CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 luglio 2016
672.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 21 LUGLIO 2016

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 11.30.

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.
C. 3886-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alberto LOSACCO (PD), relatore, ricorda che la Commissione Bilancio ha già esaminato nella seduta del 5 luglio 2016 il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica, e che le Commissioni riunite VIII e X, nella seduta del 5 luglio 2016, hanno apportato modifiche al testo, non corredate di relazione tecnica. Fa presente che prenderà in esame le sole modifiche approvate dalle Commissioni di merito che presentano profili di carattere finanziario.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso comma 8.2-ter, relativo all'autorizzazione all'assunzione di personale dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Puglia, rileva in primo luogo che la disposizione non fa venire meno i vincoli in termini di pareggio di bilancio posti in capo alla regione Puglia. Rileva altresì che le assunzioni sono inoltre subordinate al previo espletamento delle procedure di mobilità del personale eccedente delle province, di cui all'articolo 1, comma 423, della legge n. 190 del 2014, e sono effettuate entro un limite massimo di spesa, a valere sulle risorse «stanziate all'uopo» dalla Regione Puglia. Tanto premesso, ritiene che andrebbe confermata l'effettiva disponibilità delle risorse da destinare, in via permanente, alle predette finalità, confermando altresì che il loro utilizzo non possa pregiudicare le attuali destinazioni di spesa. In particolare, ritiene che andrebbe confermata l'effettiva possibilità di utilizzo delle predette risorse per le finalità in esame senza interferire con le procedure di ricollocazione del personale delle province – espressamente fatte salve dalla norma – e con le conseguenti riduzioni di spesa attese per le province medesime.
  Riguardo all'avvalimento da parte del comitato di esperti della struttura commissariale di Ilva nonché del sistema nazionale delle agenzie ambientali, ora configurato come obbligatorio, ritiene che andrebbe confermata l'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte a tali compiti utilizzando le risorse già disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto attiene all'istituzione del tavolo di coordinamento tra la regione Puglia, i ministeri competenti e i comuni interessati, segnala che andrebbero esclusi oneri anche per la Regione e per i comuni interessati, tenuto conto che la clausola di neutralità finanziaria introdotta fa riferimento soltanto al bilancio dello Stato.
  Fa presente, infine, che andrebbero escluse eventuali implicazioni per la finanza pubblica riguardo all'obbligo, di cui all'articolo 1-bis, per i commissari straordinari di trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre 2016 la mappatura dei rifiuti pericolosi e radioattivi.

  Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire quanto prima i chiarimenti richiesti dal relatore.

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  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, preannunciando che la Commissione bilancio sarà a breve nuovamente convocata su tale punto all'ordine del giorno, anche in considerazione del fatto che il provvedimento in titolo risulta già calendarizzato all'esame dell'Assemblea nella giornata odierna.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive.
C. 1460-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e degli emendamenti ad esso riferiti, contenuti nel fascicolo n. 1.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, non ha rilievi da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, in considerazione del tenore delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato e della presenza della clausola di cui all'articolo 6, comma 2, riferita all'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 3 e 4. Alla luce di ciò, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento.

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, comunica che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Poiché gli emendamenti trasmessi non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere nulla osta sulle medesime proposte emendative.

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva quindi la proposta di nulla osta sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, testé formulata dal relatore.

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).
C. 3594-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta dello scorso 7 luglio, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite XI e XII. Avverte altresì che, avendone in pari data le citate Commissioni concluso l'esame in sede referente, la Commissione bilancio è ora tenuta a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea, rinviando, per quanto attiene ai profili di carattere finanziario del testo, alle considerazioni già svolte dal relatore nella predetta seduta del 7 luglio scorso.

  Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti sulle questioni evidenziate dal relatore nella citata seduta del 7 luglio scorso.

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  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo telematico.
C. 3954 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto che ai precedenti differimenti dei termini per l'avvio del processo telematico non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica. Alla luce di ciò, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento.

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento, testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 11.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 12 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 11.40.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione di una ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa.
Atto n. 312.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2016.

