea, garantendo alle imprese la possibilità di depositare, tramite un'unica procedura, un titolo di proprietà intellettuale valido in tutti i Paesi membri, con evidenti risparmi in termini di costi vivi e burocratici. Sempre l'atto di indirizzo parlamentare evidenziava la novità di un'unica Corte per la risoluzione delle controversie brevettuali a livello europeo, con un regime transitorio di 7 anni (rinnovabile di altri 7) nel quale vi è la possibilità per le imprese di avvalersi della clausola «opt out» (facoltà di rimanere fuori dalla giurisdizione esclusiva del Tribunale Unificato Brevetti-TUB, ricorrendo ai tribunali nazionali).
  Il 2 luglio 2015 il Sottosegretario Sandro Gozi ha notificato al Consiglio dell'Unione europea l'intenzione italiana di aderire alla cooperazione rafforzata.
  Prima di passare ad esaminare l'Accordo all'esame della Commissione, si ricorda che attualmente la protezione brevettuale è assicurata da sistemi esterni all’acquis communautaire, a partire dalle varie legislazioni nazionali e dagli accordi internazionali che facilitano l'ottenimento di brevetti in altri Paesi, ma che non esonerano l'inventore dalle procedure nazionali di rilascio. Per quanto concerne gli strumenti sovranazionali, la Convenzione di Monaco di Baviera sui brevetti europei del 1973, fornisce certamente un buon livello di uniformità per quanto concerne la concessione, l'eventuale invalidazione e la disciplina della protezione dei brevetti: anche in questo caso, tuttavia, la facilitazione consistente in un'unica procedura centralizzata di concessione perde, poi, molta della propria efficacia, in quanto deve essere convalidata da ciascuno degli Stati Parti della Convenzione. L'utilità della Convenzione di Monaco si limita a facilitare la fase di rilascio del brevetto europeo, ma non prevede una procedura effettiva per il mantenimento in vita del brevetto stesso, né adeguati rimedi giurisdizionali per il caso di controversie.
  La ratio principale del pacchetto brevettuale europeo – formato oltre che dall'Accordo in esame, dai regolamenti UE 1257 e 1260 del 2012, che saranno applicati solo dopo l'entrata in vigore dell'Accordo – è quella di creare un sistema completo di protezione sovranazionale, con un'efficacia giuridica unitaria, in seno al territorio dell'Unione europea, dei brevetti rilasciati ai sensi della Convenzione di Monaco del 1973, dando vita ad un tribunale comune per una rapida risoluzione delle controversie. In proposito occorre rilevare che tutto ciò mira ad accompagnare la nuova dimensione sovranazionale dei mercati, consentendo agli operatori che desiderano avvalersi del pacchetto europeo di ottenere una protezione brevettuale consonante con l'integrazione delle singole economie nazionali nel Mercato unico europeo.
  La ratifica dell'Accordo dovrebbe, quindi, presentare per il nostro Paese ricadute positive sulla sua attrattività verso investimenti esteri collegati a brevetti di alta qualità. La comprensione dell'importanza del pacchetto brevettuale europeo è facilitata se si pensa che proprio la materia brevettuale, a differenza di quella dei marchi, dei disegni industriali e delle indicazioni geografiche di provenienza dei prodotti agricoli, è rimasta a lungo caratterizzata da sistemi nazionali assai differenti.
  Con riferimento all'evoluzione nella storia dei brevetti in ambito comunitario, si segnala che il Trattato di Lisbona dal 2000 estendeva la competenza dell'Unione Pag. 122europea in materia di brevetti e che, pertanto il Consiglio dell'Unione europea, il 20 marzo 2011, autorizzava con una decisione l'inizio di una cooperazione rafforzata tra venticinque degli allora ventisette Stati membri dell'Unione: infatti l'Italia e la Spagna non si associavano alla cooperazione rafforzata, per proteggere la propria rispettiva lingua, considerato che il Trattato di Lisbona prevedeva, sostanzialmente, un trilinguismo, ovvero inglese, francese e tedesco, mentre italiano e spagnolo non erano considerati.
  Si rammenta, altresì, che a seguito di pressioni ricevute, anche attraverso appositi atti di indirizzo, i due rami del Parlamento (il Senato nel luglio 2013 e la Camera nel giugno 2015) esortavano l'Esecutivo a rivedere la propria posizione e aderire alla cooperazione rafforzata sul brevetto unitario europeo.
  Passando ad illustrare il contenuto specifico dell'Accordo in esame, molto importante, esso si compone di un preambolo di ottantanove articoli, raggruppati in cinque parti, oltre a due allegati contenenti rispettivamente lo statuto del tribunale unificato dei brevetti e i criteri di distribuzione del contenzioso tra la sede centrale di Parigi le sezioni di Londra e di Monaco di Baviera. Al riguardo, appare opportuna una riflessione circa la sezione londinese, considerando l'esito del recente referendum britannico.
