CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 giugno 2016
656.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e IV)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 15 giugno 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza del presidente della I Commissione Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione Angelo Rughetti.

  La seduta comincia alle 15.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.
Atto n. 306.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni inizia l'esame del provvedimento.

  Ernesto CARBONE (PD), relatore per la I Commissione, osserva che lo schema di decreto legislativo di cui le Commissioni riunite Affari costituzionali e Difesa avviano oggi l'esame dà inizio al processo di riorganizzazione delle Forze di polizia previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge di riforma delle amministrazioni pubbliche, la legge n. 124 del 2015, con le finalità di razionalizzarne l'impiego e valorizzarne le potenzialità.Pag. 10
  Desidera preliminarmente sottolineare che quando si ha la voglia di modificare le cose lo si fa. E la riforma della Pubblica amministrazione messa in campo dalla ministra Madia e dal governo ne è la piena dimostrazione. È la dimostrazione che anche la pubblica amministrazione può cambiare: gli atti diventano facilmente accessibili, la burocrazia lascia il passo alla semplificazione, si rimette mano ai diritti e ai doveri dei manager, ai loro stipendi. Insomma si rimette mano al Paese. Quel Paese che di Pubblica amministrazione vive ogni giorno anche se lavora nel privato, in quanto la pubblica amministrazione interessa tutti e interessa e disciplina ogni aspetto del nostro Paese. Questo è il motivo per cui è importante non tralasciare nessun dettaglio di questa corposa e importante riforma. E in questo processo di semplificazione, di riduzione, si colloca la razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.
  Una scelta non facile in un Paese in cui cambiare qualcosa viene visto sempre come un ostacolo e mai come opportunità. Una decisione presa in sede di approvazione parlamentare della legge di delegazione e che rivendica con orgoglio e in cui crede fermamente perché è consapevole che solo così si potranno potenziare nel modo migliore gli strumenti di cui disponiamo.
  Evidenzia come settemila agenti del Corpo forestale dello Stato riceveranno i gradi corrispondenti all'interno dell'Arma e una nuova divisa. Non ci sarà dunque nessuna perdita di posti di lavoro e nessun trauma. Anzi si avrà l'opportunità di poter operare al meglio sfruttando le competenze acquisite dai forestali così da poter avere un corpo di polizia ancora più attrezzato anche per quei reati ambientali – gli ecoreati – che questo Parlamento e questo Governo mirano a contrastare. Sono state fatte infatti nuove leggi per il contrasto di questi reati, va creata adesso un'Arma ancora più efficace nella persecuzione del reato disciplinato.
  Rileva come a lungo si è discusso sulla molteplicità di forze di polizia di cui questo Paese dispone. Sono stati spesi fiumi di parole che hanno prodotto una vasta letteratura che ha dilatato più volte i perimetri della politica: un coro diffuso da destra a sinistra sulla necessità di riorganizzare, di accorpare, di razionalizzare e dare nuova forma al passato. Oggi un passo significativo viene proprio mosso in questa direzione. La gran parte dei Forestali andrà infatti ad arricchire l'arma dei Carabinieri con la certezza che nelle funzioni che si appresteranno a svolgere ci sarà la riconferma delle loro competenze in materia acquisite negli anni di lavoro passati. Non vi è dunque nessuna forzatura, nessuno strappo e nessun cambio radicale di mansione e inoltre nessuna soppressione dei servizi, cosa a cui siamo abituati. Anzi nel razionalizzare le risorse e le spese si dichiara fiducioso del fatto che a essere potenziate saranno le risposte alla difesa del nostro ambiente. L'accorpamento inoltre sarà graduale. Ci sarà un percorso formativo che accompagnerà il passaggio da civile a militare delle settemila unità interessate.
  Ribadisce, quindi, che l'obiettivo principale dello schema in esame è quello di modernizzare le strutture e di migliorare la funzionalità delle forze di polizia per lo svolgimento dei connessi compiti istituzionali e per dare pronta risposta alla richiesta di sicurezza dei cittadini.
  Ricorda che lo schema in esame è il primo tra quelli previsti in attuazione dei principi di delega di cui al citato articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015 che ha delegato il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi volti al complessivo riordino delle Forze di polizia, alla razionalizzazione, al potenziamento dell'efficacia delle relative funzioni nonché al transito del personale del Corpo forestale dello Stato nella Forza di polizia che assorbe il medesimo Corpo.
  Nella sua relazione illustrerà nel dettaglio le disposizioni di delega in cui si inquadra il provvedimento in esame nonché le previsioni dei primi due Capi (articoli 1-6) in cui: si definiscono i comparti Pag. 11di specialità assegnati alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, tenendo conto delle competenze nel tempo sviluppate; si pongono le basi per la razionalizzazione dei presidi di polizia, privilegiando l'impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluogo e dell'Arma nel restante territorio; si afferma la competenza della Guardia di Finanza per l'assolvimento dei compiti di sicurezza a mare con contestuale trasferimento al Corpo dei mezzi navali della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri; vengono, in particolare, fatte salve le competenze del Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse prevedendo l'istituzione di ruoli speciali antincendio boschivo (AIB); si dettano le disposizioni per la gestione associata dei servizi strumentali delle Forze di polizia e per la realizzazione sul territorio nazionale del servizio «Numero unico di emergenza europea 112».
  Il relatore per la Commissione Difesa illustrerà le successive disposizioni, contenute in particolare nei capi II, III, IV e V. Tali norme disciplinano l'assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato e delle relative funzioni nell'Arma dei Carabinieri, con la sola eccezione di un contingente limitato da assegnare diversamente, secondo le modalità stabilite dal testo.
  Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa al provvedimento, l'Arma dei Carabinieri è stata infatti ritenuta tra le Forze di polizia la più idonea ad assorbire il Corpo forestale, avendo già sviluppato nel proprio ambito specifiche competenze nei settori ambientale e agroalimentare ed essendo strutturata in modo capillare sul territorio. Il transito del personale «nelle altre Forze di polizia» diverse dall'Arma dei Carabinieri, ovvero «in altre amministrazioni pubbliche» è stato circoscritto ad «un contingente limitato» di personale, coerentemente con il principio di delega teso a garantire che l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato non comprometta l'unitarietà e la continuità delle funzioni dallo stesso sin qui assolte.
  Giova preliminarmente richiamare i contenuti della disposizione di delega in attuazione della quale è adottato dal Governo lo schema di decreto legislativo in esame.
  Come già detto, l'articolo 8 della legge n. 124 del 2015 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell'amministrazione statale, mediante modifiche alla disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative e degli enti pubblici non economici nazionali. Il termine per l'esercizio della delega è di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, legge che è entrata in vigore il 28 agosto 2015.
  Inoltre, in base al comma 6 dell'articolo 8 della medesima legge delega, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi il Governo può adottare, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e della stessa procedura, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
  Lo schema di decreto legislativo in esame è volto quindi a dare attuazione all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 124 del 2015 che stabilisce principi e criteri che trovano applicazione nella riorganizzazione dell'amministrazione statale, sia centrale sia periferica; alcuni di essi sono di carattere generale, mentre altri riguardano specifici settori o amministrazioni, in particolare quello delle funzioni di polizia.
