CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 luglio 2016
677.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI.

  La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2015, relativo a sviluppo, sperimentazione, industrializzazione e produzione di un nuovo velivolo da addestramento basico, denominato High Efficiency Trainer.
Atto n. 314

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio 2016.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2016, relativo all'evoluzione B1 NT del programma FSAF/PAAMS.
Atto n. 315.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio 2016.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012.
C. 3943 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, in sostituzione della relatrice, deputata Bonomo, al momento impegnata nei lavori di altra Commissione, introduce l'esame rilevando che con l'Accordo di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012, il Governo italiano ed il Governo della Repubblica dell'Armenia intendono sviluppare e disciplinare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la cooperazione in materia di sicurezza.
  Segnala, quindi, che la relazione che accompagna il disegno di legge di ratifica evidenzia come l'Accordo assuma anche una valenza stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico, alla luce degli interessi nazionali e degli impegni internazionali assunti dall'Italia in quella regione.
  Prima di passare ad illustrare nel dettaglio i contenuti dell'Accordo, ricorda che l'Armenia ha sottoscritto fin dal 1994 il programma della NATO denominato Partenariato per la pace.
  Scendendo, quindi, nel merito del provvedimento, sottolinea che l'articolo 1 enuncia i principi ispiratori dell'Accordo, consistenti nell'incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, sulla base dei principi di reciprocità ed uguaglianza ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e gli impegni internazionali assunti dai due paesi.
  L'articolo 2, invece, prevede che la cooperazione si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti. Inoltre, definisce le aree, non esclusive, nelle quali si svilupperà la cooperazione, nonché le modalità della cooperazione bilaterale, ovvero le attività attraverso le quali questa si realizzerà.
  Con l'articolo 3 vengono regolati gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo, prevedendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza per l'esecuzione dell'Accordo stesso (spese di viaggio, salari, oneri assicurativi ed oneri relativi alle indennità previste dai rispettivi ordinamenti, spese mediche e per la rimozione o l'evacuazione di personale malato, infortunato o deceduto). Pag. 45
  L'articolo 4 riguarda le questioni attinenti la giurisdizione. In particolare, si riconosce il diritto di giurisdizione allo Stato ospitante, nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi sul proprio territorio. Tuttavia, lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso militare o civile, per reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio. Nel caso in cui il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato di origine, le Parti addiverranno ad un'intesa che salvaguardi il personale interessato. Al riguardo ricorda che l'Armenia ha abolito la pena di morte dal 2003, come sottolineato anche nella relazione illustrativa.
  L'articolo 5 riguarda il risarcimento dei danni eventualmente provocati dal personale della Parte inviante in relazione al servizio reso.
  L'articolo 6, invece, disciplina la cooperazione nel campo dell'importazione ed esportazione di prodotti aventi scopo militare. In particolare, il paragrafo 1 prevede la possibilità di fornire reciproco supporto alle iniziative commerciali concernenti i materiali in argomento, mentre il paragrafo 2 individua le modalità attraverso le quali potrà attuarsi la cooperazione nel campo dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca e dello sviluppo degli equipaggiamenti, che sono: ricerca scientifica, test e progettazione; scambi di esperienze in campo tecnico; produzione congiunta, modernizzazione e servizi tecnici congiunti in settori stabiliti dalla Parti; approvvigionamento di materiali militari rientranti in programmi e produzione comuni ordinati da una delle Parti, conformemente alla rispettive legislazioni nazionali in materia di importazione ed esportazione di prodotti ad uso militare; supporto alle industrie della difesa ed agli enti governativi per l'avvio della cooperazione nel campo della produzione di prodotti ad uso militare Il paragrafo 3, infine, prevede che le Parti si prestino reciproca assistenza e collaborazione allo scopo di favorire la realizzazione delle attività previste dall'Accordo e da contratti firmati nel quadro delle proprie disposizioni.
  L'articolo 7, disciplina il trattamento delle informazioni, dei documenti, dei materiali, degli atti e delle attività o cose classificati, specificando che essi dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e che potranno essere trasferiti solo attraverso i canali governativi approvati dalle Autorità nazionali competenti.
  L'articolo 8 regola le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo, che verranno risolte esclusivamente attraverso consultazioni e negoziati tra le Parti, per il tramite dei canali diplomatici.
  L'articolo 9 prevede la possibilità di stipulare eventuali Protocolli aggiuntivi e Programmi di sviluppo in ambiti specifici di cooperazione, mentre gli articoli 10 e 11 regolano l'entrata in vigore dell'Accordo.
  Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, composto da 5 articoli, segnala l'articolo 3, che valuta gli oneri dell'Accordo in euro 6.386, ad anni alterni, a decorrere dal 2016. Precisa, quindi, che tali oneri sono relativi alle eventuali consultazioni di rappresentanti delle Parti, da tenersi alternativamente a Jerevan e a Roma.
  Conclude ricordando che l'Armenia ha rafforzato la cooperazione militare con la Nato e partecipa ad alcune significative missioni internazionali, tra cui quella in Libano (UNIFIL), ed evidenzia la particolare importanza della collaborazione nel settore della difesa con l'Armenia, poiché il tema della sicurezza, per un piccolo Paese quale l'Armenia stessa, è fondamentale in un'ottica di equilibrio, in un contesto regionale molto complesso.
  Dà quindi la parola alla relatrice, nel frattempo sopraggiunta.

