CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 giugno 2016
665.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 30 giugno 2016. – Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.10.

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DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.
C. 3926 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, rileva che il decreto-legge in oggetto reca un articolato intervento in diversi settori di interesse per gli enti territoriali: dal Patto di stabilità interno al Fondo di solidarietà comunale ed al pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, cui si aggiungono, inoltre, ulteriori misure in materia di personale delle scuole dell'infanzia e degli asili nido degli enti locali, misure in materia sanitaria, ambientale ed agricola.
  Venendo all'esame delle singole disposizioni, fa presente quanto segue.
  L'articolo 1 contiene alcune norme che riguardano il Fondo di solidarietà comunale. Il comma 1 precisa che l'accantonamento di 80 milioni di euro destinato ai comuni che necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI, è da considerarsi come importo massimo da destinare a tale finalità. Il comma 2 consente l'utilizzo nell'anno 2016 delle disponibilità residue dell'importo accantonato nel 2015 sul Fondo, fermo restando la finalità di utilizzo. Il comma 3 interviene sulle modalità di ripartizione della quota parte del Fondo di solidarietà comunale che viene accantonata e redistribuita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni standard.
  L'articolo 2 reca disposizioni per una applicazione graduale a partire dal 2017 del taglio di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotto per finalità di contenimento della spesa pubblica dai commi 435 e 436 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, nei confronti di quei comuni colpiti da eventi sismici che ne sono stati esentati negli anni 2015 e 2016, nonché per un progressivo aumento del taglio per quelli che ne hanno avuto finora una applicazione ridotta.
  L'articolo 3 prevede l'assegnazione di un contributo straordinario, per l'esercizio 2016, a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nel limite complessivo di 17,5 milioni di euro, così ripartito: 16 milioni di euro per il comune dell'Aquila (comma 1); 1,5 milioni di euro per gli altri comuni del cratere sismico (comma 2).
  L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019.
  L'articolo 5 reca disposizioni relative all'indennizzo delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, intervenendo su alcune norme della legge 28 dicembre 2015, n.  208 (legge di stabilità 2016). A tal fine, è attribuita alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno, la somma di 7,5 milioni di euro per l'anno 2016 e per il 2017, da gestire in un'apposita contabilità speciale, per la stipulazione di atti transattivi con i familiari delle vittime; il prefetto individua la platea dei soggetti beneficiari, nonché l'importo da riconoscere, avvalendosi anche della collaborazione dell'INPS, dell'INAIL e di altri enti competenti in materia infortunistica e previdenziale, nel limite fissato di euro 100.000 per ciascun beneficiario.
  L'articolo 6 dispone il differimento del pagamento della rata dei finanziamenti agevolati accordati ai soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto, per il pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi: il pagamento della rata in scadenza il 31 giugno 2016 deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020.
  L'articolo 7 è volto ad attenuare le sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana Pag. 54e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015, in particolare escludendo l'applicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio, di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011.
  L'articolo 8 reca la ripartizione tra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario dell'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2016, ai sensi dell'articoli 1, comma 418, della legge di stabilità 2015, rispetto al taglio operato nel 2015. Il taglio incrementale per il 2016, quantificato in complessivi 900 milioni di euro rispetto al 2015, è ripartito nella misura di 650 milioni a carico degli enti di area vasta e delle province montane e, per i restanti 250 milioni, a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria.
  L'articolo 9 limita l'obbligo di pareggio di bilancio per il 2016 per regioni, province autonome, città metropolitane e province alla sola sede del rendiconto.
  L'articolo 10 reca una serie di interventi legislativi che recepiscono proposte normative presentate dalle regioni, e condivise dal Governo, in sede di intesa, sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta dello scorso 11 febbraio, concernente la determinazione delle modalità ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni e delle province autonome, in attuazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016).
  L'articolo 11 prevede l'attuazione del recente Accordo firmato tra il Governo e la Regione Siciliana il 20 giugno 2016. L'Accordo in questione costituisce uno degli atti volti ad adeguare le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana alle diverse modifiche normative intervenute nell'ambito della legislazione tributaria che hanno determinato, nel corso degli anni, una riduzione del gettito disponibile per la Regione stessa.
  L'articolo 12 prevede l'attuazione di parte dell'Accordo firmato il 21 luglio del 2015 tra il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze. In particolare, in attuazione di quanto previsto dal punto 7 del citato Accordo, vengono attribuite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta risorse pari a 70 milioni di euro per l'anno 2016 al fine di assicurare una parziale compensazione della perdita di gettito subita dalla Regione stessa, per gli anni dal 2011 al 2014, con riguardo all'accisa sull'energia elettrica e alle accise sugli spiriti e sulla birra.
  L'articolo 13 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) al fine di rinviare all'anno 2018 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali (attribuzione della compartecipazione IVA in base al principio di territorialità; fiscalizzazione dei trasferimenti statali; istituzione dei fondi perequativi).
  L'articolo 14 mira a facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, mediante la disponibilità di risorse finanziarie destinate al pagamento dei debiti pregressi, tramite la concessione di anticipazioni di liquidità da destinare all'incremento di massa attiva della gestione liquidatoria e restituire in base ad un piano di ammortamento. Si prevede, a tal fine, un contributo triennale (dal 2016 al 2018) per un massimo di 150 milioni annui per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1o settembre 2011 al 31 maggio 2016, e un contributo biennale (dal 2019 al 2020) di pari importo massimo annuo per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1o giugno 2016 al 31 dicembre 2019.
  L'articolo 15 concerne la possibilità per gli enti locali, in alcuni casi, di rimodulare o riformulare il Piano di riequilibrio finanziario. Con il comma 1, si proroga al 30 settembre 2016 il termine entro il quale gli enti locali che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno Pag. 55conseguito l'approvazione possono – ferma restando la durata massima decennale del piano – provvedere a rimodularlo o riformularlo. Con il comma 2, si concede agli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario o ne hanno conseguito l'approvazione entro la data del 30 settembre 2016 la facoltà di riformularlo o rimodularlo per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio. La durata originaria del piano deve comunque restare invariata.
