CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 giugno 2016
659.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

  La seduta comincia alle 12.10.

DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.
C. 3892 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e VI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Daniele MONTRONI (PD, relatore, illustra il provvedimento in titolo.
  Il decreto-legge, che si compone, dopo le modifiche e integrazioni apportate dal Senato, di 16 articoli, si suddivide in quattro capi:
   il Capo I reca misure di sostegno alle imprese e di accelerazione del recupero crediti, anche mediante modifiche alle procedure civilistiche di esecuzione forzata e alle norme fallimentari;
   il Capo II disciplina gli interventi in favore degli investitori in banche in liquidazione;
   il Capo III reca disposizioni finanziarie relative, tra l'altro, alle imposte differite attive e al personale del comparto del credito;
   il Capo IV contiene alcune disposizioni finanziarie.

  Con particolare riferimento agli ambiti di competenza della X Commissione, si segnalano sinteticamente le seguenti disposizioni e si rinvia al dossier predisposto dal servizio Studi per un approfondimento dei contenuti complessivi del provvedimento.
  L'articolo 1, che apre il capo dedicato alle misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti, disciplina una nuova garanzia reale mobiliare, di natura non possessoria, denominata «pegno mobiliare non possessorio». Si tratta di una garanzia del credito in cui il debitore – diversamente che nel pegno (possessorio) – non si spossessa del bene mobile che ne è oggetto; la mancata disponibilità del bene da parte del creditore garantito è compensata da adeguate forme di pubblicità che, nello specifico, consistono nell'iscrizione della garanzia in un apposito registro informatizzato.
  Ricorda che principi e criteri direttivi per la revisione del sistema delle garanzie reali mobiliari, volti tra l'altro ad introdurre il pegno mobiliare non possessorio, sono previsti dall'articolo 11 del disegno di legge delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (C. 3671), attualmente in corso d'esame in sede referente alla Camera dei deputati.
  Il comma 1 prevede che gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possano garantire i crediti che gli vengono concessi per l'esercizio dell'impresa costituendo un pegno non possessorio. Il Senato ha precisato che attraverso il pegno non possessorio l'imprenditore può garantire anche crediti concessi a terzi, fermo restando il requisito dell'attinenza all'esercizio dell'impresa.
  I crediti garantiti potranno essere presenti o futuri, determinati o determinabili, salva la necessaria indicazione dell'ammontare massimo garantito.
  Il comma 2 individua l'oggetto del pegno non possessorio nei beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa. Il Senato ha aggiunto che si può trattare anche di beni immateriali o di crediti derivanti o inerenti all'esercizio dell'impresa. Sono espressamente esclusi i beni mobili registrati.
  Il pegno non possessorio potrà avere ad oggetto beni mobili:
   esistenti o futuri;
   determinati o determinabili, anche facendo riferimento a una categoria merceologica o a un valore complessivo.

