CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 giugno 2016
651.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 15.10.

Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi.
C. 3209, approvata dal Senato, C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Marco Di Maio 1.1, 1.9 e 1.20 (vedi allegato).

  Michele PELILLO (PD), relatore, ribadisce l'invito al ritiro di tutte le proposte emendative già espresso nel corso della precedente seduta di esame.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

  Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 1.2, volto a specificare la previsione contenuta alla lettera a) del comma 1, la quale prevede, tra i criteri direttivi della delega per la riforma dei confidi, il rafforzamento della loro patrimonializzazione, in linea con i requisiti imposti dalla regolamentazione prudenziale europea.
  In tale ambito, pur condividendo l'obiettivo di stabilire corretti requisiti di Pag. 74patrimonializzazione per i confidi, l'emendamento propone l'introduzione di un congruo termine per l'adeguamento, da parte dei confidi, ai nuovi requisiti patrimoniali, così da evitare il rischio di una riduzione del numero dei confidi, i quali, a fronte della già difficile situazione finanziaria attuale e della crisi di liquidità in cui alcuni di essi si trovano, sarebbero tenuti ad adeguarsi in tempi eccessivamente ristretti ai predetti nuovi e più stringenti requisiti patrimoniali.

  La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.2.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra le finalità del proprio emendamento 1.3, il quale, in vista dell'obiettivo generale, perseguito dal gruppo M5S, di realizzare la separazione tra banche d'affari e banche commerciali, intende introdurre, tra i criteri della delega recata dal provvedimento, il principio in base al quale i confidi possono detenere partecipazioni solo nelle banche commerciali.

  La Commissione respinge l'emendamento Villarosa 1.3.

  Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 1.4, il quale è finalizzato a introdurre, tra i principi della delega, la previsione, nell'ambito di ciascun territorio di competenza, di una diversificazione delle categorie di soggetti fruitori della garanzia dei confidi. Tale criterio intende evitare il rischio che, a causa della concentrazione della concessione di garanzie a favore di una stessa categoria merceologica, i confidi siano eccessivamente esposti nei confronti di determinati comparti produttivi.

  La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.4.

  Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 1.5, il quale presenta analoghe finalità rispetto al suo emendamento 1.4, essendo volto a scongiurare il rischio dell'eccessiva concentrazione della concessione di garanzia di crediti da parte di un confidi nei confronti di un determinato comparto produttivo.

  La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.5.

  Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 1.6, con il quale si intende specificare che il rating del confidi non può essere superiore a quello della maggioranza dei propri soci, a meno che non si versino garanzie reali liquide o in titoli.

  La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.6.

  Dino ALBERTI (M5S), con riferimento al proprio emendamento 1.7, rileva come esso sia volto a sopprimere, dalla lettera b) del comma 1, il divieto di previsione di vincoli territoriali nell'ambito del principio di delega relativo alla disciplina delle modalità di contribuzione degli enti pubblici finalizzate alla patrimonializzazione dei confidi.
  Ritiene infatti importante stabilire un criterio teso a stabilire il necessario collegamento territoriale tra gli enti pubblici che contribuiscono alla patrimonializzazione dei confidi e l'ambito di operatività territoriale dei confidi stessi.

  La Commissione respinge l'emendamento Alberti 1.7.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il proprio emendamento 1.8, il quale, nell'ambito del criterio di delega relativo alle modalità di contribuzione degli enti pubblici alla patrimonializzazione dei confidi, intende introdurre la previsione della creazione di una banca d'investimento pubblica autorizzata al finanziamento delle imprese in difficoltà mediante l'ausilio delle garanzie concesse dai confidi, la quale possa costituire, più in generale, uno strumento di politica economica orientata al sostegno delle piccole e medie imprese.

  La Commissione respinge l'emendamento Villarosa 1.8.

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  Dino ALBERTI (M5S), con riferimento al proprio emendamento 1.10, fa presente come esso sia volto a introdurre criteri di riordino dell'operatività del Fondo centrale di garanzia, introducendo un sistema di rating interno, tale da aumentare la copertura di garanzia proporzionalmente al grado di rischio dei soggetti finanziati e di evitare forme di concorrenza improprie tra il Fondo centrale di garanzia e i confidi.
  Nel rilevare come tale proposta emendativa prenda spunto da numerose osservazioni in tal senso espresse dai soggetti ascoltati durante il ciclo di audizioni svolto ai fini dell'esame del provvedimento, auspica che essa possa essere presa in considerazione dalla maggioranza. Sottolinea infatti come l'emendamento sia volto a equilibrare il sistema di accesso ai diversi strumenti di garanzia, prevedendo che il Fondo centrale di garanzia concentri la sua azione di sostegno sulle imprese che hanno maggiori difficoltà ad accedere al finanziamento bancario, e favorendo così la possibilità per i confidi di concedere garanzie a favore delle imprese che versino in buone condizioni finanziarie.