  Il provvedimento in esame, essendo il primo tra quelli previsti in attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 8, comma 1 lettera a), della legge delega n. 124 del 2015, non esaurisce la delega ivi prevista ma ne costituisce una prima parte.
  La citata lettera a) prevede la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, con l'obiettivo, in particolare, di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni Pag. 12di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali. Si prevede, altresì, il riordino delle funzioni nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, il quale è conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato con l'eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia. La norma di delega esplicita che sono fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse. La lettera a) richiede, inoltre, che il riordino operi ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare, della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni attribuite, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale.
  La stessa lettera a) prevede, poi, che in conseguenza del riordino delle funzioni di polizia e del nuovo assetto organizzativo che ne potrà derivare, sarà necessario apportare modifiche agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981, in cui rientrano, oltre alla Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato.
  In sede di attuazione della delega l'Esecutivo è, inoltre, chiamato a procedere ad una revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche (n. 1). In ogni caso, comunque, occorre assicurare il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i princìpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183; procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data (n. 1).
  La disposizione di delega prevede altresì che, nel caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, sia disposto il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione.
  La disposizione di delega stabilisce altresì che il personale tecnico del Corpo forestale svolga le funzioni di ispettore fitosanitario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 214 del 2005 (n. 4). In base a tale norma, gli ispettori fitosanitari sono funzionari della pubblica amministrazione, tecnicamente e professionalmente qualificati, operanti presso i servizi fitosanitari regionali o presso altre pubbliche amministrazioni, purché rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario regionale. Gli Ispettori svolgono compiti tecnico Pag. 13scientifici e sono autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale, secondo le competenze professionali per le quali sono abilitati, ad agire per loro conto e sotto il loro controllo. Agli Ispettori fitosanitari è rilasciato apposito documento di riconoscimento, con validità quinquennale, predisposto secondo le linee guida stabilite a livello nazionale. I nominativi degli Ispettori fitosanitari sono depositati presso il Servizio fitosanitario centrale ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro nazionale.
  La disposizione di delega prevede infine l'utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia dall'attuazione della delega contenuta alla lettera a), tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, relativo al finanziamento dei provvedimenti di riallineamento delle carriere del personale militare della difesa con quello delle Forze di polizia (n. 3).
  Ricorda inoltre che, in base ad altra disposizione contenuta nella legge delega, recata dal comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 124 del 2015, «nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia e salve le diverse determinazioni organizzative, da assumere con norme di attuazione degli statuti speciali, che comunque garantiscano il coordinamento in sede nazionale delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché la sicurezza e i controlli nel settore agroalimentare. Restano altresì ferme le funzioni attribuite ai presidenti delle suddette regioni e province autonome in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione».
  Infine, giova ricordare che la disposizione di delega di cui alla citata lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 riguarda altresì il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Da una parte, viene previsto che sono fatte salve le competenze del Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse: sul punto interviene l'articolo 15 dello schema di decreto in esame che prevede l'istituzione di ruoli speciali antincendio boschivo (AIB).
  Dall'altra parte, sotto un profilo più generale, è previsto che il Governo attui un intervento normativo di ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge.
  Passando alla descrizione dell'articolato, ricorda che il Capo I, composto dal solo articolo 1, definisce l'ambito di applicazione del provvedimento.
  Al riguardo, l'articolo 1, nel richiamare «l'unitaria attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione delle Forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 205, n. 124» specifica che lo schema di decreto in Pag. 14esame disciplina: la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia; l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato; l'attribuzione delle relative funzioni, risorse strumentali e finanziarie, nonché il conseguente transito del personale del medesimo Corpo.
  A sua volta, il Capo II (articoli da 2 a 6) reca disposizioni volte a razionalizzare le funzioni di polizia e i relativi servizi strumentali a tali funzioni.
  In particolare, l'articolo 2 individua una serie di «comparti di specialità» delle Forze di Polizia conseguenti all'assorbimento delle funzioni del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri – previsto dal successivo articolo 8 – ed affida ad un apposito decreto del Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1o aprile 1981, n. 121, il compito di definirne le modalità di esercizio, in via preminente o esclusiva.
  Tale decreto, ai sensi del comma 5 del successivo articolo 18, dovrà essere adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame e dispiegherà complessivamente i suoi effetti a decorrere dal 1o gennaio 2017, in coincidenza dell'assorbimento del Corpo Forestale nell'Arma dei Carabinieri, previsto dal successivo articolo 7. Ricorda che ai sensi del richiamato articolo 1 della legge n. 121 del 1981 il Ministro dell'interno è responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed è autorità nazionale di pubblica sicurezza. Ha l'alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordina in materia i compiti e le attività delle Forze di polizia. Il Ministro dell'interno adotta, inoltre, i provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
  In particolare, il comma 1 dell'articolo 1, nel precisare che restano ferme le funzioni di polizia attualmente disciplinate dalla normativa vigente, dispone che: la Polizia di Stato è competente in materia di sicurezza stradale, ferroviaria, delle frontiere, postale e delle comunicazioni; l'Arma dei Carabinieri è competente in materia di: sicurezza sanitaria, igiene e sofisticazioni alimentari; sicurezza forestale, ambientale e agroalimentare; sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale; sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale; il Corpo della Guardia di Finanza è competente in materia di sicurezza: del mare, della circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento.
  Ricorda, inoltre, che il successivo articolo 4 sopprime le squadre nautiche della Polizia di Stato e i siti navali dell'Arma dei carabinieri, fatto salvo il mantenimento delle moto d'acqua per la vigilanza dei litorali e delle unità navali impiegate nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica è già dislocata una unità navale, nonché i siti navali del Corpo di polizia penitenziaria, ad eccezione di quelli dislocati a Venezia e Livorno.
  Giova ricordare che, con riferimento alle forze operanti in mare, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge delega n. 124 del 2015 prevede uno specifico criterio di delega diretto alla eliminazione delle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, nonché alla ottimizzazione di mezzi e infrastrutture, anche mediante forme obbligatorie di gestione associata, con rafforzamento del coordinamento tra Corpo delle capitanerie di porto e Marina militare, nella prospettiva di un'eventuale maggiore integrazione. Il criterio direttivo relativo al riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare è invece previsto dal comma 1, lettera a), dell'articolo 8 della legge delega.
  A sua volta, il successivo comma 2 dell'articolo 2 specifica che per i richiamati comparti, resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 78 del 2000, ai sensi del quale per le Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, l'istituzione, nonché le dotazioni di personale e mezzi, di comandi, unità e reparti comunque denominati, destinati allo svolgimento di attività specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza, sono disposte, su Pag. 15proposta del Ministro interessato, dal Ministro competente gerarchicamente, previo concerto con il Ministro dell'interno. La medesima procedura si applica nel caso di soppressione dei predetti comandi, unità e reparti, salvi i casi in cui la loro costituzione sia stata disposta con legge.
  L'articolo 3 individua una serie di misure volte a dare attuazione al principio di delega relativo alla razionalizzazione e al potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio ed al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali.