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  Il comma 3 disciplina la forma del contratto che costituisce il pegno mobiliare non possessorio, richiedendo – analogamente al pegno possessorio – la forma scritta a pena di nullità. Quanto al contenuto del contratto, questo dovrà indicare il debitore (o il terzo concedente il pegno), la descrizione del bene dato in garanzia, il credito garantito e l'importo massimo garantito. Il contratto così redatto potrà essere opponibile ai terzi solo se iscritto in un registro informatizzato (»registro dei pegni non possessori») tenuto dall'Agenzia delle entrate: l'iscrizione determina il grado della garanzia e consente l'opposizione del pegno ai terzi e nelle procedure concorsuali (comma 4). Il Senato ha precisato che il pegno non possessorio non si costituisce con l'iscrizione nel registro, essendo sufficiente la conclusione del contratto; l'iscrizione consente però di rendere la garanzia pubblica e opponibile ai terzi. A seguito di tale adempimento, inoltre, il contratto sarà opponibile anche nelle procedure esecutive, oltre che in quelle concorsuali.
  Il Senato ha integrato l'articolo 1 disciplinando il procedimento per l'opposizione alla riscossione (comma 7-bis), quello per procedere materialmente all'escussione del pegno (comma 7-ter) e l'eventuale concorso della procedura di escussione del credito con altra procedura esecutiva (comma 7-quater).
  L'articolo 2, modificato durante l'esame al Senato, disciplina il finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari, sospensivamente condizionato.
  In caso di inadempimento del debito, il creditore può attivare la procedura per rivalersi sul diritto immobiliare posto a garanzia, notificando la volontà al debitore o al titolare del diritto reale immobiliare di avvalersi degli effetti del patto di trasferimento – a specifiche condizioni precisate durante l'esame al Senato – chiedendo al presidente del tribunale del luogo dove si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima del diritto immobiliare reale oggetto del patto. Il trasferimento può avvenire anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione.
  Nel corso dell'esame al Senato è stato inoltre chiarito che ai fini del concorso tra i creditori, il patto a scopo di garanzia è equiparato all'ipoteca.
  A tal fine al Testo unico bancario (TUB, decreto legislativo n. 385 del 1993) è introdotto il nuovo articolo 48-bis.
  Secondo il comma 1 del nuovo articolo 48-bis, il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca – o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico che, come precisato dal Senato, deve essere iscritto all'albo degli intermediari autorizzati dalla Banca d'Italia, di cui all'articolo 106 del TUB – può essere garantito dal trasferimento della proprietà di un immobile, o di un altro diritto immobiliare, dell'imprenditore o di un terzo, in favore del creditore o di una società controllata o collegata che sia autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari. Tale trasferimento si verifica in caso di inadempimento del debitore.
  Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta la previsione secondo cui la nota di trascrizione del trasferimento sospensivamente condizionato deve indicare gli elementi di cui all'articolo 2839, secondo comma, numeri 4), 5) e 6), del codice civile, ovvero:
   l'importo della somma per la quale l'iscrizione è presa;
   gli interessi e le annualità che il credito produce;
   il tempo della esigibilità.

  In questo caso, al proprietario deve essere corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l'ammontare del debito inadempiuto e delle spese di trasferimento (comma 2). Da tale contratto sono esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado (comma 3).Pag. 283
  Il comma 4 consente che il patto possa essere stipulato non solo al momento della conclusione del contratto di finanziamento, ma anche successivamente. La modifica deve avvenire per atto notarile. Qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento in esame, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria.
  Per effetto delle modifiche apportate al Senato, fatti salvi gli effetti dell'aggiudicazione (anche provvisoria) e dell'assegnazione, la prevalenza del trasferimento su trascrizioni e iscrizioni successive si applica anche quando l'immobile è stato sottoposto ad espropriazione forzata, in forza di pignoramento trascritto prima della trascrizione del patto di trasferimento, ma successivamente all'iscrizione dell'ipoteca. In tal caso si applica il comma 10 dell'articolo in esame, che consente il trasferimento anche quando il diritto reale immobiliare è successivamente sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione e ne disciplina le relative procedure.
  Ai sensi del comma 5, per il configurarsi dell'inadempimento deve sussistere una delle seguenti condizioni:
   il mancato pagamento si deve protrarre per oltre nove mesi (termine così modificato al Senato, in luogo dei sei mesi originariamente previsti dal decreto-legge) dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili;
   il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi (termine così modificato al Senato) dalla scadenza di una sola rata, in caso di termini di scadenza delle rate superiori al periodo mensile;
   il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi (termine così modificato al Senato) dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento, nel caso in cui non sia previsto il pagamento rateale.

