CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 luglio 2016
670.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 107

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 7 luglio 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.05.

Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.
C. 3886 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite VIII e X della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il deputato Emanuele LODOLINI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di propria competenza, il parere alle Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera, sul disegno di legge del Governo C. 3886, di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2016, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.
  Il decreto-legge n. 98/2016, che consta di tre articoli, interviene sulle norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, tuttora in corso, modificando alcune disposizioni Pag. 108per lo più contenute nei più recenti decreti-legge riguardanti la modifica e l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi degli acquirenti (o affittuari) del complesso aziendale.
  In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), pone a carico dell'amministrazione straordinaria (e non più dell'acquirente o affittuario aggiudicatario della procedura di cessione) l'onere di rimborso dei 300 milioni di euro erogati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 191 del 2015, all'amministrazione straordinaria.
  Attraverso una novella all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 207 del 2012, si estende all'aggiudicatario della procedura di cessione (affittuario o acquirente) l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti riconosciuta dal decreto-legge n. 207 del 2012 (e nei limiti dello stesso) all'ILVA Spa di Taranto (articolo 1, comma 3).
  L'articolo 1, comma 1, lettera b), interviene sulla procedura riguardante le modifiche o le integrazioni del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cd. Piano ambientale), delineando una nuova e più articolata procedura, che sostanzialmente ridefinisce i termini per la definizione e la valutazione delle offerte vincolanti definitive da parte dei soggetti partecipanti alla procedura di trasferimento dei complessi aziendali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria (nuovo comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191/2015), nonché per l'autorizzazione delle modifiche medesime e dei nuovi interventi (nuovo comma 8.1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191/2015). Diversamente da quanto previsto dall'attuale disciplina, recata dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 61 del 2013, nel procedimento di approvazione delle modifiche o integrazioni del piano non è contemplato il parere della Regione Puglia.
  Ulteriori modifiche riguardano la nomina di un nuovo Comitato di esperti deputati allo svolgimento dell'istruttoria sulle predette modifiche (nuovo comma 8.2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191/2015) e la limitazione dell'applicazione della disciplina vigente, riguardante gli oneri reali e i privilegi speciali prevista per i proprietari dei siti oggetto di bonifica, ai beni, alle aziende e ai rami d'azienda oggetto del trasferimento (nuovo comma 8.3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191/2015).
  L'articolo 1, comma 4, consente la proroga di ulteriori diciotto mesi del termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale (lettera a)), approvato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014, ed estende anche all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da questi delegati, l'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del medesimo Piano (lettera b)).
  Il comma 5 dell'articolo 1 prevede che le disposizioni del medesimo articolo si applichino alle procedure di amministrazione straordinaria iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Si prevede inoltre, con riferimento alla restituzione dei finanziamenti statali che i commissari del Gruppo ILVA avevano titolo ad acquisire, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n.191 del 2015, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria (pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e 200 milioni di euro per l'anno 2017), che questa avvenga nell'anno 2018 (non più quindi nel medesimo esercizio nel quale era avvenuta l'erogazione), ovvero successivamente, secondo la procedura di ripartizione dell'attivo, in prededuzione, ma subordinatamente al pagamento di tutti i crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria nonché dei creditori privilegiati. Viene pertanto esplicitato il regime di restituzione di tali debiti (articolo 2, comma 1) ed è disciplinata la copertura finanziaria (articolo 2, commi 2-4).
  Il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce l'esonero dagli oneri previsti dall'articolo Pag. 109104-bis (diritto all'ispezione dell'azienda, diritto di recesso dell'amministrazione straordinaria), richiamati dall'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge n. 347 del 2003, qualora il contratto d'affitto dell'azienda, nell'ambito della procedura, preveda l'obbligo di acquisto della medesima, anche sottoposto a condizione o termine. È conseguentemente esclusa anche l'applicazione della disposizione concernente il diritto di prelazione dell'affittuario in relazione all'ipotesi di cessione.
