CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 giugno 2016
664.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 108

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.
C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 21 giugno scorso e che in tale occasione la stessa ha espresso su di esso un parere favorevole. Rammenta, altresì, che in data 22 giugno 2016 la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, senza apportare ad esso alcuna modificazione. Alla luce di ciò, evidenzia che sul provvedimento ora all'esame dell'Assemblea rimane fermo il parere favorevole precedentemente deliberato dalla Commissione bilancio nella menzionata seduta del 21 giugno scorso.
  Comunica poi che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Ferraresi 11.7, integralmente sostitutiva degli articoli da 11 a 14 del provvedimento, che istituisce il Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, alimentato, in misura annua non inferiore a 15 milioni di euro, da un contributo dello Stato determinato annualmente dalla legge di stabilità, nonché da una quota parte dei proventi delle sanzioni derivanti dal processo penale e di quelli derivanti dalla confisca e vendita dei proventi dei reati e dei mezzi utilizzati per l'esecuzione degli stessi, da donazioni e lasciti nonché da ulteriori risorse individuate annualmente dal Ministero della giustizia;
   Gianluca Pini 11.6, che è volta a sopprimere la previsione in base alla quale gli importi dell'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 11, saranno comunque determinati nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14 del disegno di legge in esame;
   Gianluca Pini 14.1, che, sostituendo l'articolo 14 e sopprimendo l'articolo 16, istituisce il Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, con una dotazione iniziale di 15 milioni di euro, alimentato, per non meno del 50 per cento dell'ammontare complessivo del Fondo stesso, da un contributo dello Stato determinato annualmente dalla legge di stabilità;
   Meloni 14.50 e 14.51, che aumentano il contributo annuale a carico dello Stato destinato ad alimentare il Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime, contestualmente riducendo di pari importo il Fondo da destinare a interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico, ma non riducono le unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta di cui è prevista l'acquisizione da parte del Ministero della giustizia.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Gianluca Pini 1.6, che sopprime l'articolo 1, volto ad adeguare alla normativa comunitaria la legislazione italiana in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, al fine di risolvere Pag. 109il caso EU Pilot 4632/13/AGRI. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione dell'articolo in oggetto;
   L'Abbate 1.5 (parte ammissibile) e Gianluca Pini 1.8, che, nel sopprimere la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, mantengono in vigore il comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 9 del 2013, che prevede che il termine minimo di conservazione degli oli di oliva vergini non possa essere superiore a 18 mesi, disposizione quest'ultima che la Commissione europea ha tuttavia ritenuto non conforme alla normativa comunitaria. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria;
   Gianluca Pini 2.1, che sopprime l'articolo 2, in materia di etichettatura del miele, volto a sanare il caso EU Pilot 7400/15/AGRI, nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato la non conformità con la direttiva 2001/110/CE sul miele dell'articolo 3, lettera f), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione dell'articolo in oggetto;
   Battelli 6.3 e 6.2, Pesco 6.1, che sopprimono la disposizione che esclude dall'applicazione delle imposte sui redditi le vincite conseguite da contribuenti italiani nelle case da gioco autorizzate in altri Stati membri dell'Unione Europea o aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo. Si rammenta che tale disposizione è volta a sanare il caso EU Pilot 5571/13/TAXU, nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato che il regime di imposizione fiscale delle vincite conseguite dai contribuenti italiani in case da gioco di altri Stati membri dell'UE o Stati dello Spazio economico europeo (SEE) contrasta con il diritto europeo e, in particolare, con il principio della libera prestazione dei servizi. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla proposta emendativa in esame;
   Gianluca Pini 6.30, che sopprime, tra l'altro, l'articolo 22 che – innalzando dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso – è finalizzato alla chiusura del caso EU Pilot 7293/15/TAXU. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione dell'articolo in oggetto;
   Gianluca Pini 6.31, che sostituisce, tra l'altro, l'articolo 22, prevedendo che l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso sia innalzata dal 4 al 5 per cento, anziché al 10 per cento come attualmente previsto dal testo. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla modifica dell'articolo in oggetto;
   Gianluca Pini 6.4, che prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, valutati in 3,96 milioni di euro per l'anno 2017 e in 2,32 milioni di euro per l'anno 2018, si provveda mediante un incremento del prelievo erariale unico sui giochi (PREU). Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa, alternativa rispetto a quella attualmente stabilita dal testo in esame;
   Gianluca Pini 23.1, che prevede la soppressione dell'articolo 23, il quale è volto a sanare la procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato n. 11/2010 riguardante la concessione di presunti Pag. 110aiuti ai consorzi agrari in Italia. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione dell'articolo in oggetto;
   Gianluca Pini 23.4, che aumenta dal 40 al 45 per cento la quota di utili netti annuali soggetta a tassazione per i consorzi agrari. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla modifica all'articolo 23 prevista dalla proposta emendativa in oggetto;
   Gianluca Pini 23.2, 23.6 e 23.5, che posticipano la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, in materia di consorzi agrari. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalle modifiche all'articolo 23 previste dalle proposte emendative in oggetto;
   Gianluca Pini 29.2 e 29.1, volte a modificare l'articolo 29, relativo al trattamento fiscale della raccolta dei tartufi, che prevedono minori entrate valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 e provvedono alla loro copertura mediante aumento del prelievo erariale unico sui giochi (PREU). Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine alla quantificazione dell'onere e all'idoneità e congruità della relativa copertura;
   Borghesi 31.5, 31.9, 31.7 e 31.8, volte a sopprimere o modificare l'articolo 31, che reca disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma finalizzate alla chiusura di una parte del caso EU Pilot 6955/14/ENVI. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione o modifica dell'articolo in oggetto;
   Massimiliano Bernini 31.2 e Gagnarli 31.4, volte a inserire commi aggiuntivi all'articolo 31, che modificano la disciplina del calendario venatorio. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalle proposte emendative in oggetto;
   Gianluca Pini 33.1 e 33.2, volte a modificare l'articolo 22 del decreto legislativo n. 164 del 2000, oggetto di rilievi da parte della Commissione europea. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalle proposte emendative in oggetto.

  Conclude evidenziando che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente segnalate dal relatore, in quanto presentano profili problematici dal punto di vista finanziario. Esprime inoltre nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.5 (parte ammissibile), 1.6, 1.8, 2.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.30, 6.31, 11.6, 11.7, 14.1, 14.50, 14.51, 23.1, 23.2, 23.4, 23.5, 23.6, 29.1, 29.2, 31.2, 31.4, 31.5, 31.7, 31.8, 31.9, 33.1 e 33.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

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  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi.
C. 3209, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, ricorda che nella seduta dello scorso 21 giugno, in occasione dell'esame del provvedimento ai fini dell'espressione del parere alla Commissione di merito, il Viceministro Morando aveva preannunciato la presentazione della relazione tecnica aggiornata all'atto del passaggio tra i due rami del Parlamento, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009. Chiede pertanto alla rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia disponibile.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, evidenziando come la relazione tecnica non sia stata predisposta dagli uffici competenti, fornisce comunque chiarimenti sulle questioni sollevate dal relatore nella seduta del 21 giugno 2016.
  Al riguardo rileva innanzitutto che l'articolo 1, comma 3, della proposta di legge in esame reca una clausola di neutralità finanziaria riferita all'intero provvedimento nonché il richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, il quale prevede, in particolare che, qualora in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi e che, sempre ai sensi della citata disposizione, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Ciò premesso, fa presente che eventuali profili onerosi del provvedimento potranno pertanto essere valutati solo in sede di esercizio della delega, fermo restando che, come già evidenziato, qualora dovessero emergere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi potranno essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, esprime il suo disappunto per la mancata predisposizione della relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, sulla cui presentazione aveva fornito assicurazioni il Viceministro Morando. Pur ritenendo che i chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo siano comunque esaustivi ai fini dell'espressione del parere, per una questione di metodo, auspica per il futuro che per i provvedimenti approvati presso l'altro ramo del Parlamento si provveda a trasmettere tempestivamente la relazione tecnica aggiornata.

  Federico D'INCÀ (M5S), ritiene giustificate le rimostranze del relatore per la mancata presentazione della relazione tecnica aggiornata, osservando che dovrebbe valutarsi l'opportunità di un rinvio dell'espressione del parere in attesa della trasmissione della relazione medesima.

