CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 27 giugno 2016
662.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 37

ATTI DEL GOVERNO

  Lunedì 27 giugno 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Proposte di nomina dei professori Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti a componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
Nomine nn. 70-71.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto delle proposte di nomina all'ordine del giorno.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

  Luigi DALLAI (PD), relatore, premette che, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR (decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010), il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti per il Parlamento, con lettere del 6 giugno 2016, ha trasmesso alla Presidenza della Camera le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina a componenti del Consiglio direttivo dei professori Fabio Beltram (nomina n. 70) e Maria Luisa Meneghetti (nomina n. 71). Ricorda che l'ANVUR è stata istituita nel 2006 (comma 138 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262) al fine «di razionalizzare Pag. 38il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonché dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione». Secondo il regolamento istituivo dell'ANVUR, gli organi dell'Agenzia sono: il Presidente, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti. Il Presidente ed i componenti degli organi dell'Agenzia restano in carica quattro anni e non possono essere nuovamente nominati. Il Consiglio direttivo è costituito da sette componenti, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari. Nel Consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone, definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro. Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell’European research council e del Consiglio nazionale degli studenti.
  L'atto all'esame della Commissione è un rinnovo parziale del Consiglio direttivo dell'ANVUR, per l'esattezza di due nuovi membri sui sette che lo compongono. Attualmente i membri del Consiglio direttivo sono cinque (Andrea Graziosi, Daniele Checci, Paolo Miccoli, Raffaella Rumiati e Susanna Terracini), per cui occorre integrare l'organo di due componenti. Illustra, quindi, una sintesi del curriculum vitae dei due professori proposti dal Governo quali nuovi membri del consiglio direttivo dell'ANVUR. Per la visione completa dei suddetti curricula, rinvia alla documentazione trasmessa dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, che è in distribuzione.
  Prima di avanzare una proposta si rimette al dibattito in seno alla Commissione.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti.
Atto n. 310.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente e relatrice, espone che lo schema di decreto di cui viene avviato l'esame definisce i criteri di ripartizione della quota premiale del FOE 2015, pari ad euro 99.025.459. Rammenta, inoltre, che, per il riparto di tale quota, si fa riferimento ai risultati della VQR, tenendo conto, altresì, di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. Lo schema di riparto è il terzo a considerare i risultati della VQR, che è ancora quella riferita al periodo 2004-2010, poiché i risultati della VQR 2011-2014, il cui bando è stato emanato nel 2015, saranno pubblicati entro il 31 ottobre 2016. L'importo indicato è stato accantonato dall'articolo 3 del decreto ministeriale n. 599 del 2015, con il quale è stato ripartito il FOE per il 2015 e con il quale è stata individuata parte dei criteri da utilizzare per il riparto della quota premiale.
  In particolare, l'articolo 3, recependo una delle condizioni presenti nel parere espresso dalla Commissione il 29 luglio 2015, basata sui chiarimenti che erano Pag. 39stati forniti dal Governo durante l'esame, ha disposto che la quota premiale è ripartita, con una proposta di distribuzione tra gli enti, secondo le seguenti indicazioni:
   il 70 per cento della quota è ripartita, in base ai risultati della VQR 2004-2010, prendendo in considerazione prodotti attesi, indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura e valutazione complessiva di ciascun ente, e tenendo conto del valore medio della quota premiale erogata negli anni 2012 e 2013;
   in assenza di VQR, la quota del Fondo da assegnare è calcolata esclusivamente sulla base del valore medio delle quote premiali assegnate negli anni 2012 e 2013;
   gli enti sono suddivisi in quattro gruppi. La suddivisione tiene conto del numero dei prodotti attesi individuati dall'ANVUR per ciascun ente e del numero delle aree scientifiche in cui tali prodotti risultano presenti per ciascun ente;
   il 30 per cento della quota è ripartita sulla base di specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione fra gli enti, all'esito della valutazione di un apposito Comitato nominato con decreto ministeriale.

  Ha previsto, altresì, che con decreto ministeriale, da emanare entro l'anno 2015, dovessero essere definiti i criteri di assegnazione e i termini e le modalità della procedura relativi al 30 per cento della quota premiale. Da ultimo, ha stabilito che l'assegnazione della (intera) quota premiale dovesse essere effettuata con (ulteriori) decreti ministeriali.
