CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 giugno 2016
655.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 14 giugno 2016. – Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 11.15.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.
Emendamenti C. 698-1352-2205-2456-2578-2682-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie.
Emendamenti C. 3504, approvata dalla 12a Commissione permanente del Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Emanuele COZZOLINO (M5S), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

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Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
Emendamenti C. 68-110-1945-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista.
Emendamenti C. 2656-3247-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 11.20.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 14 giugno 2016.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Emendamenti Doc. XXII, n. 42-A Coppola.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.40 alle 11.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 14 giugno 2016. – Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 14.40.

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista.
Emendamenti C. 2656-3247-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Marilena FABBRI (PD), relatrice, rileva che gli emendamenti 1.100, 2.100 e 4.100 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

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Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.
C. 3764, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, rileva che il disegno di legge in titolo, già approvato dal Senato, riguarda l'autorizzazione alla ratifica di alcuni Trattati; si tratta, in particolare, di un aggiornamento di Accordi già stipulati, che necessitano di una revisione alla luce dell'emergere di nuove esigenze.
  Passando a trattare della prima Intesa in titolo – l'Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015 – ricorda che Bioversity International, fondata nel 1974, dal 1994 organismo indipendente, e dal 2001 con sede centrale a Maccarese, opera nel settore della tutela della biodiversità in agricoltura per la promozione della sicurezza alimentare e rafforza il polo romano delle Nazioni Unite sulla sicurezza alimentare, interagendo efficacemente con FAO, IFAD e numerosi altri autorevoli centri accademici e di ricerca italiani. Evidenzia che la revisione dell'Accordo in titolo mira ad assicurare maggiore stabilità finanziaria ad un'importante organizzazione internazionale ed a consolidare la sua presenza in Italia, tenuto conto che, in base all'attuale Accordo di sede, Bioversity non gode, a differenza di FAO, IFAD, WFP ed altre organizzazioni internazionali basate in Italia, di un contributo fisso da parte del Governo italiano che ne possa garantire l'operatività istituzionale, considerato che si tratta di un polo di eccellenza.
  Illustrando, quindi, la seconda Intesa all'esame della Commissione – l'Accordo con l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, fatto a Roma il 12 luglio 2012, ed il relativo Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015 – rileva che essa è volta a definire i termini della concessione dei terreni e delle strutture per l'espansione e funzionamento della sede dell’European Space Research Institute (ESRIN) sul territorio italiano e precisamente a Frascati, in provincia di Roma.
  Quanto al terzo Accordo, evidenzia che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha deciso di costituire lo United Nations System Staff College (UNSSC) con risoluzione A/RES/55/207 del 1o gennaio 2002 che ha introdotto nel sistema dell'ONU un importante organismo deputato all'organizzazione e realizzazione di corsi di formazione per il personale dell'ONU e degli Stati membri nei settori dello sviluppo sociale, pace e sicurezza, diritti umani e diritto umanitario, e della gestione interna del sistema dell'ONU. Rammenta, inoltre, che tale nuovo organismo, l'UNSSC, presente in Italia a Torino nell'area in cui ha la sede il Centro di formazione professionale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, coopera attivamente con le amministrazioni italiane, in particolare con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con università statali e private. Evidenzia, quindi, che, con l'emendamento in esame, l'Italia riconosce l'importanza e il prestigio dell'UNSSC anche in termini di positivi effetti indiretti sul sistema Paese e pertanto ritiene Pag. 50opportuno contribuire al funzionamento dell'Istituto attraverso un contributo annuo di 500 mila euro.
  Da ultimo, osserva che il Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali d'installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015 è volto ad enunciare i termini e le condizioni di base in virtù dei quali il Governo metterà a disposizione delle Nazioni Unite locali ad uso esclusivo e non esclusivo al fine di sostenere operazioni di pace ed umanitarie.
  Si osserva, al riguardo, che, nel mutato quadro internazionale, nell'ambito delle Nazioni Unite è in corso da tempo un processo di revisione delle modalità con cui l'Organizzazione opera nella gestione delle crisi e nella risposta alle situazioni di emergenza umanitaria.
  Il provvedimento in esame si colloca nell'ambito della nuova strategia per il supporto logistico, cosiddetto «Global Field Support Strategy», presentata dal Segretario Generale Ban Ki-moon nel 2010, al fine di prevedere un accentramento e una standardizzazione nella gestione delle attività di supporto logistico, con l'obiettivo di migliorare gli aspetti logistici delle missioni ONU.
