CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 giugno 2016
659.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 14.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Nuovo testo C. 3828 Boccia.

(Parere alla V Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  Gessica ROSTELLATO (PD), relatrice, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di propria competenza, il parere alla V Commissione Bilancio della Camera, sul nuovo testo della proposta di legge C. 3828 Boccia, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.
  La proposta di legge si innesta nel processo di costruzione delle nuove regole di bilancio avviato con la legge costituzionale n. 1 del 2012, che, nell'introdurre nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio, ha demandato ad una successiva legge di natura rinforzata (da approvarsi a maggioranza assoluta di ciascuna Camera) la disciplina delle necessarie modalità di attuazione, tra cui la definizione del «contenuto della legge di bilancio».
  È stata quindi approvata la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante, per l'appunto, le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, il cui articolo 15 definisce gli elementi essenziali che dovranno caratterizzare il contenuto della nuova legge di bilancio. Questa dovrà ora assumere un contenuto profondamente diverso dalla disciplina che ne detta ora la vigente legge di contabilità n.196 del 2009, che fa riferimento alla natura formale del bilancio conseguente al previgente terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione, a norma del quale, con la legge di bilancio «non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese».
  Con la mancata riproposizione di tale norma del nuovo testo dell'articolo 81 introdotto dalla legge costituzionale n. 1 Pag. 366del 2012 si è determinato il passaggio da una concezione formale ad una concezione sostanziale della legge di bilancio. L'innovazione comporta significative conseguenze sul piano dei contenuti di tale legge, consentendo il passaggio dal consolidato schema normativo della manovra annuale di finanza pubblica fondato sulla predisposizione di due distinti provvedimenti – la legge di bilancio e la legge di stabilità – ad uno schema che vedrà la presentazione di un unico provvedimento, costituito dalla legge di bilancio: questa, oltre alle poste contabili, potrà ora anche contenere disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata o di spesa, incorporando in tal modo gli attuali contenuti della legge di stabilità.
  L'aggiornamento delle regole contabili previste dall'attuale legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 costituisce pertanto l'oggetto della proposta di legge in esame, il cui principale obiettivo è quello di integrare in un unico provvedimento i contenuti degli attuali disegni di legge di bilancio e di stabilità.
  La nuova legge di bilancio viene dunque articolata in due sezioni. La prima sezione, che assorbe in gran parte i contenuti dell'attuale legge di stabilità, reca esclusivamente le misure tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, vale a dire il Documento di economia e finanza (DEF) e la Nota di aggiornamento dello stesso. La seconda sezione è invece dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e cassa e formate sulla base del criterio della legislazione vigente e delle proposte di rimodulazioni, da introdurre secondo le condizioni ed i limiti esposti nella proposta di legge. Viene mantenuta ed arricchita di contenuti la Nota tecnico-illustrativa da allegare al disegno di legge di bilancio, con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il provvedimento di bilancio e il conto economico delle pubbliche amministrazioni.
  La proposta di legge modifica i tempi di presentazione dei documenti che compongono il ciclo di bilancio, rispetto a quanto ora disciplinato dalla legge di contabilità. In particolare, viene posposto al 30 settembre, rispetto alla attuale data del 20 settembre, il termine per la presentazione della Nota di aggiornamento al DEF, e viene altresì introdotto il termine del 12 ottobre per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri del (nuovo) disegno di legge di bilancio, ed un termine di carattere mobile per la presentazione dello stesso alle Camere, che andrà effettuata entro i successivi dodici giorni. Si interviene inoltre sul Documento programmatico di bilancio (DPB), disponendo che nello stesso termine (15 ottobre) ora previsto per la presentazione del Documento alle istituzioni europee, esso venga presentato anche alle Camere, colmandosi in tal modo una lacuna dell'ordinamento, che non prevede al momento tale trasmissione.
  Sono poi ampliati i contenuti del DEF, nel quale si sistematizza la disciplina (di cui all'articolo 6 della legge n. 243/2012) che concerne l'ipotesi in cui il Governo, in caso di eventi eccezionali, intenda discostarsi dall'obiettivo programmatico o aggiornare il piano di rientro verso il medesimo, prevedendosi in tal caso che la relativa relazione debba essere presentata come annesso al DEF o come annesso alla Nota di aggiornamento. La relazione medesima potrà altresì essere presentata qualora i suddetti eventi eccezionali si verifichino nell'imminenza della presentazione del DEF o della Nota. L'aumento dei contenuti informativi del DEF si completa poi con riguardo al benessere equo e sostenibile (BES), prevedendosi che in allegato al Documento sia riportato l'andamento nell'ultimo triennio degli indicatori BES, selezionati da un Comitato appositamente istituito presso l'ISTAT dalla proposta di legge in esame; entro il 15 febbraio di ciascun anno dovrà inoltre essere presentata alle Camere una relazione in cui si evidenzi l'evoluzione degli indicatori suddetti sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio.
  Risulta altresì ampliato il contenuto della Nota di aggiornamento, prevedendo che la stessa rechi i principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una Pag. 367sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.
  Un ulteriore ampliamento dei contenuti, rispetto a quanto ora previsto dalla legge n. 196/2009, concerne la relazione tecnica al disegno di legge di bilancio, che deve contenere, oltre alla quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione, anche i criteri principali utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione. La relazione dovrà altresì riportare indicazioni in ordine alla coerenza tra il saldo netto da finanziare programmatico e l'indebitamento programmatico, contenuto nella Nota di aggiornamento.
  Vengono modificate anche alcune disposizioni relative alla copertura finanziaria delle leggi di spesa, con specifico riguardo agli scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni. Viene a tale scopo introdotta una specifica disciplina – diversamente articolata tra scostamenti compensabili nel medesimo esercizio in cui si verificano e scostamenti compensabili in più esercizi – applicabile in caso di andamento degli oneri non in linea con le previsioni, pervenendosi in tal modo al superamento delle cosiddette clausole di salvaguardia, in ragione di talune criticità insite nella procedura applicativa delle clausole medesime. Sempre con riferimento alle leggi di spesa una specifica disposizione esclude per la relativa copertura finanziaria possa ricorrersi all'utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito Irpef devoluta alla diretta gestione statale; analogo divieto viene previsto anche per la quota del cinque per mille del gettito Irpef, per la parte delle risorse effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.
  Si interviene poi sul processo di formazione del bilancio di previsione, ampliando la flessibilità in sede di predisposizione della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, in particolare: eliminando il vincolo secondo il quale le proposte di rimodulazione delle risorse finalizzate alla realizzazione di obiettivi del dicastero devono essere formulate tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa; prevedendo che, a determinate condizioni, all'interno di ciascuno stato di previsione possano essere rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nonché alle autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti); consentendo di procedere al rifinanziamento, al definanziamento ed alla riprogrammazione, per un periodo temporale anche pluriennale, degli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale previsti a legislazione vigente, limitatamente alle sole spese di fattore legislativo.
  Sono inoltre apportate alcune modifiche alla disciplina sperimentale del bilancio di genere (recentemente introdotta nella legge di contabilità dal D.Lgs. n. 90/2016) ed è infine ampliato il contenuto informativo del disegno di legge di assestamento, prevedendosi che esso sia corredato da una relazione tecnica in cui si dia conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici definiti dal Documento di economia e finanza.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

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