  Francesco BOCCIA, presidente, segnala come l'esame del provvedimento possa proseguire anche in assenza di relazione tecnica, sulla base dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo dai quali risulta, tra l'altro, che la quantificazione degli eventuali oneri derivanti dal provvedimento potrà essere effettuata solo all'atto della predisposizione degli schemi di decreto legislativo previsti dal provvedimento Pag. 112stesso. Ricorda poi che situazioni analoghe si sono già verificate in passato e la Commissione ha proceduto ugualmente nell'espressione del parere di propria competenza, in presenza dei necessari chiarimenti del Governo.

  Federico D'INCÀ (M5S) dichiara di prendere atto che le disposizioni della legge di contabilità possono essere disattese.

  Francesco BOCCIA, presidente, ribadisce che la mancanza della relazione tecnica aggiornata non impedisce alla Commissione, avendo comunque acquisito i chiarimenti del Governo sulle questioni poste dal relatore, di esprimere il parere di competenza.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 3209, approvata dal Senato, recante Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'articolo 1, comma 3, della proposta di legge in esame reca una clausola di neutralità finanziaria riferita all'intero provvedimento nonché il richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009;
    tale ultima disposizione prevede, in particolare, che qualora in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi;
    sempre in virtù della citata disposizione, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;
    eventuali profili onerosi del provvedimento potranno pertanto essere valutati solo in sede di esercizio della delega, fermo restando che, come già evidenziato, qualora dovessero emergere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi potranno essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, segnala che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria individuata dall'emendamento Villarosa 1.21, che introduce un ulteriore principio e criterio direttivo di delega, volto a prevedere un incremento, fino a 400 milioni di euro, della dotazione finanziaria del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996, contestualmente prevedendo la riduzione dal 96 al 93 per cento della deducibilità degli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi ed apportando modifiche al decreto legislativo n. 446 del 1997, attraverso una ridefinizione delle aliquote sottostanti la determinazione del valore della produzione netta delle banche e delle imprese assicuratrici.Pag. 113
  Fa presente poi che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, nel presupposto che alle stesse – le quali incidono sui principi e criteri direttivi della delega – dovrà farsi fronte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, comunque, nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, secondo quanto espressamente disposto dall'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sull'emendamento Villarosa 1.21, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea copertura. Esprime inoltre nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, propone quindi di esprimere parere contrario sull'emendamento 1.21, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.
C. 3767 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, fa presente che il disegno di legge, già approvato dal Senato con modificazioni, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013. L'Accordo è composto da 43 articoli. Il disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Esaminando le norme dell'Accordo considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, evidenzia quanto segue.
  Riguardo agli articoli 1 e 5 dell'Accordo, concernenti l'obiettivo dell'Accordo e l'ambito della cooperazione, rinvia, per i profili di quantificazione, alle considerazioni espresse in merito ai successivi articoli.
  In merito agli articoli 6 e 13 dell'Accordo, che disciplinano le forme di cooperazione e le consegne sorvegliate, non ha osservazioni da formulare, atteso che la quantificazione appare congrua sulla base delle ipotesi assunte dalla stessa.
  Riguardo agli articoli 7 e 8 dell'Accordo, in materia di rifiuto di assistenza, evidenzia che la relazione tecnica non precisa i criteri per la individuazione dei casi in cui ricorra «un'eccessiva onerosità» della richiesta di assistenza, in presenza della quale tale richiesta può essere rifiutata dall'Autorità competente. Ritiene in proposito che andrebbe confermato che le Autorità competenti possono dar corso alla predetta richiesta soltanto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto riguarda gli articoli 11 e 12 dell'Accordo, che recano norme sulle osservazioni e l'inseguimento transfrontalieri, non ha osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica riguardo alla riconducibilità delle attività in questione nell'ambito di quelle già finanziate a legislazione vigente. Pag. 114
  In merito all'articolo 14 dell'Accordo, che prevede interventi comuni, la quantificazione appare coerente sulla base delle ipotesi indicate dalla relazione tecnica. Evidenzia peraltro che quest'ultima assume l'invio in missione di personale di polizia per tre giorni l'anno e per un'unica missione laddove l'articolo prevede la formazione dei «gruppi misti» in caso di necessità. Ritiene quindi che andrebbe chiarito su quali presupposti si fondi l'ipotesi assunta dalla relazione tecnica.
  Per quanto concerne l'articolo 15 dell'Accordo, che reca disposizioni sul distacco di personale di collegamento, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, preso atto di quanto precisato dalla relazione tecnica.
  In merito all'articolo 16 dell'Accordo, in materia di protezione dei testimoni, prende atto della quantificazione fornita dalla relazione tecnica, atteso che la stessa precisa che non possono essere forniti ulteriori dettagli riguardo agli elementi sottostanti detta quantificazione.
  Riguardo agli articoli 18 e 19 dell'Accordo, che recano disposizioni sull'assistenza e il sostegno in caso di crisi o di specifici eventi, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 20 dell'Accordo, che reca disposizioni sugli agenti di sicurezza nell'aviazione, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare per quanto riguarda i profili di quantificazione.
  Per quanto riguarda l'articolo 21 dell'Accordo, che reca norme sul sostegno in caso di rimpatri e sugli allontanamenti congiunti, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo la quale le disposizioni in esame prevedono la regolamentazione di attività già finanziate con gli stanziamenti ordinari, ritiene che andrebbe acquisita conferma che dalle attività di accompagnamento delle persone da rimpatriare, di cui al paragrafo 2, non derivino nuovi oneri a carico della finanza pubblica.
  Riguardo all'articolo 23 dell'Accordo, che reca disposizioni sul pattugliamento misto, rileva che la quantificazione appare corretta sulla base delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica.
  In merito all'articolo 25 dell'Accordo, che prevede misure transfrontaliere in ambito ferroviario e lacustre, e all'articolo 26 dell'Accordo, che reca norme sui servizi di scorta transfrontalieri, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 28 dell'Accordo, in materia di gestione delle informazioni, non ha osservazioni da formulare per quanto riguarda i profili di quantificazione.
  Per quanto concerne l'articolo 35 dell'Accordo, in materia di responsabilità, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.
  Riguardo all'articolo 41 dell'Accordo, che reca disposizioni sul comitato misto, sulla riunione di esperti e sulla risoluzione delle controversie, osserva preliminarmente che il paragrafo 2 afferma che il Comitato «si riunirà una volta l'anno, alternativamente in Italia e in Svizzera», mentre la relazione tecnica ipotizza 2 riunioni all'anno, una in Italia e una in Svizzera. In proposito, ritiene necessario acquisire un chiarimento.
  In merito all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, che reca disposizioni sulla copertura finanziaria, evidenzia innanzitutto che gli oneri derivanti dagli articoli 6, 14, 16, 23 e 41 dell'Accordo sono stati valutati in 78.641 euro annui a decorrere dal 2016, mentre gli ulteriori oneri derivanti dal medesimo Accordo e qualificati come limite di spesa sono pari a 21.654 euro annui sempre a decorrere dal 2016. Al complessivo onere annuo di 100.295 euro a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, previsto nel bilancio triennale 2016-2018, utilizzando l'accantonamento Pag. 115relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Sul punto fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità.
  Segnala poi che il comma 2 dell'articolo 3 reca una clausola di salvaguardia, in base alla quale in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica « e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza « dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Al riguardo considera necessario che il Governo confermi che l'attivazione della citata clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni finanziarie interessate. Ciò anche alla luce del fatto che, in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 90 del 2016, recante completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, il vigente articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009 si riferisce esclusivamente ai fattori legislativi e non anche alle spese di adeguamento al fabbisogno, come accadeva invece precedentemente all'entrata in vigore del menzionato decreto legislativo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nel corso di altra seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame al altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.
C. 2710 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Nazzareno PILOZZI (PD), relatore, segnala che il disegno di legge reca la ratifica ed esecuzione del Memorandum di intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.
  Esaminando i contenuti del Memorandum che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, segnala, in merito ai profili di quantificazione, che gli oneri complessivi derivanti dall'Accordo vengono quantificati dalla relazione tecnica in euro 59.230 annui. La relazione precisa che euro 37.676 hanno natura di oneri valutati ed euro 21.554 di oneri autorizzati. Sul punto, ritiene opportuno che vengano forniti ulteriori elementi, volti a precisare il quadro delle spese riconducibili a ciascuna delle due predette categorie; ciò anche in considerazione del fatto che, con riguardo agli oneri valutati, il disegno di legge di ratifica, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità e finanza pubblica, prevede il monitoraggio degli stessi e l'attivazione, in caso di scostamenti, di un meccanismo di salvaguardia. Non ha nulla da osservare in merito alle stime contenute nella relazione tecnica, nel presupposto che le spese siano realizzate nel rispetto dei criteri e delle ipotesi indicati dalla stessa relazione tecnica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che, per quanto il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti Pag. 116di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, appare necessario posticipare dal 2014 al 2016 la decorrenza degli oneri, complessivamente determinati, tra oneri valutati ed oneri autorizzati, in euro 59.230 annui a decorrere dall'anno 2014, provvedendo al contestuale aggiornamento della clausola di copertura finanziaria, da riferire quindi al bilancio triennale 2016-2018, ciò in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provvedimento stesso, ora in prima lettura alla Camera. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Ciò premesso, in merito alla norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca comunque le necessarie disponibilità. In proposito, ritiene tuttavia necessario riformulare il testo adeguando la denominazione del predetto Ministero a quella attualmente vigente di «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
  Con riferimento, invece, alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ritiene necessario, in primo luogo, precisare che le predette dotazioni sono quelle di parte corrente concernenti i fattori legislativi e le spese di adeguamento al fabbisogno di cui, rispettivamente, all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, alla luce dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 90 del 2016, recante completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato.
  In secondo luogo, reputa necessario che il Governo assicuri che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime dotazioni.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nel corso di altra seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.
Testo unificato C. 1504 e abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 giugno 2016.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che, nella seduta del 12 maggio 2016, è stata deliberata la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame. Chiede quindi alla rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia stata predisposta.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, evidenziando il notevole interesse dal Governo per il provvedimento in esame, segnala che è in corso di svolgimento un supplemento di indagine in ordine ai profili finanziari dello stesso. Si riserva pertanto di presentare in altra seduta la relazione tecnica richiesta dalla Commissione.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Pag. 117