  L'articolo 3 disciplina infine l'entrata in vigore del decreto-legge nel giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).
Nuovo testo C. 3594 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite XI e XII della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame.

  Gianpiero D'ALIA, presidente e relatore, in sostituzione della relatrice, senatrice Stefania Pezzopane, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla XI Commissione Lavoro pubblico e privato e alla XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, sul disegno di legge C. 3594, come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, recante «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali».
  Il disegno di legge C. 3594, che si compone di un unico articolo, suddiviso in nove commi, risulta collegato alla legge di stabilità 2016.
  Ricorda che la legge di stabilità 2016 (commi 386-390 della legge n. 208 del 2015) ha disegnato una serie di interventi organici, non a carattere temporaneo, contro la povertà e l'esclusione sociale e ha previsto, al comma 388, uno o più provvedimenti legislativi «di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta, e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti».
  Il comma 1 evidenzia le finalità dell'intervento di delega, che è volto a contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, a contrastare la povertà e l'esclusione sociale e ad ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione e nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
  A tal fine, il Governo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi recanti:
   a) l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà, intesa come l'impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell'esclusione sociale. La misura nazionale è individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;Pag. 110
   b) il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà, fatta eccezione per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario;
   c) il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni.

  Il comma 2 specifica i seguenti princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa all'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà (di cui alla lettera a) del comma 1):
   a) la misura di contrasto alla povertà è unica a livello nazionale, ha carattere universale ed è condizionata alla prova dei mezzi, effettuata attraverso l'ISEE, nonché all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa;
   a-bis) la misura di contrasto alla povertà, assicurata in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, si compone di un sostegno economico e di una componente di servizi alla persona, assicurata dalla rete dei servizi e degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000, mediante il progetto personalizzato di cui alla lettera precedente;
   b) definizione, nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, dei beneficiari e del beneficio connessi alla misura nazionale di contrasto alla povertà, nonché delle procedure di individuazione dei medesimi;
   c) mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale è definito un graduale incremento del beneficio e una graduale estensione dei beneficiari individuati prioritariamente tra i nuclei familiari con figli minori o con disabilità grave o con donne in stato di gravidanza accertata o con persone con più di 55 anni di età in stato di disoccupazione, sulla base delle risorse che affluiscono al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per effetto degli interventi di riordino di cui al comma 3, nonché attraverso ulteriori risorse da definire mediante specifici provvedimenti legislativi;
   d) previsione che alla realizzazione dei progetti personalizzati di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa nonché al potenziamento e alla qualificazione della presa in carico dei beneficiari concorrano le risorse afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020;
   e) previsione che i progetti personalizzati di attivazione e di inclusione sociale, siano predisposti da una équipe multidisciplinare costituita dagli ambiti territoriali interessati in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, formazione, politiche abitative, tutela della salute, istruzione;
   f) svolgimento di controlli e verifiche da parte dell'INPS;
   g) definizione della durata del beneficio economico, prevedendone la possibilità di rinnovo, subordinata alla verifica del persistere dei requisiti, ai fini del completamento o della ridefinizione del progetto personalizzato di presa in carico, nonché l'individuazione delle cause di sospensione e di decadenza dal beneficio medesimo.

  Il comma 3 specifica i seguenti princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa al riordino delle prestazioni (di cui alla lettera b) del comma 1):
   a) assorbimento delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà nella misura unica nazionale di contrasto alla povertà, con il completo assorbimento della Carta acquisti ordinaria nel momento in cui la misura Pag. 111unica nazionale di contrasto alla povertà sia in grado di coprire le fasce di popolazione interessate;
   b) applicazione dei requisiti richiesti in esito al riordino a coloro che richiedono le prestazioni dopo la data di entrata in vigore dei decreti legislativi delegati;
   c) utilizzo degli eventuali risparmi derivanti dal riordino delle prestazioni per incrementare il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;
   d) previsione che le risorse destinate dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza, possano esserlo in quello successivo.

