CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 luglio 2016
668.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 217

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 5 luglio 2016.

Audizione informale dei rappresentanti delle organizzazioni del settore ittico Alleanza delle Cooperative (Agci Agrital-Pesca, Federcoopesca e Legacoop Agroalimentare), Associazione Marinerie d'Italia e d'Europa, Associazione mediterranea acquacoltori (AMA), Associazione nazionale autonoma piccoli imprenditori della pesca (Anapi Pesca), Associazione piscicoltori italiani (Api), Federpesca, Impresa pesca-Coldiretti, Unci Pesca, Unicoop Pesca e UeCoop, nell'ambito dell'esame della risoluzione n. 7-01016 Venittelli, sulle misure per favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 5 luglio 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.
Atto n. 306.
(Rilievi alle Commissioni riunite I e IV).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio/conclusione – Rilievi espressi).

  La Commissione prosegue l'esame dell'atto.

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  Luca SANI, presidente e relatore, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che nella seduta del 22 giugno, in qualità di relatore, ha illustrato lo schema di decreto legislativo. Ricorda altresì nella seduta del 30 giugno sono intervenuti gli onorevoli Taricco – che si è riservato di produrre un documento scritto – e Bernini, che ha avanzato la proposta che il Governo preveda tempi più dilatati – un anno – per procedere oltre nella fase applicativa.

  Massimiliano BERNINI (M5S) chiede di poter ascoltare in audizione alcuni soggetti d'interesse ai fini della redazione dei rilievi. Ribadisce quindi le perplessità espresse precedentemente e la richiesta di prevedere almeno un anno di tempo per procedere all'applicazione della normativa.

  Luca SANI, presidente e relatore, fa presente che i rilievi dovranno essere deliberati entro la giornata di domani e pertanto la richiesta di audizioni non potrà essere accolta.

  Adriano ZACCAGNINI (SI-SEL) si associa alla richiesta formulata dal deputato Bernini, anche in relazione al mutamento dello status – da civile a militare – che dovranno subire molti impiegati civili – e tra di essi tecnici e donne – il cui inquadramento nei ranghi dell'Arma appare per lo meno impropria e comunque tale da provocare da parte della sua parte politica una forte azione di contrasto nei confronti dello schema di decreto proposto.

  Luca SANI, presidente e relatore, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 luglio 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI.