  Dario PARRINI (PD), relatore, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti sui profili di carattere finanziario del provvedimento in titolo.

  Il Viceministro Luigi CASERO chiede un ulteriore rinvio dell'esame, non disponendo ancora dei necessari elementi di risposta.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 12 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 11.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151.
Atto n. 311.
(Rilievi alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, avverte che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 81, 148, 149, 150 e 151 del 2015, emanati in attuazione della legge n. 183 del 2014, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina Pag. 68dei rapporti di lavoro e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, ed è adottato in attuazione dell'articolo 1, commi 11 e 13, della legge n. 183 del 2014. Segnala, inoltre, che il testo è corredato di relazione tecnica, che dà conto della neutralità finanziaria del provvedimento. Esaminando quindi le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, fa presente quanto segue.
  In merito all'articolo 1, recante modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015, in materia di lavoro accessorio rileva che le disposizioni in esame prevedono per le prestazioni di lavoro accessorio nel settore agricolo una deroga espressa al limite di 2.000 euro, stabilito per le committenze ricevute da ciascun singolo imprenditore/professionista, fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro relativo ai compensi annui. In proposito la relazione tecnica ricorda che la circolare n. 4 del 2013 del Ministero del lavoro ha affermato come, per il settore agricolo, in ragione della sua specialità, non trovi applicazione il limite dei 2.000 euro per singolo committente. La disposizione in esame, pertanto, sembra essenzialmente volta a recepire nell'ordinamento una situazione di fatto già consolidata. In proposito non ha quindi osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale ritiene utile una conferma, che l'introduzione della medesima previsione in via legislativa non sia suscettibile di determinare un eventuale incremento dei soggetti che usufruiscono della disciplina in questione rispetto all'attuale situazione di fatto.
  Per quanto riguarda l'articolo 2, comma 1, lettera a), recante modifiche al decreto legislativo n. 148 del 2015, in materia contratti di solidarietà espansiva, rileva che le disposizioni in esame sono volte a incentivare il ricorso ai contratti di solidarietà espansiva, finalizzati quindi a un incremento occupazionale, consentendo la trasformazione in tal senso dei contratti di solidarietà cosiddetti difensivi, cioè contratti finalizzati alla difesa occupazionale. Il maggior ricorso ai contratti di solidarietà espansiva è suscettibile peraltro di determinare effetti di segno opposto per la finanza pubblica, riconducibili in parte alle misure già previste dalla vigente normativa e, in parte, a quelle previste dalle norme in esame. In particolare, rileva che effetti di segno negativo potrebbero principalmente derivare:
   dalla concessione, prevista a normativa vigente, per ogni lavoratore assunto per ogni mensilità di retribuzione, di un contributo al datore di lavoro per i primi 12 mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile, ridotto per ciascuno dei due anni successivi, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento;
   dalla riduzione, prevista dal provvedimento in esame, del 50 per cento della contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro per le imprese che presentano domanda di integrazione salariale.

