CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 giugno 2016
655.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 130

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

  La seduta comincia alle 11.35.

Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.
Audizione del professor Alberto Lupoi.
(Svolgimento e conclusione).

Pag. 131

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Alberto LUPOI, Docente di diritto bancario e diritto del mercato finanziario della facoltà di economia dell'Università degli studi di Padova, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Daniele PESCO (M5S), Sandra SAVINO (FI-PdL), Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) e Maurizio BERNARDO, presidente, ai quali risponde Alberto LUPOI, Docente di diritto bancario e diritto del mercato finanziario della facoltà di economia dell'Università degli studi di Padova.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ringrazia il professor Lupoi e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 12.20.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO, indi del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 15.40.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-08887 Pelillo: Chiarimenti in merito alla decorrenza del termine entro il quale trasferire la residenza per poter usufruire delle agevolazioni fiscali prima casa nel caso di acquisto di immobili in costruzione.

  Caterina BINI (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Caterina BINI (PD) ringrazia il Sottosegretario per la precisa risposta, riservandosi di presentare una proposta normativa sulla materia oggetto dell'interrogazione.

5-08888 Gebhard: Chiarimenti circa l'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per i trasferimenti immobiliari effettuati nell'ambito di vendite giudiziarie.

  Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede di rinviare alla seduta di domani lo svolgimento delle interrogazioni Alberti 5-08889 e Sandra Savino 5-08890 e di rinviare alla prossima di settimana lo svolgimento dell'interrogazione Paglia 5-08891, al fine di acquisire su di esse più compiuti elementi di risposta.

Pag. 132

  Paolo PETRINI, presidente, alla luce della richiesta avanzata dal Sottosegretario, e concordi i presentatori, avverte che le interrogazioni a risposta immediata Alberti 5-08889 e Sandra Savino 5-08890 saranno svolte in una seduta da convocare nella giornata di domani, mentre l'interrogazione Paglia 5-08891 sarà svolta la prossima settimana.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL), a seguito del rinvio dello svolgimento della sua interrogazione a risposta immediata 5-08891, chiede che il suo gruppo possa inserire all'ordine del giorno della Commissione della prossima settimana anche un'interrogazione a risposta in Commissione.

  Paolo PETRINI, presidente, con riferimento alla richiesta avanzata dal deputato Paglia, ricorda che, in analoghi casi, in precedenza si è consentito, al gruppo interessato dal rinvio dello svolgimento di un'interrogazione a risposta immediata, di inserire all'ordine del giorno della settimana successiva anche un'interrogazione a risposta in Commissione.
  Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.45.

INTERROGAZIONI

  Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 15.45.

5-08733 Pisano: Modifiche alla disciplina concernente l'imputazione delle ritenute a titolo di acconto.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Girolamo PISANO (M5S) si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta, la quale elude del tutto il tema centrale posto dalla sua interrogazione, oltre a porsi in contraddizione con gli elementi precedentemente forniti sulla medesima tematica.
  Rileva quindi come l'atteggiamento dell'Esecutivo confermi come la questione posta sia di grande rilevanza, considerato che l'Agenzia delle entrate non dispone delle informazioni necessarie per verificare in modo corretto lo scomputo delle ritenute a titolo di acconto, operando conseguentemente una massa enorme di controlli che generano notevoli complicazioni sia per l'Agenzia sia per i contribuenti interessati dai controlli stessi.
  A fronte della palese inadeguatezza della risposta a dare soluzioni concrete ai molti contribuenti coinvolti da tale problematica, si riserva pertanto di prendere ulteriori iniziative per sollecitare il Governo a integrare la risposta stessa fornendo ulteriori, idonei chiarimenti in merito.

