CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 giugno 2016
659.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 201

INTERROGAZIONI

  Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 13.25.

5-08664 Castelli e altri: Su questioni inerenti al rapporto tra la società Iren spa e il suo azionista Comune di Torino.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 132 del Regolamento, nello svolgimento di interrogazioni a risposta in Commissione, dopo la risposta del rappresentante del Governo, l'interrogante Pag. 202potrà replicare per non più di 5 minuti per dichiarare se sia stato o no soddisfatto dalla risposta.

  Il Viceministro Enrico MORANDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Laura CASTELLI (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatta dalla risposta del Viceministro Morando, che di fatto elude le rilevanti problematiche oggetto della interrogazione a sua prima firma. In particolare, contesta la dichiarata sussistenza del segreto d'ufficio sulle eventuali attività di vigilanza in corso sulla società Iren spa, posto che una pluralità di documenti della CONSOB già risulta pubblicata e disponibile anche sui siti internet. Nel caso di specie, fa presente che la società Iren spa, partecipata dal comune di Torino, è stata impropriamente utilizzata dal soggetto pubblico come una sorta di fondo cui attingere in maniera indiscriminata risorse finanziarie, con conseguente danno per i singoli azionisti della medesima società.

  Francesco BOCCIA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 13.30.

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista.
C. 2656 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 giugno 2016, e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Il Viceministro Enrico MORANDO non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione del provvedimento in titolo, nel presupposto che, tenuto conto della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 14, le spese per i corsi intensivi di formazione di cui all'articolo 13, comma 2, potranno trovare integrale copertura a carico dei frequentanti anche sotto il profilo dell'allineamento temporale tra tali risorse e i relativi oneri.
  Nel ribadire inoltre come il testo ora all'esame dell'Assemblea consenta comunque di superare le criticità evidenziate dalla Ragioneria generale dello Stato con riferimento alla precedente versione del testo, segnala tuttavia la necessità che il provvedimento medesimo venga corredato di una relazione tecnica aggiornata all'atto del passaggio tra i due rami del Parlamento, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 2656-A., recante Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

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  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, comunica che l'Assemblea, in data 15 giugno 2016, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'emendamento Pannarale 13.23, che fa venir meno la previsione del testo secondo cui le spese relative al corso intensivo di formazione per acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico sono poste integralmente a carico dei frequentanti, prevedendo invece che le relative risorse sono da reperire nei relativi canali ed enti, pubblici e privati, preposti alla formazione. Al riguardo, osserva come la proposta emendativa appaia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come evidenziato dalla relazione tecnica e dalla relativa nota della Ragioneria generale dello Stato depositate in Commissione bilancio il 25 maggio 2016.
  Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Brescia 1.20 e 7.3, che stabiliscono che la qualifica di educatore professionale è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante, anziché a seguito del diploma di un corso di laurea. Al riguardo, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative, con particolare riferimento agli oneri che potrebbero derivare dall'organizzazione e svolgimento dell'esame finale di abilitazione, che sembrerebbe non previsto a legislazione vigente;
   Marzana 4.22, che è volta a sopprimere la previsione secondo cui per le amministrazioni pubbliche interessate la disciplina dell'attività dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista introdotta dal provvedimento non comporta l'obbligo di erogare servizi socio-educativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione vigente né costituiscono autorizzazione a derogare ai vincoli assunzionali ivi previsti. Al riguardo, segnala che, in assenza della disposizione che l'emendamento sopprime, come sembra evincersi dalla nota della Ragioneria generale dello Stato depositata in Commissione bilancio il 25 maggio 2016, l'articolo 4 potrebbe determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, reputa comunque necessaria una conferma da parte del Governo;
   Marzana 13.01, che prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 240 milioni nell'anno 2016 e di euro 720 milioni a decorrere dall'anno 2017, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante l'ampliamento della base imponibile IRAP per banche ed altri enti finanziari nonché imprese di assicurazione e la riduzione della percentuale di deducibilità ai fini delle imposte dirette degli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione. Al riguardo, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria prevista.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, con riferimento alle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Pannarale 13.23 e Marzana 4.22 nonché sull'articolo aggiuntivo Marzana 13.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione o copertura, esprimendo viceversa nulla osta sugli emendamenti Brescia 1.20 e 7.3, in considerazione del carattere essenzialmente ordinamentale degli stessi. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2.

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  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 4.22 e 13.23 e sull'articolo aggiuntivo 13.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi.
C. 3209, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca una delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi e che il testo, composto di un unico articolo, non è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che l'articolo 1, comma 3, del testo in esame reca una clausola di neutralità riferita all'intero provvedimento nonché il richiamo dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, volto ad assicurare la neutralità finanziaria del processo di delega nei casi in cui la quantificazione degli oneri sia rinviata alla fase dell'adozione dei relativi decreti legislativi. Rileva che, stante tale rinvio, eventuali profili onerosi connessi all'esercizio della delega potranno essere valutati in occasione dell'esame parlamentare dei rispettivi schemi di decreto legislativo. Ciò con particolare riguardo a taluni dei principi e criteri di delega enunciati, che appaiono, in linea di principio, suscettibili di produrre conseguenze finanziarie, la cui entità ed il cui eventuale impatto sui saldi potranno essere verificati soltanto alla luce delle concrete modalità attuative delle deleghe conferite. Fa riferimento, tra l'altro, ai criteri di delega di cui alle lettere a) e b), relativi, rispettivamente, alla patrimonializzazione dei confidi e alla promozione della raccolta di risorse, anche, pubbliche nonché alle modalità di contribuzione degli enti pubblici finalizzate alla patrimonializzazione dei confidi. Tanto premesso, ritiene opportuno che il Governo confermi l'effettiva possibilità di dare attuazione ai principi di delega enunciati dal provvedimento nel rispetto delle modalità, volte ad assicurare la neutralità finanziaria del processo di delega, definite ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 in esame. Con specifico riguardo all'attività di soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione, tra cui le camere di commercio coinvolte nella valutazione degli impatti delle garanzie sui sistemi economici locali (lettera l)), andrebbero acquisiti, a suo avviso, elementi volti a verificare la possibilità per i soggetti competenti di far fronte agli adempimenti previsti con le risorse già esistenti o attivabili in base alla vigente normativa, ad esempio diritti camerali.