  Osserva, viceversa, che effetti positivi per la finanza pubblica si riscontrano per la diminuzione, prevista dalle norme in esame, del 50 per cento dell'integrazione salariale a carico dello Stato prevista prima della trasformazione del contratto, spettando al datore di lavoro l'integrazione residua sino al ripristino della quota originaria. Tali effetti, peraltro, risultano ridotti dall'esonero contributivo disposto sulla quota di integrazione salariale a carico del datore di lavoro, cui va aggiunta la parte relativa alla contribuzione figurativa. Tanto premesso, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce elementi volti a consentire una quantificazione delle diverse tipologie di effetti finanziari attesi, ma afferma che le disposizioni in esame non comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo i costi decisamente bilanciati dai risparmi derivanti dalla minor quota di trattamento integrativo del reddito a carico dello Stato. Preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, considera opportuno acquisire Pag. 69dati ed elementi di valutazione volti a suffragare l'asserita compensatività tra i predetti effetti, la cui entità appare condizionata anche dal potenziale tasso di adesione alle misure.
  Riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera b), recante norme sui trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati, rileva che le disposizioni in esame sono volte a ricondurre i trattamenti straordinari di integrazione salariale conseguenti ad accordi già stipulati nell'ambito delle risorse del Fondo per l'occupazione e, più specificamente, a valere sull'incremento di detto Fondo, di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018. Inoltre, le disposizioni prevedono che l'incremento sia utilizzato anche per la reiterazione della riduzione contributiva a beneficio dei datori di lavoro relativamente ad accordi conclusi e riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale. Preso atto che le norme si limitano quindi a specificare il limite finanziario entro il quale prevedere i predetti trattamenti di integrazione al reddito e ad introdurre una nuova finalizzazione nell'ambito di risorse già stanziate, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, nel presupposto che l'utilizzo delle predette misure non pregiudichi le attuali destinazioni delle medesime somme e che le procedure da attuare siano comunque idonee a garantire il rispetto del limite di spesa indicato. In proposito, ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo, anche alla luce del potenziale onere derivante dagli accordi già stipulati.
  Per quanto riguarda gli articoli 2, comma 1, lettera c), 4 e 5, comma 1, lettere da a) a b) e lettera f), che prevedono disposizioni sull'istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica e nel presupposto che il flusso di informazioni previsto non determini la necessità di adeguamenti delle banche dati esistenti. In proposito, ritiene utile una conferma.
  In merito all'articolo 3, recante disposizioni sull'ispettorato nazionale del lavoro, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica.
  In merito all'articolo 5, commi 1, lettere da c) ad e), lettere da g) ad h) e 2, recante modifiche riguardanti l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, osserva che non appare chiara la tipologia contrattuale da applicare al personale proveniente da altri enti, diversi dall'INAPP. Premessa la necessità di un chiarimento al riguardo, andrebbe altresì precisato se da tale previsione possano discendere maggiori oneri a carico della finanza pubblica in conseguenza delle diverse condizioni contrattuali eventualmente previste rispetto alla legislazione vigente. Per quanto riguarda l'ampliamento delle competenze dell'ANPAL, di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, ritiene che andrebbe acquisita conferma che l'Agenzia possa far fronte a tali adempimenti aggiuntivi con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. In merito alla procedura di verifica dei residui passivi e di disimpegno delle risorse, da destinare ad iniziative del Ministero del lavoro, andrebbe in primo luogo esclusa la possibilità che, per effetto degli impegni già assunti, possano configurarsi pretese di soggetti titolari di posizioni giuridiche nei confronti delle amministrazioni interessate. Inoltre, andrebbe chiarito se la dinamica per cassa e l'impatto sui saldi delle iniziative da realizzare corrisponda a quelli già scontati nelle previsioni tendenziali di spesa con riferimento alle somme in questione. Infine, relativamente alle modifiche previste per il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, prende atto delle precisazioni riportate dalla relazione tecnica Pag. 70circa l'assenza di oneri derivanti dall'adeguamento e dall'implementazione del sistema.
  Riguardo all'articolo 5, comma 1, lettera i), che reca disposizioni in materia di stato di disoccupazione, rileva che le modifiche introdotte sono volte a ridefinire lo stato di disoccupazione, riportando tale definizione a quanto sostanzialmente previsto dal combinato disposto degli articoli 1, comma 2, lettera c), e 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 181 del 2000, successivamente superati dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015. Poiché le prestazioni sociali e le agevolazioni contributive non sono attualmente connesse allo stato di disoccupazione, le modifiche, secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica, appaiono neutrali per la finanza pubblica. Ritiene tuttavia utile acquisire conferma che i soggetti pubblici competenti possano far fronte agli accertamenti sullo stato di disoccupazione, potenzialmente più impegnativi alla luce delle modifiche introdotte, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
  Riguardo all'articolo 6, che reca altri interventi, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

  Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti sulle questioni evidenziate dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Atto n. 303.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 luglio 2016.

