CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 luglio 2016
668.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 159

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 luglio 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.

DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa.
C. 3953 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo PETRINI, presidente, avverte che la Commissione dovrà esprimere il parere sul provvedimento nella seduta odierna, in quanto le Commissioni riunite III e IV ne concluderanno l'esame in sede referente nella giornata di oggi.

  Emanuele LODOLINI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa), il disegno di legge C. 3953, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 67 del 2016, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa.
  Passando quindi a illustrare il contenuto del decreto-legge, il quale si compone di 12 articoli, ripartiti in 3 capi, il Capo I, Pag. 160costituito dagli articoli da 1 a 7, detta disposizioni in materia di missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
  In merito ricorda preliminarmente che, a partire dalle scorse legislature, sulla materia delle missioni internazionali di pace sono già stati emanati numerosi decreti-legge, i quali hanno, di volta in volta, autorizzato la partecipazione italiana a nuove missioni militari internazionali, ovvero prorogato i termini per ciascuna delle missioni internazionali in corso.
  In questo caso il decreto-legge n. 67 del 2016 ricalca in massima parte il contenuto del precedente decreto-legge in materia (il decreto-legge n. 174 del 2015), autorizzando le missioni fino al 31 dicembre 2016, con le differenze relative all'ammontare delle autorizzazioni di spesa per le singole missioni.
  L'articolo 1, modificato dal Senato, reca la proroga, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016, di alcune missioni delle forze armate e di polizia in Europa.
  Il comma 1 autorizza la spesa di 78.490.544 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani; si tratta delle seguenti missioni: Multinational Specialized Unit (MSU); European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX KOSOVO); Security Force Training Plan in Kosovo; Joint Enterprise Balcani.
  Il comma 2 autorizza la spesa di 276.355 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione ALTHEA dell'Unione Europea in Bosnia-Erzegovina – all'interno della quale opera anche la missione IPU (Integrated Police Unit).
  Per quanto riguarda gli ambiti di interesse della Commissione Finanze, segnala il comma 3, il quale autorizza la spesa di 5.848.471 euro per la prosecuzione, dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza) in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.
  Il comma 4 autorizza la spesa di 1.366.850 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) e di 63.720 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UNMIK (United Nations Mission in Kosovo).
  Il comma 5 autorizza la spesa di 114.027 euro per la partecipazione di due magistrati fuori ruolo alla missione EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo).
  Il comma 6 autorizza la spesa di 266.387 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) delle Nazioni Unite a Cipro.
  Il comma 7 autorizza la spesa di 19.169.029 euro per la proroga della partecipazione militare italiana alla missione Active Endeavour nel Mediterraneo.
  Il comma 8, modificato dal Senato, autorizza la spesa di 70.305.592 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione della UE nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED, comprese le attività di addestramento della Guardia costiera libica.
  L'articolo 2, anch'esso modificato dal Senato, reca la proroga, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016, di alcune missioni delle forze armate e di polizia in Asia.
  Il comma 1 autorizza la spesa di 179.030.323 euro per la partecipazione di personale militare alla missione NATO in Afghanistan Resolute Support Mission (RSM) e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan.
  Il comma 2 autorizza la spesa di 19.051.815 euro per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan. 
  Il comma 3 autorizza la spesa di 687.399 euro per l'impiego di unità di personale appartenente a Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana per le Pag. 161esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.
  Il comma 4 dispone l'autorizzazione della spesa di 155.639.142 euro per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL in Libano, (United Nations Interim Force in Lebanon) – ivi incluso l'impiego delle unità navali della UNIFIL Maritime Task Force.
  Il comma 5 autorizza la spesa di 2.546.009 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione TIPH2 (Temporary International Precense in Hebron) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività addestrative delle forze di sicurezza palestinesi.
  Il comma 6 autorizza la spesa di 120.194 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah EUBAM Rafah (European Union Border Assistance Mission in Rafah).
