CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 giugno 2016
652.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali.
C. 3759 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 giugno scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Fragomeli, ha illustrato il contenuto del provvedimento, formulando quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1) che è già stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.
C. 698-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele LODOLINI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla XII Commissione Affari sociali, il testo unificato delle proposte di legge C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.
  In merito ricorda innanzitutto che il provvedimento è già stato esaminato in sede consultiva dalla Commissione Finanze nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, esprimendo su di esso, nella seduta del 23 settembre 2015, parere favorevole con 3 osservazioni, con le quali si rilevava l'opportunità di apportare talune correzioni di carattere eminentemente tecnico ad alcune disposizioni tributarie agevolative recate dall'articolo 6, in larga parte accolte nel prosieguo dell'esame.
  Passando a sintetizzare il contenuto del provvedimento, che si compone di 10 articoli, con particolare riferimento alle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, l'articolo 1, modificato dal Senato, indica, al comma 1, le principali le finalità della legge che, in attuazione dei principi stabiliti in materia dagli articoli 2, 30, 32 e 38 della Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è volta a favorire il benessere, l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità.
  In particolare, ai sensi del comma 2, essa disciplina misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, in quanto mancanti dei genitori o perché gli stessi non sono in grado di «fornire l'adeguato sostegno genitoriale». Quest'ultima locuzione è stata inserita nel corso dell'esame in sede referente da parte della 11a Commissione del Senato, in luogo del riferimento all'impossibilità di «sostenere le responsabilità» dell'assistenza. Le predette misure sono integrate nel progetto individuale per le persone disabili di cui all'articolo 14 della legge n. 328 del 2000 e sono assicurate attraverso la progressiva presa in carico della persona già durante l'esistenza in vita dei genitori; come specificato a seguito di una modifica approvata dalla 11a Commissione del Senato, tali misure sono definite con il coinvolgimento dei soggetti interessati e nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi; il comma 3, anch'esso modificato al Senato, prevede misure di agevolazione per i seguenti negozi o atti giuridici, se destinati in favore di disabili gravi: erogazioni da parte di soggetti privati; stipulazione di polizze assicurative; costituzione di trust. Durante l'esame al Senato sono state altresì aggiunte ulteriori fattispecie giuridiche che la proposta di legge è volta ad agevolare: la costituzione di vincoli di destinazione di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri; la costituzione di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche in favore di alcune organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza.
  L'articolo 2 reca la definizione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio.
  In particolare, il comma 1 stabilisce che, nell'ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 68 del 2011, sono definiti i Pag. 258livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione (la quale attribuisce appunto allo Stato legislazione esclusiva circa la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale).
  Durante l'esame al Senato, è stata introdotta una norma volta a prevedere che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente) assicurano l'assistenza sanitaria e sociale ai disabili gravi privi del sostegno familiare di cui all'articolo 1, comma 2, anche mediante l'integrazione tra le relative prestazioni e la collaborazione con i comuni e garantiscano i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione.
  Ai sensi del comma 2, nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, definisce con decreto gli obiettivi di servizio da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo istituito dall'articolo 3 della legge.
  L'articolo 3, comma 1, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 2, comma 2, il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, la cui dotazione è determinata dall'articolo 9, comma 1.
  Ai sensi del comma 2 l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata. La ripartizione delle risorse del Fondo è operata annualmente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con le medesime modalità.
  In base al comma 3 le regioni adottano indirizzi di programmazione e definiscono i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, le modalità di pubblicità dei finanziamenti erogati e di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
  L'articolo 4, modificato dal Senato, indica le finalità del Fondo istituito dall'articolo 3, che sono, in particolare:
   a) l'attivazione di programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione, di supporto alla domiciliarità in residenze o gruppi-appartamento, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità grave;
   b) la realizzazione di interventi per la permanenza temporanea in soluzioni abitative extrafamiliari per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza; nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che tali soluzioni devono essere realizzate «ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilità grave», nonché «nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi»;
   c) la realizzazione di interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave, volti alla creazione di strutture alloggiative di tipo familiare o di analoghe soluzioni residenziali previste dalle normative regionali;
   d) lo sviluppo di programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave.

  Il comma 2 prevede che al finanziamento dei predetti programmi e interventi, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono compartecipare Pag. 259le regioni, gli enti locali e gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone disabili e le famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1.
  Per quanto riguarda le disposizioni del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli 5 (ex 4-bis) e 6.
  L'articolo 5, modificato dal Senato, integra l'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, innalzando da 530 a 750 euro la detraibilità a fini IRPEF delle spese sostenute per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 104. La norma specifica che la previsione agevolativa si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.
  Rammenta che l'attuale formulazione della predetta lettera f) del comma 1 dell'articolo 15 del TUIR prevede che i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, per un importo complessivamente non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché a euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente. La norma specifica che le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'ISVAP, e che, per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta.
  Ricorda inoltre che il citato articolo 4 della legge n. 104 affida gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, alle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
  Il comma 2 rinvia, per quanto riguarda la copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 35,7 milioni di euro per l'anno 2017 e in 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, alle previsioni dell'articolo 9.
  Sempre con riferimento alle previsioni di interesse della Commissione Finanze, segnala l'articolo 6, modificato al Senato alla luce delle nuove disposizioni contenute al comma 3 dell'articolo 1, il quale reca norme in materia di istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione.
  In dettaglio, il comma 1 prevede che i beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 104, sono esenti dall'imposta di successione e donazione a decorrere dal 1o gennaio 2017 (come specificato dal comma 10).
  Al riguardo è stata sostanzialmente accolta l'osservazione contenuta alla lettera a) del parere reso dalla Commissione Pag. 260Finanze in prima lettura, con la quale si chiedeva di riformulare il predetto comma 1, ai fini di una migliore redazione tecnica della disposizione.
  Il comma 2 subordina tale esenzione alla condizione che il trust ovvero i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave in favore delle quali sono istituiti. La norma specifica inoltre che la suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione.
  Il comma 3 stabilisce le ulteriori condizioni che devono sussistere, congiuntamente, per fruire delle medesime esenzioni ed agevolazioni. In particolare, si richiede che il negozio giuridico:
   sia fatto per atto pubblico;
   identifichi in modo univoco i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli, descriva funzionalità e bisogni dei disabili beneficiari, indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni degli stessi soggetti, comprese le attività volte a ridurne il rischio di istituzionalizzazione;
   individui gli obblighi del trustee, del gestore o del fiduciario, rispetto al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che deve promuovere in favore del disabile grave, nonché gli obblighi e le modalità di rendicontazione;
   contempli come beneficiari esclusivamente persone con disabilità grave;
   destini i beni esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali oggetto del medesimo negozio giuridico;
   identifichi il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del trustee, del gestore o del fiduciario;
   stabilisca il termine finale di durata del trust o del vincolo di destinazione o del fondo speciale nella data della morte del disabile;
   definisca la destinazione del patrimonio residuo.