  Il comma 4 specifica i seguenti princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa al sistema integrato di servizi ed interventi sociali (di cui alla lettera c) del comma 1):
   a) istituzione di un organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle autonomie locali e dell'INPS. L'organismo di coordinamento, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha il compito di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli interventi;
   a-bis) consultazione periodica da parte dell'organismo di coordinamento delle parti sociali e degli organismi del Terzo settore per valutare l'attuazione delle disposizioni della legge e possibilità di costituzione, da parte dell'organismo di coordinamento medesimo, di gruppi di lavoro finalizzati alla predisposizione di analisi e di proposte in materia di contrasto alla povertà;
   b) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e di controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, da garantirsi in tutto il territorio nazionale, nonché del monitoraggio sull'attuazione della misura nazionale di contrasto alla povertà, pubblicandone gli esiti sul proprio sito internet;
   b-bis) previsione che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predisponga protocolli che agevolino l'attuazione della misura nazionale di contrasto alla povertà e preveda attività di affiancamento degli ambiti territoriali che, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio, presentino particolari criticità;
   c) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   d) rafforzamento della gestione associata nella programmazione e nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale, anche prevedendo meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse, ove compatibili e riferite all'obiettivo tematico della povertà e della promozione dell'inclusione sociale, afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020, nei confronti degli ambiti territoriali che implementino forme di gestione associata dei servizi sociali che consentano una gestione più efficace ed efficiente dei servizi stessi;
   d-bis) riordino della normativa inerente le forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali, stabilendo che possano essere costituiti consorzi finalizzati alla gestione associata dei servizi sociali;
   e) promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, la salute e le politiche abitative, nonché attivazione Pag. 112delle risorse della comunità e, in particolare, delle organizzazioni del Terzo settore e del privato sociale impegnate nell'ambito delle politiche sociali, al fine di realizzare un'offerta integrata di interventi e di servizi che costituisce livello essenziale delle prestazioni, prevedendo altresì sedi di confronto con le parti sociali;
   f) rafforzamento del sistema informativo dei servizi sociali, in particolare, del Casellario dell'assistenza, e sua integrazione con i sistemi informativi sanitari e del lavoro.

  Il comma 5 individua la procedura di adozione dei decreti legislativi, per i quali, come previsto dal comma 1, è richiesta la previa intesa in sede di Conferenza unificata.
  Il comma 6 stabilisce in ordine alla copertura finanziaria, disponendo che all'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, individuata come livello essenziale delle prestazioni, si provvede nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito dalla legge di stabilità 2016. Dall'attuazione delle ulteriori deleghe relative al riordino delle prestazioni di natura assistenziale e della normativa in materia di sistema degli interventi e dei servizi sociali non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Il comma 7 delega il Governo all'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi, anche in tal caso previa intesa in sede di Conferenza unificata.
  Il comma 8 fa salve le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
  Il comma 9 dispone sull'entrata in vigore della legge e dei decreti legislativi previsti.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.
C. 3926 Governo.
(Parere alla V Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  Gianpiero D'ALIA, presidente e relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla V Commissione Bilancio della Camera, sul disegno di legge A.C. 3926, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio».
  Il decreto-legge è costituito da 25, articoli ripartiti in sei Capi.
  Il Capo I, costituito dagli articoli da 1 a 19, reca norme in materia di enti territoriali.