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.
Nuovo testo C. 2520 ed emendamenti approvati in linea di principio al nuovo testo C. 2520.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e degli emendamenti ad esso riferiti approvati in linea di principio.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, ricorda che la Commissione, nella seduta del 27 gennaio 2016, ha espresso parere favorevole sul nuovo testo del provvedimento, recante disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso agli utenti.
  Evidenzia poi che la Commissione di merito, nella seduta del 10 febbraio 2016, ha approvato ulteriori emendamenti volti a recepire la condizione contenuta nel parere della Commissione politiche dell'Unione europea del 3 dicembre 2015 e ha successivamente chiesto il trasferimento dell'esame del provvedimento in sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta del 21 aprile 2016. Evidenzia altresì che, nella seduta del 21 aprile 2016, la Commissione di merito ha deliberato di adottare, come testo base per l'esame in sede legislativa, il nuovo testo della proposta di legge C. 2520, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente. Osserva pertanto che la Commissione bilancio è ora chiamata ad esprimere parere su tale testo. Poiché gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella seduta del 10 febbraio 2016 non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere parere favorevole sul nuovo testo della proposta di legge C. 2520, adottato come testo base per l'esame in sede legislativa.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Federico D'INCÀ (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, segnala che nel corso dell'esame in sede legislativa, nelle sedute del 17 maggio e dell'8 giugno scorsi, la Commissione di merito ha approvato in linea di principio sette proposte emendative. Poiché tali proposte emendative non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle medesime nulla osta.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Federico D'INCÀ (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
Testo unificato C. 2236 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 giugno 2016.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, ricorda che nella seduta dell'8 giugno scorso il rappresentante del Governo ha depositato la relazione tecnica riferita al provvedimento in oggetto, che evidenzia criticità con riferimento ad alcune disposizioni Pag. 118contenute nel testo, tra cui in particolare l'articolo 83, in materia di destinazione dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni. Chiede pertanto alla sottosegretaria De Micheli di fornire chiarimenti in merito alla possibilità di superare tali criticità.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI osserva che il comma 3 dell'articolo 83 determina effetti negativi per la finanza pubblica in quanto la citata disposizione – stabilendo che, ai fini del miglioramento delle attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni di pertinenza statale sono riassegnati ad apposito capitolo di spesa dell'ICQRF – troverebbe applicazione per tutte le sanzioni di pertinenza statale disciplinate dal provvedimento in esame, ivi comprese quelle che a legislazione vigente sono versate all'entrata. Ritiene pertanto necessario riformulare il comma 3 dell'articolo 83, indicando soltanto le sanzioni che, conformemente alla legislazione vigente, possono essere riassegnate alla spesa per le attività di vigilanza e di controllo dell'ICQRF, precisando che, in particolare, tali sanzioni sono quelle previste per la vendita come uve destinate a produrre vini a DO o IG, di uve provenienti da vigneti non aventi i requisiti prescritti dal provvedimento in oggetto (articolo 69, comma 6), per la violazione di norme in materia di etichettatura, designazione e di presentazione dei vini (articolo 74), per le violazioni in materia di organizzazione di concorsi enologici relativi a vini DOP e IGP senza essere in possesso della relativa autorizzazione ministeriale (articolo 75), per le violazioni in materia di dichiarazioni, documenti e registri relativi a vini DOP e IGP (articolo 78, commi 1 e 3), per il soggetto nei confronti del quale l'organismo di controllo autorizzato accerta una non conformità nel piano dei controlli di una denominazione protetta (articolo 79), per il soggetto che, rivestendo funzioni di rappresentanza, o direzione dell'organismo di controllo autorizzato, non adempie alle prescrizioni impartite all'organismo medesimo (articolo 80), per i soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta che svolgono attività attribuibili al consorzio di tutela incaricato (articolo 81) e per i consorzi di tutela autorizzati che non adempiono alle prescrizioni derivanti dal decreto di riconoscimento (articolo 82).
  Ritiene inoltre necessario, da un punto di vista formale, che all'articolo 83, comma 1, sia soppressa l'indicazione dell'apposito capitolo sul quale dovrebbe essere effettuato il pagamento delle sanzioni di pertinenza statale.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2236 e abb., recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
   preso atto dei contenuti della relazione tecnica e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, che prevede che possano essere utilizzate le sanzioni di cui all'articolo 69 per promuovere progetti mirati per la tutela dei vitigni autoctoni, non risulta coordinato con l'articolo 83, che, invece, da un lato destina tutte le sanzioni di pertinenza statale previste dal provvedimento all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) per le attività di vigilanza e di controllo e, dall'altro, prevede che le sanzioni di cui ai commi da 1 a 5 e 7 dell'articolo 69 siano irrogate dalle regioni che incamerano i relativi proventi;
    la citata disposizione, inoltre, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le sanzioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 69 vengono riassegnate alla spesa, in contrasto con quanto previsto a legislazione vigente dall'articolo 2 del decreto Pag. 119legislativo n. 260 del 2000, che in merito alle predette sanzioni non contempla la possibilità di riassegnazione alla spesa;
    inoltre, le sanzioni di cui all'articolo 69, comma 6, corrispondono a quelle già previste dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 61 del 2010, che, ai sensi del vigente articolo 29 del medesimo decreto legislativo (trasfuso nell'articolo 83 del provvedimento in esame), sono riassegnate alla spesa per le attività di vigilanza e di controllo dell'ICQRF;
    poiché le predette sanzioni sono state stabilizzate in bilancio per le finalità previste a legislazione vigente tenuto conto delle entrate verificatesi negli scorsi anni, la possibile utilizzazione delle stesse per le nuove finalità previste dal presente provvedimento comporterebbe modifiche nella determinazione dell'entità degli stanziamenti di difficile quantificazione e potrebbe compromettere lo svolgimento della suddetta attività di vigilanza e controllo sui prodotti a denominazione protetta svolta dall'ICQRF;
    l'istituzione di uno schedario viticolo da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la sua gestione da parte delle Regioni, come previsto all'articolo 7, avranno luogo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    il SIAN e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli nonché gli uffici territoriali dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali faranno fronte ai compiti attribuiti dall'articolo 8, in merito alla planimetria delle cantine o stabilimenti enologici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che l'invio da parte degli operatori o la messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli delle planimetrie, effettuati tramite procedure informatizzate, comporterà un minore impiego di risorse disponibili a legislazione vigente;
    le disposizioni di cui agli articoli da 25 a 39, in materia di denominazione di origine e di indicazione geografica, non comportano sostanziali aggravi per le strutture interessate del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rispetto alle analoghe previsioni del decreto legislativo n. 61 del 2010;
    all'articolo 40, in materia di consorzi di tutela, l'attribuzione all'agente vigilatore incaricato dai consorzi della qualifica di agente di pubblica sicurezza, nonché la collaborazione tra i consorzi e gli Enti ed organismi di carattere pubblico in materia di promozione di attività di enoturismo, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    le attività dei consorzi previste al predetto articolo 40 sono svolte nell'ambito dell'ordinaria attività gestionale e di collaborazione tra i consorzi e la pubblica amministrazione, nel rispetto delle specifiche norme nazionali e dell'UE, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    l'articolo 43, comma 8, che prevede un'autorizzazione per l'etichettatura dei prodotti DOP o IGP rilasciata dal relativo consorzio di tutela ovvero, in mancanza del riconoscimento del consorzio, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sarà attuato dai soggetti pubblici interessati senza oneri aggiuntivi, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;
    l'articolo 47, comma 9, che demanda ad un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la disciplina delle modalità applicative dei sistemi di controllo e tracciabilità per i vini confezionati a DOC e IGT, sarà attuato senza oneri aggiuntivi per i soggetti pubblici interessati, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;Pag. 120
    il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali già esercita, quale autorità preposta, funzioni di coordinamento in relazione agli adempimenti normativi concernenti le imprese di produzione e trasformazione di uve e prodotti vitivinicoli, pertanto l'implementazione di funzioni del SIAN correlata al coordinamento anche degli adempienti amministrativi, di cui all'articolo 58, sarà realizzata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
    appare necessario sopprimere i commi da 1 a 4 dell'articolo 59, che esentano i produttori di vino da alcuni adempimenti inerenti al pagamento delle accise e al deposito fiscale, posto che tale esenzione comporta una riduzione di gettito, seppur di lieve entità, derivante dal mancato introito dei diritti annuali di licenza di cui all'articolo 63, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 504 del 1995;
    inoltre, le disposizioni contenute nei citati commi potrebbero determinare anche l'avvio di una procedura di infrazione, tenuto conto che esse contrastano con la disciplina comunitaria di settore;
    appare necessario prevedere la soppressione del comma 5 dell'articolo 59, che prevede l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dello Sportello unico per le esportazioni di vino, posto che la relazione tecnica non fornisce elementi che comprovino la sostenibilità di tale istituzione senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
    la semplificazione del procedimento di affidamento dei controlli per la verifica annuale del rispetto dei disciplinari, di cui agli articoli 63 e 64, comporterà un minore impiego di risorse anche per l'amministrazione pubblica interessata;
    l'imputazione al produttore dei costi relativi all'espletamento degli esami organolettici ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC, di cui all'articolo 65, è effettuata, nella quasi totalità dei vini commercializzati allo stato sfuso, nel momento in cui l'operatore è già in possesso di un contratto o accordo di cessione del prodotto, il che assicura che l'operatore sia in grado di sostenere i predetti costi;
    l'istituzione, nell'ambito del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), di una sezione aperta al pubblico che contenga dati ed informazioni necessarie per i consumatori, prevista dall'articolo 68, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché si tratta di dati già informatizzati presso il SIAN che richiedono solo un apposito trattamento;
    gli articoli da 69 a 83, che dettano la disciplina sanzionatoria, non comportano ulteriori aggravi di spesa per gli uffici competenti ai fini dell'accertamento delle violazioni e dell'irrogazione delle sanzioni, poiché il provvedimento in esame ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigenti;
    analogamente, il nuovo regime sanzionatorio previsto dal provvedimento in esame appare idoneo ad assicurare l'afflusso di risorse economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di vigilanza e controllo nel settore interessato;
    il comma 3 dell'articolo 83 determina effetti negativi per la finanza pubblica in quanto la citata disposizione – stabilendo che, ai fini del miglioramento delle attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni di pertinenza statale sono riassegnati ad apposito capitolo di spesa dell'ICQRF – troverebbe applicazione per tutte le sanzioni di pertinenza statale disciplinate dal provvedimento in esame, ivi comprese quelle che a legislazione vigente sono versate all'entrata;
    appare pertanto necessario riformulare il comma 3 dell'articolo 83, indicando Pag. 121soltanto le sanzioni che, conformemente alla legislazione vigente, possono essere riassegnate alla spesa per le attività di vigilanza e di controllo dell'ICQRF;
    in particolare, tali sanzioni sono quelle previste per la vendita come uve destinate a produrre vini a DO o IG, di uve provenienti da vigneti non aventi i requisiti prescritti dal provvedimento in oggetto (articolo 69, comma 6), per la violazione di norme in materia di etichettatura, designazione e di presentazione dei vini (articolo 74), per le violazioni in materia di organizzazione di concorsi enologici relativi a vini DOP e IGP senza essere in possesso della relativa autorizzazione ministeriale (articolo 75), per le violazioni in materia di dichiarazioni, documenti e registri relativi a vini DOP e IGP (articolo 78, commi 1 e 3), per il soggetto nei confronti del quale l'organismo di controllo autorizzato accerta una non conformità nel piano dei controlli di una denominazione protetta (articolo 79), per il soggetto che, rivestendo funzioni di rappresentanza, o direzione dell'organismo di controllo autorizzato, non adempie alle prescrizioni impartite all'organismo medesimo (articolo 80), per i soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta che svolgono attività attribuibili al consorzio di tutela incaricato (articolo 81) e per i consorzi di tutela autorizzati che non adempiono alle prescrizioni derivanti dal decreto di riconoscimento (articolo 82);
    all'articolo 83, comma 1, appare inoltre necessario, da un punto di vista formale, sopprimere l'indicazione dell'apposito capitolo sul quale dovrebbe essere effettuato il pagamento delle sanzioni di pertinenza statale;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 6, comma 3, sopprimere il secondo periodo;
   sopprimere l'articolo 59;
   all'articolo 83, comma 2, sostituire le parole: «sul capo 17, capitolo 3373,» con le seguenti: «su apposito capitolo».
   Conseguentemente al comma 3 del medesimo articolo, sostituire le parole: «affluiti sul predetto capitolo 3373 con le seguenti: «di cui agli articoli 69, comma 6, 74, 75, 78, commi 1 e 3, 79, 80, 81 e 82».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 29 giugno 2016 — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Angelo Rughetti, e la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
Atto n. 297.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 giugno 2016.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, comunica di aver predisposto una proposta di parere (vedi allegato 1) che è già stata informalmente trasmessa, nella mattina di Pag. 122oggi, a tutti i componenti della Commissione bilancio.
  Segnala che la predetta proposta di parere ha inteso focalizzarsi, in particolare, su tre specifici ambiti di questioni. In primo luogo, attraverso l'elaborazione di apposite condizioni ed osservazioni, si è tentato di introdurre nel testo una migliore distinzione tra le diverse tipologie di società partecipate in relazione anche ai differenti obblighi cui le stesse sono chiamate a sottostare, al contempo cercando di assicurare la maggiore coerenza possibile al quadro normativo come risultante dalle disposizioni contenute nel presente schema di decreto legislativo e dalle disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale, attualmente all'esame delle Camere, nonché dal decreto legislativo n. 150 del 2016, di recente pubblicazione, recante riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici, all'uopo raccogliendo anche le indicazioni formulate dal Consiglio di Stato. In secondo luogo, si è cercato, sempre tramite la previsione di puntuali condizioni ed osservazioni al testo, che peraltro recepiscono gli spunti emersi nel corso delle audizioni, in particolare quella dell'Associazione magistrati Corte dei conti, e contenute nel documento trasmesso dalla Corte dei conti, di implementare e perfezionare l'ambito dei controlli, meglio definendo il ruolo esercitato dalla Corte dei conti. In terzo luogo, si è tentato di risolvere le questioni afferenti alla gestione del personale dipendente dalle società partecipate, con particolare riguardo ai casi di eccedenze ed esuberi conseguenti alle procedure di liquidazione cui dovessero essere interessate le predette società.
  Nel ribadire una valutazione complessivamente positiva sull'impianto dello schema di decreto legislativo in titolo, volto a perseguire gli obiettivi di razionalizzazione, riduzione, efficienza ed economicità delle società partecipate, osserva come ulteriori condizioni ed osservazioni contenute nella proposta di parere sono finalizzate a migliorare, sotto diversi punti di vista, taluni aspetti del provvedimento, anche tenendo conto del tema essenziale della qualità dei servizi erogati.

