CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 27 giugno 2016
662.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 10

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 27 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 11.45.

DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.
C. 3892 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato).

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3892 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 59 del 2016 recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'onere per l'anno 2016 relativo all'attivazione del registro informatico dei pegni non possessori di cui all'articolo 1, pari ad euro 200.000, è da considerarsi quale spesa in conto capitale, relativa alle spese di primo impianto connesse all'adeguamento software e hardware delle attuali attrezzature informatiche;Pag. 11
    la stima dell'onere di euro 100.000 per l'anno 2017 è da considerarsi prudenziale, in quanto tale onere è necessario a garantire la copertura delle spese di natura amministrativa ed informatica (spesa di parte corrente) volte a consentire l'effettiva attivazione ed il funzionamento del nuovo registro dei pegni non possessori, nelle more del perfezionamento del meccanismo di devoluzione del gettito derivante dall'incameramento dei diritti che saranno posti a carico degli utenti in relazione alle operazioni da effettuarsi sul registro;
    la misura degli importi che saranno costituiti da una componente fissa e da una quota variabile dei diritti differenziati, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sarà idonea a garantire la copertura dei costi di gestione ed evoluzione del registro, comunque stimabili di modesta entità;
    l'articolo 2, in materia di finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile o altri diritti reali immobiliari sospensivamente condizionato, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche qualora il diritto reale immobiliare risulti sottoposto a procedure esecutive per la riscossione di somme non pagate in relazione a debiti tributari verso l'erario iscritti a ruolo;
    le valutazioni relative alla determinazione dell'onere per l'attuazione del registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliare, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi, di cui all'articolo 3, risultano di carattere prudenziale;
    l'autorizzazione di spesa a tal fine prevista, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, consentirà al Ministero della giustizia, anche avvalendosi di SOGEI, di provvedere alla implementazione e alla digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed informativa dell'amministrazione;
    ai fini dell'attuazione del predetto registro elettronico, l'attività di digitalizzazione degli archivi cartacei relativi ai procedimenti presso gli uffici giudiziari, da concludersi, presumibilmente, nel corso del triennio 2016-2018, costituisce la principale voce di spesa (di natura corrente) stimata in misura prudenziale per l'intero triennio in circa 9,2 milioni di euro, mentre la quota di spesa rimanente per il medesimo triennio, pari complessivamente a circa 1,3 milioni di euro, rappresenta la stima degli oneri di investimento (hardware e software) per l'acquisizione dei beni e servizi necessari tramite CONSIP, in coerenza con le linee del Piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione;
    per ciò che concerne la gestione ed il funzionamento del predetto registro elettronico, sia la misura degli importi dei contributi a carico degli utenti per l'accesso alla piattaforma informatizzata, sia la misura della contribuzione finanziaria da parte della Banca d'Italia, da stabilire attraverso convenzioni tra la stessa Banca, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze, saranno idonee a garantire ampiamente la copertura dei costi di funzionamento a regime, ivi comprese eventuali attività connesse all'evoluzione e all'aggiornamento del registro elettronico;
    in caso di partecipazione ai corsi di cui all'articolo 5-bis – per la formazione dei soggetti iscritti all'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati – da parte di un numero di frequentatori inferiore rispetto alle previsioni, potranno ridursi in maniera proporzionale anche i relativi oneri, assicurando in tal senso la neutralità finanziaria complessiva della disposizione;
    risultano soddisfatti i requisiti previsti dal sistema di contabilità europea (SEC 2010) ai fini della configurazione finanziaria – in quanto tale priva di effetti sull'indebitamento netto – dell'operazione di acquisizione di partecipazione di cui all'articolo 7, che prevede il trasferimento Pag. 12al Ministero dell'economia e delle finanze delle azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A.;
    l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'intero capitale sociale della predetta società è suscettibile di determinare complessivamente effetti positivi per la finanza pubblica, seppur di non agevole quantificazione;
