CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 giugno 2016
655.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 183

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 giugno 2016 — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 10.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007.
C. 2800 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, illustra i contenuti del disegno di legge in esame.
  L'Accordo persegue l'obiettivo di migliorare la conoscenza tra i due Parti e di promuoverne i rispettivi patrimoni culturali attraverso lo scambio di dati ed esperienze tecnico-scientifiche. È finalizzato, inoltre, ad agevolare la collaborazione culturale e artistica nel campo della conservazione, della tutela e della valorizzazione del patrimonio artistico ed archeologico, impedendo i trasferimenti illeciti di beni culturali ed assicurando la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
  Con riferimento al contenuto, il testo si compone di un breve preambolo e 19 articoli.
  L'articolo 1 reca la finalità dell'Accordo, che consiste nella volontà delle due Parti di favorire la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, su basi paritarie e di reciprocità, anche nell'ambito dei programmi promossi dalle regioni italiane nonché in applicazione di programmi multilaterali dell'Unione europea. Le Parti si impegnano a perseguire tale finalità in accordo con le rispettive legislazioni, con particolare riguardo alle norme vigenti in materia di immigrazione, e per quanto riguarda l'Italia, delle norme contenute nel Trattato di Schengen.
  Con l'articolo 2 sono individuati i settori della collaborazione che sono: arte e cultura; musei e biblioteche; tutela, valorizzazione e promozione dei patrimoni archivistici e documentari; istruzione universitaria e cooperazione interuniversitaria; scienza e tecnologia; turismo; scambi di informazioni e di aggiornata documentazione sui sistemi di istruzione scolastica.
  L'articolo 3, che è dedicato all'istruzione universitaria, impegna le Parti a sviluppare scambi di esperienze e conoscenze attraverso seminari, scambi di docenti, convegni e corsi di perfezionamento.
  L'articolo 4 riguarda l'istruzione scolastica ed impegna le Parti a forme di collaborazione volte ad incrementare: scambi di esperienze in ordine a metodi, materiali didattici e programmi in uso nei due sistemi scolastici; scambi di docenti e di esperti, ed anche scambi di informazioni in merito a istituzioni, organizzazioni ed imprese collegate con l'istruzione e la formazione, finalizzati anche al miglioramento di tecniche e materiali didattici.
  L'articolo 5 riguarda la promozione della conoscenza, della diffusione e dell'insegnamento delle rispettive lingue e letterature, che le Parti si impegnano ad incrementare per mezzo di una maggiore diffusione di cattedre e lettorati presso le rispettive Istituzioni di scuola secondaria superiore ed Università, nonché incoraggiando la pubblicazione di vocabolari nelle due lingue, tagika ed italiana.
  L'articolo 6 prevede la possibilità che ciascuna Parte assegni borse di studio a studenti e docenti dell'altra Parte, ovvero periodi di formazione professionale e artigianale in Istituzioni di scuola secondaria superiore ed Università, su base di reciprocità e secondo le disponibilità delle Parti.
  L'articolo 7, dedicato alle forme di collaborazione culturale e artistica tra i due Paesi, stabilisce che tali finalità saranno perseguite attraverso:
   a) realizzazione congiunta di studi, progetti di ricerca e di formazione nelle aree di comune interesse;
   b) scambi di visite di personale tecnico-scientifico e di operatori delle arti visive e dello spettacolo, finalizzate ad incrementare le reciproche esperienze nei settori di competenza;
   c) organizzazione congiunta di conferenze, seminari e manifestazioni di carattere culturale ed artistico.