  Illustrando, poi, gli aspetti salienti dell'articolato, si rileva che la parte prima concerne disposizioni generali e istituzionali, e si compone degli articoli da 1 a 35: in particolare l'articolo 1 istituisce il tribunale unificato dei brevetti, con la finalità della composizione delle controversie relative ai brevetti europei e ai brevetti europei con effetto unitario.
  Dopo l'articolo 2, dedicato alle definizioni, l'articolo 3 concerne l'ambito di applicazione dell'Accordo e che lo status giuridico del tribunale è oggetto dell'articolo 4: il tribunale ha personalità giuridica in ciascuno Stato membro contraente e gode della capacità giuridica più estesa accordata in ciascuno degli ordinamenti nazionali alle persone giuridiche. L'articolo 5 concerne la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del tribunale.
  L'articolo 6 disciplina i vari gradi del tribunale, che si compone di un tribunale di primo grado, di una corte d'appello e di una cancelleria.
  L'articolo 7 prevede per il tribunale la divisione centrale di Parigi le sezioni di Londra e Monaco di Baviera, mentre gli articoli da 15 a 19 riguardano i giudici del tribunale. Illustra, quindi, gli articoli 20-23, evidenziando che essi riguardano il primato del diritto dell'Unione e la responsabilità degli Stati membri contraenti e osserva che ciò è molto importante per superare tutta la normativa nazionale.
  L'articolo 24 specifica le fonti del diritto su cui si fondano le decisioni del tribunale unificato dei brevetti, mentre gli articoli 31-35 sanciscono la competenza internazionale del tribunale, stabilita in conformità al regolamento UE 1215 del 2012, e, ove applicabile, in base alla Convenzione sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, la cosiddetta Convenzione di Lugano. L'articolo 32 riguarda la competenza esclusiva del tribunale, mentre l'articolo 33 riguarda la competenza delle divisioni del tribunale di primo grado. Evidenzia anche che l'articolo 35 riguarda l'istituzione a Lubiana e a Lisbona di un centro di mediazione e arbitrato per le controversie in materia di brevetti ricomprese nella competenza del tribunale unificato di cui all'Accordo in esame.
  La parte seconda riguarda le disposizioni finanziarie (articoli 36-39), mentre l'organizzazione e le disposizioni procedurali per il tribunale unificato dei brevetti sono oggetto della parte terza (articoli 40-82); è previsto lo statuto del tribunale (articolo 40), che fissa i dettagli dell'organizzazione e del funzionamento di esso, ed è contenuto nell'allegato I all'Accordo in esame. Lo statuto può essere modificato con decisione del comitato amministrativo, ma senza alterare in profondità il contenuto dell'Accordo.
  L'articolo 41 è dedicato al regolamento procedurale, che fissa i dettagli dei procedimenti Pag. 123innanzi al tribunale in conformità all'Accordo e allo statuto. Il regolamento procedurale è adottato dal comitato amministrativo ma, significativamente, con il previo parere della Commissione europea in ordine alla compatibilità del regolamento procedurale con il diritto della UE. Anche nel caso del regolamento di procedura, eventuali modifiche non possono alterare in profondità l'Accordo o lo statuto che ne sono presupposti.
  I rimanenti articoli da 42 a 48 concernono la proporzionalità e l'equità delle modalità di trattamento delle controversie da parte del tribunale unificato, nonché la gestione delle cause, le procedure elettroniche utilizzabili, la pubblicità dei procedimenti e la capacità giuridica nei confronti del tribunale, che appartiene a qualsiasi persona fisica o giuridica, od organismo equivalente, autorizzata ad avviare procedimenti in base al proprio diritto nazionale. Tra le parti nei procedimenti è ricompresa in primis la figura del titolare di un brevetto, rappresentato di norma da avvocati abilitati al patrocinio innanzi ad un organo giurisdizionale nazionale di uno Stato membro contraente.
   Gli articoli 49-51 sono di grande rilevanza in ragione di quanto in precedenza esposto sulle obiezioni sollevate dall'Italia e dalla Spagna nei confronti del regime linguistico delle procedure innanzi al tribunale unificato: salvo una serie di disposizioni derogatorie, di norma è stabilito che la lingua del procedimento (articolo 49) innanzi alle divisioni regionali o locali del tribunale è una delle lingue ufficiali dello Stato che ospita la divisione interessata, ovvero una delle lingue ufficiali designate dagli Stati membri contraenti che condividano una divisione regionale. Essendo previste al momento solo la divisione centrale di Parigi e le sezioni di Londra e Monaco di Baviera, ne deriva il regime sostanzialmente trilinguistico contestato tuttora dalla Spagna e, in una prima fase, anche dal nostro Paese.
  Nei procedimenti innanzi al tribunale (articoli 52-55) sono previste procedure scritte, procedure provvisorie e procedure orali, e l'articolo 53 elenca non esaustivamente i mezzi di prova nei procedimenti del tribunale, che vanno dall'audizione di parti e testimoni alle perizie e alle ispezioni, fino alla produzione di documenti e alla domanda di informazioni, nonché a prove o esperimenti comparativi.
