CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 giugno 2016
664.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 145

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

  La seduta comincia alle 14.50.

Sull'ordine dei lavori.

  Maurizio BERNARDO, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di passare, dapprima, all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 3767, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, quindi all'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 3662 e C. 3666, recanti disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato, alla riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, alla discussione delle risoluzioni all'ordine del giorno e, quindi, allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata e dell'interrogazione all'ordine del giorno.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero.
C. 3767 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maurizio BERNARDO, presidente e relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3767, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.
  Segnala preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica, come evidenziato dalla relazione introduttiva al disegno di legge, sancisca l'impegno dei due Paesi a rafforzare la cooperazione transfrontaliera, anche sul versante degli scambi di informazioni e di esperienze, con la finalità di contrastare efficacemente la criminalità nelle sue varie forme e le attività di carattere terroristico.
  In tale ambito la medesima relazione introduttiva ricorda come nella materia sia già in vigore tra Italia e Svizzera un Accordo del 1998, che l'Accordo in esame intende superare e aggiornare.
  In tale contesto segnala inoltre come i legami storici e soprattutto la continuità territoriale tra Italia e Svizzera rendano l'Accordo particolarmente necessario, e come esso tragga spunto anche da strumenti giuridici già esistenti in ambito internazionale con riguardo ai profili di collaborazione transfrontaliera di polizia. A titolo esemplificativo viene citato il Trattato di Prüm del 27 maggio 2005, che l'Italia ha ratificato con la legge n. 85 del 2009, ma che non risulta ancora in vigore, analogamente a quanto vale per la Confederazione elvetica, la quale si trova in una fase di valutazione preliminare dell'opportunità di aderire al predetto Trattato di Prüm.
  In merito rileva come proprio la non appartenenza dei due Paesi al quadro Pag. 146giuridico del Trattato di Prüm ha fatto sì che nell'Accordo bilaterale in esame siano state trasfuse numerose disposizioni dello stesso volte al potenziamento della cooperazione di polizia e dei suoi aspetti transfrontalieri. L'Analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge afferma inoltre che non solo il Trattato di Prüm, ma anche alcune Decisioni del Consiglio dell'Unione Europea e la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen hanno costituito fonti per delineare le concrete forme di cooperazione di polizia italo-svizzera. Al riguardo viene richiamato l'articolo 7-bis della legge n. 119 del 2013, il quale ha previsto a sua volta la possibilità di disporre operazioni congiunte di polizia nell'ambito di accordi internazionali in questa materia.
  Passando a illustrare il contenuto dell'Accordo, esso si compone di 43 articoli, raggruppati in 8 titoli.
  Il Titolo I, che comprende gli articoli da articoli 1 a 4, è dedicato alle definizioni e agli obiettivi della cooperazione.
  In particolare l'articolo 1 indica gli obiettivi dell'Accordo.
  L'articolo 2 indica le autorità competenti all'attuazione dell'Accordo, che sono individuate, per l'Italia, nel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e, limitatamente ai profili doganali, con riferimento dunque ad aspetti di specifico interesse della Commissione Finanze, nelle rispettive articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze. Per la Confederazione svizzera, esse sono individuate nelle autorità federali in materia di polizia, immigrazione e dogana, soprattutto il Corpo delle guardie di confine, ma anche le polizie cantonali e le locali autorità in materia di immigrazione.
  L'articolo 3 delimita espressamente la zona della frontiera italo-elvetica cui si limiteranno le modalità di cooperazione definite nell'Accordo.
  Ancora con riferimento a profili di specifico interesse della Commissione Finanze, segnala, in particolare, che l'obiettivo dell'attuazione tra le Parti della cooperazione transfrontaliera tra i rispettivi organi competenti comprende la definizione di nuove modalità di cooperazione di polizia, mediante le attività del centro di cooperazione di polizia e doganale istituito sulla base del Protocollo del 17 settembre 2002 tra Svizzera e Italia, e denominato «centro comune», ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo.