  Secondo le modifiche introdotte al Senato, qualora alla data di scadenza della prima delle rate, anche non mensili, non pagate il debitore abbia già rimborsato almeno l'85 per cento della quota capitale del finanziamento concesso, il periodo di inadempimento è elevato da nove a dodici mesi.
  Al verificarsi dell'inadempimento, il creditore deve notificare al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto.
  La medesima dichiarazione deve essere notificata a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile. Al Senato è stata espunta la norma ai sensi della quale tale notifica doveva avvenire successivamente alla trascrizione del patto di trasferimento a scopo di garanzia. Sempre in sede referente è stato specificato che occorre anche precisare l'ammontare del credito per cui procede.
  Sessanta giorni dopo tale notifica (comma 6), il creditore chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto. Nel corso dell'esame al Senato si è specificato che il perito procede in conformità ai criteri di cui all'articolo 568 del codice di procedura civile e che non può procedersi alla nomina del perito per il quale ricorre uno dei casi di obbligo di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.
  Per l'effettuazione della stima si applicano i criteri – previsti dall'articolo 1349, primo comma, del codice civile – con cui il terzo può procedere alla determinazione dell'oggetto del contratto: se non risulta che le parti si sono rimesse al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice.
  L'ultimo periodo del comma 6 è stato riformulato al Senato, al fine di instaurare una forma di contraddittorio tra perito e soggetti interessati all'immobile oggetto del patto.Pag. 284
  Resta fermo l'obbligo del perito di comunicare la relazione giurata di stima al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile. Si precisa che la comunicazione va fatta entro sessanta giorni dalla nomina e, ove possibile, a mezzo di posta elettronica certificata. Inoltre i destinatari della comunicazione possono, entro dieci giorni dalla medesima comunicazione, inviare note al perito; in tal caso il perito, entro i successivi dieci giorni, effettua una nuova comunicazione della relazione rendendo gli eventuali chiarimenti.
  In caso di contestazione della stima da parte del debitore, ai sensi del comma 7 il creditore ha comunque diritto di avvalersi degli effetti del patto; pertanto, l'eventuale fondatezza della contestazione incide esclusivamente sulla differenza da versare al titolare del diritto reale immobiliare.
  Il comma 8 chiarisce che la condizione sospensiva di inadempimento si considera avverata: al momento della comunicazione al creditore del valore di stima, ovvero al momento dell'avvenuto versamento all'imprenditore della differenza, nel caso in cui il valore sia superiore all'ammontare del debito inadempiuto, compresi le spese ed i costi del trasferimento.
  Si stabilisce inoltre che il contratto di finanziamento, ovvero – come precisato al Senato – la sua modificazione (ai sensi del comma 4), deve contenere l'espressa previsione di un conto corrente bancario, intestato al titolare del diritto reale immobiliare, sul quale il creditore deve accreditare la predetta differenza.
  Nel corso dell'esame al Senato è stato precisato che detto conto deve essere senza spese.
  Il comma 9 pone in capo al creditore, a fini pubblicitari connessi all'annotazione di cancellazione della condizione sospensiva, l'obbligo di provvedere con atto notarile a dichiarare l'inadempimento del debitore mediante dichiarazione sostitutiva, nonché l'obbligo di produrre l'estratto autentico delle scritture contabili previste dall'articolo 2214 c.c. contenere l'espressa previsione di un conto corrente bancario, intestato al titolare del diritto reale immobiliare, sul quale il creditore deve accreditare la predetta differenza.
  Nel corso dell'esame al Senato è stato precisato che detto conto deve essere senza spese.
  Il comma 9 pone in capo al creditore, a fini pubblicitari connessi all'annotazione di cancellazione della condizione sospensiva, l'obbligo di provvedere con atto notarile a dichiarare l'inadempimento del debitore mediante dichiarazione sostitutiva (articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000), nonché l'obbligo di produrre l'estratto autentico delle scritture contabili previste dall'articolo 2214 c.c.
  Il trasferimento può avvenire anche quando il diritto reale immobiliare già oggetto del patto in commento è successivamente sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione (comma 10).
  In questo caso l'accertamento dell'inadempimento è compiuto, su istanza del creditore, dal giudice dell'esecuzione e il valore di stima è determinato dall'esperto nominato dallo stesso giudice. Il giudice fissa il termine entro il quale il creditore deve versare una somma non inferiore alle spese di esecuzione e, ove vi siano, ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell'istante ovvero pari all'eventuale differenza tra il valore di stima del bene e l'ammontare del debito inadempiuto. A seguito del versamento, il giudice dà atto dell'avveramento della condizione, con decreto annotato ai fini della cancellazione della condizione. La distribuzione del ricavato avviene secondo le procedure dell'espropriazione immobiliare. La medesima procedura si applica, in quanto compatibile, anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto ad esecuzione a seguito di riscossione di somme non pagate, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (comma 11), ovvero, su istanza del creditore ammesso al passivo, in caso di fallimento del debitore dopo la trascrizione del patto (comma 12).Pag. 285
  Il comma 13 stabilisce che il creditore – mediante atto notarile – provvede, entro trenta giorni dall'estinzione dell'obbligazione garantita, a dare pubblicità nei registri immobiliari del mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva.
  Nel corso dell'esame al Senato sono stati aggiunti i commi 13-bis e 13- ter.
  Il comma 13-bis specifica che il patto a scopo di garanzia, ai fini del concorso tra i creditori, è equiparato all'ipoteca.
  Il comma 13-ter chiarisce quali sono gli effetti della trascrizione del patto: essa in particolare produce, con riguardo al patto, gli stessi effetti di estensione disciplinati, con riguardo all'iscrizione di ipoteca, dall'articolo 2855 del codice civile. Con riferimento all'ipotesi del patto, si ha riguardo, in luogo del pignoramento, alla notificazione della dichiarazione del creditore di volersene avvalere.
  Di conseguenza, in virtù di detto rinvio, la trascrizione del patto fa collocare nello stesso grado le spese dell'atto, quelle dell'iscrizione e rinnovazione, quelle ordinarie occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione. Per il credito di maggiori spese giudiziali, le parti possono estendere il patto espressamente, purché sia presa la corrispondente iscrizione.
  L'articolo 3, comma 1, istituisce presso il Ministero della giustizia un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. Il registro è accessibile dalla Banca d'Italia, che utilizza i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva.
  Il comma 2 dispone in merito alle informazioni e ai documenti pubblicati nel registro. Essi riguardano:
   a) le procedure di espropriazione forzata immobiliare;
   b) le procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (»Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»);
   c) i procedimenti di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché i piani di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando vengano fatti oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese;
   d) le procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 (recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza») e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 (»Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»);
   e) le procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, di piano del consumatore e di liquidazione dei beni di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 (»Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento»).

