CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 giugno 2016
664.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 97

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. – Interviene il sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

  La seduta comincia alle 13.45.

Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio.
C. 559-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea MANCIULLI (PD), relatore, nell'illustrare il provvedimento, segnala che esso è finalizzato ad introdurre nel nostro ordinamento il reato di frode in processo penale e depistaggio. Rileva, infatti, che nel nostro ordinamento manca ad oggi un reato specifico di depistaggio, esistendo allo stato solo circostanze aggravanti dei delitti di falsità processuale, volte a punire la condotta di colui il quale, in vario modo, intralcia la giustizia, ad esempio mediante la falsa testimonianza, la calunnia e l'autocalunnia, il favoreggiamento personale, il falso ideologico, le false informazioni al pubblico ministero. Osserva, Pag. 98quindi, che si tratta – come per il depistaggio – di comportamenti, anche omissivi, volti, con diverse modalità, ad ostacolare l'acquisizione della prova o l'accertamento dei fatti nel processo penale.
  Con l'approvazione del provvedimento, l'articolo 1, comma 1, andrebbe a novellare l'articolo 375 del codice penale per punire, con la reclusione da 3 a 8 anni, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che compia azioni finalizzate ad impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale, mutare artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato; affermare il falso o negare il vero ovvero tacere in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, ove richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale. La norma ha carattere sussidiario, essendo applicabile solo quando il fatto non presenti gli estremi di un più grave reato. Rileva, inoltre, che si tratta di un reato proprio, in quanto soggetto attivo può essere solo un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.
  Ciò premesso, sottolinea che la competenza della Commissione esteri si appunta alla modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento, all'articolo 1, comma 1, laddove dispone che le nuove disposizioni si applicano anche alle indagini e ai processi della Corte penale internazionale in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima.
  Ricorda che la Corte penale internazionale costituisce, come noto, un organismo di giustizia internazionale permanente il cui Statuto, firmato a Roma il 17 luglio 1998, è entrato pienamente in vigore il 1o luglio 2002.
  Osserva, ancora, che la modifica che il provvedimento propone sarebbe pienamente nello spirito della legge n. 237 del 2012, che ha equiparato i procedimenti penali celebrati innanzi alle Corti nazionali e quelli celebrati innanzi alla Corte penale internazionale, estendendo ad essi l'applicabilità di alcune fattispecie di delitti contro la pubblica amministrazione. Si tratterebbe di una modifica di evidente rilevanza, considerata la competenza della Corte penale internazionale a giudicare in merito a crimini quali il genocidio, i crimini contro l'umanità, di guerra e i crimini di aggressione; una competenza delicatissima, spesso confliggente con quella dei singoli Stati, e per il cui esercizio è essenziale la collaborazione degli Stati Parte, e, dunque, di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nazionali. Per le ragioni sopra esposte propone, infine, che la Commissione esprima parere favorevole alla Commissione di merito.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

  Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. – Interviene il sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

  La seduta comincia alle 13.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014
C. 3766 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco FEDI (PD), relatore, introducendo l'esame del provvedimento, osserva che l'Accordo con il Vietnam per la cooperazione nella lotta alla criminalità è finalizzato ad intensificare la collaborazione bilaterale per il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, al Pag. 99traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope ed ai loro precursori, alla tratta di esseri umani, al traffico di migranti, al terrorismo e ad altri reati, in un contesto internazionale che ne richiede l'intensificazione, anche alla luce degli sviluppi del terrorismo internazionale.
  Sotto il profilo tecnico-operativo, rileva che l'Intesa appare necessaria per la realizzazione di una cooperazione bilaterale di polizia che meglio aderisca alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici e dagli obblighi internazionali.
  Il testo è configurato sulla base del modello utilizzato dal Dipartimento della Pubblica sicurezza nelle relazioni con Paesi extraeuropei.