  Il Viceministro Enrico MORANDO considera opportuno acquisire sul testo del provvedimento la relazione tecnica aggiornata all'atto del passaggio tra i due rami del Parlamento, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, posto che tale documento si rende imprescindibile al fine di valutare l'effettiva portata finanziaria delle disposizioni richiamate dal relatore, anche nell'ottica di verificare l'effettiva applicabilità del meccanismo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica. Rammenta che tale ultima disposizione prevede che, qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile Pag. 205procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi, stabilendo altresì che i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, conviene con il Viceministro Morando circa l'opportunità di attendere, ai fini della formulazione di una proposta di parere sul testo del provvedimento in esame, la trasmissione della relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.
C. 3892 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni II e VI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge, approvato dal Senato, reca la conversione in legge del decreto-legge n. 59 del 2016, contenente disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica e prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, riferiti al testo iniziale (S. 2362). Fa presente, altresì, che nel corso dell'esame al Senato è stato presentato l'emendamento del Governo 1.900, cosiddetto «maxiemendamento», anch'esso corredato di relazione tecnica e prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
  Con riferimento all'articolo 1, recante disposizioni in materia di pegno mobiliare non possessorio, in merito all’ onere per l'attivazione del registro informatico dei pegni non possessori, pur rilevando che lo stesso è definito come limite massimo di spesa e nel prendere atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo la quale il sistema richiederebbe l'implementazione di dotazioni già in uso presso le amministrazioni interessate, ritiene che sarebbe comunque utile conoscere gli elementi sulla cui base è stata elaborata la quantificazione delle predette spese. Inoltre, nel prospetto riepilogativo, tali oneri sono interamente qualificati come spesa corrente, mentre, in linea di principio, taluni degli oneri per la costituzione di un nuovo sistema informatico potrebbero anche avere natura di spesa in conto capitale. Sul punto ritiene necessario acquisire la valutazione del Governo. In merito agli oneri per il funzionamento a regime, si prevede che questi siano coperti mediante i diritti da fissare con apposito decreto ministeriale. Dato il carattere innovativo del pegno non possessorio, che rende più incerta la stima ex ante del numero delle iscrizioni e degli accessi, e tenendo conto che i predetti oneri avranno anche una componente fissa oltre a una quota variabile in funzione degli utenti, reputa opportuno acquisire dal Governo dati ed elementi di valutazione riguardo ai possibili costi previsti, a regime, per il funzionamento e la manutenzione del registro nonché al potenziale introito per i diritti versati dagli utenti, al fine di suffragare la prudenzialità della previsione di neutralità finanziaria complessiva attraverso il pagamento dei diritti, anche sotto il profilo dell'allineamento temporale delle spese rispetto alle risorse con cui farvi fronte. Non ha nulla da osservare in merito alle altre disposizioni che assumono carattere ordinamentale.
  In merito all'articolo 2, recante finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato, andrebbe confermata Pag. 206la piena neutralità degli effetti per la finanza pubblica, in relazione al previsto assoggettamento alla procedura descritta, anche allorché il diritto reale immobiliare risulti sottoposto a procedure esecutive per la riscossione di somme non pagate, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in relazione a debiti tributari verso l'erario iscritti a ruolo, di cui al comma 11. Ciò al fine di escludere ipotesi in cui il credito dell'erario possa risultare meno garantito rispetto alla legislazione vigente.
  Per quanto riguarda l'articolo 3, recante disposizioni sul registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliare, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi, pur rilevando che l'onere è definito come limite di spesa, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa i parametri e le ipotesi sottostanti la determinazione dell'entità dell'onere medesimo. Ravvisa, pertanto, l'opportunità di acquisire dati ed elementi di valutazione in proposito. Inoltre, nel prospetto riepilogativo, tali oneri sono interamente qualificati quali spesa corrente, mentre taluni degli oneri per la costituzione di un nuovo sistema informatico potrebbero, in linea di principio, essere classificati come spesa in conto capitale: sul punto ritiene necessario acquisire una valutazione dal Governo.
  Con riferimento agli articolo 4 e 5, in materia di espropriazione forzata e accesso alle banche dati, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 5-bis, recante disposizioni in merito all'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati, evidenzia che la norma novella la disciplina relativa all'elenco dei professionisti che possono essere incaricati dal tribunale di provvedere alle operazioni di vendita dei beni oggetto di procedura esecutiva, prevedendo, come condizione necessaria per l'iscrizione e la conferma in tale elenco, l'assolvimento, da parte dei professionisti, di un obbligo di formazione iniziale e periodica nell'ambito di specifici corsi. Ai fini dell'attuazione della disposizione viene autorizzata una spesa di euro 41.600 per il 2016 e di euro 72.800 per il 2017. Al riguardo, pur rilevando che l'onere è configurato come limite di spesa, osserva che la relazione tecnica riferisce i suddetti maggiori oneri esclusivamente alla fase applicativa iniziale, con riguardo ai rimborsi spese per i docenti messi a disposizione dagli ordini professionali, provenienti da ambito extra distrettuale (euro 15.600 nel 2016 ed euro 46.800 nel 2017), e alle spese per materiale didattico (euro 26.000 per ciascuno degli anni 2016 e 2017). Riguardo ai corsi di formazione per gli anni successivi, la relazione tecnica afferma che i proventi derivanti dalle quote richieste ai professionisti per la partecipazione ai corsi, di cui al comma 3, – che vengono complessivamente