  Il comma 3 prevede che il registro si compone di una sezione ad accesso pubblico e gratuito e di una sezione ad accesso limitato, con il seguente contenuto:
   a) relativamente alle procedure di cui al comma 2, nella sezione del registro ad accesso pubblico sono rese disponibili in forma elettronica, in relazione alla tipologia di procedura o di strumento di cui al comma 2, le informazioni e i documenti di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2015/848 e le altre informazioni rilevanti in merito ai tempi e all'andamento di ciascuna procedura o strumento; all'interno di questa sezione possono Pag. 286essere altresì collocate le informazioni e i provvedimenti di cui all'articolo 28, quarto comma, secondo periodo 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
   b) relativamente alle procedure di espropriazione forzata immobiliare, nella sezione del registro ad accesso pubblico sono rese disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi – in base a una modifica approvata dal Senato – entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Nella individuazione delle informazioni il decreto tiene conto, a fini di tutela della stabilità finanziaria, anche della loro rilevanza per una migliore gestione dei crediti deteriorati da parte degli intermediari creditizi e finanziari;
   c) nella sezione del registro ad accesso limitato sono resi disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti relativi a ciascuna procedura o strumento di cui al comma 2, individuate con il decreto dirigenziale di cui alla lettera b).

  Secondo il comma 4, con il decreto di cui al comma 3, lettera b), sentita la Banca d'Italia per gli aspetti rilevanti a fini di tutela della stabilità finanziaria, sono altresì previste disposizioni per l'attuazione del registro, prevedendo:
   a) le modalità di pubblicazione, rettifica, aggiornamento e consultazione dei dati e dei documenti da inserire nel registro, nonché i tempi massimi della loro conservazione;
   b) i soggetti tenuti ad effettuare, in relazione a ciascuna tipologia di procedura o strumento, la pubblicazione delle informazioni e dei documenti;
   c) le categorie di soggetti che sono legittimati, in presenza di un legittimo interesse, ad accedere, anche mediante un avvocato munito di procura alla sezione del registro ad accesso limitato; il contributo dovuto per l'accesso da determinare in misura tale da assicurare almeno la copertura dei costi del servizio e i casi di esenzione; è sempre consentito l'accesso gratuito all'autorità giudiziaria;
   d) le eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione di documenti con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni ivi contenute o all'assenza di valore informativo di tali documenti per i terzi.