  L'Accordo, composto da un preambolo e da tredici articoli, individua il Ministero dell'interno italiano e il Ministero della Pubblica sicurezza vietnamita come autorità competenti alla sua attuazione (articolo 2). Esso definisce le forme della cooperazione, prevedendo, fra l'altro, misure come lo scambio d'informazioni e di prassi operative, e la formazione delle Forze di polizia. I successivi articoli disciplinano le modalità per le richieste di assistenza e per la loro esecuzione (articoli 5 e 7) e i casi in cui si può opporre un rifiuto a tali richieste (articolo 6, nel caso di possibili pregiudizi per i diritti umani, la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico di una delle due Parti).
  L'articolo 8 è dedicato alla protezione dei dati personali e delle informazioni classificate, mentre gli articoli da 9 a 11 prevedono la possibilità di organizzare riunioni e consultazioni fra le autorità delle due Parti.
  Evidenzia, altresì che gli oneri finanziari per l'Italia sono stimati in circa 60 mila euro annui.
  Segnala, poi, che l'Accordo non presenta profili d'incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento comunitario né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, a partire dalla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 e dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata del 2000.
  Conclusivamente osserva, inoltre, che il Vietnam rappresenta oggi un Paese in grande crescita economica, che ha avviato un significativo processo di riforme interne e di ricollocazione strategica dal punto di vista delle alleanze internazionali, testimoniato anche dall'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione con l'Unione europea – recentemente esaminato da questa Commissione – che delinea un modello nuovo, migliore e più moderno per gli accordi di libero scambio fra l'UE ed i Paesi in via di sviluppo e fissa standard innovativi per le relazioni commerciali fra l'UE e questo hub strategico per l'intero Sud-est asiatico. Il Vietnam è un Paese, che oltre alle sostanziali riforme poste in atto in campo economico, è aperto anche alla discussione nel campo del rispetto dei diritti umani, in particolare nell'ambito della pena di morte. Evidenzia, infatti, che si registrano segnali positivi in merito alla riduzione delle esecuzioni capitali nel Paese asiatico e che si tratta di un aspetto su cui il nostro Governo si sta impegnando nell'ambito delle relazioni bilaterali con tale Paese.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni del relatore, condividendo in particolare le riflessioni svolte a conclusione della illustrazione.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015.
C. 3768 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 100

  Fabrizio CICCHITTO, presidente e relatore, nel sostituire la relatrice, onorevole Fitzgerald Nissoli, impossibilitata a prendere parte alla seduta in quanto impegnata in una missione all'estero, illustra il provvedimento osservando che l'Accordo, al pari di altri già vagliati dalla stessa, è fondato sui più aggiornati standard OCSE in quanto conforme al modello di Tax Information Exchange Agreement (TIEA), predisposto nell'ambito dei lavori sulla trasparenza fiscale.
  Rileva, quindi, che l'intesa raggiunta è in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi internazionali (G20; OCSE – Global Forum on Taxation; Unione europea) in tema di potenziamento degli strumenti di contrasto al fenomeno della evasione fiscale internazionale. L'Accordo ha, infatti, lo scopo di favorire la cooperazione fra le amministrazioni fiscali delle due Parti, attraverso uno scambio di informazioni necessario a garantire il raggiungimento di adeguati livelli di trasparenza. In tal senso, essa s'inserisce nel quadro di quelle intese negoziate, previste come strumenti utili per l'individuazione degli Stati aventi un regime fiscale conforme agli standard di legalità adottati dall'Unione europea. Evidenzia, quindi, che le imposte oggetto del possibile scambio informativo sono – per l'Italia – l'IRPEF, l'IRES, l'IRAP, l'IVA, l'imposta sulle successioni, quella sulle donazioni e le imposte sostitutive.