  In particolare, il comma 1 demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1o aprile 1981, n. 121, il compito di determinare misure volte a razionalizzare la dislocazione delle Forze di polizia sul territorio.
  A tal fine, viene precisato che dovrà essere privilegiato l'impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluogo e dell'Arma dei Carabinieri nel restante territorio, ferma restando la possibilità di prevedere specifiche deroghe per particolari esigenze del territorio tenuto conto: dei provvedimenti di riorganizzazione delle Forze di polizia di livello provinciale conseguenti all'assorbimento del Corpo forestale nell'Arma dei carabinieri, ai sensi del successivo articolo 8; della riorganizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni secondo ambiti territoriali non necessariamente corrispondenti al livello provinciale o di città metropolitana, prevista dall'articolo 1, comma 147, della legge 7 aprile 2014, n. 56; della riorganizzazione delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, anch'essa disposta dall'articolo 8, comma 1, lettera e), della delega.
  Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 177 del Codice dell'ordinamento militare che disciplina le procedure per l'istituzione e la soppressione di reparti dell'Arma dei carabinieri. Ai sensi del richiamato articolo 177 il Comandante generale istituisce o sopprime comandi territoriali di livello non superiore a comando provinciale con propria determinazione, previo assenso del Ministro della difesa, che si pronuncia di concerto con il Ministro dell'interno. Inoltre, l'istituzione o la soppressione di comandi diversi dai comandi provinciali, nei limiti delle dotazioni di personale previste dalle disposizioni vigenti, è disposta dal Comandante generale, previo consenso del Capo di stato maggiore della difesa, con l'assenso del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno se si tratti di comandi che svolgono servizi o attività di pubblica sicurezza e ordine pubblico.
  Ricorda che in base al comma 5 del successivo articolo 18, il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 3 dovrà essere adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame e sarà operativo dal primo gennaio del 2017.
  A sua volta, il successivo comma 2 dell'articolo 3 reca disposizioni concernenti le misure di razionalizzazione del Corpo della Guardia di finanza, conseguenti al più volte richiamato assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri e la possibilità che un contingente limitato di personale di tale Corpo transiti nella Guardia di finanza oltre che nella Polizia di Stato, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nelle altre amministrazioni pubbliche, compreso il Ministero delle politiche agricole e forestali.
  Nello specifico, il comma 2 affida ad apposite determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza il compito di ridefinire la dislocazione territoriale dei comandi e reparti del Corpo della guardia di finanza, tenendo conto delle esigenze connesse all'esercizio delle relative finalità istituzionali di polizia economico-finanziaria a competenza generale, nonché, in relazione al concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
  Il medesimo comma 2 precisa, inoltre, che al fine di assicurare maggiore economicità, speditezza e semplificazione dell'azione amministrativa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato Pag. 16su proposta del Comandante generale della guardia di finanza, saranno ridefinite la linea gerarchica territoriale, speciale e addestrativa del Corpo della Guardia di finanza, nonché le denominazioni dei comandi e reparti del medesimo Corpo. Ai sensi del comma 5 del successivo articolo 18 le determinazioni del Comandante generale della Guardia di finanza ed il decreto del Ministro dell'economia, dovranno essere adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame e dispiegheranno complessivamente i loro effetti a decorrere dal 1o gennaio 2017, in coincidenza dell'assorbimento del Corpo Forestale nell'Arma dei Carabinieri, previsto dal successivo articolo 7.
  Il comma 2 dell'articolo 3 specifica espressamente che la disposizione ivi contemplata deroga agli articoli 2 commi 3, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 1999. Nello specifico ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 la linea gerarchica territoriale è formata dal comando interregionale, dal comando regionale, dal comando provinciale, con funzioni prevalenti di indirizzo e controllo. Ai sensi del successivo articolo 6 il comando dei reparti speciali è retto da un generale di corpo d'armata e ha alle dipendenze uno o più comandi e nuclei speciali, nonché il comando aeronavale centrale. A loro volta i nuclei speciali sono costituiti da unità ad alta specializzazione per l'investigazione in determinate materie, si articolano su un numero vario di gruppi, di sezioni ed unità minori, hanno rango variabile e sono costituiti per corrispondere ad autorità istituzionali centrali ovvero quando l'efficacia del controllo richieda un dispositivo unitario. Il comando aeronavale centrale è retto da un ufficiale generale ed ha alle dipendenze un comando operativo aeronavale, il centro navale, il centro aviazione ed i gruppi aeronavali. Da ultimo, l'articolo 7 reca norme concernenti l'organizzazione dell'ispettorato per gli istituti di istruzione.
  Per quanto concerne, invece, le misure di razionalizzazione dei servizi navali l'articolo 4 dispone in primo luogo la soppressione delle squadre nautiche della Polizia di Stato e i siti navali dell'Arma dei carabinieri, fatto salvo il mantenimento delle moto d'acqua per la vigilanza dei litorali e delle unità navali impiegate nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica è già dislocata una unità navale, nonché i siti navali del Corpo di polizia penitenziaria, ad eccezione di quelli dislocati a Venezia e Livorno.
  Come già rilevato, l'articolo in esame va posto in raccordo con il precedente articolo 2 il quale, nel ridefinire i comparti di specialità delle singole Forze di polizia, attribuisce alla Guardia di finanza le funzioni di sicurezza in mare.
  Si prevede, inoltre, al successivo comma 2, il trasferimento al Corpo della Guardia di finanza dei mezzi interessati dalle richiamate soppressioni, da individuare con decreto interdirettoriale dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia.
  Ai sensi del successivo comma 3 spetta, inoltre, al Corpo della Guardia di finanza, assicurare con propri mezzi navali il supporto: alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della polizia penitenziaria per le attività connesse con l'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali; al Corpo della polizia penitenziaria, con i propri mezzi aerei, il supporto il servizio delle traduzioni, secondo modalità da stabilire con appositi protocolli d'intesa, adottati previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Da ultimo, ai sensi del comma 4, il Corpo della guardia di finanza deve provvedere all'attuazione dei compiti di cui al comma 3 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 5 reca disposizioni concernenti nuove modalità di acquisizione associata e centralizzata di beni e servizi delle Forze di polizia, dando così attuazione al criterio di delega che assegna al legislatore delegato il compito di favorire tale modalità di gestione dei richiamati servizi.Pag. 17
  In proposito, ricorda come gli interventi in materia di centralizzazione degli acquisti pubblici costituiscano un elemento rilevante delle politiche di razionalizzazione della spesa pubblica adottate negli ultimi anni. Da ultimo, la legge di stabilità per l'anno 2016 ha esteso l'ambito dei soggetti obbligati a forme di acquisto centralizzato, con riguardo agli enti di previdenza e alle agenzie fiscali (comma 263), a tutte le stazioni appaltanti (commi 264-266) ed agli enti locali. Inoltre, il mancato ricorso agli strumenti Consip è stato disincentivato introducendo l'obbligo di motivazione nel caso di acquisti autonomi (comma 278). Infine, è stata introdotta una specifica disciplina (comma 511), per il riequilibrio, anche con riferimento ai contratti in corso, dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore, per l'adesione dei singoli soggetti contraenti.