  La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.
C. 3867 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco PRINA (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame prevede l'autorizzazione alla ratifica e reca le norme per l'esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013. L'Accordo è uno degli esiti del lungo negoziato svoltosi nell'ambito dell'Unione europea (UE) per realizzare una protezione brevettuale europea uniforme. Insieme con i regolamenti (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e n. 1260/2012 del Consiglio del 17 dicembre 2012, l'Accordo è parte di un regime armonizzato di tutela ambizioso, solido e credibile, che non è un mero comune denominatore dei sistemi degli Stati membri. S'intende così consentire all'Italia di partecipare pienamente a tale sistema. Pag. 219
  La creazione di una tutela brevettuale uniforme costituisce un importante risultato politico per l'UE e per gli Stati membri, poiché estende il processo d'integrazione a un settore che, a differenza degli altri ambiti della proprietà intellettuale (marchi, disegni industriali e indicazioni geografiche agricole), è rimasto caratterizzato da sistemi nazionali differenti, a scapito degli operatori economici innovativi.
  La diversità dei sistemi nazionali e il valore economico e sociale che gli Stati membri accordano ai brevetti hanno ritardato la realizzazione della tutela brevettuale comune, di cui si è iniziato a discutere sin dagli anni settanta e per la quale la Commissione aveva presentato una proposta di regolamento il 1o agosto 2000. Il negoziato si è arenato sui nodi della tutela giurisdizionale e soprattutto del regime di traduzione linguistica dei brevetti.
  Le trattative hanno ricevuto un impulso decisivo dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, che riconosce all'UE una competenza in materia di «creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale [...] e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati». Con le Conclusioni su un sistema migliorato dei brevetti in Europa del 4 dicembre 2009, il Consiglio ha confermato l'intenzione di creare un sistema a due pilastri fondato sulla «creazione di un brevetto dell'Unione europea [...] e l'istituzione di una giurisdizione integrata, specializzata e unificata per le controversie connesse ai brevetti». Un altro impulso è giunto dalla pubblicazione del rapporto «Una nuova strategia per il mercato unico», reso dal senatore Mario Monti all'allora Presidente della Commissione europea José Barroso il 9 maggio 2010, che raccomandava l'urgente adozione del brevetto unitario e la creazione della relativa giurisdizione.
  Il negoziato è sfociato nella decisione del Consiglio del 20 marzo 2011 che ha autorizzato l'instaurazione di una cooperazione rafforzata ai sensi dell'articolo 20 del Trattato sull'UE tra 25 Stati membri: tutti tranne Italia e Spagna, in ragione della scelta di un regime sostanzialmente trilinguistico (inglese, francese e tedesco) mutuato dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB). Il 17 dicembre 2012 sono stati adottati i citati regolamenti (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e n. 1260/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile. Quindi, il 19 febbraio 2013, 25 Stati membri (tutti tranne Polonia e Spagna, mentre la Croazia non faceva all'epoca ancora parte dell'UE) hanno firmato l'Accordo. I regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012 e l'Accordo costituiscono un sistema unitario e organico. Per questo motivo, i regolamenti, in vigore dal 20 gennaio 2013, saranno applicabili solo a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.
  L'Italia ha fatto ricorso alla Corte di giustizia dell'UE avverso la cooperazione rafforzata e il relativo regime linguistico, pur firmando l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, poiché creato all'esterno dell'UE. Dopo che la Corte si è pronunciata sui ricorsi italiano e della Spagna, giudicando compatibile la cooperazione rafforzata con il diritto dell'UE, il Governo ha considerato un cambiamento di prospettiva e il 13 maggio 2015, in seno al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), ha ritenuto opportuno un aggiornamento della posizione italiana alla luce degli interessi nazionali. Tale scelta è stata accompagnata dall'adozione da parte delle Commissioni riunite X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, il 23 giugno 2015, della risoluzione n. 8-00122, che ha impegnato il Governo «a procedere all'adesione italiana alla cooperazione rafforzata relativa al brevetto unitario dell'Unione europea, allo scopo di sostenere la competitività delle imprese italiane sui mercati europei Pag. 220e internazionali». Il Senato della Repubblica si era già espresso a favore dell'adesione il 4 luglio 2013 con la risoluzione dell'Assemblea n. 6/00020. Il 2 luglio 2015 il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, onorevole Gozi, ha notificato al Consiglio dell'Unione europea l'intenzione italiana di aderire alla cooperazione rafforzata. Si è considerato che rimanere ai margini del nuovo sistema di protezione brevettuale, al quale partecipano 25 Stati membri avrebbe precluso all'Italia la possibilità di influenzarne gli sviluppi e finito per penalizzare la parte più dinamica ed efficiente dell'economia italiana, nonché, e soprattutto, la sua attrattività verso investitori stranieri.
