CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 luglio 2016
670.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 22

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 7 luglio 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 9.

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.
Emendamenti C. 45-933-952-1959-C, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, rileva che gli emendamenti Pag. 232.100 e 2.101 delle Commissioni non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 9.05.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 7 luglio 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 13.55.

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.
Nuovo testo C. 3886 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, osserva che il decreto-legge n. 98 del 2016, che consta di tre articoli, interviene sulle norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, tuttora in corso, modificando alcune disposizioni per lo più contenute nei più recenti decreti legge riguardanti la modifica e l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi degli acquirenti (o affittuari) del complesso aziendale. Nel corso dell'esame in sede referente, sono state approvate modifiche, di cui si dà conto nell'analisi del contenuto.
  Il comma 1, lettera a) dell'articolo 1 introduce modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2016. In particolare, interviene sul comma 3 di tale articolo, che dispone l'erogazione all'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA della somma di 300 milioni di euro per far fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del gruppo, prevedendo che l'obbligo di restituzione degli importi erogati dallo Stato ai sensi della predetta disposizione sia posto a carico dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA (cui tali somme sono state effettivamente versate), anziché in capo al soggetto aggiudicatario della procedura di cessione cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge, come previsto dal testo originario della norma. La lettera b) del comma 1 modifica, integrandola in maniera rilevante, la disciplina procedurale, che era stata prevista dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 nel caso in cui la realizzazione del piano industriale e finanziario, proposto dall'aggiudicatario, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto, richiedesse modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (d'ora in poi PTAS, approvato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014) o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto. Il nuovo testo del comma 8 prevede che, qualora le offerte presentate nel termine del 30 giugno 2016 prevedano modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti, i relativi progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi siano valutati dal comitato di esperti istituito dal nuovo comma 8.2. Il comma 8.2 prevede la nomina, da parte del Ministro dell'ambiente, entro 5 giorni dall'istanza dei commissari straordinari di cui al comma 8, primo periodo, di un Comitato di esperti. Il comma 8.2-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, prevede l’ istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un coordinamento tra la Regione Puglia, i ministeri competenti e i comuni interessati con lo Pag. 24scopo di facilitare lo scambio di informazioni tra dette amministrazioni in relazione all'attuazione del cosiddetto Piano ambientale approvato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014, ivi comprese le eventuali modifiche o integrazioni. Il coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno su richiesta motivata di uno dei componenti. Sulla base dell'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso comma 8.2-ter), introdotto nel corso dell'esame in sede referente, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) della Puglia è autorizzata ad assumere personale a tempo indeterminato, per assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo, monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del Piano ambientale, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, ed in deroga alla normativa vigente in materia di limitazioni alle assunzioni. Il richiamato personale è assunto a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con provvedimento della Regione Puglia, per un contingente strettamente necessario ad assicurare tali attività, da inquadrare nel rispetto della vigente normativa regionale, nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per il 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017, a valere sulle risorse stanziate all'uopo nel bilancio della Regione Puglia. In ogni caso, le assunzioni possono essere effettuate previo espletamento delle procedure sulla mobilità del personale delle province, di cui all'articolo 1, comma 423 e seguenti, della legge n. 190 del 2014.
  Il nuovo comma 8.3 dell'articolo 1 del decreto legge n. 191 del 2015, inserito dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto in esame, è finalizzato a limitare l'applicazione della disciplina riguardante gli oneri reali e i privilegi speciali immobiliari, prevista per i proprietari non responsabili dell'inquinamento dei siti contaminati oggetto di bonifica dall'articolo 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice dell'ambiente), ai beni, alle aziende, ai rami d'azienda individuati dal programma commissariale a seguito dell'approvazione delle modifiche o delle integrazioni del piano ambientale (la norma fa riferimento ai piani ambientali) e di bonifica relativi a tali beni o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, ivi incluse quelle richieste dall'aggiudicatario.