  Il viceministro Luigi CASERO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta del 6 luglio scorso, fa presente che la riorganizzazione e razionalizzazione del sistema portuale, prevista dagli articoli da 1 a 5, comporterà un risparmio di spesa, derivante essenzialmente dalla riduzione delle esistenti Autorità portuali, quantificabile in circa 2.330.000 euro.
  Precisa, inoltre, che l'utilizzo del sistema informativo del demanio marittimo (SID) da parte delle Autorità di sistema portuale (AdSP), previsto dall'articolo 5, sarà svolto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Rileva che l'istituzione dell'Ufficio territoriale presso ciascun porto già sede di Autorità portuale, di cui all'articolo 6, è attuabile nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, poiché gli Uffici territoriali opereranno con le risorse strumentali e umane attualmente previste all'interno delle Autorità portuali, mentre le risorse finanziarie saranno inizialmente quelle già presenti nei bilanci di tali enti e a regime quelle che conseguiranno dagli introiti derivanti dalle tasse portuali e dalle concessioni rilasciate dalle Autorità di sistema portuale.
  Assicura che all'onere derivante dall'emolumento del presidente del Tavolo nazionale di coordinamento delle Autorità di Pag. 71sistema portuale, previsto dall'articolo 12, comma 1, capoverso 11-ter, si potrà far fronte utilizzando le risorse destinate alla struttura tecnica di missione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, senza comprometterne il funzionamento.
  Assicura, altresì, che gli altri componenti del citato Tavolo nazionale di coordinamento delle AdSP parteciperanno ad esso a titolo gratuito e, pertanto, non saranno posti a carico del bilancio delle AdSP nuovi oneri, giacché i predetti componenti sono costituiti dai presidenti delle AdSP i cui costi sono coperti dalle indennità ad essi spettanti.
  Segnala, inoltre, che i componenti del Tavolo di partenariato della risorsa mare, di cui all'articolo 7, partecipano a titolo gratuito ed eventuali rimborsi spese per la predetta partecipazione non sono posti a carico del bilancio dell'AdSP, poiché il solo personale della pubblica amministrazione che partecipa al predetto Tavolo è rappresentato dal Comandante del porto ovvero dei porti facenti parte dell'AdSP, e pertanto eventuali rimborsi spese relativi alle missioni saranno posti a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio per le spese di missione del Corpo delle Capitanerie di porto.
  Chiarisce che gli adempimenti aggiuntivi, rispetto a quelli prevista legislazione vigente, a carico delle autorità marittime, di cui all'articolo 14, risultano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e pertanto le corrispondenti disposizioni che prevedono i predetti adempimenti devono essere espunti dal testo.
  Precisa che l'istituzione dello Sportello Unico Amministrativo nell'ambito delle Autorità di sistema marittimo, di cui all'articolo 16, presenta elementi di carattere meramente procedimentale e quindi non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Fa presente, infine, che l'implementazione delle attività dello sportello unico doganale, per il quale l'articolo 18 dello schema di provvedimento in esame rinvia ad un DPCM, per l'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento dei nuovi compiti ad esso assegnati, non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico delle finanza pubblica, poiché – trattandosi di una mera semplificazione delle modalità procedimentali connesse al traffico merci già operanti in porto attraverso l'individuazione dello sportello unico doganale – l'amministrazione finanziaria utilizzerà personale già presente presso gli uffici doganali e risorse già ad essi assegnate.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
   «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
    esaminato lo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (atto n. 303);
    preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   la riorganizzazione e razionalizzazione del sistema portuale, prevista dagli articoli da 1 a 5, comporterà un risparmio di spesa, derivante essenzialmente dalla riduzione delle esistenti Autorità portuali, quantificabile in circa 2.330.000 euro;
   l'utilizzo del sistema informativo del demanio marittimo (SID) da parte delle Autorità di sistema portuale (AdSP), previsto dall'articolo 5, sarà svolto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   l'istituzione dell'Ufficio territoriale presso ciascun porto già sede di Autorità portuale, di cui all'articolo 6, è attuabile nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, poiché gli Uffici territoriali opereranno con le risorse strumentali e umane attualmente previste all'interno delle Autorità portuali, mentre le risorse Pag. 72finanziarie saranno inizialmente quelle già presenti nei bilanci di tali enti e a regime quelle che conseguiranno dagli introiti derivanti dalle tasse portuali e dalle concessioni rilasciate dalle Autorità di sistema portuale;
   all'onere derivante dall'emolumento del presidente del Tavolo nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, previsto dall'articolo 12, comma 1, capoverso 11-ter, si potrà far fronte utilizzando le risorse destinate alla struttura tecnica di missione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, senza comprometterne il funzionamento;
   gli altri componenti del citato Tavolo nazionale di coordinamento delle AdSP parteciperanno ad esso a titolo gratuito e, pertanto, non saranno posti a carico del bilancio delle AdSP nuovi oneri, giacché i predetti componenti sono costituiti dai presidenti delle AdSP i cui costi sono coperti dalle indennità ad essi spettanti;
   i componenti del Tavolo di partenariato della risorsa mare, di cui all'articolo 7, partecipano a titolo gratuito ed eventuali rimborsi spese per la predetta partecipazione non sono posti a carico del bilancio dell'AdSP, poiché il solo personale della pubblica amministrazione che partecipa al predetto Tavolo è rappresentato dal Comandante del porto ovvero dei porti facenti parte dell'AdSP, e pertanto eventuali rimborsi spese relativi alle missioni saranno posti a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio per le spese di missione del Corpo delle Capitanerie di porto;
   gli adempimenti aggiuntivi, rispetto a quelli prevista legislazione vigente, a carico delle autorità marittime, di cui all'articolo 14, risultano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e pertanto le corrispondenti disposizioni che prevedono i predetti adempimenti devono essere espunti dal testo;
   l'istituzione dello Sportello Unico Amministrativo nell'ambito delle Autorità di sistema marittimo, di cui all'articolo 16, presenta elementi di carattere meramente procedimentale e quindi non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   l'implementazione delle attività dello sportello unico doganale, per il quale l'articolo 18 dello schema di provvedimento in esame rinvia ad un DPCM, per l'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento dei nuovi compiti ad esso assegnati, non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico delle finanza pubblica, poiché – trattandosi di una mera semplificazione delle modalità procedimentali connesse al traffico merci già operanti in porto attraverso l'individuazione dello sportello unico doganale – l'amministrazione finanziaria utilizzerà personale già presente presso gli uffici doganali e risorse già ad essi assegnate,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 14, comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: e infine sono aggiunti fino alla fine della medesima lettera a)».

   Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Fabio MELILLI (PD), nel preannunziare voto favorevole sulla proposta di parere, esprime tuttavia il proprio rammarico per il mancato accoglimento della ipotesi – maturata peraltro a seguito di una interlocuzione tra le regioni interessate di Abruzzo e Lazio e rappresentanti del Governo – relativa ad una riorganizzazione delle attuali autorità portuali che prescindesse dal criterio longitudinale dell'asse tirrenico-adriatico e che consentisse di accorpare le autorità portuali di Civitavecchia e di Pescara, sottolineando come Pag. 73da una simile operazione sarebbero potuti derivare anche significativi effetti in termini di maggiore economicità e risparmi di spesa.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.
Atto n. 306.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 luglio 2016.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Il Viceministro Luigi CASERO chiede un ulteriore rinvio dell'esame, non disponendo ancora dei necessari elementi di risposta.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale.
Atto n. 308.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2016.

  Antonio MISIANI (PD), nell'attesa di ricevere le risposte del Governo in merito alle questioni concernenti i profili di carattere finanziario evidenziate nella seduta del 29 giugno scorso, richiama tuttavia l'attenzione circa l'opportunità di attendere la conclusione del ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo presso la I Commissione Affari costituzionali, in modo da disporre di un quadro informativo completo anche ai fini della successiva predisposizione di una proposta di parere.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Intervengono la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici e il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.40.