  L'articolo 16 abroga la previsione, contenuta nell'articolo 1, comma 557, lettera a), della legge n. 296 del 2006, secondo cui gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno, ai fini del contenimento della spesa di personale, procedono alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti.
  L'articolo 17 (introducendo due nuovi commi alla legge di stabilità per il 2016) reca disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato effettuate dai comuni relativamente al personale educativo e scolastico delle scuole d'infanzia e degli asili nido, in primo luogo riconoscendo ai comuni la facoltà di procedere, nel triennio 2016-2018, ad un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo, per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa. Contestualmente, si dispone la possibilità per i comuni (nel medesimo arco temporale) di effettuare procedure di stabilizzazione di contingenti del personale in precedenza richiamato, in possesso di specifici requisiti oppure inserito in specifiche graduatorie.
  L'articolo 18 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2016 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate.
  L'articolo 19 individua la copertura degli oneri relativi all'istituzione del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti (articolo 4) e alle disposizioni, contenute nell'articolo 12, concernenti la Regione Valle d'Aosta.
  L'articolo 20 intende garantire la regolarità dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale fissando tempi certi per l'approvazione in via definitiva della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali, in modo da assicurare alle regioni, da un lato, la conoscenza ex ante del livello del finanziamento del proprio servizio sanitario regionale (per una corretta programmazione economico-gestionale), e, dall'altro, di evitare ritardi nella gestione dei pagamenti degli enti stessi. A tal fine, vengono fissati termini certi per l'individuazione delle regioni in equilibrio economico e per la definizione dei pesi nonché per l'individuazione delle regioni di riferimento (regioni benchmark), adempimenti propedeutici per la determinazione dei costi e dei fabbisogni sanitari regionali, ovvero per il riparto fra le regioni del fabbisogno sanitario nazionale, che, dal 2017, dovrà essere adottato in via definitiva al massimo entro il termine del 30 settembre dell'anno di riferimento. Contestualmente, per il solo 2016, viene autorizzata l'erogazione alle regioni del finanziamento relativo al Servizio sanitario nazionale per il 2014 e 2015 eccedente la quota premiale: finanziamento non trasferito alle regioni, mediante anticipazioni di tesoreria nel corso degli esercizi di riferimento, per la mancata tempestività della ripartizione delle risorse destinate allo stesso Servizio sanitario nazionale e per la conseguente impossibilità di determinazione della compartecipazione all'IVA.
  L'articolo 21, comma 1, prevede una revisione del «sistema di governo» del settore farmaceutico, da compiersi entro il 31 dicembre 2016. I commi da 2 a 9, i commi da 13 a 15 ed il comma 23 Pag. 56concernono i criteri e le procedure per il ripiano – con riferimento alle quote a carico delle aziende farmaceutiche – del superamento, negli anni 2013-2015, del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale e di quello per la spesa farmaceutica ospedaliera. I commi da 10 a 12 riguardano la determinazione delle quote a carico dei grossisti e dei farmacisti, con riguardo al ripiano del superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale per gli anni 2013 e 2015. Il comma 16 modifica, a decorrere dal 2016, la norma vigente su una specifica rimodulazione, con riferimento ai farmaci innovativi, delle quote di riparto tra le aziende farmaceutiche per il ripiano del superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale. I commi da 17 a 21 riguardano le quote di ripiano per l'eventuale superamento nel 2016 dei due suddetti limiti di spesa farmaceutica. Il comma 22 prevede l'accesso diretto da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ad alcuni flussi informativi.
  L'articolo 22 persegue due differenti finalità. Una prima finalità (perseguita dai commi da 1 a 7) è quella di far confluire, nella contabilità speciale di una struttura commissariale, appositamente costituita, tutte le risorse ancora non impegnate destinate alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 (relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007), al fine esplicitato nella norma di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione dei necessari interventi di bonifica delle discariche medesime. A tal fine, la norma prevede la revoca delle predette risorse (comma 1), disciplina il loro trasferimento nella contabilità speciale commissariale (commi 2 e 3), regola gli adempimenti del commissario straordinario (commi 5 e 6) e consente alle amministrazioni locali e regionali di contribuire alla messa a norma delle discariche con proprie risorse (comma 7). Una seconda finalità (perseguita dal comma 8) è quella di disciplinare, al fine di accelerarle, le procedure per l'impegno e l'utilizzo delle risorse destinate dalla legislazione vigente all'attuazione degli interventi di depurazione delle acque necessari per conformarsi alle norme della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane.
  L'articolo 23 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2016 per sostenere i produttori di latte in ragione di una pianificazione dell'offerta volta alla riduzione dei livelli produttivi (comma 1). Rifinanzia per un importo di 6 milioni di euro per il 2016 e di 4 milioni di euro per il 2017 il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, al fine di consentire l'acquisto e la distribuzione gratuita di latte (comma 3). Proroga, infine, la gestione del sistema informativo agricolo da parte di SIN, in scadenza il 20 settembre 2016, fino all'espletamento delle prescritte procedure di gara da parte di Consip (comma 7).
  L'articolo 24 introduce elementi di maggiore flessibilità nel percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno avuto la possibilità di presentare un piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, sostituendo il previgente riferimento al raggiungimento dell'equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, con il riferimento al raggiungimento del pareggio economico in ciascun esercizio e al tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario (commi 1 e 2). Inoltre, sono chiarite alcune modalità con cui le fondazioni lirico-sinfoniche in fase di risanamento possono accedere all'istituto della transazione fiscale, che consente di comporre stragiudizialmente i debiti tributari di un ente in crisi. In particolare, viene specificato che le fondazioni lirico-sinfoniche possono accedere alla transazione fiscale anche se non hanno proposto il piano di risanamento che introduce il concordato preventivo, come disciplinato dalla legge fallimentare. Resta fermo l'obbligo per detti enti, al fine di accedere al predetto istituto, di presentare gli speciali Pag. 57piani di risanamento previsti ex lege, ove si trovino in stato di crisi (comma 3).
  L'articolo 25 stabilisce, con la consueta clausola, che il decreto-legge è in vigore dal 25 giugno 2016.
  Infine, per quanto riguarda gli aspetti concernenti la quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria degli stessi, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

  Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

  Vincenzo CASO (M5S), riservandosi di intervenire più compiutamente in altra seduta, chiede al rappresentante del Governo di chiarire quali siano gli enti locali destinatari dell'intervento di cui all'articolo 15, che consente agli enti locali, in determinati casi, di rimodulare o riformulare il piano di riequilibrio finanziario. In particolare, chiede se la disposizione in oggetto non sia destinata specificamente al Comune di Catania.

  Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL), riservandosi di intervenire più compiutamente in altra seduta sul decreto-legge in oggetto, di cui ravvisa l'eccessiva eterogeneità di contenuto, intende soffermarsi con il presente intervento sull'articolo 11 del decreto-legge, che prevede l'attuazione del recente Accordo firmato tra il Governo e la Regione siciliana il 20 giugno 2016. Ritiene in particolare che la disposizione in oggetto sia palesemente incostituzionale, poiché volta a dare attuazione ad un Accordo illegittimo e sostanzialmente nullo, poiché surrettiziamente interviene in ambiti riservati all'autonomia statutaria. Ritenendo che tale articolo 11 dovrebbe essere espunto dal decreto-legge per tali profili di incostituzionalità, chiede che sia effettuato un apposito ciclo di audizioni volte ad acquisire, tra l'altro, il parere di autorevoli costituzionalisti e tributaristi sulla predetta disposizione.

  Alberto GIORGETTI (FI-PdL), riservandosi di intervenire più compiutamente in altra seduta sul decreto-legge in oggetto, intende porre l'attenzione su una questione di metodo riguardante, in particolare, l'atteggiamento che la maggioranza e il Governo intendono adottare nella fase emendativa. In particolare, trattandosi già di un provvedimento dal contenuto assai eterogeneo, ritiene che i gruppi di opposizione dovrebbero essere messi a conoscenza del fatto se ci sia l'intenzione, da parte di maggioranza e Governo, di mantenersi nel perimetro dei temi già numerosi trattati dal decreto-legge o se invece, al contrario, l'intenzione sia quella di inserire in fase emendativa altre misure che allarghino a dismisura, come già avvenuto in alter occasioni, l'ambito di intervento del provvedimento.

  Angelo CAPODICASA (PD), associandosi alle considerazione della collega Prestigiacomo, fa presente che l'articolo 11 ha destato molte perplessità anche tra i membri dell'Assemblea legislativa della Regione siciliana. Fa presente che la disposizione in oggetto seppur, per come è costruita, si presti ad evidenti rilievi di costituzionalità, nasce da inderogabili esigenze finanziarie, per evitare che la Regione siciliana si trovi impossibilitata a pagare i fornitori e gli stipendi ai dipendenti e per permettere la chiusura del relativo bilancio. Ritiene quindi che per evitare di creare un precedente erroneo sul piano del metodo e illegittimo sul piano costituzionale, andrebbe individuata un modalità normativa alternativa per raggiungere le stesse finalità.

  Maino MARCHI (PD), pur non avendo obiezioni sull'eventuale effettuazione di un ciclo di audizioni, tenendo però in considerazione che il provvedimento è calendarizzato in Assemblea per il 18 luglio prossimo, fa presente di non condividere affatto le considerazioni su una presunta incostituzionalità dell'articolo 11. Infatti rileva che tale disposizione si limita ad assegnare alla Regione siciliana un acconto sulle compartecipazioni IRPEF spettanti per l'anno 2016, intendendosi così sopperire alla riduzione del gettito disponibile Pag. 58per tale Regione a seguito delle numerose modifiche normative intervenute nell'ambito della legislazione tributaria. Tiene inoltre ad evidenziare che l'eventuale soppressione dell'articolo 11, richiesto dalla collega Prestigiacomo, sarebbe assai dannoso per il bilancio della Regione siciliana, facendo venir meno l'immediata disponibilità di entrate pari a circa 500 milioni di euro, come indicato nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, riservandosi di fornire più compiutamente i chiarimenti richiesti in una prossima seduta, tuttavia intende svolgere fin d'ora alcune considerazioni sulle problematiche sollevate. Per quanto riguarda l'indicazione degli enti locali che sarebbero interessati dall'articolo 15, richiesta dal deputato Caso, presume che il numero di tali enti non sia così esiguo, ripromettendosi comunque di fornire alla Commissione un elenco esaustivo di tali enti.
  Per quanto riguarda invece l'articolo 11, rileva che tale disposizione ripropone sostanzialmente, sul piano finanziario, una misura di anticipazione sulle compartecipazioni IRPEF spettanti alla Regione siciliana già approvata in sede di legge di stabilità 2016. Rinvia comunque per ulteriori dettagli sugli effetti finanziari della norma alla relazione tecnica, assai puntuale al riguardo.
  Infine osserva che non intende soffermarsi sui profili di costituzionalità della disposizione, che saranno invece affrontati nell'ambito della Commissione affari costituzionali.

  Edoardo FANUCCI, presidente, fa presente che la richiesta in merito allo svolgimento di un ciclo di audizioni sarà discussa in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, già convocato nella giornata odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 30 giugno 2016. – Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze, Enrico Morando, e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Angelo Rughetti.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
Atto n. 297.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 giugno 2016.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, presenta una nuova proposta di parere (vedi allegato 1) che, rispetto a quella depositata nella seduta di ieri, si differenzia per talune circoscritte modificazioni ed integrazioni, delle quali intende fornire una sintetica illustrazione. In particolare si è ritenuto opportuno, in primo luogo, apportare una correzione di carattere essenzialmente formale, consistente nella sostituzione dell'espressione: «in tal modo» con la seguente: «anche» al disposto della condizione n. 22), concernente l'applicazione della disciplina lavoristica del trasferimento d'azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento a seguito di procedura competitiva, nell'ottica di evitare che i lavoratori interessati debbano ricorrere alla ricongiunzione per il raggiungimento dei requisiti pensionistici. In secondo luogo, si è inteso estendere, alla osservazione n. 17), il coinvolgimento dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato nella vigilanza sul processo di razionalizzazione Pag. 59delle partecipazioni pubbliche di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, anche ai processi di revisione di cui all'articolo 25, comma 3. In terzo luogo, si propone l'inserimento di una ulteriore osservazione, la numero 19, volta a sensibilizzare il Governo in ordine alla possibilità di integrare la previsione di cui all'articolo 25, comma 5, al fine di assicurare procedure di liquidazione sostenibili e compatibili con la struttura finanziaria delle società, fermi restando i vincoli ivi previsti.