  Lo schema in esame definisce i criteri di ripartizione dell'intera quota premiale del FOE 2015, che risulta pari al 7,0 per cento delle assegnazioni ordinarie e al 5,8 per cento della disponibilità complessiva del FOE (inclusiva, dunque, delle assegnazioni straordinarie), a fronte di una previsione normativa di almeno il 7 per cento del FOE.
  Nello specifico, l'articolo 2 riguarda i criteri in base ai quali deve essere effettuata la ripartizione del 70 per cento della quota premiale e, a tal fine, aggiorna all’«ultimo biennio» – dunque agli anni 2013 e 2014 (e non agli anni 2012 e 2013 indicati nel decreto ministeriale n. 599 del 2015) il riferimento al valore medio della quota premiale da prendere in considerazione. Inoltre, invece di stabilire che, «in assenza di VQR», l'assegnazione della quota è calcolata sulla base del valore medio di precedenti quote premiali, prevede che tale meccanismo si applica agli enti con indicatori di qualità della VQR uguali o inferiori a 1 e di prodotti attesi inferiore a 175. Nella VQR 2004-2010, gli enti che hanno un numero di prodotti attesi inferiore a 175 (in realtà, inferiore a 19) sono 3, ossia Museo storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche «Enrico Fermi»; Istituto italiano di studi germanici; Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste. Al riguardo, segnala che è opportuno che si specifichi a quali indicatori finali di qualità si intenda fare riferimento.
  Inoltre, l'articolo 2 specifica che la suddivisione degli enti in 4 gruppi, avviene secondo i seguenti 3 range: da 6100 a 2000 prodotti; da 700 a 450; da 230 a 175. Segnalo che è necessario precisare il quarto range e ricordo, al riguardo, che, per il riparto della quota premiale 2014, il primo gruppo era costituito dal solo CNR, considerato separatamente in quanto partecipante a tutte le aree.
  Gli articoli da 3 a 6 specificano i criteri e le modalità di ripartizione del 30 per cento della quota premiale. In particolare, l'articolo 3 individua gli ambiti ai quali dovranno riferirsi i programmi e i progetti: si tratta delle 12 aree di specializzazione individuate dal Programma nazionale della ricerca 2015-2020 in coerenza con quanto stabilito dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente, presentata dall'Italia nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020. I programmi e i progetti da valutare dovranno garantire qualità e innovazione tecnologica, ponendo particolare attenzione ai bisogni nazionali. Pag. 40Le 12 aree individuate dal PNR sono Aerospazio, Agrifood, Fabbrica Intelligente, Salute, Blue Growth, Chimica Verde, Design Creatività Made in Italy, Cultural Heritage, Smart Communities, Tecnologie per gli Ambienti di Vita, Energia, Mobilità e Trasporti.
  L'articolo 4 individua i criteri di valutazione di programmi e progetti, indicando il punteggio massimo attribuibile a ciascun criterio, fino a un massimo di 100 punti complessivi. In particolare, specifica che i programmi e i progetti saranno valutati sulla base della rispondenza ai seguenti obiettivi: sviluppo delle competenze (massimo 25 punti); grado di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati (massimo 25 punti); attrazione degli investimenti, impatto socio-economico, sostenibilità economico-finanziaria (massimo 20 punti); team di programma o progetto e governance. Saranno considerati positivamente i programmi e i progetti ai quali partecipano giovani ricercatori e per i quali vi è una significativa presenza di ricercatrici (massimo 10 punti); tempi certi e obiettivi chiari (massimo 10 punti); capacità amministrativa e riduzione degli oneri amministrativi (massimo 10 punti). Per l'assegnazione della quota è necessario conseguire almeno 61 punti.
  L'articolo 5 individua gli elementi che i programmi e progetti devono evidenziare al loro interno, quali titolo e settore di afferenza, nome del coordinatore ed elenco dei partecipanti, ruolo di ogni unità operativa, abstract, tempi di realizzazione, costo complessivo, obiettivi finali, risultati attesi dalla ricerca, elementi per la verifica dei risultati, elementi di capacità amministrativa.