  Le motivazioni del disegno di legge di ratifica s'inquadrano in quelle più generali del negoziato per la creazione di un brevetto europeo con effetto unitario, che sono riassunte nel preambolo dell'Accordo: estendere la portata del mercato unico, rafforzare il processo d'integrazione europea e, rendendola uniforme in seno all'UE, migliorare il livello generale della tutela brevettuale e stimolare così l'innovazione.
  La protezione brevettuale è assicurata oggi da sistemi esterni all'UE. In primo luogo, vi sono la protezione nazionale e gli accordi internazionali che agevolano l'ottenimento di brevetti in altri Paesi, ma che non esonerano l'inventore dalle procedure nazionali di rilascio. A livello europeo vi è il sistema creato con la Convenzione di Monaco di Baviera sulla concessione di brevetti europei del 1973, sovranazionale ma limitato: pur fornendo un certo grado di uniformità, si limita a offrire la possibilità di un'unica procedura centralizzata di concessione riconosciuta da tutti gli Stati europei parte alla Convenzione, ma che poi deve essere convalidata in ciascuno di essi. In sostanza, offre una semplificazione amministrativa in fase di rilascio del brevetto europeo, ma non si estende oltre.
  Il fine principale del pacchetto brevettuale costituito dai regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012 e dall'Accordo consiste nel creare un sistema completo di protezione sovranazionale, dando efficacia giuridica unitaria in seno all'UE al brevetto europeo rilasciato ai sensi della Convenzione di Monaco del 1973 e istituendo un tribunale comune in grado di garantire decisioni rapide e di elevata qualità. L'operatore economico che non si accontenti della protezione nazionale potrà chiedere che il brevetto rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) ottenga immediatamente un effetto unitario negli Stati membri dell'UE che partecipano alla cooperazione rafforzata e nei quali il tribunale ha giurisdizione esclusiva sui brevetti europei con effetto unitario (articoli 3, 4 e 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1257/2012). Il titolo avrà quindi eguale efficacia e uguale protezione e le sue vicende si svolgeranno in maniera unitaria. In definitiva, la creazione di un sistema di protezione brevettuale all'interno dell'UE intende offrire agli operatori che la desiderano, accanto alla protezione brevettuale nazionale, una protezione in linea con la realtà dell'integrazione delle singole economie nazionali nel mercato unico dell'UE.
  Con l'adesione alla cooperazione rafforzata, si consente agli operatori innovativi italiani che puntano all'internazionalizzazione di avvalersi dei brevetti europei con effetto unitario. Con la ratifica dell'Accordo, l'effetto unitario e la competenza del tribunale unificato si estendono anche all'Italia, con ricadute positive sulla sua attrattività verso investimenti esteri ad elevato contenuto d'innovazione.
  Il disegno di legge di ratifica consente all'Italia di partecipare pienamente al sistema di protezione brevettuale unitaria descritto, rendendo esecutivo in Italia l'Accordo istitutivo di un tribunale internazionale specializzato e con un'ampia competenza esclusiva sui brevetti rilasciati dall'UEB, abbiano o no essi l'effetto unitario, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012.
  Nel dettaglio, con i primi due articoli del disegno di legge si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo e se ne dà piena esecuzione dal momento della sua entrata in vigore. Gli articoli 3 e 4 recano norme di adattamento di alcune disposizioni dell'Accordo, delle Pag. 221quali è necessario un recepimento espresso per evitare dubbi interpretativi e disparità di trattamento tra i titolari di brevetti nazionali ed europei. L'articolo 5 prevede la copertura degli oneri che discendono dall'attuazione dell'Accordo relativamente al triennio 2016-2018. L'articolo 6 regola l'entrata in vigore della legge.
  Per quanto riguarda il suo contenuto, l'Accordo si compone di un preambolo e di ottantanove articoli, raggruppati in cinque parti: parte I: disposizioni generali e istituzionali (articoli 1-35); parte II: disposizioni finanziarie (articoli 36-39); parte III: organizzazione e disposizioni procedurali (articoli 40-82); parte IV: disposizioni transitorie (articolo 83); parte V: disposizioni finali (articoli 84-89); l'allegato I, contenente lo statuto del tribunale unificato dei brevetti; l'allegato II, contenente i criteri di distribuzione del contenzioso tra le tre articolazioni della divisione centrale del tribunale (sede centrale di Parigi, sezioni di Londra e di Monaco di Baviera).
  Di particolare interesse della Commissione Agricoltura, e particolarmente rilevante, il contenuto dell'articolo 27 sui limiti degli effetti del brevetto che non si estendono all'utilizzazione di materiale biologico a fine di coltivazione o scoperta e sviluppo di altre varietà vegetali, all'utilizzazione da parte dell'agricoltore del prodotto del suo raccolto a fini di riproduzione o all'utilizzazione di bestiame protetto a scopi agricoli.
  Si riserva pertanto di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