  Il sottosegretario Angelo RUGHETTI ringrazia la Commissione ed il relatore per il proficuo lavoro svolto, come testimoniato dalla proposta di parere assai articolata, in considerazione anche della complessità della materia, che ha visto succedersi nel corso degli anni quadri normativi non sempre tra di loro coerenti. Tiene a precisare che i temi essenziali testé richiamati dal relatore vengono considerati prioritari dallo stesso Governo, che sulle questioni specifiche dei controlli e del ruolo della Corte dei conti si è impegnato in uno sforzo collaborativo nel confronto con le Commissioni assegnatarie del provvedimento presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.
  Con riferimento alla problematica concernente il riparto di competenze tra il giudice ordinario e la magistratura contabile, rileva che il Governo ha inteso in sostanza recepire l'indirizzo giurisprudenziale elaborato dalla Corte di cassazione, nell'ottica di favorire comunque un processo di responsabilizzazione dei soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione delle società partecipate, attraverso la previsione di puntuali sanzioni in caso di accertato inadempimento. Dichiara, pertanto, la disponibilità del Governo a recepire le numerose condizioni ed osservazioni recate dalla proposta di parere del relatore, ferme rimanendo le autonome deliberazioni che dovesse eventualmente assumere la Commissione affari costituzionali del Senato, impegnata nell'esame del medesimo provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nel richiamare le valutazioni di merito già espresse nella seduta dello scorso 27 giugno, ribadisce che lo schema di decreto legislativo in esame non appare in grado di conseguire gli obiettivi di fondo dichiaratamente esplicitati nel corso della sua recente audizione dalla Ministra Madia, segnatamente quelli della definizione di un Pag. 123quadro normativo chiaro e stabile, capace di scongiurare il ripetersi in un futuro prossimo delle disfunzioni registrate nel corso degli ultimi anni con riferimento al comparto delle società partecipate, e della previsione di adeguati e più incisivi controlli sull'operato delle società medesime. A suo avviso, il provvedimento conserva una eccessiva genericità anche sul piano della individuazione del riparto di competenze tra il giudice ordinario e il giudice contabile, nonché per quanto attiene ad una puntuale definizione della nozione di danno erariale, patrimoniale e non, nella quale inopinatamente non verrebbero incluse, oltre alle condotte omissive, anche i comportamenti attivi.
  Nel complesso, rileva che il provvedimento non realizza l'obiettivo cruciale di una effettiva razionalizzazione dell'intero settore delle società partecipate, rivelandosi del tutto inefficace nell'incidere sul rilevante stock di debiti accumulato nel frattempo, e pari a circa 84 miliardi di euro, con inevitabili ripercussioni negative sulla situazione finanziaria degli enti locali, spesso costretti a contrarre debiti fuori bilancio. Preannunzia, quindi, la presentazione di una proposta alternativa di parere da parte del gruppo MoVimento 5 Stelle.