    la corresponsione di indennizzi in favore degli investitori in banche in liquidazione, di cui agli articoli da 8 a 10, essendo integralmente a carico del Fondo di solidarietà istituito ai sensi del comma 855 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, che è gestito dal Fondo interbancario di Tutela del Depositi (FITD) ed è finanziato esclusivamente con le risorse finanziarie apportate dai soggetti aderenti allo stesso FITD in relazione alle necessità connesse agli interventi del Fondo, non è suscettibile di determinare effetti per la finanza pubblica;
    la simulazione alla base della stima del gettito conseguibile dall'articolo 11 – che consente agli enti creditizi e finanziari di optare per il mantenimento dell'applicazione delle disposizioni relative alla trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate (DTA) iscritte in bilancio ed attinenti a svalutazioni di attività e perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile dietro pagamento di un canone annuale, determinato annualmente applicando l'aliquota dell'1,5 per cento alla differenza tra l'ammontare delle DTA e le imposte versate – è stata effettuata mediante l'utilizzo di un modello di microsimulazione, a livello di singolo contribuente, con eventuale emersione in capo al medesimo contribuente di una «base imponibile» per il calcolo ed il successivo versamento del canone eventualmente dovuto;
    la maggiore entrata di 3,8 milioni di euro nel 2028 è conseguenza non del versamento stimato del canone, bensì del «rimbalzo» del minore acconto versato nell'anno 2027 in conseguenza della deducibilità del canone versato, che viene invece meno nell'anno successivo;
    i soggetti maggiormente interessati alla disposizione in oggetto, stante la elevata presenza in bilancio della svalutazioni crediti, sono i soggetti bancari, che in quanto tali, hanno la massima convenienza e il massimo interesse a procedere da subito alla opzione per contabilizzare le DTA ai fini del patrimonio netto di vigilanza, mentre eventuali opzioni successive potrebbero assicurare maggiori entrate da canone, sia pure al netto della correlata deducibilità dello stesso,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede delucidazioni al rappresentante del Governo in merito all'entrata di 3,8 milioni di euro nel 2028, prevista dall'articolo 11, che sarebbe conseguenza del «rimbalzo» del minore acconto versato nell'anno 2027.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA evidenzia che l'entrata in oggetto deriva dal fatto che l'acconto che sarà versato nell'anno 2027 sarà calcolato deducendo dal reddito il canone di cui all'articolo 11, che verrà invece meno nel successivo anno 2028, il che comporterà il versamento di un maggiore importo a saldo nel medesimo anno 2028.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S), preannunciando il voto contrario sulla proposta di parere del relatore, esprime, anche a nome del proprio gruppo, una valutazione critica sul provvedimento in esame.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, fa presente che in data odierna l'Assemblea Pag. 13ha trasmetto il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Pesco 1.3 e 1.4, che prevedono, tra l'altro, l'istituzione di un fondo rotativo di garanzia con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro, senza provvedere al reperimento delle necessarie risorse;
   Pesco 1.5 e Villarosa 1.6, che consentono alle imprese di richiedere una garanzia pubblica per i loro crediti, senza prevedere alcuna forma di copertura dei relativi oneri;
   Villarosa 8.2 e 9.09, che prevedono il riconoscimento di un credito di imposta in favore dei soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato dalle azioni delle banche di cui al decreto-legge n. 183 del 2015, in una misura pari al 35 per cento del valore nominale delle predette azioni, senza tuttavia quantificare gli oneri, contestualmente prevedendo la riduzione dal 96 all'89 per cento della deducibilità degli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi ed apportando modifiche al decreto legislativo n. 446 del 1997, nella parte relativa alla determinazione del valore della produzione netta delle banche e delle imprese assicuratrici;
   Villarosa 8.5 e 9.012, che prevedono che il Ministero dell'economia e delle finanze provveda a rimborsare integralmente i soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato dalle azioni e dagli elementi di classe 2 delle banche di cui al decreto-legge n. 183 del 2015, senza tuttavia quantificare i relativi oneri, contestualmente prevedendo la riduzione dal 96 all'89 per cento della deducibilità degli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi ed apportando modifiche al decreto legislativo n. 446 del 1997 nella parte relativa alla determinazione del valore della produzione netta delle banche e delle imprese assicuratrici;