  L'articolo 6 prevede che gli enti sono tenuti a trasmettere i programmi e progetti al MIUR, esclusivamente con modalità telematiche, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto (presumibilmente, sul sito del MIUR). Dispone, inoltre, che ogni ente non può presentare più di quattro programmi o progetti come capofila e non può partecipare a più di tre programmi o progetti come partecipante, producendo, a tal fine, una specifica dichiarazione.
  L'articolo 7 dispone che «le assegnazioni» sia della quota del 70 per cento sia della quota del 30 per cento siano effettuate da parte di un Comitato appositamente costituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ne disciplina anche il funzionamento e i relativi oneri. Il Comitato deve concludere i lavori entro i 25 giorni successivi al termine previsto per la trasmissione dei programmi e dei progetti. Al riguardo, ricorda che il Comitato di valutazione effettua la valutazione di programmi e progetti, mentre l'assegnazione della quota premiale deve avvenire con decreti ministeriali, previo parere parlamentare, come avvenuto a decorrere dal riparto della quota premiale 2011: questo, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998 e dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del 2009.
  L'articolo 8 prevede il monitoraggio e la valutazione, da parte del MIUR, in relazione ai programmi e progetti finanziati, finalizzati a risolvere tempestivamente eventuali problematiche gestionali e individuare i migliori progetti finanziati in grado di raggiungere gli obiettivi nei tempi prefissati. Dispone, altresì, che i risultati delle valutazioni (ex post) saranno tenuti in considerazione «anche in sede di attribuzione delle future risorse del FOE».
  Evidenzia che dovrebbe essere chiarito se con quest'ultima previsione si intenda anticipare che tra i criteri che saranno definiti per il riparto della quota premiale 2016 sarà inserito il riferimento alla valutazione (ex post) dei programmi e dei progetti finanziati per il 2015.
  Comunica, infine che, prima di sottoporre all'attenzione della Commissione una proposta di parere, si attenderanno i chiarimenti richiesti al Governo e il contributo dei colleghi della Commissione.
  Poiché nessun altro richiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

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SEDE REFERENTE

  Lunedì 27 giugno 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 14.45.

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione.
C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

  Mara CAROCCI (PD), relatrice, espone che se oggi vengono incardinati, finalmente, i provvedimenti sull'educazione di genere e socio-affettiva è perché il 2016 non sembra un anno migliore del precedente, in quanto a femminicidi. L'ultimo caso eclatante, che ha catturato l'attenzione dell'opinione pubblica per la sua assurda efferatezza e per essere stato una morte annunciata è quello di Sara di Pietrantonio, la giovane arsa viva dall'ex fidanzato dopo che si erano lasciati e morta tra le fiamme. Il ragazzo l'ha riempita di benzina e le ha dato fuoco; è stata ritrovata dalla madre, carbonizzata, nell'indifferenza degli automobilisti che transitavano per via della Magliana a Roma. Questa triste lista purtroppo è in continuo aggiornamento: proprio nei giorni scorsi altre due tragiche storie vedono protagoniste giovani donne, la cui «colpa» è stata quella di voler porre fine a una relazione. A Spilimbergo, in Friuli, Michela Baldo è stata uccisa con due colpi di pistola dall'ex fidanzato, dopo che si erano lasciati da qualche giorno, dopo 3 anni di relazione. La fine del rapporto è stata la causa anche della strage familiare a Taranto: la follia omicida si è riversata nei confronti di Federica De Luca, proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto ufficializzare, davanti ai legali, la separazione con il marito. In questo caso, purtroppo la vittima innocente è stata anche il figlio della coppia, ucciso nella casetta al mare, a cui è seguito il suicidio del padre.