  L'articolo 1 reca disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà comunale, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, dall'articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013, per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi. In particolare: al comma 1, si precisa che l'accantonamento di 80 milioni di euro destinato ai comuni che necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI è da considerarsi come importo massimo da destinare a tale finalità; al comma 2, si consente l'utilizzo, nell'anno 2016, delle disponibilità residue dell'importo accantonato sul Fondo nel 2015, ferma restando la finalità di utilizzo; al comma 3, si interviene sulle modalità di ripartizione della quota parte del Fondo di solidarietà comunale che viene accantonata e redistribuita tra i comuni delle Regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard. Pag. 113
  L'articolo 2 reca disposizioni per una applicazione graduale, a decorrere dall'anno 2017, della riduzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale – introdotta per finalità di contenimento della spesa pubblica dalla legge di stabilità per il 2015 – nei confronti dei comuni colpiti da eventi sismici ai quali la riduzione non è stata applicata negli anni 2015 e 2016, nonché per un progressivo aumento di detta riduzione per quelli ai quali è stata applicata nella misura del 50 per cento. La norma riguarda, nello specifico, i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nonché i comuni di Ferrara e Mantova) e quelli danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (provincia de L'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo), esentati dalla riduzione, e i comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 (territori delle province di Lucca e Massa Carrara), ai quali la riduzione del Fondo di solidarietà negli anni 2015-2016 si è applicata nella misura del 50 per cento.
  L'articolo 3, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, prevede l'assegnazione di un contributo straordinario, per l'anno 2016, a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, nel limite complessivo di 17,5 milioni di euro; detto contributo è assegnato al comune de L'Aquila per 16 milioni di euro e agli altri comuni del cratere sismico per 1,5 milioni di euro.
  L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Tale Fondo è destinato ai comuni che si trovino a dover sostenere spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali verificatisi prima della data di entrata in vigore del decreto-legge o ad accordi transattivi ad essi collegati, il cui onere risarcitorio sia superiore alla metà del proprio bilancio di parte corrente come risultante dai rendiconti dell'ultimo triennio. Tale disposizione è finalizzata, tra l'altro, a prevenire le situazioni di dissesto finanziario dei comuni.
  L'articolo 5 reca disposizioni relative all'indennizzo delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, che causò la morte di 160 persone, 137 delle quali nel solo Comune di Sarno. A tal fine – novellando alcune norme della legge di stabilità per il 2016 – viene attribuita alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Salerno la somma di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, per la stipulazione, congiuntamente con il comune di Sarno, di atti transattivi con i familiari delle vittime; la Prefettura individua la platea dei soggetti beneficiari, nonché l'importo da riconoscere nel limite di 100.000 euro per ciascun beneficiario.
  L'articolo 6 dispone il differimento dei termini per la restituzione dei finanziamenti agevolati contratti dai soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto per il pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi: il pagamento della rata in scadenza il 30 giugno 2016 dovrà essere effettuato entro il 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate dovranno essere effettuati il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020.
  L'articolo 7 è volto ad attenuare le sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015. In particolare viene esclusa l'applicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011. La previsione di cui all'articolo in commento fa seguito a disposizioni analoghe adottate negli anni precedenti, anch'esse volte a contenere la riduzione delle risorse spettanti alle province e alle città metropolitane disposta come sanzione in caso di mancato rispetto del Pag. 114patto, in considerazione del processo di riordino di tali enti in corso ai sensi della legge n. 56 del 2014. Restano ferme le altre sanzioni, incluse quelle riguardanti il divieto di assunzione di personale.
  L'articolo 8 reca la ripartizione tra le province e le città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario dell'ulteriore ammontare della riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2016, ai sensi dell'articoli 1, comma 418, della legge di stabilità per il 2015, rispetto al taglio operato nel 2015. Il taglio incrementale per il 2016, quantificato in complessivi 900 milioni di euro rispetto al 2015, è ripartito nella misura di 650 milioni di euro a carico degli enti di area vasta e delle province montane e, per i restanti 250 milioni di euro, a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria.
  L'articolo 9 – inserendo un comma 712-bis nell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 – limita alla sola sede del rendiconto l'obbligo di pareggio di bilancio, per il 2016, per Regioni, Province autonome, Città metropolitane e Province. Detti enti, quindi, limitatamente al 2016, non sono tenuti a conseguire il saldo di pareggio di bilancio in sede di bilancio di previsione.