  Quanto al contenuto del disegno di legge, fa notare che gli articoli 1 e 2 recano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre gli articoli 3 e 4 recano la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.
  Riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato e sistema tributario dello Stato, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a) ed e) della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.
Testo base C. 2520 Quintarelli ed emendamenti.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, ricorda che il Comitato, nella seduta del 2 dicembre 2015, ha espresso parere favorevole sul testo della proposta di legge C. 2520 Quintarelli come risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente. Successivamente, nella seduta del 10 febbraio 2016, dopo aver approvato quattro emendamenti del relatore che recepivano una condizione posta dalla XIV Commissione, la IX Commissione ha conferito il mandato al relatore a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento. È stato quindi richiesto, in presenza dei necessari presupposti, il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge in esame, trasferimento deliberato dall'Assemblea nella seduta del 21 aprile 2016. Nella medesima data, la IX Commissione ha avviato l'esame in sede legislativa della proposta di legge, adottando come testo base per il prosieguo dell'esame il nuovo testo della proposta di legge medesima, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente. Nella seduta del 17 maggio 2016 la IX Commissione ha approvato, in linea di principio, gli emendamenti Caparini 2.1 (nuova formulazione), 3.1 (nuova formulazione), 4.1 (nuova formulazione) e Paolo Nicolò Romano 4.3, mentre nella seduta dell'8 giugno 2016 ha approvato gli emendamenti del relatore 3.2, 3.3 e 6.1.Pag. 51
  Ricorda che la proposta di legge C. 2520, come modificata dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito in sede referente, consta di sei articoli, recanti disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti e ha ad oggetto la disciplina generale dei servizi della Rete internet concentrandosi, in particolare, sugli aspetti connessi al principio di neutralità della rete. Quest'ultimo inteso come possibilità garantita a tutti di accedere agli strumenti, alle informazioni, ai contenuti e ai servizi di internet, come delle altre infrastrutture di comunicazione in modo paritario, senza distinzioni o segmentazioni corrispondenti a livelli di utilizzo diversi.
  Rispetto al testo su cui il Comitato ha già espresso parere favorevole, il testo in sede referente è stato modificato agli articoli 1, 2, 3 e 6, solo al fine, come già detto, di recepire la condizione posta dalla XIV Commissione che invitava la Commissione di merito ad un esame del provvedimento alla luce dei contenuti del Regolamento (UE) 2015/2120 riguardanti l'accesso a un’internet aperta, per evitare sovrapposizioni tra disposizioni normative nella materia oggetto della proposta di legge e conseguenti effetti di disapplicazione della normativa nazionale.
  Ricorda che la proposta di legge, sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, può essere ricondotta alla materia «tutela della concorrenza» (articolo 117, secondo comma, lettera e)della Costituzione), di esclusiva competenza legislativa dello Stato. Viene altresì in rilievo la materia «ordinamento della comunicazione», che rientra tra gli ambiti di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e la regione ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Ricorda altresì che la Corte costituzionale ha peraltro, in più occasioni, (tra le altre, la sentenza n. 336 del 2005) evidenziato le strette connessioni della materia «ordinamento della comunicazione» con altri ambiti di competenza esclusiva statale.
  Con riguardo agli emendamenti approvati in linea di principio, rileva che l'emendamento 2.1. (nuova formulazione) interviene sull'articolo 2 che disciplina la qualificazione dei servizi forniti all'utenza e fa salvo quanto stabilito dall'articolo 4 del Regolamento UE n. 2015/2120, che prevede specifiche misure di trasparenza che devono rispettare i contratti che includono servizi di accesso a internet. Si vieta quindi di definire nell'offerta commerciale al pubblico e nella documentazione contrattuale ed informativa come «accesso ad internet» o «servizio internet», un accesso o servizio di connettività che limiti la possibilità di fruizione da parte dell'utente a una porzione e/o sottoinsieme di servizi offerti sulla rete internet. Si richiede inoltre che per l'accesso o servizio di connettività la documentazione contrattuale indichi, con il maggior grado di precisione tecnicamente possibile, le limitazioni poste rispetto ad un accesso o servizio di connettività che consenta la fruizione illimitata di servizi offerti sulla rete internet. Con l'emendamento 2.1 si sopprime poi la definizione di «servizio non internet».
