CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 giugno 2016
656.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 9.20.

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie.
C. 3504-A, approvata dalla 12a Commissione permanente del Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 giugno 2016.

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  Rocco PALESE, presidente, ricorda che, nella seduta del 14 giugno scorso, il relatore si era riservato di formulare la proposta di parere sul provvedimento.

  Il Viceministro Enrico MORANDO segnala che il Ministero della salute ha integrato le proprie osservazioni sul provvedimento evidenziando che l'istituzione, prevista dall'articolo 3, del Centro di coordinamento sugli screening neonatali presso l'Istituto superiore di sanità (ISS) comporterà la cessazione dell'attività dell'omonimo Centro già istituito presso l'Age.na.s., anche in considerazione del fatto che l'articolo 6 prevede la cessazione della sperimentazione dello screening neonatale svolta da quest'ultimo e l'utilizzo delle relative risorse per la copertura finanziaria del presente provvedimento.
  Ritiene inoltre necessario, con riferimento alla gratuità della partecipazione al nuovo Centro di coordinamento, disposta dall'articolo 3, comma 3, che sia espressamente esclusa la corresponsione di gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ai componenti del medesimo Centro di coordinamento.
  Fa presente che il combinato disposto dell'articolo 5, che prevede l'adeguamento alla presente legge da parte delle regioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima legge, e dell'articolo 6, che prevede l'aggiornamento dei LEA entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, esclude un'applicazione anticipata delle disposizioni del provvedimento, da parte dei servizi sanitari regionali, rispetto al predetto aggiornamento dei LEA.
  Rileva che la quantificazione degli oneri valutati in 25.715.000 euro, di cui all'articolo 6, comma 2, appare congrua, tenendo conto del fatto che nella relazione tecnica il Ministero della salute ha quantificato in 50 euro il costo medio del singolo screening neonatale e che tale costo è stato applicato ad una popolazione di 514.308 individui, corrispondente ai nuovi nati nell'anno 2013.
  Conferma infine che la procedura di aggiornamento dei LEA di cui all'articolo 1, comma 554, della legge di stabilità 2016, richiamata dall'articolo 6, comma 2, del provvedimento, dovrebbe consentire di rinvenire le risorse occorrenti alla copertura di parte degli oneri, pari a 15.715.000 euro annui, attraverso la rimodulazione di altre prestazioni già comprese nei LEA, ove si consideri che l'articolo 1, comma 555, delle legge n. 208 del 2015, ha destinato 800 milioni di euro all'aggiornamento dei LEA.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 3504 e abb.-A, approvato dalla 12a Commissione permanente del Senato, recante Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le attività che saranno svolte dal Centro di coordinamento sugli screening neonatali istituito, dall'articolo 3, presso l'Istituto superiore di sanità (ISS), non appaiono sovrapponibili a quelle dell'omologo Centro di coordinamento istituito dall'articolo 1, comma 229, della legge n. 147 del 2013, giacché all'atto dell'adeguamento dei LEA previsto dal presente provvedimento cesserà la sperimentazione dello screening neonatale effettuata dal Centro di coordinamento previsto a legislazione vigente;
    appare necessario prevedere espressamente che l'Istituto superiore di sanità (ISS) svolgerà i compiti assegnati al Centro di coordinamento sugli screening neonatali, di cui all'articolo 3, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, introducendo nel medesimo articolo un'apposita clausola di invarianza finanziaria;Pag. 59
    all'articolo 3, comma 3, appare necessario prevedere che ai componenti del predetto Centro di coordinamento non vengono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;
    appare necessario prevedere espressamente che le amministrazioni interessate svolgeranno le attività relative alla predisposizione di un protocollo operativo per la gestione degli screening neonatali, di cui all'articolo 4, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, introducendo nel medesimo articolo un'apposita clausola di invarianza finanziaria;
    il combinato disposto dell'articolo 5, che prevede l'adeguamento alla presente legge da parte delle regioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima legge, e dell'articolo 6, che prevede l'aggiornamento dei LEA entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, esclude un'applicazione anticipata delle disposizioni del provvedimento, da parte dei servizi sanitari regionali, rispetto al predetto aggiornamento dei LEA;
    la quantificazione degli oneri valutati in 25.715.000 euro, di cui all'articolo 6, comma 2, appare congrua, tenendo conto del fatto che nella relazione tecnica il Ministero della salute ha quantificato in 50 euro il costo medio del singolo screening neonatale e che tale costo è stato applicato ad una popolazione di 514.308 individui, corrispondente ai nuovi nati nell'anno 2013;
    la procedura di aggiornamento dei LEA di cui all'articolo 1, comma 554, della legge di stabilità 2016, richiamata dall'articolo 6, comma 2, del provvedimento, dovrebbe consentire di rinvenire le risorse occorrenti alla copertura di parte degli oneri, pari a 15.715.000 euro annui, attraverso la rimodulazione di altre prestazioni già comprese nei LEA, ove si consideri che l'articolo 1, comma 555, delle legge n. 208 del 2015, ha destinato 800 milioni di euro all'aggiornamento dei LEA;
    all'articolo 6, comma 2, appare necessario riformulare la copertura finanziaria posta a carico delle dotazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 229, della legge n. 147 del 2013, in termini di riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa recata dal medesimo comma 229, provvedendo conseguentemente all'espunzione dal comma 3 dell'articolo 6 della soppressione della citata autorizzazione legislativa di spesa;
    al medesimo articolo 6, comma 2, appare altresì necessario, da un lato, precisare che gli oneri, valutati in 25.715.000 euro annui, decorrono dall'anno 2016, dall'altro introdurre un'apposita clausola di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, prevedendo, in caso di scostamento degli oneri rispetto alle previsioni, la riduzione delle spese correnti derivanti da fattori legislativi e da oneri di adeguamento al fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) del comma 5 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute;
    appare infine necessario al comma 3 dell'articolo 6 prevedere espressamente che, con la cessazione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 229, della legge n. 147 del 2013, cesseranno anche le attività del Centro di coordinamento sugli screening neonatali previsto dal medesimo comma 229,

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 3 sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Ai componenti del Centro di cui al comma 2 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;Pag. 60
   all'articolo 3 aggiungere in fine il seguente comma: 4-bis. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 4 aggiungere in fine il seguente comma: 2-bis. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: valutati in 25.715.000 euro annui aggiungere le seguenti: a decorrere dall'anno 2016;
   all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: utilizzando le dotazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come incrementate con le seguenti: mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come incrementata.

  Conseguentemente al comma 3 del medesimo articolo 6 sostituire le parole da: cessa la sperimentazione fino alla fine con le seguenti: cessano la sperimentazione e l'attività del Centro di coordinamento sugli screening neonatali previsti dall'articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   all'articolo 6 dopo il comma 2 inserire i seguenti:
  2-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente, di cui all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute.
  2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2-bis.
  2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, avverte che l'Assemblea, in data 14 giugno 2016, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala la seguente:
   Gregori 6.10, che prevede che il Ministero della salute attui iniziative mirate e campagne di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie e sui relativi accertamenti diagnostici di cui al provvedimento in oggetto, nonché idonei programmi di formazione e di aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e ai medici ginecologi, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria.