   Villarosa 9.113, che prevede, per i possessori dei titoli delle banche di cui al decreto-legge n. 183 del 2015 il cui valore viene ridotto o azzerato dal provvedimento di risoluzione delle medesime banche, una disciplina specifica in materia di trattamento del capital gain, comprendente, tra l'altro, la deduzione delle eventuali minusvalenze dal reddito imponibile, senza tuttavia quantificare i relativi oneri, contestualmente prevedendo la riduzione dal 96 all'89 per cento della deducibilità degli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi ed apportando modifiche al decreto legislativo n. 446 del 1997 nella parte relativa alla determinazione del valore della produzione netta delle banche e delle imprese assicuratrici;
   Villarosa 9.06, che prevede l'istituzione di un Fondo di ristoro, destinato a ristorare gli azionisti e gli obbligazionisti delle banche di cui al decreto-legge n. 183 del 2015, con una dotazione annua di 500 milioni di euro, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante utilizzo di una forma di copertura non certa, né nel suo effettivo realizzarsi né nell'ammontare (eventuali dividendi annuali derivanti alla partecipazione al capitale della Banca d'Italia e utilizzo del 5 per cento delle quote da destinare a riserva della medesima Banca);
   Villarosa 9.019 e 12-bis.03, che prevedono, tra l'altro, l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia detenute da soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici, senza provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria, ma limitandosi ad autorizzare la Banca d'Italia a ridurre le riserve iscritte in bilancio per un importo corrispondente alle quote acquisite dal predetto Ministero;
   Sandra Savino 11.1, che è diretta a sopprimere l'articolo 11 che, al comma 13, Pag. 14provvede al rifinanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, già utilizzato per la parziale copertura del decreto-legge n. 67 del 2016, in corso di conversione;
   Sandra Savino 11.6, che riduce di otto annualità (dal 2029 al 2021) il periodo in cui vige l'obbligo di pagare il canone di cui all'articolo 11;
   Busin 11.15 e Brugnerotto 11.200, che prevedono che parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 11 siano destinate a finalità diverse da quella attualmente prevista, ovvero il rifinanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, già utilizzato per la parziale copertura del decreto-legge n. 67 del 2016, in corso di conversione;
   Marcon 11.02, che prevede agevolazioni fiscali per la finanza etica, senza prevedere alcuna forma di copertura.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Paglia 6.01, che prevede l'istituzione di un Fondo per le politiche abitative presso la Cassa depositi e prestiti con una dotazione annua di 400 milioni di euro, provvedendo ai relativi oneri mediante l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali e la modifica della misura del PREU. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione all'idoneità e alla congruità della copertura proposta;
   Villarosa 8.1, che prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta delle banche di cui al decreto-legge n. 183 del 2015, sottoscriva, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, strumenti finanziari fino a 1 miliardo e 200 milioni di euro. La norma prevede, contestualmente, la riduzione dal 96 all'89 per cento della deducibilità degli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi ed apporta modifiche al decreto legislativo n. 446 del 1997 nella parte relativa alla determinazione del valore della produzione netta delle banche e delle imprese assicuratrici. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;
   Villarosa 9.018, che prevede una specifica destinazione (fondo per il reddito di cittadinanza e fondo di garanzia per le piccole e medie imprese) di parte degli eventuali dividendi annuali della Banca d'Italia e delle quote da destinare a riserva della medesima Banca. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa;
   Alberto Giorgetti 11.2, che modifica la disciplina di cui all'articolo 11, in materia di attività per imposte anticipate. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa;
   Sandra Savino 11.5, che stabilisce che l'opzione per il mantenimento del regime fiscale di cui all'articolo 2, commi da 55 a 57 del decreto-legge n. 225 del 2010, possa essere revocata annualmente. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa;
   Alberto Giorgetti 11.12, la quale prevede che, ai fini della determinazione delle imposte versate ai fini di cui all'articolo 11, si tenga conto, per il periodo di imposta dal 2015 al 2018, anche delle imposte attribuibili figurativamente ai dividendi provenienti da imprese estere controllate che non hanno concorso a formare il reddito o il valore della produzione netta del soggetto partecipante, provvedendo alla copertura del relativo onere, peraltro non quantificato, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione all'idoneità e alla congruità della copertura proposta;Pag. 15
   Paglia 12-bis.01, recante una delega per la riforma dell'ordinamento bancario mediante la separazione tra banche commerciali e banche d'affari, che prevede, tra l'altro, un trattamento fiscale più favorevole per le banche commerciali rispetto a quello previsto per le banche d'affari. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa.

  Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti puntualmente menzionati dal relatore, sottolineando inoltre come l'articolo aggiuntivo Paglia 12-bis.01 contenga una delega, il cui inserimento non è consentito in un decreto-legge. Esprime inoltre nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti, in quanto non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 8.1, 8.2, 8.5, 9.113, 11.1, 11.2, 11.5, 11.6, 11.12, 11.15, 11.200 e sugli articoli aggiuntivi 6.01, 9.06, 9.09, 9.012, 9.018, 9.019, 11.02, 12-bis.01 e 12-bis.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone altresì di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 11.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Lunedì 27 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 11.55.

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
Atto n. 297.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 giugno 2016.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in considerazione dell'imminenza dell'inizio in Assemblea delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2016, in assenza di obiezioni, sospende l'esame del provvedimento.

  La seduta, sospesa alle 11.55, riprende alle 14.25.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, ritiene opportuno, a conclusione dell'ampio ciclo di audizioni svoltosi ed alla luce anche del documento fatto pervenire dalla Corte dei conti e trasmesso ai componenti della Commissione, raccogliere dai rappresentanti dei diversi gruppi parlamentari eventuali indicazioni e sottolineature rispetto alle problematiche ed alle questioni dagli stessi considerate meritevoli di maggiore attenzione ed ulteriore approfondimento, anche al fine di procedere successivamente alla predisposizione di una proposta di parere sul testo che possa essere quanto più possibile condivisa.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) rileva che, pur avendo ora il Parlamento l'occasione Pag. 16di intervenire sulla complessa materia delle società a partecipazione pubblica, la razionalizzazione prospettata dal Governo con lo schema di decreto legislativo in esame non sembra muovere nella direzione auspicata di una riforma efficace e credibile del comparto, finalizzata a porre rimedio alle numerose criticità che da anni attraversano lo stesso. Rileva, preliminarmente, come le perdite del settore delle società a partecipazione pubblica ammontano oramai a circa 1,1 miliardi di euro all'anno, con uno stock di debito complessivamente pari, secondo i dati riportati dalla Corte dei conti, a circa 84 miliardi di euro, suscettibili, a loro volta, di tramutarsi in ulteriori nuove perdite per l'intero settore. Osserva, in particolare, come le problematiche maggiori attengano al comparto delle società a partecipazione pubblica degli enti territoriali.
  A suo giudizio, occorrerebbe in primo luogo rafforzare il sistema dei controlli ed implementare le norme poste a presidio della risarcibilità del danno erariale, in caso di accertamento di responsabilità in capo agli amministratori delle società medesime o agli amministratori locali.
  Ritiene che il Governo avrebbe, inoltre, dovuto porre in essere un intervento più diretto a sostegno delle carenze di personale lamentate dalla Corte dei conti, prevedendo all'uopo forme specifiche di turn over per i magistrati, nonché predisporre misure volte a chiarire il riparto delle competenze giurisdizionali tra giudice ordinario e Corte dei conti, dal momento che spesso sui procedimenti in materia di responsabilità per danno erariale giunge la decisione della Corte di cassazione che ne attribuisce la competenza al giudice ordinario, con inevitabili effetti di allungamento dei tempi occorrenti alla definizione dei giudizi inerenti le azioni di responsabilità. Nel complesso, manca a suo parere un intervento di riforma seria e globale dell'intero comparto, permanendo una vaga distinzione delle competenze tra il giudice ordinario ed il giudice contabile, laddove occorrerebbe invece fornire alla Corte dei conti tutti gli strumenti necessari affinché essa possa svolgere con piena efficienza le funzioni attribuitele dall'ordinamento.
  Bisognerebbe altresì definire con maggiore precisione la nozione di danno erariale, patrimoniale e non, al fine di specificare univocamente che anche i comportamenti attivi, e non solo quelli di natura omissiva, integrano la fattispecie di responsabilità per danno erariale e come tali sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale.
  Come emerso nel corso delle audizioni, evidenzia altresì che le società a partecipazione pubblica spesso utilizzano le norme contenute nei relativi statuti per eludere il controllo analogo, indicando in maniera strumentale una percentuale della quota di partecipazione del soggetto pubblico inferiore a quella stabilita dalle norme per l'attivazione del controllo medesimo.
