CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 giugno 2016
656.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XI)
COMUNICATO
Pag. 28

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza del presidente della I Commissione Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio.
C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3818 Roccella e C. 3829 Invernizzi e 3872 Rampelli.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che nella seduta del 5 maggio 2016, la I Commissione ha avviato l'esame in sede referente delle proposte di legge C. 1037 Giammanco e C. 2705 Vezzali e che nella medesima seduta il gruppo FI-PdL ha avanzato la richiesta di valutare le modalità atte ad assicurare una trattazione contestuale di tutti i provvedimenti vertenti sul medesimo argomento, assegnati a Commissioni diverse.
  Nella riunione del 17 maggio 2016, l'Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite I e XI ha convenuto di chiedere Pag. 29alla Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del Regolamento, di consentire che le Commissioni possano deliberare in comune sui provvedimenti vertenti sulla materia della video sorveglianza e conseguentemente, di modificare l'assegnazione delle proposte di legge C. 1037 Giammanco, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo e C. 3629 De Girolamo, assegnandole in sede referente alle Commissioni riunite I e XI. In quella sede si è altresì convenuto che tale richiesta di esame congiunto è da intendersi estesa anche alle ulteriori proposte di legge vertenti su analoga materia nel frattempo assegnate alla Commissione I e alla Commissione XI.
  Alla luce di tale richiesta, in data 23 maggio 2016 sono state assegnate alle Commissioni riunite I e XI le proposte di legge C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo e C. 3629 De Girolamo, C. 3818 Roccella e C. 3829 Invernizzi.

  Gabriella GIAMMANCO (FI-PdL), relatrice per la I Commissione, osserva che le proposte di legge C. 3597, C. 3629, C. 3818 e C. 3829, come le proposte C. 1037 e 2705 precedentemente presentate, prevedono l'introduzione di un sistema di videosorveglianza con telecamere a circuito interno per garantire la sicurezza in alcune strutture pubbliche e private, quali gli asili nido, le scuole dell'infanzia o le strutture socio-assistenziali, che ospitano categorie di soggetti particolarmente vulnerabili come bambini piccolissimi, anziani e disabili. Le proposte di legge C. 261 e C. 2647 intervengono più nello specifico in materia di lavoro, prevedendo norme in materia di requisiti di idoneità psico-attitudinale del personale educativo degli asili-nido. Su tale versante lavoristico interviene anche la richiamata proposta di legge C. 3629. Da notare, inoltre, che la proposta di legge C. 3597 interviene in materia penale, modificando il codice penale, al fine di prevedere un aumento delle pene per i maltrattamenti ai familiari e conviventi. La già citata proposta di legge C. 3818 prevede inoltre l'istituzione del Garante comunale dell'infanzia vulnerabile.
  Nel rinviare all'intervento del relatore per la XI Commissione, che illustrerà più nel dettaglio il contenuto di tutte le richiamate proposte, fa presente che si soffermerà sui profili di carattere generale nell'ambito dei quali appare utile inquadrare il contenuto di tali provvedimenti, soprattutto per quanto attiene agli aspetti connessi alla sicurezza degli operatori del settore e al rispetto della privacy.
  Ricorda, in via preliminare, per quanto riguarda gli interventi normativi in materia di videosorveglianza, che il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza non trova nel codice della privacy una regolamentazione specifica: l'articolo 134 del decreto legislativo n. 196 del 2003 si limita, infatti, a chiedere al Garante per la protezione dei dati personali di farsi promotore di codici di deontologia e di buona condotta.