  Giulio MARCON (SI-SEL), nel preannunziare anch'egli la presentazione di una proposta alternativa di parere da parte del suo gruppo parlamentare (vedi allegato 2), esprime una valutazione critica sulla proposta di parere formulata dal relatore, che a suo avviso non tiene debitamente conto di due questioni fondamentali pure emerse nel corso del vasto ciclo di audizioni che ha avuto luogo. Da un lato, intende fare riferimento alla necessità di salvaguardare la qualità e l'efficienza dei servizi erogati dalle società partecipate, dall'altro desidera richiamare le preoccupazioni manifestate sul tema del personale nel corso delle predette audizioni dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, rispetto alle quali la proposta di parere del relatore non sembra fornire risposte adeguate, mantenendo invece in capo al Governo un eccessivo spazio di discrezionalità.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, nel prendere atto delle valutazioni espresse dai deputati intervenuti nonché delle proposte alternative di parere preannunziate, che considera quali utili spunti di riflessione in vista della redazione del parere definitivo, ritiene tuttavia che sulla questione dei controlli evocata dal deputato Sorial la proposta di parere già contenga esplicite indicazioni, sotto forma di condizioni ed osservazioni al testo, così come sul tema della qualità e dell'efficienza dei servizi erogati, richiamato dal deputato Marcon. Rivendica, altresì, lo sforzo compiuto in merito alla questione del personale delle società partecipate, e specialmente di quello che dovesse trovarsi in situazioni di esubero, attraverso l'individuazione nel livello regionale dell'ottimale ambito territoriale di intervento ai fini della mobilità, l'attribuzione della gestione dell'elenco del personale in esubero all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, l'applicazione della disciplina lavoristica del trasferimento d'azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento a seguito di procedura competitiva evitando in tal modo che i lavoratori interessati debbano ricorrere alla ricongiunzione per il raggiungimento dei requisiti pensionistici.

  Rocco PALESE (Misto-CR), nel richiamarsi espressamente alle considerazioni già svolte nella seduta dello scorso 21 giugno, ritiene che la proposta di parere del relatore, del quale pure apprezza l'impegno profuso, riflette le notevoli carenze del provvedimento medesimo, a suo giudizio privo di quelle misure coraggiose necessarie al perseguimento dell'obiettivo professato dal Governo, peraltro condivisibile, di procedere ad una razionalizzazione effettiva del comparto delle società a partecipazione pubblica. Passa quindi rapidamente in rassegna le principali distorsioni e disfunzioni che caratterizzano, salvo rarissime eccezioni, il predetto comparto, Pag. 124dai ricorrenti casi di mala gestione delle pubbliche risorse ai fenomeni di sistematica corruzione, dal livello insoddisfacente dei servizi resi agli eccessivi costi sostenuti per l'erogazione dei servizi medesimi, dalle modalità opache di selezione del personale alla carenza dei controlli e alla tenuità delle sanzioni eventualmente applicabili in caso accertamento di responsabilità, dal significativo numero dei contenziosi in atto alla pratica di arbitrati e transazioni i cui oneri si ripercuotono a danno dei contribuenti. Per le ragioni esposte, ritiene che il provvedimento del Governo, nonostante le numerose condizioni ed osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore, non sarà in grado di risolvere le tante criticità dianzi evidenziate.

  Maino MARCHI (PD) ritiene che il relatore abbia condotto uno sforzo di sintesi assai avanzato rispetto al complesso delle questioni emerse nel corso del dibattito, apponendo alla proposta di parere una corposa serie di condizioni ed osservazioni rispetto al testo trasmesso dal Governo, del quale pure condivide l'impianto di fondo. Esprime altresì apprezzamento per le soluzioni individuate sul tema dei controlli, tenuto conto del fatto che, in relazione a tale specifica problematica, i diversi soggetti auditi hanno espresso posizioni non sempre univoche. Accoglie con favore anche la presentazione delle proposte alternative di parere da parte di alcuni gruppi parlamentari, che a suo avviso potranno costituire uno stimolo per compiere un ulteriore approfondimento su determinati aspetti del provvedimento, nell'ottica comunque di pervenire ad una regolazione organica del settore che possa avere ricadute positive anche in termini di qualità dei servizi offerti. In tale quadro, osserva che, qualora il deputato Palese ritenesse di presentare anch'egli una proposta alternativa di parere a nome del suo gruppo di appartenenza, essa potrebbe rappresentare una valida base di ulteriore discussione sul tema, in particolare, del contrasto ai fenomeni corruttivi registrati nella gestione delle società partecipate più volte richiamato dallo stesso deputato Palese.

  Paolo TANCREDI (AP), nel convenire con le considerazioni in generale svolte dal deputato Marchi e nel sottolineare l'esigenza che una tematica di tale rilevanza venga affrontata con animo scevro da posizioni di carattere demagogico, preannunzia il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore, che nella sua articolata serie di condizioni ed osservazioni al testo del provvedimento, si muove nella direzione di recepire molte delle questioni poste dal suo gruppo parlamentare.