  Il Titolo II, composto dagli articoli da 5 a 10, contiene disposizioni generali sulla cooperazione: vengono enumerati i settori nell'ambito dei quali le Parti assumono l'impegno di collaborare a fini preventivi e repressivi: si tratta in sostanza della lotta a molteplici forme di criminalità, a cui si aggiunge il contrasto alle reti terroristiche in ottemperanza ai rispettivi ordinamenti interni, al diritto internazionale vigente in materia e alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
  In particolare, per quanto concerne gli ambiti di particolare interesse per la Commissione Finanze, segnala come, in base all'articolo 5, tra gli ambiti della cooperazione, la lettera g) indichi i reati economici e finanziari, anche ai fini della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita.
  L'articolo 6 disciplina le forme di cooperazione. L'attuazione concreta della collaborazione avverrà mediante scambi di informazioni a livello bilaterale, nonché di esperienze maturate dagli organi competenti delle due Parti. Vi saranno inoltre moduli formativi congiunti soprattutto per i servizi da assicurare nella zona frontaliera, nonché l'utilizzo di tecniche specialistiche per contrastare le varie forme di criminalità. Per quanto riguarda l'adozione di misure congiunte, queste riguarderanno la sorveglianza della frontiera comune servendosi eventualmente di unità miste, come anche il contrasto ai traffici illeciti di stupefacenti mediante consegne controllate transfrontaliere – per quest'ultimo profilo, secondo le linee-guida già contenute nell'intesa esecutiva italo-svizzera del 17 novembre 2009.
  In base all'articolo 7, la cooperazione prevista dall'Accordo avrà luogo sulla base di richieste di assistenza della Parte interessata, mentre l'articolo 8 disciplina i casi di rifiuto dell'assistenza, prevedendo che Pag. 147una richiesta possa anche essere rigettata, se si ritenga che dall'esecuzione di essa possano essere compromessi la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi fondamentali della Parte adita, ovvero se comporti oneri eccessivi per quest'ultima.
  L'articolo 9 disciplina le modalità di esecuzione delle richieste, che dovranno essere eseguite in modo sollecito e completo; in tale quadro, l'articolo 10 prevede che, in casi particolari, le autorità competenti possano spontaneamente comunicarsi informazioni utili a prevenire minacce concrete alla sicurezza, all'ordine pubblico e al contrasto alla criminalità.
  Il Titolo III, il quale comprende gli articoli da 11 a 22, concerne particolari modalità della cooperazione di polizia.
  In particolare l'articolo 11 contiene disposizioni relative all'osservazione transfrontaliera, in base alla quale gli agenti di una delle Parti, in conformità all'articolo 40 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen e delle rispettive normative nazionali di attuazione, possono, previa autorizzazione se non nei casi di particolare urgenza, proseguire nel territorio dell'altra Parte contraente l'osservazione nei confronti di un soggetto sospettato di aver partecipato alla commissione di un reato passibile di estradizione in base alla Convenzione europea del 1957, ovvero nei confronti di una persona che possa condurre all'identificazione o localizzazione di detto soggetto.
  In tale ambito l'articolo 12 prevede la possibilità dell'inseguimento transfrontaliero di uno dei soggetti colti in flagranza di reato passibile di estradizione, ovvero di persone evase.
  In base all'articolo 13 le attività transfrontaliere si estendono anche alle consegne sorvegliate, che possono essere autorizzate sul territorio di una Parte previa richiesta delle autorità competenti dell'altra Parte contraente. Si tratta, in questo caso, delle tecniche di infiltrazione di agenti in reti criminali allo scopo di cogliere la fragranza dei reati.
  Per tutte queste attività, le quali devono essere comunicate al centro comune di cui all'articolo 27, l'articolo 14 prevede la possibilità di formare gruppi misti di analisi, di lavoro e di indagine, nei quali gli agenti di una Parte assumono in occasione di interventi sul territorio dell'altra Parte contraente funzioni di consulenza e assistenza. L'articolo 15 dispone inoltre che le Autorità possano distaccare personale di collegamento al fine di promuovere e accelerare la cooperazione tra i due Paesi.
  È altresì previsto dall'articolo 16 che le Parti cooperino, in base alle rispettive normative nazionali, per la protezione dei testimoni e dei loro familiari, soprattutto mediante lo scambio delle necessarie informazioni, nonché attraverso l'ammissione delle persone da proteggere nel programma di protezione testimoni della Parte richiedente.
  L'articolo 17 dispone che, qualora sussista un pericolo grave e imminente per la vita o l'integrità fisica delle persone, gli agenti di una Parte potranno attraversare la frontiera comune senza la preventiva autorizzazione dell'altra Parte contraente, per adottare le più opportune misure temporanee. Gli agenti che intervengono in questo ambito sono comunque tenuti a rispettare la normativa nazionale della Parte sul cui territorio operano, e successivamente a informare con sollecitudine le competenti autorità.