  Luca SANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.
C. 3926 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco CARRA (PD), relatore, illustra il contenuto del provvedimento. Nel dettaglio, fa presente che gli articoli 1 e 2 prevedono alcuni interventi in merito al Fondo di solidarietà comunale. L'articolo 3 prevede l'assegnazione di un contributo straordinario, per l'esercizio 2016, pari a 16 milioni di euro per il comune dell'Aquila e a 1,5 milioni di euro per gli altri comuni del cratere sismico. L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. L'articolo 5 reca disposizioni relative all'indennizzo delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, attribuendo alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno la somma di 7,5 milioni di euro per l'anno 2016 e per il 2017. L'articolo 6 dispone il differimento del pagamento della rata dei finanziamenti agevolati accordati ai soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto, per il pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi: il pagamento della rata in scadenza il 30 giugno 2016 deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020. L'articolo 7 è volto ad attenuare le sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015. L'articolo 8 reca la ripartizione tra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario dell'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2016. Il taglio incrementale per il 2016, quantificato in complessivi 900 milioni di euro rispetto al 2015, è ripartito nella misura di 650 milioni a carico degli enti di area vasta e delle province montane e, per i restanti 250 milioni, a carico delle città Pag. 222metropolitane e di Reggio Calabria. L'articolo 9 limita l'obbligo di pareggio di bilancio per il 2016 per regioni, province autonome, città metropolitane e province alla sola sede del rendiconto. L'articolo 10 reca una serie di interventi legislativi che recepiscono proposte normative presentate dalle regioni, e condivise dal Governo, in sede di intesa, sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta dello scorso 11 febbraio, concernente la determinazione delle modalità ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni e delle province autonome, in attuazione della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità per il 2016). L'articolo 11 prevede l'attuazione del recente Accordo firmato tra il Governo e la Regione Siciliana il 20 giugno 2016 per l'aggiornamento dello Statuto della stessa Regione alle diverse modifiche normative intervenute nell'ambito della legislazione tributaria, che hanno determinato, nel corso degli anni, una riduzione del gettito disponibile per la Regione stessa. L'articolo 12 prevede l'attuazione di parte dell'Accordo firmato il 21 luglio del 2015 tra il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze. L'articolo 13 rinvia all'anno 2018 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali (attribuzione della compartecipazione IVA in base al principio di territorialità; fiscalizzazione dei trasferimenti statali; istituzione dei fondi perequativi). L'articolo 14 mira a facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, mediante la disponibilità di risorse finanziarie destinate al pagamento dei debiti pregressi, tramite la concessione di anticipazioni di liquidità da destinare all'incremento di massa attiva della gestione liquidatoria e restituire in base ad un piano di ammortamento. Si prevede, a tal fine, un contributo triennale (dal 2016 al 2018) per un massimo di 150 milioni annui per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1o settembre 2011 al 31 maggio 2016, e un contributo biennale (dal 2019 al 2020) di pari importo massimo annuo per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1o giugno 2016 al 31 dicembre 2019. L'articolo 15 concerne la possibilità per gli enti locali, in alcuni casi, di rimodulare o riformulare il Piano di riequilibrio finanziario. L'articolo 16 abroga la previsione secondo cui gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno, ai fini del contenimento della spesa di personale, procedono alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti. L'articolo 17 reca disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato effettuate dai comuni relativamente al personale educativo e scolastico delle scuole d'infanzia e degli asili nido. L'articolo 18 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2016 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate. L'articolo 20 fissa tempi certi per l'approvazione in via definitiva del decreto di riparto delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale. L'articolo 21, comma 1, prevede una revisione del «sistema di governo» del settore farmaceutico, da compiersi entro il 31 dicembre 2016. L'articolo 22 fa confluire, nella contabilità speciale di una struttura commissariale, appositamente costituita, tutte le risorse necessarie per la realizzazione dei necessari interventi di bonifica delle discariche medesime e disciplina, al fine di accelerarle, le procedure per l'impegno e l'utilizzo delle risorse destinate dalla legislazione vigente all'attuazione degli interventi di depurazione delle acque necessari per conformarsi alle norme della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane.