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  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Rondini 1.11, che è volta ad estendere l'ambito di applicazione del provvedimento alla prevenzione delle malattie congenite ereditarie. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Gregori 6.1, che prevede che il Ministro della salute provveda ad aggiornare i LEA ogni due anni e comunque qualora siano individuate altre forme di malattie metaboliche ereditarie alle quali estendere l'indagine diagnostica obbligatoria neonatale. Al riguardo, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.

  Le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sull'emendamento Gregori 6.10, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Rondini 1.11, in quanto, in mancanza di relazione tecnica, non è possibile accertare che le attività da esso previste possano essere svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento Gregori 6.1, che prevede un aggiornamento biennale dei LEA, con possibili effetti finanziari dei quali non si prevede alcuna forma di copertura finanziaria. Esprime infine nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.11, 6.1, 6.10, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.25.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
C. 3828 Boccia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, comunica che le deputate Albini, Cinzia Fontana, Terrosi, Scuvera, Tentori, Roberta Agostini, Fabbri e Murer sottoscrivono l'emendamento Cenni 2.12.
  Passando quindi all'espressione del parere sul complesso delle proposte emendative presentate, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Caso 1.1, Marcon 1.2, Melilla 1.3 e Marcon 1.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Caso 1.5, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato Pag. 622). Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Marcon 1.6, Melilla 1.7 e 1.8, Palese 1.38 e Marcon 1.9. Esprime parere favorevole sull'emendamento Palese 1.37 nonché sull'emendamento Marchi 1.16, a condizione che quest'ultimo sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2), in un testo identico a quello dell'emendamento Palese 1.37. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Cariello 1.10, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Cariello 1.11, Caso 1.12 e 1.13, Cariello 1.14, Pastorino 1.15, Caso 1.17, 1.27, 1.26, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.28 e 1.29. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Cariello 1.30, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Caso 1.36 e Cariello 1.31. Esprime parere favorevole sull'emendamento Palese 1.39. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Cariello 1.32. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Marchi 1.33 e Marcon 1.34, a condizione che vengano entrambi riformulati nei medesimi termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Caso 1.35 e Palese 1.40, nonché sugli emendamenti Marchi 2.1 e Palese 3.5, a condizione che siano entrambi riformulati nei medesimi termini riportati in allegato (vedi allegato 2), assumendo di conseguenza l'emendamento Palese 3.5, in caso di accoglimento della citata riformulazione, la nuova numerazione 2.16. Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti Palese 2.13 e Marchi 2.2, a condizione che siano entrambi riformulati nei medesimi termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime parere favorevole sull'emendamento Guidesi 2.3, mentre formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Guidesi 2.5, 2.7, 2.8, 2.6 e 2.4, nonché sugli emendamenti Caso 2.9 e Guidesi 2.10. Avverte, inoltre, che l'emendamento Palese 2.15 è stato ritirato dal presentatore. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Cariello 2.11, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Palese 2.14 e Cenni 2.12. Esprime parere favorevole sull'emendamento Palese 3.3, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2) ed esprime parere favorevole sull'emendamento Palese 3.4. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Palese 3.6, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2), mentre formula un invito al ritiro sugli emendamenti Marchi 3.2 e 3.1. Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Palese 3.5, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2) ed esprime parere favorevole sull'emendamento Palese 5.1 nonché sugli articoli aggiuntivi Palese 5.05, 5.07, 5.08, 5.01, 5.06, 5.02, 5.03 e 5.04 e sull'emendamento Palese 6.1. Avverte, infine, che è stato presentato l'emendamento 3.7 del relatore (vedi allegato 1), del quale raccomanda l'approvazione, avente ad oggetto il tema relativo alle cosiddette clausole di salvaguardia, il cui testo è stato già posto in distribuzione.

  Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme al relatore, concordando anche sul testo delle riformulazioni proposte. Soffermandosi quindi su talune specifiche problematiche affrontate dalle proposte emendative presentate, con riferimento al tema degli strumenti finanziari derivati evidenzia che la riformulazione dell'emendamento Cariello 1.30 è comunque finalizzata ad assicurare un maggior grado di trasparenza e di evidenza contabile alle operazioni connesse ai predetti strumenti finanziari, prevedendo che la seconda sezione del Documento di economia e finanza rechi informazioni anche sull'ammontare della spesa per interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati. Osserva Pag. 63che la riformulazione in parola potrebbe essere estesa, qualora il presentatore ritenesse di accedervi, anche all'emendamento Pastorino 1.15, fermo rimanendo un invito al ritiro sul testo attuale della medesima proposta emendativa. Per quanto concerne invece l'emendamento Guidesi 2.3, osserva che il parere favorevole su di esso espresso deriva dal fatto che la proposta emendativa è volta a introdurre una maggiore appropriatezza lessicale nella disposizione della legge di contabilità che prevede i limiti di contenuto della nuova prima sezione della legge di bilancio, con la quale non devono essere disposte norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, ovvero interventi di natura localistica o microsettoriale.

  Francesco CARIELLO (M5S) chiede se l'emendamento 3.7 del relatore sia accompagnato da una relazione tecnica.

  Il Viceministro Enrico MORANDO chiarisce che l'emendamento 3.7 del relatore, concernente la questione delle cosiddette clausola di salvaguardia, è privo di relazione tecnica, in quanto essenzialmente volto ad introdurre un meccanismo tale da risolvere, limitatamente all'esercizio in corso, le problematiche derivanti dall'eventuale scostamento dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni di spesa indicate dalle leggi. Passando quindi ad una sintetica illustrazione dei suoi contenuti maggiormente qualificanti, fa presente che la soluzione individuata dalla proposta emendativa in commento prevede che, in caso di scostamenti nell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni di spesa, il Ministro dell'economia e delle finanze provveda, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero interessato mediante decreto da sottoporre al preventivo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Rileva inoltre che, nel caso in cui gli stanziamenti del Ministero interessato dovessero rivelarsi insufficienti rispetto al maggior onere oggetto di compensazione, allo stesso si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da sottoporre ugualmente al preventivo vaglio delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Sottolinea, in particolare, come le procedure testé descritte per la compensazione degli effetti finanziari per l'esercizio in corso consistano esclusivamente in riduzioni di spesa già previste a legislazione vigente, escludendo in toto aumenti della pressione fiscale, ciò in coerenza con una precisa scelta di carattere politico che il Governo ha inteso perseguire. In tale quadro, rileva che – per quanto attiene alla compensazione, per gli esercizi successivi a quello in corso, degli effetti finanziari che eccedono le previsioni – rimane sostanzialmente ferma la soluzione già individuata a regime dalla proposta di legge in esame, che demanda la predetta compensazione alla legge di bilancio. Rileva inoltre che, dopo un ampio ed approfondito dibattito condotto anche presso le competenti sedi tecniche, non è stata ritenuta praticabile, sempre con riferimento alla compensazione degli effetti finanziari per l'esercizio in corso, né la soluzione prefigurata dalla proposta di legge in esame, che prevede che con decreto ministeriale sia sospesa, sia pure temporaneamente, l'efficacia delle disposizioni legislative sottostanti lo sforamento delle previsioni di spesa, in quanto affetta da possibili profili di dubbia costituzionalità, né quella recata da taluni emendamenti alla stessa proposta di legge presentati, volta alla costituzione di uno specifico fondo di riserva per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa.