  Osserva come le misure troppo blande previste dallo schema di decreto legislativo in esame rischino di mantenere inalterata la situazione vigente, in tal modo vanificando il perseguimento degli obiettivi fondamentali dichiarati dalla stessa Ministra Madia, in particolare quelli di una effettiva e completa razionalizzazione del comparto e della definizione di una normativa di riferimento chiara ed esaustiva. Fa presente che una tale valutazione discende dal fatto che il provvedimento in discussione non risolve appunto taluni aspetti poco chiari del quadro normativo di riferimento, con il rischio che tra qualche anno le società a partecipazione pubblica saranno caratterizzate dalle medesime criticità riscontrabili oggi. Esprime pertanto un giudizio complessivamente negativo sullo schema di decreto legislativo in esame, che non reca una vera e propria riforma del settore delle società a partecipazione pubblica, auspicando che nel corso del prosieguo del dibattito possano essere apportate al testo le necessarie modifiche nel senso dianzi illustrato.
  Ritiene che una ulteriore riflessione andrebbe svolta in ordine all'articolo 7, in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, non essendo chiaro il Pag. 17rapporto tra l'atto amministrativo con cui viene deliberata la costituzione e l'atto costitutivo della società, nonché in ordine all'articolo 11, comma 6, concernente la non corresponsione della parte variabile della retribuzione in caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore.
  Preannunzia, infine, la presentazione di una proposta alternativa di parere da parte del gruppo MoVimento 5 Stelle, auspicando si possa pervenire all'espressione di un parere che tenga in debito conto anche le indicazioni emerse nel corso delle audizioni svolte nonché quelle contenute nel testo depositato dalla Corte dei conti.

  Rocco PALESE (Misto-CR), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal deputato Sorial, sottolinea come le misure contenute nello schema di decreto legislativo in esame non appaiano inidonee a conseguire gli obiettivi di fondo dichiarati dallo stesso Governo, in linea di principio peraltro condivisibili. Osserva come, salvo talune eccezioni, nella quasi totalità dei casi l'esperienza delle società a partecipazione pubblica risulta caratterizzata da fenomeni distorsivi e da gestioni dissennate, tali da configurare il comparto intero come una sorta di inguaribile patologia del sistema Paese. A suo giudizio, la razionalizzazione del settore non può prescindere da un intervento serio ed incisivo nella materia dei controlli, che debbono essere quanto più possibile efficaci soprattutto nella fase preventiva, e in quella delle sanzioni, al fine di evitare il prodursi di situazioni di danno erariale che poi si riflettono a carico dei contribuenti, i quali peraltro scontano anche l'erogazione di servizi spesso inefficienti. Nel rammentare, a titolo di esempio, come in Puglia la gestione del ciclo dei rifiuti di fatto costringa i cittadini di quella regione al pagamento di tariffe assai elevate senza ricevere in cambio servizi di livello adeguato, ritiene che sia dovere del Governo intervenire a tutela dei cittadini stessi.
  Evidenzia, inoltre, talune criticità connesse al tema del personale, giacché nelle società a partecipazione pubblica il reclutamento avviene in assenza di qualsivoglia criterio meritocratico e di qualsiasi seria programmazione dei fabbisogni. Quali ulteriori distorsioni del settore delle società a partecipazione pubblica indica il proliferare dei consigli di amministrazione e delle consulenze, l'espandersi di fenomeni di corruzione conclamata, come peraltro richiamato anche dall'Autorità nazionale anticorruzione, nonché la presenza di un elevato contenzioso e la mancanza totale dei controlli sulla qualità e il livello dei servizi erogati, il tutto a danno dei contribuenti chiamati alla corresponsione di tariffe sempre più esose.
  Nel ritenere che il provvedimento in esame non appare idoneo a risolvere le criticità sopra evidenziate, auspica tuttavia che in fase di elaborazione della proposta di parere possa perlomeno tenersi nella dovuta considerazione le necessità di introdurre un intervento maggiormente incisivo in materia di controlli e di sanzioni, precisando al contempo in maniera più netta la nozione di danno erariale.

  Maino MARCHI (PD), pur comprendendo e ritenendo legittima l'attenzione posta dai colleghi sul tema generale dei controlli, non reputa tuttavia che tale questione esaurisca il campo di interesse del provvedimento in esame. Osserva, infatti, come la presenza di un sistema di controlli preventivi di legittimità non abbia in passato di per sé evitato il verificarsi di taluni fenomeni degenerativi, come dimostra, ad esempio, l'esperienza dei Co. Re.Co., che pure non ha impedito l'emergere di un fenomeno corruttivo come «Tangentopoli». In proposito, ritiene debba piuttosto individuarsi un punto di equilibrio tra il rischio di una eccessiva centralizzazione delle attività, da un lato, e l'esigenza di responsabilizzare sempre più gli amministratori locali nello svolgimento delle proprie funzioni, dall'altro.