  Pone in rilievo che l'articolo 4 offre un quadro di definizioni necessarie ad eliminare possibili difformità interpretative nell'applicazione dell'Accordo, mentre l'articolo 5 regola le modalità di svolgimento dello scambio di informazioni, che di fatto limitano fortemente il segreto bancario, conformemente agli standard dell'OCSE in materia. Rileva anche che i successivi articoli 6 e 7 dispongono la possibilità per le Parti di effettuare verifiche fiscali nei rispettivi territori, nonché le ipotesi in cui sia possibile per una delle Parti sottrarsi alla richiesta informativa. L'articolo 8 pone un rigido principio di riservatezza nella gestione e nello scambio delle informazioni.
  Osserva, ancora, che gli articoli conclusivi dell'Accordo dispongono l'obbligo per le Parti di adottare le modifiche legislative interne necessarie per dare attuazione all'intesa bilaterale (articolo 10), stabiliscono le procedure per la risoluzione amichevole delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione del testo (articolo 11), e disciplinano i termini per l'entrata in vigore e per l'eventuale denuncia dell'Accordo medesimo (articoli 12 e 13).
  Passando ad illustrare il disegno di legge di ratifica, evidenzia che nessun articolo è espressamente dedicato alla copertura finanziaria del provvedimento, rientrando il testo fra quelli che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.
  Segnala, conclusivamente, che l'Accordo non presenta profili d'incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario, ponendosi, altresì, a completamento degli obblighi internazionali già assunti dal nostro Paese in materia di cooperazione amministrativa.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dal presidente.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.
C. 3867 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maria Chiara CARROZZA (PD), relatrice, prima di passare ad esaminare l'Accordo all'esame della Commissione, ricorda Pag. 101che attualmente la protezione brevettuale è assicurata da sistemi esterni all’acquis communautaire, a partire dalle varie legislazioni nazionali e dagli accordi internazionali che facilitano l'ottenimento di brevetti in altri.
  Per quanto concerne gli strumenti sovranazionali, evidenzia la Convenzione di Monaco di Baviera sui brevetti europei del 1973, che fornisce certamente un buon livello di uniformità per quanto concerne la concessione, l'eventuale invalidazione e la disciplina della protezione dei brevetti: anche in questo caso, tuttavia, la facilitazione consistente in un'unica procedura centralizzata di concessione perde, poi, molta della propria efficacia, in quanto deve essere convalidata da ciascuno degli Stati Parti della Convenzione.
  Osserva, quindi, che l'utilità della Convenzione di Monaco si limita a facilitare la fase di rilascio del brevetto europeo, ma non prevede una procedura effettiva per il mantenimento in vita del brevetto stesso, né adeguati rimedi giurisdizionali per il caso di controversie.
  Rileva, poi, che la ratio principale del pacchetto brevettuale europeo – formato oltre che dall'Accordo in esame, dai regolamenti UE 1257 e 1260 del 2012, che saranno applicati solo dopo l'entrata in vigore dell'Accordo – è quella di creare un sistema completo di protezione sovranazionale, con un'efficacia giuridica unitaria, in seno al territorio dell'Unione europea, dei brevetti rilasciati ai sensi della Convenzione di Monaco del 1973, ma – ed è questa proprio la ratio dell'Accordo in esame – dando vita anche un tribunale comune per una rapida risoluzione delle controversie. Osserva ancora che tutto ciò mira ad accompagnare la nuova dimensione sovranazionale dei mercati, consentendo agli operatori che desiderano avvalersi del pacchetto europeo di ottenere una protezione brevettuale consonante con l'integrazione delle singole economie nazionali nel Mercato Unico Europeo.
  Evidenzia, inoltre, che la ratifica dell'Accordo dovrebbe presentare per il nostro Paese ricadute positive sulla sua attrattività verso investimenti esteri collegati a brevetti di alta qualità. La comprensione dell'importanza del pacchetto brevettuale europeo è facilitata se si pensa che proprio la materia brevettuale, a differenza di quella dei marchi, dei disegni industriali e delle indicazioni geografiche di provenienza dei prodotti agricoli, è rimasta a lungo caratterizzata da sistemi nazionali assai differenti.