  L'articolo 10 reca una serie di interventi legislativi che recepiscono proposte normative presentate dalle Regioni, e condivise dal Governo, in sede di intesa, sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta dello scorso 11 febbraio, concernente la determinazione delle modalità ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome, in attuazione della legge di stabilità per il 2016. In particolare, il comma 1 prevede che le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2013 siano destinate, per il 2016, a incrementare la dotazione del fondo per il trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, per un importo pari a 74.476.600 euro (o nei limiti dello stanziamento iscritto in bilancio); il comma 2 – inserendo un comma 710-bis nell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 – dispone che, a partire dall'anno 2017, alle Regioni che hanno rispettato il vincolo del pareggio di bilancio previsto dall'articolo 1, comma 710, della stessa legge n. 208 del 2015 (inteso come saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali) e che, al contempo, registrano un saldo finale di cassa non negativo, siano assegnate le risorse rivenienti dalle sanzioni versate al bilancio dello Stato dalle Regioni che non si sono attenute agli obblighi di equilibrio di bilancio dettati al medesimo articolo 1, comma 710. Viene demandato ad apposita intesa da concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni il riparto delle predette risorse fra le Regioni interessate; il comma 3 – inserendo un comma 688-bis nell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 – autorizza le sole Regioni che nell'anno 2015 hanno rispettato i tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (così come previsti dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2015) ad avvalersi, per l'anno 2016, delle disposizioni in materia di contabilizzazione degli investimenti finanziati da debito autorizzato e non contratto di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011 («Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»). Il richiamato articolo 40, comma 2, dispone che, a decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo al fine di corrispondere ad effettive esigenze di cassa; il comma 4 stabilisce che – fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2013 – le risorse presenti sui conti intestati alle Regioni, relativi sia alla gestione ordinaria, sia alla gestione sanitaria, concorrono complessivamente alla gestione della liquidità regionale Pag. 115e che anticipazioni di tesoreria sono consentite a condizione che si verifichi una carenza globale di fondi; il comma 5 riconosce agli enti pubblici strumentali delle regioni la facoltà di contrarre anticipazioni di cassa, con il fine esclusivo di far fronte a temporanee deficienze, per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di propria competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla regione; i commi 6 e 7 intervengono sulla disciplina relativa alla tassa automobilistica in caso di leasing, con conseguenti effetti finanziari che interessano le Regioni, destinatarie del relativo gettito.
  L'articolo 11 dà attuazione all'Accordo firmato tra il Governo e la Regione Siciliana il 20 giugno 2016, volto ad adeguare le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana alle diverse modifiche normative intervenute nell'ambito della legislazione tributaria, che hanno determinato, nel corso degli anni, una riduzione del gettito disponibile per la Regione stessa. In particolare, il comma 1 assegna alla Regione Siciliana un importo pari a 5,61 decimi del gettito maturato (e non 10 decimi sul gettito riscosso come precedentemente previsto) dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a titolo di acconto sulla compartecipazione spettante alla regione stessa per l'anno 2016. Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica, l'importo che viene assegnato alla Regione Siciliana risulta pari a circa 500 milioni di euro. Al comma 4 si stabilisce, inoltre, che la Regione Siciliana debba garantire, per l'anno 2016, un saldo positivo, in base alle modalità individuate dalla legge di stabilità per il 2016, pari a 227.879.000 euro. Nel caso di mancato rispetto di tale obbligo viene prevista l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 723, della legge di stabilità per il 2016.
  L'articolo 12 reca attuazione dell'Accordo firmato il 21 luglio del 2015 tra il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze. In particolare, in attuazione di quanto previsto dal punto 7 del citato Accordo, vengono attribuite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta risorse pari a 70 milioni di euro per l'anno 2016, al fine di assicurare una parziale compensazione della perdita di gettito subita dalla Regione stessa, per gli anni dal 2011 al 2014, con riguardo all'accisa sull'energia elettrica e alle accise sugli spiriti e sulla birra.