  In assenza di previsioni legislative, il Garante ha dunque emanato una serie di provvedimenti generali, l'ultimo dei quali in data 8 aprile 2010, per delineare presupposti e modalità del trattamento di dati personali acquisiti tramite strumenti elettronici di rilevamento di immagini. In primo luogo, il Garante ha riconosciuto la liceità della videosorveglianza, purché ciò non determini un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati e purché: il trattamento dei dati sia fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede espressamente (per i soggetti pubblici, lo svolgimento di funzioni istituzionali; per i soggetti privati e gli enti pubblici economici ad esempio l'adempimento ad un obbligo di legge); ciascun sistema informativo ed il relativo programma informatico vengano conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi e purché – questo punto definito molto importante – l'attività di videosorveglianza venga effettuata nel rispetto del cosiddetto principio di proporzionalità Pag. 30nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione, nonché nelle varie fasi del trattamento che deve comportare, comunque, un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
  Il Garante detta quindi prescrizioni per quanto riguarda l'informativa (gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata), la verifica preliminare del Garante, la designazione degli incaricati del trattamento e la durata dell'eventuale conservazione delle immagini.
  Per quanto concerne i profili relativi alla tutela della riservatezza dei lavoratori, occorre tuttavia tenere conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge n.300 del 1970 (Statuto dei lavoratori). Tale disposizione prevede che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Una soluzione simile è già diventata realtà, per esempio, presso il Centro di smistamento di Poste Italiane di Peschiera Borromeo, in provincia di Milano, dove le telecamere criptate a circuito chiuso sono state installate con l'autorizzazione del Ministero del lavoro.
   Le informazioni raccolte attraverso il controllo a distanza dei lavoratori sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, nonché nel rispetto della normativa vigente sulla tutela della privacy (di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
  Le proposte di legge in esame devono, quindi, evidentemente essere inquadrate nell'ambito della disciplina dello Statuto dei lavoratori sulla tutela della riservatezza degli stessi e dei principi enucleati dal Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento all'introduzione di un sistema di videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-assistenziali per i soggetti deboli.
  In particolare, sul tema della videosorveglianza negli asili nido, il Garante ha richiamato il parere espresso nel 2009 dal «Gruppo di lavoro articolo 29» (organo consultivo indipendente dell'UE per la tutela dei dati personali e della vita privata, istituito in virtù dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE), che ha ammesso la videosorveglianza nei soli casi in cui l'installazione risulti effettivamente necessaria e proporzionata, e la posizione della Commissione europea, espressa in occasione di un'interrogazione parlamentare formulata proprio in relazione alla tematica dell'installazione di sistemi di videosorveglianza presso gli asili nido (P-6536/2009). In tale occasione, la Commissione europea ha precisato che «l'installazione di sistemi di videosorveglianza per la protezione e la sicurezza dei bambini nei centri per l'infanzia, negli asili nido e nelle scuole può essere un interesse legittimo, purché siano rispettati i principi della protezione dei dati, come i principi di necessità e proporzionalità stabiliti a livello nazionale ed europeo e fermo restando il monitoraggio delle competenti autorità di controllo nazionali della protezione dei dati». Il Garante ha quindi affermato che, in assenza di previsioni espresse, occorre dunque operare un bilanciamento tra valori fondamentali. Ne consegue che la possibilità di installare sistemi di videosorveglianza presso gli asili nido deve essere valutata tenendo presenti i principi generali posti dal Codice della privacy, segnatamente, di Pag. 31necessità, proporzionalità, finalità e correttezza del trattamento (articoli 3 e 11 del codice).
  Sul piano generale, rileva che le proposte di legge in questione si prefiggono, innanzitutto, di aprire la strada alla possibilità di garantire uno strumento di tutela per i soggetti più deboli, per le loro famiglie e financo per gli operatori delle strutture sopracitate. La videosorveglianza potrebbe anche non diventare un obbligo di legge ma è necessario sia, almeno, lasciata la libera facoltà di utilizzarla a questo genere di istituti e che le strutture pubbliche siano, in qualche modo, supportate dallo Stato qualora intendano dotarsene. Segnala, inoltre, che già oggi molte strutture che operano nell'ambito privato, con il benestare di tutti i soggetti coinvolti, si sono dotate di sistemi di telecamere a circuito chiuso.