  Il Ministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore, inclusiva delle modificazioni e delle integrazioni di cui si è testé dato conto.

  Luca PASTORINO (Misto-AL-P), a nome della componente Alternativa Libera-Possibile del gruppo Misto, presenta una proposta alternativa di parere (vedi allegato 2), di cui raccomanda l'approvazione. Si sofferma, in particolare, sulla opportunità, da un lato, di prevedere l'esclusione di qualunque benefit in relazione alla carica di vicepresidente delle società a controllo pubblico, dall'altro, di precisare che la presentazione di denuncia di gravi irregolarità al tribunale da parte di ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, sia configurata in termini di obbligo anziché di mera legittimazione.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) presenta, a nome del gruppo del MoVimento 5 Stelle, una proposta alternativa di parere (vedi allegato 3), di cui raccomanda l'approvazione, improntata ad una visione complessiva del comparto delle società a partecipazione pubblica radicalmente differente rispetto a quella sottostante lo schema di decreto legislativo in esame ed in buona misura confermata anche dalla proposta di parere formulata dal relatore. Ritiene, infatti, che obiettivo primario delle società partecipate, soprattutto di quelle operanti a livello territoriale, debba essere quello di assicurare l'erogazione di servizi efficienti ed utili alla collettività, nel supremo interesse del benessere dei cittadini. Nel presupposto che intenzione effettiva del Governo fosse quella di procedere ad una razionalizzazione dell'intero settore, reputa comunque inaccettabile che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possa essere disposta l'esclusione di talune società partecipate dall'applicazione del provvedimento in titolo, sulla base peraltro di criteri riconducibili esclusivamente a logiche di appartenenze e di convenienze politiche. Segnala, altresì, che lo schema di decreto legislativo lascia irrisolta una pluralità di temi, tra cui, ad esempio, il sistema delle società partecipate di secondo livello, e presenta norme di scarsa trasparenza anche sotto il profilo del contrasto ai fenomeni corruttivi, quale quella di cui all'articolo 10, comma 2, che consente, in determinati casi, che l'alienazione delle partecipazioni sociali possa avvenire anche tramite negoziazione diretta con un singolo acquirente. Con riferimento alla condizione n. 27) contenuta nella proposta di parere del relatore, concernente misure in tema di parziale superamento del blocco del turn over per il personale delle società partecipate, ritiene che la stessa possa generare un effetto dannoso, ponendo in ipotesi una società partecipata che abbia già provveduto alla riduzione del personale nelle condizioni di procedere successivamente, a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine alla efficacia della sua gestione pregressa, a nuove assunzioni. Poiché la proposta di parere del relatore contiene comunque talune indicazioni positive, quali ad esempio quelle in materia di competenze e funzioni di controllo della Corte dei conti, in ciò recependo anche i suggerimenti emersi nel corso del ciclo di audizioni, si riserva, a nome del gruppo del MoVimento 5 Stelle, di valutare l'opportunità di richiederne la votazione per parti separate. Esprime tuttavia rammarico per l'occasione mancata, posto che il tema della riforma delle società a partecipazione pubblica avrebbe dovuto dare luogo ad un dibattito parlamentare ben più ampio ed approfondito ed avrebbe meritato, anziché Pag. 60l'adozione di uno schema di decreto legislativo, che lascia comunque ampi margini di discrezionalità in capo al Governo, anche per ciò che attiene all'eventuale recepimento delle condizioni e delle osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore, un intervento diretto da parte delle Camere, auspicabilmente attraverso l'elaborazione di una specifica proposta di legge di iniziativa parlamentare. Ribadisce che il provvedimento in esame inevitabilmente non potrà conseguire gli obiettivi dichiarati dalla Ministra Madia, con la conseguenza paradossale che nel giro dei prossimi anni il settore delle società partecipate verserà probabilmente nella medesima controversa situazione nella quale attualmente si trova. Pone quindi nuovamente l'accento sulle rilevanti perplessità che suscita la facoltà concessa al Presidente del Consiglio dei ministri di individuare, con proprio decreto, le società partecipate escluse dal campo di applicazione del presente provvedimento. Ciò tanto più in considerazione del fatto che, come dimostrato ampiamente dall'esperienza recente e meno recente, spesso le società partecipate registrano una situazione finanziaria seriamente compromessa, contrassegnata da perdite anche assai consistenti e necessità di continue ricapitalizzazioni o cartolarizzazioni, con conseguenti oneri a carico della finanza pubblica, e sono caratterizzate da consigli di amministrazione composti esclusivamente sulla base di criteri di appartenenza alle maggioranze politiche del momento. In tale contesto, richiama a titolo di esempio il caso della Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A, che è stata utilizzata dai politici degli schieramenti di volta in volta al governo della regione anche per la concessione di crediti ad aziende in realtà già fallite, e sulla quale sono in corso accertamenti da parte delle competenti autorità giudiziarie. Fa, inoltre, riferimento al caso di una società partecipata dalla regione Marche ed incaricata della gestione di impianti aeroportuali che, nonostante la conclamata condizione finanziaria di dissesto, ha continuato a ricevere, in virtù della vicinanza dei suoi organi direttivi all'attuale Governo, ingenti trasferimenti dalla regione, a titolo di contributo straordinario per la definizione degli adempimenti fiscali pregressi, configurandosi in tal modo una sorta di sanatoria pur in presenza di posizioni debitorie della società stessa nei confronti della regione per il mancato pagamento dell'IRAP. Al di là delle ovvie considerazioni di opportunità politica e degli eventuali profili di responsabilità processualmente rilevanti, sottolinea come le società partecipate testé citate a titolo di esempio risultano comunque caratterizzate da fenomeni di cattiva gestione e di malfunzionamento. Denuncia pertanto il pernicioso legame che viene ad instaurarsi tra il cattivo funzionamento di tali società partecipate e le persone incaricate della loro guida, con la conseguenza paradossale per cui spesso gli enti territoriali azionisti delle stesse si sono dovuti fare carico delle perdite registrate dalle società medesime anche attraverso la creazione di debiti fuori bilancio.
  Osserva, in definitiva, come né il provvedimento in esame né la proposta di parere del relatore sembrano in grado di risolvere le problematiche di fondo dell'intero comparto delle società partecipate, una parte cospicua delle quali registra tuttora perdite consistenti, secondo quanto riferito dalla Corte dei conti con riferimento alla verifica dei bilanci degli ultimi anni e si configura piuttosto, come in precedenza detto, come un insieme di enti utilizzati solo per drenare impropriamente risorse pubbliche e favorire il radicarsi di clientele politiche. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, preannunzia pertanto il voto contrario del MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore, raccomandando viceversa l'approvazione della proposta alternativa di parere in precedenza presentata a nome del gruppo stesso.