  In base a quanto disposto dal nuovo comma 8.3, i beni, le aziende e i rami d'azienda individuati dal programma commissariale, una volta approvate le predette modifiche o integrazioni del piano ambientale e di bonifica, sono oggetto delle previsioni di cui all'articolo 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006 limitatamente alla inottemperanza alle prescrizioni di bonifica previste dai predetti piani o dagli eventuali ulteriori titoli autorizzativi necessari per l'esercizio dell'impianto, che lo stesso aggiudicatario si sia impegnato ad attuare, «cioè – secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa – per importi limitati al solo valore delle prescrizioni di bonifica effettivamente non ottemperate». Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto il comma 1-bis che modifica il comma 1-ter dell'articolo 3 del decreto-legge n. 347 del 2003.
  Il comma 2 dell'articolo 1 dispone che i commi terzo e quinto dell'articolo 104-bis della legge fallimentare – richiamati nella disciplina della procedura di cessione dei complessi aziendali delineata dal decreto legge cd. Marzano (articolo 4, comma 4-quater del decreto-legge n. 347 del 2003) – non trovano applicazione se il contratto di affitto prevede l'obbligo, anche sottoposto a condizione o a termine, di acquisto del ramo d'azienda o dell'azienda da parte dell'affittuario, e, dunque, non è prevista l'ispezione dell'azienda, né il diritto di recesso dell'amministrazione straordinaria, né il diritto di prelazione dell'affittuario. Restano invece fermi gli obblighi dell'affittuario di prestare idonee garanzie in relazione a tutte le obbligazioni che assume con il contratto di affitto o che derivano dalla legge. Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto l'obbligo per l'affittuario di inviare alle Camere ogni 6 mesi una relazione sull'attività posta in essere con riguardo al Pag. 25piano ambientale e al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte dall'aggiudicatario.
   Il comma 3 dell'articolo 1 estende all'affittuario o all'acquirente dei complessi aziendali dell'ILVA l'immissione nel possesso dei beni dell'impresa e l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva nei relativi stabilimenti e la commercializzazione dei relativi prodotti, a tal fine è novellato l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 207 del 2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 231 del 2012) che prevede che l'immissione della società ILVA nel possesso dei beni dell'impresa e l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva è disposta a far data dal 3 dicembre 2012 fino al 30 giugno 2017 (a seguito dell'ultima proroga stabilita dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 191 del 2015). La lettera a) del comma 4 dell'articolo 1 integra il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015, attraverso l'aggiunta di due periodi (che vengono inseriti dopo il terzo periodo), al fine di consentire la proroga, per un periodo non superiore a 18 mesi, del termine ultimo, già fissato al 30 giugno 2017, previsto per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (c.d. Piano ambientale), adottato con il D.P.C.M. del 14 marzo 2014, e comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53.
   La lettera b) del comma 4 modifica l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015, al fine di estendere anche all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da questi delegati, l'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del piano ambientale. Tale esclusione era prevista dal decreto-legge del 2015 solo in relazione al commissario straordinario ed ai suoi delegati. In conseguenza delle modifiche apportate dalla norma in esame, il nuovo disposto del predetto comma 6 (secondo periodo) prevede che le condotte poste in essere in attuazione del Piano, approvato dal D.P.C.M. 14 marzo 2014, non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro. Le Commissioni in sede referente, recependo una condizione posta dalla Commissione giustizia, hanno specificato che l'esclusione dalla responsabilità penale e amministrativa per l'affittuario, l'acquirente o i soggetti da questi delegati, opera soltanto in relazione alle condotte poste in essere fino al 30 giugno 2017 ovvero fino all'ulteriore termine di 18 mesi che venga eventualmente concesso.
  Il comma 5 dell'articolo 1 stabilisce che le modifiche apportate dalle disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge in essere hanno efficacia anche rispetto a procedure di amministrazione straordinaria già avviate. Le modifiche introdotte dall'articolo 1 riguardano pressoché integralmente procedure relative all'amministrazione straordinaria di ILVA s.p.a. che è iniziata anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge in commento.
  L'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, dispone la trasmissione al Ministero dell'ambiente – da parte dei commissari straordinari – della mappatura, aggiornata alla data del 30 giugno 2016, dei rifiuti pericolosi e/o radioattivi e del materiale contenente amianto presenti all'interno degli stabilimenti della società ILVA S.p.A.
   L'articolo 2, al comma 1, posticipa al 2018, ovvero successivamente, il termine previsto per il rimborso degli importi finanziati da parte dello Stato in favore del Gruppo ILVA, ai sensi del comma 6- bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015, che, in base alla normativa citata, avrebbero dovuto essere rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui gli stessi sono stati erogati, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società ivi prevista. A tal fine è Pag. 26modificato il comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante «Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2016.
  L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge (nel giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 9 giugno 2016).
  Per quanto riguarda il riparto delle competenze costituzionalmente definite, rileva la materia della tutela dell'ambiente che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Rilevano altresì le materie «ordinamento civile e penale», nonché «tutela della concorrenza», anch'esse riservate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del Presidente.