  La Commissione respinge l'emendamento Alberti 1.10.

  Dino ALBERTI (M5S), illustra il proprio emendamento 1.11, il quale intende inserire tra i principi di delega l'eliminazione di ogni possibile limitazione dell'operatività del Fondo centrale di garanzia attualmente prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 112 del 1998, la quale stabilisce che, con delibera della Conferenza unificata, sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il Fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi.
  Nel sottolineare come l'impegno del M5S, attraverso numerose iniziative politiche, abbia già consentito di migliorare nettamente il funzionamento PMI del Fondo di garanzia per il microcredito, evidenzia come la proposta emendativa intenda migliorare l'operatività anche del Fondo di garanzia per le PMI, eliminando una previsione che, oltre a creare un'ingiustificata disomogeneità tra le regioni del Paese, costituisce una stortura del sistema e un vincolo irragionevole, in quanto limita l'accesso delle PMI al Fondo centrale di garanzia, costringendo in sostanza le imprese a passare attraverso i confidi regionali per poter accedere al Fondo di garanzia.

  La Commissione respinge l'emendamento Alberti 1.11.

  Daniele PESCO (M5S) illustra le finalità del proprio emendamento 1.12, il quale intende esplicitare il criterio per cui il riordino dei criteri di accesso al Fondo centrale di garanzia deve condurre alla predisposizione di un sistema che consenta una maggiore facilità di accesso al Fondo stesso per le micro, piccole e medie imprese.

  La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.12.

  Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 1.13, il quale intende superare le difficoltà che i confidi attualmente incontrano nel disporre di informazioni adeguate circa la salute delle imprese che richiedono la loro garanzia, in modo da ridurre il rischio sopportato dai confidi stessi nel rilasciare le garanzie. Ritiene quindi che l'emendamento meriti di essere approvato, in quanto esso completa opportunamente la delega legislativa conferita dal provvedimento.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI propone ai presentatori di ritirare l'emendamento 1.13 e di trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno.

  Daniele PESCO (M5S) insiste per la votazione del suo emendamento 1.13.

  La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.13.

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  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il proprio emendamento 1.14, il quale intende modificare la formulazione della lettera d) del comma 1, relativa al divieto per i confidi di utilizzare taluni strumenti finanziari, sostituendo, in tale ambito, la dizione «strumenti finanziari complessi» con quella «strumenti finanziari strutturati», che appare più opportuna onde evitare che i confidi stessi possano ricorrere a strumenti derivati. Si dichiara comunque disponibile a riformulare l'emendamento, ampliandone la portata, facendo riferimento sia agli strumenti finanziari complessi sia agli strumenti finanziari strutturati.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI ritiene che la dizione «strumenti finanziari complessi» sia più ampia di quella «strumenti finanziari strutturati». Si dichiara peraltro disponibile ad accogliere un ordine del giorno in tale materia, qualora l'emendamento 1.14 venisse ritirato.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritira il proprio emendamento 1.14, riservandosi di trasformarlo in ordine del giorno nel corso della discussione in Assemblea.

  Dino ALBERTI (M5S) illustra il proprio emendamento 1.15, il quale intende integrare i principi di delega nel senso di facilitare l'accesso allo strumento della cogaranzia, prestata da più soggetti rispetto al medesimo credito.

  La Commissione respinge l'emendamento Alberti 1.15.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il proprio emendamento 1.16, il quale, nell'ambito del criterio direttivo che prevede il contenimento dei costi, elimina il riferimento agli intermediari finanziari, in modo da focalizzare l'obiettivo della predetta riduzione dei costi ai soli confidi. Rileva infatti come l'abbattimento dei costi sostenuti dalle banche spesso non si traduca in una riduzione del costo del credito per le imprese, né in un aumento della disponibilità di credito per queste ultime, ma solo in un vantaggio per le banche stesse.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Villarosa 1.16 e Caparini 1.17.

  Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 1.18, il quale specifica, nell'ambito della delega, l'obiettivo di ridurre in modo significativo il costo per il rilascio delle garanzie.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI si dichiara disponibile ad accogliere un ordine del giorno in merito, qualora l'emendamento 1.18 fosse ritirato.

  Daniele PESCO (M5S) insiste per la votazione del suo emendamento 1.18.