  Il comma 7 autorizza la spesa di 194.180 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories) in Palestina.
  Il comma 8 autorizza la spesa di euro 110.843 per la partecipazione di due magistrati fuori ruolo alla predetta missione EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories).
  Il comma 9, modificato dal Senato, autorizza la spesa di euro 253.875.400 per la partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica Daesh, anche al fine di agevolare le richieste di aiuto umanitario della popolazione civile.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 3, a sua volta modificato dal Senato, il quale reca la proroga, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016, di missioni delle forze armate e di polizia in Africa.
  Il comma 1 autorizza, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016, la spesa di 27.918.693 euro per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione Europea per il contrasto alla pirateria denominata Atalanta.
  Il comma 2 autorizza, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016, la spesa di 25.582.771 euro per la proroga della partecipazione italiana alla missione dell'Unione europea in Somalia denominata EUTM Somalia, EUCAP Nestor, nonché alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nella Repubblica di Gibuti e per l'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane.
  Il comma 3 autorizza, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016, la spesa di 3.259.040 euro per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) e per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali e EUCAP Sahel Mali.
  Il comma 4 autorizza, per il periodo dal 20 aprile al 31 dicembre 2016, la spesa di 74.027 euro per l'impiego di un ufficiale dell'Arma dei carabinieri in qualità di Police Advisor presso l'Uganda Police Force.
  Il comma 4-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, proroga fino al 31 dicembre 2016 la possibilità di impiegare guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i prescritti corsi teorico-pratici, a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali soggette al rischio di pirateria.
  Illustra quindi l'articolo 4, modificato dal Senato, il quale reca le autorizzazioni di spesa relative ad esigenze generali connesse con le missioni internazionali.
  In particolare, il comma 1 autorizza, per il 2016, la spesa di euro 76.219.758 per la stipulazione dei contratti di assicurazione Pag. 162e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al decreto-legge.
  Il comma 2 autorizza, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016, la spesa di 5.000.000 euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE stessa. Si tratta delle attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.
  Il comma 3 autorizza, per il 2016, la spesa di 2.100.000 euro per interventi urgenti, o acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle norme di contabilità generale, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti militari delle missioni internazionali di cui al decreto-legge, per far fronte a esigenze di prima necessità della popolazione locale.
  Il comma 4, modificato dal Senato, autorizza, per l'anno 2016: la spesa di 1.613.595 euro per la cessione a titolo gratuito alla Repubblica dell'Afghanistan di mezzi e attrezzature per la gestione delle l'aeroporto di Herat; la spesa di 55.000 euro per la cessione a titolo gratuito alla Repubblica di Somalia di apparecchiature medicali e di 4 gommoni; la spesa di 756.294 euro per la cessione, a titolo gratuito di 4 veicoli PUMA e relativi kit di manutenzione e munizionamento; la spesa di 177.481 euro, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica tunisina di un'ambulanza, dodici motori fuoribordo, undici gruppi elettrogeni e tre rimorchi; la spesa di 530.000 euro, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica dell'Iraq, di vestiario invernale; la spesa di 117.000 per la cessione a titolo gratuito di materiale d'armamento leggero alla Repubblica dell'Iraq, destinato ai Peshmerga curdi in lotta contro l'ISIS; la spesa di 851.000 euro, per la cessione, a titolo gratuito, di vestiario invernale alla Repubblica libanese.
  Il comma 5 autorizza, per l'anno 2016, la cessione a titolo gratuito al Montenegro di due motovedette classe 500 del Corpo delle capitanerie di porto.
  Il comma 6, modificato dal Senato, prevede che le cessioni di materiale già autorizzate da alcune disposizioni di precedenti decreti-legge di proroga di missioni (il decreto-legge n. 227 del 2012, il decreto-legge n. 7 del 2015 e il decreto-legge n. 174 del 2015) possano essere effettuate nel 2016.
