CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 luglio 2016
674.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 45

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 14 luglio 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico.
Nuovo testo C. 3954 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, osserva che il decreto-legge n. 117 del 2016 interviene sulla disciplina del processo amministrativo telematico e posticipa di sei mesi il termine a decorrere dal quale tutti gli atti del processo amministrativo dovranno essere sottoscritti con firma digitale. Il termine finora fissato al 1o luglio 2016 viene infatti posticipato al 1o gennaio 2017.
  Nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge, la Commissione di merito ha ampliato l'oggetto del provvedimento, inserendovi disposizioni sul personale del Ministero della giustizia.
  Quanto al processo amministrativo telematico (articolo 1, commi 1 e 2 e articolo 2), si ricorda che il Codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010), all'articolo 136, detta disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici, prevedendo che «tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti possono essere sottoscritti con firma digitale» (comma 2-bis). La norma in vigore, dunque, prevede la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le modalità telematiche nel processo amministrativo. Peraltro, per accelerare anche dinanzi ai TAR e al Consiglio di Stato la digitalizzazione, ormai ampiamente avviata sul fronte del processo civile, l'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2014 (come più volte modificato nel corso degli ultimi due anni) prevede la sostituzione della facoltà concessa dal Pag. 46comma 2-bis con l'obbligo di utilizzo delle modalità telematiche, introducendo una nuova formulazione dell'articolo 136, comma 2-bis, in base alla quale «Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
  Questa disposizione, però, non è mai stata efficace, in quanto lo stesso articolo 38 del decreto-legge n. 90 del 2014 ha fissato un termine a partire dal quale il processo amministrativo telematico avrebbe dovuto affermarsi: originariamente la data era quella del 1o gennaio 2015, poi spostata al 1o luglio 2015 (decreto-legge n. 192 del 2014), poi ulteriormente prorogata al 1o gennaio 2016 (decreto-legge n. 83 del 2015) e poi ancora spostata al 1o luglio 2016 dal decreto-legge n. 210 del 2015.
  La posticipazione del termine previsto per la piena operatività del processo amministrativo telematico è dovuta a ritardi nella predisposizione delle regole tecnico-operative necessarie ad applicare il principio dell'obbligatorietà della sottoscrizione digitale degli atti. L'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del Codice del processo amministrativo (allegato n. 2 al decreto legislativo n. 104 del 2010), infatti, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e l'Agenzia per l'Italia digitale, l'introduzione di regole tecnico operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali. In attuazione di questa disposizione è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico). Il regolamento disciplina il fascicolo e i registri informatici, le modalità attraverso le quali possono essere redatti e depositati sotto forma di documento informatico gli atti del giudice, delle parti, degli ausiliari del giudice e del segretario di udienza, la trasmissione dei fascicoli, la notificazione e le comunicazioni con modalità telematiche, la richiesta di copie e l'accesso al fascicolo informatico. Un apposito allegato disciplina le specifiche tecniche per l'esecuzione del regolamento, la cui applicazione è fissata al 1o luglio 2016. Peraltro, come previsto dall'articolo 13 delle disp. att. del codice del processo amministrativo, in attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, dalla data di entrata in vigore del regolamento (21 marzo 2016) e fino al 30 giugno 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso i TAR e il Consiglio di Stato, con modalità individuate dagli organi della giustizia amministrativa. Il regolamento dunque precisa che nella fase della sperimentazione continuano a essere applicate le previgenti disposizioni in materia di perfezionamento degli adempimenti processuali e dunque la facoltatività della sottoscrizione digitale degli atti.
  Venendo alla proroga dei termini prevista dal decreto-legge, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, non modificato nel corso dell'esame in Commissione, novella l'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2014, per prevedere che la modifica all'articolo 136 del Codice del processo amministrativo acquisti efficacia il 1o gennaio 2017 anziché il 1o luglio 2016. Il comma 2 modifica invece l'articolo 13, comma 1-bis, delle disposizioni di attuazione del codice del processo amministrativo per consentire la sperimentazione delle regole tecnico operative introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40 del 2016 fino al 31 dicembre 2016, in luogo del 30 giugno 2016. Conseguentemente, durante i prossimi sei mesi il processo amministrativo telematico avrà carattere sperimentale e facoltativo. Solo al termine della sperimentazione, il 1o gennaio 2017, appunto, il deposito di tutti gli atti di parte Pag. 47e del giudice dovrà obbligatoriamente essere realizzato con modalità telematiche.
