CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 giugno 2016
655.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

  Martedì 14 giugno 2016.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
C. 698-1352-2205-2456-2578-2682-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.40 alle 11.50.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 14 giugno 2016.

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie.
C. 3504-94-A, approvata dalla 12a Commissione permanente del Senato.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.50 alle 12.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

  La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi.
C. 2937, approvata dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 7 giugno 2016.

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  Ezio Primo CASATI (PD), relatore, con riferimento alla questione sollevata dalla collega Miotto nella seduta precedente, concernente l'applicazione delle sanzioni previste anche nei confronti del personale sanitario che esegue illecitamente l'atto dell'impianto o dell'espianto di organi, comunica di avere svolto sul punto un approfondimento. All'esito di quest'ultimo, rileva che il provvedimento ha come obiettivo specifico il contrasto a quelle pratiche connesse al traffico di organi prelevati da persona vivente, non sufficientemente sanzionate dalla normativa vigente. Ricordando che in ogni caso il testo in esame prevede la misura accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione per il personale sanitario che, illecitamente, commercia, vende, acquista, procura o tratta organi o parti di organi, illustra una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Marialucia LOREFICE (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
Testo unificato C. 2236 Sani e abb.
(Parere alla XIII Commissione)
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Giovanni MONCHIERO (SCpI), relatore, fa presente che il provvedimento, che si compone di 90 articoli, intende riunire in un unico testo le numerose disposizioni nazionali riguardanti la produzione e la commercializzazione dei vini. Preannuncia che nella sua relazione si soffermerà sulle disposizioni che riguardano le competenze della Commissione, in particolare sul Capo II del Titolo II che, disciplinando la produzione e le pratiche enologiche, investe i profili della sicurezza alimentare, nonché sulle relative sanzioni contenute nell'articolo 71, e sugli articoli che prevedono adempimenti da parte del Ministero della salute.
  All'interno del Titolo I, che reca disposizioni introduttive, l'articolo 1 specifica che la Repubblica salvaguarda il vino e i territori viticoli come patrimonio ambientale, culturale, gastronomico e paesaggistico dell'Italia, rimarcando anche il loro valore in termini di sostenibilità sociale, economica, ambientale e culturale.
  Il Titolo II reca le norme sulla produzione e sulla commercializzazione dei vini. In particolare, il Capo II disciplina la produzione e le pratiche enologiche. Con l'articolo 8 sono state apportate talune semplificazioni per le comunicazioni da effettuare all'ufficio territoriale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) in merito alla planimetria dei locali in cui si articolano gli stabilimenti enologici. Con l'articolo 9 viene definito il periodo vendemmiale e le condizioni entro le quali è possibile effettuare la fermentazione o rifermentazione L'articolo 10 fornisce le definizioni di determinati prodotti, mentre l'articolo 11 disciplina la produzione di mosto cotto; è, quindi, ammessa la concentrazione a riscaldamento diretto o indiretto del mosto di uve negli stabilimenti enologici purché riguardante i prodotti registrati come DOP o IGP o quelli figuranti nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali. L'articolo 12 disciplina la detenzione di vinacce, vietata a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di ottenimento, elevati al novantesimo giorno per i produttori di quantitativi inferiori a 1.000 ettolitri l'anno. L'articolo 13 disciplina l'elaborazione di taluni prodotti a base di mosti negli stabilimenti promiscui, prevedendo una comunicazione preventiva. L'articolo 14 enuclea le sostanze la cui detenzione è vietata negli stabilimenti enologici mentre l'articolo 15 disciplina alcune parziali deroghe al divieto. L'articolo 16 disciplina la produzione Pag. 204di succhi d'uva con titolo alcolometrico naturale inferiore all'8 per cento. In caso di vinificazione tali mosti devono essere addizionati con una sostanza rivelatrice individuata con decreto del Ministro per le politiche agricole d'intesa con quello per la salute. L'articolo 17 definisce le condizioni per la detenzione di anidride carbonica. Segue la disciplina: dell'elaborazione dei vini frizzanti (articolo 18) dei prodotti vitivinicoli biologici (articolo 19), della detenzione dei prodotti enologici e chimici, che devono contenere esclusivamente sostanze consentite dalle norme europee, salvo per i prodotti richiesti per il funzionamento delle macchine ed attrezzature impiegate per pratiche enologiche autorizzate, dell'impiego dei pezzi di legno di quercia (articolo 22). Il successivo Capo III (articolo 23-24) è relativo alla Commercializzazione e detta norme in merito ai requisiti che devono possedere i mosti ed in vini detenuti negli stabilimenti ai fini della loro commercializzazione. In particolare il comma 7 dell'articolo 24 prevede che il vino, la cui acidità volatile espressa in grammi di acido acetico per litro supera i limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea, non può essere detenuto se non previa denaturazione con la sostanza rivelatrice e le modalità indicate con decreto del Ministro, delle politiche agricole emanato di concerto con il Ministro per la salute.
  Il Titolo III si riferisce alla tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali. Mentre il successivo Titolo IV disciplina l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità. Il Titolo V (articoli 48-56) disciplina la denominazione, la produzione e la commercializzazione degli aceti. In particolare gli articoli 48 e 52 individuano il Ministero della salute tra i dicasteri competenti ad emanare direttive in relazione alla produzione di aceti e di aceti aromatizzati.
  Il Titolo VI si occupa di adempimenti amministrativi e controlli. In particolare il Capo II è dedicato ai controlli e alla vigilanza. L'Autorità nazionale competente designata è il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (articolo 62). I controlli sulle imprese del settore vitivinicolo confluiscono nel Registro unico dei controlli ispettivi (articolo 63). I controlli sul rispetto dei disciplinari sui vini a denominazione di origine o a indicazione geografica vengono effettuati da autorità pubbliche o da organismi di controllo privati che svolgono funzioni di organismi di certificazione. Presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito l'elenco degli organismi di controllo per le DOP e IGP del settore vitivinicolo (articolo 64).
  Il Titolo VII è dedicato al sistema sanzionatorio. In particolare l'articolo 71 dispone che chiunque, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, utilizza prodotti con comprovati effetti nocivi alla salute, ovvero addiziona sostanze organiche o inorganiche non consentite dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro per ettolitro di prodotto sofisticato; in ogni caso, la sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro. Ricorda che l'adulterazione delle sostanze alimentari è punita dall'articolo 440 del codice penale. Fa presente, infine, che il Titolo VIII reca le norme transitorie e finali.
  Preannuncia una proposta di parere favorevole, eventualmente integrandolo con quanto emergerà eventualmente dal dibattito.

  Mario MARAZZITI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

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