  Francesco CARIELLO (M5S), nel lamentare il fatto che la discussione sulle cosiddette clausola di salvaguardia si è svolta quasi esclusivamente all'interno delle strutture tecniche del Governo ed ha coinvolto solo la maggioranza parlamentare, ritiene che la presentazione in seduta dell'emendamento 3.7 del relatore pone di fatto i componenti della Commissione Pag. 64nella impossibilità di valutarne i contenuti e di predisporre conseguentemente eventuali subemendamenti.

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, nel premettere che, qualora i gruppi lo richiedessero, potrà naturalmente essere convenuto un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti, fa tuttavia presente che l'articolo 3, comma 1, lettera c), della proposta di legge in esame reca sul tema delle clausole di salvaguardia una soluzione più audace di quella contenuta nell'emendamento 3.7 a sua firma. Osserva come la soluzione originaria della proposta di legge consegue al dibattito svoltosi durante l'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio e prevede, nel caso di scostamento degli oneri rispetto alle previsioni di spesa, l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, procedura questa che, a suo giudizio, avrebbe consentito, per l'esercizio in corso, di intervenire con maggiore celerità ed efficacia. Come ricordato anche dal Viceministro Morando, rammenta inoltre come fosse stata ipotizzata anche una soluzione alternativa consistente nella costituzione di un apposito fondo di riserva per la compensazione degli effetti che eccedono le previsioni cui attingere in corso di esercizio, oggetto ad esempio degli emendamenti Marchi 3.2 e 3.1. Ritiene tuttavia che la soluzione prospettata ora dall'emendamento a sua firma 3.7 rappresenti un ottimale punto di equilibrio ed il risultato di un notevole lavoro di approfondimento, anche sul piano tecnico, che a suo avviso consentirà comunque di introdurre un elemento di maggiore responsabilizzazione tanto del Governo, in sede di formulazione delle previsioni di spesa, quanto delle Commissioni parlamentari, chiamate ad esprimere un parere sugli schemi di decreto comportanti la riduzione degli stanziamenti di bilancio.

  Maino MARCHI (PD) ritiene che la soluzione individuata dall'emendamento 3.7 del relatore presenta diversi profili indubbiamente positivi. In primo luogo, essa non prevede più il meccanismo della sospensione, sia pure temporanea, dell'efficacia delle disposizioni di legge alle quali è riconducibile lo scostamento degli oneri rispetto alle previsioni di spesa. In secondo luogo, viene ora previsto un coinvolgimento maggiore del Governo nella sua collegialità. In terzo luogo, le Camere saranno chiamate ad una partecipazione attiva all'intera procedura, in quanto le competenti Commissioni parlamentari saranno tenute ad esprimere il parere sugli schemi di decreto recanti le riduzioni degli stanziamenti di bilancio. Infine, si introduce un elemento di maggiore responsabilizzazione dei Ministeri, che dovranno effettuare previsioni di spesa quanto più possibile attendibili, pena la riduzione, in caso di scostamenti, degli stanziamenti di bilancio iscritti nel rispettivo stato di previsione. Nel ribadire pertanto la valutazione positiva dell'emendamento 3.7 del relatore, annuncia il ritiro degli emendamenti a sua prima firma 3.2 e 3.1 volti, come in precedenza ricordato dal presidente Boccia, ad individuare una diversa soluzione alla questione relativa alle clausole di salvaguardia.

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, fa presente che l'emendamento 3.7, introducendo il nuovo comma 12-ter dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, non esclude comunque, qualora lo scostamento degli oneri non risulti compensabile nel corso dell'esercizio con le misure in precedenza illustrate, l'adozione di provvedimenti aventi forza di legge, anche a carattere di urgenza.

  Rocco PALESE (Misto-CR) ritiene che si potrebbe eventualmente procedere all'accantonamento dell'emendamento 3.7 del relatore, onde verificare l'effettiva intenzione da parte dei gruppi di presentare ad esso subemendamenti, ferma rimanendo la possibilità di intervenire sul testo della proposta di legge anche nel corso del successivo esame in Assemblea.

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, conferma la piena disponibilità della Pag. 65Presidenza a fissare un termine per la presentazione di subemendamenti, fermo rimanendo che nuove proposte emendative potranno essere comunque presentate nel corso del successivo esame in Assemblea.
  Ciò posto, avverte che i subemendamenti debbono essere presentati entro un'ora, restando comunque inteso che, qualora il suddetto termine fosse già decorso prima della conclusione delle votazioni su tutti gli altri emendamenti, consentirà in ogni caso la presentazione di eventuali ulteriori subemendamenti fino alla conclusione delle predette votazioni.

  La Commissione procede quindi all'esame delle proposte emendative presentate.

  Vincenzo CASO (M5S) esprime rammarico per l'invito al ritiro sull'emendamento a sua prima firma 1.1, volto a consentire l'accesso diretto da parte dei parlamentari alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica.

  Il Viceministro Enrico MORANDO conferma l'invito al ritiro sull'emendamento Caso 1.1, come sui successivi emendamenti di contenuto analogo vertenti sul medesimo oggetto, dal momento che, anche al fine di ottemperare a quanto previsto all'articolo 1, comma 1, della proposta di legge in esame, il Governo intende completare entro il 2016 una nuova piattaforma informatica finalizzata a rendere possibile la consultazione dei dati di finanza pubblica in formato aperto ed elaborabile ad una platea di soggetti non limitata ai soli parlamentari.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) osserva come sin dall'inizio della presente legislatura ha avuto luogo presso le competenti sedi della Camera una discussione volta a consentire ai parlamentari di accedere direttamente alle banche dati di finanza pubblica, come peraltro già avviene, in parte, per i consiglieri regionali, allo scopo tra l'altro di poter acquisire l'esatta capienza di una pluralità di fondi iscritti nei bilanci pubblici. Ritiene quindi non del tutto persuasive le rassicurazioni fornite dal del Viceministro Morando, in quanto prive dei necessari elementi di dettaglio. Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento Caso 1.1.