quantificati in euro 325.000 per almeno uno dei tre percorsi formativi che si prevede di organizzare annualmente – appaiono idonei a garantire la copertura delle relative spese. Poiché gli oneri stimati per i primi due anni fanno riferimento a voci di spesa che, dal tenore della norma, dovrebbero riproporsi anche negli anni successivi, appare opportuno acquisire un chiarimento dal Governo, al fine di confermare l'idoneità delle quote di partecipazione ai corsi a garantire la copertura complessiva degli oneri in questione, per gli esercizi a decorrere dal 2018; ciò anche per quanto attiene all'allineamento temporale tra le spese previste e le risorse con cui farvi fronte. Non ha nulla da osservare con riguardo alla Commissione, di cui si prevede l'istituzione presso ciascuna corte di appello per la tenuta dell'elenco dei professionisti (comma 1), considerato che, come previsto dalla norma, ai componenti della stessa non verrà corrisposta alcuna indennità e retribuzione a carico dello Stato nonché rimborso spese e dal momento che – come precisato dalla relazione tecnica – trattasi di personale già in servizio presso le corti di appello. Prende atto, altresì, di quanto affermato dalla relazione tecnica circa il fatto che la tenuta e l'aggiornamento informatico dell'elenco dei professionisti saranno svolti Pag. 207dall'amministrazione interessata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria della spesa, di cui al comma 2, autorizzata nella misura di 41.600 euro per l'anno 2016 e di 72.800 euro per l'anno 2017, segnala preliminarmente che la stessa è effettuata mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. In proposito segnala che il suddetto accantonamento reca le necessarie disponibilità per gli anni 2016 e 2017.
  Per quanto riguarda l'articolo 6, recante modifiche alla legge fallimentare, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 7, recante disposizioni sulla Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.a, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la mancata imputazione di effetti ai fini dell'indebitamento netto appare connessa alla natura finanziaria dell'operazione (acquisizione di partecipazione), e in quanto tale priva di effetti sul saldo di competenza economica. A tal fine ritiene utile acquisire una conferma che risultino soddisfatti i requisiti previsti dal sistema di contabilità europea (SEC 2010) ai fini dell'attribuzione di tale qualificazione. Inoltre, sarebbe utile acquisire indicazioni circa la situazione finanziaria e patrimoniale delle società volte ad escludere che, per effetto dell'acquisizione da parte del Ministero dell'Economia dell'intero capitale sociale della società S.G.A. S.p.A., possano determinarsi riflessi, sia pur indiretti, per la finanza pubblica.
  Con riferimento agli articoli da 8 a 10, recanti misure in favore degli investitori in banche in liquidazione, rileva che le disposizioni in esame disciplinano la procedura relativa alla corresponsione degli indennizzi in favore degli investitori in banche in liquidazione. Secondo quanto riferito dalla relazione tecnica, gli oneri connessi alla procedura sono integralmente a carico del Fondo di solidarietà, gestito dal Fondo interbancario di tutela dei depositi quale gestore, e pertanto ricadono esclusivamente nell'ambito del sistema bancario. Con riferimento alla disciplina di cui ai commi 855 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), appare peraltro opportuno un chiarimento alla luce delle modifiche ad essa apportate dall'articolo 10 del provvedimento in esame. In particolare, tenuto conto che le modifiche al comma 856 della legge di stabilità sopprimono la disposizione che espressamente prevedeva l'operatività del Fondo di solidarietà nei limiti delle risorse disponibili e in conformità al quadro normativo europeo sugli aiuti di Stato, andrebbe escluso che per effetto di tale modifica possa determinarsi l'eventualità di un coinvolgimento di risorse pubbliche, con riflessi sulla finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 11, recante disposizioni in materia di attività per imposte anticipate, segnala che la relazione tecnica fornisce una illustrazione della metodologia adottata ai fini della quantificazione degli effetti delle disposizioni; non sono peraltro indicati i dati sottostanti tale stima. In particolare, non sono esplicitati i parametri e le ipotesi adottate per la stima del valore dello stock delle DTA, relative sia all'IRES sia all'IRAP – computate all'inizio di ogni anno a netto delle imposte dovute – valore questo che rappresenta la base imponibile rispetto alla quale viene effettuata la stima delle maggiori entrate indicate. Evidenzia quindi l'esigenza, ai fini della verifica della quantificazione, di acquisire elementi informativi circa i dati ed i criteri sottostanti la determinazione di tale valore. Ulteriori chiarimenti sarebbero opportuni in merito alla modifica introdotta nel corso dell'esame presso il Senato riguardo all'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti interessati. Infatti, mentre nel testo iniziale Pag. 208del decreto-legge l'opzione deve essere effettuata entro un mese dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, in fase di conversione il Senato ha previsto che l'opzione si considera esercitata con il versamento di cui al comma 7, ossia con il versamento del canone da effettuare in ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. Andrebbe in proposito verificato se la possibilità di esercitare l'opzione in esercizi successivi a quello di prima applicazione possa incidere sulla modulazione annua del gettito atteso. Inoltre, sulla base delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito agli aspetti di seguito illustrati: la norma prevede un vincolo fino all'anno 2029 mentre la tabella riportata nella relazione tecnica indica quale ultimo anno di stima il 2027, con uno stock DTA netto pari a zero; l'assenza di una base imponibile nel 2027, e del relativo gettito del canone, appare determinare, in termini di cassa per il 2028, esclusivamente effetti di minori imposte IRES ed IRAP sul canone versato nel 2027 e riferito alla base imponibile 2026. Pertanto, gli effetti di cassa relativi al 2028 sembrerebbero suscettibili di determinare una riduzione del gettito, mentre la norma e la relazione tecnica indicano per tale esercizio una maggiore entrata, pari a 3,8 milioni di euro, destinata ad incremento del fondo ISPE; le aliquote medie considerate (IRES 20 per cento e IRAP 4,65 per cento) non appaiono in linea con quelle (IRES 27,5 per cento ed IRAP 5,4 per cento) utilizzate per un analogo intervento operato con il decreto legge n. 83 del 2015 che ha escluso la trasformazione delle DTA relative al valore dell'avviamento delle altre attività immateriali iscritte dall'esercizio 2015.