  L'articolo 13 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), al fine di rinviare all'anno 2018 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali (attribuzione della compartecipazione IVA in base al principio di territorialità; fiscalizzazione dei trasferimenti statali; istituzione dei fondi perequativi). Si tratta di un rinvio che va ricondotto alla circostanza che il riassetto tributario delle Regioni a statuto ordinario costituisce una parte della riforma del federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42) rimasta per lo più incompiuta, per mancanza dei provvedimenti attuativi. L'operazione di «fiscalizzazione» dei trasferimenti statali prevista nel provvedimento che ha dato attuazione alla delega sulla fiscalità regionale – costituito dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – non si è infatti finora realizzata, né è intervenuto il decreto che avrebbe dovuto individuare i trasferimenti statali da sopprimere.
  L'articolo 14 è volto a facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, mediante la messa a disposizione di risorse finanziarie destinate al pagamento dei debiti pregressi, tramite la concessione di anticipazioni di liquidità da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria e da restituire in base ad un piano di ammortamento. Si prevede, a tal fine, un contributo per un massimo di 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1o settembre 2011 al 31 maggio 2016, e un contributo di pari importo massimo per ciascuno degli anni 2019 e Pag. 1162020 per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1o giugno 2016 al 31 dicembre 2019.
  L'articolo 15 concerne la possibilità per gli enti locali, in alcuni casi, di rimodulare o riformulare il Piano di riequilibrio finanziario: al comma 1, viene prorogato al 30 settembre 2016 il termine entro il quale gli enti locali, che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, possono provvedere a rimodularlo o riformularlo, ferma restando la durata massima decennale del piano; al comma 2, viene concessa agli enti locali, che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario o ne hanno conseguito l'approvazione entro la data del 30 settembre 2016, la facoltà di riformularlo o rimodularlo per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio. La durata originaria del piano deve comunque restare invariata.
  L'articolo 16 abroga la previsione (contenuta nell'articolo 1, comma 557, lettera a), della legge n. 296 del 2006) secondo cui gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno, ai fini del contenimento della spesa di personale, procedono alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti. Si tratta di una disposizione destinata – come rilevato dalla stessa Corte dei conti – ad avere effetti iniqui nei confronti degli enti virtuosi che riducono la spesa corrente con un ritmo superiore alla riduzione della spesa di personale, che ha un maggior grado di rigidità, rispetto ad enti meno attenti alla riduzione della spesa pubblica.
  L'articolo 17 – inserendo due nuovi commi (il 228-bis ed il 228-ter) nell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) – introduce, in deroga alla normativa vigente, disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato effettuate dai comuni relativamente al personale educativo e scolastico delle scuole d'infanzia e degli asili nido. Al fine di garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nei richiamati istituti degli enti locali, è riconosciuta ai comuni la facoltà di procedere, nel triennio 2016-2018, a un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo, per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015/2016 (fermi restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale). Si prevede, inoltre, che i comuni (sempre nel triennio 2016-2018) possano effettuare procedure di stabilizzazione di contingenti di personale educativo e scolastico impiegato a tempo determinato nelle scuole d'infanzia e negli asili nido.
  L'articolo 18, al fine di consentire la prosecuzione del servizio di riscossione da parte degli enti locali senza soluzione di continuità nelle more del riordino della disciplina della riscossione, proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2016 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale le società del Gruppo Equitalia avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate.
  L'articolo 19 reca disposizioni di copertura degli oneri relativi all'istituzione del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti di cui all'articolo 4, nonché derivanti dalle disposizioni concernenti la Regione Valle d'Aosta di cui all'articolo 12.
  Il Capo II, costituito dagli articoli 20 e 21, reca disposizioni in materia di spesa sanitaria.