  Alberto GIORGETTI (FI-PdL) preannunzia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore, che non consente a suo giudizio di superare gli elementi di debolezza insiti nelle misure contenute nel provvedimento in esame, che appare carente sotto molti punti di vista e quanto mai generico nel perseguimento degli obiettivi dichiarati. Pur riconoscendo la rilevanza del lavoro svolto dal relatore, ritiene tuttavia che la gran parte delle condizioni e delle osservazioni contenute nella sua proposta di parere non potranno trovare accoglimento da parte del Governo nella fase di adozione definitiva del testo. Tanto considerato, sarebbe stato più ragionevole, a suo avviso, concentrare sin dall'inizio l'attenzione della Commissione su talune specifiche priorità ben individuate.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S), replicando alle osservazioni svolte dal deputato Marchi, ritiene che la proposta di parere del relatore, in ciò assecondando l'impianto di fondo del provvedimento, non consentirà comunque di risolvere le criticità che caratterizzano il settore delle società partecipate, ciò tanto più alla luce degli elementi emersi nel corso del ciclo di audizioni. Contesta, in modo particolare, la direzione impressa dal Governo alla soluzione delle predette criticità, rispetto alla quale si concentra la valutazione negativa, dal punto di vista politico, del Pag. 125gruppo MoVimento 5 Stelle. In tale quadro, pur comprendendo gli spazi di intervento relativamente limitati concessi alla Commissione in sede di espressione del parere su di uno schema di decreto legislativo, rivendica la visione alternativa sul complesso delle questioni implicate dal provvedimento cui è ispirata la proposta alternativa di parere di cui ha preannunziato la presentazione da parte del suo gruppo parlamentare, che sarà formalizzata nella seduta di domani.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.
Atto n. 306.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e di assorbimento del Corpo forestale dello Stato e che il provvedimento è adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge n. 124 del 2015. Lo schema di decreto legislativo è corredato di relazione tecnica ed è accompagnato dal parere reso sullo stesso dalla sezione consultiva degli atti normativi del Consiglio di Stato. Alla relazione tecnica non è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento ai fini dei saldi di finanza pubblica. Sono riportati invece alcuni «fogli» (25) recanti i prospetti di calcolo relativi agli importi indicati in modo sintetico dalla relazione tecnica. Esaminando le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, evidenzia quanto segue.
  In merito agli articoli 1 e 19, che definiscono l'ambito di applicazione dello schema di decreto legislativo e le disposizioni finanziarie, evidenzia che il provvedimento in esame, in attuazione della delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, è finalizzato alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e a disciplinare l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'ambito di altre Forze di polizia, in primis l'Arma dei Carabinieri, e di altre amministrazioni pubbliche. Premesso che alla norma di delega non sono stati ascritti effetti di risparmio scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica, rileva che al provvedimento in esame non è allegato un prospetto riepilogativo che dia conto degli effetti sui saldi di finanza pubblica ascrivibili al provvedimento medesimo. Peraltro le disposizioni in esame (articolo 19) fanno espresso riferimento a effetti di risparmio pari, al netto degli oneri indicati agli articoli 7, comma 3, 16 e 17, ad euro 7.970.000 per il 2016, ad euro 59.081.367 per il 2017 e ad euro 56.828.420 a decorrere dal 2018. Nel rinviare, per i profili di quantificazione di tali effetti finanziari, alle valutazioni formulate con specifico riguardo agli articoli 3, 4, 5, 7, 16 e 17, evidenzia preliminarmente l'esigenza di chiarire se i medesimi risparmi debbano intendersi scontati ex ante a miglioramento dei saldi di finanza pubblica, nella misura del 50 per cento, e ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, della legge n. 350 del 2003, per la restante parte. Infatti la condizione che i risparmi debbano essere accertati a consuntivo sembra richiesta solo con riferimento alle minori spese di cui all'articolo 12, comma 10; inoltre i risparmi medesimi indicati dall'articolo 19 decorrono dall'esercizio in corso. Qualora i predetti risparmi debbano intendersi utilizzabili di anno in anno e in via preventiva per le finalità indicate dalle norme in esame, andrebbe altresì acquisita una valutazione del Governo in merito alla prudenzialità di tale impiego, con particolare riferimento alla destinazione di una quota dei medesimi effetti ad incremento dell'autorizzazione Pag. 126di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, della legge n. 350 del 2003, in materia di riordino delle carriere e trattamenti economici degli appartenenti alle Forze di polizia.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 19 prevede, al comma 1, che i risparmi di spesa derivanti dagli articoli 3, 4, 5 e 7, al netto degli oneri di cui agli articoli 7, comma 3, 16 e 17 del presente decreto, pari a 7.970.000 euro per l'anno 2016, a 59.081.367 euro per l'anno 2017 e a 56.828.420 euro a decorrere dall'anno 2018, nonché quelli di cui all'articolo 12, comma 10, da accertarsi a consuntivo, per il 50 per cento sono destinati all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ai fini della revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge n. 124 del 2015. Il restante 50 per cento è destinato al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. La disposizione prevede, altresì, che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il successivo comma 2 stabilisce che le amministrazioni interessate dal presente decreto trasmettono annualmente al Parlamento per gli anni 2016, 2017 e 2018, una relazione concernente lo stato di attuazione del processo di razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali di cui al Capo II, volto anche a dimostrare l'effettivo raggiungimento dei risparmi di spesa indicati nel presente articolo.
  Al riguardo, segnala preliminarmente l'opportunità di specificare il carattere «annuo» dei risparmi di spesa che si prevede di realizzare, in una misura pari complessivamente ad euro 56.828.420, a decorrere dall'anno 2018, posto che la relazione tecnica, nel fornire la predetta quantificazione, qualifica i risparmi medesimi «a regime». In proposito, osserva che i citati risparmi di spesa sono ascritti all'attuazione delle misure di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 del provvedimento, concernenti, rispettivamente, la razionalizzazione dei presidi di polizia, la razionalizzazione dei servizi navali, la gestione associata dei servizi strumentali delle Forze di polizia e l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri.
  Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, non ha specifiche osservazioni da formulare. Segnala infatti che, dal punto di vista finanziario, il provvedimento in esame è volto, come in precedenza ricordato, alla realizzazione di risparmi di spesa complessivamente pari ad euro 7.970.000 per il 2016, ad euro 61.042.367 per il 2017 e ad euro 56.828.420 a decorrere dal 2018. In tale quadro, si collocano le disposizioni onerose di cui agli articoli 7, comma 3, 16 e 17, che riguardano, rispettivamente, taluni adempimenti connessi all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri nonché lo svolgimento di specifiche attività formative nell'ottica del transito del personale del Corpo forestale dello Stato nel Corpo della Guardia di finanza e nella Polizia di Stato. In relazione ai predetti adempimenti ed attività, le citate disposizioni autorizzano una spesa complessivamente pari ad euro 1.961.000 per il solo anno 2017, alla quale dovrà farsi fronte nell'ambito dei risparmi di spesa derivanti dal provvedimento, che per il suddetto anno 2017 ammontano, come in precedenza rilevato, ad euro 61.042.367.
  Segnala, infine, che l'articolo in commento prevede che i suddetti risparmi, al netto degli oneri testé richiamati, nonché i risparmi di cui all'articolo 12, comma 10, da accertarsi a consuntivo, siano destinati:
   per il 50 per cento all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, avente ad oggetto le risorse da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia, ai fini della revisione dei ruoli delle Forze di polizia di Pag. 127cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge n. 124 del 2015;
   per il restante 50 per cento al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