  In merito all'articolo 12, in materia di Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare in virtù del meccanismo di finanziamento dei fondi di solidarietà bilaterali previsto dalla normativa vigente, basato sulla precostituzione di risorse adeguate a carico dei datori di lavori e dei lavoratori, e in considerazione del fatto che l'operatività della deroga è subordinata all'emanazione di un regolamento di adeguamento della disciplina del fondo.
  Per quanto riguarda l'articolo 12-bis, recante modifiche alla disciplina della cessione dei crediti d'impresa, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 13, recante copertura finanziaria, segnala preliminarmente che l'articolo 13 provvede alla copertura delle oneri derivanti dai seguenti articoli: articolo 1, comma 6, che autorizza una spesa di 200.000 euro per l'anno 2016 e di 100.000 euro per l'anno 2017, per consentire l'avvio delle attività conseguenti all'introduzione del pegno mobiliare non possessorio; articolo 3, comma 8, che autorizza una spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, per l'istituzione del registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliare, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi; articolo 7 che prevede, a fronte del trasferimento delle azioni della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., un corrispettivo non superiore a 600.000 euro da imputare, come indicato nel prospetto riepilogativo, all'anno 2016. Alla copertura dei suddetti oneri, pari complessivamente a 4,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 3,6 milioni di euro per il 2017 e a 3,5 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e quanto a 600.000 euro per l'anno 2016, a 3,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle Pag. 209finanze. In proposito segnala che gli accantonamenti utilizzati recano le necessarie disponibilità.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, in risposta alle richieste di chiarimento testé formulate dal relatore, osserva che l'onere per l'anno 2016 relativo all'attivazione del registro informatico dei pegni non possessori di cui all'articolo 1, pari ad euro 200.000, è da considerare una tantum (spesa in conto capitale), in quanto necessario a coprire le spese di primo impianto connesse all'adeguamento software e hardware delle attuali attrezzature informatiche. Fa presente inoltre che la stima dell'onere di euro 100.000 per l'anno 2017 è da considerare prudenziale, in quanto tale onere è necessario a garantire la copertura delle spese di natura amministrativa ed informatica (spesa di parte corrente) per consentire l'effettiva attivazione ed il funzionamento del nuovo registro dei pegni non possessori, nelle more del perfezionamento del meccanismo di devoluzione del gettito derivante dall'incameramento dei diritti che saranno posti a carico degli utenti in relazione alle operazioni da effettuarsi sul registro. Rileva, inoltre, che la misura degli importi che saranno costituiti da una componente fissa e da una quota variabili dei diritti differenziati, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sarà idonea a garantire la copertura dei costi di gestione ed evoluzione del registro, comunque stimabili di modesta entità.
  Rileva, altresì, che l'articolo 2, in materia di finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile o altri diritti reali immobiliari sospensivamente condizionato, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche qualora il diritto reale immobiliare risulti sottoposto a procedure esecutive per la riscossione di somme non pagate in relazione a debiti tributari verso l'erario iscritti a ruolo.
  Fa presente che, stante la natura prudenziale delle valutazioni relative alla determinazione dell'onere per l'attuazione del registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliare, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi, di cui all'articolo 3, viene prevista una specifica autorizzazione di spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018 che consentirà al Ministero della giustizia, anche avvalendosi di SOGEI, di provvedere alla implementazione e alla digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed informativa dell'amministrazione. Rileva, inoltre, che ai fini dell'attuazione del predetto registro elettronico, l'attività di digitalizzazione degli archivi cartacei relativi ai procedimenti presso gli uffici giudiziari, da concludersi, presumibilmente, nel corso del triennio 2016-2018, costituisce la principale voce di spesa (di natura corrente) stimata in misura prudenziale in circa 9,2 milioni di euro, mentre la quota di spesa rimanente nel triennio, pari a circa 1,3 milioni di euro, rappresenta la stima degli oneri di investimento (hardware e software) per l'acquisizione dei beni e servizi necessari tramite CONSIP, in coerenza con le linee del Piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione. Per ciò che concerne la gestione ed il funzionamento del predetto registro elettronico, chiarisce che sia la misura degli importi dei contributi a carico degli utenti per l'accesso alla piattaforma informatizzata, sia la misura della contribuzione finanziaria da parte della Banca d'Italia, da stabilire attraverso convenzioni tra la stessa Banca, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze, saranno ampiamente idonee a garantire la copertura dei costi di funzionamento a regime, ivi comprese eventuali attività connesse all'evoluzione e all'aggiornamento del registro elettronico.
  Precisa, inoltre, che in caso di partecipazione ai corsi di cui all'articolo 5-bis – per la formazione dei soggetti iscritti all'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati – da parte di un numero di frequentatori inferiore rispetto alle previsioni, potranno ridursi in maniera proporzionale Pag. 210anche i relativi oneri, ciò che assicura la neutralità finanziaria complessiva della disposizione.
