CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 luglio 2016
669.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 190

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.10.

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.
C. 3886 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e X).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, rinviato nella seduta del 29 giugno 2016.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1), che illustra.
  Precisa di aver redatto la proposta di parere concentrandosi sui profili di competenza della XIV Commissione. In particolare, ha fatto riferimento alla procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, oggetto della osservazione formulata, e al negoziato con la Commissione europea in ordine alla trasgressione da parte dell'Italia della normativa in materia di aiuti di Pag. 191Stato. A tale proposito ritiene condivisibile la posizione assunta dal Governo nazionale nel sostenere che le risorse finanziarie stanziate sono funzionali all'esecuzione degli investimenti richiesti dalla Commissione medesima per il piano di risanamento ambientale.

  Sergio BATTELLI (M5S) formula, a nome del proprio gruppo, una proposta alternativa di parere, che si esprime in senso contrario al provvedimento (vedi allegato 2).

  Cosimo PETRAROLI (M5S) richiama le considerazioni già svolte la scorsa settimana in sede di esame degli atti dell'Unione europea in materia di acciaio. Prende quindi atto dello sforzo compiuto dalla relatrice nel venire incontro alla posizione espressa dal suo gruppo, ma preannuncia in ogni caso l'astensione del M5S sulla proposta di parere presentata.
  Ritiene infatti che il Governo italiano, con il provvedimento in esame, abbia di fatto ammesso, attraverso lo spostamento dei fondi in capo alla gestione commissariale dell'Ilva, la loro natura di aiuti di Stato. Ritiene inoltre che tali risorse droghino il mercato dell'acciaio in Italia e in Europa, e continuino ad alimentare una situazione ambientale gravissima. È oramai evidente che l'Ilva non è più risanabile, anche dal punto di vista ingegneristico, e che l'unica soluzione praticabile è la chiusura degli stabilimenti e la bonifica di tutta l'area ionica.

  Michele BORDO, presidente, avverte che la proposta alternativa di parere formulata dal M5S sarà posta in votazione solo ove respinta quella della relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dalla relatrice.

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.
C. 3926 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