  È altresì previsto, in base all'articolo 18, che in caso di eventi catastrofici dovuti alla natura o all'attività dell'uomo o di sinistri gravi, e facendo salve comunque le disposizioni della Convenzione italo-elvetica del 1995 in materia, le autorità competenti si assistano reciprocamente con lo scambio di informazioni e il coordinamento delle misure da adottare. Il comma 2 dell'articolo 18 prevede anche la possibilità che agenti di una Parte inviati nel territorio dell'altra Parte contraente possano a tali scopi esercitare compiti esecutivi.
  Ai sensi dell'articolo 19 tale facoltà vale anche nel caso in cui le autorità di una Parte contraente, in presenza di una situazione di crisi determinata da un reato valutato come pericolo imminente o reale per le persone, le proprietà, le infrastrutture Pag. 148o le istituzioni della Parte interessata, richiedano il sostegno di unità speciali dell'altra Parte contraente, qualora non siano in grado di farvi fronte con i propri mezzi.
  In base all'articolo 20 viene prevista la cooperazione tra le Parti nell'impiego operativo di agenti di sicurezza nel settore dell'aviazione, in particolare nei voli tra i territori delle due Parti contraenti, i cui dettagli specifici saranno definiti con un accordo specifico. Ai sensi dell'articolo 21 la reciproca assistenza riguarderà anche il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi destinatari di provvedimenti di allontanamento, come anche la messa in opera di attività congiunte di frontiera per la prevenzione e il contrasto dell'immigrazione illegale, compresi i pattugliamenti congiunti.
  L'articolo 22 riguarda invece le modalità mediante le quali è regolato il transito dal territorio di una Parte a quello dell'altra di agenti in uniforme o muniti di armi o equipaggiamenti speciali ovvero a bordo di mezzi di servizio.
  Passando a illustrare il Titolo IV dell'Accordo, esso è costituito dagli articoli da 23 a 26 e concerne la specifica cooperazione nella zona frontaliera tra Italia e Svizzera, nella quale è previsto che agenti delle due Parti possano partecipare a pattugliamenti misti; in tale ambito il comma 3 dell'articolo 23 precisa che gli agenti italiani in Svizzera o gli agenti elvetici in Italia non potranno eseguire autonomamente misure di polizia, dovendosi limitare ai ruoli di osservazione e consultazione.
  L'articolo 25 prevede altresì misure di carattere transfrontaliero in ambito ferroviario e lacustre, particolarmente rilevante quest'ultimo proprio per la zona frontaliera italo-elvetica.
  L'articolo 26 contempla che la cooperazione transfrontaliera possa estendersi anche ai servizi di scorta a favore di personalità particolarmente esposte di una delle due Parti contraenti, con il limite che nel territorio dell'altra Parte gli agenti di scorta dovranno essere accompagnati e controllati da agenti di polizia della Parte territorialmente interessata.
  Strettamente correlati tra loro appaiono il Titolo V (costituito dagli articoli 27 e 28) e il Titolo VI (composto dagli articoli 29 e 30), rispettivamente concernenti l'organizzazione e il funzionamento del centro comune di cooperazione di polizia e doganale italo-elvetico – con specifico riguardo alla gestione delle informazioni – e la protezione dei dati scambiati nell'ambito della cooperazione bilaterale.
  In particolare l'articolo 27 prevede che il centro comune è destinato ad accogliere agenti di entrambe le Parti i quali, nell'ambito delle proprie competenze, collaborano e si assistono scambiandosi informazioni sulla cooperazione transfrontaliera, mentre l'articolo 28 disciplina le modalità di gestione delle informazioni a cui il centro comune dovrà attenersi per adempiere i propri compiti.
  In tale contesto l'articolo 29 stabilisce che le autorità competenti dei due Paesi si impegnino a garantire un livello di protezione dei dati personali conforme a quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 in materia. Ai sensi del comma 3 i dati personali sensibili, in particolare, dovranno essere utilizzati solo per gli scopi previsti dall'Accordo, ottemperando alle condizioni poste dalla Parte che li ha trasmesse. Il comma 5 specifica che le informazioni e i documenti trasmessi in base all'Accordo non potranno essere divulgati a terzi né utilizzati per finalità diverse da quelle dell'Accordo, se non previa approvazione scritta dell'autorità competente che li ha forniti. I commi 6 e 7 dispongono nei casi di inesattezza o inattendibilità dei dati.
  L'articolo 30 vincola ciascuna Parte a garantire un livello di protezione dei dati personali acquisiti equivalente a quello assicurato dall'altra Parte, adottando le necessarie misure tecniche in merito.
  Il Titolo VII, costituito dagli articoli da 31 a 36, concerne i rapporti giuridici nel corso di atti ufficiali nel territorio dell'altra Pag. 149Parte contraente, e comprende, agli articoli 32 e 33, previsioni sull'entrata, l'uscita e il soggiorno, nonché sulle uniformi e le armi di servizio degli agenti impiegati, così come in ordine all'utilizzazione di mezzi terrestri, navali ed aerei.