  Il Viceministro Enrico MORANDO osserva che le modalità di accesso alle banche dati di finanza pubblica perseguite dall'emendamento Caso risultano di fatto già contemplate dall'articolo 1, comma 1, della proposta di legge in esame.

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, concordando con le osservazioni da ultimo svolte dal Viceministro Morano, considera ultronee le specificazioni in materia di accesso alle banche dati che l'emendamento Caso 1.1 intende introdurre nel testo della proposta di legge.

  Vincenzo CASO (M5S) chiede al Viceministro Morando se l'accesso alla nuova piattaforma informatica dallo stesso richiamata sarà diretto ovvero se le informazioni saranno presentate in un formato già rielaborato.

  Il Viceministro Enrico MORANDO precisa che il concetto di open data presuppone il rispetto di requisiti ben determinati in tema di operabilità e di piena accessibilità. Manifesta inoltre la disponibilità ad accogliere, nel corso del successivo esame in Assemblea, un ordine del giorno che eventualmente impegni il Governo a completare entro il 2016 la piattaforma informatica secondo i criteri definiti dal concetto di open data.

  Vincenzo CASO (M5S) ritira quindi l'emendamento a sua prima firma 1.1.

  Giulio MARCON (SI-SEL) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.2, raccomandandone l'approvazione.

  Il Viceministro Enrico MORANDO conferma l'invito al ritiro sull'emendamento Pag. 66Marcon 1.2, atteso che anche la Presidenza del Consiglio dei ministri rientra nel perimetro delle pubbliche amministrazioni cui si riferisce l'articolo 1, comma 1, della proposta di legge, ai fini della consultazione delle banche dati relative alle informazioni attinenti la finanza pubblica.

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, prende atto che gli emendamenti Marcon 1.2 e Melilla 1.3 vengono ritirati dai rispettivi presentatori.

  Giulio MARCON (SI-SEL) insiste per la votazione dell'emendamento a sua prima firma 1.4, rivendicando l'esigenza che l'accessibilità alle banche dati in materia di finanza pubblica debba essere piena.

  La Commissione respinge quindi l'emendamento Marcon 1.4.

  Vincenzo CASO (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.5, ma invita a considerare l'opportunità di introdurre comunque nel testo un richiamo al rispetto dei principi e degli standard internazionali in tema di usabilità, completezza e trasparenza, prevedendo altresì che i dati siano resi consultabili in forma aggregata e disaggregata.

  Il Viceministro Enrico MORANDO osserva che il richiamo agli articoli 68 e 69 del codice dell'amministrazione digitale contenuto nella proposta di riformulazione dovrebbe già implicare il rispetto dei principi e degli standard cui ha fatto cenno il deputato Caso.

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, accogliendo la richiesta in tal senso avanzata dal deputato Caso, dispone l'accantonamento dell'emendamento Caso 1.5, al fine di consentire un ulteriore approfondimento delle questioni testé richiamate.

  Giulio MARCON (SI-SEL), illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.6 e gli emendamenti Melilla 1.7 e 1.8, dei quali è cofirmatario, sottolinea l'opportunità di ridurre i termini per la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio. Pur riconoscendo la necessità di prevedere un intervallo di tempo, per motivi tecnici, tra la delibera del Consiglio dei Ministri e la presentazione alle Camere del disegno di legge, ritiene che un periodo di 12 giorni sia eccessivo e creerebbe una situazione di squilibrio informativo tra il Governo, che avrebbe la possibilità di illustrare le misure contenute nel disegno di legge, rispetto ai membri delle Camere, che non avrebbero la possibilità di valutare in dettaglio le suddette misure.

  Il Viceministro Enrico MORANDO segnala che, per far fronte alla problematica evidenziata dall'onorevole Marcon, il relatore e il Governo hanno espresso parere favorevole sull'emendamento Cariello 1.10, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2), che è volto ad anticipare il termine di trasmissione alle Camere del documento programmatico di bilancio, allineandolo a quello (15 ottobre) previsto per la presentazione di tale documento alla Commissione europea e all'Eurogruppo.
  Invita poi l'onorevole Marcon e gli altri Commissari a considerare l'enorme impegno che graverà sull'Esecutivo, in particolare nel primo anno di entrata in vigore del provvedimento, per la redazione del nuovo disegno di legge di bilancio e, in particolare, i tempi tecnici necessari a trasporre nella seconda sezione del predetto disegno di legge i contenuti della prima sezione (sostanzialmente quelli attualmente recati dalla legge di stabilità). Evidenzia pertanto che l'invito al ritiro sulle proposte emendative volte ad anticipare la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio è motivato da questa considerazione, fermo restando che qualora fosse possibile il disegno di legge di bilancio potrebbe essere presentato anche prima della scadenza del termine di dodici giorni dalla delibera da parte del Consiglio dei ministri.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marcon 1.6 e Melilla 1.7 e 1.8.

Pag. 67

  Rocco PALESE (Misto-CR) ritira l'emendamento a sua firma 1.38.

  La Commissione respinge l'emendamento Marcon 1.9.

  Maino MARCHI (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.16 nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2), in un testo identico a quello dell'emendamento Palese 1.37.

  La Commissione approva quindi gli identici emendamenti Palese 1.37 e Marchi 1.16 (Nuova formulazione)(vedi allegato 2).

  Francesco CARIELLO (M5S) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.10 nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  La Commissione approva l'emendamento Cariello 1.10 (Nuova formulazione)(vedi allegato 2).

  Francesco CARIELLO (M5S) propone di riconsiderare l'invito al ritiro espresso da relatore e Governo sull'emendamento a sua prima firma 1.11, volto a sostituire, all'articolo 4, comma 1, il riferimento al regolamento (UE) n. 473/2013 con un più generale rinvio all'ordinamento dell'Unione europea, in modo tale che l'eventuale abrogazione di tale regolamento non renda necessario un aggiornamento del riferimento normativo. Evidenzia inoltre come una tecnica analoga sia stata adottata nella redazione della legge n. 243 del 2012.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, confermando l'invito al ritiro dell'emendamento Cariello 1.11, sottolinea l'opportunità di mantenere il riferimento all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013 che individua espressamente nel 15 ottobre di ogni anno la data entro la quale gli Stati membri trasmettono alla Commissione e all'Eurogruppo il progetto di documento programmatico di bilancio per l'anno successivo.

  Francesco CARIELLO (M5S) osserva che l'eventuale approvazione della proposta emendativa in discussione non genererebbe alcun dubbio in ordine alla data entro la quale il progetto di documento programmatico di bilancio deve essere trasmesso alle istituzioni europee ed inoltre eviterebbe la necessità di dover aggiornare il riferimento normativo in caso di un eventuale modifica della normativa dell'Unione europea.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, pur confermando il parere contrario del Governo alla modifica proposta dall'onorevole Cariello, si rimette alle valutazioni della Commissione.

  La Commissione respinge l'emendamento Cariello 1.11.