  Nello specifico, la disposizione in esame prevede processi di centralizzazione di acquisizione di beni e servizi delle Forze di polizia, attraverso l'adozione di specifici protocolli, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo e comunque da applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2017, in coincidenza dell'assorbimento del Corpo forestale nell'Arma dei Carabinieri, previsto dal successivo articolo 7.
  La disposizione, inoltre, nel richiamare la validità delle disposizioni di carattere generale concernenti gli acquisti di beni e servizi, in particolare tramite Consip S.p.A., specifica che le Forze di Polizia adottano specifici protocolli nei seguenti settori: strutture per l'addestramento al tiro; mense di servizio; pulizie e manutenzione; procedure per l'acquisizione e l'addestramento di animali per reparti ippomontati e cinofili e acquisto dei relativi generi alimentari; approvvigionamento di materiali, servizi e dotazioni per uso aereo; programmi di formazione specialistica del personale; adozione di programmi congiunti di razionalizzazione degli immobili, ai fini della riduzione dei fitti passivi sostenuti per la locazione di immobili privati da adibire a caserme; approvvigionamento congiunto o condiviso dei servizi di erogazione di energia elettrica e di riscaldamento, con la prospettiva di unificazione dei programmi di risparmio energetico rispettivamente già avviati; approvvigionamento di equipaggiamenti speciali; approvvigionamento di veicoli.
  I richiamati protocolli saranno adottati nell'ambito dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione del Dipartimento della pubblica sicurezza e dovranno prevedere procedure centralizzate di acquisto relative ai sopra richiamati settori di intervento.
  Il comma 4 dell'articolo 5 attribuisce, infine, una facoltà di recesso unilaterale in favore delle Forze di polizia in relazione ai contratti in corso relativi ai settori tecnico-logistici sopra richiamati, anche in deroga alle eventuali clausole difformi previste contrattualmente.
  L'ultima disposizione del Capo II dello schema di decreto legislativo in esame attiene alla realizzazione sul territorio nazionale del servizio «Numero unico di emergenza europeo 112» (articolo 6).
  La lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 124 del 2015 ha infatti delegato il Governo all'istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale, con centrali operative da realizzare in ambito regionale secondo modalità stabilite dai protocolli di intesa previsti dall'articolo 75-bis, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003.
  Ricorda, in proposito, che il Numero unico di emergenza europeo 112 è stato introdotto nel 1991 con la direttiva 91/396/CEE, per mettere a disposizione un numero di emergenza unico per tutti gli Stati membri, in aggiunta ai numeri di emergenza nazionali, e rendere così più accessibili i servizi di emergenza, soprattutto per i viaggiatori. Dal 1998 la normativa dell'Unione europea impone agli Stati membri di garantire che tutti gli utenti di telefonia fissa e mobile possano chiamare gratuitamente il 112. Dal 2003 gli operatori di telecomunicazioni devono fornire ai servizi di emergenza informazioni Pag. 18sulla localizzazione del chiamante per consentire loro di reperire rapidamente le vittime di incidenti. Gli Stati membri hanno inoltre il compito di sensibilizzare i cittadini sull'uso del 112. Sul numero unico europeo era stata avviata dalla Commissione europea, in data 10 aprile 2006, una procedura di infrazione verso l'Italia la 2006/2114, che si è conclusa con la condanna della settima Sezione della Corte di Giustizia Europea per non aver ottemperato alla Direttiva del Codice della comunicazioni che istituisce il 112 come numero di emergenza europeo. La condanna giunge nonostante, nel frattempo, il decreto del ministro delle comunicazioni 22 gennaio 2008 avesse stabilito prime misure relative al «Numero unico di emergenza europeo 112». Sulla base di tale decreto, sono stati avviati i primi progetti. Sotto il profilo normativo, per favorire la piena attuazione del numero di emergenza unico europeo, il decreto legislativo n. 70 del 2012 ha introdotto una disposizione nel Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, l'articolo 75-bis, con la quale ha attribuito al Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, poteri di indirizzo e coordinamento per l'individuazione e l'attuazione delle iniziative volte alla piena realizzazione del numero di emergenza unico europeo, anche attraverso il ricorso ai centri unici di risposta. Per l'esercizio di tali poteri, il Ministro dell'interno si avvale di una commissione consultiva costituita presso il medesimo Ministero e composta dai rappresentanti del Ministero dell'interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee, dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e della difesa nonché dai rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni. Per la realizzazione del numero unico possono essere stipulati protocolli d'intesa con le regioni interessate (come in Lombardia), anche per l'utilizzo di strutture già esistenti.
  Nello specifico, l'articolo 6, tenuto conto del quadro normativo delineato dal citato articolo 75-bis del decreto legislativo n. 259 del 2003, recante disposizioni per favorire l'attuazione del numero di emergenza unico europeo, attribuisce al Ministero dell'interno il compito di provvedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, alla sottoscrizione con tutte le regioni interessate dei protocolli d'intesa di cui al comma 3 del richiamato articolo 75-bis, anche per l'utilizzo di strutture già esistenti.
  L'articolo 6 precisa, inoltre, che la completa attuazione del «Numero unico di emergenza europeo 112» è demandata alle modalità attuative definite dalla Commissione consultiva costituita presso il medesimo Ministero dell'interno e composta dai rappresentanti del Ministero dell'interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee, dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e della difesa, nonché dai rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente della IV Commissione, in sostituzione del relatore per la IV Commissione, onorevole Moscatt, impossibilitato a prendere parte alla seduta, fa presente che si soffermerà sulle disposizioni contenute essenzialmente nei capi II e III del provvedimento, sottolineando, tuttavia, come l'intero schema di decreto legislativo costituisca un provvedimento di estremo rilievo per il comparto della difesa e per il personale che vi opera.
  Osserva, quindi, che il legislatore delegato, con il provvedimento in esame, ha avviato un importante intervento legislativo volto, da un lato, ad attuare un organico e complessivo progetto di razionalizzazione e di ottimizzazione delle potenzialità connesse alle risorse disponibili delle Forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri, e, dall'altro, a valorizzare il merito delle professionalità del personale, con l'obiettivo di migliorarne la funzionalità ai fini dell'espletamento dei compiti Pag. 19istituzionali e della conseguente risposta alla richiesta di sicurezza dei cittadini.
  A questo riguardo, fa presente che la parte centrale del provvedimento dà attuazione al principio di delega relativo al «riordino delle funzioni di polizia in materia di tutela dell'ambiente, del territorio, del mare e della sicurezza agroalimentare», disponendo che il Corpo forestale sia assorbito nell'Arma dei carabinieri e che questa, in futuro, eserciti le funzioni già svolte dal medesimo Corpo, con l'eccezione di quelle in materia di incendi boschivi, trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché di quelle di vigilanza in mare dei parchi naturali, assegnate alla Guardia di finanza.
  Precisa, inoltre, che le funzioni già esercitate dal Corpo forestale non sono soppresse dal provvedimento in esame, ma attribuite ad altre strutture ed in massima parte, appunto, all'Arma dei carabinieri, che potrà giovarsi delle competenze e delle professionalità degli ex appartenenti al Corpo forestale.