  Paolo PETRINI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 15.50.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, e Scambio di Note; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazione Unite Pag. 133sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative.
C. 3764 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Tommaso CURRÒ (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3764, recante ratifica ed esecuzione di quattro atti internazionali: a) Accordo con Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione; b) Accordo con l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia e Scambio di Note, fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo con le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994.
  In merito rileva innanzitutto come il disegno di legge trovi la sua omogeneità nel fatto di proporre l'autorizzazione alla ratifica di quattro diversi accordi internazionali, tutti però riguardanti la modifica di precedenti accordi di sede tra l'Italia e varie organizzazioni internazionali già presenti in Italia, ma rispetto alle quali, in ragione dei molti anni trascorsi e delle mutate esigenze sopravvenute con l'ampliamento dell'attività delle varie organizzazioni, si è ritenuto necessario aggiornare le precedenti intese.
  La relazione illustrativa del disegno di legge sottolinea come la presenza di dette organizzazioni internazionali sia rilevante per l'Italia non solo in termini di prestigio internazionale, ma anche quale volano per il settore della ricerca scientifica e della formazione di personale internazionale ad alto livello, oltre che sotto il profilo delle ricadute economiche generate dall'indotto che la presenza di dette organizzazioni internazionali e del relativo personale genera per l'economia circostante.
  Passando a illustrare l'Accordo tra Italia e Bioversity International, relativo alla sede centrale dell'Organizzazione, fa in primo luogo presente come Bioversity International, dopo 17 anni di esistenza in seno alla FAO con la denominazione di Commissione internazionale per le risorse fitogenetiche, sia divenuta nel 1994 un'Organizzazione indipendente, del cui Accordo istitutivo è depositario proprio il Ministero italiano degli affari esteri: l'attuale denominazione legale di Bioversity International è quella di Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI).
  La relazione introduttiva segnala come la sede centrale di Bioversity International sia stata ubicata a Maccarese (RM), dove Bioversity International opera nell'ambito del Consorzio del Gruppo di consulenza sulla ricerca agricola internazionale, che comprende 15 centri di ricerca operanti in diversi paesi del mondo. La mission fondamentale di Bioversity International è la tutela della biodiversità in agricoltura con la finalità di promuovere la sicurezza alimentare, in consonanza con il trend mondiale che ha individuato nella gestione corretta della biodiversità agraria una delle chiavi di volta per la riduzione della povertà, attraverso l'incremento dei livelli di salute e nutrizione delle popolazioni. Oltre a collaborare con numerosi centri accademici e di ricerca italiani, Bioversity International si inserisce efficacemente nel Polo romano delle Nazioni Unite, che comprende la FAO, l'IFAD (Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo) e il Programma alimentare mondiale (WFP): tuttavia, a differenza di queste tre istituzioni, Bioversity International non gode di Pag. 134alcun contributo fisso da parte del Governo italiano, in contrasto con la prassi vigente in ambito internazionale, che vede la corresponsione, di norma, di un contributo fisso per spese correnti dell'Organizzazione ospitata da parte del paese ospitante. La necessità che in tal modo ha Bioversity International di coprire i costi operativi a valere sui fondi erogati da altri Stati per specifici progetti, potrebbe indurre l'Organizzazione a lasciare il nostro Paese, seguendo le manifestazioni di interesse da parte di altri Stati europei. In tal modo verrebbero meno per l'Italia i ritorni economici dati dalla presenza di Bioversity International, che comporta la spesa nel nostro Paese di circa 18 milioni di euro annui per l'acquisto di beni e servizi e per il pagamento di stipendi al personale, che ammonta a circa 400 unità.
  Per quanto riguarda il contenuto del nuovo Accordo di sede tra Italia e Bioversity International, che si compone di un breve preambolo e 19 articoli, l'articolo I reca le definizioni dei termini utilizzati dall'Accordo medesimo.
  L'articolo II concerne l'inviolabilità della sede centrale di Bioversity International, alla quale si potrà derogare soltanto con il consenso del Direttore generale dell'Organizzazione: tuttavia il consenso sarà considerato presunto nel caso di calamità naturali, incendio o altra eventualità che costituisca minaccia alla vita umana.
  In base all'articolo III, le autorità italiane adotteranno ogni misura possibile per assicurare la sicurezza e la tranquillità della sede centrale di Bioversity International, così come assicureranno, secondo l'articolo IV, la fornitura di servizi pubblici necessari al corretto svolgimento delle attività dell'Organizzazione.
  L'articolo V prevede per l'Organizzazione l'immunità giurisdizionale di qualsiasi genere, salvo espressa rinuncia del Direttore generale: i beni dell'Organizzazione e i suoi archivi saranno esenti da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, esproprio e qualsiasi altra forma di intervento coattivo.
  L'articolo VI stabilisce che il Governo italiano riconosce che Bioversity International è un'Organizzazione con personalità giuridica internazionale atta a concludere accordi, stipulare contratti, acquistare beni mobili e immobili e stare in giudizio nei casi di rinuncia all'immunità giurisdizionale.
  L'articolo VII prevede la completa libertà delle comunicazioni dirette a Bioversity International o da questa indirizzate: l'esenzione da censure, intercettazioni o ingerenze si estende anche alle pubblicazioni, ai dati elaborati da computer, ai filmati e ai documenti sonori. Bioversity International ha altresì il diritto di usare cifrari e servizi equivalenti a corriere o valigia diplomatici.
  Con riferimento alle materie di interesse della Commissione Finanze, segnala l'articolo VIII, il quale prevede la libertà di Bioversity International di acquistare o ricevere fondi, titoli, oro e valute, nonché di tenerli e disporne, come anche di gestire conti esteri e interni e altre disponibilità finanziarie in qualsiasi valuta nel territorio della Repubblica italiana, di trasferire fondi, titoli e valute nella Repubblica italiana o dal territorio di questa, e altresì di convertire qualsiasi valuta in suo possesso.
  L'articolo IX stabilisce che l'Organizzazione garantirà ai membri del proprio personale un'adeguata copertura sanitaria e di previdenza sociale.
  In base all'articolo X il Governo italiano adotterà ogni misura necessaria per facilitare l'ingresso, il soggiorno e la partenza dal proprio territorio dei membri del personale dell'Organizzazione, delle loro famiglie e del loro personale domestico, così come dei partecipanti ai programmi di Bioversity International e delle persone in visita alla sede centrale dell'Organizzazione. È prevista la concessione degli eventuali visti necessari con sollecitudine e a titolo gratuito.
  Sempre con riguardo agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo XI riguarda le immunità fiscali riconosciute a Bioversity International: l'Organizzazione, unitamente alle sue proprietà e redditi, saranno esentati da qualsiasi Pag. 135forma di tassazione diretta o indiretta nell'ambito delle relative attività istituzionali. In particolare, per quanto riguarda l'IVA Bioversity International sarà esente per gli acquisti rilevanti connessi ai suoi obiettivi istituzionali e alle sue funzioni.
  Bioversity International sarà altresì esente, sempre nell'ambito delle sue attività istituzionali, da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto o restrizione su merci di qualsiasi natura importate o esportate. Sono invece escluse dalle predette esenzioni e agevolazioni le tasse e imposte che costituiscano il pagamento di servizi resi a Bioversity International.
  L'articolo XII concerne i privilegi accordati al personale di Bioversity International nel territorio della Repubblica italiana: questi comprendono anzitutto l'immunità dalla custodia cautelare, salvo il caso di reato che comporti una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni; l'immunità da ispezione e sequestro del bagaglio ufficiale; l'immunità per parole dette e scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni ufficiali. Con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala le lettere d) ed e) del paragrafo 1, le quali prevedono l'esenzione per i funzionari che non siano cittadini italiani e che non siano residenti permanenti da ogni forma di imposta diretta su salari, emolumenti, pensioni e altri assegni pagati da Bioversity International.
  Sempre con riguardo agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala le lettere h) e i) del medesimo paragrafo 1, le quali prevedono il diritto per i funzionari che non siano cittadini italiani e che non siano residenti permanenti di importare in esenzione doganale e senza altre imposizioni, al momento dell'assunzione al loro posto, i loro mobili ed effetti personali, nonché il diritto di acquistare, sempre in esenzione doganale e senza altre imposizioni fiscali, un autoveicolo nuovo al momento della loro assunzione.
  In base al paragrafo 3, inoltre, il Governo italiano, inoltre, accorderà al Direttore generale, nonché al suo vice o eventuale sostituto, i privilegi e le immunità concessi ai membri delle missioni diplomatiche di rango equivalente – purché non siano cittadini italiani o residenti permanenti nel nostro Paese.
  L'articolo XIII specifica ulteriormente in ordine ai privilegi e immunità dei membri del Consiglio direttivo dell'Organizzazione nello svolgimento delle loro funzioni: si tratta in particolare dell'inviolabilità personale, inclusa l'immunità dall'arresto e dal fermo; dell'immunità giurisdizionale di qualsiasi genere – salvo il caso di un'azione promossa per danni derivanti da un incidente causato da un autoveicolo, un natante o un aereo non coperti da assicurazione e di proprietà delle persone interessate; dell'inviolabilità di tutte le carte e documenti; delle immunità e facilitazioni per bagagli personali accordate ai membri di missioni diplomatiche di rango equivalente, tuttavia nel rispetto delle misure di sicurezza che lo Stato italiano può applicare in base al diritto internazionale.
  In tale ambito, con riferimento agli aspetti di interesse della Commissione Finanze, segnala la lettera f) del paragrafo 1, la quale prevede le facilitazioni e immunità in materia di esenzioni valutarie e di cambio, dello stesso rango di quelle accordate ai rappresentanti di governi stranieri in missione ufficiale temporanea.
  L'articolo XIV precisa che i privilegi e le immunità di cui in precedenza sono conferiti nell'interesse di Bioversity International e non dei singoli membri del personale di essa; i vertici dell'Organizzazione hanno pertanto il diritto-dovere di togliere l'immunità se questa impedisca il corso della giustizia, e comunque di cooperare con le Autorità italiane per evitare abusi connessi ai privilegi e alle immunità concessi. I beneficiari dei privilegi e delle immunità, inoltre, hanno comunque l'obbligo di rispettare leggi e regolamenti della Repubblica italiana, e soprattutto di non interferire negli affari interni dello Stato italiano.