  Ricorda, poi, brevemente l'evoluzione nella storia dei brevetti in ambito comunitario, evidenziando che il Trattato di Lisbona dal 2000 estendeva la competenza dell'Unione europea in materia di brevetti e che, pertanto il Consiglio dell'Unione europea, il 20 marzo 2011, autorizzava con una decisione l'inizio di una cooperazione rafforzata tra venticinque degli allora ventisette Stati membri dell'Unione: infatti l'Italia e la Spagna non si associavano alla cooperazione rafforzata, per proteggere la propria rispettiva lingua, considerato che il Trattato di Lisbona prevedeva, sostanzialmente, un trilinguismo, ovvero inglese, francese e tedesco, mentre italiano e spagnolo non erano considerati.
  Ricorda, altresì, che a seguito di pressioni ricevute, anche attraverso appositi atti di indirizzo, i due rami del Parlamento (il Senato nel luglio 2013 e la Camera nel giugno 2015) esortavano l'Esecutivo a rivedere la propria posizione e aderire alla cooperazione rafforzata sul brevetto unitario europeo.
  Passando ad illustrare il contenuto specifico dell'Accordo in esame, molto importante, osserva che esso si compone di un preambolo di ottantanove articoli, raggruppati in cinque parti, oltre a due allegati contenenti rispettivamente lo statuto del tribunale unificato dei brevetti e i criteri di distribuzione del contenzioso tra la sede centrale di Parigi le sezioni di Londra e di Monaco di Baviera. Esprime, al riguardo, perplessità circa la sezione londinese, considerando l'esito del recente referendum che ha sancito l'intenzione, da parte della maggioranza dei cittadini al Regno Unito che si sono espressi in tale consultazione, di non fare più parte dell'Unione europea.Pag. 102
  Illustrando, poi, gli aspetti salienti dell'articolato, rileva che la parte prima concerne disposizioni generali e istituzionali, e si compone degli articoli da 1 a 35: in particolare l'articolo 1 istituisce il tribunale unificato dei brevetti, con la finalità della composizione delle controversie relative ai brevetti europei e ai brevetti europei con effetto unitario.
  Pone in evidenza, quindi, che dopo l'articolo 2, dedicato alle definizioni, l'articolo 3 concerne l'ambito di applicazione dell'Accordo e che lo status giuridico del tribunale è oggetto dell'articolo 4: il tribunale ha personalità giuridica in ciascuno Stato membro contraente e gode della capacità giuridica più estesa accordata in ciascuno degli ordinamenti nazionali alle persone giuridiche. Evidenzia, poi, che l'articolo 5 concerne la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del tribunale.
  Rileva, ancora, che l'articolo 6 disciplina i vari gradi del tribunale, che si compone di un tribunale di primo grado, di una corte d'appello e di una cancelleria.
  Osserva, inoltre, che L'articolo 7 prevede per il tribunale la divisione centrale di Parigi le sezioni di Londra e Monaco di Baviera, mentre gli articoli da 15 a 19 riguardano i giudici del tribunale. Illustra, quindi, gli articoli 20-23, evidenziando che essi riguardano il primato del diritto dell'Unione e la responsabilità degli Stati membri contraenti e osserva che ciò è molto importante per superare tutta la normativa nazionale.
  Evidenzia, ancora, che l'articolo 24 specifica le fonti del diritto su cui si fondano le decisioni del tribunale unificato dei brevetti, mentre gli articoli 31-35 sanciscono la competenza internazionale del tribunale, stabilita in conformità al regolamento UE 1215 del 2012, e, ove applicabile, in base alla Convenzione sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, la cosiddetta Convenzione di Lugano. Pone in risalto, inoltre, che l'articolo 32 riguarda la competenza esclusiva del tribunale, mentre l'articolo 33 riguarda la competenza delle divisioni del tribunale di primo grado. Evidenzia anche che l'articolo 35 riguarda l'istituzione a Lubiana e a Lisbona di un centro di mediazione e arbitrato per le controversie in materia di brevetti ricomprese nella competenza del tribunale unificato di cui all'Accordo in esame.