  L'articolo 8 prevede la collaborazione delle Parti per il contrasto del traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti di interesse culturale, storico e demoetnoantropologico, nonché lo scambio di informazioni di polizia al riguardo; in tali attività le Parti agiranno nel rispetto delle convenzioni Unesco sulla prevenzione e proibizione degli illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferimento Pag. 185di beni culturali (1970), ed Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esportati (1995).
  Con l'articolo 9 viene disciplinata la collaborazione in ambito sportivo e in materia di scambi giovanili.
  L'articolo 10 prevede che le Parti incoraggino la collaborazione tra le rispettive emittenti radiotelevisive pubbliche, le quali potranno addivenire ad intese dirette.
  L'articolo 11 enumera le forme in cui si realizzerà la collaborazione scientifica e tecnologica tra le università, i centri di ricerca e altri soggetti dei due Paesi. Tali forme sono:
   a) realizzazione congiunta di studi, progetti di ricerca e di formazione nelle aree scientifiche concordate;
   b) scambi di visite di personale tecnico-scientifico finalizzate alla realizzazione progetti ricerca ed allo scambio di esperienze;
   c) svolgimento di attività scientifiche presso istituti di ricerca, università, archivi, biblioteche e musei dell'altra Parte, comprese ricerche congiunte e spedizioni sul campo.

  L'articolo 12 individua gli organi nazionali coordinatori dell'attuazione dell'Accordo (per l'Italia il MAECI).
  Ai sensi dell'articolo 13 – di particolare interesse per le competenze della X Commissione – le Parti, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, si impegnano a favorire scambi di informazione tecnologica ed attività congiunte di collaborazione scientifica finalizzate al trasferimento di tecnologie.
  L'articolo 14 istituisce una Commissione mista che esaminerà i progressi della cooperazione culturale e scientifico-tecnologica e darà concretezza a programmi esecutivi triennali. La Commissione si riunirà alternativamente nelle due capitali in date che le Parti concorderanno attraverso i canali diplomatici.
  Ai sensi dell'articolo 15, l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche di avvenuto espletamento delle procedure interne. L'Accordo potrà consensualmente essere modificato ed integrato per mezzo di specifici Protocolli (articolo 16). L'articolo 17 fa salvi diritti e obblighi derivanti da altri accordi internazionali, mentre l'articolo 18 affida alla via negoziale ed alla consultazione la risoluzione delle eventuali controversie. La durata dell'Accordo è illimitata (articolo 19), ma ciascuna delle Parti potrà denunciarlo in ogni momento attraverso le vie diplomatiche, con effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte.
  Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli che recano, oltre alle consuete disposizioni relative all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione, la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, valutati in 172 mila euro circa, da coprire mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Sottolinea quindi che anche in questo caso, come per altri analoghi disegni di legge, sarà necessario intervenire per modificare la decorrenza degli oneri, aggiornandola all'esercizio in corso.
  Esprime quindi un parere favorevole sul disegno di legge in esame riferito ad un Accordo ormai risalente nel tempo, considerate le potenzialità che esprime il Paese e l'importanza delle materie oggetto di cooperazione.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, prima di passare alla votazione del parere, chiede se vi siano interventi in dichiarazione di voto.

  Andrea VALLASCAS (M5S) osserva che la prassi costantemente seguita dalla X Commissione prevedere di esaminare un provvedimento in sede consultiva per almeno Pag. 186due sedute, fatta eccezione per i casi di effettiva urgenza. Ritiene pertanto che si dovrebbe approfondire maggiormente l'oggetto della ratifica in esame, rinviando la votazione ad una successiva seduta. In assenza di tale rinvio, preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, sottolineato che la Commissione Esteri ha chiesto di deliberare il parere nella giornata odierna, osserva che il disegno di legge di ratifica in esame è risalente nel tempo e che i profili di competenza della X Commissione appaiono piuttosto limitati.

  Gianluca BENAMATI (PD), nel premettere che si tratta di un provvedimento di indubbia rilevanza volto a promuovere la collaborazione culturale, scientifica e tecnologica fra Italia e Tagikistan, condivide le richieste del collega Vallascas in merito ai tempi di esame dei provvedimenti in sede consultiva. Ritiene tuttavia che, se non vi è ulteriore spazio per l'espressione del parere, in questo caso si possa procedere nella giornata odierna.