  Segnala, quindi, che nello specifico si prevede che 126 unità di personale del Corpo forestale dello Stato transitino nella Polizia di Stato, 84 nella Guardia di finanza, 390 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 7.034 nell'Arma dei carabinieri e 47 nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. A questo proposito ricorda che, ai sensi dell'articolo 155 del Codice dell'ordinamento militare, l'Arma dei carabinieri ha una collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata, ed è forza militare di polizia a competenza generale, in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferite dalla normativa vigente.
  Come chiarito nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto in esame, l'Arma dei carabinieri è stata ritenuta, tra le Forze di polizia, la più idonea ad assorbire il Corpo forestale, avendo già sviluppato nel proprio ambito specifiche competenze nei settori ambientale e agroalimentare ed essendo strutturata in modo capillare sul territorio nazionale. Il transito di personale nelle altre Forze di polizia diverse dall'Arma dei carabinieri ovvero in altre amministrazioni pubbliche – consentito dalla delega – è stato dallo schema in esame circoscritto a un contingente limitato di personale, coerentemente con il principio di delega teso a garantire che l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato non comprometta l'unitarietà e la continuità delle funzioni dallo stesso si qui assolte.
  Ciò premesso in via generale, osserva che il nuovo articolo 174-bis del Codice dell'ordinamento militare, introdotto dall'articolo 8, comma 2, dello schema di decreto in esame, contempla espressamente, nella struttura organizzativa dell'Arma dei carabinieri, la nuova «organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare».
  In particolare, si prevede che: al vertice della nuova organizzazione venga posto un Comando retto da un generale di corpo d'armata con funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti; il Comando dipenda funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e alla tutela agroalimentare e forestale, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa – per il tramite del Comandante generale – per i compiti militari e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa avvalersi del Comando limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero; l'incarico di Vice comandante venga attribuito al generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale. Al riguardo richiama l'articolo 14 dello schema di decreto che prevede che tale nomina sarà definita con decreto interministeriale dei Ministri della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e trasmesso per il tramite del Capo di stato Pag. 20maggiore della difesa. La medesima disposizione aggiunge che il Vice comandante dovrà essere scelto tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo con grado di generale di brigata del ruolo forestale «iniziale» dell'Arma dei carabinieri a cui è conferito il grado di generale di divisione del medesimo ruolo. Oltre che nel richiamato Comando retto da un generale di corpo d'armata, l'organizzazione si articola anche in Comandi retti da generali di divisione o di brigata, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti (comma 2, lettera b) del nuovo articolo 174-bis).
  Per quanto concerne il transito del personale e dei mezzi del Corpo forestale dello Stato, osserva come le disposizioni su questa materia siano contenute nel capo III dello schema di decreto legislativo.
  In particolare, si prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, il Capo del Corpo forestale dello Stato, con apposito provvedimento, pubblicato sul Bollettino ufficiale del medesimo Corpo, ripartisca il contingente di personale del Corpo nelle amministrazioni dell'Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e del Ministero delle politiche agricole e forestali tenuto conto del servizio svolto nelle unità dedicate all'assolvimento delle funzioni trasferite, delle attività svolte in via prevalente negli ultimi cinque anni e delle specializzazioni possedute.
  Nel medesimo termine – ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, dovranno essere individuate, in ragione dei posti disponibili e tenuto conto del rispettivo fabbisogno, le amministrazioni statali in grado di assorbire il contingente di personale del Corpo forestale dello Stato che eventualmente formuli istanza di transito in altra amministrazione statale.
  Tale ripartizione dovrà tener conto della professionalità posseduta dal personale richiedente il transito e prevedere espressamente la corresponsione di un assegno ad personam. Il medesimo decreto dovrà inoltre indicare le modalità per effettuare tale opzione di transito e definire sia i criteri da applicare alle procedure di mobilità sia le tabelle di equiparazione tra le qualifiche del Corpo e quelle delle amministrazioni acquirenti. Spetta, invece, ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di individuare le risorse finanziarie da trasferire alle amministrazioni destinatarie.
  Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (che individua le «ulteriori amministrazioni» diverse da quelle indicate al comma 1) il personale del Corpo forestale dello Stato può o presentare domanda per il transito nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, nella Polizia di Stato, nella Guardia di finanza e nel Ministero delle politiche agricole e forestali, oppure optare, anche in via subordinata a tale domanda, per la privatizzazione del rapporto di lavoro e il transito in altra amministrazione statale tra quelle individuate con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  A sua volta, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle richiamate domande, il Capo del Corpo forestale dello Stato adotta i provvedimenti definitivi di assegnazione alle amministrazioni dell'Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e del Ministero delle politiche agricole e forestali dandone pubblicità sul Bollettino ufficiale del medesimo Corpo e comunicazione alle amministrazioni interessate e alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Nel caso in cui alla data del 1o settembre 2016 il personale che ha optato Pag. 21per la mobilità in altre amministrazioni non risulti ancora ricollocato, si avvia una procedura tendente a definire, di concerto con le organizzazioni sindacali, altre forme di ricollocazione (articolo 12, comma 6). Il personale del Corpo forestale dello Stato che, alla data del 31 dicembre 2016, non risulti ricollocato in altra amministrazione statale (nell'ambito del contingente determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 12, comma 3) ovvero nell'ambito delle altre forme di collocazione da individuarsi congiuntamente con i sindacati, cessa di appartenere al comparto sicurezza e difesa.
  Sottolinea, poi, che al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che riconosce al lavoratore «in disponibilità» il diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di 24 mesi. I periodi di godimento dell'indennità – sempre in base a tale disposizione – saranno riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. Si riconosce, inoltre, il diritto all'assegno per il nucleo familiare.
  Per quanto concerne, invece, l'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma del carabinieri, evidenzia come il provvedimento (articolo 14) rechi una numerosa serie di novelle al Codice dell'ordinamento militare necessarie per l'istituzione dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri e per il transito del relativo personale forestale.
  In particolare, sono state previste sia disposizioni di carattere permanente, volte a regolamentare il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale forestale che sarà immesso nelle qualifiche iniziali dei ruoli dell'Arma, sia disposizioni di natura transitoria per l'inquadramento, lo stato e l'avanzamento del personale attualmente in servizio nel Corpo forestale.
  Specifiche disposizioni sono infine volte a garantire la rappresentatività del personale forestale transitato nell'Arma dei carabinieri nei diversi organismi della rappresentanza militare ed in particolare negli organi di base (COBAR), negli organi intermedi (COIR) e nell'organo centrale COCER.
  Relativamente alla situazione a regime è prevista la costituzione del ruolo forestale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, alimentato mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che non abbiano superato il trentaduesimo anno di età, in possesso dei requisiti generali previsti per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nonché di laurea magistrale o specialistica richiesta dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalità del ruolo e, con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili in favore dei militari dell'Arma, appartenenti ai ruoli non direttivi e non dirigenti, che non abbiano superato il quarantesimo anno di età.
