CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 luglio 2016
668.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 luglio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 13.10.

DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa.
C. 3953 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, come convenuto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'espressione del parere di competenza avrà luogo nella seduta odierna, in quanto la discussione generale in Assemblea sul provvedimento in esame, già approvato dal Senato della Repubblica, è prevista nella seduta di mercoledì 6 luglio, al termine delle votazioni.

  Giorgio PICCOLO (PD), relatore, rileva preliminarmente che il provvedimento è stato già esaminato dal Senato che ha introdotto diverse modifiche, tra le quali segnala in primo luogo quella introdotta al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto, che proroga di sei mesi, fino al 28 febbraio 2017, il termine per l'esercizio della delega legislativa conferita al Governo dall'articolo 8 della legge n. 124 del 2015, la cosiddetta «Legge Madia», per la modifica della disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. La delega comprende, Pag. 205tra l'altro, il riordino delle carriere delle Forze di polizia.
  Come già specificato in occasione della conversione dei più recenti provvedimenti in materia, il decreto reca la consueta proroga dei finanziamenti alle nostre missioni, motivata, allo stato, dalla mancanza nel nostro ordinamento di previsioni che disciplinino espressamente l'impiego dello strumento militare all'estero. Il quadro normativo relativo alla partecipazione italiana a missioni internazionali viene pertanto attualmente stabilito da singoli provvedimenti legislativi per l'avvio delle missioni ovvero da provvedimenti periodici, come quello in esame, contenenti l'autorizzazione di proroga delle missioni e il relativo finanziamento, nei quali sono reiterate disposizioni di contenuto pressoché identico, riferite ad un determinato complesso di missioni, che hanno raggiunto un discreto grado di stabilità, disciplinando aspetti quali il trattamento economico e normativo del personale delle Forze armate e di quelle di polizia, la disciplina contabile. Per colmare tale lacuna, sono attualmente in fase di avanzato esame presso le Commissioni riunite III e IV le proposte di legge Atto Camera n. 45-933-952-1959-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, che definisce un quadro complessivo, organico e permanente dei diversi e complessi profili che regolano l'invio dei nostri militari fuori dai confini nazionali.
  Passando all'illustrazione del contenuto del provvedimento in esame, segnala che esso, suddiviso in tre Capi, è composto di dodici articoli. Il Capo I, che consta di sette articoli, reca le disposizioni relative alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. In particolare, l'articolo 1 prevede le autorizzazioni di spesa relative al periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 per le missioni internazionali che si svolgono in Europa, l'articolo 2 reca le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Asia, mentre l'articolo 3 riguarda le missioni in Africa. Segnala che il Senato ha disposto la proroga al 31 dicembre 2016 della possibilità di impiego a bordo dei mercantili anche di guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i prescritti corsi teorico-pratici. Il successivo articolo 4 reca le autorizzazioni di spesa relative ad esigenze di carattere generale connesse con le missioni internazionali. In tale ambito, si segnala la proroga, fino al 31 dicembre 2016, dell'impiego di 1.500 unità di personale delle Forze armate congiuntamente alle Forze di Polizia nell'operazione strade sicure per le esigenze di sicurezza connesse con lo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale, nonché l'incremento di ulteriori 750 unità, per il periodo dal 9 maggio al 31 dicembre 2016, del contingente di personale delle Forze armate impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili. Fa presente che viene, prevista, inoltre la proroga dell'operazione nazionale Mare Sicuro, già autorizzata dai due precedenti decreti missioni. Tra le modifiche introdotte dal Senato segnala che è stata esclusa per l'anno 2016 la cessione a titolo gratuito di materiali di ricambio per velivoli F-16, dichiarati fuori servizio, alla Repubblica Araba d'Egitto. L'articolo 5, su cui preannuncia un approfondimento nel prosieguo della relazione, reca le disposizioni in materia di personale, l'articolo 6 reca norme in materia penale, mentre l'articolo 7 contiene le disposizioni di carattere contabile.
  Passando al successivo Capo II, segnala che esso reca disposizioni in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. In particolare, l'articolo 8 prevede autorizzazioni di spesa per iniziative di cooperazione allo sviluppo, disponendo, in primo luogo, l'autorizzazione di una spesa di 90 milioni di euro, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, a integrazione degli stanziamenti già previsti per iniziative di cooperazione volte a Pag. 206migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati e a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Burkina Faso, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi, nonché per contribuire a iniziative europee e multilaterali in materia di migrazioni e sviluppo. Segnala che il Senato ha aggiunto tra le finalità cui sono destinati i finanziamenti anche interventi in difesa delle donne e dei bambini promossi dalle organizzazioni internazionali. Il medesimo articolo, inoltre, prevede l'autorizzazione di una spesa di 1,7 milioni di euro, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario.