  La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.18.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il proprio emendamento 1.19, il quale, nell'ambito del criterio di delega che prevede il rafforzamento dei criteri di proporzionalità e specificità relativamente all'attività di vigilanza svolta dalla Banca d'Italia, intende specificare come il predetto criterio di delega si riferisca solo alla vigilanza sui confidi e non alla vigilanza sugli altri intermediari finanziari, onde evitare il rischio di un indebolimento dei controlli in materia.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI ribadisce l'invito al ritiro dell'emendamento 1.19, sottolineando come la lettera f) del comma 1, cui la proposta emendativa si riferisce, riguarda solo i confidi vigilati.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) non condivide la considerazione del Viceministro, rilevando come il testo della lettera f) del comma 1 faccia riferimento all'articolo 108 del TUB, il quale riguarda, in generale, la vigilanza su tutti gli intermediari finanziari e non solo sui confidi. Ribadisce pertanto l'opportunità di apportare al testo Pag. 77del provvedimento la modifica proposta dall'emendamento.

  La Commissione respinge l'emendamento Villarosa 1.19.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il proprio emendamento 1.21, il quale aumenta la dotazione finanziaria del Fondo di garanzia per le PMI, individuando la relativa copertura finanziaria attraverso una riduzione della deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari.

  La Commissione respinge l'emendamento Villarosa 1.21.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il proprio emendamento 1.22, il quale intende prevedere che la valutazione degli impatti della garanzia fornita dai confidi sui sistemi economici locali sia affidata agli Osservatori sul credito istituiti presso le prefetture, rafforzando in tal modo un organismo già esistente.

  La Commissione respinge l'emendamento Villarosa 1.22.

  Dino ALBERTI (M5S) illustra il proprio emendamento 1.23, il quale estende il principio, condivisibile, relativo alla valutazione degli impatti della garanzia fornita dai confidi sui sistemi economici locali, prevedendo il coinvolgimento in materia anche delle associazioni di categoria, dell'ISTAT e di altri operatori del settore.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI si dichiara disponibile ad accogliere un ordine del giorno in materia, qualora l'emendamento 1.23 fosse ritirato.

  Dino ALBERTI (M5S) insiste per la votazione del proprio emendamento 1.23.

  La Commissione respinge l'emendamento Alberti 1.23.

  Dino ALBERTI (M5S) illustra il proprio emendamento 1.24, il quale, recependo un'indicazione emersa nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento, prevede di introdurre un monitoraggio dei costi e dei tassi d'interesse praticati dai confidi.

  La Commissione respinge l'emendamento Alberti 1.24.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il proprio emendamento 1.25, il quale intende apportare una correzione di carattere tecnico al comma 2, concernente il meccanismo di adozione dei decreti legislativi di attuazione della delega, sopprimendo il termine entro il quale le Commissioni parlamentari competenti devono esprimere il loro parere sugli schemi di decreto legislativo, nel caso di seconda trasmissione, da parte del Governo, degli schemi di decreto.

  La Commissione respinge l'emendamento Villarosa 1.25.

  Maurizio BERNARDO, presidente, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, avverte che il testo base sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando che l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento è stato fissato dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo per la seduta di lunedì 27 giugno prossimo.

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato nonché istituzione di un'Agenzia nazionale per la loro promozione.
C. 3666 Bernardo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3662).

  La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviato nella seduta del 3 maggio scorso.

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  Maurizio BERNARDO, presidente e relatore, avverte che il deputato Paglia ha chiesto di abbinare la sua proposta di legge C. 3662 alla proposta di legge C. 3666, in quanto attinente a materia analoga.
  Ove la Commissione concordi, si procederà quindi all'abbinamento della proposta di legge C. 3662.

  La Commissione approva la proposta di abbinamento della proposta di legge C. 3662.