  L'articolo 23, di stretta competenza della Commissione Agricoltura, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2016 per sostenere i produttori di latte in ragione di una pianificazione dell'offerta volta alla riduzione dei livelli produttivi Pag. 223(comma 1). Rifinanzia per un importo di 6 milioni di euro per il 2016 e di 4 milioni di euro per il 2017 il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, al fine di consentire l'acquisto e la distribuzione gratuita di latte (comma 3). Proroga, infine, la gestione del sistema informativo agricolo da parte di SIN, in scadenza il 20 settembre 2016, fino all'espletamento delle prescritte procedure di gara da parte della Consip (comma 7)
  In particolare, il comma 1 dell'articolo in esame autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 per favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/559 della Commissione dell'11 aprile 2016.
  In sostanza – come riportato nella relazione tecnica annessa al provvedimento in esame – il sostegno viene garantito attraverso il suddetto incentivo per quelle aziende che riducono i loro volumi produttivi di latte consegnato alle imprese in trasformazione. «L'obiettivo – prosegue la relazione tecnica – è quello di procedere ad una stabilizzazione del mercato nazionale attraverso una riduzione del 3,5 per cento del livello produttivo del secondo semestre 2016, con un sostegno finanziario garantito alle cooperative, che rappresentano circa il 70 per cento della produzione nazionale di latte».
  La relazione illustrativa, poi, ricorda che il settore lattiero caseario sta attraversando, da tempo, una profonda crisi dovuta ad una serie di cause non strettamente connesse tra loro, ivi indicate. Tra queste, in sintesi, vengono in particolare riportate: l'eccesso di offerta di prodotto nei mercati esteri; la crisi commerciale con la Russia; la cessazione dal 1o aprile 2015 del regime delle quote latte – introdotto nel 1984 – che ha comportato l'esigenza di una ristrutturazione progressiva della produzione lattiera nelle aziende europee, con investimenti finalizzati all'aumento delle relative capacità produttive; la grave crisi economico-finanziaria, che ha portato nell'Unione europea una contrazione generalizzata dei consumi e, specialmente, del latte; la permeabilità del mercato europeo alla concorrenza di prodotti extraeuropei, spesso realizzati a costi nettamente inferiori; una conseguente progressiva riduzione delle quotazioni del latte, con costante diminuzione dei prezzi pagati agli allevatori.
  Ricorda altresì che il citato articolo 1 del regolamento di esecuzione n. 2016/559 prevede che le organizzazioni di produttori riconosciute, le loro associazioni e le organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono autorizzate a stipulare accordi misti volontari e ad adottare decisioni comuni sulla pianificazione del volume di latte prodotto nel corso di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento 2016/559. La relazione illustrativa indica il periodo di riferimento dal 13 aprile 2016 al 12 ottobre 2016.
  Al comma 2, si prevede che le misure di sostegno indicate al comma 1 siano individuate e definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e alimentari, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in conformità con la normativa europea. Il comma 3 dispone, poi, che il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, istituito dall'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 sia rifinanziato di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro per l'anno 2017, al fine di consentire l'acquisto e la distribuzione gratuita di latte.
  La legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha finanziato, con 10 milioni di euro, il Fondo destinato a sostenere programmi annuali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti. Il Fondo, istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA, è stato previsto dal comma 1 dell'articolo 58, del decreto-legge n. 83 del 2012.
  Il Fondo Nazionale Indigenti è stato rifinanziato in legge di stabilità 2015 (legge Pag. 224190/2014), per 12 milioni di euro per il 2015, a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi in favore della famiglia (articolo 1, comma 131) e in legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) con 2 milioni di euro per l'anno 2016 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
  A livello comunitario, il Regolamento (UE) n. 223/2014 dell'11 marzo 2014 ha istituito il Fondo di aiuti europei agli indigenti che ha sostituito il Programma europeo per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti (PEAD), concluso a fine 2013. Ai sensi del medesimo Regolamento, per l'Italia, la dotazione contemplata è di 595 milioni (prezzi del 2011), pari a circa 670 milioni di euro a prezzi correnti. È inoltre previsto un cofinanziamento da parte dello Stato, che non era previsto dal precedente programma, il quale era finanziato invece con i fondi agricoli europei. Tale cofinanziamento è pari a 118,3 milioni di euro.
  L'attuazione del Programma Operativo per il periodo 2014-2020 prevede un coordinamento fra il Fondo nazionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), che opera in qualità di Organismo intermedio, a cui è delegata la gestione degli interventi per la distribuzione degli aiuti alimentari. Il programma italiano di aiuti 2014-2020, finanziato attraverso le risorse FEAD ed il relativo cofinanziamento, è stato elaborato di concerto tra Ministero del lavoro e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è stato approvato dalla Commissione UE nel dicembre 2014. In data 8 agosto 2014 è stato comunque approvato un piano di riparto delle risorse FEAD per iniziali 40 milioni di euro, anticipati dal Governo italiano a valere sul Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, in attesa dell'approvazione da parte della Commissione del Programma operativo.