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).
Nuovo testo C. 3594 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, ricorda che la legge di stabilità 2016 (commi 386-390 della legge n. 208 del 2015) ha disegnato una serie di interventi organici, non a carattere temporaneo, contro la povertà e l'esclusione sociale e ha previsto, al comma 388, uno o più provvedimenti legislativi «di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta, e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti». Ricorda altresì che il 28 gennaio 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, con l'obiettivo di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, secondo i princìpi dell'universalismo selettivo.
  Il disegno di legge in esame è stato esaminato, in sede referente, dalle Commissioni XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) che nella seduta del 5 luglio 2016 , hanno concluso l'esame delle proposte emendative presentate.
  Quanto al contenuto, il provvedimento si compone di un unico articolo, suddiviso in nove commi.
  Il comma 1 evidenzia le finalità dell'intervento di delega. Nel corso dell'esame referente, il primo periodo del comma è stato modificato nel senso di specificare che intento della delega è anche quello di contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, di contrastare la povertà e l'esclusione sociale, e – come già previsto nel testo originario – ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni. Nel testo, emendato dalla Commissione, il riferimento all'universalismo selettivo è Pag. 27stato sostituito dal «rispetto dei princìpi», da attuare, dell'articolo 3 della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. A tal fine, il Governo, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – nonché con il Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione – sentito il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi recanti: a) l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, intesa – come specificato nel corso dell'esame –, come l'impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell'esclusione sociale. La misura nazionale è individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale; b) il riordino – in luogo della razionalizzazione prevista nel testo originario – delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà, fatta eccezione per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario. Con la sostituzione integrale della lettera c) in sede referente, è stata prevista una delega per il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni.
  Il comma 2 specifica i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa all'introduzione di una unica misura nazionale di contrasto alla povertà (di cui al comma 1, lettera a)). Nel corso dell'esame in sede referente, la lettera a) è stata parzialmente modificata: si è infatti sottolineato che la misura di contrasto alla povertà sarà unica a livello nazionale, avrà carattere universale e sarà condizionata alla prova dei mezzi, effettuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ed eventualmente le sue componenti, nonché condizionata all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto all'affrancamento dalla condizione di povertà, realizzato secondo i principi di cui alla successiva lettera e); la lettera a-bis) introdotta in sede referente, specifica che la misura di contrasto alla povertà, assicurata in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, si compone di un sostegno economico e di una componente di servizi alla persona, assicurata dalla rete dei servizi e degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000, mediante il progetto personalizzato di cui alla lettera precedente; la lettera b) delega il Governo a definire, nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui al comma 386 della legge di stabilità 2016, i beneficiari e il beneficio connessi alla misura nazionale di contrasto alla povertà, nonché le procedure di determinazione dei beneficiari e dei benefici medesimi; alla lettera c), nel corso dell'esame in sede referente, sono state meglio definite le caratteristiche dei nuclei familiari che usufruiranno prioritariamente della misura nazionale di contrasto; con la lettera d) si prevede che alla realizzazione dei progetti personalizzati di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa nonché al potenziamento e alla qualificazione della presa in carico dei beneficiari concorrano, ove compatibili e riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale, le risorse afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020; con la lettera e) si prevede che i progetti personalizzati di attivazione e di inclusione sociale di cui alla lettera a) siano predisposti da una équipe multidisciplinare costituita dagli ambiti territoriali interessati in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, formazione, politiche abitative, tutela della salute, istruzione, secondo princìpi generalizzati di presa in carico dei beneficiari Pag. 28della misura nazionale di contrasto alla povertà e sulla base di: una valutazione multidimensionale del bisogno; una progettazione personalizzata da parte dei servizi competenti dei comuni e degli ambiti territoriali, assicurando la piena partecipazione dei beneficiari; un'attenta definizione degli obiettivi e un monitoraggio degli esiti; la lettera f) inserita nel corso dell'esame in sede referente, impegna l'INPS a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, controlli e verifiche circa il possesso dei requisiti da parte dei beneficiari della misura nazionale di contrasto alla povertà, anche avvalendosi dell'anagrafe tributaria; la lettera g) inserita nel corso dell'esame in sede referente conferisce delega per la definizione della durata del beneficio economico, prevedendone la possibilità di rinnovo, subordinata alla verifica del persistere dei requisiti, ai fini del completamento o della ridefinizione del progetto personalizzato di presa in carico, nonché l'individuazione delle cause di sospensione e di decadenza dal beneficio medesimo.
  Il comma 3 specifica i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa al riordino delle prestazioni sottoposte alla prova dei mezzi (di cui al comma 1, lettera b)). Le deleghe attribuite al Governo sono le seguenti: con la lettera a), sostituita nel corso dell'esame in sede referente, si conferisce delega per il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà (prestazioni di cui al comma 1, lettera b), prevedendo il loro assorbimento nella misura unica nazionale di contrasto alla povertà, e prevedendo altresì che il completo assorbimento della Carta acquisti ordinaria, di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto legge n. 112 del 2008, avvenga nel momento in cui la misura unica nazionale di contrasto alla povertà sia in grado di coprire le fasce di popolazione interessate; la lettera b) dispone l'applicazione, a coloro che richiedono le prestazioni, dei requisiti richiesti in esito al riordino – precedentemente razionalizzazione –, dopo la data di entrata in vigore dei decreti legislativi che li disciplineranno; la lettera c) disciplina l'utilizzo degli eventuali risparmi derivanti dal riordino delle prestazioni, per incrementare il citato Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale; la lettera d), inserita nel corso dell'esame in sede referente, prevede che le risorse destinate dalla legge di stabilità 2016 al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza, possano esserlo in quello successivo.