  L'articolo 2 del decreto-legge precisa poi che al processo amministrativo telematico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40 del 2016, sia dato avvio a partire dal 1o gennaio 2017 (comma 1). La Commissione Giustizia ha aggiunto il comma 1-bis, per consentire, fino al 31 marzo 2017, l'applicazione delle disposizioni oggi vigenti, che prevedono la facoltà della firma digitale degli atti. In sostanza, «al fine di consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematico», per i primi tre mesi sarà possibile sottoscrivere gli atti sia in modo tradizionale che digitalmente. Non sarà vigente, dunque, la nuova formulazione dell'articolo 136, comma 2-bis, del Codice del processo amministrativo.
  Quanto alle procedure straordinarie di assunzione di personale amministrativo presso il Ministero della giustizia (articolo 1, commi da 2-bis a 2-septiesdecies), nel corso dell'esame in sede referente la Commissione Giustizia ha inserito all'articolo 1 del decreto-legge 16 ulteriori commi con i quali il Ministero della giustizia è autorizzato a procedere ad assunzioni straordinarie.
  In particolare, i citati commi 2-bis e 2-ter autorizzano il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, ad assumere a tempo indeterminato fino a 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale. Il personale sarà inquadrato nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria e potrà essere selezionato sia bandendo nuovi concorsi che attingendo a graduatorie ancora valide. L'aumento del personale è destinato a supportare i processi di digitalizzazione degli uffici e a completare il processo di trasferimento allo Stato – avviato dal 1o settembre 2015 – dell'obbligo di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari precedentemente a carico dei Comuni. Alle assunzioni si potrà procedere trascorsi 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge (e dunque a partire dal 29 agosto, che presumibilmente sarà anche la data di entrata in vigore della legge di conversione). Spetterà ad un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la PA, definire le graduatorie dalle quali attingere, nonché i concorsi da bandire, dopo aver valutato i fabbisogni di professionalità del ministero.
  Il comma 2-quater consente al Ministero della giustizia di assumere a tempo indeterminato ulteriore personale amministrativo non dirigenziale, attraverso procedure concorsuali disciplinate dallo stesse decreto ministeriale, attingendo alle risorse che residuano dall'espletamento delle procedure di mobilità del personale proveniente dalle province. In sostanza, ipotizzando che i posti individuati dalle leggi di stabilità 2015 e 2016 non vengano integralmente coperti attraverso la mobilità, il provvedimento autorizza comunque il Ministero ad assumere personale fino a coprire quel contingente, attingendo alle risorse residue. Si potrà procedere alle assunzioni trascorsi 30 giorni dalla comunicazione della conclusione delle suddette procedure di mobilità (all'esito della quale sarà chiarito quanti posti sono rimasti scoperti e dunque quante risorse residuino). Le risorse da considerare per realizzare queste procedure straordinarie di assunzione sono individuate dal comma 2-sexies che rinvia a due disposizioni delle leggi di stabilità 2015 e 2016.
  Il carattere straordinario del reclutamento è confermato dal comma 2-septies, che specifica come allo stesso si proceda in deroga alla normativa vigente; le procedure straordinarie avranno inoltre priorità su ogni altra procedura di trasferimento all'interno del Ministero della giustizia.
  Il comma 2-quinquies specifica che, per quanto riguarda le ordinarie procedure di assunzione (diverse dalle procedure straordinarie dei commi precedenti), l'amministrazione non potrà procedere se prima non è stato ricollocato in ambito regionale il personale proveniente dalle province.
  Per quanto riguarda l'inquadramento del personale, il comma 2-novies consente, limitatamente alle procedure, già in atto, di riqualificazione del personale del Ministero, l'inquadramento in soprannumero Pag. 48nei singoli profili ma nel rispetto della dotazione organica complessiva, fino al completo riassorbimento e alla revisione della pianta organica. Tale revisione è infatti prevista dal precedente comma 2-octies ai sensi del quale con Decreto del ministro della giustizia, prima di procedere con le assunzioni straordinarie, si provvede alla rimodulazione dei profili professionali del ruolo dell'amministrazione giudiziaria e alla revisione della relativa pianta organica, sempre nel rispetto del limite della dotazione organica complessiva attuale e del conseguente limite di spesa.
  Il comma 2-decies sopprime la disposizione (ultimo periodo del comma 771 della legge di stabilità 2016) che consente, se non sono possibili le procedure di mobilità, l'acquisizione del personale proveniente dagli enti di area vasta mediante mobilità volontaria, prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza. Tale modalità è da ritenersi superflua alla luce dalla disposizione che consente ora al Ministero di indire procedure concorsuali per la copertura dei posti.