  Davide CRIPPA (M5S), nel ritenere poco serio che la Commissione si esprima senza poter approfondire le questioni oggetto della ratifica, non comprende per quale motivo si debba procedere immediatamente all'espressione di un parere su un Accordo risalente al 2007 e per quali motivi spesso il Parlamento debba ratificare accordi assai risalenti nel tempo che potrebbero prevedere disposizioni superate dagli eventi nel frattempo intercorsi. Ribadisce quindi la richiesta di rinviare la votazione del parere alla seduta di domani.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, per i motivi precedentemente esposti, ritiene opportuno procedere alla votazione del parere nella seduta odierna.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi.
C. 3209, approvata dal Senato, C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Lorenzo BECATTINI (PD) illustra i contenuti della proposta di legge C. 3209, approvata dal Senato, e delle abbinate proposte di legge C. 1730 Giulietti e C. 1121 Pagano.
  Le proposte di legge C. 3209 e C. 1730 si compongono di un unico articolo. L'articolo 1, comma 1 della proposta di legge 3209 contiene la delega al Governo per adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per la riforma della normativa in materia di confidi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che nella proposta di legge 1730 sono elencati al comma 2. In particolare, il provvedimento delega il Governo per la riforma del sistema dei confidi, al fine di favorire l'accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e per i liberi professionisti. La delega si propone di realizzare tale obiettivo tramite la valorizzazione del ruolo dei confidi, la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi a loro carico.
  Il comma 1 fissa in sei mesi il termine per l'esercizio della delega, attribuendone l'iniziativa al Ministro dell'economia e delle finanze, individuando 10 principi e criteri direttivi:
  Il primo criterio di delega (lettera a)) individua i seguenti obiettivi:
   rafforzare la patrimonializzazione dei confidi; favorire la raccolta di risorse pubbliche, private e del terzo settore;
   individuare strumenti e modalità che rendano tali risorse esigibili, nel rispetto della normativa comunitaria attuativa degli accordi di Basilea in materia di requisiti Pag. 187patrimoniali delle banche e di accesso all'attività creditizia.