  Passando a trattare della parte seconda, pone in rilievo che essa riguarda le disposizioni finanziarie (articoli 36-39), mentre l'organizzazione e le disposizioni procedurali per il tribunale unificato dei brevetti sono oggetto della parte terza (articoli 40-82).
  Osserva, quindi che è previsto lo statuto del tribunale (articolo 40), che fissa i dettagli dell'organizzazione e del funzionamento di esso, ed è contenuto nell'allegato I all'Accordo in esame. Lo statuto può essere modificato con decisione del comitato amministrativo, ma senza alterare in profondità il contenuto dell'Accordo.
  L'articolo 41 è dedicato al regolamento procedurale, che fissa i dettagli dei procedimenti innanzi al tribunale in conformità all'Accordo e allo statuto. Il regolamento procedurale è adottato dal comitato amministrativo ma, significativamente, con il previo parere della Commissione europea in ordine alla compatibilità del regolamento procedurale con il diritto della UE. Anche nel caso del regolamento di procedura, eventuali modifiche non possono alterare in profondità l'Accordo o lo statuto che ne sono presupposti.
  I rimanenti articoli da 42 a 48 concernono la proporzionalità e l'equità delle modalità di trattamento delle controversie da parte del tribunale unificato, nonché la gestione delle cause, le procedure elettroniche utilizzabili, la pubblicità dei procedimenti e la capacità giuridica nei confronti del tribunale, che appartiene a qualsiasi persona fisica o giuridica, od organismo equivalente, autorizzata ad avviare procedimenti in base al proprio diritto nazionale. Tra le parti nei procedimenti è ricompresa in primis la figura del titolare di un brevetto, rappresentato di norma da avvocati abilitati al patrocinio innanzi ad un organo giurisdizionale nazionale di uno Stato membro contraente.Pag. 103
  Gli articoli 49-51 sono di grande rilevanza in ragione di quanto in precedenza esposto sulle obiezioni sollevate dall'Italia e dalla Spagna nei confronti del regime linguistico delle procedure innanzi al tribunale unificato: salvo una serie di disposizioni derogatorie, di norma è stabilito che la lingua del procedimento (articolo 49) innanzi alle divisioni regionali o locali del tribunale è una delle lingue ufficiali dello Stato che ospita la divisione interessata, ovvero una delle lingue ufficiali designate dagli Stati membri contraenti che condividano una divisione regionale. Essendo previste al momento solo la divisione centrale di Parigi e le sezioni di Londra e Monaco di Baviera, ne deriva il regime sostanzialmente trilinguistico contestato tuttora dalla Spagna e, in una prima fase, anche dal nostro Paese.
  Nei procedimenti innanzi al tribunale (articoli 52-55) sono previste procedure scritte, procedure provvisorie e procedure orali, e l'articolo 53 elenca non esaustivamente i mezzi di prova nei procedimenti del tribunale, che vanno dall'audizione di parti e testimoni alle perizie e alle ispezioni, fino alla produzione di documenti e alla domanda di informazioni, nonché a prove o esperimenti comparativi.
  La forma delle decisioni del tribunale unificato è oggetto degli articoli da 76 a 82: il tribunale si attiene alle richieste presentate dalle parti, agendo pienamente nel campo del diritto civile. Le decisioni le ordinanze del tribunale sono motivate e formulate per iscritto, ed emesse nella lingua del procedimento. Le decisioni e le ordinanze (articolo 78) sono adottate a maggioranza dei membri del collegio, e in caso di parità prevale il voto del presidente. Qualsiasi giudice del collegio può eccezionalmente esprimere una dissenting opinion. In qualsiasi momento dello svolgimento del procedimento le parti possono porre fine alla controversia mediante transazione tra di loro, convalidata da una decisione del tribunale. Ciò trova però un limite nel fatto che la revoca o la limitazione di un brevetto non possono avvenire mediante una tale transazione (articolo 79).