  Il comma 4 prevede che le misure individuate dai commi 1 e 3, siano applicabili previa notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (che regola il regime degli aiuti di Stato), effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  Il comma 5 reca la copertura finanziaria delle misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari, previste al comma 1, pari – come anticipato – a 10 milioni di euro per l'anno 2016. La predetta copertura viene individuata mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, commi 1 e 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (legge n. 116 del 2014).
  Come ricorda anche la relazione tecnica, si tratta di risorse previste per la fruizione di due crediti di imposta per investimenti nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, rispettivamente, per la realizzazione di infrastrutture di e-commerce e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera.
  Tali fondi, che ammontano, a norma del comma 5 del predetto articolo 3 del decreto-legge 91/2014 – per quanto concerne l'anno 2016 – a 1 milione di euro per la prima tipologia di investimenti e a 9 milioni di euro per la seconda, sono – prosegue la relazione tecnica – per l'anno 2016 «da considerarsi come non utilizzati, in quanto, impregiudicata la fruizione dei crediti d'imposta da parte dei richiedenti, in conseguenza all'attivazione di tali strumenti solo nell'anno 2015 – a fronte di una copertura a decorrere dal 2014 –, le coperture per il 2016 sono integralmente disponibili. Per le richieste pervenute nel corso del 2015 sono state infatti impiegate le risorse non utilizzate nel 2014, mentre per le richieste pervenute nel corso del 2016 e attualmente in corso di valutazione potranno essere utilizzate le risorse previste per il 2015...».
  Il comma 6 dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla distribuzione gratuita di latte agli indigenti, di cui al comma 3. A tal fine, i 6 milioni di euro previsti per l'anno 2016 sono coperti mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo Pag. 2254 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 – relativa al finanziamento delle attività di competenza del MIPAAF –, mentre ai 4 milioni di euro per l'anno 2017 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (legge n. 89 del 2014).
  Si ricorda che nella legge di bilancio per il periodo 2016-2018 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 499 del 1999 (allocata nel cap. 7810 del MIPAAF) presenta stanziamenti di 25 milioni di euro per il 2016 e di 10 milioni di euro per il 2017, mentre il fondo di cui all'articolo 49, comma 2, lettera d) del decreto-legge n. 66 del 2014 (allocato nel cap. 7851 sempre del MIPAAF, destinato al ripiano dei debiti nei confronti degli enti territoriali, istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi) presenta stanziamenti per 0,5 milioni di euro per il 2016 e 14 milioni di euro per il 2017.
  Il comma 7, infine, prevede che, al fine di garantire l'efficace gestione dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale (SlAN), l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) provveda, sino all'espletamento da parte di CONSIP di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento a terzi del sistema informativo, ad utilizzare i servizi della SIN S.p.A., una società il cui 51 per cento di capitale è di proprietà dell'AGEA, mentre il restante 49 per cento appartiene ad un consorzio privato (RTI).
  La relazione illustrativa ricorda che il 20 settembre 2016 scade il termine della partecipazione del socio privato alla predetta società e che la disposizione in esame serve, quindi, a garantire la continuità del servizio sino all'aggiudicazione definitiva dello stesso al nuovo fornitore, senza che si possano verificare medio tempore interruzioni del sistema informativo SIAN, il quale consente la gestione e l'implementazione delle funzioni di supporto al corretto e tempestivo pagamento e controllo «dei circa 6 miliardi di euro di aiuti europei (FEAGA e FEARS) annualmente destinati ai produttori agricoli italiani...». La disposizione di cui al comma 7 in commento – riferisce la relazione tecnica – non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 24 infine introduce elementi di maggiore flessibilità nel percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno avuto la possibilità di presentare un piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 convertito in legge nella legge n. 112 del 2013.
  Si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

  Filippo GALLINELLA (M5S) preannuncia che il suo gruppo esprimerà una valutazione positiva nei confronti della parte di competenza agricola contenuta nel provvedimento, ma ritiene che il parere dovrà contenere anche un espresso richiamo alla necessità di una riflessione comune in Europa sul tema della produzione e della commercializzazione del latte. Questo mercato, infatti, è stato lasciato in balia dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ma esso appare inadeguato ad affrontare da solo la corrente e complessa fase di mercato che ha coinciso con la fine del regime delle quote latte.

  Luca SANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.