  Vincenzo CASO (M5S), illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.12, segnala l'opportunità che nel Documento di economia e finanza gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica siano definiti almeno per un quinquennio, anziché per un triennio come attualmente previsto. Ricordando come tale questione sia stata sottoposta anche al Ministro Padoan nel corso dell'audizione svolta lo scorso 26 maggio, sottolinea come tale modifica consentirebbe di dare un respiro più ampio alla politica economica del Governo.

  Il Viceministro Enrico MORANDO dichiara di non essere contrario, in via di principio, a progetti di politica economica di maggior respiro, ma ritiene che in un sistema politico che, come l'attuale sistema italiano, non è in grado di garantire ai Governi una durata corrispondente alla durata della legislatura, la definizione di obiettivi su base quinquennale sia di norma eccessiva. Tuttavia ricorda che per il DEF di inizio legislatura la legislazione vigente già prevede una programmazione di carattere quinquennale.

  La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.12.

Pag. 68

  Francesco CARIELLO (M5S) illustra l'emendamento Caso 1.13, diretto a sopprimere le disposizioni contenute nella proposta di legge volte a coordinare quanto previsto dalla legge n. 196 del 2009, relativamente agli obiettivi di finanza pubblica e alle misure per realizzarli contenuti nel DEF, con il principio dell'equilibrio di bilancio, introdotto dall'articolo 3 della legge n. 243 del 2012. Ritiene che il richiamo previsto dall'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), del provvedimento sia ridondante, in quanto nulla aggiunge a quanto già previsto dalla citata legge n. 243 del 2012. Al riguardo sottolinea come l'introduzione delle menzionate disposizioni rappresenti il motivo per il quale il proprio Gruppo, contrario all'obbligatorietà dell'equilibrio di bilancio, non ha ritenuto opportuno sottoscrivere la proposta di legge in esame.
  Il Viceministro Enrico MORANDO ribadisce l'importanza politica dell'inserimento nella legge n. 196 del 2009 di un richiamo alla legge n. 243 del 2012, che a sua volta attua quanto previsto dall'articolo 81 della Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, la quale recepisce il nostro impegno in sede europea in relazione al pareggio strutturale di bilancio.

  Francesco CARIELLO (M5S), ribadendo la contrarietà politica del proprio Gruppo all'obiettivo di medio termine previsto dall'articolo 3 della legge n. 243 del 2012, sottolinea l'inutilità, dal punto di vista strettamente normativo, di tale richiamo.

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, ritiene che non sia possibile approvare una proposta di legge di contabilità che non tenga conto dell'introduzione nell'ordinamento, a livello costituzionale, del principio dell'equilibrio di bilancio.

  Giulio MARCON (SI-SEL) propone di accantonare l'emendamento Caso 1.13 ai fini di una sua riformulazione, in modo tale da poter realizzare una sintesi tra le diverse posizioni politiche e giungere a una più ampia condivisione del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, pur non essendo contrario alla proposta di accantonamento formulata dall'onorevole Marcon, chiarisce che la disposizione, che non fa altro che richiamare quanto stabilito dalla Costituzione, rappresenta una delle basi sulle quali è costruito il provvedimento in esame e pertanto non può essere soppressa.

  Francesco CARIELLO (M5S), citando il primo comma dell'articolo 81 della Costituzione, ricorda che l'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio dello Stato deve essere assicurato tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, ripete che la Costituzione e la legge n. 243 del 2012, votata a maggioranza assoluta in attuazione del sesto comma del citato articolo 81, fissano il principio dell'equilibrio di bilancio.

  Francesco CARIELLO (M5S) sottolinea nuovamente come non sia necessario trasfondere questo concetto anche nella legge di contabilità, che il provvedimento in esame è diretto a modificare.

  Maino MARCHI (PD) osserva come la legge di contabilità non possa che essere coerente con i principi fissati dalla Costituzione e che quello che il MoVimento 5 Stelle considera ridondante abbia in realtà un profondo significato politico, come chiaramente confermato anche dalla discussione che si è testé svolta.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Caso 1.13 e Cariello 1.14.

  Il Viceministro Enrico MORANDO illustra la proposta di riformulazione dell'emendamento Cariello 1.30, che potrebbe essere estesa anche all'emendamento Pastorino Pag. 691.15. A tal proposito evidenzia che i due emendamenti sono volti a introdurre una maggiore trasparenza ed evidenza contabile alle operazioni connesse agli strumenti finanziari derivati, con particolare riferimento ai rischi finanziari connessi alla loro assunzione. Al riguardo osserva che una valutazione del rischio finanziario non può essere effettuata a livello aggregato, ma esclusivamente con riferimento a ciascun contratto, mentre si potrebbe prevedere, come nella proposta di riformulazione, che nelle informazioni di dettaglio fornite nel DEF sia compresa anche l'indicazione del totale della spesa per interessi prevista nel bilancio dello Stato in relazione agli strumenti finanziari derivati.

  Luca PASTORINO (Misto-AL-P) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.15 nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Francesco CARIELLO (M5S) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.30 nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  La Commissione approva gli identici emendamenti Pastorino 1.15 (Nuova formulazione) e Cariello 1.30 (Nuova formulazione)(vedi allegato 2). La Commissione respinge poi l'emendamento Caso 1.17.

  Vincenzo CASO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.27, il quale, analogamente a quanto previsto dall'emendamento a sua prima firma 1.12, prevede che gli obiettivi programmatici devono essere indicati nel DEF per un periodo più ampio di quello attualmente previsto.

  Maino MARCHI (PD) ricorda che la vigente legge di contabilità già prevede, quando possibile, come ad esempio per il settore previdenziale, che gli obiettivi del DEF si svolgano su un orizzonte più ampio di un triennio.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.27 e 1.26.

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, segnala che gli emendamenti da Caso 1.18 a Caso 1.25 sono tutti relativi all'introduzione dei vari indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) nel DEF e potrebbero confluire, in caso di loro riformulazione, nella proposta di riformulazione relativa agli emendamenti Marcon 1.34 e Marchi 1.33.

  Vincenzo CASO (M5S) osserva che i citati emendamenti si riferiscono all'inserimento degli indicatori nel DEF e non in un apposito allegato, come previsto nella proposta di riformulazione degli emendamenti Marcon 1.34 e Marchi 1.33. Evidenzia inoltre che gli indicatori di benessere previsti dalle citate proposte emendative non necessitano di un periodo di sperimentazione in quanto sono già attualmente utilizzati, come ad esempio il Better Life Index. Pertanto, pur dichiarando la soddisfazione del proprio Gruppo per un'eventuale approvazione degli emendamenti Marcon 1.34 e Marchi 1.33, come risultanti dalla proposta di riformulazione del relatore, insiste per la votazione degli emendamenti del proprio Gruppo.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.28, 1.29 e 1.36 e Cariello 1.31. La Commissione approva quindi l'emendamento Palese 1.39 (vedi allegato 2) e respinge l'emendamento Cariello 1.32.