  Il comma 2-undecies stanzia 350.000 euro per il 2016 per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Il comma 2-duodecies riduce il contingente di 2.000 unità di personale che può transitare verso il Ministero della giustizia in mobilità in base al comma 425, settimo periodo, della legge di stabilità 2015, portandolo a 1.268 unità. Analogamente dispone il comma 2-terdecies, intervenendo non sul comma 425 della legge di stabilità ma su una disposizione successiva, che tale norma aveva già modificato (articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2015)
  In relazione alla riduzione del contingente assumibile ai sensi del comma 425 della legge di stabilità 2015, i commi 2-quaterdecies e 2-quindecies provvedono a rimodulare in parallela riduzione la copertura finanziaria. Le risorse in tal modo rese disponibili sono destinate dal comma 2-sedecies all'attuazione del comma 2-bis del testo in esame, e dunque all'assunzione di 1.000 unità di personale amministrativo mediante graduatorie aperte o concorsi da bandire presso il Ministero della giustizia.
  Infine, il comma 2-septiesdecies autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il decreto-legge interviene in materia di «norme processuali» e «giustizia amministrativa», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
  Formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.
C. 1159 Vacca.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele COZZOLINO (M5S), relatore, osserva che la proposta di legge intende modificare la disciplina in materia di contributi pagati dagli studenti universitari – recata principalmente dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 306/1997 – che, è stata modificata, da ultimo, con l'articolo 7, comma 42, del decreto-legge n. 95 del 2012 (legge n. 135 del 2012). Prevede, inoltre, sanzioni per le università che superano il limite del rapporto tra ammontare della contribuzione studentesca e importo del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Interviene, infine, in materia di esonero dalla contribuzione studentesca universitaria, materia disciplinata dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2012.
  In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge dispone l'abrogazione delle Pag. 49novità normative introdotte con il decreto-legge n. 95 del 2012 (legge n. 135 del 2012), che, a tal fine, ha inserito nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 306 del 1997 i commi da 1-bis a 1-quinquies. Le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 95 del 2012 riguardano i limiti della contribuzione studentesca, incidendo sui criteri per individuare la tassazione massima a carico dello studente. Sono state nello specifico modificate le modalità di calcolo del limite del 20 per cento dell'ammontare della contribuzione studentesca totale – ossia la somma di tutte le tasse pagate dagli studenti in un singolo ateneo – rispetto al Fondo per il finanziamento ordinario assegnato dallo Stato alla singola università. Originariamente questo calcolo veniva effettuato sommando la contribuzione della totalità degli studenti, sia in corso che fuori corso. Dopo le modifiche apportate dal decreto-legge n. 95 del 2012, ai fini del calcolo della contribuzione studentesca totale è stata scorporata la contribuzione degli studenti fuori corso; conseguentemente non sono più considerate le tasse pagate dagli studenti fuori corso, che, in media, rappresentano il 40 per cento degli iscritti. Tale novità comporta, di fatto, un aumento del limite massimo di contribuzione sia per gli studenti in corso che per quelli fuori corso. Da ciò discende che lo studente fuori corso – che di fatto usufruisce in maniera occasionale dei servizi e delle strutture universitari – è soggetto ad una tassazione più alta dello studente in corso che, invece, si avvale a tempo pieno di tutti i servizi e le strutture delle università. La proposta di legge, abrogando le modifiche recate dal decreto-legge n. 95 del 2012, introduce dunque nuovamente il limite massimo dell'ammontare della contribuzione studentesca rispetto al Fondo per il finanziamento ordinario, riconsiderando nel calcolo della contribuzione studentesca totale anche gli studenti iscritti fuori corso.
  L'articolo 2 introduce alcune specifiche che, come evidenzia la relazione illustrativa, sono volte a superare alcune criticità emerse nell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 306 del 1997. In particolare, il comma 1 dispone che, ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal regolamento, per contributi universitari si devono intendere tutte le somme versate all'università dallo studente per l'iscrizione o la frequenza dei corsi, con esclusione degli importi relativi alle imposte di bollo. Si fa presente che la precisazione sui contributi degli studenti in favore delle università è necessaria alla luce dell'erronea interpretazione della norma in oggetto attuata da parte dei singoli atenei; come evidenziato dalla relazione illustrativa, infatti, alcune università, in fase di definizione della tassazione a carico degli studenti, hanno scorporato dalla contribuzione studentesca il contributo per il funzionamento di laboratori o biblioteche.
