CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 giugno 2016
652.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIORGIS.

  La seduta comincia alle 14.30.

Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).
C. 3594 Governo – Rel. Monchiero.

(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).
(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Giovanni MONCHIERO, relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, che delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di contrasto alla povertà, di razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e di quelle di natura previdenziale sottoposte alla prova dei mezzi, nonché di riordino del sistema degli interventi e dei servizi sociali. Al riguardo, osserva che le maggiori criticità poste dal disegno di legge, oltre a quelle spesso riscontrate dal Comitato con riferimento alle disposizioni che intervengono sul computo dei termini per l'esercizio della delega principale e di quella correttiva, riguardano la formulazione dei principi e dei criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa alla razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e previdenziale. A tale proposito, segnala infatti che, mentre l'AIR indica puntualmente le prestazioni che si intendono razionalizzare, tale indicazione non è contenuta nel disegno di legge di delega che, sotto questo profilo, risulta alquanto generico.
  Conclusivamente, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminata la proposta di legge n. 3594 e rilevato che:
  sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:
   il disegno di legge, che si compone di un articolo unico, reca un contenuto puntuale Pag. 4e corrispondente al titolo, in quanto delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di contrasto alla povertà, di razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e di quelle di natura previdenziale sottoposte alla prova dei mezzi, nonché di riordino del sistema degli interventi e dei servizi sociali;
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   l'unico articolo del disegno di legge individua, al comma 1, tre distinti oggetti della delega, mentre i commi 2, 3 e 4 dettano i principi e criteri direttivi per ciascuno di essi; in relazione alla formulazione di tali principi e criteri direttivi, taluni di essi appaiono già definiti e non sembrano necessitare di ulteriori specificazioni ai fini della loro applicabilità. In particolare, al comma 2, riguardante l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, i principi e criteri contenuti alle lettere a) c), e d) fanno sistema con l'articolo 1, commi 386 e 387, della legge n. 208 del 2015 – che, in attuazione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, reca una serie di misure in parte coincidenti o comunque connesse a quelle indicate nelle sopracitate lettere; di immediata applicabilità appaiono altresì i principi e i criteri direttivi contenuti alle lettere b) ed e) del comma 4, recanti, rispettivamente, attribuzione di funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e previsione della promozione di accordi territoriali;
   il principio e criterio direttivo contenuto alla lettera a) del comma 3 (delega volta alla razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e di quelle di natura previdenziale sottoposte alla prova dei mezzi), meriterebbe invece un'ulteriore specificazione, anche alla luce dei contenuti della stessa relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione AIR, dove vengono esplicitate le principali prestazioni che si intendono razionalizzare;
  sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   con riferimento al computo dei termini per l'esercizio della delega, il disegno di legge, all'articolo 1, comma 1, prevede che la delega al Governo debba essere esercitata nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge all'esame; al riguardo, il comma 5 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di tre mesi, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta “tecnica dello scorrimento”, che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre segnalato che “appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla ‘tecnica dello scorrimento’ ” e che, in numerose recenti circostanze, a seguito dell'espressione di rilievi in tal senso, sono stati approvati emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi;
   il disegno di legge, al comma 7, dispone inoltre che l'adozione di eventuali decreti legislativi correttivi e integrativi debba avvenire “Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo”, utilizzando dunque una formulazione che genera incertezza circa il termine ultimo per l'esercizio della delega integrativa e correttiva, e che dovrebbe essere sostituito con un termine certo;
   infine, il disegno di legge reca sia l'analisi tecnico-normativa (ATN) sia l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); Pag. 5
   ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   all'articolo 1, comma 3, lettera a), che reca un principio e criterio direttivo di delega che appare formulato in modo generico, al fine di circoscrivere adeguatamente la discrezionalità del legislatore delegato, si provveda a meglio specificarlo, anche alla luce dei contenuti della stessa relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione AIR;
  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   per quanto detto in premessa, al fine di meglio individuare il termine ultimo per l'esercizio della delega principale, al comma 5, si valuti la soppressione del terzo periodo, che consente il ricorso alla “tecnica dello scorrimento” del termine per l'esercizio della delega, contestualmente individuando in modo univoco, al comma 1, il termine ultimo per il suo esercizio;
   analogamente, al fine di individuare con certezza il termine ultimo per l'esercizio della delega correttiva ed integrativa, al comma 7, si valuti di individuare il suddetto termine facendo riferimento alla somma del termine ultimo per l'esercizio della delega principale e di quello fissato per la delega integrativa e correttiva (6 + 12 mesi).

  Il Comitato osserva altresì quanto segue:
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   per quanto detto in premessa, si valuti l'opportunità di riformulare i principi e i criteri direttivi contenuti alle lettere a), c), e d) del comma 2 in termini di norme direttamente applicabili ed in forma di novelle all'articolo 1, commi 386 e 387 della legge n. 208 del 2015.»

  Andrea GIORGIS, presidente, pur condividendo la proposta di parere del relatore nel suo complesso, suggerisce di riflettere sulla formulazione della condizione con la quale si richiede di specificare il principio e criterio direttivo contenuto all'articolo 1, comma 3, lettera a).
  L'attuale formulazione del rilievo potrebbe infatti lasciar intendere che il Comitato – al fine di circoscrivere la discrezionalità del Governo nell'esercizio della delega – inviti le Commissioni ad integrare i contenuti del principio e criterio in questione con gli elementi desumibili dall'AIR: un'indicazione di questo genere non può tuttavia competere all'organo in quanto di merito. Il rilievo potrebbe pertanto essere riformulato evidenziando che, al fine di specificare i contenuti del principio e del criterio direttivo, le Commissioni possano fare riferimento alle indicazioni contenute nell'AIR, ovvero discostarsene.
  Osserva infine l'opportunità di evidenziare nel rilievo che anche l'oggetto della delega per la razionalizzazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali appare formulato in modo generico.