  In tale contesto il Senato ha escluso dall'ambito di applicazione della previsione la cessione a titolo gratuito alla Repubblica Araba d'Egitto di materiali di ricambio per velivoli F-16, dichiarati fuori servizio.
  Il comma 7 autorizza per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016 la spesa di 90.243.262 euro per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale in relazione ad esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo.
  Il comma 8 autorizza, per il periodo dal 15 maggio al 31 dicembre 2016, la spesa di 7.281.146, per la partecipazione di personale militare all'operazione NATO Active Fence, a difesa dei confini sud-orientali dell'Alleanza.
  Il comma 9 autorizza, per il periodo dal 10 maggio al 30 giugno 2016, la spesa di 950.205 euro per il potenziamento del dispositivo NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Europa orientale e dell'area sud-orientale dell'Alleanza.
  Il comma 10, modificato dal Senato, autorizza, per il periodo dal 10 maggio al 31 dicembre 2016, la spesa di 908.017 euro per il potenziamento del dispositivo NATO per la sorveglianza navale dell'area sud dell'Alleanza.
  Il comma 10-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che, al fine di garantire l'interoperabilità e l'uniformità delle misure per la conservazione in sicurezza del munizionamento e degli esplosivi, le Forze armate applichino le direttive emanate dall'autorità militare nazionale in conformità con le procedure tecnico-operative adottate dalle organizzazioni Pag. 163internazionali alle quali l'Italia partecipa nell'ambito degli accordi di standardizzazione o cooperazione tra i Paesi aderenti.
  Il comma 11 proroga fino al 31 dicembre 2016 l'impiego di 1.500 unità di personale delle Forze armate per esigenze di sicurezza connesse con lo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, nonché per esigenze di sicurezza di alcune aree nazionali. Inoltre la disposizione incrementa di 750 unità, dal 9 maggio al 31 dicembre 2016, il contingente di 4.800 unità delle Forze armate già impegnato in attività di controllo del territorio; tale ulteriore personale sarà impiegato in servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili. Per tale finalità si autorizza la spesa di 23.857.204 euro per il 2016.
  L'articolo 5 reca talune disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto-legge, rinviando, al comma 1, alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 5, 8 e 9, della legge n. 108 del 2009, nonché all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009.
  Specifica che, in forza di tali rinvii:
   è attribuito al personale impegnato nelle missioni internazionali l'indennità di missione di cui al regio decreto n. 941 del 1926, in misure diversificate a seconda delle missioni stesse;
   alla predetta indennità continua a non applicarsi la riduzione del 20 per cento delle diarie corrisposte per le missioni all'estero prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006;
   al personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale è conservato il trattamento economico fisso e continuativo e l'indennità di missione con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione ed eventuali retribuzioni (od altri compensi) corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo (con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede) sono devoluti all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti (sempre al netto delle ritenute e delle spese di vitto e alloggio);
   per le esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti.

  In tale contesto segnala come assuma specifico rilievo per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze il rinvio al comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 108 del 2009, il quale specifica, tra l'altro, che alle indennità riconosciute al personale partecipante alle missioni internazionali si applica il comma 6 dell'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ai sensi del quale tali componenti concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
  Nell'ambito di tali disposizioni evidenzia inoltre, in quanto rilevante per i profili di competenza della Commissione Finanze, come il rinvio indiretto all'articolo 3 del decreto-legge n. 451 del 2001, a sua volta richiamato dal comma 9 dell'articolo 3 della citata legge n. 108 del 2009, comporti che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni è attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge n. 301 del 1982, il quale dispone la corresponsione al personale militare o di polizia impegnati in missioni – per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento – del rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per Pag. 164i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.
  Sempre per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, segnala come il sopra richiamato comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 152 del 2009 estenda al personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali delle forze armate e di polizia l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001, concernenti la partecipazione del personale delle forze armate impiegato nelle missioni internazionali ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa.
  Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge stabilisce che l'indennità di missione di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 108 del 2009, sia corrisposta nelle seguenti misure:
   98 per cento, al personale che usufruisce di vitto e alloggio gratuiti;
   nella misura intera incrementata del 30 per cento, se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

  In tale contesto il comma 3 individua, per il personale che partecipa a talune specifiche missioni indicate dalla disposizione, basi di riferimento per il calcolo dell'indennità di missione.
  Nello specifico viene fatto riferimento:
   alla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, per il personale che partecipa alle missioni Resolute Support, EUPOL AFGHANISTAN, per il personale impiegato in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e Herat, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, per il personale impiegato in attività di addestramento delle forze armate libanesi e per il personale impegnato nella missione di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh;
   alla diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna, per il personale impiegato a Molesworth nell'ambito della missione Resolute Support;
   alla diaria prevista con riferimento ai Paesi Bassi, per il personale impiegato a Eindhoven nell'ambito della missione Resolute Support;
   alla diaria prevista con riferimento alla Germania, per il personale impiegato a Ramstein nella missione di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh;
   alla diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna – Londra, per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Northwood nell'ambito della missione Active Endeavour;
   alla diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna – Londra, per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Northwood nell'ambito della missione Atalanta;
   alla diaria prevista con riferimento alla Germania, per il personale impiegato come ufficiale di staff a bordo di unità navale della Repubblica federale tedesca nell'ambito della missione Atalanta;
   alla diaria prevista con riferimento ai Paesi Bassi, Germania, per il personale impiegato come ufficiale di staff a bordo di unità navale dei Paesi Bassi nell'ambito della missione Atalanta;
   alla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, per il personale impiegato nelle missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali e ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritim e capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, per il personale impiegato in attività di addestramento di forze di polizia somale e gibutiane e per il Police Advisor presso l’Uganda Police Force;
   alla diaria prevista con riferimento a Bruxelles, per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Bruxelles nell'ambito della missione EUTM Somalia;Pag. 165
   alla diaria prevista con riferimento a Bruxelles e alla Repubblica tunisina, rispettivamente, per il personale impegnato a Bruxelles e a Tunisi nell'ambito della missione EUNAVFOR MED Operazione SOPHIA.

  Il comma 4 introduce deroghe ai limiti stabiliti per il compenso forfetario di impiego e alla retribuzione per lavoro straordinario da corrispondere al personale che partecipa alla missione Active Endeavour nel Mediterraneo, EUNAVFOR MED Operazione SOPHIA e alle operazioni militari per il contrasto della pirateria (missione Atalanta dell'Unione europea).
  Il comma 5 stabilisce che il personale impiegato nelle missioni internazionali, se collocato in aspettativa per riduzione di quadri, può, previo consenso, essere trattenuto in servizio per il periodo previsto di impiego nella missione, e comunque non oltre sei mesi.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 6, comma 1, il quale rinvia, per l'applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge, all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, ed all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009.
  Attraverso il rinvio alle disposizioni di cui al predetto articolo 5 del decreto-legge n. 209, si prevede:
   l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace; l'attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma; la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata; b) rivolta; c) ammutinamento; d) insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata; e) la possibilità di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere;
   che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati la competenza spetti al Tribunale di Roma;
   l'attribuzione al Tribunale ordinario di Roma della competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi, qualora questi siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata «Atalanta»;
   la possibilità, per l'autorità giudiziaria italiana, di disporre, a seguito del sequestro, l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria;
   la possibilità di autorizzare l'arresto, il fermo, il trasferimento dei «pirati» (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo, nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone «per il tempo strettamente necessario al trasferimento» nel Paese titolare della giurisdizione;
   la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, fa uso della forza o ordina di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità: alle direttive; alle regole di ingaggio; agli ordini legittimamente impartiti, operando in tali casi una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità;
   l'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi – sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo – laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di Pag. 166ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari.