  Fa presente che risultano soddisfatti i requisiti previsti dal sistema di contabilità europea (SEC 2010) ai fini della configurazione finanziaria dell'operazione di acquisizione di partecipazione di cui all'articolo 7, che prevede il trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze delle azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A.
  Rileva che l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'intero capitale sociale della predetta società è suscettibile di determinare complessivamente effetti positivi per la finanza pubblica, seppur di non agevole quantificazione.
  Precisa che la corresponsione di indennizzi in favore degli investitori in banche in liquidazione, di cui agli articoli da 8 a 10, essendo a carico del Fondo di solidarietà istituito ai sensi del comma 855 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, non è suscettibile di determinare effetti per la finanza pubblica.
  Evidenzia, altresì, che la simulazione alla base della stima del gettito conseguibile dall'articolo 11 – che consente agli enti creditizi e finanziari di optare per il mantenimento dell'applicazione delle disposizioni relative alla trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate (DTA) iscritte in bilancio ed attinenti a svalutazioni di attività e perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile dietro pagamento di un canone annuale, determinato annualmente applicando l'aliquota dell'1,5 per cento alla differenza tra l'ammontare delle DTA e le imposte versate – è stata effettuata mediante l'utilizzo di un modello di microsimulazione, a livello di singolo contribuente, con eventuale emersione in capo al medesimo contribuente di una «base imponibile» per il calcolo ed il successivo versamento del canone eventualmente dovuto. In particolare, chiarisce che in capo ad ogni soggetto e secondo quanto versato a titolo di imposta sostitutiva, è stato calcolato l'importo complessivo risultante al termine di ogni esercizio delle DTA relative, tenuto conto della imposta sostitutiva pagata, della aliquota, del periodo di ammortamento, della eventuale rilevanza ai fini IRAP e della decorrenza fiscale delle maggiori quote di ammortamento e, quindi, del periodo di imposta a partire dal quale il contribuente potrebbe (o avrebbe potuto) effettuare maggiori deduzioni fiscalmente rilevanti e, quindi, ridurre le DTA iscritte. Ricorda che nella precedente valutazione è stata applicata l'aliquota nominale alla variazione di reddito stimata dei soggetti in utile, mentre nel caso in oggetto è stata applicata la aliquota media netta alla intera variazione complessivamente risultante. Evidenzia come, per quanto concerne gli effetti finanziari dell'articolo 11 indicati fino al 2026, l'andamento tendenziale, in ragione dei «reversal annui» e del contestuale accumularsi delle imposte versate, sia stato in via prudenziale considerato come destinato ad esaurirsi prima della data ultima del 2029. Osserva che la maggiore entrata di 3,8 milioni di euro nel 2028 è pertanto conseguenza non del versamento stimato del canone, bensì del «rimbalzo» del minore acconto versato l'anno precedente in conseguenza della deducibilità del canone versato. Precisa, infine, che i soggetti maggiormente interessati alla disposizione in oggetto, stante la elevata presenza in bilancio della svalutazioni crediti, sono i soggetti bancari, che in quanto tali, hanno la massima convenienza ed interesse a procedere da subito alla opzione per potere contabilizzare le DTA ai fini del patrimonio netto di vigilanza, mentre eventuali opzioni successive potrebbero assicurare maggiori entrate da canone, sia pure al netto della correlata deducibilità dello stesso.
  Tanto precisato in ordine alle specifiche richieste di chiarimento formulate dal relatore, osserva tuttavia come sarebbe opportuno acquisire la relazione tecnica aggiornata all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, ritenendo che la Pag. 211stessa possa essere predisposta e trasmessa entro la giornata di giovedì prossimo.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dal Viceministro Morando in merito ai profili di carattere finanziario del provvedimento, conviene circa la necessità di attendere la predisposizione della relazione tecnica aggiornata prima di procedere alla formulazione di una proposta di parere.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.
C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 giugno 2016.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che nella seduta del 15 giugno scorso il rappresentante del Governo ha fornito i chiarimenti che erano stati richiesti dal relatore nella seduta dell'8 giugno 2016. Formula pertanto la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato il disegno di legge, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 (C. 3821 Governo);
   per quanto riguarda i profili di merito,
   delibera di riferire favorevolmente sul complesso del disegno di legge;
   per quanto riguarda i profili finanziari,
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    i criteri utilizzati sottostanti la determinazione della platea dei beneficiari dell'articolo 9, in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori, comunque di natura prudenziale, derivano dall'analisi di casi verificatisi nel recente passato e presi come modello di riferimento per la quantificazione degli oneri;
    il Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, presenta le necessarie disponibilità per garantire la copertura degli oneri recati dal predetto articolo 9, dall'articolo 10, in materia di permesso di soggiorno individuale per minori stranieri, dall'articolo 21, recante modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, rosmarino e salvia freschi destinati all'alimentazione, dall'articolo 29, recante modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi, dall'articolo 36, comma 1, recante disposizioni in materia di finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali;
    l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 9, comma 4, non è suscettibile di pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni finanziarie interessate;
    l'onere autorizzato all'articolo 10, comma 4, si riferisce alla copertura del costo dei permessi di soggiorno rilasciati durante il periodo di sperimentazione che si esaurisce con l'entrata in vigore del presente provvedimento, mentre non ci saranno altre maggiori spese, in quanto i costi del permesso di soggiorno, ai sensi dell'articolo 7-vicies quater del decreto-legge n. 7 del 2005, sono posti a carico dei richiedenti, che sono tenuti a corrisponderne l'importo fissato con apposito decreto interministeriale;Pag. 212