  La lettera b) delega il Governo a disciplinare le modalità di contribuzione degli enti pubblici finalizzate alla patrimonializzazione dei confidi anche nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, stabilendo altresì il divieto di previsione di vincoli territoriali che possano pregiudicare l'accesso di confidi nuovi o attivi in altri territori.
  Il principio di delega, di cui alla lettere c), mira alla razionalizzazione e valorizzazione delle attività svolte dai soggetti operanti nella filiera della garanzia e della controgaranzia, con l'obiettivo di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse pubbliche e favorire la sinergia tra il Fondo centrale di garanzia e i confidi.
  Il criterio di delega, di cui alla lettera d), prevede di sviluppare, nell'ambito delle finalità tipiche dei confidi, strumenti innovativi, forme di garanzia e servizi, finanziari e non, che rispondano alle nuove esigenze delle PMI e dei professionisti. È fatto divieto ai confidi di trattare i derivati e gli strumenti finanziari complessi.
  I criteri, di cui alle lettere e) ed i), prevedono la semplificazione e la razionalizzazione degli adempimenti a carico dei confidi, con un correlato contenimento dei costi. Si prevede, inoltre, di eliminare le duplicazioni di attività già svolte da banche o da altri intermediari finanziari ovvero quelle relative alle procedure di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI. Criteri analoghi sono contenuti nella proposta di legge n. 1730 (lettere a) e d)).
  Le lettere f) e g) prevedono – rispettivamente – il rafforzamento dei criteri di proporzionalità e specificità già previsti dall'articolo 108, comma 6, del TUB e la loro estensione all'intera normativa in materia di confidi. Un criterio analogo è contenuto nella proposta di legge n. 1730 (lettera c).
  Il criterio previsto dalla lettera h) richiede di assicurare una maggiore tutela al carattere accessorio della garanzia rilasciata dai confidi rispetto alla operazione di finanziamento principale. Un criterio analogo è contenuto nella proposta di legge 1730 (lettera b)).
  Si prevede, infine, alla lettera l), di introdurre specifici criteri di misurazione dell'impatto generato dalla garanzia nel mercato finanziario, soprattutto con riferimento alla valutazione di efficacia degli interventi pubblici connessi al sistema nel suo complesso. Nella verifica degli impatti della garanzia sui sistemi economici locali può essere coinvolta la rete delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  La proposta di legge abbinata C. 1730 prevede una delega al Governo per la riforma della disciplina dei confidi. In aggiunta ai criteri sopra citati, la proposta di legge C. 1730 prevede i seguenti ulteriori criteri:
   l'introduzione di adeguati requisiti regolamentari per la gestione societaria dei confidi (lettera e));
   l'adeguamento dei requisiti di vigilanza rispetto all'operatività (lettera f));
   la previsione di maggiori poteri operativi per i confidi che adottano assetti istituzionali più onerosi sotto il profilo del controllo (lettera g));
   la semplificazione della struttura organizzativa, mantenendo la separazione e l'indipendenza tra le strutture produttive e quelle di controllo (lettera h));
   l'introduzione di adeguati termini per l'adeguamento ai nuovi requisiti normativi (lettera i));
   l'esclusione della duplicazione di adempimenti, con riferimento alle richieste di requisiti nell'ambito di processi operativi e organizzativi, alle segnalazioni alla centrale rischi e agli adempimenti in materia di antiriciclaggio (lettere l), m) e q));
   la correlazione tra i valori delle esposizioni e i relativi coefficienti di ponderazione con le caratteristiche della garanzia collettiva dei fidi e dell'effettiva esposizione al rischio di credito dei confidi (lettera n));Pag. 188
   l'introduzione di obblighi informativi da parte degli intermediari bancari verso i confidi al fine di consentire un'adeguata e completa segnalazione, con esonero di responsabilità del confidi qualora tali requisiti non siano rispettati dagli intermediari bancari (lettera o));
   l'applicazione dei princìpi di proporzionalità da parte dell'organismo di vigilanza nell'ambito dell'attività relativa alla gestione dell'elenco dei confidi (lettera p));
   la permanenza dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette ai fini della normativa antiriciclaggio, per le operazioni di garanzia collettiva dei fidi (lettera r)).

  Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge C. 3209 e i commi 3 e 4 dell'articolo 1 della proposta di legge 1730 recano i passaggi procedurali per l'approvazione dei decreti legislativi., prevedendo l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Queste ultime hanno a disposizione trenta giorni, prorogabili di altri trenta.
  Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ha l'onere di trasmettere nuovamente il testo alle Camere con osservazioni ed eventuali modificazioni, perché su di esso sia espresso, sempre nel termine di trenta giorni, un nuovo parere. La fase consultiva parlamentare può quindi dilatarsi fino a tre dei sei mesi previsti per l'esercizio della delega.
  La proposta di legge C. 3209 prevede, inoltre, che il Governo possa adottare, entro un anno dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati dalla legge in esame.
  Il comma 3 della proposta di legge C. 3209 contiene la clausola di neutralità finanziaria in base alla quale dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. È richiamata inoltre la norma che prevede che qualora un decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, il decreto è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  La proposta di legge C. 1121 reca misure puntuali di rafforzamento, semplificazione e patrimonializzazione dell'intero settore dei confidi, con l'obiettivo di valorizzarne il ruolo di sostegno alle imprese, ed in particolare alle PMI, per le quali i confidi sono interlocutori privilegiati.
  In particolare, l'articolo 1 modifica il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, vale a dire la norma istitutiva dei confidi, consentendo, in primo luogo, la costituzione di confidi il cui ambito di intervento è limitato ad un solo settore economico e sociale. In tale ambito i confidi possono prestare garanzie fideiussorie nell'ambito delle procedure di gara per l'attribuzione di appalti pubblici. Sono quindi inseriti – nel medesimo articolo 13 – i nuovi commi 2-bis e 2-ter. Ai sensi del nuovo comma 2-bis, i confidi possono intervenire nel settore del microcredito, mentre il nuovo comma 2-ter – riproponendo una disposizione temporanea contenuta nell'articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) – riconosce ai confidi la facoltà di imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi per rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici.
  Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione.
  L'articolo 2 modifica l'articolo 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario, TUB) prevedendo che le disposizioni sulla vigilanza nei confronti dei confidi maggiori siano emanate dalla Banca d'Italia previa indicazione di criteri di riferimento da parte del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR). Si chiarisce Pag. 189inoltre che l'intervento del CICR in materia di applicazione delle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti riguarda sia i confidi maggiori sia quelli minori.
  L'articolo 3 introduce all'articolo 46 del TUB il riconoscimento di un privilegio speciale di natura convenzionale su beni mobili non iscritti in pubblici registri a favore dei confidi minori nei confronti delle imprese socie o consorziate in caso di escussione della garanzia da parte della banca. Tale previsione consente di valorizzare il credito assistito dalla garanzia dei confidi fornendo ad esso una precedenza nella graduatoria dei creditori.
  L'articolo 4 prevede l'estensione della partecipazione di imprese di grandi dimensioni e di enti pubblici e privati al patrimonio dei confidi.
  Con l'articolo 5 si consente l'accesso delle fondazioni bancarie al finanziamento dei confidi, mentre con l'articolo 6 si prevede che la Cassa depositi e prestiti può compiere anche a favore dei confidi le operazioni di finanziamento per finalità di sostegno dell'economia, comprese quelle relative all'assunzione di capitale di rischio.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.05.