  Potrebbe essere opportuno chiarire se con l'espressione «tutte le somme versate dallo studente all'università a qualsiasi titolo per l'iscrizione o per la frequenza ai corsi» si intendano includere nel computo anche i contributi pagati dagli iscritti alle scuole di specializzazione (attualmente esclusi, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 306/1997) e ai corsi di dottorato di ricerca. Si ricorda, infatti, che l'articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2012, recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio, disponendo in materia di graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario e di esoneri, al comma 8, fa riferimento, oltre che agli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, anche a quelli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, nonché ai corsi accademici di primo e di secondo livello, ossia ai corsi delle Istituzioni AFAM.
  Il comma 2 dispone che il limite previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 306/1997 per la contribuzione studentesca si intende riferito all'importo annuale del finanziamento ordinario dello Stato. Non sembrerebbero ravvisarsi differenze rispetto al Pag. 50precetto recato dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 306/1997.
  Il comma 3 dispone che ogni università, contestualmente all'approvazione del «conto consuntivo», certifica il rapporto percentuale fra il gettito complessivo della contribuzione da parte degli studenti e l'importo annuale del FFO ad essa erogato (lettera a)). Si segnala che occorrerebbe fare riferimento all'approvazione del bilancio unico di ateneo di esercizio (invece che del conto consuntivo).
  Si ricorda, infatti, che, entro il 1o gennaio 2015 le università hanno dovuto adottare un sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico di ateneo (in particolare, in base alla nuova normativa, il quadro informativo economico-patrimoniale delle università è formato da: bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio; bilancio unico d'ateneo di previsione triennale; bilancio unico d'ateneo di esercizio; bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri enti controllati) e hanno dovuto dotarsi di sistemi e procedure di contabilità analitica, ai fini del controllo di gestione. L'articolo 5 della legge n. 240 del 2010 aveva, infatti, delegato il Governo a rivedere la disciplina della contabilità degli atenei al fine di garantirne coerenza con la programmazione triennale di ateneo e maggiore trasparenza e omogeneità, nonché di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione. Il decreto legislativo n. 18 del 2012, conseguentemente emanato, aveva disposto che, entro il termine del 1o gennaio 2014, le università dovevano procedere a quanto sopra indicato. Tale termine è stato, poi, prorogato al 1o gennaio 2015 dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 150 del 2013 (legge n. 15 del 2014).
  Il medesimo comma (lettera b)) dispone, inoltre, che alle università per le quali l'ammontare della contribuzione studentesca supera il limite del 20 per cento del FFO erogato, non è corrisposto l'importo del Fondo spettante per l'esercizio successivo a quello per il quale è accertata l'eccedenza, a meno che nella riunione del consiglio di amministrazione successiva a quella in cui è approvato il «conto consuntivo» non sia predisposto dalla stessa università un piano per la restituzione agli studenti – con spese a carico dell'ateneo – della quota di contributi risultata eccedente. Infine, il comma 3 prevede l'esonero dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli studenti il cui ISEE familiare sia inferiore a 11.000 euro (lettera c)).
  Si interviene, così nell'ambito attualmente disciplinato dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2012 (che ha rilegificato la materia, precedentemente regolata dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2001), che dispone l'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi per gli studenti in possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio (di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo), gli studenti disabili con un'invalidità pari almeno al 66 per cento, gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio erogata dal Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici, gli studenti costretti a interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate (per il periodo di infermità), gli studenti che intendono ricongiungere la carriera dopo un periodo di interruzione. Appare opportuno, pertanto, coordinare tali norme.
   Il comma 4 dispone che il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adegua il decreto del Presidente della Repubblica 306/1997 alle disposizioni recate dall'articolo 2 in commento. Al riguardo si ricorda che l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 306/1997 prevede la revisione biennale delle sue disposizioni.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, nella proposta di legge in esame rilevano, anzitutto, i profili attinenti «al sistema tributario e contabile dello Stato», che Pag. 51l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Rileva, altresì, la materia «diritto allo studio universitario», che spetta alla competenza legislativa esclusiva delle regioni. Al riguardo si ricorda, tuttavia, che l'articolo 5 della legge n. 240 del 2010 ha conferito al Governo una delega per la revisione – in attuazione del titolo V della parte II della Costituzione – della normativa di principio in materia di diritto allo studio e per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle università statali. Su tale base è stato emanato il già citato decreto legislativo n. 68 del 2012, il cui articolo 9, come si è detto, ha disciplinato l'esonero da tasse e contributi universitari e la loro graduazione.
  Formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 14 luglio 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

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