  Alberto GIORGETTI (FI-PdL), pur apprezzando il meticoloso lavoro svolto dall'onorevole Guerra, preannunzia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore. In particolare, ne contesta l'impostazione Pag. 61generale, giacché la sola predisposizione di oltre 50 tra condizioni ed osservazioni riferite al testo di per sé rivela la sostanziale impossibilità di un recepimento integrale delle stesse da parte del Governo. Aggiunge che il provvedimento, nel suo complesso, si caratterizza per un notevole tasso di genericità e, come tale, inadeguato al perseguimento dell'obiettivo dichiarato di una razionalizzazione e di riordino del comparto delle società a partecipazione pubblica. Evidenzia inoltre che, in ragione della complessità della materia e delle specificità delle singole realtà territoriali interessate, sarebbe stato più opportuno che la Commissione bilancio si fosse concentrata sui soli profili finanziari del provvedimento, in considerazione peraltro del fatto che parte delle società partecipate rientrano comunque nel perimetro delle pubbliche amministrazioni e dunque l'intervento normativo prospettato potrebbe anche essere suscettibile di determinare un impatto sul bilancio dello Stato e sul rispetto dei vincoli di compatibilità finanziaria stabiliti a livello europeo. In tale ottica, la Commissione bilancio a suo giudizio avrebbe piuttosto dovuto finalizzare l'espressione del parere di competenza alla verifica dell'effettivo contenimento delle spese a carico della finanza pubblica, provvedendo contestualmente alla soppressione di tutte quelle norme dello schema di decreto legislativo, quali in particolare quelle relative al trattamento riservato al personale delle società partecipate e quelle concernenti le incentivazioni a sostegno dei processi di aggregazione, che si configurano potenzialmente come fonte di oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

  Maino MARCHI (PD) ritiene che il parere formulato dal relatore, sicuramente ampio e articolato, non abbia quel carattere di vaghezza che consentirebbe al Governo interpretazioni di comodo, che sembrano attribuirgli alcuni degli intervenuti.
  A questo proposito segnala all'onorevole Sorial la condizione contenuta nel parere del relatore, riferita all'articolo 1, comma 6, con la quale si prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale si delibera l'esclusione, totale o parziale, dell'applicazione delle disposizioni del provvedimento a singole società a partecipazione pubblica, sia emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti sul relativo schema di decreto.
  Evidenzia inoltre come la condizione n. 27), in materia di disposizioni transitorie per il personale, non sia affatto diretta a consentire di aggirare i limiti alle assunzioni per le partecipate che abbiano provveduto alla dismissione del proprio personale, ma è volta a evitare di imporre vincoli alle partecipate virtuose che abbiano bisogno di assumere altro personale.
  Ricorda poi che il mantenimento della presenza dello Stato e degli enti locali nello svolgimento dei servizi di interesse generale è una scelta obbligata in seguito, da una parte, all'esito del referendum del 2011, che ha condotto all'abrogazione della normativa sulla privatizzazione dei servizi pubblici, e, dall'altra, ai successivi interventi della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale la normativa con la quale si è tentato di riproporre la privatizzazione. Un discorso diverso deve comunque essere fatto per quel che riguarda lo svolgimento di attività in campi in cui si registra una concorrenza con il settore privato, laddove invece la presenza di società a controllo pubblico appare di norma inopportuna.
  Osserva altresì che lo schema in esame prevede una riduzione del numero delle partecipate, il monitoraggio dell'attività delle medesime e responsabilizza gli enti locali titolari della partecipazione, che sono tenuti a far fronte alle perdite delle loro partecipate, anche tramite appositi accantonamenti nei propri bilanci.
  Ribadisce inoltre la necessità di valutare lo schema in esame in coordinamento con quanto previsto dallo schema di decreto legislativo in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale attualmente all'esame delle Camere, nonché dal decreto legislativo n. 150 del 2016, di recente pubblicazione, recante riordino Pag. 62della disciplina vigente in materia di contratti pubblici, e nella proposta di legge sul sistema idrico integrato da poco approvata dalla Camera dei deputati.
  Per quanto riguarda le proposte alternative di parere presentate dai gruppi del MoVimento 5 Stelle e SI-SEL, ritiene che da queste non emergano suggerimenti utili per integrare la proposta formulata dal relatore, in quanto tali proposte sono dirette all'espressione di un parere contrario sul provvedimento. Pur riconoscendo che la proposta di parere presentata dal gruppo Alternativa Libera-Possibile offra maggiori spunti di riflessione, ritiene già esaustiva quella formulata dall'onorevole Guerra.
  Conclude riconoscendo al relatore il merito di essere riuscito a considerare tutte le tematiche emerse nel corso dell'esame del provvedimento.