AUDIZIONI

  Martedì 14 giugno 2016 — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.40.

Sull'ordine dei lavori.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, propone di anticipare lo svolgimento dell'audizione dei rappresentanti italiani del Parlamento europeo, fissata alle ore 14 della seduta odierna, che tuttavia non è potuta iniziare nell'orario concordato a causa del protrarsi dei lavori dell'Assemblea. Seguirà pertanto la seduta in sede di Atti dell'Unione europea.

  La Commissione concorda.

Audizione in videoconferenza di rappresentanti italiani del Parlamento europeo, nell'ambito dell'esame congiunto della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una Strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas dell'energia (COM(2016) 49 final) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 26 final) ((COM(2016) 52 final e allegati).
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del regolamento, e conclusione).

  Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

  Patrizia TOIA, membro del gruppo dell'Alleanza progressista di socialisti e democratici del Parlamento europeo, e Dario TAMBURRANO, membro del gruppo Europa della libertà e della democrazia diretta del Parlamento europeo, svolgono un intervento sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi i deputati Gianluca BENAMATI (PD) e Davide CRIPPA (M5S).

  Dario TAMBURRANO, membro del gruppo Europa della libertà e della democrazia diretta del Parlamento europeo, formula Pag. 190ulteriori osservazioni sui temi oggetto dell'audizione.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.20.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 14 giugno 2016 — Presidenza del Presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 15.20.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas dell'energia (COM(2016) 49 final).
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 26 final) (COM(2016) 52 final e allegati).
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 maggio 2016.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 8 giugno si è convenuto di procedere all'esame congiunto della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas dell'energia (COM(2016) 49 final).
  Invita quindi il relatore, on. Benamati, a svolgere la relazione.