  L'articolo 81 prevede casi eccezionali di riesame a seguito di una decisione definitiva del tribunale, che la corte d'appello può disporre in determinate circostanze – come la scoperta di un fatto di natura decisiva, di cui non si era precedentemente a conoscenza, o vizi sostanziali di procedura quale la mancata notifica al convenuto contumace. In caso di richiesta di riesame fondata, la corte d'appello annulla in tutto o in parte la decisione relativa e riapre il procedimento, tutto ciò senza pregiudizio degli interessi di chi in buona fede utilizzi brevetti legittimati dalla decisione oggetto di riesame. L'articolo 82 prevede che le decisioni e le ordinanze del tribunale sono esecutive in qualsiasi Stato membro contraente.
  Rileva, inoltre, che il disegno di legge in esame consta di sei articoli: come di consueto, i primi due concernono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013. Gli articoli 3 e 4 contengono norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad alcune disposizioni dell'Accordo. In particolare, l'articolo 3 modifica il decreto legislativo n. 168 del 2003, relativo all'istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello. In particolare, la norma modifica la lettera a), del comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo, al fine di escludere dalla cognizione delle Sezioni specializzate le (sole) azioni cautelari e di merito per le quali l'Accordo sul tribunale unificato dei brevetti – si vedano, in particolare, gli articoli 3 e 32 – prevede la competenza esclusiva del tribunale stesso.
  Osserva, pertanto, che, ai sensi di questa modifica e in virtù di quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 32 dell'Accordo, gli organi giurisdizionali nazionali – le Sezioni in questione – rimangono competenti a conoscere delle azioni relative a brevetti che non rientrano nella competenza esclusiva del Tribunale unificato.Pag. 104
  Osserva, altresì, che l'articolo 4 integra la disciplina sul diritto di brevetto contenuta nell'articolo 66 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005). Rileva che, in particolare, il disegno di legge inserisce nel citato articolo 66 del Codice della proprietà industriale tre nuovi commi da 2-bis a 2-quater.
  Evidenzia che il nuovo comma 2-bis dispone che il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi ad un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima invenzione è protetta. Ciò qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità e della destinazione dei mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza.
  Ai sensi del nuovo comma 2-ter, quanto sopra previsto non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi dello stesso articolo 66, comma 1.
  Rileva, in proposito, che tali nuovi commi disciplinano il diritto di impedire l'utilizzazione indiretta dell'invenzione, prerogativa riconosciuta ai titolari di brevetti europei dalle norme dell'Accordo.
  Osserva, altresì che, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo, quanto disposto dal paragrafo 1 non si applica quando i mezzi sono prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non inciti la persona a cui sono forniti a commettere gli atti vietati dall'articolo 25 (relativo al diritto di impedire l'utilizzazione diretta dell'invenzione).
  Sottolinea, poi, che non risulta del tutto chiara la locuzione di cui al comma 2-ter «atti vietati ai sensi dello stesso articolo 66, comma 1», posto che il comma 1 in questione stabilisce che i diritti di brevetto consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal Codice stesso.
  Evidenzia pure che il comma 2-quater dispone che – ai fini di cui al comma 2-bis – non si considerano aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione i soggetti che compiono gli atti (consentiti in ambito privato o per fini sperimentali) di cui all'articolo 68, comma 1 del Codice.
  Ribadisce, quindi, che la ratifica dell'Accordo in titolo è estremamente importante per la tutela sia delle nostre imprese sia dei centri universitari, che solo grazie all'Intesa in discussione potranno godere dei benefici di un sistema di mediazione e di gestione delle controversie legali a livello unificato, sistema dal quale, in precedenza gli operatori economici italiani erano esclusi. Raccomanda, pertanto, una rapida approvazione del provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, associandosi alle considerazioni svolte dalla relatrice, pone in rilievo l'importanza dell'Accordo in titolo, e della sua necessaria implementazione, con un processo che prevedibilmente sarà di non breve durata.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015.
C. 3759 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 maggio scorso.

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  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali, Bilancio e Finanze.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, onorevole Porta, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.
C. 3767 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.
C. 2710 Governo.