  Il sottosegretario Angelo RUGHETTI, ringraziando il relatore e i componenti della Commissione per il lavoro svolto, osserva che lo schema in esame reca una disciplina generale e organica delle società partecipate, sinora oggetto di interventi normativi frammentari e confusi.
  Evidenzia che il Governo ha ben presente la complessità del sistema delle società partecipate e come lo stesso produca consistenti perdite che gravano sui contribuenti e che per tali ragioni è stato predisposto il provvedimento in esame, il quale detta criteri obiettivi per la valutazione dell'efficienza delle singole partecipate e l'obbligo di predisporre piani di razionalizzazione in presenza di determinati indici, prevedendo inoltre il potere sostitutivo dell'amministrazione centrale per gli enti che non adempiano alle prescrizioni recate dallo schema. Invita a considerare che il provvedimento riconosce il diritto del personale eccedente di essere tutelato e prevede a tal fine l'inclusione di tale personale in un apposito elenco al fine di facilitarne l'assunzione da parte di altre società partecipate che ne abbiano bisogno. Sono inoltre posti vincoli stringenti per quel che riguarda assunzioni del personale e requisiti, retribuzione e trattamento di fine mandato dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi di controllo nonché dei dirigenti delle società partecipate.
  Manifesta apprezzamento per la completezza dei suggerimenti migliorativi contenuti nella proposta di parere del relatore, suggerimenti che non ritrova nelle proposte di parere presentate dai gruppi MoVimento 5 Stelle e SI-SEL, che si limitano ad esprimere contrarietà al provvedimento. Pur riconoscendo un approccio propositivo alla proposta di parere presentata dal gruppo Alternativa Libera-Possibile, ritiene che quella del relatore, su cui concorda, sia già esaustiva e connotata da un'intrinseca coerenza.

  Mauro GUERRA, relatore, pur riconoscendo la legittimità delle osservazioni critiche espresse da alcuni componenti della Commissione, invita a considerare nella sede in esame il compito della Commissione stessa è quello di cercare di esprimere un parere per suggerire al Governo modifiche e integrazioni possibilmente migliorative del testo.
  Osserva inoltre, in relazione a quanto evidenziato dall'onorevole Alberto Giorgetti, che se la Commissione bilancio si fosse limitata alla valutazione dei soli profili problematici di natura finanziaria, la Camera dei deputati non avrebbe avuto possibilità di esprimersi su altri aspetti del provvedimento, come ad esempio il trattamento del personale, dal momento che il provvedimento è stato assegnato in sede primaria solamente alla Commissione stessa.
  Si dichiara inoltre fiducioso dell'accoglimento da parte del Governo delle condizioni e delle osservazioni contenute nella proposta di parere, poiché tale proposta è il frutto di un lavoro condiviso tra i relatori delle Commissioni competenti di Camera e Senato e i rappresentanti del Governo. Ricorda inoltre che il parere che sarà oggi espresso è un parere di carattere rinforzato poiché qualora il Governo non intendesse conformarsi ai pareri parlamentari, sarebbe tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le sue Pag. 63osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, e le Commissioni competenti potrebbero esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.

  Edoardo FANUCCI, presidente, avverte che in caso di approvazione della proposta di parere del relatore dovranno intendersi precluse le proposte alternative di parere presentate dai gruppi SI-SEL, MoVimento 5 Stelle e Alternativa Libera-Possibile.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede che si proceda alla votazione delle proposte alternative di parere prima della votazione della proposta di parere del relatore.

  Edoardo FANUCCI, presidente, ricorda che le proposte alternative di parere, in ragione del loro carattere alternativo, possono essere poste in votazione solamente nell'ipotesi in cui sia stata respinta la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1), intendendosi conseguentemente precluse le proposte alternative di parere.

  La seduta termina alle 15.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 30 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi.
Atto n. 309.
(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, conclusione – Valutazione favorevole con rilevi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, osserva che lo schema di decreto, adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge n. 124 del 2015, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ha ad oggetto il regolamento per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Esaminando i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che, stante la clausola di cui all'articolo 7, le amministrazioni interessate possano far fronte agli adempimenti di competenza nei termini previsti e nel presupposto che la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni eventualmente da essa delegate possano far fronte all'esercizio dei poteri sostitutivi utilizzando le risorse già disponibili a legislazione vigente. In proposito ritiene utile acquisire una conferma.
  In merito ai profili di copertura, segnala l'opportunità di integrare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 7 specificando, conformemente alla vigente prassi contabile, che le risorse disponibili, nell'ambito delle quali si provvede all'attuazione delle disposizioni del regolamento, sono quelle umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Il Viceministro Enrico MORANDO conferma che la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni eventualmente da essa delegate faranno fronte all'esercizio dei poteri sostitutivi utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.Pag. 64
  Concorda inoltre con il relatore sull'opportunità di integrare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 7 specificando, conformemente alla vigente prassi contabile, che le risorse disponibili, nell'ambito delle quali si provvede all'attuazione delle disposizioni del provvedimento in oggetto, sono quelle umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi (atto n. 309);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni eventualmente da essa delegate faranno fronte all'esercizio dei poteri sostitutivi utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;
    appare opportuno integrare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 7 specificando, conformemente alla vigente prassi contabile, che le risorse disponibili, nell'ambito delle quali si provvede all'attuazione delle disposizioni del provvedimento in oggetto, sono quelle umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   All'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: nell'ambito delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica con le seguenti: nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale recante definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nonché modalità e criteri per la presentazione dei progetti finanziabili.
Atto n. 302.
(Rilievi alle Commissioni VIII e IX).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 giugno 2016.

  Edoardo FANUCCI, presidente, ricorda che nella seduta del 22 giugno 2016 il rappresentante del Governo si era riservato di fornire ulteriori chiarimenti sul provvedimento in esame.

  Il Viceministro Enrico MORANDO evidenzia la necessità di riformulare l'articolo 8, comma 2, del provvedimento, relativo alla revoca dei cofinanziamenti, che attualmente si limita a rinviare a successive indicazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la definizione della procedura per la restituzione delle somme revocate. Al riguardo ritiene che la procedura amministrativa e contabile di restituzione ed eventuale ridestinazione delle risorse debba essere definita direttamente nel testo del provvedimento in esame.