  L'articolo XV specifica che le disposizioni dell'Accordo non sono intese quale Pag. 136ostacolo all'adozione di misure di sicurezza o di controllo da parte delle Autorità italiane.
  In base all'articolo XVI è previsto che il Governo italiano verserà a Bioversity International un regolare contributo annuo di 2,5 milioni di euro quale rimborso di costi fissi di locazione e di amministrazione della sede centrale. È altresì prevista la possibilità di decurtare tale contributo della quota relativa ai costi di locazione se il Governo italiano metterà a disposizione di Bioversity International un adeguato immobile demaniale.
  L'articolo XVII prevede che, in caso di controversie tra il Governo italiano e Bioversity International sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo, queste saranno risolte mediante negoziato tra le Parti.
  L'articolo XVIII prevede che per le controversie sorte tra l'Organizzazione e il suo personale sia competente il Tribunale amministrativo dell'Organizzazione internazionale del lavoro. In tale ambito viene stabilito che Bioversity International curerà che nei contratti con gli altri soggetti vi siano clausole relative alla soluzione delle controversie mediante arbitrato e che l'Organizzazione dovrà avere un'adeguata copertura assicurativa per far fronte a richieste di risarcimento di natura extra-contrattuale.
  L'articolo XIX contiene le disposizioni finali dell'Accordo, che rimarrà in vigore per tutto il tempo in cui Bioversity International manterrà la propria sede nel territorio della Repubblica italiana, salvo risoluzione anticipata per concorde volontà delle Parti – le quali peraltro potranno anche consultarsi per eventuali modifiche all'Accordo. All'entrata in vigore dell'Accordo cesserà il già citato precedente Accordo di sede tra Italia e Bioversity International, con i successivi Scambi di Note.
  Passando a illustrare l'Accordo tra Italia e Agenzia spaziale europea (ESA) del 12 luglio 2012, con Scambio di Note dell'aprile 2015, relativo alle strutture dell'ESA in Italia, rammenta in primo luogo che l'Accordo ha la finalità di definire i termini per la concessione delle strutture necessarie all'espansione dell'attività dell'Istituto di ricerche spaziali, già presente sul territorio italiano in base al precedente Accordo del 14 gennaio 1993, che aveva fissato la sede delle strutture italiane dell'Agenzia spaziale europea a Frascati. L'Accordo di cui si propone la ratifica recepisce inoltre il Memorandum d'intesa tra Italia ed ESA per l'espansione delle attività dell'Istituto europeo di ricerche spaziali (ESRIN).
  Con riferimento al contenuto del nuovo Accordo tra Italia ed ESA, esso si compone di un breve preambolo, 28 articoli e 2 Allegati, ed è inoltre accompagnato da uno Scambio di Note del 13 e del 22 aprile 2015.
  La parte prima dell'Accordo contiene disposizioni generali: in tale ambito l'articolo 1 reca la definizione dei termini utilizzati nel prosieguo dell'Accordo medesimo, mentre l'articolo 2 ne riporta l'oggetto, ovvero la definizione di quanto necessario all'insediamento e al funzionamento della sede dell'Agenzia spaziale europea sul territorio italiano, al fine di consentire all'Agenzia di svolgere le sue attività in maniera efficace.
  La parte seconda dell'Accordo è dedicata alla sede e all'attività dell'Agenzia: al riguardo l'articolo 3 concerne la sede dell'ESRIN, prevedendo che l'Italia conceda all'ESRIN il diritto di edificare su un terreno per lo svolgimento delle sue attività ufficiali in Italia, terreno la cui ubicazione ed estensione sono definite dalle lettere a) e b) dell'allegato I all'Accordo, e che in cambio l'Agenzia si impegna a corrispondere all'Italia un canone simbolico di 1 euro per l'utilizzo del terreno.
  Ai sensi dell'articolo 4 l'Italia faciliterà l'espansione della sede dell'Agenzia sul proprio territorio per il compimento dei fini della stessa. In ogni caso l'Agenzia si consulterà con l'Italia nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 21 dell'Accordo, qualora vi fosse l'esigenza di costruire nuove sedi o ampliare quella esistente.
  Per quanto riguarda i diritti relativi all'uso del terreno, l'articolo 5 prevede che Pag. 137le opere necessarie per il funzionamento dell'ESRIN saranno considerate d'interesse di Stato per l'Italia.
  Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze segnala come il terreno concesso all'ESRIN sia di proprietà del demanio italiano e sia garantito libero da diritti di terze parti o liti. L'ESRIN avrà il diritto di costruire sul terreno concesso le installazioni che riterrà necessarie per l'esercizio delle proprie attività, nonché le strade che ugualmente riterrà necessarie – sempre nei confini del terreno. Il terreno potrà essere dall'ESRIN legittimamente recintato e l'accesso precluso agli estranei.
  In base all'articolo 6 tutte le autorizzazioni necessarie all'ESRIN saranno concesse rapidamente dall'Italia.
  Per quanto concerne i servizi e il supporto all'attività dell'ESRIN, l'articolo 7 prevede che l'Italia effettuerà a sue spese il lavoro di preparazione del terreno e fornirà i servizi necessari per l'utilizzo della sede, quali illustrati dell'allegato II dell'Accordo. Per quanto concerne le tariffe dei servizi prestati o il trattamento in caso di interruzione totale o parziale degli stessi, l'Agenzia godrà dello stesso trattamento preferenziale accordato alle amministrazioni dello Stato italiano e alle missioni diplomatiche estere. L'Italia si adopererà altresì per ottenere i servizi scolastici per i figli dei membri del personale dell'ESRIN.
  In ordine alle telecomunicazioni dell'ESRIN l'Italia, in base all'articolo 8, curerà il loro tempestivo rilascio, curando altresì la compatibilità delle frequenze radio prescelte con l'insieme dello spettro radio esistente nell'area.
  L'articolo 9 concerne l'inviolabilità della sede centrale dell'ESRIN, alla quale si potrà derogare soltanto con il consenso del Direttore generale o di un suo sostituto: tuttavia il consenso sarà considerato presunto nel caso di calamità naturali, incendio o altra eventualità che costituisca minaccia alla vita umana.
  L'articolo 10 prevede l'inviolabilità della corrispondenza diretta all'ESRIN o da questo indirizzata: l'esenzione da censure, intercettazioni o ingerenze si estende anche alle pubblicazioni, ai dati elaborati da computer, ai filmati e ai documenti sonori. In tale ambito viene altresì sancito il diritto dell'ESRIN di usare servizi equivalenti a corriere o valigia diplomatici.
  Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 11 disciplina le immunità fiscali per l'ESRIN, prevedendo che l'Istituto, unitamente alle sue proprietà e redditi, saranno esentati da qualsiasi forma di tassazione diretta o indiretta nell'ambito delle relative attività istituzionali, oltre a godere delle stesse esenzioni e agevolazioni previste in favore delle amministrazioni statali italiane per quanto riguarda le imposte di registro, ipotecarie e catastali, compresa l'imposta di bollo su atti contratti e formalità necessarie per la concessione in uso del predetto terreno.
  In riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 11 (relativo all'esenzione dalle imposte di consumo) con nota del 13 aprile 2015, la Rappresentanza permanente d'Italia presso le Organizzazioni internazionali a Parigi ha chiarito che, ai fini della ratifica il testo del predetto paragrafo 4 dell'articolo 11 deve intendersi riformulato nel senso che l'Agenzia sarà inoltre esentata dal pagamento dell'accisa sull'energia elettrica, sul gas metano e sull'addizionale regionale del gas naturale consumati all'interno della propria Sede, con esclusione degli impianti ad uso privato. È previsto altresì che, in luogo delle esenzioni, potranno essere accordati rimborsi.
  Ai sensi del paragrafo 5 sono invece esclusi dalle esenzioni previste dall'articolo le tasse o diritti che costituiscono corrispettivo di servizi di pubblica utilità resi all'Agenzia.
  Sempre con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 12 stabilisce che, nell'ambito delle attività istituzionali, l'ESRIN sarà esente dall'IVA per acquisti e importazioni in misura anche superiore al tetto vigente per le Organizzazioni internazionali operanti nel nostro Paese, nonché da dazi Pag. 138doganali e da ogni altra imposizione, divieto o restrizione su merci di qualsiasi natura importate o esportate.
  Ancora in merito agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala altresì l'articolo 13, in base al quale, per quanto concerne i veicoli e relative parti di ricambio destinati all'uso istituzionale dell'ESRIN, anche in questo caso l'istituto sarà esente da IVA, dazi ed ogni altro diritto relativamente all'acquisto o all'importazione di essi.
  Un'ulteriore esenzione fiscale sarà applicata, nei limiti dei contingenti stabiliti, per i carburanti e lubrificanti occorrenti per detti veicoli, nonché per le tasse automobilistiche, in consonanza con il trattamento accordato alle Organizzazioni internazionali già presenti in Italia. I predetti veicoli non potranno essere ceduti o venduti a terzi senza la preventiva autorizzazione delle autorità italiane e con il pagamento delle imposte, tariffe e dazi pertinenti.
  La parte terza dell'Accordo riguarda il personale dell'Agenzia: ai sensi dell'articolo 14 i membri del personale dell'ESRIN godranno dei privilegi e immunità già previsti dall'articolo XVI dell'allegato I alla Convenzione istitutiva dell'ESA: è previsto tra l'altro – in consonanza con una prassi che si rinviene di recente anche in numerosi accordi bilaterali dell'Italia – che i familiari del personale residenti nel territorio della Repubblica italiana potranno esercitare a determinate condizioni un'attività lavorativa, rimanendo assoggettati alla legislazione italiana per i profili fiscali, previdenziali e lavorativi.
  Per quanto riguarda invece il Direttore generale dell'ESA durante le sue visite in Italia, in base all'articolo 15 egli gode dei privilegi e immunità riconosciuti ai capi delle missioni diplomatiche accreditate nel nostro Paese. Il Capo dell'ESRIN gode dei medesimi privilegi, in quanto rappresentante in Italia del Direttore generale. Il personale dirigente dell'ESRIN non italiano né residente permanentemente nel nostro Paese gode dei medesimi privilegi e immunità riconosciuti agli agenti delle missioni diplomatiche sul territorio italiano – salvo il caso di reati stradali o di danni provocati da veicoli da essi condotti. L'articolo 22 specifica che i privilegi e le immunità riconosciuti in base all'Accordo in esame non sono conferiti a beneficio personale dei singoli individui, e resta dovere dell'Agenzia e di tutti i soggetti che ne godono di osservare per ogni altro riguardo leggi e regolamenti italiani.
  Per ciò che concerne la previdenza sociale, l'articolo 16 stabilisce che l'ESA, il Direttore generale e i membri del personale sono esenti da qualsiasi contributo obbligatorio agli enti italiani, avendo l'ESA medesima istituito un proprio sistema di previdenza sociale. Ciò non preclude ai membri del personale di versare contributi volontari agli enti previdenziali italiani.
  In tale contesto segnala, per gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 17, il quale prevede che l'Italia non prenderà in considerazione gli stipendi e gli emolumenti versati dall'Agenzia e esenti dall'imposta nazionale sul reddito ai sensi dell'Articolo XVIII dell'Allegato I alla Convenzione, ai fini del calcolo dell'indice di imposta applicabile al reddito derivante da altre fonti o del raggiungimento della soglia di reddito che composta l'obbligo di dichiarazione.