    con riferimento agli articoli da 11 a 16, in materia di diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, si conferma l'idoneità del meccanismo previsto dall'articolo 14 che, attraverso la riduzione proporzionale dell'indennizzo nel caso di insufficienza di risorse, prevede una integrazione delle somme non percepite negli anni successivi;
    all'articolo 16, comma 4, la riduzione del Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico, di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014, ai fini della copertura dell'onere derivante dal predetto articolo 14, non determina riflessi negativi sull'attuazione della procedura di ricollocazione del personale di area vasta interessato dalle procedure di mobilità, restando inteso che la somma di 2,6 milioni di euro a decorrere dal 2016 sia da ritenere come annua;
    gli adempimenti previsti dall'articolo 18, in materia di sanzioni per inosservanza di norme e raccomandazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, saranno svolti dalla medesima Agenzia nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    il Fondo per interventi strutturali di politica economica, a valere sul quale si provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle esenzioni disposte a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importate dall'Albania, di cui all'articolo 20, presenta le necessarie disponibilità ed il suo utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;
    ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dall'articolo 21, recante modifiche alle aliquote IVA applicabili alle piante aromatiche, prendendo in considerazione le dichiarazioni IVA 2014, per quanto riguarda il basilico, il rosmarino e la salvia freschi, destinati all'alimentazione, si prevede un lieve aumento di gettito, mentre per l'origano e per le piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia si prevede una perdita di gettito, per cui nel complesso le modifiche comportano effetti negativi di trascurabile entità in ogni caso rientranti nel limite dell'onere indicato al comma 2 dell'articolo 21 in euro 135.000 a decorrere dal 2016, fermo restando che tale importo deve intendersi come annuo;
    l'articolo 23, prevedendo l'incremento dal 40 al 50 per cento della quota di utili dei consorzi agrari soggetta a tassazione, incide sulla determinazione del reddito imponibile a decorrere dal periodo di imposta 2016, posto che le imposte relative al reddito imponibile riferito al periodo di imposta 2015 dovevano essere versate dai consorzi entro il 16 giugno scorso, ossia prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;
    con riferimento all'articolo 24, recante modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime, appare poco probabile il determinarsi di minori plusvalenze rispetto a quelle che si sarebbero rilevate in assenza del nuovo regime, anche considerando che con il nuovo sistema non possono emergere minusvalenze che invece a legislazione vigente sarebbero andate a compensare le ipotetiche maggiori plusvalenze;
    la sanzione del 50 per cento, comminata alle imprese marittime che non hanno provveduto agli obblighi di formazione dei cadetti, di cui al comma 6 del predetto articolo 24, deve intendersi aggiuntiva rispetto al versamento dell'importo omesso;
    le fattispecie interessate dall'articolo 26, in materia di regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, sono estremamente limitate e marginali e pertanto, dal punto di vista strettamente finanziario, la disposizione, sostanzialmente, non determina effetti di gettito;
    all'articolo 27, recante disposizioni in materia di investimenti nelle imprese Pag. 213marittime, l'abrogazione degli articoli 2 e 3 della legge n. 88 del 2001 – richiesta dalla Commissione europea in quanto eventuali erogazioni sono in ogni caso giudicate incompatibili con il mercato comune – non incide sui programmi già avviati o su situazioni giuridiche già perfezionatesi in capo ai destinatari;
    i dati e gli elementi sottostanti la stima dell'onere relativo alle ritenute IRPEF, di cui al comma 5 dell'articolo 29, recante modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi, si fondano sui dati delle dichiarazioni IVA 2013, presentate nel 2014, da cui si evince un incremento delle entrate in termini di cassa pari a 1,6 milioni di euro per il 2017, 2,3 milioni di euro per il 2018, 2,06 milioni di euro per il 2019;
    la stima degli effetti derivanti dal passaggio, per i tartufi, dall'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento a quella ridotta del 10 per cento è stata invece elaborata sulla base delle dichiarazioni IVA 2013 presentate nel 2014, pervenendo ad una perdita di gettito stimata di circa 4.260.000 euro in ragione d'anno;
    considerando quindi complessivamente le imposte dirette ed indirette si configurano minori entrate pari a 2,66 milioni di euro per il 2017, 1,96 milioni di euro per il 2018, 2,20 milioni di euro a decorrere dal 2019, restando inteso che tale onere deve essere considerato come annuo;
    il commissario straordinario, cui non spetta alcun compenso, potrà svolgere le attività previste dall'articolo 35, relative al recupero di eventuali aiuti di Stato illegittimi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    le assunzioni previste dall'articolo 36, commi 2 e 3, recante disposizioni in materia di funzionamento dell'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob, avverranno, con il corrispondente incremento della dotazione della pianta organica della Consob, nel numero massimo di 15 unità;
    in sede di approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 della Consob, sono stati accantonati gli importi, corrispondenti agli oneri indicati al predetto comma 3 dell'articolo 36, necessari a far fronte alle esigenze di personale connesse al funzionamento del nuovo Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob;
    pertanto, l'assunzione delle 15 unità da destinare a tale organismo troverà piena copertura finanziaria nelle risorse già stanziate nel bilancio di previsione 2016 – 2018 approvato a fine dicembre 2015, senza alcuna esigenza, quindi, di dover ricorrere ad eventuali richieste a carico del Bilancio dello Stato;
   delibera di riferire favorevolmente».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Atto n. 305.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 giugno 2016.