  I vincitori di concorso sono nominati tenenti, ammessi alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a due anni, al termine del quale sono immessi nello specifico ruolo, con una progressione di carriera che può svilupparsi sino al grado di generale di divisione, come da tabella IV, allegata al decreto delegato in esame (nuovo articolo 737-bis). Viene inoltre precisato che il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo forestale non può in ogni caso superare un ottavo della consistenza organica degli ufficiali inferiori di detto ruolo (nuovo comma 3-bis dell'articolo 666).
  Per quanto attiene, invece, al personale non dirigente e non direttivo, la scelta del legislatore delegato è quella di prevedere l'aumento dei ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e dei carabinieri da formare nelle relative specializzazioni, senza, quindi, istituire nuovi ruoli.
  Nello specifico, si prevede che i posti per ciascun concorso relativo all'accesso ai suddetti ruoli (ispettori, sovrintendenti e Pag. 22carabinieri) vengano aumentati in misura non inferiore al 4 per cento per il reclutamento del personale da formare nelle specializzazioni in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare. Il personale così arruolato è impiegato nella specializzazione conseguita, con il vincolo di non poter essere diversamente utilizzato prima che trascorra un periodo di almeno dieci anni, salvo che lo stesso personale non richieda di essere trasferito in altra organizzazione dell'Arma dei carabinieri, ovvero nel caso di trasferimento d'autorità per inidoneità funzionale o per esonero dalla specializzazione.
  Sempre tramite apposite novelle al Codice dell'ordinamento militare si disciplinano, poi, appositi corsi di specializzazione per ispettori, sovrintendenti e carabinieri facenti parte dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare della durata non inferiore a sei mesi per gli Ispettori e a tre mesi per il rimanente personale (nuovi articoli 765-bis, 776-bis e 783-bis). Sono, inoltre, previste modifiche alle consistenze organiche complessive dell'Arma come rimodulate a seguito dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato (lettere da m) ad n)).
  Si prevede, ancora l'impiego del personale specializzato forestale nella specialità per tutta la carriera, ferma restando la facoltà di chiedere il trasferimento ad altra organizzazione dell'Arma dopo dieci anni di servizio nella specialità ovvero salva l'adozione di provvedimenti d'autorità nel caso in cui il militare sia esonerato per inidoneità dalla specializzazione (nuovo comma 2-bis dell'articolo 973). Con apposite novelle agli articolo 1040 e 1045 del Codice sono inoltre definite le progressioni di carriera degli Ufficiali «a regime», con l'integrazione delle Commissioni superiore e ordinaria di avanzamento con un Ufficiale generale o Colonnello del Ruolo Forestale dell'Arma.
  Per quanto concerne la fase transitoria, si prevede che il personale proveniente dal Corpo forestale, a seconda del ruolo di appartenenza, transiti in un corrispondente ruolo forestale dell'Arma (nuovo articolo 2212-bis). A tale scopo vengono istituiti il ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente, per l'inquadramento degli gli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, il ruolo forestale degli ispettori in servizio permanente, il ruolo forestale dei sovrintendenti in servizio permanente, il ruolo forestale degli appuntati e carabinieri in servizio permanente, il ruolo forestale dei periti in servizio permanente, il ruolo forestale dei revisori in servizio permanente e il ruolo forestale dei degli operatori e collaboratori in servizio permanente. Come precisato nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto legislativo in esame si tratta di ruoli che, a parte l'immissione iniziale, non saranno in prosieguo alimentati e sono quindi destinati ad esaurirsi.
  Per quanto concerne, invece, lo stato giuridico del personale transitato nell'Arma dei carabinieri, il nuovo articolo 2214-bis, composto da 24 commi, fissa in primo luogo il principio generale in base al quale il richiamato personale assume lo stato giuridico di militare (comma 2 del nuovo articolo 2214-bis)).
  Il transito avviene secondo la corrispondenza dei gradi militari ai sensi dell'articolo 632 del Codice dell'ordinamento militare, con l'anzianità nella qualifica posseduta e mantenendo l'ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza (comma 1 del nuovo articolo 2214-bis)).
  Per quanto concerne, invece, l'inquadramento giuridico ed economico del personale del Corpo forestale dello Stato che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (390 unità), l'articolo 15 prevede l'istituzione di ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento, individuati nella tabella B allegata al decreto, nei quali dovrà essere inquadrato il personale del Corpo forestale dello Stato che transita nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, con l'anzianità nella qualifica posseduta e mantenendo l'ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza.
  Si prevede, inoltre, che al personale transitato nei richiamati ruoli speciali antincendio boschivo si applichino le disposizioni concernenti lo stato giuridico, i Pag. 23meccanismi di progressione di carriera ed il trattamento economico spettante al personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e viene, altresì, precisato che le cessazioni di personale registrate nei ruoli ad esaurimento di cui al comma 1 incrementino le facoltà assunzionali nei ruoli ordinari del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti delle dotazioni organiche ridefinite alla tabella C del presente decreto (comma 3).
  Passa, quindi, ad illustrare l'articolo 16 che disciplina le modalità con cui viene inquadrato il personale del Corpo forestale dello Stato che transita nel Corpo della guardia di finanza (84 unità). Al riguardo, segnala che lo schema di decreto prevede che il richiamato personale venga inquadrato, a tutti gli effetti, ad eccezione del regime dell'ausiliaria, nei corrispondenti ruoli e gradi del personale militare, secondo le corrispondenze tra gradi militari e civili già stabilite, per la Guardia di finanza, dalla tabella «A» del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, concernente lo stato giuridico e l'avanzamento del personale sub-direttivo della Guardia di finanza.
  Si prevede, poi, che il personale transitato conservi l'anzianità già maturata nel Corpo di provenienza e mantenga l'ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza, prendendo posto dopo l'ultimo dei pari qualifica iscritto in ruolo avente la medesima decorrenza di anzianità di qualifica e denominazione.
  Come precisato nella relazione illustrativa si tratta, in sostanza, del sistema di inserimento cosiddetto «a pettine», già collaudato in precedenti analoghi provvedimenti normativi della specie.
  Infine, si prevede che il richiamato personale transitato nella Guardia di finanza frequenti un corso di formazione militare e professionale, secondo apposite disposizioni adottate dal Comandante generale della Guardia di finanza.
  L'articolo 17 disciplina le modalità di inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato che transita nella Polizia di Stato (126 unità). Anche in questo caso è previsto che il personale venga inquadrato nei corrispondenti ruoli e qualifiche del personale della medesima Forza di polizia, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, nonché prendendo posto dopo l'ultimo dei pari qualifica iscritto in ruolo avente la medesima decorrenza di anzianità di qualifica e denominazione Si prevede la frequentazione di uno specifico corso di aggiornamento professionale, secondo le disposizioni emanate dal Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.
  Da ultimo, rileva che gli articoli da 18 a 20 recano disposizioni transitorie e finali.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza del presidente della I Commissione Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

  La seduta comincia alle 15.40.

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di visite dei parlamentari nelle strutture militari.
C. 1520 Artini.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Marco MELONI (PD), relatore per la I Commissione, osserva che la proposta di legge C. 1520 Artini ed altri), composta da Pag. 243 articoli, ha l'obiettivo di agevolare l'accesso dei parlamentari alle strutture militari.