  Il comma 4 specifica i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa al sistema integrato di servizi ed interventi sociali, (di cui al comma 1, lettera c). In particolare si prevede: con la lettera a), l'istituzione di un organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle autonomie locali e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). L'organismo di coordinamento, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha il compito di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli interventi. Dall'istituzione dell'organismo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; con la lettera a-bis), inserita nel corso dell'esame in sede referente, si prevede che l'organismo di coordinamento consulti periodicamente le parti sociali e gli organismi del Terzo settore per valutare l'attuazione delle disposizioni della legge e che possa costituire gruppi di lavoro finalizzati alla predisposizione di analisi e di proposte in materia di contrasto alla povertà; con la lettera b) si attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e di controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, da garantirsi in tutto il territorio nazionale, nonché – come specificato nel corso dell'esame in sede referente – del compito di effettuare un monitoraggio – anche avvalendosi dell'organismo di coordinamento Pag. 29di cui alla lettera a) – sull'attuazione della misura nazionale di contrasto alla povertà pubblicandone gli esiti sul proprio sito internet; la lettera b-bis), inserita in sede referente, reca la previsione che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predisponga protocolli che agevolino l'attuazione della misura nazionale di contrasto alla povertà e preveda attività di affiancamento degli ambiti territoriali che, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio, presentino particolari criticità; la lettera c) prevede la razionalizzazione, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; con la lettera d) si prevede il rafforzamento della gestione associata nella programmazione e nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale, anche – come specificato in sede referente – prevedendo meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse, ove compatibili e riferite all'obiettivo tematico della povertà e della promozione dell'inclusione sociale, afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020, nei confronti degli ambiti territoriali che implementino forme di gestione associata dei servizi sociali che consentano una gestione più efficace ed efficiente dei servizi stessi; la lettera d-bis), inserita nel corso dell'esame in sede referente, prevede il riordino della normativa inerente le forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali, stabilendo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge n. 191 del 2009, che possano essere costituiti consorzi finalizzati alla gestione associata dei servizi sociali; con al lettera e) si prevede la promozione di accordi territoriali – sentito il Ministero della salute – tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, la salute e – come specificato in sede referente – le politiche abitative, nonché attivazione delle risorse della comunità e, in particolare, delle organizzazioni del Terzo settore e del privato sociale impegnate nell'ambito delle politiche sociali, al fine di realizzare un'offerta integrata di interventi e di servizi che costituisce livello essenziale delle prestazioni, prevedendo sedi territoriali di coordinamento tra le amministrazioni coinvolte, le forze sociali e i soggetti del Terzo settore; la lettera f) dispone, infine, rafforzamento del sistema informativo dei servizi sociali.
  Il comma 5 stabilisce le modalità con cui devono essere adottati i decreti delegati. Nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta una ulteriore fase di verifica parlamentare.
  Il comma 6 stabilisce che all'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, individuata come livello essenziale delle prestazioni, da garantire in tutto il territorio nazionale, di cui al comma 1, lettera a), si provvede nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito dal comma 386 della stabilità 2016. Dall'attuazione delle ulteriori deleghe relative al riordino delle prestazioni di natura assistenziale e della normativa in materia di sistema degli interventi e dei servizi sociali non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
   Il comma 7 delega il Governo all'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi – come specificato in sede referente – previa intesa in sede di Conferenza unificata. Viene richiamata, a tal fine, la procedura di cui all'articolo 1, comma 5. Osserva in proposito che andrebbe valutata l'opportunità di richiamare altresì il comma 1 del medesimo articolo 1, che detta disposizioni sulla procedura di adozione, disciplinando in particolare i ministri proponenti e la previa intesa in sede di Conferenza unificata. In tale modo sarebbe superata la necessità Pag. 30di richiamare espressamente, al comma 7, l'adozione di tale intesa ai fini dei decreti legislativi integrativi e correttivi.
  Il comma 8 fa salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome.
  Il comma 9 dispone l'immediata entrata in vigore della legge e dei decreti legislativi previsti, derogando implicitamente ai quindici giorni di vacatio legis ordinariamente previsto dall'articolo 10 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, poiché il provvedimento in esame introduce una misura nazionale di contrasto alla povertà intesa come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, nonché opera il riordino delle prestazioni di natura assistenziale sottoposte alla prova dei mezzi e della normativa in materia di sistema degli interventi e dei servizi sociali, la materia trattata appare riconducibile sia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione sia alla competenza legislativa delle regioni in materia di politiche sociali. Nella procedura di emanazione dei decreti è contemplata la previa intesa in sede di Conferenza unificata.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 7 luglio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