  L'articolo 9 dispone, poi, finanziamenti per il sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, mentre l'articolo 10 prevede disposizioni volte a disciplinare il regime degli interventi, richiamando la normativa già prevista con riferimento a precedenti provvedimenti che ne avevano previsto la proroga.
  Segnala, infine, che nell'ambito del Capo III, che reca le disposizioni finali, l'articolo 11 reca la copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa del decreto-legge e l'articolo 12 ne disciplina l'entrata in vigore.
  Venendo ora alle disposizioni che più direttamente interessano le materie di competenza della Commissione, segnala, in primo luogo, l'articolo 5 che, al comma 1, individua le disposizioni vigenti applicabili al personale impiegato nelle missioni internazionali, in materia, in particolare, di trattamento economico, indennità di missione, calcolo della diaria, trattamento assicurativo e pensionistico. Rileva poi che il comma 2 del medesimo articolo 5 stabilisce che l'indennità di missione sia corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti, della diaria prevista per il Paese di destinazione dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003. Per il personale che partecipa a talune specifiche missioni, il comma 3 dell'articolo 5 individua una diaria di riferimento diversa da quella del Paese di effettiva destinazione. Segnala che il comma 4 disciplina il trattamento economico accessorio del personale che partecipa alla missione Active Endeavour nel Mediterraneo, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA e Atalanta e alle attività relative al potenziamento dell'ordinario dispositivo aeronavale nazionale apprestato per la sorveglianza e la sicurezza dei confini nazionali nell'area del Mediterraneo centrale, nonché nell'operazione della NATO per la sorveglianza navale dell'area sud dell'Alleanza. Il comma 5 prevede che il personale militare impiegato nelle missioni internazionali, se collocato in aspettativa per riduzione quadri (ARQ) può essere trattenuto in servizio, previo consenso, fino al termine del previsto periodo di impiego nella missione e comunque non oltre sei mesi. Il trattenimento è disposto con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 986, comma 3, lettera a) del Codice dell'ordinamento militare. Previo consenso, l'interessato collocato in aspettativa per riduzione quadri viene richiamato senza assegni.
  Nell'ambito dell'articolo 7, in materia contabile, segnala che il comma 1 dispone l'applicazione alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, delle disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009. In particolare, il comma 2 di tale articolo 5 dispone che le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali siano effettuate in deroga al limite del 90 per cento delle risorse finanziarie a tal fine assegnate per l'anno finanziario 2007, Pag. 207previsto dall'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il comma 4, infine, autorizza in ciascun esercizio il Ministero della difesa, fino all'emanazione dei decreti missioni, a sostenere spese mensili, incluse quelle per il personale, in proporzione alle somme iscritte sul fondo missioni internazionali presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), per il finanziamento delle stesse missioni. Al fine di sostenere tali spese, su richiesta del Ministero della difesa sono autorizzate anticipazioni di tesoreria da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse iscritte sul fondo citato.
  Rileva poi che il comma 7 dell'articolo 9 autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2016 per l'invio in missione o in viaggio di servizio del personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, nonché per la partecipazione del suddetto personale ad operazioni internazionali di gestione delle crisi. Il medesimo stanziamento fa fronte anche alle spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto di personale del ministero inviato in località ove non operi una rappresentanza diplomatica o consolare. Il trattamento economico e le spese di vitto, alloggio e viaggio del personale sono resi pubblici nei modi previsti, assicurando anche il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.
  Segnala, quindi, l'articolo 10, che prevede alcune disposizioni derogatorie, già presenti nei precedenti provvedimenti di proroga, riferite, tra l'altro, alla stipula di contratti a tempo determinato per eccezionali e temporanee esigenze, al conferimento di incarichi di consulenza a enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, indispensabile per la realizzazione degli interventi nei Paesi indicati nel provvedimento, destinatari dell'attività di cooperazione e di sostegno ai processi di stabilizzazione.
  In conclusione, preso atto del contenuto del disegno di legge in esame, che, per le parti di competenza della XI Commissione, riprende essenzialmente quello di precedenti provvedimenti di proroga, formula una proposta di parere favorevole sul disegno di legge (vedi allegato).