  Nel rinviare all'intervento del relatore per la IV Commissione per l'illustrazione più dettagliata del contenuto del provvedimento, fa presente che si concentrerà soprattutto sulla ricostruzione del quadro normativo esistente nonché sui profili di carattere generale.
  Quanto ai contenuti del provvedimento, in sintesi, osserva che l'articolo 1 incide sulla disciplina delle visite dei parlamentari presso le aree militari riservate e su quella delle visite senza preavviso.
  L'articolo 2 prevede l'adeguamento alle nuove disposizioni del regolamento di attuazione del codice militare, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, attraverso l'emanazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, di un regolamento di esecuzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.
  L'articolo 3 ha per oggetto la disciplina delle visite dei parlamentari presso le strutture militari straniere e plurinazionali.
  Per quanto riguarda il quadro normativo relativo all'accesso dei parlamentari a carceri e caserme fa notare che il diritto di accesso dei parlamentari senza autorizzazione alle carceri e alle strutture militari costituisce una delle cosiddette prerogative «minori» che contribuiscono assieme agli altri poteri e diritti dei parlamentari in quanto tali, quali l'insindacabilità, l'immunità e l'indennità, ad attuare il principio della libertà del mandato parlamentare. La legge n. 206 del 1998 che regolava le visite dei parlamentari alle strutture militari è stata abrogata ed è confluita nel Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, articoli 301-305. Ai sensi del Codice, ai membri del Parlamento è attribuito il diritto di visitare, senza necessità di alcuna autorizzazione, le strutture militari della difesa e ogni altro luogo e zona militare, ovvero le installazioni, fisse o mobili, che ospitano corpi, reparti o comunque personale delle Forze armate. Tali visite devono però essere annunciate con preavviso di almeno ventiquattro ore, da inviarsi al Ministro della difesa, e svolgersi secondo modalità definite in apposito regolamento, di cui è disposta l'emanazione, e comunque in modo da non interferire con la normale attività di servizio e con la funzionalità delle strutture (articolo 301). Il diritto di visita ha però un'eccezione: le aree riservate, infatti, possono essere visitate soltanto previa specifica autorizzazione. Il diritto di visita si estende alle strutture militari straniere o plurinazionali situate nel territorio italiano, subordinato, però, ad un'apposita autorizzazione da richiedere previamente al Ministro della difesa, che si pronuncia, nel termine di venti giorni, dopo aver sentito il Ministro degli affari esteri. Le modalità di svolgimento di tali visite sono regolate con apposite convenzioni tra le parti interessate (articolo 302).
  In via generale osserva che le basi militari, o meglio basi e infrastrutture, sono istituite in territorio altrui mediante un accordo, che contiene il regime della base stessa e dettaglia i diritti e gli obblighi dello Stato o dell'organizzazione titolare della base dello stato territoriale, cioè lo Stato che ospita la base. Per quanto riguarda l'Italia, l'accordo è la fonte dei diritti e degli obblighi tanto delle basi sottoposte al regime Nato quanto delle basi Usa. Il Trattato Nato non contiene precise disposizioni per quanto riguarda le basi. Come rilevato dalla dottrina, dall'obbligo di cooperazione non discende l'obbligo di concedere una base. Il fondamento della base resta pur sempre un accordo bilaterale. Nell'ordinamento italiano esistono due procedure per la stipulazione degli accordi internazionali, una solenne ed una semplificata. La prima – la procedura solenne – comporta che l'accordo venga sottoposto al Parlamento, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, al quale spetta autorizzare il Presidente della Repubblica alla ratifica, come previsto dall'articolo 87, ottavo comma della Costituzione, mediante una legge ad hoc. La procedura semplificata – che non è disciplinata esplicitamente dalla Costituzione Pag. 25ma che è invalsa nella prassi – comporta invece che l'accordo entri immediatamente in vigore non appena sottoscritto dai rappresentanti dell'esecutivo. La legge 11 dicembre 1984, n. 839, prescrive la pubblicazione degli accordi, inclusi quelli in forma semplificata. Le categorie di accordi che debbono essere sottoposti al Parlamento per l'autorizzazione alla ratifica sono indicate dall'articolo 80 della Costituzione e hanno in genere contenuto di rilievo politico. Gli accordi in forma semplificata, invece, dovrebbero avere un contenuto eminentemente tecnico. Il trattato fondamentale che disciplina lo status delle basi americane in Italia è l'Accordo bilaterale sulle infrastrutture (per brevità a volte denominato con l'acronimo BIA). Si tratta di un accordo adottato con procedura cosiddetta semplificata, stipulato tra Italia e Stati Uniti il 20 ottobre 1954. Tale trattato non è stato pubblicato. Si tratta quindi di un accordo in forma semplificata. L'altro accordo che disciplina la presenza dei contingenti militari in Italia e l'uso delle basi è il Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti d'America, relativo alle installazioni/infrastrutture concesse in uso alle forze statunitensi in Italia, il cosiddetto Shell Agreement. Tale accordo è stato concluso il 2 febbraio 1995 ed è stato sottoscritto dal sottocapo di Stato maggiore della difesa e dal vice-comandante delle Forze armate statunitensi in Europa. Anche in questo caso si tratta di un accordo in forma semplificata.
  Esistono otto basi Usa in Italia disciplinate sulla base di accordi bilaterali Italia-Usa: aeroporto di Capodichino (attività di supporto navale); aeroporto di Aviano, Pordenone (31o stormo e 61o gruppo di supporto regionale); Camp Derby (Livorno); la base di Gaeta, Latina; la base dell'Isola della Maddalena; la Stazione navale di Sigonella; l'osservatorio di attività solare in San Vito dei Normanni; una presenza in Vicenza e Longare. Nel quadro della Nato, le strutture militari dell'organizzazione coesistono accanto a quelle derivanti da accordi bilaterali stipulati dagli Stati Uniti. Talvolta è difficile distinguere se si tratti di una base Nato o di una base Usa, poiché può darsi che nella base Nato esistano aree riservate agli Stati Uniti. Nessuna forma di extraterritorialità è concessa alle basi alleate presenti in Italia, i terreni e le infrastrutture non sono di proprietà della nazione ospitata ma vengono a quest'ultima concessi in uso dallo stato di soggiorno che ne mantiene la piena proprietà anche quando realizzati con risorse finanziarie esclusive dello Stato alleato. I poteri di polizia all'interno della base sono esercitati da elementi della forza straniera che vi soggiorna, ma un comandante italiano è sempre presente per sottolineare la sovranità italiana e la non extra-territorialità della base. Per quanto riguarda la sorveglianza esterna della base, questa è esercitata dagli organi di polizia dello Stato di sede.