  L'articolo 34 prevede inoltre che, nell'ambito del loro rapporto di servizio, gli agenti delle Parti rimangano soggetti alle rispettive normative nazionali e che ciascuna delle Parti assicuri agli agenti inviati dall'altra Parte contraente la stessa protezione e assistenza riservata ai propri. Per quanto concerne i profili di responsabilità, l'articolo 35 prevede che anche in questo caso la Parte territorialmente competente risponde di danni causati a terzi da agenti dell'altra Parte come se fossero i propri agenti, salvo alcuni casi di possibile rivalsa sull'altra Parte. L'articolo 36 stabilisce che la parificazione agli agenti nazionali vale anche nel caso di reati da loro commessi o commessi nei loro confronti da agenti dell'altra Parte contraente.
  Il Titolo VIII, che comprende gli articoli da 37 a 43, contiene le disposizioni finali.
  L'articolo 37 prevede che la Parte richiesta di cooperazione sostenga le spese relative, salvo diversa intesa scritta tra le Parti. È altresì prevista, in base all'articolo 38, la possibilità che le Autorità competenti concludano altri accordi esecutivi per gli aspetti amministrativi e tecnici derivanti dall'attuazione dell'Accordo, con l'eventuale designazione di punti di contatto incaricati di tale attuazione pratica.
  L'articolo 39 contiene inoltre una clausola di salvaguardia degli obblighi derivanti all'Italia e alla Svizzera da altri accordi internazionali nella materia, sui quali non influisce l'Accordo.
  In base all'articolo 41 è istituito un Comitato misto per la valutazione periodica dell'Accordo e l'eventuale formulazione di proposte di sviluppo della cooperazione bilaterale, il quale si riunirà una volta all'anno, alternativamente in Italia e Svizzera, e potrà avvalersi della presenza di esperti o di rappresentanti degli agenti di polizia, a seconda delle contingenti necessità operative. In tale ambito il comma 5 prevede che eventuali controversie sull'interpretazione o l'attuazione dell'Accordo saranno risolte tramite negoziati tra le Parti.
  L'articolo 42 prevede che l'Accordo potrà essere emendato con l'intesa delle Parti, e gli emendamenti costituiranno parte integrante di esso, mentre l'articolo 43 stabilisce che, alla sua entrata in vigore, l'Accordo sostituirà la vigente intesa italo-svizzera del 10 settembre 1998 sulla cooperazione di polizia e doganale e che l'Accordo stesso, concluso a tempo indeterminato, potrà essere tuttavia denunciato per via diplomatica in qualsiasi momento, con un preavviso di sei mesi all'altra Parte contraente.
  Con riferimento al contenuto del disegno di legge, esso riprende il contenuto tipico dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica.
  In particolare, l'articolo 1 reca la clausola di autorizzazione alla ratifica della Convenzione e del Protocollo e l'articolo 2 il relativo ordine di esecuzione.
  L'articolo 3, al comma 1, reca la norma di copertura finanziaria dell'Accordo: si prevedono dall'attuazione del medesimo oneri complessivamente valutati in 100.295 euro annui a decorrere dal 2016. A detti oneri si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto per il triennio 2016-2018 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge quantifica analiticamente gli oneri che l'attuazione dell'Accordo comporta, imputandoli nella maggior parte all'articolo 6, il quale elenca le forme della cooperazione bilaterale italo-svizzera, e precisamente nella misura di 71.338 euro annui. Vi è poi la spesa collegata all'attuazione dell'articolo 14, relativo ai gruppi misti di analisi e investigazione, pari a 2.489 euro. L'articolo 16 comporta l'onere di 3.000 euro, dipendente dalle spese delle attività di protezione dei testimoni. L'articolo 23, relativo al pattugliamento misto nella zona di Pag. 150frontiera, comporta la spesa di 18.969 euro. L'articolo 41 riguarda le spese per l'attività e le riunioni del Comitato misto italo-elvetico, quantificate in 4.499 euro.
  Il comma 2 prevede che il Ministro dell'interno, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato, è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il medesimo Ministro dell'interno, provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  In base al comma 3, sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste dal comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere.
  Il comma 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria, specificando che gli unici oneri che l'attuazione dell'Accordo deve comportare, sono quelli previsti dal comma 1, provvedendosi invece alle ulteriori attività collegate con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.
  L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), la quale è già stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio ieri.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