  Giulio MARCON (SI-SEL), accettando la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.34 nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2), evidenzia che gli indicatori di benessere equo e sostenibile sono già utilizzati da anni, in ambito nazionale ed internazionale. Esprime infine l'opportunità che del Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile facciano parte anche rappresentanti della società civile, riservandosi Pag. 70comunque di ritornare su tale tema nel corso della discussione in Assemblea.

  Maino MARCHI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.33 nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  La Commissione approva, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Marcon 1.34 (Nuova formulazione) e Marchi 1.33 (Nuova formulazione), l'emendamento Caso 1.35 e l'emendamento Palese 1.40 (vedi allegato 2).

  Maino MARCHI (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 2.1 nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Rocco PALESE (Misto-CR) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 3.5, che assume la nuova numerazione di 2.16, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  La Commissione approva gli identici emendamenti Marchi 2.1 (Nuova formulazione) e Palese 2.16 (Nuova formulazione dell'em. 3.5) (vedi allegato 2).

  Maino MARCHI (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 2.2 nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  La Commissione approva quindi gli identici emendamenti Palese 2.13 (Nuova formulazione) e Marchi 2.2 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Guido GUIDESI (LNA) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.3 volto a evitare che nel corso dell'esame della manovra di finanza pubblica da parte del Parlamento vengano introdotte norme di natura localistica o microsettoriale, come è purtroppo spesso accaduto in anni recenti.

  La Commissione approva l'emendamento Guidesi 2.3 (vedi allegato 2).
  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Guidesi 2.5, 2.7, 2.8, 2.6, 2.4.

  Vincenzo CASO (M5S) invita il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere sul suo emendamento 2.9.

  Il Viceministro Enrico MORANDO conferma l'invito al ritiro sull'emendamento Caso 2.9.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 2.9, Guidesi 2.10, Cariello 2.11. Quindi, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Palese 2.14 e Cenni 2.12 (vedi allegato 2).

  Rocco PALESE (Misto-CR) accoglie la riformulazione del suo emendamento 3.3.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Palese 3.3, come riformulato, nonché l'emendamento Palese 3.4 (vedi allegato 2).

  Rocco PALESE (Misto-CR) accoglie la riformulazione del suo emendamento 3.6.

  La Commissione approva l'emendamento Palese 3.6, come riformulato (vedi allegato 2).

  Maino MARCHI (PD) ritira i suoi emendamenti 3.2 e 3.1.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Palese 5.1, gli articoli aggiuntivi Palese 5.05, 5.07, 5.08, 5.01, 5.06, 5.02, 5.03, 5.04, nonché l'emendamento Palese 6.1 (vedi allegato 2).

  Vincenzo CASO (M5S) accoglie la riformulazione dell'emendamento 1.5 a sua prima firma, precedentemente accantonato.

  La Commissione approva l'emendamento Caso 1.5, come riformulato (vedi allegato 2).

Pag. 71

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, avverte che è stato presentato il subemendamento Caso 0.3.7.1 (vedi allegato 1).

  Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sul subemendamento Caso 0.3.7.1.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Caso 0.3.7.1. ed approva l'emendamento 3.7 del relatore (vedi allegato 2).

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, avverte che il testo del provvedimento, come risultante dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva al fine dell'espressione dei relativi pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.30.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 16.30.

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista.
C. 2656 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca la disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista. La Commissione bilancio è chiamata ad esprimersi sul testo unificato elaborato dalla Commissione cultura, come risultante dalle modifiche da ultimo approvate nelle seduta dell'8 giugno 2016. In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale ritiene opportuna una conferma – che, tenuto conto della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 14, le spese per i corsi intensivi di formazione di cui all'articolo 13, comma 2, possano trovare integrale copertura a carico dei frequentanti anche sotto il profilo dell'allineamento temporale tra tali risorse e i relativi oneri.

  Il Viceministro Enrico MORANDO evidenzia che la Ragioneria generale della Stato aveva segnalato delle criticità con riferimento alla precedente versione del testo, mentre tali criticità sembrerebbero superate nel testo all'esame dell'Assemblea. Chiede tuttavia di rinviare l'espressione del parere, al fine di poter effettuare ulteriori approfondimenti istruttori.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.
C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2016.

  Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata relativa al provvedimento in oggetto, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e positivamente verificata Pag. 72dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 3).
  Rispondendo inoltre alla richiesta di chiarimenti del relatore di cui alla precedente seduta, fa presente che i criteri utilizzati sottostanti la determinazione della platea dei beneficiari dell'articolo 9, in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori, comunque di natura prudenziale, derivano dall'analisi di casi verificatisi nel recente passato e presi come modello di riferimento per la quantificazione degli oneri.
  Conferma che il Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, presenta le necessarie disponibilità per garantire la copertura degli oneri recati dal predetto articolo 9, dall'articolo 10, in materia di permesso di soggiorno individuale per minori stranieri, all'articolo 21, recante modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, rosmarino e salvia freschi destinati all'alimentazione, all'articolo 29, recante modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi, all'articolo 36, comma 1, recante disposizioni in materia di finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali.
  Fa presente che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 9, comma 4, non è suscettibile di pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni finanziarie interessate.
  Chiarisce che l'onere autorizzato all'articolo 10, comma 4, si riferisce alla copertura del costo dei permessi di soggiorno rilasciati durante il periodo di sperimentazione che si esaurisce con l'approvazione della legge europea, mentre non ci saranno altre maggiori spese, in quanto i costi del permesso di soggiorno, ai sensi dell'articolo 7-vicies quater del decreto-legge n. 7 del 2005, sono posti a carico dei richiedenti che sono tenuti a corrisponderne l'importo fissato con apposito decreto interministeriale.
  Con riferimento agli articoli da 11 a 16, in materia di diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, conferma l'idoneità del meccanismo previsto che, attraverso la riduzione proporzionale dell'indennizzo nel caso di insufficienza di risorse, prevede una integrazione delle somme non percepite negli anni successivi.
  Conferma che la riduzione del Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico, di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014, non determina riflessi negativi sulla attuazione della procedura di ricollocazione del personale di area vasta interessato dalle procedure di mobilità, restando inteso che la somma di 2,6 milioni di euro a decorrere dal 2016 sia da ritenere come annua.
  Assicura che gli adempimenti previsti dall'articolo 18, in materia di sanzioni per inosservanza di norme e raccomandazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, saranno svolti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Fa presente che il Fondo per interventi strutturali di politica economia, a valere sul quale si provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'esenzione a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importate dall'Albania, di cui all'articolo 20, presenta le necessarie disponibilità ed il suo utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  In merito ai dati e alle ipotesi adottate per la stima degli effetti finanziari indicati nella norma di copertura dell'articolo 21, recante modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, rosmarino e salvia freschi destinati all'alimentazione, fa presente che sono state prese in considerazione, con il codice ATECO 01.28.00, coltivazioni di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche, le dichiarazioni IVA 2014. Pag. 73Per quanto riguarda il rosmarino il basilico e la salvia, sono state considerate le operazioni imponibili al 4 per cento che risultano essere pari al 22 per cento del totale delle operazioni imponibili verso consumatori finali. Per l'origano sono state considerate le operazioni ad aliquota ordinaria del 22 per cento che risultano essere pari al 13 per cento del totale operazioni imponibili verso consumatori finali. Per le piante allo stato vegetativo sono state considerate le operazioni imponibili al 10 per cento che risultano essere pari al 65 per cento delle operazioni imponibili verso consumatori finali. Precisa che per la prima ipotesi si stima un lieve aumento di gettito, per la seconda e la terza fattispecie si stima una perdita di gettito, e che nel complesso le modifiche comportano effetti negativi di trascurabile entità in ogni caso rientranti nel limite dell'onere indicato al comma 2 dell'articolo 21 in euro 135.000 a decorrere dal 2016, restando inteso che tale importo sia da ritenere come annuo.
  Fa presente che l'articolo 23, prevedendo l'incremento dal 40 al 50 per cento della quota di utili dei consorzi agrari soggetta a tassazione, incide sulla determinazione del reddito imponibile sul quale i consorzi agrari devono calcolare le imposte dovute. Poiché le imposte relative al reddito imponibile riferito al periodo di imposta 2015 dovranno essere versate dai consorzi entro il 16 giugno prossimo, ritiene che le disposizioni contenute nell'articolo 23 potranno trovare applicazione soltanto per il futuro, e quindi a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
  Con riferimento all'articolo 24, recante modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime, fa presente che il normale andamento del valore di cessione delle navi negli ultimi anni presenta una diminuzione negli importi rilevati all'atto della cessione delle navi, che il valore latente è comunque riferito al valore di mercato seppur al momento dell'adesione al regime di tonnage tax, che la normativa è limitata alle sole nuove adesioni. Ciò posto, appare poco probabile il determinarsi di minori plusvalenze rispetto a quelle che si sarebbero rilevate in assenza del nuovo regime, anche considerando che con il sistema proposto non potrebbero emergere minusvalenze che sarebbero andate a compensare le ipotetiche maggiori plusvalenze. Precisa inoltre, con riferimento alla regolarizzazione da parte delle imprese marittime che non hanno provveduto agli obblighi di formazione dei cadetti, di cui ai commi da 6 a 10 del predetto articolo 24, che la sanzione del 50 per cento deve intendersi aggiuntiva rispetto al versamento dell'importo omesso.
  Rileva inoltre che le fattispecie interessate dall'articolo 26, in materia di regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, sono estremamente limitate e marginali e pertanto, dal punto di vista strettamente finanziario, conferma che la disposizione, sostanzialmente, non determina effetti di gettito.
  Con riferimento all'articolo 27, recante disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime volte ad abrogare gli articoli 2 e 3 della legge n. 88 del 2001, rileva che gli stanziamenti autorizzati dall'articolo 3 della legge n. 88 del 2001 e dalla successiva legge di rifinanziamento n. 80 del 2006, gravanti sul capitolo 1800 e sui piani gestionali 23, 24 e 25, sono stati completamente impegnati e pagati. I fondi previsti dall'articolo 1, comma 38, della legge n.  147 del 2013 per la prosecuzione degli interventi in materia di investimenti navali a favore delle imprese marittime di cui alla legge n. 88 del 2001 furono iscritti nel capitolo 1800 piano gestionale 23 del bilancio 2014 e non spesi a seguito dell'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, che ha dichiarato tali «aiuti al funzionamento» incompatibili con il mercato comune. L'articolo 1, comma 634, della legge n. 208 del 2015 ha poi soppresso a decorrere dal 1o gennaio 2016 detta autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge n. 88 del 2001. Pertanto, l'abrogazione degli articoli 2 e 3 della legge n. 88 del 2001, richiesta dalla Commissione europea in quanto eventuali Pag. 74erogazioni sono in ogni caso giudicate incompatibili con il mercato comune, non incide sui programmi già avviati o su situazioni giuridiche già perfezionatesi in capo ai destinatari.
  Per quanto riguarda i dati e gli elementi sottostanti la stima dell'onere di cui al comma 5 dell'articolo 29, recante modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi, osserva – restando inteso che tale importo sia da ritenere come annuo – che, sulla base dei dati delle dichiarazioni IVA presentate nell'anno 2014 risulta un totale di acquisti di tartufi da raccoglitori occasionali pari a 19.461.541 euro, e che, ai fini della stima in oggetto, occorre considerare che i relativi proventi non vengono generalmente dichiarati dai raccoglitori occasionali, quindi non risultano soggetti ad imposizione fiscale. Ipotizzando che la metà dell'importo sopra riportato sia attribuibile a soggetti che, a seguito della modifica normativa in esame, iniziano un'attività confluendo nel regime forfetario dei minimi (quindi nello specifico con base imponibile pari al 67 per cento dei ricavi e aliquota pari al 5 per cento per i primi 5 anni) e che l'altra metà sia attribuibile ai raccoglitori occasionali (quindi con applicazione dell'aliquota del 23 per sui compensi ridotti del 22 per cento), si stima complessivamente un recupero di gettito di IRPEF di competenza annua pari a 2,06 milioni di euro. In considerazione dell'entrata in vigore della norma dal 1o gennaio 2017, con riferimento alle ritenute IRPEF, l'andamento in termini di cassa presenta maggiori entrate pari a 1,6 milioni di euro per il 2017, 2,3 milioni di euro per il 2018, 2,06 