  Osserva che altri tre emendamenti approvati in linea di principio incidono sull'articolo 3, che sancisce il principio di neutralità della rete vietando ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di ostacolare l'accesso ad applicazioni e servizi internet. In particolare l'emendamento 3.2 prevede che ciò avvenga compatibilmente, (anziché «in coerenza» come stabilito nel testo base), con gli orientamenti attuativi relativi all'articolo 3, paragrafo 5, del Regolamento n. 2015/2120. L'emendamento 3.3 interviene sulla lettera a), prevedendo che tali limitazioni avvengano per prevenire o mitigare (e non «ridurre» come nel testo base) gli effetti della congestione del traffico nella rete internet. L'emendamento 3.1 (nuova formulazione) aggiunge un periodo al comma 4, che prevede una procedura nel caso di possibili danni all'integrità e alla sicurezza della rete internet, ovvero al servizio del fornitore o ai terminali di utenti finali, derivanti dal traffico proveniente da un Pag. 52utente finale dei servizi dell'operatore. In base al periodo aggiunto, solo nei casi di effettivo, significativo e grave pericolo di danno all'integrità o alla sicurezza della rete internet ovvero al servizio del fornitore o di serio danno ai terminali di utenti finali, il fornitore di connettività debba segnalare tale circostanza, entro sei ore dalla scoperta, all'autorità giudiziaria, al Computer Emergency Response Team (CERT) nazionale e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), fornendo i dati tecnici strettamente necessari per prevenire il fatto dannoso nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali.
  Altri due emendamenti approvati in linea di principio intervengono sull'articolo 4 che definisce il diritto degli utenti in tema di scelta e selezione dei software, contenuti e servizi. In particolare l'emendamento 4.1, al comma 1, dispone che gli utenti abbiano il diritto di reperire on-line contenuti e servizi leciti (anziché «legali» come nel testo base) di loro scelta. L'emendamento 4.3 stabilisce al comma 2 che, in riferimento alle disposizioni ivi previste, vadano fatti salvi i casi previsti dal comma 1.
  L'emendamento 6.1, infine, interviene sull'articolo 6 che dispone le sanzioni per le violazioni di quanto previsto dalla proposta di legge. In particolare l'emendamento prevede che l'autorità competente a sanzionare l'omessa, incompleta o ingannevole informativa sull'offerta commerciale sia individuata ai sensi dell'articolo 27 (e non «144-bis» come nel testo base) del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.
  Riguardo agli emendamenti approvati in linea di principio, osserva quindi che non sussistono elementi di criticità riguardo agli aspetti di competenza della I Commissione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sia sul testo base che sui relativi emendamenti approvati in linea di principio (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

  Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Intervengono il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico e il sottosegretario di Stato agli affari regionali e le autonomie, Gianclaudio Bressa.

  La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare.
C. 3224-B cost., approvata, in seconda deliberazione, dal Senato, già approvata, in prima deliberazione, dal Senato e dalla Camera.
(Esame e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare il progetto di legge costituzionale in titolo ai fini della seconda deliberazione della Camera, prevista dall'articolo 138, primo comma, della Costituzione.
  Ricorda, infatti, che il Senato ha approvato in prima deliberazione il testo del Pag. 53progetto di legge costituzionale il 7 luglio 2015 e la Camera ha approvato in prima deliberazione l'identico testo, senza apportarvi modifiche, il 2 febbraio 2016. Successivamente il Senato ha approvato il progetto di legge costituzionale in seconda deliberazione il 17 maggio 2016.
  Ricorda, altresì, che il termine di almeno tre mesi per la seconda deliberazione della Camera prevista dall'articolo 138, primo comma, della Costituzione, decorre, ai sensi dell'articolo 98 del Regolamento della Camera, dal 2 febbraio 2016, data della prima deliberazione della Camera.
  Ricorda, infine, che, ai sensi dell'articolo 99, comma 3, del Regolamento della Camera, in fase di esame ai fini della seconda deliberazione di un progetto di legge costituzionale non sono ammessi emendamenti.
  Avverte che si svolgeranno quindi la relazione e l'esame preliminare, per poi passare direttamente alla votazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.