  Michele BORDO, presidente, intervenendo in sostituzione della relatrice, onorevole Berlinghieri, illustra i contenuti del provvedimento.
  Rammenta innanzitutto che il decreto-legge si compone di 25 articoli che recano interventi in diversi settori di interesse per gli Enti territoriali: dal Patto di stabilità interno al Fondo di solidarietà comunale alle misure per i territori soggetti a calamità naturali agli interventi per gli enti in crisi finanziaria, cui si aggiungono ulteriori misure in materia di personale delle scuole dell'infanzia e degli asili nido degli enti locali, misure in materia sanitaria, ambientale ed agricola.
  Nei primi due articoli sono contenute disposizioni che riguardano il Fondo di solidarietà comunale. L'articolo 1 precisa che l'accantonamento di 80 milioni di euro destinato ai comuni che necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI, è da considerarsi come importo massimo da destinare a tale finalità. Inoltre, si consente l'utilizzo nell'anno 2016 delle disponibilità residue dell'importo accantonato nel 2015 sul Fondo, fermo restando la finalità di utilizzo. Infine, si interviene sulle modalità di ripartizione della quota parte del Fondo di solidarietà comunale che viene accantonata e redistribuita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni standard. L'articolo 2 reca disposizioni per una applicazione graduale a partire dal 2017 del taglio di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotto per finalità di contenimento della spesa pubblica dai commi 435 e 436 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014), nei confronti di quei comuni colpiti da eventi sismici che ne sono stati esentati negli anni 2015 e 2016 ovvero un progressivo aumento del taglio per quelli che ne hanno avuto finora una applicazione ridotta. La norma riguarda, nello specifico, i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 Pag. 192maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto, e quelli danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 in Abruzzo), esentati dal taglio, e i comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 (Lucca e Massa Carrara), ai quali la riduzione del Fondo di solidarietà negli anni 2015-2016 si è applicata nella misura del 50 per cento.
  Sono inoltre previste misure in favore di determinati territori. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo, l'articolo 3 assegna un contributo straordinario, per l'esercizio 2016, a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, nel limite complessivo di 17,5 milioni di euro, così ripartito: 16 milioni di euro per il comune dell'Aquila e 1,5 milioni di euro per gli altri comuni del cratere sismico. Al fine di evitare il dissesto finanziario di comuni che si trovano a dover sostenere spese per condanne relative a eventi calamitosi verificatisi talvolta diversi anni prima, l'articolo 4 del decreto-legge prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Tale fondo è destinato a comuni che si trovino a dover sostenere spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o ad accordi transattivi ad esse collegate, il cui onere risarcitorio sia superiore alla metà del proprio bilancio di parte corrente come risultante dai rendiconti dell'ultimo triennio. Per le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, l'articolo 5 reca disposizioni relative all'indennizzo, intervenendo su alcune norme della legge di stabilità per il 2016. A tal fine, è attribuita alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno, la somma di 7,5 milioni di euro per l'anno 2016 e per il 2017, da gestire in un'apposita contabilità speciale, per la stipulazione di atti transattivi con i familiari delle vittime; il prefetto individua la platea dei soggetti beneficiari, nonché l'importo da riconoscere, avvalendosi anche della collaborazione dell'INPS, dell'INAIL e di altri enti competenti in materia infortunistica e previdenziale, nel limite fissato di euro 100.000 per ciascun beneficiario. Per quanto riguarda il sisma del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto, l'articolo 6 dispone il differimento del pagamento della rata dei finanziamenti agevolati accordati ai soggetti danneggiati per il pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi: il pagamento della rata in scadenza il 31 giugno 2016 deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020.
  Nel decreto-legge sono inoltre contenute disposizioni riferite ai vincoli di bilancio. L'articolo 7 esclude l'applicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio, al fine di attenuare le sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015. L'articolo 8 reca la ripartizione tra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario dell'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2016, ai sensi dell'articoli 1, comma 418, della legge di stabilità 2015, rispetto al taglio operato nel 2015. Il taglio incrementale per il 2016, quantificato in complessivi 900 milioni di euro rispetto al 2015, è ripartito nella misura di 650 milioni a carico degli enti di area vasta e delle province montane e, per i restanti 250 milioni a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria. L'articolo 9 estende all'esercizio 2016 la facoltà – consentita alle Regioni nel 2015 – di non dare dimostrazione a preventivo delle modalità di attuazione del vincolo di finanza pubblica espresso in termini di pareggio di bilancio. Resta fermo l'obbligo di garantire il rispetto del vincolo a consuntivo, con l'obiettivo di rendere più flessibile la gestione degli stanziamenti di Pag. 193bilancio e favorire gli investimenti. L'articolo 16 abroga la previsione secondo cui gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno, ai fini del contenimento della spesa di personale, procedono alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti.
  Gli articoli 10, 11 e 12 contengono disposizioni finanziarie per le regioni. L'articolo 10 recepisce numerose proposte normative presentate dalle regioni concernenti la determinazione delle modalità ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni e delle province autonome, in attuazione della legge di stabilità per il 2016. Nel dettaglio, si prevede che:
   le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni di cui al DPCM 11 marzo 2013 siano destinate, per il 2016, ad incrementare la dotazione del fondo per il trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, per un importo pari a 74.476.600 (o nei limiti dello stanziamento iscritto in bilancio);
   a partire dall'anno 2017, alle regioni che hanno rispettato il vincolo del pareggio di bilancio e che registrano una saldo finale di cassa non negativo, siano assegnate le risorse rivenienti dalle sanzioni versate al bilancio dello Stato dalle regioni che non si sono attenute agli obblighi di equilibrio di bilancio;
   le Regioni che nell'anno 2015 hanno rispettato i tempi di pagamento nelle transazioni commerciali sono autorizzate ad avvalersi, per l'anno 2016, delle disposizioni in materia di contabilizzazione degli investimenti finanziati da debito autorizzato e non contratto di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 118 del 2011;
   fermo restando quanto previsto dal decreto legge n. 35 del 2013, le risorse presenti nei conti intestati alle Regioni, relativi sia alla gestione ordinaria, sia alla gestione sanitaria, concorrono complessivamente alla gestione della liquidità regionale e che anticipazioni di tesoreria possono essere consentite a condizione che si verifichi una carenza globale dei fondi;
   gli enti pubblici strumentali delle Regioni hanno la facoltà di contrarre anticipazioni di cassa, per far fronte a temporanee deficienze, per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di propria competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla regione.