  Il comma 2 estende le previsioni del comma 1 anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominate United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP), United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO), United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO), nella missione multinazionale denominata Multinational Force and Observers in Egitto (MFO), nonché nella Missione della Nato Interim air Policing (IAP).
  Il comma 3 inserisce un nuovo comma 1-bis nell'articolo 10 del Codice di procedura penale, il quale attribuisce la competenza per reati commessi all'estero al giudice del luogo di residenza, dimora, domicilio, arresto o consegna dell'imputato.
  Il nuovo comma 1-bis dispone che, se il reato è stato commesso a danno di un cittadino italiano, qualora la competenza non sia determinabile, sia competente il tribunale o la Corte di assise di Roma, sempre che non ricorrano i casi previsti dagli articoli 12 (connessione di procedimenti) e 371, comma 2, lettera b) (che dispone che le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate se la prova di un reato influisce sulla prova di un altro) del medesimo Codice di procedura penale.
  Qualora poi non sia possibile determinare la competenza nei modi indicati, sarà competente, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 10 del Codice di procedura penale, il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato.
  Il comma 4 reca una norma di carattere transitorio, stabilendo che le modifiche all'articolo 10 del Codice di procedura penale apportate dal comma 3 si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
  L'articolo 7, comma 1, dispone l'applicazione alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza indicate dal decreto-legge, delle disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009.
  In sintesi, le disposizioni richiamate dalla norma autorizzano gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi dei carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché il Segretariato generale della difesa e, per esso, le Direzioni generali competenti, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, in caso di impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, nonché ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relativi ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all'acquisizione di specifici apparati, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali. Inoltre le norme a cui si fa rinvio dispongono la deroga alle previsioni in materia di contenimento della spesa per prestazioni di lavoro straordinario, per quanto riguarda i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali.
  Il comma 2 prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma non superiore alla metà per cento delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9 del decreto-legge a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1, recante la copertura finanziaria del provvedimento.Pag. 167
  Il comma 3 introduce un nuovo articolo 538-bis nel Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010). In base al nuovo articolo, al fine di garantire la continuità dei servizi di assicurazione e trasporto finanziati dai decreti-legge di autorizzazione o proroga delle missioni, il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare, nell'anno precedente il finanziamento, le procedure di affidamento dei relativi contratti fino alla fase di stipulazione compresa, fermo restando che l'approvazione dei contratti e l'impegno alle relative spese può avvenire solo al perfezionamento delle procedure contabili di allocazione delle risorse finanziarie derivanti dai decreti missioni sui pertinenti capitoli del relativo stato di previsione della spesa.
  Tali previsioni sono finalizzate a garantire che i servizi di assicurazione e di trasporto in favore dei contingenti militari impiegati nelle missioni internazionali possano essere erogati senza soluzione di continuità a partire dal 1o gennaio di ciascun anno.
  Il comma 4, modificato dal Senato, al fine di assicurare il finanziamento delle missioni fino all'emanazione dei decreti – legge che di volta in volta prorogano le missioni stesse, autorizza per il 2016 il Ministero della difesa a sostenere spese mensili, incluse quelle per il personale, in proporzione alle somme iscritte sul Fondo missioni internazionali di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).
  Illustra quindi il Capo II del decreto-legge, composto dagli articoli da 8 a 10, il quale reca disposizioni in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo.
  L'articolo 8, comma 1, modificato dal Senato, autorizza, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 90.000.000 a integrazione degli stanziamenti per la cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo: lo stanziamento aggiuntivo è finalizzato ad iniziative di cooperazione per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione ed il sostegno alla ricostruzione civile in Afghanistan, Burkina Faso, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen, nonché per contribuire a iniziative europee e multilaterali in materia di migrazioni e sviluppo.