Pag. 214

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 15 giugno il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, in relazione alla richiesta relativa a un eventuale disallineamento temporale, con conseguenti effetti di cassa, tra l'incasso del contributo versato dai candidati per la partecipazione alla selezione di cui all'articolo 1 e l'implementazione dei sistemi informatici che consentono di gestire la suddetta procedura selettiva nonché l'elenco degli idonei, considerato l'importo contenuto dell'onere previsto, 100.000 euro una tantum, ritiene che l'eventuale disallineamento possa avere un impatto assolutamente trascurabile in termini di cassa. Osserva peraltro che, trattandosi di procedure informatizzate che non rivestono particolare complessità, è presumibile che per la realizzazione delle stesse siano necessari tempi brevi che potrebbero di fatto ridurre, se non azzerare, il gap temporale tra l'impegno di spesa e la corrispondente entrata.
  In merito all'osservazione relativa all'onere a regime per le spese di natura informatica connesse al provvedimento, pari 17.900 euro annui, che sembrerebbe non comprendere anche le spese di personale e le spese di carattere logistico, ribadisce quanto indicato nella relazione tecnica circa il fatto che trattasi di sole spese di gestione, dal momento che si prevede che il nuovo sistema sia gestito dal personale della competente Direzione generale della digitalizzazione, che ha già in carico lo sviluppo di strumenti per il governo del Servizio sanitario nazionale.
  Per quanto riguarda il numero esatto di componenti della Commissione di esperti di cui all'articolo 1, comma 3, nel premettere che la determinazione di tale numero non rileva sugli aspetti finanziari, in quanto agli stessi non è corrisposto alcun tipo di emolumento, conferma che la predetta Commissione è composta da cinque membri: due designati dal Ministro della salute, di cui uno con funzioni di presidente, due designati dalla Conferenza Stato-Regioni ed uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.
  Conferma infine che le regioni potranno svolgere gli adempimenti posti a loro carico dal provvedimento con le risorse finanziarie e di personale già disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione della circostanza che nella legislazione vigente è già prevista la costituzione di Commissioni regionali per la selezione di soggetti idonei a ricoprire l'incarico di direttore generale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Conclude pertanto osservando che il provvedimento in oggetto non pone in capo alle regioni ulteriori oneri di natura amministrativa.

  Rocco PALESE (Misto-CR) si dichiara contrario allo schema di decreto legislativo in esame, il quale non è in grado, a suo parere, di porre un freno alla dilagante corruzione che, come rilevato anche dal presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Cantone, interessa il settore della sanità italiana. Osserva infatti che la predisposizione di liste di soggetti idonei alla nomina a direttore generale degli enti del Servizio sanitario nazionale, formata esclusivamente sulla base di una valutazione dei titoli, senza lo svolgimento di un serio concorso per esami, non riuscirà a spezzare l'insano legame oggi esistente tra politica e settore sanitario. Segnala inoltre come oggi sia almeno teoricamente possibile selezionare i dirigenti del settore sanitario sulla base di un concorso per esami, anche se ciò di fatto non si verifica praticamente mai, mentre questa possibilità verrà cancellata dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.
  Invita quindi i colleghi a valutare questi aspetti sostanziali, invece di soffermarsi su aspetti marginali, quali l'entità del contributo da porre a carico dei candidati.

  Maino MARCHI (PD) osserva che dalla lettura della relazione illustrativa emerge, quale obiettivo del provvedimento, il riequilibrio dei rapporti tra vertice politico regionale e direttori sanitari da realizzare Pag. 215attraverso valutazioni di profilo tecnico, finalizzate alla selezione delle professionalità ritenute maggiormente competenti e adeguate a ricoprire l'incarico.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che le valutazioni sul merito del provvedimento sono di competenza della Commissione affari sociali e che la Commissione bilancio si deve limitare alla valutazione degli aspetti di natura finanziaria.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, concordando con quanto osservato dal presidente Boccia, preso atto dei chiarimenti del Governo, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
C. 3828 Boccia.

(Seguito dell'esame e conclusione – Abbinamento delle proposte di legge C. 2648 Boccia e C. 2897 Marcon).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 giugno 2016.