  Gli articoli da 18 a 20 recano l'elenco dei soggetti ai quali l'Italia garantirà libera entrata e uscita dal territorio nazionale in ragione della loro appartenenza o del loro collegamento con le attività dell'ESRIN, mediante rilascio tempestivo e gratuito dei visti necessari.
  La parte quarta dell'Accordo consta del solo articolo 21, dedicato al Comitato consultivo congiunto che agevolerà l'attuazione dell'Accordo mediante consultazioni tra le competenti Autorità italiane e l'Agenzia, riunendosi quando necessario. Il Comitato è composto da rappresentanti dell'ESA e dalle Autorità italiane interessate, ovvero il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica, il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia spaziale italiana e il Comune di Frascati.Pag. 139
  La parte quinta dell'Accordo contiene le disposizioni finali e, oltre al già ricordato articolo 22, si compone degli articoli da 23 a 28.
  In particolare, l'articolo 23 prevede un discarico di responsabilità a favore dell'Italia, alla quale non sarà attribuita nessuna responsabilità giuridica nazionale o internazionale in ordine all'attività dell'Agenzia sul suo territorio.
  In base all'articolo 24, all'entrata in vigore dell'Accordo è da ritenersi abrogato l'Accordo tra Italia ed ESA sull'Istituto europeo di ricerche spaziali del 14 gennaio 1993.
  L'articolo 25 prevede che l'Accordo e i relativi allegati possano essere emendati dalle Parti di comune accordo.
  L'Accordo rimarrà in vigore fino a quando l'Agenzia possieda, gestisca o utilizzi una o più sedi nel territorio italiano: tuttavia, in base all'articolo 26, l'Accordo potrà cessare anticipatamente in caso di scioglimento dell'ESA o nel caso di denuncia della Convenzione istitutiva dell'ESA da parte dell'Italia. Le Parti potranno anche decidere di intesa fra loro di porre fine per una sede specifica all'Accordo medesimo.
  Secondo l'articolo 27 sono previste disposizioni regolatorie degli effetti dell'eventuale cessazione dell'Accordo, mentre l'articolo 28 prevede meccanismi di risoluzione delle eventuali controversie sull'interpretazione o applicazione del medesimo che non possano risolversi tramite consultazioni bilaterali, le quali verranno deferite dall'una o dall'altra Parte a un tribunale arbitrale in base all'articolo XVII della Convenzione istitutiva dell'ESA.
  Passando quindi a illustrare il contenuto dell'Emendamento del 20 marzo 2015 all'Accordo tra Italia e Nazioni Unite del 16 settembre 2003, emendato nel 2006, relativo allo status dello Staff College dell'ONU in Italia, rileva innanzitutto come l'Emendamento non modifichi alcuna parte del vigente Accordo, ma introduce un nuovo articolo, nel quale si prevede il versamento da parte italiana allo Staff College di un regolare contributo annuo di 500.000 euro, senza precludere la possibilità di versare ulteriori contributi volontari in base alla disponibilità finanziarie dell'erario italiano.
  La relazione introduttiva al disegno di legge specifica come l'Emendamento costituisca una concreta manifestazione dell'importanza che l'Italia annette alla presenza a Torino dello Staff College, all'attività del quale intende contribuire – anche seguendo sollecitazioni delle stesse Nazioni Unite – in maniera più regolare, in modo da rendere possibile all'Istituto una programmazione di attività sulla base di entrate certe.
  In merito ricorda che lo Staff College è sorto nel 1996, inizialmente con la veste di programma ONU di durata quinquennale, affidato alla cura del Centro internazionale per la formazione dell'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro), anch'esso con sede a Torino, con l'obiettivo di unificare in un'unica struttura le diverse entità del sistema ONU che si occupavano di formazione del personale, anche nell'ottica di ridurre i costi, standardizzare i moduli formativi e migliorare la qualità dell'offerta didattica.
  La creazione dello Staff College, e in particolare la sua trasformazione in organismo autonomo, si inserisce negli sforzi tesi ad accrescere le capacità operative ed a promuovere la riforma del Sistema delle Nazioni Unite. Il mandato dell'organismo, sulla base delle determinazioni assunte dall'Assemblea generale, riguarda in particolare i settori dello sviluppo economico e sociale, della pace e della sicurezza e della gestione interna del Sistema delle Nazioni Unite. Successivamente è stata sviluppata l'attività di formazione di operatori nel campo del rispetto dei diritti umani fondamentali.
  In particolare lo Statuto dello Staff College all'articolo 2 chiarisce come obiettivo dell'Istituto sia quello di promuovere l'apprendimento, ed in particolare una cultura di tipo manageriale, nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, svolgendo un'attività di formazione dei funzionari internazionali.
  Attraverso lo Staff College si intende dunque rafforzare la collaborazione all'interno Pag. 140dell'ONU nelle aree di comune responsabilità organizzativa; aumentare l'efficacia delle diverse attività, nonché sviluppare la cooperazione con gli Stati membri e gli osservatori delle Nazioni Unite, le Agenzie specializzate, le organizzazioni regionali, le organizzazioni non governative e la società civile. L'istituto svolge inoltre la sua attività sulla base delle esigenze espresse dalle Agenzie specializzate delle Nazioni Unite ed in stretta cooperazione con gli altri organismi operanti nell'ambito dell'ONU.
  Dal punto di vista finanziario, venuto meno il legame funzionale con l'OIL, lo Staff College ha dovuto provvedere autonomamente al reperimento delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle sue attività istituzionali; al fine di consentire un ordinato avvio delle attività del Centro, l'Italia ha già erogato in passato contributi finanziari di carattere straordinario, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2004-2009. Successivamente ulteriori provvedimenti hanno assicurato, con l'eccezione del 2010, contributi annuali di vario importo allo Staff College, aggiuntisi a quelli accordati dalla Cooperazione allo sviluppo italiana.
  La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge segnala come attualmente il bilancio dello Staff College sia costituito per il 65 per cento dai proventi dei corsi svolti, per il 18 per cento dal contributo di alcuni Stati membri delle Nazioni Unite – tra cui in primo piano l'Italia –, per il 10 per cento dai contributi provenienti da enti e fondazioni e per il 7 per cento da erogazioni delle stesse Nazioni Unite.
  Passando a illustrare il Protocollo di emendamento del 28 aprile 2015 al Memorandum d'intesa tra Italia e Nazioni Unite del 23 novembre 1994, relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative, ricorda preliminarmente che, con la legge n. 62 del 1997, l'Italia ha ratificato il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative, fatto a Roma il 23 novembre 1994.
  In tale ambito rammenta che l'articolo 43 della Carta delle Nazioni Unite prevede che «al fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, tutti i membri delle Nazioni Unite si impegnano a mettere a disposizione del Consiglio di sicurezza, a sua richiesta ed in conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate, l'assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto di passaggio, necessarie per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale». In tale quadro, su richiesta delle Nazioni Unite a seguito del proliferare delle azioni di mantenimento della pace, l'Italia ha offerto la disponibilità di basi logistiche sul proprio territorio, che consentissero la creazione di una base permanente per dette operazioni. Un'apposita missione delle Nazioni Unite ha individuato nella base aerea di Brindisi le infrastrutture più idonee per le previste attività di stoccaggio, manutenzione e trasporto dei materiali destinati ad operazioni umanitarie e di peacekeeping.
  La relazione introduttiva al disegno di legge specifica come la Base logistica dell'ONU a Brindisi abbia visto progressivamente ampliare le proprie funzioni dalla metà degli Anni Novanta, in parallelo al crescente impegno dell'ONU nei tentativi di stabilizzazione delle aree di crisi. La Base di Brindisi ha così visto progressivamente concentrare su di sé sempre maggiori servizi a sostegno delle operazioni di pace e umanitarie, divenendo una sorta di centro di servizi globale, soprattutto per le comunicazioni satellitari e il supporto tecnico ai mezzi impegnati nei collegamenti con le missioni di pace. Da tutto ciò deriva la ratio della necessità di un adattamento del Memorandum d'intesa del 1994, operata con il Protocollo di emendamento in discussione.
  Passando quindi al contenuto del Protocollo di emendamento che modifica il Memorandum d'intesa del 1994 stipulato Pag. 141tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace e umanitarie, segnala come l'articolo I del predetto Memorandum d'intesa contenga le definizioni dei termini che ricorrono nell'atto stesso: in proposito l'articolo I del Protocollo propone, in tutto il testo inglese del Memorandum, una modifica meramente formale sulla denominazione del nostro Paese.
  L'articolo II del Memorandum, non modificato dal Protocollo, ne definisce l'obiettivo, che è quello di enunciare i termini e le condizioni a cui il Governo italiano avrebbe messo a disposizione dell'ONU la suddetta base.
  L'articolo III del Memorandum estende alle proprietà ed al personale delle Nazioni Unite di cui al Memorandum in esame il godimento dei privilegi, delle immunità, delle agevolazioni e delle esenzioni previsti dalla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 13 febbraio 1946.
  In proposito l'articolo II del Protocollo emenda il predetto articolo III del Memorandum aggiungendo un periodo in cui viene chiaramente ribadito che nel caso di procedimento legale nei confronti delle Nazioni Unite in relazione all'utilizzazione dei locali, le competenti Autorità italiane adotteranno le idonee misure protettive dei privilegi e immunità riconosciute alle Nazioni Unite nei confronti dell'autorità giudiziaria italiana. La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge precisa che tale impegno rafforzato è stato espressamente richiesto dal Segretariato Generale delle Nazioni Unite nel dicembre 2011.
  Ai sensi dell'articolo IV del Memorandum, non modificato dal Protocollo, le Parti si impegnano alla stipula di un successivo accordo di attuazione del Memorandum al momento in cui l'Italia avrebbe messo effettivamente a disposizione le citate strutture: al riguardo segnala tuttavia come tale accordo non risulti in vigore e non sia stato nemmeno firmato.
  L'articolo V del Memorandum, non modificato dal Protocollo, disciplina nel dettaglio l'utilizzo, da parte dell'ONU, dei locali ad uso esclusivo che il Governo italiano metterà a disposizione della stessa Organizzazione. In particolare è previsto che di tali locali, che saranno chiaramente definiti, le Nazioni Unite garantiranno l'ordinaria manutenzione mentre all'Italia spetteranno le riparazioni di danni dovuti a cause di forza maggiore o a difetti strutturali. Le Nazioni Unite si faranno inoltre carico dei lavori di modifica, ristrutturazione e costruzione, preventivamente concordati con le autorità italiane.
  L'articolo VI del Memorandum, anch'esso non modificato dal Protocollo, esonera l'Italia dalle responsabilità giuridiche internazionali derivanti dalle attività delle Nazioni Unite sul suo territorio ai sensi del Memorandum e prevede che l'ONU stipulerà un'adeguata assicurazione per danni a terzi nonché assicurazioni sui veicoli o velivoli.