  A seguito di una modifica inserita dal Senato, è previsto inoltre che, nell'ambito dello stanziamento di cui al medesimo comma 1, sono promossi interventi, previsti dal Piano d'azione nazionale «Donne, pace e sicurezza – WPS 2014-2016», predisposto dal Comitato interministeriale per i diritti umani, operante presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione, la protezione e il contrasto alla violenza sessuale sulle donne e le bambine, soprattutto quando usata con tattica di guerra, la tutela e il rispetto dei loro diritti umani, nonché le misure a sostegno delle iniziative di pace promosse dalle donne in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e le successive risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla stessa materia. Nell'ambito del medesimo stanziamento sono altresì promossi programmi aventi tra gli obiettivi la riabilitazione dei feriti e dei mutilati di guerra e la tutela e la promozione dei diritti dei minori e degli anziani, nonché progetti di carattere sanitario.
  Il comma 2 stabilisce che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative per la realizzazione dei fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1, avvalendosi prioritariamente delle organizzazioni di comprovata affidabilità e operatività che già operino in loco.
  Il comma 3 prevede che con gli interventi di cui ai commi 1 e 2 tengono conto degli obiettivi e principi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2014, il quale indicava come principali obiettivi delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, in particolare la realizzazione di programmi finalizzati alla prevenzione Pag. 168e al contrasto della violenza sulle donne, alla tutela dei loro diritti e all'occupazione femminile; come anche allo sviluppo delle capacità locali di autogoverno, alla tutela e promozione dei diritti dei minori e degli anziani, allo sviluppo delle capacità di autogoverno locale, alla tutela della sicurezza alimentare e del diritto alla salute, alla riabilitazione di feriti e mutilati, al contrasto all'epidemia del virus Ebola nei Paesi colpiti.
  Il comma 4 autorizza, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016, la spesa di 1.700.000 euro per la realizzazione di programmi di sminamento umanitario.
  L'articolo 9, al comma 1 autorizza, per il periodo tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2016, la spesa di 6.000.000 euro per integrare gli stanziamenti della legge n. 1980 del 1992, relativa alla partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, di cui euro 3.000.000 per iniziative in Africa settentrionale, Medio oriente e Afghanistan e euro 3.000.000 per iniziative in Africa subsahariana, America latina e regione dei Caraibi.
  Il comma 2 autorizza, per il periodo tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2016, la spesa di 2.100.000 milioni di euro per contributi;
   al Fondo fiduciario della NATO sull'iniziativa «Defense capacity building» di Paesi «partner» dell'Alleanza di prioritario interesse per l'Italia quali Georgia, Moldova, Giordania e Iraq;
   al Fondo fiduciario del Dipartimento per gli affari politici dell'ONU, per sostenerne gli sforzi per la soluzione delle crisi libica e siriana e la sua azione nei processi di pace, stabilizzazione e transizione democratica;
   al Fondo ONU per il consolidamento della pace, per interventi a favore di Paesi africani, in Libano e Yemen e per sostenere il processo di transizione politica in Libia;
   al programma UNDP/UNSMIL («Immediate Assistance to the Libyan Political Dialogue and the Government of National Accord»), per rafforzarne l'attività di facilitazione dei colloqui tra le diverse fazioni e per dotarlo delle risorse necessarie a fornire assistenza al Governo di accordo nazionale;
   all'Unione del Mediterraneo, per i costi annuali relativi alla posizione del Vice Segretario Generale (contributo finalizzato al mantenimento di una posizione nazionale all'interno dell'Organizzazione) e per le spese di funzionamento della struttura del Segretariato;
   al Tribunale speciale dell'ONU per il Libano.

  Il comma 3 autorizza la spesa per l'erogazione di un contributo finanziario di 120.000.000 euro per il 2016 per sostenere l'operatività delle Forze di sicurezza afghane, comprese le forze di polizia, nel quadro dell'impegno finanziario della comunità internazionale per l'Afghanistan.
  Il comma 4 destina, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016, 11.700.000 euro alla partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), alla Fondazione Segretariato Permanente dell'Iniziativa Adriatico-Ionica, nonché al Fondo fiduciario dell'Iniziativa centro-europea (INCE) istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).