  La seduta comincia alle 15.

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato.
C. 3662 Paglia e C. 3666 Bernardo.
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 giugno scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente e relatore, dichiara concluso l'esame preliminare sulle proposte di legge e propone di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 3666.

  La Commissione approva la proposta del Presidente e relatore.

  Maurizio BERNARDO, presidente e relatore, propone, concorde la Commissione, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base alle ore 18 di mercoledì 6 luglio prossimo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

Pag. 151

RISOLUZIONI

  Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

  La seduta comincia alle 15.10.

7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale.
7-00985 Ginato: Iniziative normative da assumere nel settore delle mutue di autogestione, della finanza etica e del microcredito.
(Discussione congiunta e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni.

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che la risoluzione 7-00985 Ginato sarà discussa congiuntamente alla risoluzione 7-00914 Paglia, in quanto vertente su materia analoga.

  Federico GINATO (PD) illustra la propria risoluzione, la quale sottopone al Governo la questione delle iniziative normative da assumere nel settore delle mutue di autogestione, della finanza etica e del microcredito.
  Al riguardo segnala innanzitutto come il Governo stia affrontando un ampio disegno di ristrutturazione del sistema bancario italiano con l'obiettivo di rafforzarlo, renderlo più resistente agli shock, mettere gli istituti nelle condizioni di finanziare adeguatamente l'economia reale e quindi favorire la crescita e l'occupazione.
  In tale ambito richiama, tra i principali interventi legislativi in questa direzione:
   la riforma delle banche popolari approvata nel 2015 con l'obiettivo di rafforzare il settore bancario e adeguarlo allo scenario europeo, innovato dall'Unione bancaria europea, preservando il ruolo delle banche con vocazione territoriale e al tempo stesso adeguando alle prassi ordinarie la governance degli istituti di credito popolari di maggiori dimensioni;
   la riforma delle banche di credito cooperativo, volta a superare le criticità della vigente disciplina di settore dovute all'andamento dell'economia del territorio di riferimento, agli assetti organizzativi e alla dimensione ridotta;
   il recepimento nella legislazione italiana dell'accordo raggiunto con la Commissione europea sullo schema di garanzia per agevolare le banche nello smobilizzo dei crediti in sofferenza;
   il processo di autoriforma delle fondazioni di origine bancaria.