  Citati altri drammatici episodi di femminicidio, specifica di averli voluti ricordare quasi fossero una scintigrafia di un tumore vasto e profondo della nostra società, per far capire come i passi – pure importanti – che sono stati compiuti di recente non sono sufficienti. Ricorda che il Parlamento ha intrapreso già diverse iniziative legislative per il contrasto della violenza di genere (prima fra tutte, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – c.d. Convenzione di Istanbul – ratificata dall'Italia con legge n. 77 del 2013), che per essere attuate necessitano di politiche e strategie che si sviluppino su più piani, tra i quali quello culturale ed educativo appare il principale, posto che è l'unico che può dare risultati durevoli. In una recente intervista, anche Filomena Albano, Garante nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza, ha ribadito proprio questi concetti. Purtroppo, come i recenti avvenimenti evocati dimostrano, la violenza non accenna a diminuire e richiede pertanto un ulteriore, urgente, intervento. È evidente infatti che, senza una determinata e insistita azione educativa si continuerà anche in futuro ad esecrare delitti e piangere vittime. Questo è lo scopo comune, pur nella differenza delle proposte attuative, dei progetti di legge che la Commissione si accinge ad esaminare, ma bisogna aggiungere che il contrasto degli stereotipi di genere è altresì indispensabile per superare il gender gap che si misura anche tra la qualificazione e lo spessore professionale e culturale delle e gli effettivi sbocchi occupazionali e di carriera: le Pag. 42donne sono, in effetti, sottorappresentate rispetto al valore che sanno esprimere.
  Le otto proposte di legge di cui oggi si avvia l'esame, provenienti da vari gruppi, prevedono iniziative in ambito scolastico volte a prevenire le discriminazioni contro ogni diversità, con particolare riferimento a quelle di genere. Il quadro è la puntuale attuazione dei princìpi di pari dignità e non discriminazione di cui agli articoli 3, 4, 29, 37 e 51 della Costituzione, nonché di quanto previsto dal diritto europeo, che proibisce la discriminazione per ragioni connesse a genere, religione, convinzioni personali, handicap, età, orientamento sessuale o politico. La legge n. 107 del 2015 (la cosiddetta Buona Scuola), in due passaggi importanti, impone al sistema scolastico di farsi carico di questo compito. All'articolo 1, comma 7, lettera d), essa prevede tra gli obiettivi formativi lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica, il sostegno all'assunzione di responsabilità e l'educazione alla solidarietà, alla cura dei beni comuni e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri. Al medesimo articolo 1, al comma 16, si specifica che il Piano triennale dell'offerta formativa deve assicurare l'attuazione dei princìpi della pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. È seguita la nota del MIUR del settembre 2015, con cui è stato precisato che, nell'ambito delle competenze che gli alunni devono acquisire, riveste un aspetto fondamentale l'educazione alla lotta ad ogni tipo di discriminazione, e la promozione ad ogni livello del rispetto della persona e delle differenze. Vi è sottolineato che, in tale ambito, alle scuole spetta il compito – nelle forme e modalità che riterranno più opportune ed efficaci e che individueranno nell'ambito dell'autonomia didattica e gestionale loro attribuita – di predisporre azioni, nel rispetto di linee di indirizzo generale appositamente divulgate dallo stesso MIUR. Ricorda che, a tal fine, è stato costituito un tavolo tecnico e ritiene dunque, che dovranno anzitutto essere acquisite informazioni sul lavoro in corso, per evitare sovrapposizioni o distonie.
  Le differenze fra le proposte attengono, principalmente, agli insegnamenti di cui si prevede l'introduzione, agli ordini e gradi di scuole considerate e alla previsione dell'insegnamento come parte integrante delle attività didattiche già previste, ovvero come materia aggiuntiva.
  Per ovvie ragioni, si soffermerà più diffusamente sugli insegnamenti, mentre per gli altri aspetti fornirà un quadro di riferimento generale, rinviando, per ogni opportuno approfondimento, al dossier del Servizio studi.
  Gli atti Camera n. 1230 e n. 1944 prevedono l'insegnamento dell'educazione di genere, che non costituisce materia curricolare a sé stante, ma deve essere parte integrante delle attività didattiche già previste. Le relative misure educative devono essere inserite nei piani dell'offerta formativa delle scuole di ogni ordine e grado (compresa, dunque, la scuola dell'infanzia) per l'atto Camera n. 1230, nelle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'atto Camera n. 1944. I contenuti e le modalità di insegnamento devono essere adeguati all'età degli studenti e al loro diverso grado di maturità psico-fisica e devono tener conto delle diverse posizioni sull'argomento. I consigli di istituto nominano fra i docenti un referente dell'educazione di genere.