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore, illustra i contenuti della comunicazione sulla Strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas.
  Sottolinea che l'iniziativa della Commissione europea, presentata il 16 febbraio scorso, costituisce un ulteriore importante tassello nel complesso del disegno definito allo scopo di garantire la sicurezza energetica a livello europeo, accanto alla proposta di regolamento concernente la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, alla comunicazione riguardante la Strategia in materia di riscaldamento e raffreddamento e alla proposta di decisione sugli accordi intergovernativi nel settore energetico.
  La Strategia in esame risponde ad un impegno assunto nel quadro dell'Unione dell'energia ed è finalizzata a valorizzare le potenzialità del GNL e dello stoccaggio del gas, al fine di migliorare il livello di diversificazione, flessibilità e resilienza dell'Europa.
  La Strategia assume un ruolo di particolare interesse per l'Italia. Nell'UE, si stanno profilando due aree in materia di approvvigionamento del gas: una corrispondente al nord Europa e l'altra all'area meridionale. In questo contesto, l'Italia presenta tutte le caratteristiche per svolgere il ruolo di paese collettore di gas dal Mediterraneo per farlo transitare verso i paesi del resto dell'Unione, considerata la posizione geografica e la ricchezza delle interconnessioni già disponibili. Affinché tale possibilità possa tradursi in risultati concreti è tuttavia necessario che il nostro Paese segua con la massima attenzione i negoziati a livello europeo su questa delicata materia e che sappia far valere le sue giuste ragioni all'interno della strategia che si va definendo su scala europea.Pag. 191
  La diversificazione delle forniture di gas naturale è ritenuta indispensabile soprattutto in considerazione della continua riduzione della produzione interna dell'UE prevista per i prossimi decenni. A questa riduzione dovrebbe anche accompagnarsi una contestuale significativa espansione della domanda di GNL a livello europeo che, negli auspici della Commissione, dovrebbe essere soddisfatta mediante l'aumento dell'offerta a livello mondiale.
  L'ingresso di nuovi Paesi fornitori e l'aumento della produzione di quelli che già attualmente operano nei mercati dovrebbe comportare, nelle previsioni della Commissione europea, una apprezzabile riduzione dei prezzi tale da rendere più appetibile l'alternativa costituita dal GNL.
  Attualmente, le forniture di GNL agli Stati membri dell'UE prevengono soprattutto da Qatar, Algeria e Nigeria, ma nuove possibilità di fornitura stanno emergendo, per effetto degli investimenti di nuovi paesi in capacità di esportazione del GNL (Australia, USA e Papua Nuove Guinea).
  Secondo la Commissione europea, la prevista sovrapproduzione di GNL, il rallentamento delle economie asiatiche e latino-americane e il recente abbassamento dei prezzi del gas fanno del GNL una soluzione alternativa rispetto al gas da gasdotto.
  In alcuni Stati membri, infatti, il GNL è più economico del gas da gasdotto, come dimostrano le statistiche dell'IEA sui prezzi delle importazioni negli Stati che usano entrambi i prodotti.
  Occorre in effetti considerare che la sicurezza del mercato europeo del gas è fortemente pregiudicata dalle incertezze che caratterizzano i comportamenti di alcuni fornitori (la Russia in particolare) e le situazioni di crisi e instabilità di altri. Tale condizione è particolarmente grave per quei Paesi membri che dipendono quasi esclusivamente da un unico fornitore per cui sono fortemente esposti a interruzioni dell'approvvigionamento.
  La disponibilità di GNL, quindi, potrebbe fornire un notevole contributo alla diversificazione delle fonti energetiche, in aggiunta allo stoccaggio del gas e allo sviluppo del corridoio meridionale del gas e degli hub liquidi di gas nel Mediterraneo. Secondo la Strategia, l'Unione europea deve agire su tre fronti: garantire la realizzazione delle infrastrutture necessarie per consentire agli Stati membri di accedere ai mercati internazionali del GNL; completare il mercato interno del gas; rafforzare la cooperazione internazionale per promuovere mercati del GNL di dimensioni mondiali, rimuovendo gli ostacoli agli scambi. In alcuni casi, inoltre, il GNL potrebbe contribuire a ridurre