  Al riguardo è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera b) del parere espresso dalla Commissione Finanze in occasione dell'esame in prima lettura, con la quale, con riferimento alla formulazione dei commi 2 e 3, si segnalava l'opportunità di chiarire se, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui al comma 1, le condizioni elencate dal comma 3 dovessero sussistere congiuntamente con quelle indicate dal comma 2.
  Il comma 4, inserito al Senato, prevede (anche in questo caso per il periodo decorrente dal 1o gennaio 2017, ai sensi del comma 10) che, in caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che abbiano stipulato il negozio giuridico, i trasferimenti dei beni e di diritti reali in favore dei suddetti soggetti godano dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni e che le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applichino in misura fissa.
  In base al comma 5, anch'esso inserito al Senato, resta ferma l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti – alla morte del beneficiario – dei beni e di diritti reali in favore di altri soggetti, diversi da quelli che abbiano stipulato il negozio giuridico; in tal caso, l'imposta è applicata facendo riferimento all'eventuale rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.
  Il comma 6 (ex comma 4) prevede che per i trasferimenti di beni e diritti in favore dei trusts o dei fondi speciali e per gli atti di costituzione dei suddetti vincoli di destinazione le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applichino in misura fissa; ai sensi del comma 10 tali esenzioni ed agevolazioni sono concesse a decorrere dal 1o gennaio 2017.
  Il comma 7 (ex comma 5) dispone che gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti Pag. 261dal trustee, dal gestore o dal fiduciario siano esenti dall'imposta di bollo; anche tale esenzione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017 (sempre in base al comma 10).
  In base al comma 8 (ex comma 6), in caso di conferimento di immobili, o di diritti reali sugli stessi immobili, nei trust o nei fondi speciali, i comuni possono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, applicare agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.
  Rileva come, con riferimento a tale disposizione, sia stata accolta l'osservazione contenuta alla lettera c) del parere espresso dalla Commissione Finanze in prima lettura, con la quale, tenendo conto del fatto che il trust non risulta compreso tra i soggetti passivi dell'IMU, si rilevava l'opportunità di riformulare la disposizione specificando che i comuni possono stabilire aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini IMU «per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.»
  Il comma 9 (ex comma 7) riconosce, a decorrere dal periodo di imposta 2016 (in base a quanto previsto dal comma 10), la deducibilità dal reddito complessivo del soggetto privato, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005, delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti dei trusts o dei fondi speciali, entro il duplice limite del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e di 100.000 euro annui.
  In merito, ricorda che il predetto articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 35 prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
  Il comma 10 (ex comma 8) stabilisce che le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017, mentre le agevolazioni di cui al comma 9 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2016.
  Il comma 11 (ex comma 9) rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la definizione delle modalità di attuazione dell'articolo 6.
  Il comma 12 (ex comma 10) quantifica le minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e 7, che sono valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, nonché quelle derivanti dal comma 9, che sono invece valutate in 6,258 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,650 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
  Ai sensi dell'articolo 7 la Presidenza del Consiglio dei ministri è chiamata ad avviare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della legge.
  L'articolo 8 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmetta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della legge.
  L'articolo 9, comma 1, modificato dal Senato, stabilisce che la dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e alle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, valutate complessivamente in Pag. 26251,958 milioni di euro per l'anno 2017 e in 34,050 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede:
   ai sensi della lettera a), quanto a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare;
   ai sensi della lettera b), quanto a 258.000 euro per l'anno 2017 e a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  In base al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle minori entrate determinate dagli articoli 5 e 6: le eventuali risorse corrispondenti all'eventuale minore esigenza di copertura delle predette minori entrate, valutata in via strutturale sulla base delle risultanze del monitoraggio delle medesime minori entrate e quantificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono, a decorrere dall'anno di quantificazione, nel Fondo di cui all'articolo 3.
  L'articolo 10 regola l'entrata in vigore della legge.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 2), la quale è già stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nella mattinata odierna.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.
C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

  La seduta prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che non sono state presentate proposte emendative alle parti del provvedimento di competenza della Commissione Finanze.

  Paolo PETRINI (PD), relatore, avverte di aver formulato una proposta di relazione favorevole sul provvedimento (vedi allegato 3), la quale è già stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

  La Commissione approva la proposta di relazione favorevole formulata dal relatore.

  La Commissione nomina quindi il deputato Petrini quale relatore presso la XIV Commissione.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.50.

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