  Francesca BONOMO (PD), relatrice, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

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  Antonino MOSCATT (PD) preannuncia, a nome del proprio gruppo, un voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.
C. 3944 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesca BONOMO (PD), relatrice, rileva preliminarmente che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e dispone l'esecuzione di due distinti Accordi tra l'Unione europea e Stati terzi.
  Il primo di questi, l'Accordo di partenariato e cooperazione tra Unione europea e Iraq, costituisce la prima relazione pattizia tra le due Parti ed è finalizzato a definire la cornice giuridica e politico-istituzionale entro cui organizzare la cooperazione fra l'Unione europea e l'Iraq, regolando aspetti relativi al dialogo politico, alle relazioni commerciali, agli aiuti allo sviluppo e ad una serie di ambiti settoriali, dall'ambiente all'energia, dall'istruzione alla cultura.
  Fa presente, poi, che l'Accordo – concluso per un periodo di dieci anni e suscettibile, alla scadenza, di proroghe annuali – presenta particolare rilevanza proprio per il dialogo politico inteso a sostenere l'Iraq nello sforzo verso le riforme e lo sviluppo, facilitandone l'integrazione nel più vasto contesto economico internazionale. Espressione delle dinamiche del dialogo politico è l'istituzione di un Consiglio di cooperazione, che è previsto si riunisca periodicamente a livello ministeriale per discutere dei problemi di reciproco interesse, ma soprattutto di politica estera, sicurezza, diritti umani, lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, terrorismo e Corte penale internazionale.
  Dal punto di vista commerciale, invece, l'Accordo di partenariato UE-Iraq registra una fase ancora iniziale di cooperazione tra le Parti, nel senso che si limita a costituire un accordo non specificamente preferenziale e, tuttavia, inclusivo delle norme di base dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), di cui l'Iraq ancora non fa parte.
  Passando alla struttura dell'Accordo in esame, rileva che questo si suddivide in 124 articoli raggruppati in cinque titoli. Fanno inoltre parte integrante dell'Accordo quattro allegati, rispettivamente concernenti gli appalti pubblici, i diritti di proprietà intellettuale, i centri di informazione e le note e disposizioni supplementari.
  Il Titolo I (articoli 3-7) è quello che interessa più da vicino le materie di competenza della Commissione difesa e concerne il dialogo politico e la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza: segnala, in particolare, l'articolo 4, che ribadisce l'importanza della lotta al terrorismo e prevede che le Parti cooperino al fine di prevenire e reprimere gli atti di terrorismo; l'articolo 5, che riguarda la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, ritenuta elemento essenziale dell'Accordo, nonché l'articolo 6, che sancisce la cooperazione in fatto di lotta al traffico illegale di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni, la cui diffusione incontrollata costituisce tuttora una seria minaccia per la pace e per la sicurezza internazionali.
  Il Titolo II (articoli 8-80) riguarda gli scambi e gli investimenti.
  Il Titolo III (articoli 81-101) concerne i settori di cooperazione, che sono sostanzialmente Pag. 47quelli oggetto dell'azione di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea.
  Il Titolo IV è dedicato ai principi dello Stato di diritto e comprende gli articoli 102-110. In questa sezione sono anche ricomprese le questioni della cooperazione giudiziaria in materia di migrazione e asilo, di lotta alla corruzione e al crimine organizzato, incluso il riciclaggio di denaro, e in materia di contrasto ai traffici illegali di stupefacenti.
  Il Titolo V, infine, riguarda disposizioni istituzionali, generali e finali (articoli 111-124). Al riguardo evidenzia l'articolo 111, con il quale è istituito il Consiglio di cooperazione, che ha il compito di condurre il monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo in esame.