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato).

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.
C. 3886 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 30 giugno 2016, l'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite VIII e X sul provvedimento avrà luogo nella seduta convocata per il prossimo 6 luglio.
  Segnala che la Commissione si esprimerà sul testo originario del provvedimento, in considerazione del ravvicinato inizio della discussione in Assemblea sulle linee generali del disegno di legge, previsto per il prossimo 11 luglio.
  Dà quindi la parola al relatore, onorevole Zappulla, per la sua relazione introduttiva.

  Giuseppe ZAPPULLA (PD), relatore, segnala preliminarmente che il provvedimento consta di tre articoli e interviene sulle norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, tuttora in corso, modificando alcune disposizioni per lo più contenute nei più recenti decreti-legge riguardanti Pag. 208la modifica e l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi degli acquirenti o degli affittuari del complesso aziendale.
  Ricorda, in primo luogo, che, con riguardo all'emergenza nell'area di Taranto e all'attività dello stabilimento ILVA, sono già stati adottati numerosi provvedimenti di urgenza tra il 2012 e 2015. Segnala, in particolare: il decreto-legge n. 129 del 2012, convertito dalla legge n. 171 del 2012, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto; il decreto-legge n. 207 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 231 del 2012, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale; il decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2013, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale; l'articolo 12 del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni; il decreto-legge n. 136 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2014, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate; l'articolo 22-quater del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea; il decreto-legge n. 1 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 2015, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto; l'articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015, non convertito in legge, recante misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario; il decreto-legge n. 191 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2016, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.
  Venendo al merito del provvedimento, segnala che l'articolo 1 interviene sulla disciplina della gara prevista per il trasferimento a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, disponendo, al comma 1, lettera a), che sia l'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA e non, come previsto dalla normativa vigente, il soggetto aggiudicatario della procedura di cessione del Gruppo medesimo, ad essere tenuta alla restituzione della somma di 300 milioni di euro erogati dallo Stato per far fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del gruppo. La lettera b) del medesimo comma 1 introduce rilevanti modifiche alla procedura vigente da adottare nel caso in cui la realizzazione del piano industriale e finanziario, proposto dall'aggiudicatario, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA Spa di Taranto, richiedesse modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (PTAS) o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto. La norma prevede, inoltre, la nomina, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un comitato di esperti, composto da tre componenti scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici, nonché modifiche all'applicazione della disciplina riguardante gli oneri reali e i privilegi speciali immobiliari, prevista per i proprietari non responsabili dell'inquinamento dei siti contaminati oggetto di bonifica.
  Fa presente che il comma 2 dell'articolo 1, intervenendo sulla disciplina che regola l'affitto dell'azienda o di rami dell'azienda con obbligo d'acquisto nell'ambito Pag. 209della procedura di cessione dei complessi aziendali, recata dall'articolo 104-bis della legge fallimentare, ne dispone la parziale disapplicazione, qualora il rapporto di affitto sia funzionale al successivo trasferimento dei complessi aziendali a titolo definitivo, essendosi l'affittuario impegnato a procedere all'acquisto dell'azienda o dei rami d'azienda, ancorché successivamente al decorso di un certo termine ovvero al verificarsi di determinate condizioni. In questo modo l'affittuario è esonerato dagli oneri previsti dal richiamato articolo 104-bis, quali il diritto all'ispezione dell'azienda e il diritto di recesso dell'amministrazione straordinaria. Restano invece fermi gli obblighi dell'affittuario di prestare idonee garanzie in relazione a tutte le obbligazioni che assume con il contratto di affitto o che derivano dalla legge.
  Osserva poi che il comma 3 dell'articolo 1 dispone l'estensione all'affittuario o all'acquirente dei complessi aziendali dell'ILVA dell'immissione nel possesso dei beni dell'impresa e dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva nei relativi stabilimenti e alla commercializzazione dei relativi prodotti.
  Il successivo comma 4 introduce disposizioni riguardanti il Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, il cosiddetto «Piano ambientale». In particolare, la lettera a) prevede la possibilità di prorogare, per un periodo non superiore a diciotto mesi, il termine ultimo per l'attuazione di tale Piano, già fissato al 30 giugno 2017. La lettera b) dispone l'estensione all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da questi delegati, dell'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del piano ambientale.
  Il comma 5, infine, disciplina l'applicazione ratione temporis delle norme introdotte, specificando che esse si applicano anche in relazione a procedure di amministrazione straordinaria iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
  Passa, quindi, all'articolo 2, che reca disposizioni in materia di finanziamenti ad imprese strategiche. In particolare, il comma 1 posticipa al 2018, ovvero successivamente, il termine previsto per il rimborso dei finanziamenti dello Stato al Gruppo ILVA, ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2016, che avrebbero dovuto essere rimborsati nel medesimo esercizio finanziario dell'erogazione. Il rimborso dovrà effettuarsi secondo la procedura di ripartizione dell'attivo, in prededuzione, ma subordinatamente al pagamento di tutti i crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria nonché dei creditori privilegiati. Il comma 2 reca la copertura finanziaria del mancato rimborso.
  Ricorda che il decreto-legge n. 191 del 2015 ha autorizzato i Commissari del Gruppo ILVA a contrarre finanziamenti statali per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia.
  L'articolo 3, infine, disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, stabilendo che esso entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Dalla sintesi del provvedimento risulta evidente che esso non reca disposizioni direttamente riconducibili alle competenze della XI Commissione. Trattandosi tuttavia di norme che incidono sulla gestione e sul futuro produttivo di un complesso industriale di grande rilevanza strategica, esse rivestono comunque particolare interesse per i loro riflessi sulle condizioni di lavoro dei dipendenti e sulle prospettive occupazionali dei lavoratori dello stabilimento ILVA di Taranto e dell'indotto. Per tali motivi, preannuncia che nella proposta di parere, che formulerà nella seduta di domani, intende porre l'accento, in particolare, Pag. 210sulla necessità di una stretta vigilanza sulle vicende che riguardano l'ILVA di Taranto, allo scopo di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e dei diritti dei lavoratori dello stabilimento e delle imprese dell'indotto.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.

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