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.
C. 3886-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta antimeridiana odierna il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  La sottosegretaria Sesa AMICI evidenzia la necessità di escludere che l'istituzione Pag. 74del coordinamento tra la regione Puglia, i ministeri competenti e i comuni interessati, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso comma 8.2-bis, determini nuovi o maggiori oneri non solo per il bilancio dello Stato ma anche per la predetta regione e per i comuni interessati, prevedendo a tal fine che il medesimo coordinamento avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica anziché a carico del bilancio dello Stato. Ritiene inoltre che, per garantire la tenuta della citata clausola di invarianza finanziaria, sia necessario precisare che per la partecipazione al predetto coordinamento non sono dovuti gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati.
  Evidenzia infine la necessità di riformulare l'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso comma 8.2-ter, in modo da prevedere che le assunzioni di personale presso l'ARPA vengano autorizzate dalla regione Puglia previa individuazione delle occorrenti risorse finanziarie da trasferire alla medesima ARPA nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017 e comunque nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

  Alberto LOSACCO (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3886-A Governo di conversione del decreto-legge n. 98 del 2016 recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    appare necessario escludere che l'istituzione del coordinamento tra la regione Puglia, i ministeri competenti e i comuni interessati, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso comma 8.2-bis, determini nuovi o maggiori oneri non solo per il bilancio dello Stato ma anche per la predetta regione e per i comuni interessati, prevedendo a tal fine che il medesimo coordinamento avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica anziché a carico del bilancio dello Stato;
    in ogni caso, per garantire la tenuta della citata clausola di invarianza finanziaria, appare necessario precisare che per la partecipazione al predetto coordinamento non sono dovuti gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati;
    appare necessario riformulare l'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso comma 8.2-ter, in modo da prevedere che le assunzioni di personale presso l'ARPA vengano autorizzate dalla regione Puglia previa individuazione delle occorrenti risorse finanziarie da trasferire alla medesima ARPA nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017 e comunque nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica,
   esprime sul testo del provvedimento in oggetto

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 1, comma 1 lettera b), capoverso comma 8.2-bis, sostituire le parole: senza maggiori oneri a carico dello Stato con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Conseguentemente al medesimo capoverso comma 8.2-bis aggiungere in fine il seguente periodo: La partecipazione al coordinamento non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.

  All'articolo 1, comma 1 lettera b), sostituire il capoverso comma 8.2-ter con il seguente: 8.2-ter. In relazione all'assoluta esigenza di assicurare le necessarie attività Pag. 75di vigilanza, controllo, monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del Piano di cui al comma 8.1, potenziando a tal fine la funzionalità e l'efficienza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia, la regione Puglia, valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l'ARPA Puglia a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le attività di cui al presente comma, individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alla medesima Agenzia nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le assunzioni sono effettuate in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e previo espletamento delle procedure sulla mobilità del personale delle province, di cui all'articolo 1, commi 423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, attraverso procedure di selezione pubblica disciplinate con provvedimento della regione Puglia.».

  La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Francesco CARIELLO (M5S) rileva la necessità di acquisire chiarimenti sul contenuto della proposta di parere. Inoltre chiede se la proposta di parere sia stato predisposta previa acquisizione di una relazione tecnica aggiornata, che confermi l'assenza di conseguenze pregiudizievoli per la finanza pubblica derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso comma 8.2-ter.

  Francesco BOCCIA, presidente, osserva non è stata trasmessa dal Governa alcuna nota tecnica aggiornata sul testo all'esame dell'Assemblea e che tuttavia la condizione contenuta nella proposta di parere relativa all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso comma 8.2-ter, è volta a superare le criticità rilevate, in via informale, dalla Ragioneria generale dello Stato.

  Maino MARCHI (PD) tiene in primo luogo ad evidenziare che la proposta di parere è stata predisposta dal relatore, con al collaborazione degli uffici, a seguito di un'interlocuzione con la Ragioneria generale dello Stato. Sottolinea inoltre l'esigenza di incrementare il personale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia per consentire alla stessa lo svolgimento dei compiti connessi all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. Prosegue segnalando come la norma approvata dalle Commissioni di merito non tenga adeguatamente in considerazione l'opportunità di non interferire con le competenze della regione Puglia e pertanto il relatore ha proposto una riformulazione del predetto capoverso comma 8.2-ter al fine di prevedere che la regione Puglia possa autorizzare l'ARPA Puglia a procedere alle assunzioni in questione, richiamando inoltre espressamente il necessario rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

  Francesco CARIELLO (M5S), lamentando che i componenti della Commissione non sono stati messi al corrente dei rilievi espressi in via informale dalla Ragioneria generale dello Stato e ribadendo l'opportunità di acquisire una nota tecnica aggiornata, ritiene che non ci siano le condizioni per esprimere un parere a ragion veduta.