  In particolare, con riferimento all'utilizzo dei risparmi di cui all'articolo 12, comma 10, da accertarsi a consuntivo, segnala che, qualora detto utilizzo comportasse il trascinamento al successivo esercizio finanziario di risparmi maturati nell'esercizio precedente, verrebbe a configurarsi una violazione del principio di annualità del bilancio. Si potrebbe pertanto valutare l'opportunità di precisare che i risparmi utilizzabili di cui all'articolo 12, comma 10, sono quelli stimati a regime sulla base delle economie rilevate a consuntivo.
  Per quanto riguarda l'articolo 2, relativo ai comparti di specialità delle Forze di polizia, rinvia alle osservazioni formulate con riferimento agli articoli successivi, recanti le modalità applicative relative alla ripartizione delle competenze indicate dalla norma in esame.
  In merito all'articolo 3, riguardante la razionalizzazione dei presidi di polizia, evidenzia che la relazione tecnica associa alle misure di razionalizzazione previste dalla norma, volte ad eliminare duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni e a favorire la ridislocazione dei reparti delle Forze di polizia, effetti di risparmio che vengono complessivamente quantificati in euro 3.250.000 per il 2016, in euro 17.166.783 per il 2017 e in euro 22.002.836 a decorrere dal 2018. In proposito rileva l'opportunità di acquisire una valutazione in merito alla effettiva conseguibilità dei risparmi complessivamente attesi per il 2016 in funzione degli impegni già perfezionati o in via di perfezionamento in tale esercizio. Inoltre, evidenzia che gli importi indicati dai fogli allegati (foglio 7) alla relazione tecnica coincidono con l'ammontare dei risparmi sopraindicati relativi alla ridislocazione dei reparti, soltanto per gli esercizi 2017 e 2018, mentre per il 2016 il foglio 7 riporta un importo più elevato (8.249.938) rispetto a quello considerato dalla relazione tecnica. In proposito considera utile acquisire chiarimenti.
  Per quanto riguarda l'articolo 4, che prevede una razionalizzazione dei servizi navali, evidenzia che la norma dispone la soppressione delle squadre e dei siti navali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo di Polizia penitenziaria con il trasferimento dei relativi mezzi navali al Corpo della Guardia di finanza. Secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica, dalla disposizione conseguirebbero effetti di risparmio nella misura di euro 1.559.618 per il 2017 e di euro 2.109.618 a decorrere dal 2018. In proposito considera opportuno acquisire un chiarimento in merito all'effettiva portata dei risparmi attesi alla luce di quanto evidenziato nel «foglio 8» allegato alla relazione tecnica nel quale viene evidenziato che i predetti risparmi sono da ricondurre alle mancate spese di manutenzione, che dovrebbero peraltro comunque ricadere sulla finanza pubblica, anche a seguito del trasferimento dei mezzi navali. Inoltre, lo stesso allegato tecnico precisa che il riordino della flotta navale trasferita in capo alla Guardia di finanza comporterà per quest'ultima un onere complessivo annuo pari ad euro 702.502 nel 2016, comprendente spese di adattamento dei mezzi (euro 140.300) e di gestione (euro 568.202), e ad euro 568.202 dal 2017, per spese di gestione in gran parte riconducibili a oneri di manutenzione.
  In merito al comma 3, che prevede che la Guardia di finanza, a seguito del trasferimento dei mezzi disposti ai sensi dei commi 1 e 2, sia tenuta a fornire il supporto navale alle altre Forze di polizia per l'assolvimento dei relativi compiti istituzionali, ritiene che andrebbe confermato che, ai sensi del comma 4, il Corpo della Guardia di finanza possa far fronte a tale attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili legislazione vigente. Va in proposito considerato che, come precisato dalla relazione tecnica, il trasferimento dei mezzi navali alla Guardia di finanza non comporta il Pag. 128trasferimento del relativo personale, che verrà, altresì, destinato al controllo del territorio dalle rispettive Forze di polizia di appartenenza.
  Riguardo all'articolo 5, recante norme sulla gestione associata dei servizi strumentali delle Forze di polizia, evidenzia che alle disposizioni (commi 1-3) che prevedono l'introduzione di processi di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi per le Forze di polizia sono associati dalla relazione tecnica effetti di risparmio che la stessa quantifica in euro 4.720.000 per il 2016, in euro 35.135.966 per il 2017 e in euro 20.535.966 a decorrere dal 2018. Sul punto, pur prendendo atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica e dai fogli allegati (da 10 a 22) ai quali la stessa fa rinvio, ritiene necessario confermare la sostenibilità delle suddette riduzioni di spesa a fronte dei livelli di servizio che le stesse Forze di polizia sono tenute ad assicurare, in funzione delle specifiche attribuzioni e compiti previsti in capo alle stesse a normativa vigente. Evidenzia inoltre che i fogli allegati alla relazione tecnica indicano per il 2016 un importo di risparmi per oneri erogati per canoni energetici pari a 10.840.010 mentre la relazione tecnica evidenzia un importo di 4.720.000 per il 2016 riferito a tale voce.
  Per quanto concerne l'articolo 6, che prevede un numero unico di emergenza europeo, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 7, che reca disposizioni sull'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, evidenzia preliminarmente che la norma dispone l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, disciplinando il trasferimento a quest'ultima delle competenze funzionali attualmente svolte dal suddetto Corpo ed autorizzando a tal fine la spesa di euro 1.450.000 per il 2017. Come precisato dalla relazione tecnica, la suddetta autorizzazione di spesa appare finalizzata a far fronte alle spese una tantum previste nel 2017 per le attività di formazione ed il cambio delle uniformi, nonché per l'adeguamento telematico e le immatricolazioni dei veicoli. La relazione tecnica associa, altresì, alla disposizione, al lordo dei summenzionati oneri, effetti di risparmio indicati nella misura di euro 7.180.000 per il 2017 e 12.180.000 a decorrere dal 2018.
  Con riguardo all'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, pur rilevato che si tratta di un limite massimo di spesa, ritiene opportuno acquisire gli elementi sottostanti la determinazione di tale limite per confermarne la congruità rispetto ai costi previsti per le finalità in esame.
  Con riferimento, inoltre, ai risparmi indicati dalla relazione tecnica, prende atto di quanto riferito dalla stessa relazione, che non esplicita peraltro i parametri sottostanti la definizione delle stime indicate.
  Riguardo all'articolo 8, che prevede la riorganizzazione dell'Arma dei Carabinieri in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, tenuto conto che relazione tecnica non considera la norma, al fine di escludere eventuali oneri connessi all'incorporazione delle strutture e dei Comandi del Corpo forestale dello Stato nell'organizzazione dell'Arma dei Carabinieri, ritiene che andrebbe confermato che le modifiche apportate al Codice dell'ordinamento militare, previste dalle lettere a), b) e c) del comma 2, risultino conformi all'attuale ordinamento del Corpo forestale dello Stato.
  In particolare, considera opportuno acquisire conferma che l'assegnazione della direzione del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, struttura di vertice istituita presso il Comando generale dell'Arma con competenza nelle materie già attribuite all'Ispettorato del Corpo forestale dello Stato, ad un Generale di corpo d'armata (comma 2, lettera c)) non determini maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, considerato che l'attuale posizione di vertice del Corpo forestale dello Stato è ricoperta da un dirigente generale e che nella struttura ordinativa del Corpo non risultano gradi apicali equiparati a Generale di corpo d'armata. Pag. 129
  Con specifico riferimento al comma 2, lettera b), ritiene che andrebbe confermato che la possibilità che i Comandi territoriali impegnati nella tutela forestale, ambientale e agroalimentare vengano retti da generali di «divisione» o di «brigata», risulti coerente con la struttura ordinativa prevista a legislazione vigente per le strutture di Comando affidate a dirigenti di grado equiparato del Corpo forestale dello Stato.
  Per quanto riguarda l'articolo 9, che reca disposizioni sull'attribuzione al Corpo nazionale dei Vigili dei fuoco di specifiche competenze del Corpo forestale dello Stato, rinvia alle considerazioni espresse con riferimento all'articolo 15.
  In merito all'articolo 10, recante norme sull'attribuzione alla Polizia di Stato e al Corpo della Guardia di finanza di specifiche funzioni del Corpo forestale dello Stato, rinvia alle considerazioni espresse con riferimento agli articoli 16 e 17.
  Riguardo all'articolo 11, recante disposizioni concernenti altre attività del Corpo forestale dello Stato, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità che le nuove competenze attribuite dalla norma al Ministero delle politiche agricole e forestali possono essere assolte nell'ambito delle sole risorse umane a tal fine trasferite dal Corpo forestale dello Stato, ai sensi del successivo articolo 12, comma 1, ultimo periodo, e nel limite del contingente, a tal fine, indicato nella Tabella A annessa al provvedimento (n. 47 unità di personale).
  Per quanto concerne l'articolo 12, che reca disposizioni sui contingenti del personale del Corpo forestale dello Stato, evidenzia che la norma disciplina le procedure di trasferimento del personale attualmente in servizio presso il Corpo forestale dello Stato, 7.781 unità complessive su 9.360 unità previste in dotazione organica, nell'ambito di altre Forze di Polizia e del Ministero delle politiche agricole e forestali, individuando sin d'ora i fabbisogni di personale relativi ai trasferimenti e adeguando le dotazioni organiche dei plessi amministrativi di destinazione nei termini indicati nella Tabella A. Il comma 7 precisa che, qualora la consistenza del personale trasferito risulti inferiore alle dotazioni organiche così determinate, si debba provvedere alle relative esigenze con le risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato non esercitate e con i risparmi di spesa corrispondenti al minor trattamento economico spettante al personale transitato, da accertare mediante decreto interministeriale. Non sono peraltro esplicitati i dati riferiti alla determinazione e alla effettiva conseguibilità di tali risparmi, collegati a procedure che prevedono, tra l'altro, un'opzione da parte dei soggetti interessati. Inoltre non sono forniti elementi volti a suffragare, sul piano finanziario, la complessiva neutralità del meccanismo di ridefinizione delle dotazioni organiche, i cui effetti finanziari dovrebbero trovare compensazione, in parte, nella procedura di trasferimento del personale e, in parte, a valere sulle facoltà assunzionali del Corpo forestale nonché sui risparmi relativi al trattamento economico. Tanto premesso, con specifico riguardo al personale del Corpo forestale dello Stato che transiterà in altri enti, all'interno del comparto sicurezza-difesa, rileva l'opportunità di acquisire una stima degli effetti finanziari attesi dalle disposizioni introdotte, con particolare riferimento alle dinamiche retributive che dovrebbero interessare il personale transitato, in particolare, nell'Arma dei Carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza, rispetto a quelle disciplinate nell'ordinamento vigente delle carriere per gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato.