  In sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, illustra brevemente il provvedimento. Nel richiamare le relazioni svolte dal relatore sul provvedimento in prima lettura alla Camera, prima in sede referente il 16 ottobre 2015 e poi in Assemblea il 27 gennaio 2016, desidera ricordare che la proposta di legge costituzionale in esame modifica lo Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale n. 1 del 1963, in relazione ai seguenti aspetti: soppressione delle province e conseguenti modifiche dell'assetto istituzionale (articoli 2-4 e 7-12); abbassamento da 25 a 18 anni del limite di età per poter essere eletti consigliere regionale (articolo 5); diminuzione, da 15 mila a 5 mila, del numero di firme necessarie per l'iniziativa legislativa popolare (articolo 6). Segnala inoltre che l'articolo 1 della proposta sostituisce il primo comma dell'articolo 2 dello Statuto, che definisce il territorio regionale al fine di registrare le modifiche amministrative intervenute, al fine di inserire correttamente tutte le attuali province della Regione. Nel nuovo testo, infatti, la regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste. La proposta, col sopprimere il livello di governo delle province, delinea quindi un assetto istituzionale che contempla solo due livelli di governo: la regione ed i comuni, anche nella forma di città metropolitane, e il nuovo ente della città metropolitana, introdotto nello Statuto. Ricorda che la regione ha già disciplinato l'elezione indiretta degli organi delle province con la legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2.
  Si sofferma su alcuni aspetti della proposta di legge, ad iniziare dall'articolo 4, che sostituisce l'articolo 11 dello Statuto, concernente l'esercizio delle funzioni amministrative da parte della regione. La disposizione, infatti, oltre a sopprimere il termine province e a inserire il richiamo all'ente città metropolitana, adegua il testo ai principi dell’ articolo 118 della Costituzione in tema di sussidiarietà.
  L'articolo 5, come detto, modifica il secondo comma dell'articolo 15 dello Statuto concernente l'elettorato passivo per le elezioni del Consiglio regionale, al fine di abbassare l'età per l'esercizio del diritto di elettorato passivo da 25 anni, come è nel testo vigente, alla maggiore età. Potranno perciò essere eletti alla carica di consigliere regionale i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni il giorno delle elezioni. Ricorda al proposito che l'età per l'esercizio del diritto di elettorato passivo è stabilita a: 18 anni per le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario e della Regione Sardegna e per la elezione dei Consigli provinciali nelle Province autonome di Trento e di Bolzano; 21 anni per l'elezione dei consigli regionali delle regioni Sicilia e Valle d'Aosta; 25 anni per l'elezione della Camera dei deputati (articolo 56, comma 3, della Costituzione).
  L'articolo 6, come già ricordato, modifica l'articolo 27 dello Statuto concernente l'iniziativa legislativa, diminuendo il numero Pag. 54di firme necessarie per la presentazione di un progetto di legge regionale portandolo da 15 mila a 5 mila.
  Gli articoli 7, 8 e 10 modificano rispettivamente gli articoli 51, 54 e 62 dello Statuto, sostituendo l’«insieme degli enti locali», individuato nel testo vigente come «province e comuni», con la nuova definizione del complesso degli enti locali della Regione: comuni anche nella forma di città metropolitane. Ricorda che gli ambiti di intervento dei suddetti articoli concernono rispettivamente: le entrate della regione e la possibilità per la regione di istituire tributi propri in armonia col sistema tributario dello Stato e degli enti locali (articolo 51); possibilità per la regione di assegnare agli enti locali una quota delle entrate regionali al fine di adeguare le loro finanze al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi (articolo 54); funzioni del Commissario di Governo nella regione che ha il compito, tra l'altro, di vigilare sull'esercizio da parte della regione e degli enti locali delle funzioni delegate dallo Stato (articolo 62).
  L'articolo 9 sostituisce l'articolo 59 dello Statuto che attiene agli enti locali, nel senso di stabilire che sono i comuni, anche nella forma di città metropolitane, la base dell'ordinamento degli enti locali della regione e che i medesimi comuni sono enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione e dallo Statuto.
  L'articolo 12 reca «Disposizioni transitorie» e stabilisce al comma 1 la soppressione delle province della regione Friuli-Venezia Giulia esistenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale, a decorrere dalla data stabilita con legge regionale e, comunque, non prima della scadenza naturale del mandato dei rispettivi organi elettivi già in carica. La medesima legge regionale è chiamata, ai sensi del comma 2, a disciplinare il trasferimento delle funzioni delle province ai comuni, anche nella forma di città metropolitane, o alla regione. Sempre con legge regionale dovranno essere disciplinati la conseguente attribuzione delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, nonché la successione nei rapporti giuridici. Il comma 3 infine stabilisce che fino alla data di soppressione, le province continuano a essere disciplinate dalla normativa previgente.