  La sottosegretaria Sesa AMICI ribadisce che la riformulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso comma 8.2-ter, è volta a prevedere che le assunzioni di personale presso l'ARPA vengano autorizzate dalla regione Puglia previa individuazione delle occorrenti risorse finanziarie da trasferire alla medesima ARPA nel limite massimo di spesa indicato e comunque nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Pag. 76

  Alberto LOSACCO (PD), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Petraroli 1.0158, che innalza dall'1,25 al 2 per cento il coefficiente di moltiplicazione del periodo lavorativo, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, senza tuttavia quantificare il relativo onere, né prevedere alcuna forma di copertura finanziaria;
   Crippa 2.04, che istituisce la Zona no tax di Taranto e Statte provvedendo ai relativi oneri, peraltro non quantificati, a valere sui fondi europei afferenti al programma operativi regionali 2007-2013 e successivi programmi.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Vallascas 1.5 e Petraroli 1.9, che prevedono che le somme erogate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 191 del 2015, siano destinate alle attività di bonifica e/o messa in sicurezza dei siti contaminati, anziché alle indilazionabili esigenze finanziarie, come previsto dalla citata disposizione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari delle proposte emendative;
   Petraroli 1.17, Allasia 1.19, Sisto 1.10 e 1.11 e Allasia 1.20 e 1.21, le quali modificano l'ordine secondo cui dovrà essere effettuata la restituzione dell'importo erogato dallo Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 191 del 2015, che allo stato deve essere anteposta rispetto agli altri debiti della procedura. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari delle proposte emendative;
   Duranti 1.59 e Allasia 1.210, che prevedono che il processo di trasferimento non pregiudichino il mantenimento dei livelli occupazionali, le garanzie contrattuali e la protezione sociale dei lavoratori del gruppo ILVA. Al riguardo, considera opportuno acquisire una conferma da parte del Governo che dall'attuazione delle proposte emendative non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   Duranti 1.100, che assegna alla regione Puglia 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018, al fine di consentire alla ASL di Taranto l'avvio di procedure concorsuali in deroga ai vigenti limiti finanziari e assunzionali, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria, anche sotto il profilo temporale, atteso che dalla proposta emendativa sembrerebbero derivare oneri di carattere permanente;
   Carrescia 1.222 e Crippa 1.223, le quali assegnano all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) compiti ulteriori in materia di accertamento dell'assenza di rischi di contaminazione connessi al recupero dei residui della produzione dell'impianto Ilva di Taranto. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità per l'ISPRA di svolgere gli ulteriori compiti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
   Allasia 2.6, che incrementa da 1,7 a 2,25 milioni di euro e rende permanente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 6-decies, del decreto-legge n. 191 del 2015, destinata alla tutela dei lavoratori dello stabilimento ILVA di Genova Cornigliano, corrispondentemente aggiornando la copertura finanziaria già prevista a vale sul Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, Pag. 77reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria;
   Crippa 2.02, la quale prevede che il Ministero della salute, in accordo con le regioni e le province autonome interessate, assicuri la costante sorveglianza epidemiologica dei siti di bonifica di interesse nazionale, prevedendo altresì l'obbligo di costituzione per i predetti siti del Registro dei tumori e delle malattie da esposizione ambientale. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione dell'articolo aggiuntivo possa farsi fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Conclude osservando che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il viceministro Luigi CASERO esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime inoltre nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Alberto LOSACCO (PD), relatore, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.5, 1.9, 1.10, 1.11, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.59, 1.100, 1.210, 1.222, 1.223, 2.6 e sugli articoli aggiuntivi 1.0158, 2.02, 2.04 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

