CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 giugno 2016
659.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 250

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

  La seduta comincia alle 12.05.

Sull'ordine dei lavori.

  Ermete REALACCI, presidente, propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere, dapprima, all'esame in sede consultiva e, successivamente, all'esame in sede referente.

  La Commissione consente.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.
Emendamenti C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e conclusione – Parere contrario).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative presentate al disegno di legge in titolo.

  Ermete REALACCI, presidente, ricorda che la XIV Commissione ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere, le proposte emendative Gianluca Pini 5.1, Gagnarli Pag. 25131.3, 31.01 Kronbichler 31.01, Gianluca Pini 32.1 e Gianluca Pini 32.2 alla legge europea 2015-2016, che investono gli ambiti di competenza della Commissione.Ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico, segnala che, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione sarà tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria e per esigenze di coordinamento generale; qualora invece, la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà proseguire nell'esame dell'emendamento medesimo.

  Alessandro MAZZOLI, relatore, fa presente che la XIV Commissione ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere, le proposte emendative riferite alla legge europea 2015-2016 presentate direttamente presso la XIV Commissione e afferenti ad ambiti di competenza della VIII Commissione. In particolare, segnala che le proposte emendative trasmesse sono 5: una riferita all'articolo 5, due all'articolo 31 e due all'articolo 32. L'emendamento Gianluca Pini 5.1 è volto a inserire, dopo il comma 2, un ulteriore comma, ai sensi del quale le disposizioni contenute nell'articolo 5 si applicano fino alla data dell'entrata in vigore delle linee guida dell'ANAC, di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2016, n. 50, fermo restando il rispetto delle medesime disposizioni da parte dell'ANAC. Il successivo emendamento Gagnarli 31.3 si propone di inserire, dopo il comma 1, due ulteriori commi, nei quali si prevede l'abrogazione, rispettivamente, dell'articolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 – che, nell'ambito delle disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, reca norme di semplificazione delle procedure in materia di siti di importanza comunitaria – e del comma 363 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2015, n. 208, in base al quale, al fine di rilanciare le spese per investimenti degli enti locali, i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria, effettuano le valutazioni di incidenza di una serie di interventi minori, ivi elencati. Conseguentemente, l'emendamento in questione è volto a integrare la rubrica inserendo il riferimento alla procedura EU Pilot 6730/14/ENVI. L'articolo aggiuntivo Kronbichler 31.01 intende aggiungere l'articolo 31-bis, recante disposizioni in materia di tutela delle aree protette inserite nella Rete Matura 2000 (Caso EU Pilot 730/14/ENVI), che dispone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 57, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 221. L'emendamento Gianluca Pini 32.1 intende modificare il comma 1, lettera a), numero 1, capoverso lettera g-bis), prevedendo che, in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione siano tali che tutti i siti «possano rispettare» - non più «rispettino» – simultaneamente le prescrizioni del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006. L'emendamento Gianluca Pini 32.2, infine, intende sostituire l'espressione «ciascuna unità idraulica», di cui al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso comma 1-bis), con l'espressione «ciascun sito di stoccaggio».
  Tutto ciò premesso e considerata la volontà del Governo di non modificare il testo in esame, dichiarata presso la Commissione di merito, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti trasmessi (vedi allegato 1).