  Con riguardo all'articolo 13, che prevede norme sul trasferimento di risorse logistiche, strumentali e finanziarie del Corpo forestale dello Stato, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 14, recante norme sul ruolo forestale dell'Arma dei Carabinieri, evidenzia che la norma novella numerose disposizioni del Codice dell'ordinamento militare concernenti lo statuto, le dotazioni organiche, l'ordinamento delle carriere e degli avanzamenti previsti per il Pag. 130personale dell'Arma dei Carabinieri, al fine di assorbire, in un distinto nuovo ruolo della specialità forestale, il personale transitato dal Corpo forestale dello Stato. In merito ai possibili effetti finanziari connessi alle dinamiche retributive che potrebbero applicarsi al personale transitato nell'Arma dei Carabinieri rispetto a quelle disciplinate nell'ordinamento vigente delle carriere per gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato, rinvia a quanto già osservato con riferimento all'articolo 12.
  Riguardo agli articoli da 15 a 17, che recano norme sul personale che transita nei vigili del fuoco, nella Guardia di finanza e nella Polizia di Stato, analogamente a quanto evidenziato con riferimento al personale di cui si prevede il transito, ai sensi dell'articolo 14, nell'Arma dei Carabinieri, rileva l'opportunità di acquisire una rappresentazione degli effetti finanziari attesi dalle disposizioni.
  Con riguardo agli oneri previsti per corsi di formazione da attivare presso la Guardia di finanza (articolo 16, commi 2 e 3) e la Polizia di Stato (articolo 17, commi 2 e 3), non ha osservazioni da formulare, considerato che gli stessi appaiono limitati all'entità delle rispettive autorizzazioni di spesa disposte. Rileva peraltro che la relazione tecnica non fornisce gli elementi alla base della determinazione dei predetti limiti di spesa.
  Riguardo all'articolo 18, che reca disposizioni transitorie e finali, in merito al comma 3, che prevede la possibilità da parte delle amministrazioni competenti di recedere unilateralmente dai rapporti di locazione, comodato o cessione a qualsiasi titolo di immobili che, in ragione della razionalizzazione dei presidi, vengano giudicati non più confacenti agli scopi istituzionali, la relazione tecnica afferma che dalla stessa disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sul punto, considera opportuno acquisire una conferma circa l'effettiva possibilità di dar luogo alle predette procedure senza costi aggiuntivi, anche collegati agli specifici regimi contrattuali.
  Con riguardo al comma 10, che prevede il transito del personale appartenente ai ruoli dei periti, revisori e operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato, non idoneo a prestare servizio nell'Arma dei Carabinieri, nei ruoli civili del Ministero della difesa in posizione soprannumeraria, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma, che tali posizioni risultino effettivamente ricopribili, nel ambito della vigente disciplina limitativa delle facoltà assunzionali prevista per l'Amministrazione interessata. Nulla da osservare con riferimento alla norma di cui al comma 11, considerato che questa, come affermato dalla relazione tecnica, è volta a salvaguardare i limiti di anzianità previsti a normativa vigente per gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato ai fini del collocamento in quiescenza, anche allo scopo di evitare anticipi dei termini dai quali potrebbero derivare maggiori oneri.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire risposta alle richieste di chiarimenti della relatrice in altra seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale.
Atto n. 308.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca un testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generali e che il provvedimento è adottato in attuazione degli articoli 16, comma 1, Pag. 131lettera c), e 19 della legge n. 124 del 2015. Il testo è corredato di relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria del provvedimento. Fa presente che verranno esaminate le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
  In riferimento agli articoli da 1 a 4, in materia di ambito di applicazione, rapporti con le discipline di settore e principi generali, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione atteso che le disposizioni presentano prevalente carattere programmatico e procedurale.
  Per quanto attiene gli articoli a 5 a 8, in materia di assunzione e gestione del servizio, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, nel presupposto, su cui reputa opportuna una conferma, che i soggetti pubblici interessati possano svolgere gli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento agli articoli da 9 a 11, recanti disciplina delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, non ha osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.
  Riguardo agli articoli da 12 a 14, in materia di organizzazione dei servizi, non ha osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.
  Per quanto concernente l'articolo 15, in materia di competenze delle Autorità indipendenti, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa i possibili risparmi derivanti dalle disposizioni in esame.
  In merito all'articolo 16, in materia di autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, rileva che le disposizioni in esame attribuiscono funzioni di regolazione, sanzionatorie e di controllo del ciclo dei rifiuti alla già esistente Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Fa presente inoltre che le norme specificano altresì che gli oneri derivanti da tale attribuzione saranno coperti a valere su un contributo di importo non superiore all'1 per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti medesimi.
  Riguardo all'articolo 17, recante modifica delle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti, considera necessaria una conferma che l'Autorità di regolazione dei trasporti possa effettivamente far fronte ai compiti indicati con le risorse già disponibili a legislazione vigente, come previsto dal comma 3.
  In riferimento agli articoli da 18 a 20, in materia di funzioni di regolazione e funzioni di gestione, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame.
  Per quanto concerne l'articolo 21, in materia di contratto di servizio, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.
  Riguardo all'articolo 22, in materia di obblighi contrattuali e disposizioni per l'innovazione del trasporto pubblico locale, osserva che le disposizioni in esame sono volte a definire modalità di adeguamento e innovazione infrastrutturale nell'ambito degli obblighi contrattuali nel trasporto pubblico locale. Ciò premesso, ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione volti ad escludere effetti finanziari collegati ad eventuali incrementi dei costi sostenuti dalle amministrazioni interessate per gli oneri di servizio pubblico collegati all'esercizio dei servizi in questione. In proposito, ritiene altresì opportuna una conferma che le modifiche apportate all'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 422 del 1997, in materia di contratti di servizio pubblico per il trasporto locale, non siano suscettibili di riflettersi, sia pure in modo indiretto, sui costi sostenuti dalle pubbliche amministrazioni per i medesimi contratti.
  In merito all'l’articolo 23, in materia di riparto del Fondo per concorso finanziario dello Stato al trasporto pubblico locale, non ha osservazioni da formulare atteso Pag. 132che – come esplicitato nella relazione tecnica – le disposizioni in esame intervengono sulle modalità di riparto del Fondo, senza modificarne gli stanziamenti a legislazione vigente.
  In relazione all'articolo 25, in materia di tariffe, non ha osservazioni da formulare, atteso che le disposizioni non sembrano suscettibili da determinare effetti di carattere immediato e diretto sulla finanza pubblica.
  Per quanto attiene all'articolo 26, in materia di lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che la collaborazione tra agenti accertatori e agenti e ufficiali aventi qualifica di polizia giudiziaria appare configurata come facoltativa e che la copertura di eventuali costi è integralmente a carico dell'ente richiedente, come esplicitamente previsto dalle disposizioni.
  Riguardo all'articolo 27, in materia di tutela dell'utenza nel trasporto pubblico locale, ritiene utile acquisire dal Governo una conferma che il regime dei rimborsi previsti non sia suscettibile di determinare riflessi negativi, sia pur di carattere indiretto, sulla finanza pubblica.
  In merito agli articoli da 29 a 32, in materia di vigilanza sulla gestione e controlli, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.
  Per quanto riguarda l'articolo 33, recante misure di premialità a favore di concorrenza e aggregazioni, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione nel presupposto che i meccanismi di premialità facciano riferimento alle modalità di assegnazione di risorse già esistenti in base alla vigente normativa.
  Per quanto riguarda l'articolo 34, in materia di crediti di imposta per opere infrastrutturali e investimenti nei servizi pubblici locali, non ha osservazioni da formulare atteso che le norme di cui all'articolo in esame già dispiegano effetti nell'ordinamento vigente.
  Riguardo all'articolo 35, in materia di pianificazione e finanziamento della mobilità urbana sostenibile, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione atteso che le disposizioni in esame presentano prevalente carattere programmatico-procedimentale e nel presupposto che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in altra seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.

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