Pag. 65

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale recante definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nonché modalità e criteri per la presentazione dei progetti finanziabili (Atto n. 302);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    il capitolo 8415 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a cui sono imputati, nella misura di 35 milioni di euro, gli oneri per il cofinanziamento del programma sperimentale oggetto del presente schema di decreto, è già attivo nell'anno finanziario 2016 e presenta residui accertati al 31 dicembre 2015 per un importo pari a euro 107.980.972, di cui euro 63.318.639 come residui di stanziamento;
    il capitolo 8415 non risulta indicato nel decreto n. 482300 del 28 dicembre 2015, recante Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, in quanto lo stesso all'inizio di ogni esercizio finanziario risulta eventualmente dotato soltanto dei residui di stanziamento e dei residui passivi e viene alimentato nel corso dell'anno con i proventi delle aste di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il cui ammontare complessivo non è determinabile all'inizio dell'anno;
    con il decreto di accertamento residui (DAR) n. 72 del 4 aprile 2016, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2016, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha provveduto all'accertamento al 31 dicembre 2015 sul capitolo 8415 dei residui per l'importo di euro 63.318.639, di cui euro 35.000.000 saranno destinati alla copertura del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro;
    l'utilizzo dei predetti residui non pregiudica impegni, già perfezionati o in via perfezionamento, relativi ad interventi diversi da quelli in oggetto, tenuto conto che ad oggi risultano impegnati solamente 2,5 milioni di euro circa per altri interventi di mobilità sostenibile, in base alle finalità indicate dal decreto legislativo n. 30 del 2013 e alle previsioni contenute nel protocollo d'intesa tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Conferenza delle Regioni e ANCI stipulato nel mese di dicembre 2015;
    tenuto conto che l'articolo 5 prevede la destinazione di una quota delle risorse dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas ad effetto serra di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel limite di 35 milioni di euro, al cofinanziamento del programma sperimentale oggetto del presente schema di decreto, andrebbe inserita una previsione secondo cui, nel caso in cui le richieste da parte degli enti locali di ammissione ai finanziamenti superino il predetto limite, verrà stabilita una graduatoria di priorità che assicuri il rispetto del tetto di spesa;
    al predetto articolo 5 appare necessario riformulare più correttamente il comma 1, precisando che, all'onere derivante dall'attuazione del programma sperimentale di cui all'articolo 1, fissato nel limite massimo di euro 35.000.000, si provvede mediante utilizzo della risorse di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013, anche iscritte nel conto dei residui e conservate quali residui di stanziamento sul capitolo 8415;
    al comma 2 del predetto articolo 5, che prevede la destinazione di una quota fino al 4 per cento delle risorse di cui al comma 1 a determinate finalità, appare opportuno sopprimere la lettera d), relativa alla predisposizione e aggiornamento, nel sito web del Ministero dell'ambiente e Pag. 66della tutela del territorio e del mare, di una sezione dedicata alla mobilità sostenibile, poiché la relazione tecnica alla legge n. 221 del 2015 aveva previsto che a tali attività si provvedesse con le risorse disponibili a legislazione vigente;
    all'articolo 8, in materia di revoca dei cofinanziamenti, appare necessario riformulare il comma 2 – che rinvia a successive indicazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la definizione della procedura per la restituzione delle somme revocate – prevedendo nel provvedimento in esame la procedura amministrativa e contabile di restituzione ed eventuale ridestinazione delle risorse;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto ministeriale e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   all'articolo 4, comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La Commissione predispone una graduatoria dei predetti progetti definendone l'ordine delle priorità, in modo da assicurare il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 5, comma 1;
   all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'onere derivante dall'attuazione del programma sperimentale di cui all'articolo 1, fissato nel limite massimo di euro 35.000.000, si provvede mediante utilizzo della risorse di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, anche iscritte nel conto dei residui e conservate quali residui di stanziamento, sul capitolo 8415 pg. 1 «Spese per interventi nazionali di riduzione delle emissioni climalteranti e la promozione delle fonti energetiche alternative, l'efficientamento energetico degli edifici e dei processi produttivi, la mobilità sostenibile ed ogni altro intervento di adattamento al cambiamenti climatici compresa la ricerca scientifica», Missione 18 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 16 «Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   all'articolo 5, comma 2, sopprimere la lettera d);
   all'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Le risorse per le quali è stata disposta la revoca sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate a progetti eventualmente non finanziati a causa del raggiungimento del limite di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, seguendo l'ordine delle priorità definito ai sensi dell'articolo 4, comma 6, secondo periodo.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del medesimo articolo 8 con la seguente: Revoca dei cofinanziamenti».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione di una ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa.
Atto n. 312.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Dario PARRINI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento reca la definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione di una ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Pag. 67Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa.
  In merito ai profili di quantificazione, osserva che con riferimento al debito, la dismissione di un'ulteriore quota di partecipazione dello Stato al capitale di Poste italiane è suscettibile di determinare effetti di riduzione dovuti alla destinazione dei proventi derivanti dalle operazioni di alienazione al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 2 della legge n. 432 del 1993, come previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 332 del 1994. Con riguardo ai saldi di bilancio, la disposizione risulta suscettibile di determinare: effetti positivi, dovuti alla riduzione della spesa per interessi, conseguente alla destinazione a riduzione del debito delle entrate da alienazione; effetti negativi, dovuti al venir meno del versamento dei dividendi distribuiti al Ministero dell'economia da Poste italiane. Sono altresì prefigurabili effetti, di carattere eventuale e indiretto e di entità non predeterminabile, dovuti alle variazioni di gettito fiscale per la tassazione, da un lato, dei maggiori dividendi distribuiti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, dall'altro, dei minori interessi sul debito erogati. Tanto premesso, considera opportuno acquisire elementi sulla misura della riduzione del debito che si ritiene attuabile mediante la norma in esame, nonché sui possibili effetti netti sui saldi di bilancio.