  Sottolinea, inoltre, che quanto previsto dalle proposte in esame non intende prefigurare, in alcun modo, una forma controllo a distanza dei lavoratori e non è lesivo della privacy dei soggetti coinvolti. Esiste, infatti, una tecnologia avanzata, di cui è disponibile ampia documentazione, che consente, mediante telecamere criptate, di registrare e conservare per un periodo di tempo circoscritto immagini visionabili, solo dopo formale denuncia e autorizzazione da parte del giudice, esclusivamente dalle forze dell'ordine. Come ulteriore forma di tutela, è altresì necessario l'abbinamento di due codici numerici per la visione delle registrazioni visive, custoditi separatamente (uno presso la struttura interessata e l'altro presso un ente terzo certificatore del tutto indipendente). In questo modo sarebbe possibile trovare un equilibrio tra il diritto alla privacy e il dovere di fornire uno strumento di tutela ai soggetti più vulnerabili, osservando i principi di proporzionalità e necessità. L'obiettivo, infatti, è solo quello di tutelare soggetti indifesi che non sono in grado di difendersi dagli abusi, e nella stragrande maggioranza dei casi nemmeno di denunciarli, semplicemente tramite un sistema di telecamere criptate e a circuito chiuso, le cui registrazioni sarebbero visionabili solo dalle forze dell'ordine dietro denuncia.
  Quanto al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, osserva che l'installazione di impianti di videosorveglianza per finalità di sicurezza appare riconducibile alla materia «ordine pubblico e sicurezza», rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, anche con riguardo alle possibili forme di coordinamento con le Regioni (articoli 117, secondo comma, lettera h), e 118, terzo comma, della Costituzione).
  Viene altresì in rilievo la materia «ordinamento civile», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera l)). Le proposte di legge incidono altresì su profili attinenti alle materie «istruzione» e «tutela della salute», di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni e « politiche sociali «, ascritta alla competenza residuale regionale.
  Si rileva, infine, la materia «ordinamento penale» attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

  Antonio BOCCUZZI (PD), relatore per la XI Commissione, rinviando per l'inquadramento sistematico delle proposte alla relazione già svolta dalla collega Giammanco, intende dare sinteticamente conto dei contenuti delle proposte di legge all'esame delle Commissioni riunite.
  In proposito, osserva in primo luogo che la proposta di legge C. 261, a firma del deputato Fucci, reca un unico articolo che dispone, in particolare, una delega al Governo per l'elaborazione dei criteri guida sia per l'introduzione, nelle procedure di reclutamento del personale degli asili nido, di test psicoattitudinali volti ad accertare la capacità dei candidati sia per l'effettuazione di verifiche periodiche della professionalità e del mantenimento delle capacità psicoattitudinali del personale.
  Con riferimento alla proposta di legge C. 1037, a prima firma della collega Giammanco, rileva che l'articolo 1 dispone Pag. 32l'obbligo dell'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso all'interno degli asili nido e delle scuole per l'infanzia, pubblici e privati, la cui gestione è affidata ai comuni, titolari del potere autorizzatorio e di garanzia di tutela della riservatezza. Il successivo articolo 2 prevede anche per tutte le strutture socio-assistenziali, pubbliche e private, per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio l'obbligo di dotarsi di un sistema di vigilanza a circuito chiuso.
  Passa, quindi, alla proposta di legge C. 2647, a prima firma della collega De Girolamo, che, all'articolo 1 dispone che, ai fini dell'accesso ai ruoli delle graduatorie del personale docente delle scuole dell'infanzia e primarie, è necessario il possesso di specifici requisiti di idoneità psico-attitudinale al servizio, la cui costanza è verificata con cadenza quinquennale. L'articolo 2 dispone che anche per il personale degli asili nido sia obbligatoria la verifica e la valutazione di specifici requisiti in sede di concorso e, successivamente, con cadenza quinquennale. L'obbligo del possesso dei requisiti è esteso ai docenti degli istituti paritari dal successivo articolo 3.
  La proposta di legge C. 2705, a prima firma della deputata Vezzali, prevede, agli articoli 1 e 2, l'obbligo dell'installazione di un sistema di telecamere a circuito chiuso, rispettivamente, per gli asili nido e le scuole dell'infanzia e per le strutture socio-sanitarie assistenziali per anziani, per disabili e per minori in condizione di disagio, pubbliche, convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e non convenzionate. L'articolo 3 disciplina le competenze dei comuni e delle aziende sanitarie locali in ordine all'installazione e alla gestione dei sistemi di videosorveglianza. L'articolo 4, infine, disciplina le modalità di utilizzo dei sistemi all'interno degli edifici scolastici.