  Nel corso della visita i parlamentari sono accompagnati dal Comandante o dal Direttore oppure dal rispettivo delegato, ricevono tutte le informazioni non classificate relative alla struttura o all'installazione e possono incontrare il personale militare e i dipendenti civili (articolo 303). Queste norme si applicano anche alle visite alle carceri militari, durante le quali i parlamentari possono incontrare i detenuti (articolo 304). Nel caso di visite non precedute dal preavviso i membri del Parlamento sono ricevuti dal Comandante o dal Direttore oppure, in loro assenza, dall'ufficiale più elevato in grado, che fornisce le informazioni di carattere non classificato e le notizie di interesse del parlamentare, senza procedere alla visita della struttura (articolo 305). Il regolamento di attuazione della legge, che detta modalità e ulteriori specificazioni ai fini del concreto svolgimento delle visite dei membri del Parlamento alle strutture militari, è stato emanato con il decreto ministeriale n.  292 del 2000, ora confluito nel Testo unico delle disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (articoli 412-416). In particolare, il regolamento definisce quali siano le aree riservate, per le quali è richiesta l'autorizzazione Pag. 26ministeriale, qualunque struttura, fissa o mobile, formalmente predeterminata e visibilmente indicata, dove vengono gestite o custodite informazioni classificate, sotto qualunque forma espresse, e il cui accesso è controllato e consentito solo a persone adeguatamente abilitate o specificamente autorizzate. I visitatori indicati dall'autorizzazione ministeriale sono accompagnati dal responsabile dell'Ente o del Comando, o dal soggetto da questi espressamente autorizzato, ed è vietata l'introduzione di apparecchiature elettroniche, cinematografiche e teletrasmittenti. In nessun caso è consentito l'accesso alle aree riservate agli organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 (AISE e AISI), ancorché ubicate in infrastrutture militari in Italia o all'estero. In ordine alle modalità di compilazione e invio del preavviso di visita che, a norma della legge, deve essere trasmesso al Ministro della difesa con anticipo di almeno ventiquattro ore, devono essere precisati il giorno, l'ora e la durata presumibile della visita, l'intenzione di visitare aree riservate, le generalità degli eventuali accompagnatori, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ministeriale, nonché l'intenzione di incontrare gli organi della rappresentanza militare e i rappresentanti sindacali del personale civile. Il Ministro della difesa, ricevuto il preavviso, impartisce le disposizioni conseguenti al comando interessato, comunicando le eventuali autorizzazioni concesse. Nel corso delle visite devono essere rispettate le misure di sicurezza relative alle strutture militari.
  Rileva che le norme regolamentari sono estese anche alle visite agli stabilimenti militari di pena, rinviandosi tuttavia alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario, di cui alla legge n. 354 del 1975, e al relativo regolamento di esecuzione, per la disciplina degli incontri con i detenuti.
  Quanto al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, la proposta in esame incide sulle materie «difesa e Forze armate» e «politica estera», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettere d) ed a), della Costituzione.

  Vincenzo D'ARIENZO (PD), relatore per la IV Commissione, evidenzia come la proposta di legge presentata dall'onorevole Artini rechi alcune modifiche all'attuale normativa che disciplina l'accesso dei parlamentari nelle strutture militari contenuta nel Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
  Precisa, quindi, che poiché il quadro normativo vigente è già stato ben illustrato dal collega Marco Meloni, si limiterà ad illustrare le novità che la proposta di legge in esame intende apportare alla richiamata disciplina.
  Segnala, innanzitutto, l'articolo 1, comma 1, lettera a) che, attraverso l'abrogazione del secondo periodo dell'articolo 301, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, sopprime l'obbligo di richiesta dell'autorizzazione per le visite nelle aree riservate. Parallelamente, la disposizione introduce il nuovo comma 2-bis all'articolo 301 del Codice, estendendo a tali aree riservate l'obbligo di preavviso di 24 ore attualmente previsto dal comma 1 dell'articolo 301 per le visite dei parlamentari nelle strutture militari della difesa non riservate.
  La lettera b) del medesimo comma incide sull'articolo 305 del Codice che attualmente disciplina la richiesta di accesso ad una struttura militare non preannunciata dal parlamentare.
  Ricorda, a questo proposito, che in base alla normativa vigente «in caso di richiesta di accesso non preannunciata, da parte di una delegazione di parlamentari o di singoli parlamentari, i membri del Parlamento sono ricevuti dal comandante o dal direttore oppure, in loro assenza, dall'ufficiale più elevato in grado presente presso la struttura o l'installazione militare, che riceve gli ospiti e fornisce le relative informazioni di carattere non classificato e notizie di interesse per il parlamentare, senza procedere alla visita della struttura».Pag. 27
  Osserva, quindi, che la proposta di legge in esame innova la richiamata disciplina allo scopo prevedendo esplicitamente che anche la richiesta di accesso non preannunciata consenta in ogni caso, su richiesta del parlamentare, la visita della struttura o dell'installazione militare. Resta fermo, invece, l'obbligo di preavviso delle 24 ore per la visita nelle aree riservate delle Difesa.
  L'articolo 2 prevede l'adeguamento alle nuove disposizioni del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, attraverso l'emanazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di un apposito regolamento di esecuzione (ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988). Si prevede inoltre che lo schema di regolamento sia trasmesso alle Camere per il parere delle commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro i 30 giorni successivi, decorsi i quali il regolamento è comunque adottato.
  Da ultimo, si sofferma sull'articolo 3 che disciplina le visite dei parlamentari presso le strutture militari straniere e plurinazionali.
  In particolare, fa presente che attualmente queste sono regolate dall'articolo 302 del codice dell'ordinamento militare. Questo prevede la presentazione di una specifica richiesta al Ministro della difesa, che si pronuncia, concedendo o negando l'autorizzazione, entro il termine di 20 giorni, sentito il Ministro degli affari esteri. La legge demanda la definizione delle modalità delle visite in tali strutture ad apposite convenzioni tra le parti interessate.
  A questo riguardo, il provvedimento in esame prevede che il Governo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, avvii ogni iniziativa per modificare gli «accordi tecnici» stipulati ai sensi dell'articolo 302 del Codice dell'ordinamento militare, al fine di consentire che le visite dei parlamentari abbiano luogo senza restrizioni, fermo restando il preavviso, in tutte le installazioni concesse in uso dallo Stato italiano a Forze armate straniere, comprese quelle concesse in uso esclusivo. La disposizione si applica anche alle installazioni considerate riservate ai fini del segreto di Stato.
  Infine, in ordine alle azioni intraprese per la modifica degli accordi internazionali di cui sopra, il Governo è tenuto a riferire alle Camere, entro 3 mesi dalla entrata in vigore della legge (articolo 3, comma 2).

  Massimo ARTINI (Misto-AL-P) riferisce che a marzo del 2016 la Ministra della difesa ha inviato alla Presidente della Camera una lettera recante alcune considerazioni relative alle visite svolte dai parlamentari nelle strutture militari ai sensi dell'articolo 301 del Codice dell'ordinamento militare, con particolare riguardo a quelle riguardanti i contingenti militari impegnati all'estero. Ritenendo che la lettera – che è stata trasmessa dalla Presidente della Camera al presidente della Commissione Difesa, per opportuna conoscenza dei componenti della medesima Commissione – dovrebbe essere tenuta in considerazione, nell'ambito dell'istruttoria del provvedimento in esame, invita la presidenza delle Commissioni a valutare la possibilità di darne conto nell'ambito di una riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, osserva che la questione potrà senz'altro essere affrontata nella prossima riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.50.