l'impatto ambientale, in particolare nel settore dei trasporti, nel quale il GNL verrebbe utilizzato direttamente sempre di più in alternativa ai combustibili marittimi nel trasporto per nave e al diesel nei veicoli pesanti. La penetrazione del GNL nei settori del trasporto, terrestre e marittimo, ed in quello delle utenze industriali e civili di grandi dimensioni può realizzare una progressiva sostituzione di prodotti energetici dall'impatto ambientale più consistente, con un beneficio in termini di emissioni di gas ad effetto serra, di polveri sottili e di ossidi di azoto e di zolfo. A questo fine, la Strategia richiama gli obblighi previsti dalla direttiva 2014/94/EU relativamente alla realizzazione di una infrastruttura di distribuzione di tale carburante, che prevede di rendere disponibile ad un numero sempre maggiore di mezzi di trasporto pesanti il GNL lungo le principali direttrici internazionali che collegano gli Stati membri ai mercati globali europei. Nel contempo, la Commissione ritiene che la presenza di impianti di stoccaggio del gas in numero sufficiente sia fondamentale per garantire la sicurezza e la resilienza sul piano energetico in periodi di gravi perturbazioni dell'approvvigionamento. Gli investimenti negli impianti di stoccaggio del gas, peraltro, appaiono frenati dalla carenza di reti di connessione e dalla scarsa redditività delle operazioni di stoccaggio. In merito, si evidenzia che la grande maggioranza delle forniture di GNL verso l'UE arriva a cinque Stati membri (Spagna, Regno Unito, Francia, Portogallo e Belgio). Spagna e Portogallo si affidano al GNL per Pag. 192quasi metà del loro approvvigionamento di gas, mentre il GNL copre tra un quarto e un quinto della fornitura di gas nel Regno Unito.
  Sul piano dell'infrastruttura, i terminal attuali di GNL garantiscono una sufficiente capacità di rigassificazione, tuttavia la distribuzione dei terminal non è ottimale e riduce la capacità di scelta dei fornitori da parte di alcuni Stati, soprattutto in caso di perturbazioni nell'approvvigionamento.
  Allo stesso tempo, vi sono Stati membri dell'UE che non hanno accesso al GNL come ulteriore fonte di diversificazione a causa della mancanza di infrastrutture (interconnessioni, reverse flow o un terminale di importazione di GNL più vicino alla domanda). Per quanto riguarda le infrastrutture di stoccaggio, la capacità totale di stoccaggio nell'UE è aumentata fortemente negli ultimi 10 anni, il che ha prodotto in alcune zone un eccesso di capacità e una riduzione delle differenze tra i prezzi estivi e invernali del gas. La capacità disponibile nei paesi con stoccaggio varia dal 10 per cento a oltre il 100 per cento della domanda media invernale. Otto Stati membri potrebbero soddisfare il 50 per cento o più della loro domanda di picco attingendo al loro stoccaggio. Austria e Germania potrebbero coprire tutti i loro picchi di domanda. Inoltre, alcuni paesi confinanti con l'UE, quali l'Ucraina, dispongono di una notevole capacità di stoccaggio che potrebbe essere ulteriormente sviluppata e connessa alla rete del gas dell'UE. Al riguardo, si pongono, quindi, due ordini di problemi: il primo attiene alla distribuzione non omogenea degli impianti di stoccaggio, mentre il secondo attiene alla carenza di interconnessioni tra gli impianti stessi che garantiscano una copertura adeguata e diffusa a vantaggio di tutti gli Stati membri.
  Ad avviso della Commissione europea, l'attuale capacità di stoccaggio appare sufficiente, tuttavia occorre agire sul piano dell'interconnessione per migliorare la disponibilità del gas a livello transfrontaliero e macroregionale. Si tratta quindi, per un verso, di realizzare nuovi terminal e, per altro verso, di migliorarne la connessione alle reti. La costruzione di nuove infrastrutture pone, tuttavia, la questione della relativa redditività commerciale, che è strettamente legata alla possibilità di accesso a più di un mercato nazionale.
  Riguardo alla realizzazione delle interconnessioni, la comunicazione della Commissione europea fa riferimento al regolamento TEN-E sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e al Meccanismo per Collegare l'Europa, che hanno indicato i progetti di cui l'Europa ha bisogno e le modalità per la loro realizzazione. In tale contesto, la Strategia per il GNL e lo stoccaggio ha individuato un sottogruppo di progetti riferiti alle regioni individuate come vulnerabili negli stress test sul gas realizzati dall'UE nel 2014 (Europa centrale e sudorientale – CESEC; Baltico (BEMIP); Europa sudoccidentale).