  Il comma 5 prevede che il registro consenta la ricerca dei dati secondo ciascuna tipologia di informazione e di documento in esso contenuti nonché di tribunale e numero di ruolo dei procedimenti. Inoltre le disposizioni contenute nel decreto dirigenziale da adottarsi dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – previsto dal comma 3, lettera b), dell'articolo in esame – assicurano che il registro sia conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/848, relativo alle procedure di insolvenza.
  Il comma 6 ammette che su richiesta del debitore, del curatore, del commissario giudiziale, di un creditore, di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio, il giudice delegato o il tribunale competenti possono limitare la pubblicazione di un documento o di una o più sue parti, quando sia dimostrata l'esistenza di uno specifico e meritevole interesse alla riservatezza dell'informazione in esso contenuta. La richiesta sospende gli obblighi di pubblicazione dei documenti, o della parte di essi, oggetto della richiesta di esenzione e, qualora la pubblicazione sia già avvenuta, sospende temporaneamente l'accesso ad essi da parte degli interessati. Nelle more della decisione, il giudice può imporre una cauzione al creditore o terzo richiedente.
  Il comma 7 dispone che, in attuazione degli obiettivi di cui all'articolo in esame, il Ministero della giustizia, per la progressiva implementazione e digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnologica Pag. 287ed informativa dell'Amministrazione della Giustizia, in coerenza con le linee del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, commi 513 e 515, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), può avvalersi della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della realizzazione dei predetti servizi di interesse generale, la Società provvederà, tramite Consip Spa, all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti.
  In base al comma 8, per l'istituzione del registro è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018. Il Ministero della giustizia, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia disciplinano con apposita convenzione, da stipularsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, i rispettivi compiti rispetto alla realizzazione, al funzionamento e al monitoraggio del registro, nonché l'eventuale entità della contribuzione finanziaria da parte della Banca d'Italia.
  L'articolo 12-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla cessione dei crediti di impresa pecuniari verso corrispettivo, disciplinata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52, modificando le caratteristiche del cessionario.
  L'articolo 1, comma 1, lettera c) di tale legge stabilisce che il cessionario debba essere una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal Testo unico in materia bancaria e creditizia (TUB), il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari.
  Per effetto della modifica dell'ultima parte della lettera c), in luogo di un soggetto costituito «in forma societaria» l'attività in parola potrà essere svolta da un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del Testo Unico Bancario. Preannuncia quindi la presentazione di una proposta di parere favorevole dichiarandosi sin d'ora disponibile a recepire eventuali proposte di integrazione.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015».
C. 3764 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maria IACONO (PD), relatrice, illustra i contenuti del disegno di legge in esame, osservando preliminarmente che tratta di un aggiornamento di Accordi già stipulati, dovuto alle mutate condizioni nel frattempo intercorse.Pag. 288
  La prima Intesa relativa all'Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015. Bioversity International (fondata nel 1974, dal 1994 organismo indipendente, e dal 2001 con sede centrale a Maccarese) opera nel settore della tutela della biodiversità in agricoltura per la promozione della sicurezza alimentare e rafforza il polo romano delle Nazioni Unite sulla sicurezza alimentare, interagendo efficacemente con FAO, IFAD e numerosi altri autorevoli centri accademici e di ricerca italiani. In base all'attuale Accordo di sede, Bioversity non gode, a differenza di FAO, IFAD, WFP ed altre organizzazioni internazionali basate in Italia, di un contributo fisso da parte del Governo italiano che ne possa garantire l'operatività istituzionale. Si tratta di un polo di eccellenza e vi è pertanto l'interesse affinché continui ad operare in territorio nazionale. La revisione dell'Accordo in titolo mira ad assicurare maggiore stabilità finanziaria ad un'importante organizzazione internazionale e a consolidare la sua presenza in Italia.