  L'articolo 20 fissa tempi certi per l'approvazione in via definitiva del decreto di riparto delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale. In tal modo si permette alle regioni di programmare in maniera più soddisfacente le attività economiche Pag. 117e gestionali dei propri servizi sanitari, tra le quali il rispetto della regolarità dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale. Vi si prevede, tra l'altro, che, qualora non venga raggiunta entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni prevista dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011 ai fini dell'adozione del decreto di determinazione annuale dei costi e dei fabbisogni standard regionali, la determinazione in via provvisoria dei costi e dei fabbisogni standard regionali è fissata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 marzo dell'anno stesso. Qualora, inoltre, non si pervenga alla conclusione della richiamata intesa neppure entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard è adottata in via definitiva con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 21 reca misure di governo della spesa farmaceutica e di efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa).
  Il Capo III, costituito dal solo articolo 22, reca norme in materia ambientale. In particolare, vi si dispone che le risorse non ancora impegnate, ancorché già trasferite alle amministrazioni locali e regionali o a contabilità speciali, destinate alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'UE del 2 dicembre 2014 (relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007), siano revocate e confluiscano nella contabilità speciale di una struttura commissariale, appositamente costituita, al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi di bonifica delle discariche stesse. L'articolo disciplina, inoltre, al fine di accelerarle, le procedure per l'impegno e l'utilizzo delle risorse destinate dalla legislazione vigente all'attuazione degli interventi di depurazione delle acque necessari per conformarsi alle norme della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane.
  Il Capo IV, costituito dal solo articolo 23, reca norme in materia di agricoltura. In particolare, si prevede: l'autorizzazione della spesa di 10 milioni di euro per il 2016 per sostenere i produttori di latte in ragione di una pianificazione dell'offerta volta alla riduzione dei livelli produttivi; il rifinanziamento, per un importo di 6 milioni di euro per il 2016 e di 4 milioni di euro per il 2017, del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, al fine di consentire l'acquisto e la distribuzione gratuita di latte; la proroga della gestione del sistema informativo agricolo da parte del SIN, in scadenza il 20 settembre 2016, fino all'espletamento delle prescritte procedure di gara da parte di Consip.
  Il Capo V, costituito dal solo articolo 24, reca norme in materia di attività culturali. In particolare sono introdotti elementi di maggiore flessibilità nel percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno avuto la possibilità di presentare un piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 (cd. decreto «valore cultura»).
  Il Capo VI, costituito dal solo articolo 25, reca la disposizione di entrata in vigore del decreto-legge.
  Sottolinea inoltre l'importanza del lavoro svolto dalla Commissione: l'articolo 11 del decreto-legge dà attuazione all'accordo raggiunto tra lo Stato e la Regione Sicilia nel giugno 2016 con cui l'annosa questione della modalità di calcolo della compartecipazione della Regione al gettito IRPEF ha trovato soluzione nel senso indicato dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale (doc. XVII-bis, n. 3).
  Ricorda infine che il Presidente della Corte dei conti ha segnalato, nell'audizione recentemente svolta nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con Pag. 118particolare riguardo al «sistema delle conferenze», l'esigenza di garantire un'uniformità di interpretazione delle norme contabili a fronte delle richieste di parere degli enti territoriali, attraverso un filtro, peraltro non obbligatorio, della Sezione delle autonomie. A tale esigenza intende dare risposta una delle condizioni formulate nel parere.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due condizioni e cinque osservazioni (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 8.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 7 luglio 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.20.

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al «sistema delle conferenze».
Audizione del professor Nicola Lupo.
(Svolgimento e conclusione).

  Gianpiero D'ALIA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Nicola LUPO, professore ordinario di diritto pubblico presso l'Università degli studi Luiss «Guido Carli» di Roma, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Interviene il presidente Gianpiero D'ALIA.

  Nicola LUPO, professore ordinario di diritto pubblico presso l'Università degli studi Luiss «Guido Carli» di Roma, fornisce ulteriori precisazioni.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, ringrazia infine il professor Lupo per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 8.50.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 8.55.

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