  Con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze, segnala i paragrafi 4 e 5 del predetto articolo VI. In particolare, il paragrafo 4 prevede che l'assicurazione commerciale o l'autotassazione per coprire la responsabilità nei confronti di terzi in relazione alle loro attività ufficiali sarà in aggiunta alle normali polizze assicurative normalmente contratte dalle Nazioni Unite per i propri veicoli nonché sui velivoli presi in affitto dalle Nazioni Unite. In tale ambito il paragrafo 5 specifica che i veicoli delle Nazioni Unite saranno assicurati contro terzi. Tale disposizione non si applica ai veicoli che siano custoditi nei Locali ad Uso esclusivo delle Nazioni Unite, tranne nel caso in cui i veicoli custoditi in detti locali vengano impiegati nel territorio italiano, al di fuori di detti locali.
  L'articolo VII del Memorandum, non modificato dal Protocollo, riserva alle Nazioni Unite la competenza a condurre inchieste su incidenti che si dovessero verificare nei locali ad uso esclusivo, mentre, Pag. 142per quelli che avvenissero al di fuori di essi, le Parti agiranno congiuntamente nei termini che saranno stabiliti da un apposito accordo di attuazione.
  L'articolo VIII del Memorandum suddivide tra le parti l'imputazione delle spese necessarie per le strutture, mentre l'articolo IX prevede l'esenzione dei beni delle N.U. da imposte e dazi, nonché da divieti e restrizioni.
  L'articolo III del Protocollo modifica il paragrafo 1 del predetto articolo VIII, nel senso di prevedere che le Nazioni Unite rimborseranno al Governo italiano, anche eventualmente con la fornitura di beni e servizi, le spese straordinarie per servizi, strutture, attrezzature e personale correlate all'operatività della installazione militare sulla quale siano ubicati i locali ad uso esclusivo dell'ONU – fermo restando che le spese ordinarie sono a carico del Governo italiano –, purché quelle spese straordinarie siano direttamente imputabili all'utilizzo dei locali da parte delle Nazioni Unite. In ogni caso accordi di attuazione successivi dovranno fissare termini e condizioni del rimborso.
  Con riferimento ai profili di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo IV del Protocollo, il quale modifica il paragrafo 3 dell'articolo IX del Memorandum, dedicato all'esenzione delle Nazioni Unite dall'IVA, stabilendo più chiaramente la non assoggettabilità al tributo su acquisti rilevanti operati da strutture dell'ONU: la norma specifica altresì che gli acquisti rilevanti si intendono in misura anche superiore al tetto vigente per le organizzazioni internazionali operanti nel nostro Paese.
  In base al predetto articolo IX, paragrafo 1, del Memorandum, inoltre, le Nazioni Unite, le loro proprietà, fondi e beni, nell'ambito delle loro attività istituzionali saranno esenti da ogni imposizione diretta riscossa in Italia.
  In tale materia il paragrafo 6 del citato articolo IX prevede che le Nazioni Unite saranno esenti dai diritti doganali e da ogni altra imposta su beni, articoli e materiali importati o esportati per uso o attività istituzionali, mentre il paragrafo 7 specifica che i beni importati in esenzione dai dazi e dalle imposte non potranno essere venduti o ceduti a terzi senza aver ottenuto il preventivo benestare delle autorità italiane competenti e senza che i terzi abbiano pagato i dazi e le imposte applicabili.
  Con l'articolo X del Memorandum il Governo italiano riconosce il diritto delle Nazioni Unite di esporre la propria bandiera ed emblema nei locali ad uso esclusivo e nei propri veicoli, navi ed aerei, mentre l'articolo XI del Memorandum sancisce l'inviolabilità di detti locali nonché la loro soggezione alla giurisdizione esclusiva delle Nazioni Unite.
  L'articolo V del Protocollo modifica il predetto articolo XI del Memorandum, essenzialmente aggiungendo un secondo paragrafo nel quale si prevede l'immunità da perquisizione, sequestro, confisca, esproprio o altra forma di interferenza a favore delle proprietà, fondi e beni delle Nazioni Unite, ivi compresi attrezzature e materiali in affitto, in concessione o altrimenti messi a disposizione per le operazioni di mantenimento della pace e le azioni ad esse collegate.
  Ai sensi dell'articolo XII del Memorandum, non modificato dal Protocollo, le autorità italiane si impegnano a favorire l'accesso delle Nazioni Unite ai servizi (elettricità, acqua, fognature, gas, posta, raccolta rifiuti, ecc.) alle tariffe più favorevoli.
  L'articolo XIII del Memorandum stabilisce le norme di garanzia del godimento da parte delle Nazioni Unite dei diritti di comunicazione.
  Al riguardo l'articolo VI del Protocollo emenda il predetto l'articolo XIII del Memorandum, e più precisamente le lettere a) e b) del paragrafo 2, essenzialmente allo scopo di ricomprendere, nelle strutture e nelle tecnologie comunicative di cui il Governo italiano si impegna a riconoscere a favore delle Nazioni Unite la più completa libertà, nuovi dispositivi nel frattempo resi fruibili dallo sviluppo delle tecnologie informatiche. In merito la relazione Pag. 143tecnica sottolinea che tale esigenza è stata espressamente rappresentata dalle Nazioni Unite alle Autorità italiane.
  Per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, segnala altresì l'inserimento, al paragrafo 2, delle lettere c) e d), le quali prevedono che le frequenze operative dei servizi indicati alle lettere a) e b) verranno determinate di comune accordo tra l'ONU e le Autorità italiane, per essere sollecitamente messe a disposizione e l'attribuzione di dette frequenze e il loro utilizzo sarà per le Nazioni Unite esente da qualsiasi imposta o tariffa. Le Nazioni Unite avranno il diritto all'utilizzo di comunicazioni in codice, nonché di inviare e ricevere la corrispondenza a mezzo di corrieri e bolgette diplomatiche.
  Sempre con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze, l'articolo XIV del Memorandum, non modificato dal Protocollo, tratta della materia finanziaria, sancendo il diritto delle Nazioni Unite di disporre, trasferire o convertire qualsiasi valuta o fondo e gestire conti in qualsiasi valuta, senza limitazioni di alcun genere.
  L'articolo XV del Memorandum disciplina la sicurezza della base sia all'esterno sia all'interno dei locali ad uso esclusivo, mentre l'articolo XVI riconosce ai mezzi delle Nazioni Unite la libertà di movimento sul territorio italiano.
  Al riguardo l'articolo VII del Protocollo emenda il richiamato articolo XV del Memorandum, aggiungendovi il paragrafo 6, in base al quale il Governo italiano si impegna espressamente ad assicurare, al personale assegnato ai locali in uso esclusivo delle Nazioni Unite, nonché a chi vi si rechi in visita e ai rispettivi equipaggiamenti e proprietà, l'applicazione di quanto previsto dalla Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato.
  Inoltre l'articolo VIII del Protocollo emenda il paragrafo 4 dell'articolo XVI del Memorandum, inserendo una speciale previsione riguardante i voli realizzati da jet supersonici, che saranno tenuti al rispetto di particolari disposizioni presenti negli standard dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO).
  Gli articoli da XVII a XXII del Memorandum regolano i privilegi e immunità – di ingresso, residenza, giurisdizionali e fiscali – del personale della base e degli esperti in missione, in conformità alla Convenzione del 1946.
  In tale ambito l'articolo IX del Protocollo modifica sostanzialmente l'articolo XVII del Memorandum: più precisamente, oggetto di modifiche sono le lettere d) e g) del paragrafo 1, nonché il paragrafo 2; viene inoltre aggiunto il paragrafo 3.
  Più in dettaglio, la modifica alla lettera d) del paragrafo 1 specifica la procedura per consentire ai familiari residenti in Italia dei membri del personale dell'ONU assegnati alla Base la possibilità di trovare un impiego nel territorio della Repubblica italiana.
  Segnala, per i profili di competenza della Commissione Finanze, la modifica alla lettera g) del paragrafo 1 dell'articolo XVII, la quale estende le esenzioni fiscali al personale delle Nazioni Unite con riferimento al diritto non più solo di importare, bensì anche di acquistare autoveicoli per uso personale ed effetti personali in esenzione doganale e fiscale – seppure con un limite di due ogni triennio per quanto concerne l'esenzione doganale.
  La modifica al paragrafo 2 del medesimo articolo XVII estende i privilegi e immunità accordate in Italia ai membri del corpo diplomatico di grado comparabile, non solo – come già previsto – al funzionario direttivo della Nazioni Unite e ai suoi familiari, ma anche ai membri del personale dal grado P5 a salire (compresi i familiari). La relazione tecnica allegata al disegno di legge rileva a tale proposito che la disposizione comporterà un onere stimato di 45.000 euro annui.
  Il nuovo paragrafo 3 dell'articolo XVII contiene l'impegno delle Autorità italiane ad assicurare un rapido ingresso e il soggiorno nel nostro Paese di un domestico per ciascun membro del personale internazionale assegnato alla base. Pag. 144
  Meramente formali appaiono le modifiche che l'articolo X del Protocollo apporta all'articolo XXI del Memorandum, in materia di documenti di identificazione.
  L'articolo XXIII del Memorandum, non modificato dal Protocollo, stabilisce che il personale della base, essendo tenuto a partecipare al sistema di sicurezza sociale delle Nazioni Unite, è esonerato dal versare i contributi previsti dall'ordinamento italiano.
  L'articolo XXIV del Memorandum regola la composizione delle controversie, mentre l'articolo XXV reca le disposizioni finali.
  In proposito l'articolo XI del Protocollo modifica il paragrafo 3 del predetto articolo XXV del Memorandum, su richiesta delle Nazioni Unite, in modo da sancire il diritto di queste di usare e occupare i locali della Base logistica per dieci anni a far data dalla firma del Protocollo di emendamento. In tale prospettiva, viene altresì accresciuto il periodo di preavviso che ciascuna Parte dovrà rispettare nell'esprimere per iscritto all'altra Parte contraente la volontà di rescindere il Memorandum d'intesa, periodo che passa da 36 a 60 mesi.
  L'articolo XII del Protocollo ne contiene le disposizioni finali.
  Per quel che attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International; dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea, con successivo Scambio di Note; dell'Emendamento del 20 marzo 2015 all'Accordo tra l'Italia e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College dell'ONU; del Protocollo di emendamento del 28 aprile 2015 al Memorandum d'intesa tra Italia e ONU sull'uso di locali ed installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di peacekeeping e umanitarie.
  L'articolo 3, al comma 1, reca la copertura finanziaria degli oneri che l'autorizzazione alla ratifica di tre dei quattro accordi bilaterali comporta, in quanto, secondo la relazione tecnica l'Accordo tra Italia e Agenzia spaziale europea non comporta oneri per la finanza pubblica.
  In tale ambito specifica come si tratti, in particolare, di 2.500.000 euro annui per quanto concerne l'Accordo tra Italia e Bioversity International, di 500.000 euro annui per il contributo a regime allo Staff College dell'ONU e di 45.000 euro annui per l'estensione alle categorie di personale P5 e superiori delle esenzioni accordate dall'Italia al personale diplomatico di rango equivalente (nuova formulazione del paragrafo 2 dell'articolo XVII del Memorandum d'intesa).
  L'onere complessivo che il disegno di legge comporta è pertanto di 3.045.000 euro a decorrere dall'anno 2016, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del bilancio triennale 2016-2018, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.
Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 e C. 2284.