  Nell'ambito di questa riforma di settore, data la complessiva aggregazione delle realtà che svolgono attività nell'ambito cooperativo, considera fondamentale riconsiderare e incoraggiare le mutue di autogestione (MAG) – società cooperative finanziarie che operano in Italia da più di trent'anni nell'ambito della finanza etica e critica, svolgendo un ruolo sociale importante per le collettività di riferimento.
  A tale riguardo, ricorda che il disegno di legge delega per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, attualmente all'esame del Parlamento, tra le altre misure, prevede, con l'obiettivo di dare maggiore stabilità e ampliare le forme di sostegno economico, pubblico e privato, agli enti del terzo settore, la definizione di un trattamento fiscale di favore per «titoli finanziari etici», così da premiare quei cittadini che investono nella finanza etica i loro risparmi.
  Ritiene quindi importante fornire in via normativa una definizione di finanza etica, rammentando che, durante il percorso legislativo di riforma delle BCC, è stata espressa da più parti l'opinione che sarebbe opportuno e auspicabile prevedere forme di incentivazione fiscale per gli operatori che operano nel campo della finanza etica.Pag. 152
  Sottolinea quindi, sotto un ulteriore profilo, come i limiti quantitativi e soggettivi all'operatività nell'ambito del microcredito e ancor più all'operatività delle mutue di autogestione rischino di comprometterne la funzione fondamentale e la stessa sopravvivenza.
  In tale ampio contesto la risoluzione impegna il Governo ad assumere opportune iniziative normative volte a valorizzare il microcredito come strumento di inclusione sociale, di supporto all'imprenditorialità e al lavoro e di contrasto all'esclusione finanziaria, in particolare prevedendo:
   a) l'incremento del limite di importo massimo di credito concedibile fino a 100.000 euro rispetto agli attuali 75.000 euro;
   b) l'ampliamento dei limiti al tipo di imprese finanziabili da parte dei soggetti che svolgono attività di microcredito ai sensi dell'articolo 111 del TUB;
   c) la promozione dell'ampliamento dell'attività di microcredito, attraverso la possibilità di prevedere il sostegno all'avvio e allo sviluppo di attività di lavoro autonomo o di impresa, organizzate in qualsiasi forma, e l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro;
   d) per gli operatori di finanza mutualistica e solidale, la previsione di un'apposita sezione separata del TUB, al fine di evitare l'equiparazione dell'attività delle Mag a quella di microcredito, in termini di procedure di autorizzazione all'attività e di rispetto dei vincoli previsti per tali soggetti;

  Inoltre, al fine di valorizzare le banche orientate a finanziare, spesso con modalità innovative e in via prevalente, attività che rispecchiano determinati requisiti di responsabilità sociale e ambientale, la risoluzione impegna il Governo ad assumere iniziative normative per:
   a) stabilire una definizione di finanza etica a cui collegare forme di incentivazione fiscale;
   b) salvaguardare gli istituti di finanza etica dagli eventuali versamenti aggiuntivi che potrebbero essere richiesti da parte del Fondo di risoluzione nazionale;
   c) prevedere meccanismi premiali per l'investimento in capitale proprio, attraverso agevolazioni fiscali e incentivazione alla destinazione degli impieghi in particolari forme di investimento nel settore no-profit.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.

7-01017 Alberti: Tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere.
7-01023 Petrini: Tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere.
(Discussione congiunta e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni.

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che la risoluzione 7-01023 Petrini sarà discussa congiuntamente alla risoluzione 7-01017 Alberti, in quanto riguardante la medesima materia.