  Nessuno altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere contrario sulle proposte emendative Pag. 252trasmesse dalla XIV Commissione, presentata dal relatore.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
C. 3828 Boccia.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maria Chiara GADDA (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del prescritto parere alla V Commissione, il testo della proposta di legge C. 3828, recante modifiche alla legge n. 196 del 2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito. Segnala che la proposta di legge in esame si innesta nel processo di costruzione delle nuove regole di bilancio avviato con la legge costituzionale n. 1 del 2012, la quale, nell'introdurre nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio, ha demandato ad una successiva legge di natura rinforzata la disciplina delle necessarie modalità di attuazione. Conseguentemente, è stata quindi approvata la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante, quindi, le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, il cui articolo 15 definisce gli elementi essenziali che dovranno caratterizzare il contenuto della nuova legge di bilancio, che passa da una concezione formale a una concezione sostanziale. L'innovazione comporta significative conseguenze sul piano dei contenuti di tale legge, consentendo il passaggio dal consolidato schema normativo della manovra annuale di finanza pubblica fondato sulla predisposizione di due distinti provvedimenti – la legge di bilancio e la legge di stabilità – ad uno schema radicalmente diverso, che vedrà la presentazione di un unico provvedimento, la legge di bilancio. Quest'ultima, oltre alle poste contabili, potrà ora contenere anche disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata o di spesa, incorporando in tal modo gli attuali contenuti della legge di stabilità. L'implementazione di questi contenuti e quindi l'aggiornamento delle regole contabili sono pertanto gli obiettivi della proposta di legge in esame che reca modifiche ed integrazioni alla vigente legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009. In particolare, il principale intervento normativo del testo in esame è quello di integrare in un unico provvedimento i contenuti degli attuali disegni di legge di bilancio e di stabilità, al fine di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, portando così al centro del dibattito parlamentare le priorità dell'intervento pubblico, considerato nella sua interezza. In sintesi, osserva che la nuova legge di bilancio viene articolata in due sezioni, la prima delle quali reca esclusivamente le misure tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, vale a dire il Documento di economia e finanza (DEF) e la Nota di aggiornamento dello stesso. La seconda sezione è invece dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e cassa, e formate sulla base del criterio della legislazione vigente e delle proposte di rimodulazioni, da introdurre secondo le condizioni ed i limiti esposti nella proposta di legge. Viene altresì mantenuta e arricchita di contenuti la Nota tecnico-illustrativa da allegare al disegno di legge di bilancio, con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il provvedimento di bilancio e il conto economico delle pubbliche amministrazioni. Segnala altresì che la proposta di legge n. 3828, ora al nostro esame, modifica i tempi di presentazione dei documenti che compongono il ciclo di bilancio, posticipando dal 20 al 30 settembre il termine per la presentazione della Nota di aggiornamento Pag. 253al Documento di Economia e Finanza ed introducendo altresì il termine del 12 ottobre per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri del nuovo disegno di legge di bilancio, nonché un termine di carattere mobile per la presentazione dello stesso alle Camere, che andrà effettuata entro i successivi dodici giorni. Vengono quindi ampliati i contenuti del DEF, nel quale si sistematizza la disciplina che concerne l'ipotesi in cui il Governo, in caso di eventi eccezionali, intenda discostarsi dall'obiettivo programmatico o aggiornare il piano di rientro verso il medesimo. Viene inoltre previsto che in allegato al DEF sia presentata una relazione recante l'andamento nell'ultimo triennio degli indicatori di benessere equo e sostenibile, nonché le previsioni riguardo alla evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento. Evidenzia che risulta poi arricchito il contenuto della Nota di aggiornamento, prevedendo che la stessa rechi i principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Rileva che un ulteriore ampliamento dei contenuti, rispetto a quanto ora prevede la legge n. 196 del 2009, concerne la relazione tecnica al disegno di legge di bilancio, che si prevede debba contenere anche i criteri principali utilizzati per la formulazione delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione della nuova legge di bilancio. La relazione dovrà altresì riportare indicazioni in ordine alla coerenza tra il saldo netto da finanziare programmatico e l'indebitamento programmatico, contenuto nella Nota di aggiornamento. Vengono quindi modificate anche alcune disposizioni relative alla copertura finanziaria delle leggi di spesa, con specifico riguardo alla compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa. Sempre con riferimento alle leggi di spesa, una specifica disposizione esclude che per la relativa copertura finanziaria si possa far ricorso alla quota dell'otto per mille del gettito Irpef devoluta alla diretta gestione statale, ed analogo divieto viene previsto anche per la quota del cinque per mille del gettito IRPEF, per la parte delle risorse effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti. Si interviene infine sul processo di formazione del bilancio di previsione, ampliando quelle forme di flessibilità finora previste per la fase di predisposizione della seconda sezione del disegno di legge di bilancio. Per quanto concerne le parti di competenza della VIII Commissione, segnala quanto previsto rispettivamente dagli articoli 1 e 5-bis, in materia di indicatori di benessere equo e sostenibile. In particolare, l'articolo 1, così come modificato dalla V Commissione nel corso dell'esame in sede referente, intervenendo in materia di controllo parlamentare della spesa, nonché sul ciclo e sugli strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio, reca talune novità all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009. Segnala, al riguardo, il comma 5, lettera f) dell'articolo 1, così come modificato, che introduce all'articolo 10 della suddetta legge n. 196 del 2009, il nuovo comma 10-bis, prevedendo, nello specifico, che in allegato al DEF, predisposto dal ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, sia presentata una relazione recante l'andamento nell'ultimo triennio degli indicatori di benessere equo e sostenibile, come selezionati e definiti da apposito Comitato, istituito ai sensi del successivo articolo 5-bis, nonché le previsioni riguardo alla evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica di cui al comma 2, lettera f), dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma, di cui al comma 5, del medesimo articolo. Nel testo in esame, inoltre, si prevede che con apposita relazione, da presentare alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è Pag. 254evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile adottati a livello internazionale di cui al comma 10-bis, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso. Rileva, come già anticipato, che l'articolo 5-bis introduce il nuovo Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile. Tale organismo è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'ISTAT. Il Comitato, presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo rappresentante delegato e di cui fanno parte il Presidente dell'ISTAT e il Governatore della Banca d'Italia, o loro rappresentanti, nonché due esperti della materia di comprovata esperienza scientifica, provvede a selezionare e definire, sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale ed internazionale, gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES). I predetti indicatori sono successivamente adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del predetto decreto. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. La partecipazione al suddetto Comitato è svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualsiasi titolo richiesti. L'ISTAT provvede al funzionamento del Comitato anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ciò premesso, valutato positivamente il contenuto del nuovo testo, con riferimento alle parti di competenza, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 12.15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 21 giugno 2016. – Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