  La forma delle decisioni del tribunale unificato è oggetto degli articoli da 76 a 82: il tribunale si attiene alle richieste presentate dalle parti, agendo pienamente nel campo del diritto civile. Le decisioni le ordinanze del tribunale sono motivate e formulate per iscritto, ed emesse nella lingua del procedimento. Le decisioni e le ordinanze (articolo 78) sono adottate a maggioranza dei membri del collegio, e in caso di parità prevale il voto del presidente. Qualsiasi giudice del collegio può eccezionalmente In qualsiasi momento dello svolgimento del esprimere una dissenting opinion procedimento le parti possono porre fine alla controversia mediante transazione tra di loro, convalidata da una decisione del tribunale. Ciò trova però un limite nel fatto che la revoca o la limitazione di un brevetto non possono avvenire mediante una tale transazione (articolo 79).
  L'articolo 81 prevede casi eccezionali di riesame a seguito di una decisione definitiva del tribunale, che la corte d'appello può disporre in determinate circostanze – come la scoperta di un fatto di natura decisiva, di cui non si era precedentemente a conoscenza, o vizi sostanziali di procedura quale la mancata notifica al convenuto contumace. In caso di richiesta di riesame fondata, la corte d'appello annulla in tutto o in parte la decisione relativa e riapre il procedimento, tutto ciò senza pregiudizio degli interessi di chi in buona fede utilizzi brevetti legittimati dalla decisione oggetto di riesame. L'articolo 82 prevede che le decisioni e le ordinanze del tribunale sono esecutive in qualsiasi Stato membro contraente.
  Il disegno di legge di ratifica in esame consta di sei articoli: come di consueto, i primi due concernono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con allegati, fatto a Pag. 124Bruxelles il 19 febbraio 2013. Gli articoli 3 e 4 contengono norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad alcune disposizioni dell'Accordo. In particolare, l'articolo 3, relativo all'istituzione di modifica il decreto legislativo n. 168 del 2003 Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello. In particolare, la norma modifica la lettera a), del comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo, al fine di escludere dalla cognizione delle Sezioni specializzate le (sole) azioni cautelari e di merito per le quali l'Accordo sul tribunale unificato dei brevetti – si vedano, in particolare, gli articoli 3 e 32 – prevede la competenza esclusiva del tribunale stesso.
  Ai sensi di questa modifica e in virtù di quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 32 dell'Accordo, gli organi giurisdizionali nazionali – le Sezioni in questione – rimangono competenti a conoscere delle azioni relative a brevetti che non rientrano nella competenza esclusiva del Tribunale unificato.
  L'articolo 4 integra la disciplina sul diritto di brevetto contenuta nell'articolo 66 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. legge 30 del 2005).In particolare, il disegno di legge inserisce nel citato articolo 66 del Codice della proprietà industriale tre nuovi commi da 2-bis a 2-quater.
  Il nuovo comma 2-bis dispone che il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi ad un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima invenzione è protetta. Ciò qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità e della destinazione dei mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza.
  Ai sensi del nuovo comma 2-ter, quanto sopra previsto non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi dello stesso articolo 66, comma 1.
  In proposito occorre osservare che tali nuovi commi disciplinano il diritto di impedire l'utilizzazione indiretta dell'invenzione, prerogativa riconosciuta ai titolari di brevetti europei dalle norme dell'Accordo. Inoltre, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo, quanto disposto dal paragrafo 1 non si applica quando i mezzi sono prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non inciti la persona a cui sono forniti a commettere gli atti vietati dall'articolo 25 (relativo al diritto di impedire l'utilizzazione diretta dell'invenzione).
  Il comma 2-quater dispone che – ai fini di cui al comma 2-bis – non si considerano aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione i soggetti che compiono gli atti (consentiti in ambito privato o per fini sperimentali) di cui all'articolo 68, comma 1 del Codice.
  In conclusione, la ratifica dell'Accordo in titolo è estremamente importante per la tutela sia delle nostre imprese sia dei centri universitari, che solo grazie all'Intesa in discussione potranno godere dei benefici di un sistema di mediazione e di gestione delle controversie legali a livello unificato, dal quale in precedenza gli operatori economici italiani erano esclusi.
  Nessuno chiedendo di parlare, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.10.