  Francesco BOCCIA (PD), presidente e relatore, comunica che la proposta di legge C. 2648, presentata dai deputati Boccia e altri, recante Modifica all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente l'introduzione del divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi, e la proposta di legge C. 2897, presentata dai deputati Marcon e altri, recante Disposizioni per l'utilizzazione degli indicatori di benessere nelle politiche pubbliche, sono da considerarsi abbinate alla proposta di legge in titolo.
  Comunica quindi che sono pervenuti i pareri favorevoli espressi delle Commissioni I, VI, VII, VIII, XI e XII e della Commissione per le questioni regionali, nonché il nulla osta della XIV Commissione. Al riguardo evidenzia che il parere deliberato dalla I Commissione affari costituzionali sul testo della proposta di legge in esame è corredato da due osservazioni, entrambe relative al termine di presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio. Sulla base di tali osservazioni, evidenzia la necessità di apportare talune modificazioni all'articolo 1, comma 2, della proposta di legge medesima. In particolare propone di modificare la lettera c) del citato articolo 1, comma 2, al fine di fissare il termine di presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio al 20 ottobre di ciascun anno, contestualmente sopprimendo la previsione di un termine relativo alla deliberazione del disegno di legge medesimo da parte del Consiglio dei ministri. Conseguentemente, propone di anticipare al 27 settembre di ciascun anno il termine di presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, che l'articolo 1, comma 2, lettera a), della proposta di legge attualmente prevede al 30 settembre, in modo da anticipare l'intera procedura che conduce alla formazione del disegno di legge di bilancio. Tale modifica risulterebbe peraltro compatibile con i Pag. 216tempi di presentazione dei dati definitivi relativi all'esercizio finanziario precedente da parte dell'ISTAT.
  Sempre all'articolo 1, comma 2, della proposta di legge, ritiene infine necessario sopprimere la lettera d), ai sensi della quale, al verificarsi di determinate condizioni, il Governo può procedere alla contestuale presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge di bilancio, ciò in considerazione dei tempi necessari al Governo stesso per la redazione completa del disegno di legge di bilancio, come evidenziato dalla Commissione affari costituzionali.

  Francesco CARIELLO (M5S) esprime il consenso del proprio gruppo alle modifiche prospettate dal relatore allo scopo di tener conto delle osservazioni formulate dalla Commissione affari costituzionali, precisando comunque che deve essere tenuto fermo quanto previsto dall'emendamento a sua prima firma 1.10, approvato nella seduta del 15 giugno scorso, in base al quale il progetto di Documento programmatico di bilancio è trasmesso entro il medesimo termine sia alla Commissione europea e all'Eurogruppo sia alle Camere.

  Giulio MARCON (SI-SEL), ricordando il proprio intervento nella seduta del 15 giugno 2016 di illustrazione dell'emendamento a sua prima firma 1.6 e degli emendamenti Melilla 1.7 e 1.8, dei quali è cofirmatario, ritiene accettabile, anche se non pienamente condivisibile, la proposta del relatore.

  Il Viceministro Enrico MORANDO ribadisce le preoccupazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, già espresse nella seduta dello scorso 15 giugno, in merito alla ristrettezza dei tempi a disposizione dello stesso Ministero per la redazione del nuovo disegno di legge di bilancio, in considerazione dei tempi tecnici necessari a trasporre nella seconda sezione del predetto disegno di legge i contenuti della prima sezione (sostanzialmente quelli attualmente recati dalla legge di stabilità), soprattutto in sede di prima applicazione del provvedimento in esame. Al riguardo esprime il timore che la deliberazione del Consiglio dei ministri, per la quale non sarebbe ora previsto più alcun termine, avvenga a ridosso del 15 ottobre, data entro la quale il progetto di Documento programmatico di bilancio deve essere trasmesso alla Commissione europea, all'Eurogruppo e alle Camere, riducendo in tal modo a pochissimi giorni il tempo a disposizione per il completamento del disegno di legge e per la sua presentazione alle Camere. Invitando la Commissione a valutare la possibilità di fissare al 22 ottobre il termine per la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio, si rimette comunque alle decisioni della Commissione stessa.

  Maino MARCHI (PD), pur riconoscendo la ristrettezza dei tempi a disposizione del Governo per la predisposizione della seconda sezione del nuovo disegno di legge di bilancio, concorda sull'opportunità di fissare il termine di presentazione alle Camere del suddetto disegno di legge al 20 ottobre, anche in considerazione del fatto che in tal modo il Parlamento potrà disporre di due mesi di tempo per l'esame del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, in considerazione degli esiti del dibattito, presenta quindi l'emendamento 1.41 (vedi allegato 2), volto a recepire le osservazioni contenute nel parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali sul provvedimento in esame e che fissa al 20 ottobre il termine per la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio.

  La Commissione approva l'emendamento 1.41 del relatore (vedi allegato 2).

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, segnala la necessità che la Commissione sia autorizzata ad apportare le occorrenti correzioni di forma al testo, ai fini del coordinamento formale delle disposizioni introdotte dalla proposta di Pag. 217legge in esame, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame. In particolare, risulta necessario, all'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, sopprimere il quarto e il quinto periodo, in quanto il primo di essi è assorbito oramai dalla nuova disciplina delle clausola di invarianza finanziaria introdotta nel corso dell'esame della proposta di legge, mentre il secondo di essi reca ancora il riferimento alla clausola di salvaguardia, soppressa nel corso dell'esame in sede referente. Ritiene inoltre necessario richiamare, all'articolo 3, comma 1, lettera a), della proposta di legge, il riferimento anche al comma 12-quater dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, per quanto concerne la compensazione degli effetti finanziari che eccedono le previsioni recate dalle leggi di spesa. Infine propone di sostituire, all'articolo 52, comma 2, della legge n. 196 del 2009, il riferimento alla legge di stabilità con quello alla prima sezione della legge di bilancio, di cui all'articolo 21, comma 1-bis, della medesima legge n. 196.
  Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

  La Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, avvertendo che il gruppo MoVimento 5 Stelle ha designato, quale relatore di minoranza, l'onorevole Francesco Cariello, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 14.30.

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