(Parere alle Commissioni riunite V e VIII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Renzo CARELLA (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, Pag. 145ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (Ambiente), l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni, recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  Con riferimento a tale ulteriore nuovo testo unificato adottato come nuovo testo base, segnala preliminarmente come esso risulti notevolmente snellito rispetto al precedente testo, pur preservandone intatti i principi fondamentali.
  Passando a illustrare il contenuto del nuovo testo unificato, che si compone di 16 articoli, l'articolo 1 indica le principali finalità del provvedimento e le definizioni dei termini in esso utilizzati.
  In particolare il comma 1 prevede che, ai sensi degli articoli 3, 44, 117 e 119 della Costituzione e in coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti fissati dall'Unione europea, il provvedimento è volto a promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, a garantirne l'equilibrio demografico del Paese favorendo la residenza in tali comuni e a valorizzarne il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. Rileva altresì come, nel contrastare lo spopolamento e incentivando l'afflusso turistico nei citati comuni, si intende inoltre fornire una risorsa a presidio del territorio, soprattutto per le attività di contrasto al dissesto idrogeologico e per le attività di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni.
  In base al comma 2, le regioni possono definire interventi ulteriori per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, anche al fine di concorrere all'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.
  Il comma 3 stabilisce che, ai fini dei finanziamenti disposti dal provvedimento, per piccolo comune si intende il comune con popolazione residente fino a 5.000 abitanti e il comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, che rientri in una delle seguenti tipologie:
   a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico o, comunque, da criticità dal punto di vista ambientale;
   b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;
   c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;
   d) comuni con specifici parametri di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;
   e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;
   f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;
   g) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;
   h) comuni comprendenti frazioni, con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g), limitando gli interventi di cui all'intervento legislativo alle medesime frazioni;
   i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani;
   l) comuni con territorio inserito totalmente o parzialmente nel perimetro di un Parco Nazionale, di un Parco Regionale o di un'area protetta;Pag. 146
   m) comuni istituiti a seguito di fusione.