  Il Viceministro Enrico MORANDO ritiene l'operazione di dismissione in oggetto complessivamente vantaggiosa per la finanza pubblica, poiché gli effetti positivi sul bilancio derivanti dalla riduzione del debito e quindi dalla riduzione della spesa per interessi sicuramente saranno ampiamente maggiori agli effetti negativi derivanti dal venir meno dei dividendi sulle quote azionarie cedute.

  Vincenzo CASO (M5S) chiede che, come già avvenuto nell'esame di un analogo schema di DPCM relativo a dismissioni di quote societarie detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, il Governo fornisca informazioni più dettagliate sugli effetti sui saldi di bilancio dell'operazione di dismissione in oggetto, con particolare riferimento all'entità dei presumibili effetti positivi dovuti alla riduzione della spesa per interessi e dei presumibili effetti negativi dovuti al venir meno dell'incasso dei dividendi. Invita a considerare che peraltro, a seguito dell'operazione di dismissione in oggetto, la partecipazione dello Stato in Poste italiane Spa scenderebbe al 35 per cento e quindi diventerebbe una partecipazione minoritaria, con tutto ciò che ne discende in termini di ulteriore privatizzazione della società.
  In conclusione considera svantaggiosa per lo Stato e i cittadini l'operazione di privatizzazione in oggetto, che rischia di portare ad una svendita a privati di asset azionari che dovrebbero invece rimanere sotto il controllo pubblico.

  Dario PARRINI (PD), relatore, fa presente che nelle sue richieste di chiarimenti era già implicita la richiesta al Governo di fornire stime di maggiore dettaglio sugli effetti negativi e positivi per la finanza pubblica derivanti dall'operazione di dismissione in oggetto.

  Il Viceministro Enrico MORANDO si impegna a fornire gli elementi informativi richiesti, facendo presente che, rispetto alla precedente tranche di dismissione di quote di partecipazione, si è adesso in possesso di parametri oggettivi, quali i valori di mercato delle quote azionarie cedute e i dividendi già incassati, che faciliteranno la stima degli effetti in termini di riduzione del debito pubblico, riduzione della spesa per interessi e riduzione delle entrate da dividendi.

  Edoardo FANUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

Pag. 68

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 15.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.
C. 3767 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 giugno 2016.

  Edoardo FANUCCI, presidente, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore.

  Il Viceministro Enrico MORANDO rileva che le Autorità competenti daranno corso alle richieste di cooperazione di cui agli articoli 7 e 8 dell'Accordo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Fa presente inoltre che dalle attività di sostegno in caso di rimpatri e allontanamenti congiunti di cui all'articolo 21 dell'Accordo non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Infine assicura che l'attivazione della clausola di salvaguardia prevista al comma 2 dell'articolo 3 non appare suscettibile di pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni finanziarie interessate.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3767 Governo, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le Autorità competenti daranno corso alle richieste di cooperazione di cui agli articoli 7 e 8 dell'Accordo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    dalle attività di sostegno in caso di rimpatri e allontanamenti congiunti di cui all'articolo 21 dell'Accordo non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    l'attivazione della clausola di salvaguardia prevista al comma 2 dell'articolo 3 non appare suscettibile di pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni finanziarie interessate;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.
C. 2710 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 giugno 2016.

  Edoardo FANUCCI, presidente, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante Pag. 69del Governo si era riservato di fornire risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore.

  Il Viceministro Enrico MORANDO rileva che le spese riconducibili alla categoria degli oneri valutati sono quelle relative a oneri di vitto, alloggio, diaria giornaliera, biglietti aerei e relativa maggiorazione, copertura sanitaria e spese accessorie per assistenza corsisti, nella misura in cui trattasi di oneri di missione, mentre le restanti spese discendenti dall'accordo, quali spese di docenza, materiale didattico, interpretariato per la docenza, colazioni di lavoro e coffee break, ricadono invece nella categoria degli oneri autorizzati.
  Concorda con il relatore sul fatto che, per quanto il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, appare necessario posticipare dal 2014 al 2016 la decorrenza degli oneri, provvedendo al contestuale aggiornamento della clausola di copertura finanziaria, da riferire quindi al bilancio triennale 2016-2018, ciò in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provvedimento stesso.
  Condivide la necessità, all'articolo 3, comma 1, di riformulare il testo adeguando la denominazione del Ministero degli affari esteri a quella vigente di «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Concorda inoltre con il relatore sul fatto che nella clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, appare necessario precisare che le dotazioni interessate sono quelle di parte corrente concernenti i fattori legislativi e le spese di adeguamento al fabbisogno di cui, rispettivamente, all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, alla luce dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 90 del 2016, recante completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato.
  Conferma infine che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non appare suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate.

  Nazzareno PILOZZI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 2710 Governo, recante ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le spese riconducibili alla categoria degli oneri valutati sono quelle relative a oneri di vitto, alloggio, diaria giornaliera, biglietti aerei e relativa maggiorazione, copertura sanitaria e spese accessorie per assistenza corsisti, nella misura in cui trattasi di oneri di missione, mentre le restanti spese discendenti dall'accordo, quali spese di docenza, materiale didattico, interpretariato per la docenza, colazioni di lavoro e coffee break, ricadono invece nella categoria degli oneri autorizzati;
    per quanto il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, appare necessario posticipare dal 2014 al 2016 la decorrenza degli oneri, provvedendo al contestuale aggiornamento della clausola di copertura finanziaria, da riferire quindi al bilancio triennale 2016-2018, ciò in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provvedimento stesso;
    all'articolo 3, comma 1, appare necessario riformulare il testo adeguando la denominazione del predetto Ministero degli affari esteri a quella vigente di «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;
    nella clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, appare necessario Pag. 70precisare che le dotazioni interessate sono quelle di parte corrente concernenti i fattori legislativi e le spese di adeguamento al fabbisogno di cui, rispettivamente, all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, alla luce dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 90 del 2016, recante completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato;
    l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non appare suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione del Memorandum di cui all'articolo 1, valutati in 37.676 euro annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a 21.554 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: delle dotazioni finanziarie aggiungere le seguenti: di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.05.

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