  Infine, la norma interviene sulla disciplina relativa alla tassa automobilistica in caso di leasing, con conseguenti effetti finanziari che interessano le regioni, destinatarie del relativo gettito.
  L'articolo 11 prevede l'attuazione del recente Accordo firmato tra il Governo e la Regione Siciliana il 20 giugno 2016, volto ad adeguare le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana alle diverse modifiche normative intervenute nell'ambito della legislazione tributaria che hanno determinato, nel corso degli anni, una riduzione del gettito disponibile per la Regione stessa. Vengono dunque assegnate alla Regione Siciliana risorse di importo pari a 5,61 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a titolo di acconto sulle compartecipazioni spettanti per l'anno 2016, che corrispondono circa a 500 milioni di euro. L'articolo 12 prevede l'attuazione di parte dell'Accordo firmato il 21 luglio del 2015 tra il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze, avente l'obiettivo di riequilibrare i contributi della Regione e regolare le controversie e i rapporti finanziari pendenti tra il Governo e la Regione Autonoma Valle d'Aosta. Viene inoltre rinviato il riassetto tributario delle regioni a statuto ordinario: l'articolo 13 modifica infatti alcune disposizioni del decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, al fine di rinviare all'anno 2018 i meccanismi di finanziamento Pag. 194delle funzioni regionali (attribuzione della compartecipazione IVA in base al principio di territorialità; fiscalizzazione dei trasferimenti statali; istituzione dei fondi perequativi).
  Specifici interventi sono previsti per gli enti locali in crisi finanziaria. In particolare, l'articolo 14 rende disponibili risorse finanziarie destinate al pagamento dei debiti pregressi tramite la concessione di anticipazioni di liquidità da destinare all'incremento di massa attiva della gestione liquidatoria e restituire in base ad un piano di ammortamento. Per quanto riguarda il Piano di riequilibrio finanziario, invece, l'articolo 15 proroga il termine entro il quale gli enti locali che nel 2013 o nel 2014 che hanno presentato il Piano pluriennale, o ne hanno conseguito l'approvazione, possono rimodularlo o riformularlo. Agli enti locali che hanno presentato il Piano o ne hanno conseguito l'approvazione entro il 30 settembre 2016 è data facoltà di riformularlo o rimodularlo per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio. La durata originaria del Piano deve comunque restare invariata.
  L'articolo 17 concernente il personale educativo e scolastico delle scuole d'infanzia e degli asili nido degli enti locali reca disposizioni in materia di assunzioni (in deroga alla normativa vigente) a tempo indeterminato effettuate dai comuni.
  L'articolo 18 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2016 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate.
  L'articolo 19 individua la copertura finanziaria del «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti», di cui all'articolo 4 del decreto-legge, e alle disposizioni, contenute all'articolo 12, concernenti la regione Valle d'Aosta.
  L'articolo 20 in tema di spesa sanitaria è volto a garantire la regolarità dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, per assicurare alle regioni la conoscenza ex ante del livello del finanziamento del proprio servizio sanitario regionale in vista di una corretta programmazione economico-gestionale, ed evitare ritardi nella gestione dei pagamenti degli enti stessi, fissando tempi certi per l'approvazione in via definitiva della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali.
  Con l'articolo 21 si prevede una revisione del «sistema di governo» del settore farmaceutico, da compiersi entro il 31 dicembre 2016, per incidere sul governo della spesa farmaceutica.
  L'articolo 22 opera in materia ambientale per raggiungere due distinti obiettivi. Da un lato, far confluire nella contabilità speciale di una struttura commissariale, appositamente costituita, tutte le risorse ancora non impegnate destinate alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'UE del 2 dicembre 2014 (relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007), al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione dei necessari interventi di bonifica delle discariche medesime. Dall'altro lato, la disposizione disciplina, al fine di accelerarle, le procedure per l'impegno e l'utilizzo delle risorse destinate dalla legislazione vigente all'attuazione degli interventi di depurazione delle acque necessari per conformarsi alle norme della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane.
  In materia agricola, l'articolo 23 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2016 per sostenere i produttori di latte in ragione di una pianificazione dell'offerta volta alla riduzione dei livelli produttivi e rifinanzia, per un importo di 6 milioni di euro per il 2016 e di 4 milioni di euro per il 2017, il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, Pag. 195al fine di consentire l'acquisto e la distribuzione gratuita di latte. Viene prorogata, infine, la gestione del sistema informativo agricolo da parte di SIN, in scadenza il 20 settembre 2016, fino all'espletamento delle prescritte procedure di gara da parte di Consip.
  In merito all'equilibrio di bilancio delle fondazioni lirico-sinfoniche, l'articolo 24 introduce elementi di flessibilità nel percorso di risanamento delle fondazioni che hanno avuto la possibilità di presentare un piano di risanamento, chiarendo altresì alcune modalità con cui le fondazioni lirico-sinfoniche in fase di risanamento possono accedere all'istituto della transazione fiscale.
  Infine, l'articolo 25 contiene la clausola di entrata in vigore del decreto-legge (dal 25 giugno 2016).
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 6 luglio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.25.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi.
COM(2015)586 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Verso il completamento dell'Unione bancaria».
COM(2015)587 final.

(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in oggetto, rinviato nella seduta del 18 maggio 2016.

  Paolo TANCREDI (AP), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3), che illustra.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

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