  Paolo PETRINI (PD) illustra la propria risoluzione, volta a impegnare il Governo ad assumere iniziative in materia di tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere.
  Al riguardo ricorda in primo luogo che, con la sentenza n. 3618 del 24 febbraio 2016, la Corte di Cassazione ha stabilito l'assoggettabilità delle piattaforme petrolifere all'imposta comunale sugli immobili e l'accatastabilità delle stesse nella categoria catastale D/7, confermando così quanto sostenuto dai comuni e risolvendo in senso ad essi favorevole un contenzioso in corso da anni.
  Rammenta quindi che, a seguito della citata sentenza, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze Pag. 153ha emanato la risoluzione n. 3/DF, del 1o giugno 2016, volta a precisare che le piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale presentano le caratteristiche di un immobile a destinazione speciale e particolare che le farebbero rientrare, quali impianti, in una delle categorie catastali dei gruppi D ed E, per le quali, a partire dal 2016, con l'articolo 1, commi da 21 a 25, della legge di stabilità per il 2016, sono stati dettati nuovi criteri per la determinazione della rendita, che deve essere effettuata tramite stima diretta a esclusione dei macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Tuttavia, secondo la medesima risoluzione, i cespiti in argomento non sarebbero oggetto di inventariazione negli atti del catasto, e pertanto, allo stato attuale, non sarebbe possibile applicare l'IMU e la TASI sulle piattaforme petrolifere.
  Ritiene, invece, del tutto evidente come sussistano i presupposti oggettivi per l'assoggettamento all'imposizione immobiliare delle piattaforme petrolifere, stante la loro riconducibilità al concetto di immobile ai fini civili e fiscali e la loro suscettibilità di accatastamento e al produrre un reddito proprio; pertanto anche il concessionario detentore delle piattaforme petrolifere è soggetto al pagamento dell'imposta, che inerisce al valore del bene e non alla produzione del reddito, in quanto la redditività deve essere riferita allo svolgimento di attività imprenditoriale-industriale e non alla diretta produzione di un reddito da parte della struttura.
  Reputa altresì evidente la necessità di un intervento legislativo volto a dirimere il contenzioso in essere e a scongiurare il rischio di produzione di ulteriori contenziosi, anche alla luce delle recenti modifiche normative introdotte dalla citata legge n. 208 del 2015.
  In tale quadro, la risoluzione impegna il Governo ad assumere le necessarie iniziative volte a uniformare all'orientamento giurisprudenziale consolidato il quadro normativo relativo all'imponibilità delle piattaforme petrolifere ai fini della tassazione immobiliare e, in particolare, a includere le stesse tra gli immobili classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, per i quali il valore è determinato in base al valore costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992. Sottolinea infatti l'esigenza di fornire una risposta chiara a tale importante questione, evitando soluzioni improprie.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) preannuncia la presentazione, da parte del suo gruppo, di una risoluzione di contenuto analogo alle due risoluzioni già in discussione su tale tematica.
  Fa inoltre presente come il suo gruppo abbia di recente presentato una proposta di legge in materia di tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere, dichiarandosi quindi disponibile a cercare un accordo il più possibile condiviso con le altre forze politiche, per dare soluzione alla rilevante problematica oggetto di tali iniziative, eventualmente già nell'ambito del decreto – legge recante misure finanziarie per gli enti locali recentemente adottato dal Governo e all'esame della Camera.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO, indi del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene la sottosegretaria per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 15.30.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità Pag. 154delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-08978 Laffranco: Iniziative per consentire la riapertura dei piani di rateazione dei debiti tributari in favore di contribuenti decaduti da precedenti rateizzazioni.

  Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) nel ringraziare la Sottosegretaria, si dichiara tuttavia assolutamente insoddisfatto della risposta, la quale appare del tutto evasiva rispetto alle tematiche sollevate dall'interrogazione. Ricorda, infatti, che la Commissione Finanze ha approvato su tale questioni una risoluzione, sulla quale il Governo aveva espresso parere favorevole; tuttavia, gli impegni assunti dall'Esecutivo in quella sede non sono stati in alcun modo rispettati, mettendo quindi in discussione la collaborazione istituzionale tra Governo e Parlamento e, soprattutto, non corrispondendo alle esigenze di molte imprese e famiglie sottoposte a riscossione coattiva, le quali non sono in grado di adempiere puntualmente ai propri obblighi tributari in ragione della drammatica situazione di crisi economica.
  Invita pertanto la Presidenza a farsi interprete presso il Governo dell'esigenza che gli impegni assunti dall'Esecutivo in Commissione siano considerati politicamente cogenti.

5-08979 Fregolent: Esclusione delle rendite per infortunio o malattia professionale dal reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

  Michele PELILLO (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Michele PELILLO (PD) ringrazia la Sottosegretaria e si dichiara soddisfatto della risposta.

5-08980 Pagano: Iniziative per risolvere il contenzioso in materia di applicabilità dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale (TIA).

  Andrea CAUSIN (AP) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Andrea CAUSIN (AP) ringrazia la Sottosegretaria per l'accurata ricostruzione, contenuta nella risposta, della normativa vigente in materia di applicabilità dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale.
  Sebbene sotto questo profilo possa dichiararsi soddisfatto, si chiede tuttavia se analoga soddisfazione possa essere espressa dagli amministratori delle società pubbliche interessate dalla tematica dall'applicazione dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale (TIA), la quale può avere conseguenze devastanti sugli equilibri di bilancio di tali società.
  Evidenzia quindi la necessità che il Governo intervenga individuando una soluzione coerente a tale problematica, la quale rappresenta un esempio lampante di «mala burocrazia» e di come, a volte, interventi impropri della magistratura possano avere effetti molto gravi sulle predette società pubbliche.