  La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi.
Atto n. 309.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2016.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che nel corso dell'ultima seduta la seduta precedente il relatore ha presentato una nuova proposta di parere.

  Federica DIENI (M5S), pur prendendo atto dello sforzo compiuto dal relatore nel recepire le osservazioni formulate dal suo gruppo, fa notare che il provvedimento reca ancora taluni aspetti problematici sui quali la proposta di parere avrebbe potuto essere più incisiva. Preannuncia, dunque, il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore (vedi allegato 3).

  La seduta termina alle 14.15.

Pag. 31

SEDE REFERENTE

  Giovedì 7 luglio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 14.15.

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie.
Doc. XXII, n. 65 Lupi e Doc. XXII, n. 69 Costantino.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 giugno 2016.

  Dore MISURACA (AP), relatore, deposita e illustra una proposta di testo unificato dei due documenti in esame (vedi allegato 4). Il testo integra il documento a prima firma del deputato Lupi con parti del documento a prima firma della deputata Costantino ed è frutto di un percorso condiviso anche con la stessa deputata Costantino.

  Claudia MANNINO (M5S) nell'evidenziare che il suo gruppo ha rilevato delle criticità nel documento a prima firma Lupi, afferma che ora valuterà il testo unificato proposto dal relatore al fine di formulare osservazioni ed eventuali proposte di modifica.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea è previsto a partire da lunedì 25 luglio. Nella prossima settimana si procederà, quindi, ad adottare il testo base e sarà fissato il termine per la presentazione di proposte emendative.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 7 luglio 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

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