  Ad avviso della Commissione europea, i fondi europei possono contribuire ad alleviare il problema della scarsa redditività commerciale dei rigassificatori e della realizzazione delle reti di interconnessione con gli impianti di stoccaggio, così come i prestiti della Banca europea per gli investimenti, compresi quelli erogati nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS). In linea di principio, invece, non potrebbero essere concessi aiuti di Stato qualora la sottoutilizzazione delle infrastrutture esistenti indichi che non sono necessarie nuove infrastrutture. Il modo più semplice per scambiare forniture di gas sui mercati europei è attraverso gli hub liquidi del gas, in cui è presente un elevato numero di venditori e compratori e il gas proviene da diverse fonti. Tuttavia, solo un numero limitato di Stati membri dispone di mercati sufficientemente liquidi, mentre in altre parti d'Europa i mercati del gas sono molto meno sviluppati, in particolare nelle regioni dell'Europa centrale, sudorientale e sudoccidentale.
  Secondo la Commissione europea, è quindi fondamentale che gli Stati membri, di concerto con le autorità nazionali di regolamentazione, intraprendano tutte le Pag. 193azioni necessarie per completare il mercato interno del gas, eliminando gli ostacoli di tipo regolamentare, commerciale e legale. Allo stesso modo, variano in modo notevole all'interno dell'UE le tariffe di trasporto da e verso lo stoccaggio: in alcuni casi i fornitori devono pagare due volte, per il trasferimento del gas allo stoccaggio e per il prelievo dello stesso. In alcuni casi, le tariffe indebitamente elevate rendono lo stoccaggio meno concorrenziale. Secondo la Commissione, la questione delle tariffe di trasporto da e verso lo stoccaggio dovrebbe essere affrontata nell'ambito dei lavori sui codici di rete di portata unionale per garantire condizioni paritarie e strutture tariffarie che riflettano i costi.
  In ogni caso, non vanno trascurati i possibili pericoli, non solo in termini di sicurezza ma anche relativamente ai costi sostenuti, con particolare riguardo a quelli assicurativi, di eventuali rischi, quali attacchi terroristici. Su questo punto sarebbe utile acquisire informazioni puntuali dal Governo, sulle eventuali iniziative allo studio per garantire elevati standard di sicurezza delle infrastrutture, degli impianti e del trasporto di GNL. Ad avviso della Commissione europea, inoltre, è necessario affrontare gli aspetti tecnologici dello stoccaggio, per fare in modo che i nuovi impianti di stoccaggio possano essere utilizzati con differenti tipi di gas, compresi il biometano e altri gas da fonti rinnovabili.
  L'Unione europea, infine, in quanto grande importatore di GNL, ha interesse a promuovere in tutto il mondo mercati del GNL liberi, liquidi e trasparenti. A tal fine, la comunicazione prevede che l'UE operi in stretto contatto con i partner e nei consessi internazionali al fine di impedire le restrizioni territoriali e altre pratiche restrittive che possano limitare la libertà degli scambi, sia in condizioni normali di mercato sia in caso di shock esterni.

  Davide CRIPPA (M5S) chiede alla presidenza e al relatore la possibilità di svolgere sulla Comunicazione in esame un breve ciclo di audizioni che comprenda la Conferenza GNL e uno dei trader più rappresentativi che possa fornire utili elementi conoscitivi sull'andamento del mercato del GNL.

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore, si dichiara favorevole allo svolgimento delle audizioni suggerite dal collega Crippa. Riterrebbe tuttavia opportuno procedere all'approvazione di due distinti documenti sui due atti in esame considerato l'iter in sede europea della proposta di regolamento sull'approvvigionamento del gas.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, ritiene si possa avviare un breve e selezionato ciclo di audizioni sulla COM (2016) 49 e contestualmente procedere nell'esame della COM (2016) 52 con lo svolgimento della programmata audizione della Viceministra Teresa Bellanova e l'approvazione del documento finale.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.