  Gli atti Camera n. 3022 e n. 2585 dispongono che il Ministro dell'istruzione, dell'università e dalla ricerca, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità, d'intesa con le regioni e con le province autonome, adotta i provvedimenti necessari per integrare i curricoli scolastici delle scuole di ogni ordine e grado rispettivamente, con l'insegnamento a carattere interdisciplinare dell'educazione di genere e con l'educazione – sostanzialmente, sempre a carattere interdisciplinare – alle differenze di genere. Inoltre, l'atto Camera n. 3022 prevede che, in attuazione di ciò, le scuole introducono nei piani dell'offerta formativa misure educative finalizzate al superamento di stereotipi e pregiudizi fondati Pag. 43sulla differenziazione delle persone in base al sesso. Più o meno lo stesso concetto è presente – con riferimento all'educazione alle differenze di genere – nell'atto Camera n. 2585.
  L'atto Camera n. 1510 prevede l'introduzione nelle scuole del primo e del secondo ciclo dell'insegnamento dell'educazione sentimentale, garantendo, in coerenza con gli obiettivi formativi di ciascun ciclo e nel rispetto dell'autonomia scolastica, che in ogni materia siano acquisite conoscenze e competenze al riguardo. Specifiche previsioni riguardano le scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, per le quali dispone che l'orario settimanale è aumentato di un'ora – dedicata, appunto, all'educazione sentimentale – con conseguente modifica dell'orario annuale obbligatorio delle lezioni. Infine, dispone un aumento degli organici del personale docente.
  L'atto Camera n. 2667 prevede che le scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, organizzino e promuovano, in orario curricolare, appositi programmi di educazione alla sessualità consapevole – finalizzati a garantire agli studenti, fra l'altro, un'adeguata conoscenza dei metodi contraccettivi e della prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili – e incentivino la diffusione, in orario extracurriculare, di corsi e incontri sul tema delle discriminazioni fondate sul genere e sull'orientamento sessuale. Prevede, altresì, l'inserimento dell'educazione alla parità di genere, all'affettività e alla sessualità consapevole tra gli obiettivi specifici di apprendimento recati dalle Indicazioni nazionali per il primo ciclo, dalle linee guida per il primo biennio degli istituti tecnici e degli istituti professionali, nonché dalle Indicazioni nazionali per i licei, anche in tal caso – sembrerebbe – limitatamente al primo biennio. Con specifico riferimento alle scuole secondarie di primo grado e ai primi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, prevede, poi, che il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità, e d'intesa con le regioni e le province autonome, promuova percorsi didattici a carattere interdisciplinare e altre iniziative finalizzati a sensibilizzare gli studenti sulle problematiche della violenza di genere, dell'omofobia e della transfobia, del bullismo e del cyberbullismo, attraverso l'inserimento nei piani dell'offerta formativa di appositi programmi di educazione alla parità di genere, all'affettività e alla sessualità consapevole.
  L'atto Camera n. 2783 prevede l'insegnamento presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado dell'educazione socio-affettiva. In particolare, da un lato stabilisce che lo studio dei temi ad essa afferenti costituisce parte integrante degli orientamenti educativi, dei programmi didattici e delle materie di insegnamento – riguardando gli aspetti scientifici, storici e culturali della sessualità –, e che, all'inizio dell'anno scolastico, il collegio dei docenti, d'intesa con il consiglio di istituto, predisponga e approvi un progetto per l'inserimento dell'educazione socio-affettiva nella programmazione didattica complessiva, dall'altro dispone che all'insegnamento dell'educazione socio-affettiva siano preposti i (soli) docenti di scienze e che ad esso siano dedicate almeno due ore al mese. Al riguardo sembrerebbe necessario un chiarimento.