RISOLUZIONI

  Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonio Gentile.

  La seduta comincia alle 14.15.

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7-01009 Martella: Iniziative a favore del distretto del vetro artistico di Murano.
(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00194)

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione rinviata nella seduta del 29 giugno scorso.

  Marco DA VILLA (M5S), in seguito alle audizioni di rappresentanti dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto e dell'Azienda ULSS 12 veneziana svolte nella seduta antimeridiana odierna, propone di riformulare il testo della risoluzione Martella 7-01009 nei seguenti termini:
   nella premessa, dopo le parole: «che hanno reso famoso il brand nel mondo;» inserire il seguente paragrafo: «le concentrazioni di arsenico, cadmio e altri inquinanti, riconducibili alla lavorazione del vetro, rilevate nei terreni e nell'aria a Murano, superano significativamente i valori di riferimento previsti per legge e quelli medi del Veneto. Questa situazione ha determinato allarme nella popolazione, inducendo la municipalità di Venezia-Murano-Burano a richiedere una indagine epidemiologica alla ULSS 12 e l'installazione di una centralina fissa per il rilevamento della qualità dell'aria;»;
   nella parte dispositiva, sostituire il secondo impegno con il seguente: «a promuovere, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, misure di sostegno e sgravi fiscali con agevolazioni per le piccole imprese, su base pluriennale, anche e in particolare finalizzate a incentivare l'adozione di strumenti per l'abbattimento delle emissioni di agenti inquinanti nocivi dalle lavorazioni del vetro, valutando anche la fattibilità di realizzare per Murano una zona franca urbana»;
   nella parte dispositiva, al quinto impegno, dopo le parole: «prevedendo misure di sostegno alla ricerca applicata», inserire le seguenti: «e per il monitoraggio e contenimento delle emissioni nocive delle produzioni vetrarie,».

