CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 giugno 2016
659.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 246

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 13.10.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
C. 3828 Boccia.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, dispone, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori mediante la trasmissione con l'impianto televisivo a circuito chiuso. Avverte che sul provvedimento la Commissione Bilancio ha chiesto di disporre del parere entro questa mattina, dato che la proposta di legge è calendarizzata in Assemblea già per questo pomeriggio. Da quindi la parola alla relatrice, on. Coscia.

  Maria COSCIA (PD), relatrice, ricorda che la legge costituzionale n. 1 del 2012 ha introdotto nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio, demandando ad una successiva legge di natura rinforzata la disciplina delle necessarie modalità di attuazione, tra cui «il contenuto della legge di bilancio». È stata quindi approvata la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, il cui articolo 15 definisce gli elementi essenziali che dovranno caratterizzare il contenuto della nuova legge di bilancio. La vigente disciplina del bilancio è contenuta nella legge di contabilità n. 196 che viene in parte modificata dalla proposta di legge in esame. Rammenta che la struttura attuale del disegno di legge del bilancio di previsione dello è disciplinata dall'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica ove si stabilisce che le Pag. 247previsioni di entrata e di spesa siano formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri economici utilizzati nel Documento di economia e finanza (DEF ed esposte in termini di competenza e di cassa. La principale novità legislativa introdotta con la proposta è costituita dal passaggio dal consolidato schema normativo della manovra annuale di finanza pubblica, fondato sulla predisposizione di due distinti provvedimenti – la legge di bilancio e la legge di stabilità –, ad uno schema radicalmente diverso che vedrà la presentazione di un unico provvedimento, la legge di bilancio. Questa, oltre alle poste contabili, potrà ora anche contenere disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata o di spesa, incorporando in tal modo gli attuali contenuti della legge di stabilità. La legge n. 243 del 2012 prefigura in sostanza un documento (la legge di bilancio, appunto) che racchiude in sé le funzioni attualmente svolte dai due documenti di stabilità e di bilancio, i cui contenuti sono suddivisi in due sezioni: la prima che svolge essenzialmente le funzioni dell'attuale disegno di legge di stabilità e la seconda che assolve quelle dell'attuale disegno di legge di bilancio. In questo quadro, l'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, che definisce gli elementi essenziali che dovranno caratterizzare il contenuto della legge di bilancio, rinvia per le relative modalità di attuazione ad una successiva legge dello Stato, oggetto appunto della proposta di legge presentata, recante un aggiornamento delle regole contabili previste dall'attuale legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009. Reputa opportuno rammentare che, in base alla vigente disciplina contabile, le unità di voto sono individuate, per le entrate, con riferimento alla tipologia, e, per le spese, con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa. Al di sotto dei programmi, si collocano i macroaggregati, mentre i centri di responsabilità amministrativa costituiscono la struttura che gestisce le risorse per la realizzazione del programma di competenza. Le missioni indicate nel bilancio in certi casi sono attribuite alla competenza di un solo ministero, in altri alla competenza di più ministeri. Ogni missione si articola in uno o più programmi, che rappresentano aree omogenee di attività e sono generalmente di competenza di un unico ministero, anche se non mancano programmi condivisi tra più Amministrazioni. Sottolinea che con la proposta vengono modificate, tra l'altro, alcune disposizioni relative alla copertura finanziaria delle leggi di spesa, con specifico riguardo alla compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa. In particolare, si perviene al superamento delle cosiddette clausole di salvaguardia. Sempre con riferimento alle leggi di spesa, evidenzia che una specifica disposizione esclude che per la relativa copertura finanziaria possa ricorrersi all'utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito Irpef devoluta alla diretta gestione statale, ed analogo divieto viene previsto anche per la quota del cinque per mille del gettito Irpef, per la parte delle risorse effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti. Tale ultimo aspetto, previsto dalla lettera b) dell'articolo 3, risulta essere quello di più specifico interesse della Commissione cultura. Ricorda, in proposito, che la disciplina dell'otto per mille IRPEF si fonda sulle disposizioni della legge 20 maggio 1985, n. 222, a seguito dell'Accordo di revisione del Concordato stipulato tra Stato e Santa Sede nel 1984, la quale ha stabilito, all'articolo 47, che a decorrere dal 1990 una quota pari all'otto per mille del gettito dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, venga destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Con successivi interventi normativi, l'opzione del contribuente è stata poi estesa anche a favore di altre confessioni religiose. La scelta relativa all'effettiva destinazione viene effettuata dai contribuenti all'atto della presentazione della dichiarazione annuale Pag. 248dei redditi; in caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione viene stabilita in proporzione alle scelte espresse. L'articolo 48 della legge n. 222 del 1985 prevede che la quota dell'otto per mille di competenza dello Stato sia utilizzata per interventi di carattere straordinario nei seguenti settori: fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali. Dal 2014 è prevista una ulteriore finalità relativa ad interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica (articolo 1, comma 206, della legge n. 147 del 2013). In merito a tale disposizione, segnala come, negli esercizi più recenti, le risorse destinate dai contribuenti all'otto per mille IRPEF di diretta gestione statale siano state utilizzate per finalità difformi da quelle indicate dalla normativa. La quota dell'otto per mille a diretta gestione statale che effettivamente viene annualmente portata a ripartizione è risultata spesso notevolmente inferiore rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato, sulla base delle scelte dei contribuenti. Tale differenza deriva dalla circostanza che l'importo derivante dalle scelte del contribuente viene decurtato, in corso di esercizio, ai sensi di disposizioni legislative che ne dispongono la destinazione ad altre finalità. Quanto al 5 per mille dell'IRPEF, rammenta che è stato introdotto a partire dal 2006, con l'istituzione di un apposito Fondo da destinare ad una serie di finalità di interesse sociale e di ricerca. Per quanto concerne il criterio di riparto del beneficio, la normativa dà facoltà al contribuente di scegliere di destinare, in sede di dichiarazione dei redditi, la quota del 5 per mille della propria IRPEF ad una delle finalità cui il beneficio è destinato (eventualmente, direttamente ad un soggetto specifico, attraverso l'indicazione del codice fiscale del soggetto). La scelta del contribuente concorre proporzionalmente a determinare l'entità spettante a ciascun beneficiario, entro il tetto di spesa legislativamente autorizzato. Riassume, quindi, le diverse attività cui possono essere destinate le risorse del 5 per mille. Conclude sottolineando che la principale innovazione nella legislazione vigente che riguarda la Commissione cultura inerisce quindi al vincolo di destinazione che deriverebbe dal divieto di utilizzare, come copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, i fondi dell'8 per mille e del 5 per mille. In considerazione di quanto esposto, ritiene che la Commissione possa formulare un parere favorevole.