milioni di euro per il 2019. In merito invece agli effetti derivanti dalla variazione dell'aliquota IVA, fa presente che tali modifiche comportano, per i tartufi, il passaggio dall'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento a quella ridotta del 10 per cento. Precisa che sono state elaborate le dichiarazioni IVA 2013, presentate nel 2014, estraendo le attività 02.30.00 – Raccolta di prodotti selvatici non legnosi, sono state poi considerate le operazioni imponibili ad aliquota normale (22 per cento) per un totale di circa 2,1 milioni di euro. È stato successivamente elaborato il quadro VJ12 del modello Unico – Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti con un ammontare di 19,4 milioni di euro. Il totale imponibile è di 21,5 milioni di euro. Si è ipotizzato che del totale di tale ammontare, il 5 per vada al consumo finale, mentre il restante 95 per cento sia rappresentato da cessioni intermedie. Raddoppiando per prudenza l'imponibile al consumo finale e moltiplicando per il differenziale di aliquota (dal 22 per cento al 10 per cento) si avrà una perdita di gettito per l'erario di circa 260.000 euro. Per quanto riguarda l'ipotesi di modifica della disciplina IVA relativa agli acquisti dai raccoglitori occasionali di tartufi, rendendo detraibile l'IVA assolta su tali acquisti, si avrebbe una perdita di gettito di circa 4 milioni di euro. Pertanto la perdita di gettito stimata è di circa 4.260.000 euro (4.000.000 + 260.000) in ragione d'anno. Considerando complessivamente le imposte dirette ed indirette si configurano minori entrate pari a 2,66 milioni di euro per il 2017, 1,96 milioni di euro per il 2018, 2,20 milioni di euro a decorrere dal 2019.
  Precisa inoltre che il commissario straordinario, a cui non spetta alcun compenso, potrà svolgere le attività previste dall'articolo 35, volte al recupero di eventuali aiuti di Stato illegittimi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 36, commi 2 e 3, recante disposizioni in materia di funzionamento dell'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob, nel confermare che le assunzioni previste con le disposizioni in commento avverranno con il corrispondente incremento della dotazione della pianta organica della Consob nel numero massimo di 15 unità, osserva che la Consob ha stanziato le occorrenti risorse per le assunzioni in esame in considerazione del maggior carico di attività previsto a seguito dell'istituzione dell'Arbitro per le controversie finanziarie. A tal proposito si tenga conto che la dotazione organica della Consob, Pag. 75prevista a legislazione vigente, è stata determinata in un contesto temporale in cui non esisteva l'Arbitro per le controversie finanziarie che, attesi i delicati compiti che dovrà espletare, assorbirà un numero consistente di personale. Per tali ragioni, ed al fine di non pregiudicare i livelli di vigilanza, per assicurare i quali era stata autorizzata una pianta organica che, alla luce dello sviluppo dei compiti affidati alla Consob, non è più adeguata alle nuove esigenze, è stato ritenuto necessario prevedere l'ampliamento della dotazione della pianta organica della Consob in misura pari al numero di dipendenti che sarà assunto per essere destinato al citato Arbitro per le controversie finanziarie della Consob. Sul punto ritiene opportuno evidenziare che il numero di personale da destinare a supporto dell'Arbitro per le controversie finanziarie è stato determinato tenendo conto dell'esperienza di Organismi analoghi, come l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) di Banca d'Italia, che tratta annualmente circa 14/15 mila cause con una dotazione organica di circa 56 unità, che saranno incrementati con ulteriori 10 unità da impiegare nelle segreterie tecniche a supporto dell'ABF per effetto di un concorso da pochi mesi bandito. Pertanto, essendo prevedibile che l'Arbitro della Consob a regime tratterà circa 5 mila istanze avanzate dai risparmiatori e dagli investitori, il numero di 15 unità è adeguato a garantire l'assolvimento dei delicati compiti demandati agli uffici tecnici che operano a supporto del citato Arbitro. Conferma altresì che in sede di approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 della Consob, sono stati accantonati gli importi citati al fine di far fronte alle esigenze di personale connesse al funzionamento del nuovo Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob. Pertanto, l'assunzione delle 15 unità da destinare a tale organismo troverà piena copertura finanziaria nelle risorse già stanziate nel bilancio di previsione 2016 – 2018 approvato a fine dicembre 2015, senza alcuna esigenza, quindi, di dover ricorrere ad eventuali richieste a carico del Bilancio dello Stato.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 16.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Atto n. 305.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca l'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante i criteri per il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari. Osserva che il provvedimento si compone di 9 articoli ed è corredato di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, e che le disposizioni del provvedimento in esame sostituiscono in parte le norme in materia di dirigenza sanitaria prevista dall'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, delle quali è prevista l'espressa abrogazione da parte dell'articolo 9. Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica nonché delle altre disposizioni che Pag. 76presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito agli articoli da 1 a 8, concernenti l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina dirigenziale, rileva preliminarmente che gli introiti derivanti dal versamento del contributo di 30 euro sono riassegnati ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati alle spese necessarie per assicurare il supporto allo svolgimento delle procedure selettive e per la gestione dell'elenco di idonei. In proposito, la relazione tecnica afferma che le spese per il primo anno sono pari ad euro 100.000 (impianto delle procedure informatiche) e che per gli anni successivi il costo della gestione annuale è pari ad euro 17.000 euro. Ritiene che andrebbe in primo luogo acquisito un chiarimento in merito agli effetti di cassa che potrebbero derivare dal possibile disallineamento temporale tra l'incasso dei contributi e l'impegno di spesa per l'implementazione dei sistemi informatici, che presumibilmente avverrà anticipatamente rispetto al pagamento del contributo da parte dei candidati.
  Considera utile un ulteriore chiarimento in relazione agli oneri di gestione annuale per le spese informatiche che la relazione tecnica quantifica in 17.000 euro. Tale importo non sembrerebbe infatti comprendere altre voci di costo – oltre quelle, espressamente considerate, connesse alla informatizzazione dei sistemi – quali ad esempio le spese di personale e spese di carattere logistico. Osserva che tale chiarimento si rende necessario anche alla luce di quanto previsto dalla norma in base alla quale gli introiti derivanti dal contributo di 30 euro sono destinati alle spese necessarie non solo alla gestione dell'elenco di idonei ma anche per assicurare il supporto allo svolgimento delle procedure selettive.
  Non ha osservazioni da formulare in relazione alle spese di funzionamento della Commissione nazionale prevista dall'articolo in esame, in considerazione del fatto che la partecipazione alla stessa è a titolo gratuito e che ai componenti non sono corrisposti, per espressa previsione dell'articolo 8, gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  Circa l'articolo 2, riguardante il conferimento degli incarichi di direttore generale, non ha osservazioni da formulare in relazione alle spese di funzionamento della Commissione regionale prevista dall'articolo in esame, in considerazione del fatto che la partecipazione alla stessa è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, secondo quanto previsto dall'articolo 8.
  In ordine all'articolo 4, riguardante il conferimento dell'incarico di direttore sanitario, direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitario, non ha osservazioni da formulare in relazione alle spese di funzionamento della Commissione regionale prevista dall'articolo in esame, in considerazione del fatto che la partecipazione alla stessa è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, secondo quanto previsto dall'articolo 8.
  Con riferimento alle attività poste a carico della Commissione (procedure selettive, colloqui, acquisizione e gestione della documentazione cartacea o digitale, formazione degli elenchi anche eventualmente mediante data base informatizzato, eccetera), ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento circa l'effettiva possibilità per le Regioni di svolgere tali compiti con le risorse finanziarie e di personale già disponibili a legislazione vigente; ciò al fine di escludere aggravi di spesa che possano incidere sul rispetto degli obiettivi di finanza pubblica posti a carico dei predetti enti.

  Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di rispondere alle richieste di chiarimenti del relatore in una successiva seduta.

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  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.45 alle 16.50.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-08664 Castelli e altri: Su questioni inerenti al rapporto tra la società Iren spa e il suo azionista Comune di Torino.

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