  In tale ambito il comma 4 stabilisce la facoltà, per le regioni, di prevedere ulteriori tipologie di comuni, tenuto conto della specificità del proprio territorio.
  Il comma 5 specifica che, ai fini di cui al comma 3, i dati concernenti la popolazione dei comuni sono periodicamente aggiornati e resi pubblici e che, in sede di prima applicazione, è considerata la popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT.
  In base ai commi 6 e 7, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata sarà definito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'elenco dei piccoli comuni, da aggiornarsi ogni tre anni.
  Il comma 8 prevede che gli schemi dei decreti di definizione e aggiornamento del predetto elenco siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, mentre il comma 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 2, al comma 1, in materia di attività e servizi, prevede la promozione nei piccoli comuni, da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali, dell'efficienza e della qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità, ai servizi postali.
  In tale quadro il comma 2 prevede che i piccoli comuni, anche in forma associata, possono istituire centri multifunzionali per la fornitura di una pluralità di servizi e che le regioni e le province possono concorrere alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi.
  L'articolo 3 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, prevedendo che esso sia destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive.
  In base al comma 2, ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni.
  Il comma 3 precisa che, in particolare, il predetto Piano assicurerà priorità ai seguenti interventi:
   a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;
   b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;
   c) riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
   d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado;
   e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1;
   f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici;Pag. 147
   g) recupero dei beni culturali, storici e artistici.