  Giovanni MONCHIERO, relatore, condividendo l'osservazione del collega Giorgis, ritiene preferibile che con il rilievo in questione il Comitato si limiti ad invitare le Commissioni a specificare maggiormente il principio e criterio direttivo della delega per la razionalizzazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali senza fare alcun riferimento alle indicazioni in tal senso contenute nell'AIR.
  Formula quindi la seguente nuova proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminata la proposta di legge n. 3594 e rilevato che:
  sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:
   il disegno di legge, che si compone di un articolo unico, reca un contenuto puntuale Pag. 6e corrispondente al titolo, in quanto delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di contrasto alla povertà, di razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e di quelle di natura previdenziale sottoposte alla prova dei mezzi, nonché di riordino del sistema degli interventi e dei servizi sociali;
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   l'unico articolo del disegno di legge individua, al comma 1, tre distinti oggetti della delega, mentre i commi 2, 3 e 4 dettano i principi e criteri direttivi per ciascuno di essi; in relazione alla formulazione di tali principi e criteri direttivi, taluni di essi appaiono già definiti e non sembrano necessitare di ulteriori specificazioni ai fini della loro applicabilità. In particolare, al comma 2, riguardante l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, i principi e criteri contenuti alle lettere a), c), e d) fanno sistema con l'articolo 1, commi 386 e 387, della legge n. 208 del 2015 – che, in attuazione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, reca una serie di misure in parte coincidenti o comunque connesse a quelle indicate nelle sopracitate lettere; di immediata applicabilità appaiono altresì i principi e i criteri direttivi contenuti alle lettere b) ed e) del comma 4, recanti, rispettivamente, attribuzione di funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e previsione della promozione di accordi territoriali;
   il principio e criterio direttivo contenuto alla lettera a) del comma 3 (delega volta alla razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e di quelle di natura previdenziale sottoposte alla prova dei mezzi), meriterebbe invece un'ulteriore specificazione, anche alla luce dei contenuti della stessa relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione AIR, dove vengono esplicitate le principali prestazioni che si intendono razionalizzare;
  sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   con riferimento al computo dei termini per l'esercizio della delega, il disegno di legge, all'articolo 1, comma 1, prevede che la delega al Governo debba essere esercitata nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge all'esame; al riguardo, il comma 5 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di tre mesi, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta “tecnica dello scorrimento”, che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre segnalato che “appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla ‘tecnica dello scorrimento’ ” e che, in numerose recenti circostanze, a seguito dell'espressione di rilievi in tal senso, sono stati approvati emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi;
   il disegno di legge, al comma 7, dispone inoltre che l'adozione di eventuali decreti legislativi correttivi e integrativi debba avvenire «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo», utilizzando dunque una formulazione che genera incertezza circa il termine ultimo per l'esercizio della delega integrativa e correttiva, e che dovrebbe essere sostituito con un termine certo;
   infine, il disegno di legge reca sia l'analisi tecnico-normativa (ATN) sia l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); Pag. 7
   ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   all'articolo 1, comma 3, lettera a), che reca un principio e criterio direttivo di delega che appare formulato in modo generico, al fine di circoscrivere adeguatamente la discrezionalità del legislatore delegato, si provveda a meglio specificarlo, nonché a meglio definire l'oggetto della stessa delega come definito dal comma 1, lettera b) del medesimo articolo;
  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   per quanto detto in premessa, al fine di meglio individuare il termine ultimo per l'esercizio della delega principale, al comma 5, si valuti la soppressione del terzo periodo, che consente il ricorso alla “tecnica dello scorrimento” del termine per l'esercizio della delega, contestualmente individuando in modo univoco, al comma 1, il termine ultimo per il suo esercizio;
   analogamente, al fine di individuare con certezza il termine ultimo per l'esercizio della delega correttiva ed integrativa, al comma 7, si valuti di individuare il suddetto termine facendo riferimento alla somma del termine ultimo per l'esercizio della delega principale e di quello fissato per la delega integrativa e correttiva (6 + 12 mesi).

  Il Comitato osserva altresì quanto segue:
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   per quanto detto in premessa, si valuti l'opportunità di riformulare i principi e i criteri direttivi contenuti alle lettere a), c), e d) del comma 2 in termini di norme direttamente applicabili ed in forma di novelle all'articolo 1, commi 386 e 387 della legge n. 208 del 2015.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi.
C. 3209, approvata dal Senato – Rel. Formisano.
(Parere alla Commissione VI).

(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Aniello FORMISANO, relatore, illustra brevemente i contenuti del provvedimento all'esame, che delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di riforma della normativa in materia di confidi.
  Al riguardo, dopo aver osservato che lo stesso, in relazione agli ambiti di competenza del Comitato, non presenta alcun aspetto problematico, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminata la proposta di legge n. 3209 e rilevato che:
    la proposta di legge, che si compone di un unico articolo, reca un contenuto puntuale e corrispondente al titolo, in quanto delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di riforma della normativa in materia di confidi;
    l'unico articolo della proposta di legge, al comma 1, individua analiticamente i principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, da esercitare nel breve termine di sei mesi, mentre, al comma 2, disciplina le procedure, prevedendo, tra l'altro, l'espressione del parere da parte Pag. 8delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, e l'onere per il Governo, qualora non intenda conformarsi ai suddetti pareri, di trasmettere nuovamente il testo alle Camere con osservazioni ed eventuali modificazioni, perché su di esso venga espresso, sempre nel termine di trenta giorni, un nuovo parere;
   ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 14.55.