  Quanto al secondo degli accordi oggetto del disegno di legge in esame, cioè l'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e le Filippine, rimarca innanzitutto che si tratta del secondo accordo che l'Unione europea conclude con un Paese membro dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN), dopo quello siglato con l'Indonesia. Tale Accordo consentirà, una volta in vigore, di avviare la cooperazione in settori quali la lotta al terrorismo, lo sviluppo sostenibile ed i diritti umani, nonché di sviluppare un partenariato di ampia portata strategica.
  Oltre a contemplare le clausole standard dell'Unione europea in materia di diritti umani, Corte penale internazionale, lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro, nonché lotta al terrorismo, l'Accordo tende anche ad ampliare notevolmente la portata dell'impegno reciproco per quanto riguarda il profilo economico e commerciale, nonché in materia di giustizia e affari interni, estendendo i settori di cooperazione ad ambiti quali l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia, i trasporti marittimi ed aerei, fino a temi quali il riciclaggio del denaro ed il contrasto al finanziamento del terrorismo, la lotta al traffico di droghe illecite, la criminalità organizzata e la corruzione. L'Accordo, inoltre, reca disposizioni in materia fiscale.
  Passando alla struttura del testo, rileva che esso è organizzato in 58 articoli suddivisi in 8 titoli.
  Il Titolo I (articoli 1-4) definisce la natura e l'ambito di applicazione dell'intesa, con l'impegno espresso dalle Parti a cooperare anche nel quadro delle organizzazioni internazionali cui appartengono.
  Il successivo Titolo II (articoli 5-11) definisce gli aspetti di dialogo politico e di cooperazione in tema di diritti umani, di giustizia internazionale, di lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (articolo 8), nonché contro il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro (articolo 9) ed in tema di lotta al terrorismo.
  Il Titolo III (articoli 12-19) è dedicato al commercio e agli investimenti ed è finalizzato alla intensificazione dei rapporti commerciali bilaterali, mentre il Titolo IV (articoli 20-25) è dedicato alla cooperazione in materia di giustizia e di sicurezza, con l'impegno sancito ad un'azione di contrasto alle droghe illecite, al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alla criminalità organizzata.
  Il Titolo V (articoli 26-27) si riferisce alla cooperazione in materia di migrazione e lavoro marittimo, mentre il Titolo VI (articoli 28-47) regola la cooperazione economica e quella di diversi altri ambiti settoriali.
  Il Titolo VII (articolo 48) disciplina il quadro istituzionale prevedendo l'istituzione di un comitato misto che si occuperà di garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'Accordo, mentre il Titolo VIII (articoli 49-58) reca le disposizioni finali.
  In conclusione, considerato che, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione, i citati Accordi contengono disposizioni consuete in questo tipo di trattati, volte a sviluppare la cooperazione nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e nel contrasto ai traffici di armi leggere, al fine di favorire la pace e accrescere la Pag. 48sicurezza, ritiene che la Commissione possa esprimere un parere favorevole.

  Michele PIRAS (SI-SEL) manifesta un orientamento in via di massima favorevole al provvedimento, segnalando, tuttavia, l'esigenza di disporre di più tempo, in modo da poter approfondire nel dettaglio i contenuti dell'Accordo.

  Antonino MOSCATT (PD), premesso che la relatrice ha svolto una relazione esauriente, ritiene che nulla osti a che il seguito dell'esame sia rinviato ad altra seduta, in modo da dare a tutti il tempo di svolgere gli approfondimenti che reputino necessari.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

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