  Il comma 4 prevede che il Piano definisca le modalità di presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché di selezione dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei seguenti criteri:
   a) tempi di realizzazione degli interventi;
   b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti, pubblici e privati, e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati;
   c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'adozione di protocolli di qualità ambientale internazionali;
   d) valorizzazione delle filiere della green economy locale;
   e) miglioramento del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento;
   f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.

  Il comma 5 stabilisce che, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati i progetti da finanziare sulla base del Piano nazionale e che, in tale ambito, si assicuri un'equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale. Alla ripartizione delle risorse del Fondo si provvede con decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  Il comma 6 reca la copertura finanziaria dell'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per il 2017 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  Il comma 7-bis prevede che le risorse erogate ai sensi del comma 5 sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale.
  L'articolo 4 interviene in materia di recupero e riqualificazione dei centri storici e di promozione di alberghi diffusi.
  In particolare il comma 1 prevede la facoltà per i piccoli comuni di individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del provvedimento, interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana.
  Tali interventi, in base al comma 2, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone di cui al comma 1; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale e il riuso del patrimonio edilizio inutilizzato; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani; gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici; la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati; il miglioramento dei servizi urbani quali l'illuminazione, la pulizia delle strade, i parcheggi, l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.
  Il comma 3 disciplina la possibilità per le regioni di prevedere forme di indirizzo e coordinamento, mentre il comma 4 stabilisce che, per le finalità di cui all'articolo 4, con particolare riferimento ai borghi antichi o ai centri storici abbandonati o parzialmente spopolati, i comuni, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, possono promuovere nel proprio territorio la realizzazione di alberghi diffusi, intesi quali strutture ricettive ricavate dal Pag. 148recupero e dal restauro conservativo degli immobili inutilizzati e in stato di degrado, con ufficio di ricevimento e stanze riservate all'ospitalità in uno o più edifici all'interno del borgo o del centro storico.
  L'articolo 5 prevede misure per il contrasto all'abbandono di terreni e di edifici sia per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico, sia allo scopo di prevenire, nel caso di edifici in stato di abbandono o di degrado, crolli o comunque situazioni di pericolo.
  L'articolo 6, al comma 1, prevede che i piccoli comuni possono acquisire stazioni ferroviarie disabilitate o case cantoniere della società ANAS Spa, ovvero stipulare intese finalizzate al loro recupero per destinarle, anche attraverso l'istituto del comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presìdi di protezione civile e salvaguardia del territorio, ovvero, anche d'intesa con Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali.
  In base al comma 2, al fine di potenziare l'offerta turistica nel rispetto dei principi della sostenibilità, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con Ferrovie dello Stato e previo accordo con Regioni ed enti locali interessati, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali.
  Il comma 3 stabilisce l'applicazione ai piccoli comuni delle disposizioni di cui all'articolo 135, comma 4, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di piani paesaggistici.
  L'articolo 7 prevede che i piccoli comuni possono stipulare con le diocesi cattoliche e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano convenzioni per la salvaguardia ed il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
  L'articolo 8 prevede lo sviluppo della rete in banda ultra larga e programmi di e-government.
  In particolare, il comma 1 prevede che, al fine di raggiungere l'obiettivo dell'Agenda digitale europea di garantire l'accesso, entro il 2020, a tutti i cittadini alle reti a connessione veloce ed ultraveloce e subordinatamente alla previa autorizzazione da parte della Commissione europea, le aree cosiddette a fallimento di mercato dei piccoli comuni, nelle quali non vi è un interesse da parte degli operatori a realizzare reti a connessione veloce e ultraveloce, possono beneficiare delle misure previste dalla delibera del CIPE n. 65 del 6 agosto 2015.
  In tale ambito, il comma 2 stabilisce che i progetti informatici riguardanti i piccoli comuni conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di e-government. Il comma 3 prevede inoltre che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, indica prioritariamente quelle riguardanti i piccoli comuni, anche in forma associata.
  Con riferimento agli aspetti di interesse della Commissione Finanze, illustra l'articolo 9, il quale reca disposizioni relative ai servizi postali e all'effettuazione di pagamenti.
  Al riguardo il comma 1 stabilisce che, per favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio, nei piccoli comuni può essere utilizzata per l'attività di incasso e trasferimento di somme, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, la rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nel rispetto Pag. 149della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.
  Il comma 2 prevede inoltre che i piccoli comuni possono proporre iniziative volte a sviluppare l'offerta complessiva dei servizi postali congiuntamente ad altri servizi in specifici ambiti territoriali; le iniziative valutate favorevolmente dal fornitore del servizio universale postale sono comunicate, a cura dello stesso fornitore del servizio universale, al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  Sempre con riferimento ad aspetti attinenti alle materie di competenza della Commissione Finanze, il comma 3 disciplina la possibilità, per i piccoli comuni, di stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti su conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali, nonché altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.
  Viene inoltre previsto che i piccoli comuni possono affidare la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa.
  Passando a illustrare l'articolo 10, esso disciplina la promozione della filiera corta, prevedendo, al comma 1, che i piccoli comuni, anche allo scopo di incentivare una maggiore sostenibilità ambientale, possono promuovere, anche in forma associata, il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile, di cui al comma 2, favorendone l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica.
  Il comma 2 reca le definizioni, ai fini del provvedimento, di: filiera corta; prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile; prodotti agroalimentari ecologici provenienti da filiera corta a chilometro utile; mercato alimentare di vendita diretta.
  In tale contesto il comma 3 prevede che, nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, promossi dai piccoli comuni, costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo, in quantità superiori ai criteri minimi ambientali stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile e dei prodotti agroalimentari ecologici provenienti da filiera corta a chilometro utile.
  In base al comma 4, l'utilizzo di tali prodotti in quantità superiori ai criteri minimi stabiliti dal decreto ministeriale richiamato al comma 3, deve essere adeguatamente documentato attraverso fatture di acquisto che riportino anche le indicazioni relative all'origine, la natura, la qualità e quantità dei prodotti acquistati.
  L'articolo 11 disciplina la vendita diretta dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile, prevedendo in particolare che i piccoli comuni riservino agli imprenditori agricoli i quali esercitano l'attività di vendita diretta di tali prodotti almeno il 25 per cento del totale dei parcheggi situati in aree pubbliche, mentre l'articolo 12 interviene in materia di vendita, nei mercati alimentari di vendita diretta, dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile, stabilendo i requisiti degli imprenditori agricoli e delle aziende agricole.
  L'articolo 13 prevede che i comuni i quali esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione di comuni montani, svolgono altresì le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico, nonché quelle relative all'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, ivi incluse quelle derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea. A tal fine non è consentito il ricorso alla creazione di nuovi soggetti, agenzie o strutture Pag. 150comunque denominate. In base al comma 2, sulla base di quanto previsto dal medesimo articolo 13, le Regioni adottano gli opportuni provvedimenti per recepire la disciplina dell'Unione europea in materia di sviluppo delle aree rurali e montane.
  L'articolo 14 interviene in materia di trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane.
  In tale ambito il comma 1 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, coerentemente con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese di cui alla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), predisponga due distinti e specifici piani:
   a) il Piano per i trasporti destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali, nonché al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane, nonché al collegamento degli stessi con i comuni capoluogo di provincia e regione;
   b) il Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione.

  In base al comma 2 i predetti Piani sono predisposti d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 15 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 16 dispone che sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che perseguono le finalità dell'intervento legislativo ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 16.

Pag. 151