  Andrea MARTELLA (PD) ritiene che le modifiche proposte possano essere accettate e riformula il testo della propria risoluzione nel senso indicato dal deputato Da Villa (vedi allegato 1).

  Il sottosegretario Antonio GENTILE accoglie il primo impegno della parte dispositiva. Fa presente, tuttavia Si deve, tuttavia, far presente che la materia investe la competenza prevalente della regione Veneto cui spetta la scelta finale dei territori eleggibili ai fini della riconoscimento dell'isola di Murano come area di crisi non complessa ai sensi della legge n. 181 del 1989.
  Accoglie il secondo impegno della parte dispositiva sottolineando la necessità di una nuova previsione legislativa al fine dell'inserimento dell'isola di Murano tra le zone franche urbane da agevolare il cui numero è stato già individuato e definito dal legislatore.
  Propone di riformulare il terzo impegno della parte dispositiva nei seguenti termini: «ad assumere iniziative per rafforzare le misure di contrasto alla contraffazione e a tutelare, in tal modo, anche il marchio collettivo “Vetro Artistico®Murano”». Sottolinea che la proposta di attribuzione «della dimensione di certificazione nazionale» al marchio collettivo e il corrispondente divieto di esercizio dell'attività concernente la lavorazione del vetro di Murano al di fuori della certificazione obbligatoria proposta non è efficace a limitare l'uso improprio della marcatura d'origine muranese ovvero la contraffazione del marchio collettivo rischiando, peraltro, di presentare anche profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario in materia di libera circolazione delle merci (in particolare con quanto disposto dagli articoli 34 e 35 del TFUE).
  Accoglie il quarto impegno della parte dispositiva.
  Accoglie il quinto impegno del testo riformulato nella parte dispositiva proponendo Pag. 126inserire, dopo le parole «cui partecipino» la parola «anche». Fa presente che al tavolo interministeriale potrebbe risultare opportuna anche la presenza di altre Amministrazioni interessate.
  Accoglie infine il sesto impegno della parte dispositiva. A questo proposito, ricorda che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha avviato nel 2010 un progetto di candidatura, promosso dal Consorzio Promovetro di Murano, orientato al raggiungimento del riconoscimento dell'arte vetraia di Murano come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Il progetto di candidatura è stato però sospeso per volontà dei proponenti nel 2011, per essere poi riavviato e di nuovo sospeso nel corso del 2013. Nel maggio del 2015 il referente per Promovetro del progetto di candidatura, ha contattato gli uffici dell'Unesco del Mibact comunicando l'intenzione del consorzio di riavviare la pratica. In occasione dell'annunciata volontà di ripresa dell'iter, l'Ufficio Unesco del Segretariato generale ha comunque avviato il riesame di tutta la documentazione fino ad ora prodotta ed alla conseguente valutazione di tutte le attività necessarie alla sua corretta conclusione.

  Andrea MARTELLA (PD) accetta le ulteriori riformulazioni proposte dal Governo al testo della propria risoluzione.

  Catia POLIDORI (FI-PdL), nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo, sottoscrive la risoluzione in discussione.

  Ludovico VICO (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

  Marco DA VILLA (M5S) esprime soddisfazione per l'accoglimento delle sue proposte di riformulazione nel testo della risoluzione e dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.
  La Commissione approva all'unanimità il testo riformulato della risoluzione che assume il numero 8-00194 (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 14.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

  La seduta comincia alle 14.25.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa.
COM(2016) 155 final.
(Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione del documento finale).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 giugno 2016.

  Ludovico VICO (PD), relatore, comunica di non aver ricevuto proposte di modifica o integrazione alla proposta di documento finale sulla comunicazione in esame presentata nella precedente seduta.

  Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di documento finale (vedi allegato 3).

  La seduta termina alle 14.30.

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