5-09023 Paglia: Intenti programmatici del Governo in ordine all'ipotizzata soppressione di Equitalia.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

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  La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rileva come, a fronte delle ripetute affermazioni del Presidente del Consiglio circa la volontà di sopprimere Equitalia, e considerato che si tratta di una questione di estrema importanza, la quale evidentemente non può essere risolta in poco tempo, la sua interrogazione intendesse chiarire se tale dichiarazione del Presidente del Consiglio fosse una mera boutade, oppure un'intenzione reale dell'Esecutivo.
  Evidenzia quindi positivamente come, dalla risposta fornita, emerga che l'idea di sopprimere Equitalia debba essere considerata una pura fantasia del Premier. Preannuncia inoltre che si farà carico di informare l'opinione pubblica di tale sostanziale smentita delle dichiarazioni del Presidente Renzi, considerando, peraltro, del tutto sbagliato pensare di poter rinunciare ad Equitalia per lo svolgimento delle fondamentali funzioni ad essa attribuite.

5-09024 Villarosa: Dati circa le operazioni speculative sulle azioni di alcune delle principali società italiane effettuate nella notte tra il 23 e il 24 giugno 2016.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra la propria interrogazione, volta a fare chiarezza sulle vicende occorse nella notte tra il 23 e il 24 giugno scorso, durante la quale alcuni hedge fund e investitori istituzionali hanno generato ingenti perdite, in termini di capitalizzazione, ai danni di banche e società italiane, attraverso operazioni di vendita allo scoperto dei titoli azionari delle società stesse.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel riservarsi di approfondire i contenuti della risposta, preannuncia la sua forte preoccupazione per quanto emerge dagli elementi forniti dalla Sottosegretaria. Rileva infatti come risulti chiaramente che, all'interno della CONSOB, non opera alcun ufficio con funzioni di verifica delle operazioni di insider trading, richiamate dalla sua interrogazione, operate dagli hedge fund mediante vendite allo scoperto.
  Al riguardo ritiene che tale lacuna risulti ancora più colpevole, sia per l'enorme portata delle perdite subite da banche e società pubbliche, sia alla luce del fatto che, già nel 2011, l'Italia aveva subito un «attacco» finanziario particolarmente aggressivo, il quale aveva determinato l'esplosione dello spread tra i titoli pubblici italiani e i titoli pubblici tedeschi e la caduta del Governo, sottolineando come ciò avrebbe dovuto indurre la CONSOB a predisporre, al suo interno, una struttura incaricata di vigilare su tali operazioni speculative.
  In tale quadro, nel manifestare l'esigenza che il Governo verifichi immediatamente la questione posta dall'atto di sindacato ispettivo, anche intervenendo sulle strutture e sull'operatività della CONSOB, invita l'Esecutivo stesso a considerare con attenzione gli elementi contenuti nell'interrogazione, i quali configurano notizie di reato che andrebbero verificate scrupolosamente.
  Reputa pertanto che, all'esito degli approfondimenti sulla risposta fornita, dovrà considerarsi insoddisfatto della stessa.

  Paolo PETRINI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 16.

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INTERROGAZIONI

  Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene la sottosegretaria per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 16.

5-08904 Paglia: Conseguenze per i contribuenti che, non potendo fruire del bonus degli 80 euro, rinuncino alle detrazioni per lavoro dipendente.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) critica l'impostazione complessiva della risposta fornita. Rileva infatti come essa, nell'affermare apoditticamente che sarà «del tutto residuale» la situazione dei contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi ai soli fini della restituzione del bonus degli 80 euro, a seguito del venir meno dei requisiti previsti per la fruizione di tale agevolazione fiscale, non indica quanti saranno i contribuenti interessati da tale nuovo adempimento.
  Nel rilevare come il ritardo del Governo nel rispondere all'atto di sindacato ispettivo testimoni delle perplessità dello stesso Esecutivo rispetto a tale questione, lamenta inoltre come, in base alla risposta, i contribuenti incapienti ai fini IRPEF, i quali non sarebbero tenuti alla presentazione del modello 730 per il 2016, saranno invece obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi al solo fine della restituzione del bonus, pur non potendo fruire di alcuna detrazione o deduzione.
  Consiglia quindi il Governo a riflettere ulteriormente su tale problematica, in quanto la soluzione indicata appare palesemente inadeguata, sia dal punto di vista politico, sia sul piano di un corretto rapporto tra il fisco e i cittadini.

  Paolo PETRINI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 16.05.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00964 Laffranco: Estensione del regime tributario della cedolare secca alle locazioni a uso diverso dall'abitazione.

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