  L'atto Camera n. 3423 intende introdurre nei «programmi» scolastici del sistema educativo di istruzione e formazione l'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale, demandando la definizione della disciplina al Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca. Per quanto concerne le modalità attuative, alcune proposte prevedono l'emanazione di una direttiva ministeriale o interministeriale, in alcuni casi con il coinvolgimento di regioni e province autonome. Altre proposte prevedono l'emanazione di linee guida, cui si provvede, in alcuni casi, con decreto interministeriale e, talvolta, con il coinvolgimento di regioni e province autonome. Una proposta dispone che le linee guida siano elaborate da una Commissione tecnica per la lotta alle discriminazioni e per il superamento degli stereotipi di genere in ambito scolastico, di cui prevede l'istituzione. Pag. 44Un'altra proposta prevede che le linee guida siano elaborate da parte di un comitato tecnico-scientifico, anch'esso da istituire.
  Ulteriori previsioni attengono all'adeguamento dei corsi universitari con l'inserimento, o con il potenziamento, di corsi di studi di genere, anche al fine di preparare all'insegnamento, nonché alla formazione in servizio dei docenti su tali tematiche. Al riguardo segnala, in particolare, che, in alcuni casi, le proposte di legge stabiliscono un adeguamento della formazione universitaria dei docenti – ovvero, della formazione in servizio – anche con riferimento ad ordini di scuole (dell'infanzia e/o primaria), per i quali, tuttavia, le stesse non prevedono l'introduzione dei nuovi insegnamenti. Si tratta di un aspetto da chiarire.
  Con sfumature lessicali differenti, alcune proposte prevedono, poi, l'adozione di libri di testo e materiali didattici conformi alle condizioni fissate nel codice di autoregolamentazione PO.LI.TE. (Pari Opportunità nei Libri di Testo), adottato nel contesto del IV Programma d'azione comunitaria fra le donne e gli uomini 1996-2000. Al riguardo segnala che il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere previsto dal decreto-legge n. 93 del 2013, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2015, ha annunciato l'avvio di una riflessione sull'uso del linguaggio nei libri di testo e sui possibili stereotipi discriminatori che ne possono derivare, riconsiderando l'esperienza maturata nell'ambito del progetto PO.LI.TE. In particolare, ha previsto l'avvio di un tavolo tecnico con editori aderenti all'AIE per la revisione e l'attualizzazione del Codice di autoregolamentazione relativo al genere. Anche per questo aspetto andrà verificato lo stato dell'arte.
  Una proposta dispone che le scuole – anche promuovendo l'adozione di una strategia condivisa, in collaborazione con le amministrazioni locali, i servizi socio-sanitari, gli altri soggetti del sistema di educazione e di formazione e i centri per l'impiego – inseriscano «la prospettiva di genere nel piano di percorsi e di servizi che accompagnano il minore e la minore, il giovane e la giovane, l'adulto e la adulta nelle diverse situazioni della vita e nello sviluppo del proprio progetto personale, educativo e professionale». Si tratta di una previsione che occorrerebbe esplicitare meglio.
  Solo tre proposte di legge, infine, prevedono oneri e solo una li quantifica. Per questo profilo, rinvia alla documentazione degli uffici.
  Nell'auspicare lo svolgimento di una ampia discussione sull'argomento, anticipa che sarà opportuno costituire un Comitato ristretto che consenta di arrivare ad una sintesi, previo svolgimento di un ciclo mirato di audizioni, secondo le indicazioni che proverranno dai gruppi.

  Celeste COSTANTINO (SI-SEL) ringrazia la Commissione Cultura per aver posto all'ordine del giorno un tema così importante. Sottolinea che, a differenza di altre iniziative normative in materia, con le proposte in discussione si opera un tentativo diverso, volto soprattutto alla bonifica culturale e alla prevenzione. Ricorda che la Convenzione di Istanbul, all'articolo 14, chiede che venga inserita nei programmi scolastici l'educazione all'affettività. Tutti i Paesi hanno provveduto. L'Italia e la Grecia, invece, non hanno inserito nei propri ordinamenti scolastici né l'educazione sessuale né quella affettiva. Evidenzia che nelle proposte è stata prevista almeno un'ora settimanale dedicata a tale ambito educativo, ma è consapevole che non tutti sono d'accordo. Mentre sa che la formazione degli insegnanti e l'introduzione di specifici libri di testo trovano una maggiore condivisione. Conclude ricordando l'apporto fondamentale di tutte le parti sociali che si sono prodigate per lavorare alla stesura dei diversi testi.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.