  Il comma 5 autorizza, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016, la spesa di 5.500.000 milioni di euro per interventi operativi di emergenza e sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli Italiani all'estero, di cui non oltre 200.000 ad integrazione degli stanziamenti per il funzionamento dell'Unità di crisi del Ministero degli Affari esteri.
  Il comma 6 autorizza, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 22.000.000 per il finanziamento del Fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva, anche informatica, delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani Pag. 169di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero, nonché per assicurare al personale del Ministero degli Affari esteri in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori.
  Il comma 7 autorizza, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016, la spesa di 1.000.000 euro per l'invio in missione o in viaggio di servizio del personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, ovvero per la partecipazione del suddetto personale ad operazioni internazionali di gestione delle crisi. Il medesimo stanziamento fa fronte anche alle spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto di personale del Ministero degli affari esteri inviato in località ove non operi una rappresentanza diplomatica o consolare. La disposizione specifica che il trattamento economico e le spese di vitto, alloggio e viaggio del personale di cui al medesimo comma 7 sono resi pubblici nei modi previsti, assicurando anche il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.
  L'articolo 10, al comma 1, prevede che nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità ed entro i limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto-legge, in materia di cooperazione allo sviluppo, si applica la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2014 (che ha prorogato le missioni internazionali per il periodo fino al 31 dicembre 2014), il quale a sua volta richiamava indirettamente (per il tramite dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2014) l'articolo 6, commi 11, 12 e 13 del decreto-legge n. 227 del 2012, nonché l'articolo 5, commi 1, 2 e 6 e l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 114 del 2013.
  In particolare, rileva come le richiamate disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge n. 227 del 2012 riguardino:
   le spese per il personale del Ministero degli Affari esteri che partecipa a missioni di gestioni crisi, agli Uffici dei rappresentanti speciali dell'UE ovvero in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Libia e per le altre aree di crisi che dovessero manifestarsi nel corso del periodo;
   le spese per la sicurezza delle sedi diplomatiche e consolari;
   le spese per l'invio in missione di personale del Ministero degli Affari esteri in talune aree di crisi e parziale pagamento delle relative spese di viaggio per congedo in Italia, nonché le spese per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan.
  Le disposizioni richiamate dell'articolo 5 del decreto-legge n. 114 del 2013 riguardano:
   la spesa per iniziative di cooperazione allo sviluppo;
   la spesa per personale a Herat e in Somalia; spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione nei Paesi oggetto di iniziative di cooperazione.

  Il richiamato articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 114 del 2013 disciplina invece il regime degli interventi, rinviando a sua volta alla disciplina prevista dall'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10 del decreto-legge n. 227 del 2012, prevedendo inoltre la non applicazione, alle iniziative di cooperazione, di alcune disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.
  In dettaglio, il comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 227 del 2012 autorizza il Ministero degli Affari esteri, nei casi di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.
  Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 227 disciplina l'indennità di missione da attribuire al personale inviato in breve missione per le attività di cooperazione.
  Il comma 4 del citato articolo 7 rinvia, per le iniziative di cooperazione allo sviluppo, all'applicazione di norme contenute nel Codice degli appalti pubblici (decreto Pag. 170legislativo n. 163 del 2006) e nel decreto-legge n. 165 del 2003, in materia di procedure per l'affidamento degli incarichi, di stipula dei contratti, di anticipazioni del prezzo, nonché di autorizzazione al Ministero degli Affari esteri ad avvalersi di personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità.
  Il comma 5 dell'articolo 7 esclude tutte le spese connesse agli interventi di cooperazione allo sviluppo dai limiti in materia di assunzioni di impegni finanziari da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008 e dai limiti alle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010.
  Il comma 6 dell'articolo 7 prevede deroghe a una serie di norme al fine di poter conferire, sulla base del principio di pari opportunità, incarichi temporanei di consulenza, anche ad enti e organismi specializzati e a personale estraneo alla pubblica amministrazione.
  Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze segnala il rinvio al comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 227 del 2012, il quale sottrae i pagamenti di importo non superiore ai 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche a valere sui fondi per la cooperazione, alla normativa dettata dall'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
  La norma specifica peraltro che tale deroga alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la cui ratio risiede nel fatto che spesso nei Paesi dove si svolgono le attività di cooperazione internazionale non esiste un sistema bancario e finanziario in grado di consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, può avvenire solo in presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale, attestate dal capo missione, e fermo restando comunque il divieto di artificioso frazionamento dei pagamenti.
  Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge contiene, come d'uso, una norma di salvaguardia degli atti adottati oltre la scadenza (31 dicembre 2015) del precedente decreto-legge n. 174 del 2015, di proroga delle missioni internazionali: in particolare vengono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1o gennaio 2016 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, che siano conformi alla disciplina contenuta nel decreto-legge stesso.
  Il comma 3 dell'articolo 10 integra l'articolo 18 della legge n. 125 del 2014, relativamente alla disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo della nuova legge sulla cooperazione internazionale. In particolare viene inserito in tale contesto un nuovo comma 3-bis, il quale intende distinguere tra i flussi finanziari dell'Agenzia, mediante l'istituzione di due conti di tesoreria: uno dedicato agli interventi di cooperazione allo sviluppo e un altro per le spese di funzionamento e di personale; inoltre la nuova disposizione specifica che all'Agenzia si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 720 del 1984 in materia di tesoreria unica per enti e organismi pubblici.
  La modifica è volta a garantire un'efficiente e trasparente gestione e monitoraggio dei flussi finanziari destinati alle misure di cooperazione internazionale allo sviluppo.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 11, modificato dal Senato, contenuto nel Capo III del decreto-legge, il quale reca la copertura finanziaria delle disposizioni del decreto-legge, i cui oneri complessivi sono quantificati dal comma 1 in 1.290.793.929 euro.
  Le altri fonti di copertura degli oneri determinati dal provvedimento sono individuate:
   ai sensi della lettera a), quanto a euro 1.062.005.688 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa in favore del Fondo per le missioni internazionali di pace di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006;Pag. 171
   ai sensi della lettera b), quanto a euro 15.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
   ai sensi della lettera c), quanto a euro 17.338.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
   ai sensi della lettera d), quanto a euro 46.354.023, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge non sono ancora riassegnate al predetto Fondo per le missioni internazionali di pace di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006;
   ai sensi della lettera e), modificata dal Senato, quanto a euro 30.000.000, mediante utilizzo del Fondo esigenze indifferibili, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015);
   ai sensi della lettera f), quanto a euro 112.000.000, mediante utilizzo del Fondo per interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica, istituito presso il Ministero della difesa dall'articolo 1, comma 969, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016);
   ai sensi della lettera f-bis), introdotta dal Senato, quanto a euro 623.014, mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire iscritto nello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2016, di cui all'articolo 2, comma 616, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008);
   ai sensi della lettera f-ter), introdotta dal Senato, quanto a euro 7.473.204, mediante corrispondente riduzione del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni per facilitare il passaggio di personale da un'amministrazione all'altra, previsto dall'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

  L'articolo 12 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di conversione, segnala come, nel corso dell'esame al Senato, sia stato introdotto, all'articolo 1, un nuovo comma 2, il quale amplia da 12 a 18 mesi il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 124 del 2015, relativa alla riorganizzazione dell'amministrazione statale, mediante modifiche alla disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative e degli enti pubblici non economici nazionali.
  In merito ricorda che la delega di cui al predetto articolo 8 della legge n. 124 comprende, tra l'altro, il riordino delle carriere delle Forze di polizia, nonché la definizione delle competenze in materia di vigilanza sulle agenzie governative nazionali, al fine di assicurare l'effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole, la quale è già stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.15.