  La seconda Intesa all'esame relativa all'Accordo con l'Agenzia spaziale europea (ESA) sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia è volta a definire i termini della concessione dei terreni e delle strutture per l'espansione e funzionamento della sede dell’European Space Research Institute (ESRIN) sul territorio italiano e precisamente a Frascati, in provincia di Roma. Sottolinea, in particolare, la sua importanza in relazione all'ente internazionale da cui discende, ossia l'Agenzia spaziale europea.
  Con riferimento al terzo Accordo, segnala che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha deciso di costituire lo United Nations System Staff College (UNSSC) con risoluzione A/RES/55/207 del 1o gennaio 2002 che ha introdotto nel sistema dell'ONU un importante organismo deputato all'organizzazione e realizzazione di corsi di formazione per il personale dell'ONU e degli Stati membri nei settori dello sviluppo sociale, pace e sicurezza, diritti umani e diritto umanitario, e della gestione interna del sistema dell'ONU. L'UNSSC, presente in Italia a Torino nell'area in cui ha la sede il Centro di formazione professionale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, coopera attivamente con le amministrazioni italiane, in particolare con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con università statali e private. La collocazione dell'UNSSC in Torino, su decisione delle Nazioni Unite, è stata determinata dall'esperienza maturata ormai da più di 30 anni dall'Organizzazione internazionale del lavoro. L'Italia riconosce l'importanza e il prestigio dell'UNSSC anche in termini di positivi effetti indiretti sul sistema Paese e pertanto ritiene opportuno contribuire al funzionamento dell'Istituto attraverso un contributo annuo di 500 mila euro.
  Con riferimento infine al Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali d'installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015, osserva che, nel mutato quadro internazionale, nell'ambito delle Nazioni Unite è in corso da tempo un processo di revisione delle modalità con cui l'Organizzazione opera nella gestione delle crisi e nella risposta alle situazioni di emergenza umanitaria. L'ONU, come le altre organizzazioni regionali che operano nel settore della sicurezza, si è dovuta progressivamente adattare alle nuove situazioni di conflitto e post-conflitto, sviluppando capacità nel campo del peace-building e institution-building di cui non disponeva nelle tradizionali operazioni di interposizione del secondo dopoguerra. In questo contesto, il Segretario generale Ban Ki-moon ha presentato, nel 2010, una nuova strategia per il supporto logistico, cosiddetto «Global Field Support Strategy». Tale strategia, che prevede un accentramento e una standardizzazione Pag. 289nella gestione delle attività di supporto logistico, aveva l'obiettivo di migliorare gli aspetti logistici delle missioni ONU.
  Segnala infine che, per quanto riguarda il territorio italiano, la base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi acquista un ruolo centrale e diventa un «centro di servizi globale», svolgendo una funzione chiave come centro di comunicazioni satellitari delle Nazioni Unite, di addestramento professionale e di supporto tecnico ai mezzi impegnati nei collegamenti con le missioni di pace.
  Ricorda, da ultimo, che nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Esteri, il viceministro degli affari esteri, Mario Giro, ha sottolineato che il secondo Accordo finalizzato a concedere terreni all'European Space Research Institute rafforza il ruolo italiano nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea, di cui il nostro Paese rappresenta il terzo contributore, dopo la Francia e la Germania. Per quanto riguarda lo Staff College, il viceministro Giro ha sottolineato che tutto il personale ONU di livello medio-elevato si forma a Torino e che la presenza di tale Istituto nel nostro Paese è ancora sottovalutata. Relativamente al quarto Accordo, ha rilevato che l'ONU intende riunificare nella base operativa di Brindisi molta parte delle proprie attività rivolte al sostegno umanitario, chiedendo all'Italia di mettere a disposizione di spazi quali il deposito dell'UNPROFORM utilizzato nel corso delle operazioni nell'ex Jugoslavia. Ciò renderebbe il polo di Brindisi un asset strategico per le attività di sostegno umanitario delle Nazioni Unite. Preannuncia quindi la presentazione di una proposta di parere favorevole.