  Rileva, inoltre, che la proposta di legge C. 3597, presentata dal deputato Minardo, prevede, all'articolo 1, l'obbligo per gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubblici e privati, di dotarsi di un sistema di telecamere a circuito chiuso, gestito, per gli istituti pubblici, dai comuni e tale da garantire il diritto alla riservatezza dei bambini. L'articolo 2, modificando il codice penale, dispone un inasprimento delle pene per i maltrattamenti contro familiari e conviventi.
  Per quanto riguarda la proposta di legge C. 3629, anch'essa presentata dalla deputata De Girolamo, osserva che l'articolo 1 prevede l'obbligo dell'installazione di un sistema di videosorveglianza all'interno degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, pubblici e privati, la cui gestione è affidata al personale della struttura o a personale comunale. L'articolo 2 prevede il medesimo obbligo in capo alle strutture socio-assistenziali pubbliche e private per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio. Il successivo articolo 3 subordina al possesso di specifici requisiti psicoattitudinali l'accesso ai ruoli delle graduatorie del personale docente delle scuole dell'infanzia e primarie e ne prevede la verifica quinquennale. Il possesso di idonei requisiti psicoattitudinali è richiesto anche, sulla base dell'articolo 4, al personale degli asili nido, sottoposti anch'essi a verifiche successive a carattere quinquennale. L'articolo 5, infine, prevede l'obbligo di sottoporsi a specifiche verifiche di idoneità psicoattitudinale per il personale sanitario che opera all'interno delle strutture socio-assistenziali pubbliche e private per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio.
  Rileva che la proposta di legge C. 3818, presentata dalla deputata Roccella, dispone, all'articolo 1, l'obbligo per gli asili nido, le scuole dell'infanzia e le strutture ricreative, pubbliche e private, destinate, in via prevalente, all'educazione e allo svolgimento di attività ricreative di minori in età prescolare, di dotarsi di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso degli ambienti interni ed esterni. L'articolo 2 prevede la nomina da parte di ciascun comune del Garante comunale dell'infanzia vulnerabile, composto da personale comunale in proporzione al numero di strutture da sottoporre a controllo. Il Garante, che ha il compito di controllare a distanza le strutture, con sistema telematico Pag. 33di campionatura casuale, qualora riscontri anomalie nel trattamento dei minori, procede alla segnalazione immediata agli organi di polizia competenti territorialmente e al sindaco del comune. L'articolo 3, infine, reca la copertura finanziaria della proposta di legge.
  Passa, infine, alla proposta di legge C. 3829, a prima firma del collega Invernizzi, che prevede, all'articolo 1, l'obbligo per gli asili nido e le scuole per l'infanzia, pubblici e privati, e per le strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, private e pubbliche, di dotarsi di un sistema di videosorveglianza con telecamere a circuito chiuso. Il medesimo articolo 1 dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Fondo per la videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e presso le strutture socio-assistenziali, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2016, per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, e di 1 milioni di euro a decorrere dal 2017, per la loro manutenzione. L'articolo 2 rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina del funzionamento del Fondo e l'individuazione di criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse. L'articolo 3, infine, reca la copertura finanziaria della proposta di legge.
  Alla luce di questa breve rassegna, osserva che le proposte di legge all'esame delle Commissioni si muovono prevalentemente lungo due direttrici, in taluni casi combinate tra loro: quella della previsione di verifiche preventive e periodiche di carattere psicoattitudinale e quella della introduzione di sistemi di videosorveglianza. Nel prosieguo dell'esame potranno quindi essere meglio valutati i contenuti di un intervento su questi temi anche tenendo conto degli elementi di informazione e di analisi che verranno raccolti nell'ambito del ciclo di audizioni che sarà svolto dalle Commissioni.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 15 giugno 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.10.