  Giuseppe BRESCIA (M5S) preannuncia il parere contrario del suo gruppo. Tuttavia, condivide il principio in base al quale le risorse dell'8 e del 5 per mille non possano essere più utilizzate con finalità di copertura finanziaria. Al riguardo, ricorda di aver presentato due proposte di legge e diversi emendamenti che prevedono la stabilizzazione del 5 per mille e, per quanto riguarda l'8 per mille, prevedono la possibilità per il cittadino di scegliere la sottocategoria cui destinare la propria quota. Tali proposte avrebbero consentito anche di monitorare l'effettivo utilizzo di tali risorse, anche nello stesso interesse della Commissione cultura, tenuto conto che è stata introdotta la possibilità di destinarle in favore dell'edilizia scolastica.

  Annalisa PANNARALE (SI-SEL) annuncia il voto favorevole del suo gruppo.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, mette ai voti la proposta di parere favorevole sul provvedimento.

  La Commissione, a maggioranza, approva.

  La seduta termina alle 13.20.

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SEDE REFERENTE

  Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 13.20.

Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di guida alpina.
C. 3011 Melilla, C. 3233 Vallascas e C. 3847 Borghi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 14 giugno 2016.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, ricorda che nella seduta del 14 giugno 2016 la collega Blazina ha svolto un'ampia relazione. Propone di costituire un Comitato ristretto per il prosieguo dell'esame del provvedimento e di deliberare un breve ciclo di audizioni informali, anche secondo le intese già raggiunte in sede di esame preliminare. Chiede se qualcuno intenda intervenire.

  La Commissione approva la proposta di costituire un Comitato ristretto e acconsente allo svolgimento di audizioni informali.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, riferisce che la Presidente della Camera con lettera in data 14 giugno 2016 ha trasmesso alle Commissioni permanenti le conclusioni approvate dalla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea svoltasi a Lussemburgo dal 22 al 24 maggio 2016. Copia di tali conclusioni è in distribuzione. Ritiene tale documentazione di sommo interesse, poiché riguarda il ruolo dei Parlamenti in diverse aree sensibili del dibattito politico attuale, quali la gestione dei flussi migratori, il rafforzamento dell'Unione europea, la sicurezza dei cittadini, le libertà fondamentali e le implicazioni dell'Accordo transatlantico TTIP. A tale ultimo riguardo, mette in evidenza che si tratta di un argomento di particolare rilevanza anche in vista dell'eventuale successivo procedimento parlamentare di ratifica dell'Accordo.
  Comunica altresì che il Governo ha trasmesso, in data 17 giugno 2016, il proprio assenso alla richiesta di trasferimento in sede legislativa della proposta di legge C. 2572 Carocci, deliberato nella seduta del 19 aprile 2016. Avendo acquisito anche il consenso di tutti i rappresentanti dei gruppi, invierà alla Presidente della Camera tale richiesta di trasferimento.

  La Commissione prende atto.

  La seduta termina alle 13.25.