  Fa presente che l'obiettivo essenziale del provvedimento è quello di favorire processi di aggregazione e riduzione delle società a partecipazione pubblica attualmente esistenti, sia a livello statale che a Pag. 18livello locale, di chiarire le condizioni in presenza delle quali è opportuno procedere alla costituzione di una nuova società a partecipazione pubblica e di tipizzare per quanto possibile la normativa di riferimento, posto che società con caratteristiche diverse non possono e non debbono sottostare alla medesima regolazione, come testimonia il diverso ambito operativo che contraddistingue le società in house rispetto a quelle a partecipazione anche privata, maggiormente orientate al mercato.
  Nel rilevare come il provvedimento in esame rechi una risposta seria e complessiva alle esigenze di riforma dell'intero settore, ritiene che, per quanto attiene al tema specifico dei controlli, alla Corte dei conti non debba spettare un controllo preventivo di merito circa l'opportunità o meno di costituire una società a partecipazione pubblica, bensì solo un controllo di legittimità sugli atti ed un controllo di merito sulla gestione, ipotizzando semmai, come emerso anche nel corso delle audizioni, un maggior coinvolgimento, anche attraverso l'espressione di pareri vincolanti, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nelle fasi successive alla costituzione, come per esempio in occasione della predisposizione dei piani di razionalizzazione. Pur ammettendo che sul tema dei controlli possa prevedersi qualche correttivo al testo in esame, invita tuttavia a limitare la competenza della Corte dei conti qualora il soggetto agisca in regime esclusivamente privatistico.
  Ritiene che, per quel che riguarda la questione del personale, lo schema di decreto legislativo rechi un certo margine di ambiguità, posto che, laddove si prevede che le modalità di selezione del personale stesso siano pubbliche, le fasi successive a quella di ingresso del personale medesimo sono regolate da regimi diversi a seconda del tipo di società considerato. A suo avviso, appare comunque necessario evitare che si possano in qualche modo aggirare le norme previste e determinare gestioni di natura clientelare, ritenendo che una disciplina di carattere pubblicistico per quanto riguarda la selezione del personale, da questo punto di vista, potrebbe rappresentare una valido strumento di legalità e trasparenza.
  Sempre in tema di personale, ritiene altresì opportuno prevedere misure in materia di ricollocazione delle unità in esubero, individuando le tempistiche e gli ambiti territoriali ottimali, possibilmente a livello regionale, in tal modo assicurando, laddove possibile, la continuità operativa dei soggetti interessati.
  Richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di assicurare il massimo grado di coerenza tra gli strumenti prefigurati dal provvedimento in esame e quelli contenuti nello schema di decreto legislativo in materia di servizi pubblici locali attualmente all'esame delle Camere, nonché nel decreto legislativo in materia di appalti, recentemente licenziato dal Parlamento, e nella proposta di legge sul sistema idrico integrato da poco approvata dalla Camera dei deputati.
  Nel dichiarare la propria convinzione che si possa comunque pervenire nel prosieguo del dibattito ad una proposta di parere seria ed articolata sul testo in esame, auspica altresì che un analogo grado di coerenza possa essere raggiunto nell'espressione del parere da parte delle diverse Commissioni di Camera e Senato assegnatarie del provvedimento, in modo tale da consentire al Parlamento di influire, in maniera quanto più possibile incisiva, nella adozione del testo definitivo da parte del Governo.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA segnala che lo schema di decreto legislativo in esame si pone tre obiettivi principali: la drastica riduzione del numero delle società partecipate, la razionalizzazione del sistema concernente le medesime società partecipate e l'efficientamento delle società che verranno mantenute, da realizzare in coordinamento con la riforma del sistema degli enti locali. Con riferimento a tale ultimo aspetto evidenzia come il piano di razionalizzazione non dovrà limitarsi a prevedere l'accorpamento delle partecipate facenti capo agli enti locali di più ridotte dimensioni, ma dovrà Pag. 19anche riuscire a valutare gli aspetti, connessi al sistema delle partecipate, funzionali allo sviluppo del territorio.