  La seduta comincia alle 12.15.

Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce.
Nuovo testo unificato C. 72 Realacci, C. 599 Bocci, C. 1640 Famiglietti e C. 1747 Busto.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 giugno 2016.

  Ermete REALACCI, presidente, preannunciando che nella seduta odierna non si procederà alle votazioni delle proposte emendative, avverte che, a seguito dell'ulteriore confronto con i rappresentanti del Governo, sono stati presentati gli ulteriori emendamenti 1.505, 1.501 (nuova formulazione), 2.500 (nuova formulazione), 3.500, 5.500 e Tit. 1 del relatore (vedi allegato 3). Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti alle ore 15 della giornata odierna.

  La Commissione concorda.

  Ermete REALACCI, presidente, invita quindi il relatore a esprimere il parere sulle proposte emendative relative agli articoli da 1 a 6, sulle quali il relatore ha concluso in confronto con il Governo.

Pag. 255

  Mirko BUSTO (M5S), relatore, esprime parere contrario sul subemendamento Cristian Iannuzzi 0.1.500.1 e raccomanda l'approvazione degli emendamenti 1.500, 1.505, 1.501 (nuova formulazione), 2.500 (nuova formulazione), 2.501, 2.502, 2.503, 2.504, 3.500, 4.500, 4.501, 4.10, 5.500 e 6.500 del relatore. Esprime, quindi, parere favorevole sugli emendamenti Pastorelli 1.4 e Terzoni 1.8, nonché sull'emendamento Pastorelli 1.6, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4). Esprime, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti Cristian Iannuzzi 2.2, Schullian 2.1, Cristian Iannuzzi 2.4, Carrescia 2.27, Cristian Iannuzzi 2.12 e 2.13, Carrescia 2.15 e 2.18, Segoni 2.26 e Daga 3.7. Esprime, poi, parere favorevole sull'emendamento Segoni 4.12, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4), nonché sugli emendamenti Pastorelli 4.3, De Rosa 4.1, Cristian Iannuzzi 4.5 e 4.6 e Schullian 4.9. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Carrescia 4.11, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4). Formula, infine, un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sulle restanti proposte emendative. Dichiara infine di ritirare le proposte emendative a sua firma 3.2, 3.3, 4.8, 4.01 e 5.7.

  La sottosegretaria Silvia VELO esprime parere conforme a quello del relatore.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

  La seduta termina alle 12.35.

Pag. 256