  Ludovico VICO (PD) manifesta apprezzamento per la relazione svolta e per i contenuti del provvedimento in esame. Con riferimento alla seconda Intesa relativa all'Accordo con l'Agenzia spaziale europea (ESA), sottolinea il rilievo delle politiche spaziali europee e ricorda che fino alla passata legislatura presso la Camera dei deputati era attivo, nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, il Comitato VAST (Comitato per la valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche) interlocutore di analoghi organismi parlamentari presenti nella maggior parte dei Paesi dell'Unione europea. Sollecita pertanto la ricostituzione del Comitato VAST e chiede di trasmettere la sua richiesta alla Presidente della Camera.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, comunica che il presidente Epifani fin dall'inizio della legislatura ha sollecitato alla Presidenza della Camera la ricostituzione del Comitato VAST. Assicura che informerà il presidente Epifani della richiesta formulata dal collega Vico nella seduta odierna.
  Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.25.

AUDIZIONI

  Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. – Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

  La seduta comincia alle 12.40.

Audizione, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 26 final) (COM(2016) 52 final e allegati), della Viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati Pag. 290e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

  La viceministra Teresa BELLANOVA, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Lorenzo BECATTINI (PD), Ludovico VICO (PD), Lorenzo BECATTINI (PD) e Davide CRIPPA (M5S).

  La viceministra Teresa BELLANOVA risponde ai quesiti posti e consegna agli atti della Commissione una nota di approfondimento relativa all'impatto sulla sicurezza energetica italiana ed europea dell'andamento dei mercati del gas naturale (vedi allegato 1).

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 13.10.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI

  Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. – Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

  La seduta comincia alle 13.10.

5-08285 Pili: Aumento del costo della componente «trasporto energetico» nelle bollette della regione Sardegna.

  La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Mauro PILI (Misto), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta e sottolinea che al momento, a seguito di una modifica unilaterale del contratto di fornitura da parte di Enel, centinaia di famiglie sarde dovranno sostenere pesanti nuovi oneri relativi al costo del servizio elettrico. Si tratta di una decisione che giudica assai grave e inaccettabile e che coinvolge direttamente la politica industriale del Governo che ha creato le condizioni legislative per trasferire nuovi costi a carico dei consumatori già gravati dalla mancanza del metano sul proprio territorio, elemento essenziale per il riequilibrio dei prezzi. Stigmatizza pertanto le scelte assunte dal Governo che hanno pesanti conseguenze sulle bollette energetiche delle famiglie sarde.

5-08630 Crippa: Politica aziendale e occupazionale del gruppo Tamini.

  La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Davide CRIPPA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta. Sottolinea che Terna è una società partecipata al 30 per cento da capitale pubblico, la quale ha operato scelte dissennate nell'acquisire una società concorrente per azzerare le quote di mercato con conseguenze nefaste per i lavoratori del gruppo Tamini, secondo una logica inversa a quella che normalmente sottendono i processi di acquisizione. Chiede di approfondire le responsabilità della società Terna per valutare scelte industriali che hanno consentito un anno fa di dichiarare investimenti per 12 milioni di euro e quest'anno, al contrario, 15 milioni di debito. Aggiunge che l'acquisizione della TES non era stata prevista nel piano industriale elaborato lo scorso anno.
  Ritiene, infine, che il Governo non abbia fornito in questa sede alcuna risposta in merito al rispetto di principi di etica pubblica e al comportamento di Terna Plus, società riconducibile a Terna Spa, le Pag. 291cui azzardate decisioni hanno determinato conseguenze pesanti per le prospettive occupazionali dei lavoratori del gruppo Tamini.

5-08863 Galgano: Ipotesi di dismissione della centrale di Gualdo Cattaneo.