  Quanto al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, osserva che l'articolo 116, primo comma, della Costituzione prevede che gli statuti delle cinque Regioni ad autonomia speciale siano adottati con legge costituzionale. Tali statuti possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione per l'approvazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali. Ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia (come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale n. 2 del 2001) per la modifica dello statuto speciale si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali (articolo 138 della Costituzione). L'iniziativa, oltre che al Governo e ai parlamentari, appartiene anche al Consiglio regionale. Le suddette norme dispongono inoltre che le proposte di modificazione di iniziativa governativa o parlamentare sono trasmesse dal Governo al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. Le modificazioni allo statuto approvate dalle Camere non sono comunque sottoposte a referendum nazionale (anche nell'ipotesi in cui vengano approvate a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera in seconda deliberazione).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Gian Luigi Gigli, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Pag. 55

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie.
Doc. XXII, n. 65 Lupi.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell’ 8 giugno 2016.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) ritiene che il tema in oggetto sia di evidente importanza coinvolgendo argomenti connessi alla convivenza civile e all'integrazione sociale, questioni giudicate di grande attualità, anche alla luce dei fenomeni di urbanizzazione che impongono di ridefinire i perimetri delle città e delle loro periferie. Soffermandosi sul contenuto del provvedimento, ritiene che esso proponga una correlazione eccessiva e troppo stretta tra il tema della sicurezza e del degrado e quello dell'immigrazione, argomenti sui quale andrebbe svolta una riflessione più profonda. Si chiede, inoltre, se non sia il caso di estendere i compiti della Commissione di inchiesta, includendo anche quello di monitorare lo stato di attuazione dei programmi di recupero delle periferie già elaborati a livello locale, quantificando inoltre le risorse a tal fine stanziate.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.
C. 1529 Rampelli, C. 1825 Naccarato, C. 1895 Polverini, C. 1935 Sandra Savino, C. 2020 Guidesi, C. 2406 Lombardi, C. 3164 Cirielli e C. 3396 Greco.
(Seguito dell'esame e rinvio)

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2016.

  Emanuele COZZOLINO (M5S), rileva preliminarmente che la proposta di legge C. 2406 Lombardi «Disposizioni concernenti il coordinamento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia amministrativa locale nonché l'attuazione di politiche integrate per la sicurezza», di cui è cofirmatario, è stata depositata a maggio del 2014, ma che la sua elaborazione è precedente all'approvazione della legge n. 56 del 2014, la cosiddetta legge Delrio. Osserva che la proposta di legge, dunque, non affronta la questione della riorganizzazione della polizia locale alla luce della nuova distribuzione delle funzioni amministrative dei diversi Enti e che, peraltro, essa dovrà essere rivista anche in caso di esito positivo del referendum costituzionale di ottobre.
  Evidenzia tuttavia che l'obiettivo della proposta in oggetto, denunciato dal titolo stesso, è quello di dettare una disciplina che coordini i poteri dei vari livelli istituzionali in materia di pubblica sicurezza e di polizia amministrativa locale; lo scopo è cioè quello di attuare politiche integrate per la sicurezza, rispondendo ad un'esigenza sempre più sentita da parte dei cittadini, i quali chiedono con insistenza di incrementare mezzi e risorse per sentirsi più sicuri.
  Sottolinea che la polizia locale è individuata da molte regioni come l'insieme delle polizie municipali e provinciali. Osserva altresì che la sicurezza di un Paese parte dal basso, cioè dal rispetto delle più banali regole del vivere comune: i regolamenti urbani, commerciali, edilizi e stradali sono il corollario di una materia più estesa che arriva fino alla disciplina penale dell'ordine pubblico. Si tratta quindi di una tematica vasta e complessa che richiede una riflessione approfondita ma improcrastinabile da parte del legislatore.