  Sottolinea quindi i principali punti da approfondire per le società partecipate, quali: la tipologia di società partecipata, a seconda che il tipo di servizio svolto abbia carattere di servizio di interesse generale o meno, o che si tratti di società in house o di altro tipo; il soggetto titolare della partecipazione, ente locale o Stato; il ruolo che dovrà essere esercitato nel caso in cui si decida di conservare la partecipazione, ovvero se il titolare della partecipazione debba svolgere un ruolo di mera vigilanza o anche un'attività di indirizzo gestionale.
  Ritenendo ben definito l'impianto dello schema di decreto e ben orientato il lavoro parlamentare, attende la proposta di parere del per effettuare ulteriori approfondimenti.
  Conclude osservando come il dibattito sui controlli da effettuare sulle partecipate sia privo di contenuti se non si chiarisce preliminarmente quale sia l'oggetto del controllo.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, ritiene di poter affermare che gli obiettivi dello schema di decreto, ovvero la riduzione del numero delle società partecipate e la loro razionalizzazione, siano largamente condivisi dai gruppi parlamentari. Osserva inoltre come sia indispensabile effettuare una valorizzazione delle esperienze positive che si sono realizzate sino ad oggi in questo settore, non ritenendo, come invece evidenziato dal collega Palese, che ci siano state esclusivamente situazioni fallimentari.
  Segnala quindi che l'istruttoria in corso per giungere alla redazione della proposta di parere verte, in primo luogo, sulla necessità di una classificazione delle diverse tipologie di società partecipate, che tenga conto dei diversi livelli di partecipazione pubblica, ciascuno con differenti vincoli e modalità di controllo, e del grado di concorrenza del settore nel quale la società opera.
  In secondo luogo appare necessario intervenire con equilibrio sulla questione dei controlli ai quali deve essere sottoposta l'attività delle società partecipate, con particolare riferimento agli eventuali interventi preventivi, al danno erariale e al relativo riparto di giurisdizione. La necessità di controlli tempestivi ed efficaci appare evidente in considerazione dei numerosi comportamenti dolosi o colposi che hanno causato danni alla finanza pubblica, le cui responsabilità talvolta non è stato possibile accertare e perseguire. Osserva peraltro che il controllo debba essere adeguatamente coniugato con un'attività di monitoraggio e di indirizzo gestionale delle società partecipate.
  Altro tema assai rilevante è quello relativo al personale delle società partecipate, a proposito del quale sottolinea la necessità di essere consapevoli delle specificità del sistema, al di là dell'innegabile clientelismo che talvolta ne ha caratterizzato il reclutamento e la gestione. Fa presente che lo schema di decreto prevede che al reclutamento del personale delle società a controllo pubblico si applichino i principi previsti per l'accesso alle pubbliche amministrazioni, mentre i relativi rapporti di lavoro sono disciplinati dalle medesime disposizioni che si applicano al settore privato e, infine, al ricollocamento delle eccedenze di personale si applicano misure di carattere pubblicistico. Per quanto riguarda quest'ultimo tema, ritiene che si potrebbe intervenire sulla durata del blocco delle nuove assunzioni a tempo indeterminato per le società a controllo pubblico al fine eventualmente di ridurle; si potrebbe, inoltre, non circoscrivere la deroga al suddetto blocco esclusivamente nel caso di personale con profilo infungibile, ammettendola anche nei casi in cui sia indispensabile personale che abbia competenze specifiche; si potrebbe, infine, riconsiderare il meccanismo di gestione delle eccedenze prevedendolo a livello regionale anziché nazionale. Per quanto riguarda invece la gestione ordinaria del personale e quindi la disciplina dei rapporti di lavoro, ritiene che potrebbe essere opportuna una differenziazione della stessa disciplina, in base alla tipologia di società partecipate.Pag. 20
  Conclude osservando che la riforma di cui allo schema di decreto in oggetto deve essere coordinata con quanto previsto dallo schema di testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale – all'esame della Commissione affari costituzionali, per i profili di merito, e della Commissione bilancio, per le conseguenze di carattere finanziario – e con quanto previsto dal codice degli appalti in relazione alle modalità di affidamento dei servizi pubblici.

  Giulio MARCON (SI-SEL), pur esprimendo la propria stima nei confronti del relatore, onorevole Guerra, preannuncia la presentazione da parte del proprio gruppo di una proposta alternativa di parere.

  Edoardo FANUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

Pag. 21