  La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Adriana GALGANO (SCpI), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo che non affronta nessuna delle criticità evidenziate per le prospettive industriali del territorio umbro e quelle occupazionali dei numerosi lavoratori coinvolti dalla chiusura dello stabilimento di Gualdo Cattaneo, prevista per il prossimo mese di dicembre 2016. Al riguardo ritiene siano necessarie risposte concrete a favore di un'area già duramente colpita dalla crisi economica e nella quale sono aperte numerose vertenze. Ritiene del tutto insufficiente una risposta che richiama il concorso di idee aperto sul sito. Ritiene vi sia una serie sproporzione tra la gravità della situazione e i provvedimenti assunti.
  Occorre che il Governo prenda in considerazione ipotesi credibili di riconversione dello stabilimento citato e segnala al riguardo la validità del cosiddetto Progetto Penelope proposto all'amministrazione comunale di Gualdo Cattaneo in collaborazione con l'università di Perugia per la creazione di una stazione di accumulo di energia verde. Assicura infine che continuerà a seguire la vicenda, soprattutto in considerazione del silenzio delle istituzioni regionali cui i lavoratori si sono rivolti.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. – Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

  La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 (esame emendamenti C. 3821 Governo, approvato dal Senato).
C. 3821 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame emendamenti e conclusione – Parere contrario).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione con riferimento al disegno di legge in oggetto.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, avverte che sono state trasmessi dalla XIV Commissione gli emendamenti Gianluca Pini 33.1, 33.3 e 33.2 e l'articolo aggiuntivo Crippa 33.01 (vedi allegato 5).
  Comunica che gli emendamenti sono in distribuzione e sono stati anticipati per email a tutti i commissari. Ricorda che gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale. A questo parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Questi emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su Pag. 292tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.
  Invita quindi il relatore, Marco Donati, a formulare la proposta di parere sugli emendamenti presentati.

  Marco DONATI (PD), relatore, formula una proposta di parere contrario su tutte le proposte emendative presentate (vedi allegato 6).

  La viceministra Teresa BELLANOVA esprime parere conforme a quello del relatore.

  Stefano ALLASIA (LNA) chiede la motivazione del parere contrario espresso sugli emendamenti Gianluca Pini 33.1, 33.3 e 33.2 che presentano modifiche puntuali al testo in esame e sono volti a tutelare e sostenere i clienti domestici delle forniture di energia elettrica e gas che versano in situazioni di disagio economico o in gravi condizioni di salute.

  Davide CRIPPA (M5S) si associa alla richiesta del collega Allasia e sottolinea che il suo articolo aggiuntivo è volto a sanare una procedura di infrazione. Chiede per quali motivi si preveda ogni anno una proroga sulle concessioni nel settore idroelettrico e ribadisce al relatore e alla rappresentante del Governo la richiesta di motivare il parere contrario espresso. Lamenta infine la farraginosità della procedura di esame della legge europea che prevede la possibilità di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione salvo poi chiedere un parere generico e vincolante alle Commissioni di merito sugli emendamenti riferibili alle loro competenze.

  Marco DONATI (PD), relatore, sottolineata la necessità di procedere rapidamente all'approvazione del provvedimento in esame, conferma il parere contrario espresso sugli emendamenti presentati.

  Davide CRIPPA (M5S) invita il relatore ad ammettere che non intende discutere nel merito delle proposte emendative in esame perché la maggioranza e il Governo hanno deciso di non modificare il testo trasmesso dal Senato.

  La viceministra Teresa BELLANOVA precisa che sull'articolo aggiuntivo Crippa 33.01 è stato espresso un parere contrario perché non appare in grado di superare i rilievi della Commissione europea – con la quale è in atto un dialogo che dovrebbe condurre a una riforma complessiva della materia – e non è coordinato con il complessivo testo del comma 6 dell'articolo 37, in cui si fa riferimento ad un importo dovuto al concessionario uscente per i beni cosiddetti bagnati.
  Osserva altresì che è stato espresso parere contrario sull'emendamento Gianluca Pini 33.2 in quanto la riforma normativa del bonus elettrico è già contenuta nel disegno di legge sulla concorrenza attualmente in discussione al Senato.

  Davide CRIPPA (M5S) dichiara voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

  Ludovico VICO (PD) dichiara voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.45.

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