  Ricorda che gli operatori di polizia locale in Italia sono oltre 60.000, una forza che vanta un rapporto privilegiato con il tessuto sociale delle nostre città; tuttavia, questa forza non sempre è impiegata nel migliore dei modi, anche perché manca uno strumento legislativo adeguato, fermo ancora ad una legge quadro datata, la Pag. 56legge 7 marzo 1986, n. 65, e ampiamente superata nei fatti e nelle consuetudini, oltre che nelle pronunce giurisprudenziali e nelle direttive del Ministero dell'interno. Va considerato anche che la necessità di unire gli sforzi delle varie Forze dell'ordine in un impegno sinergico nel controllo del territorio rende sempre più necessario, non solo culturalmente ma anche tecnologicamente, un uso ampio uso di forme di coordinamento fra i vari soggetti; c’è bisogno di un dialogo comune che metta tutti nelle condizioni di avere ruoli definiti e chiari.
   È necessario dunque, nel rispetto delle autonomie locali, definire un quadro normativo all'interno del quale le regioni stesse debbano legiferare nella loro autonomia, ma in presenza di alcune condizioni omogenee nell'intero territorio nazionale. Pur lasciando alle regioni, alle province – o a quello che ne rimane – ed ai comuni il loro spazio, vanno quindi stabilite alcune ben definite e precise caratteristiche, affinché un agente di polizia locale sia, da Agrigento a Bolzano, riconosciuto dal cittadino per un profilo base identico e certo dal punto di vista giuridico e professionale. Infatti, gli agenti di polizia locale si trovano ad operare in condizioni professionali che variano completamente da comune a comune, sia in termini di formazione che di equipaggiamenti e dotazioni, rendendo spesso difficile il coordinamento con le altre Forze dell'ordine e la riconoscibilità dei loro compiti da parte del cittadino, ad eccezione ovviamente della classica attività contravvenzionale. Ma in particolare gli operatori delle polizie locali hanno in diverse occasioni espresso il bisogno di una chiara e moderna definizione del loro ruolo, che rende di conseguenza necessaria, in primo luogo, una contrattazione separata dal contratto nazionale degli enti locali, dai quali la tipologia professionale (turnazioni, servizi festivi e notturni, di disagio e di ordine pubblico, solo per fare alcuni esempi) si distingue nettamente. È poi necessario definire: la funzione di polizia giudiziaria, in particolare senza limiti temporali, territoriali e di materia per gli agenti; l'attribuzione della funzione di pubblica sicurezza su tutto il territorio nazionale; l'applicazione delle misure normative previste per il personale delle Forze di polizia dello Stato in materia previdenziale e infortunistica (assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari (accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata); garantire l'accesso del personale della polizia locale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno e alle banche dati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione civile. Sarebbe infine auspicabile l'adozione di criteri di selezione, addestramento, affidabilità, attribuzione di qualifiche e trattamento economico pari alle altre forze di polizia. Osserva, inoltre, che, in relazione ai singoli contesti locali, le autorità devono poter intervenire sugli equipaggiamenti specifici e eventualmente gestire le realtà opportunamente accorpate.
  Nell'approvazione di una legge che raccolga le istanze avanzate dai soggetti interessati, va tenuto presente che il criterio su cui basare la nuova disciplina deve essere la centralità delle funzioni istituzionali rispetto al referente dell'ente di appartenenza (il comune o la provincia, anziché lo Stato). Solo così, infatti, si realizzerebbe quell'esigenza di giustizia e di equità fortemente avvertita, essendo obiettivamente inconcepibile che, a parità di poteri, doveri e, non in ultimo, rischi, la linea del discrimine passa ancora per la differenza amministrativa del datore di lavoro.
  Sottolinea infine che l'obiettivo della proposta di legge presentata dal suo gruppo è quello di rimuovere le difficoltà che ostacolano lo svolgimento quotidiano dei numerosi compiti che lo Stato ha imposto ai poliziotti locali che ogni giorno con orgoglio tutelano tutti i cittadini.

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  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano.
C. 56 cost. Alfreider.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2015.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che, come convenuto nella seduta del 13 ottobre 2015, sono stati richiesti, ai sensi dell’ articolo 103 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto del 1972, n. 670), così come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 2001, i prescritti pareri del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali sulla proposta di legge costituzionale C. 56.
  Informa che la Ministra per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, con lettera del 5 maggio 2016, i pareri espressi, in data 5 aprile 2016, dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano. In particolare, il Consiglio della Provincia autonoma di Trento ha espresso sul provvedimento parere favorevole con un'osservazione e il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ha espresso parere favorevole.
  Non essendo ancora stato trasmesso il parere del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 14 giugno 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
Emendamenti C. 3773 Governo, approvato dal Senato.

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