  Il viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.55.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 671 dell'11 luglio 2016:
   a pagina 4, prima colonna, nona riga, le parole: «Plangger 1.02, Melilla 2.017, Guidesi 2.021, Pastorino 10.012, Palese 15.027 e Alberto Giorgetti 18.036» sono sostituite dalle seguenti: «Plangger 1.02, Melilla 1.010, Guidesi 1.09, Pastorino 1.011, Palese 1.012 e Alberto Giorgetti 1.013»;
   a pagina 5, seconda colonna, quarantottesima riga, le parole: «e Pastorino 7.058 Rigoni 7.066, gli identici Melilli 7.057 e Censore 7.065, Melilli 8.8, gli identici Marcon 8.02, Palese 8.08, Guidesi 8.020, Pastorino 8.021 e Alberto Giorgetti 8.023, nonché Guerra 8.025» sono sostituite dalle seguenti: «, Pastorino 7.058 e Rigoni 7.066, Melilli 7.057, Censore 7.065, Melilli 7.076, gli identici Marcon 7.077, Palese 7.078, Guidesi 7.080, Pastorino 7.081 e Alberto Giorgetti 7.079, nonché Guerra 7.082»;
   a pagina 9, prima colonna, diciottesima riga, le parole: «Alberto Giorgetti 18.107» sono sostituite dalle seguenti: «Alberto Giorgetti 18.017»;
   a pagina 10, seconda colonna, dopo la quarantaseiesima riga, è aggiunto il seguente periodo:
    «Ciracì 17.04 e 17.05, che prevedono, per garantire la continuità dei servizi di pubblica utilità svolti dalle società a partecipazione interamente pubblica della provincia di Brindisi, l'avvio di procedure selettive per assunzioni a tempo indeterminato riservate al personale delle società in house della stessa provincia;»
   a pagina 16, prima colonna, trentatreesima riga, le parole: «e Pastorino 7.058 Rigoni 7.066, gli identici Melilli 7.057 e Censore 7.065, Melilli 8.8, gli identici Marcon 8.02, Palese 8.08, Guidesi 8.020, Pastorino 8.021 e Alberto Giorgetti 8.023, nonché Guerra 8.025» sono sostituite dalle seguenti: «, Pastorino 7.058 e Rigoni 7.066, Pag. 78Melilli 7.057, Censore 7.065, Melilli 7.076, gli identici Marcon 7.077, Palese 7.078, Guidesi 7.080, Pastorino 7.081 e Alberto Giorgetti 7.079, nonché Guerra 7.082»;
   a pagina 99, seconda colonna, ventitreesima riga, l'asterisco è soppresso;
   a pagina 100, prima colonna, settima riga, il periodo che comincia con le parole: «Le province in stato di dissesto finanziario» è soppresso;
   alla stessa pagina 100, prima colonna, sedicesima riga, l'asterisco è soppresso;
   a pagina 293, seconda colonna, dopo la ventunesima riga, aggiungere la seguente proposta emendativa:
    «Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis
(Prosecuzione dei servizi in house providing dell'ente provincia di Brindisi).

  1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di pubblica utilità svolti dal personale delle società a partecipazione interamente pubblica della provincia di Brindisi, gli enti locali della provincia di Brindisi sono tenuti ad avviare entro il 31 agosto 2016, procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservate al personale delle società in house, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi e che sia stato posto in mobilità ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
   2. Le disposizioni di cui al comma 1 si attuano fermo restando il rispetto degli obiettivi di saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.
17. 04. Ciracì, Palese.
(Inammissibile) »
   a pagina 294, prima colonna, dopo la settima riga, aggiungere la seguente proposta emendativa:
    «Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis
(Prosecuzione dei servizi in house providing dell'ente provincia di Brindisi).

  1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di pubblica utilità svolti dal personale delle società a partecipazione interamente pubblica della provincia di Brindisi, gli enti locali della provincia di Brindisi sono tenuti ad avviare entro il 31 agosto 2016, procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservate al personale delle società in house, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi e che sia stato posto in mobilità ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
   2. Le disposizioni di cui al comma 1 si attuano in deroga agli obiettivi di saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.
17. 05. Ciracì, Palese.
(Inammissibile) »