  Maurizio BERNARDO, presidente e relatore, ricorda che nel pomeriggio di lunedì 13 giugno prossimo si svolgerà un Seminario istituzionale per approfondire le tematiche affrontate dal provvedimento.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 15.50.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali.
C. 3759 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3759, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015.
  Segnala preliminarmente come la Convenzione italo-cilena si inserisca nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni stipulate dall'Italia, al fine di evitare le doppie imposizioni. In particolare, evidenzia come l'esigenza di dotarsi di una convenzione in materia con la Repubblica del Cile derivi dalla necessità di disciplinare gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche e finanziarie poste in essere tra i soggetti residenti in una delle due Parti contraenti, mirando all'eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione e a un'equilibrata ripartizione tra i due Paesi della materia imponibile.
  La relazione illustrativa del disegno di legge evidenzia, altresì, come la struttura della Convenzione, la quale corrisponde agli standard più recenti del modello elaborato dall'OCSE, potrà costituire un quadro giuridico stabile, che consentirà alle imprese italiane di operare in Cile, nonché di avere rapporti economici e finanziari con soggetti di tale Paese, in condizioni pienamente concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi ad economia avanzata, garantendo contestualmente gli interessi generali tutelati dall'amministrazione finanziaria italiana. Segnala che il titolo e il preambolo della Convenzione rispondono alle recenti raccomandazioni delineate nel corso dei lavori dell'OCSE e del G20 in materia di contrasto dei fenomeni di Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), redatte sulla base del report sulla Action 6 sull'abuso dei trattati e chiariscono che tra gli scopi della Convenzione vi è anche quello di non creare opportunità di elusione o di abuso. Ciò è in linea con la recente disciplina italiana sulla certezza del diritto, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. Pag. 79
  In base all'analisi tecnico-normativa allegata al disegno di legge, nell'ambito della lotta all'evasione e all'elusione fiscale, assumono particolare rilevanza le disposizioni di cui all'articolo 25 in materia di scambio di informazioni, che costituiscono la necessaria base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa tra i due Paesi consentendo, tra l'altro, il superamento del domestic tax interest, nonché del segreto bancario, in conformità con i più recenti standard dell'OCSE in materia di scambi di informazioni e di trasparenza fiscale.
  Inoltre segnala come la formulazione del Titolo e del Preambolo della Convenzione, nonché le clausole contenute nell'articolo 27, che disciplina l'accesso ai benefici convenzionali, rispondano alle recenti raccomandazioni delineate nel corso dei lavori OCSE – G20 in materia di contrasto ai fenomeni di Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), chiarendo che tra gli scopi della Convenzione vi è anche quello di contrastare le opportunità di elusione o abuso delle relative disposizioni.
  Passando al contenuto della Convenzione, essa si compone di 31 articoli e di un Protocollo, che ne forma parte integrante e che contiene alcune precisazioni relative a disposizioni recate da taluni articoli.
  L'articolo 1 individua la sfera soggettiva di applicazione della Convenzione nelle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
  Per quanto attiene alla sfera oggettiva di applicazione, l'articolo 2, al paragrafo 3, precisa che le imposte specificamente considerate per l'Italia sono:
   l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
   l'imposta sul reddito delle società (IRES);
   l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

  La disposizione specifica che tali imposte sono considerate dalla Convenzione anche se riscosse mediante ritenuta alla fonte.
  Per quanto riguarda il Cile si tratta invece delle imposte prelevate ai sensi della legge sull'imposta sul reddito (Ley sombre Impuesto a la renta).
  La disposizione specifica, al paragrafo 4, che la Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura analoga o identica che saranno istituite successivamente alla firma della Convenzione stessa.
  Gli articoli 3, 4 e 5 recano le definizioni delle espressioni utilizzate nella Convenzione.
  In particolare, l'articolo 3 reca le definizioni generali.
  In tale ambito il numero 2) del Protocollo alla Convenzione, con riferimento al paragrafo 1, lettera h), punto ii) dell'articolo 3, per quanto riguarda le autorità competenti in Italia, precisa che l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza sono i rappresentanti autorizzati del Ministero dell'economia e delle finanze per lo scambio di informazioni.
  L'articolo 4 definisce il concetto di soggetti residenti di una Parte contraente, facendo in primo luogo riferimento ai concetti di domicilio, di residenza o di sede della direzione.
  In tale contesto il paragrafo 2 affronta il tema delle persone fisiche residenti in entrambi gli Stati, prevedendo in tal caso una serie di criteri progressivi, applicabili man mano:
   si consideri lo Stato dove la persona ha abitazione permanente o ha il centro dei suoi interessi vitali;
   si consideri lo Stato dove la persona soggiorna abitualmente;
   si consideri lo Stato di nazionalità della persona;
   si risolva la questione sulla base di un accordo tra gli Stati (il medesimo criterio si applica per persone diverse da quelle fisiche).

  A questo proposito il numero 3) del Protocollo precisa che l'espressione «residente di uno Stato contraente» comprende Pag. 80i fondi pensione regolamentati stabiliti in uno Stato contraente principalmente a beneficio dei residenti di detto Stato, trattati come beneficiari effettivi del reddito che ricevono, nonostante il fatto che tutto o parte del reddito o degli utili possano essere esenti da imposta in base alla legislazione nazionale di tale Stato.
  L'articolo 5 definisce il concetto di stabile organizzazione, ricalcando quella utilizzata in tutti gli accordi di specie stipulati dall'Italia. In particolare viene fatto riferimento al concetto di sede fissa di affari tramite cui l'impresa esercita la sua attività, concetto in cui si comprendono esplicitamente: le sedi di direzione; le succursali; gli uffici; le officine; i laboratori; le miniere; i pozzi di petrolio o di gas, le cave; i cantieri e le attività di supervisione collegate; la fornitura di servizi tramite personale impiegato dall'impresa.
  Il paragrafo 4 specifica che non si considera sussistente una stabile organizzazione qualora:
   si faccia uso di un'installazione a soli fini di deposito, di esposizione o consegna;
   i beni o le merci siano immagazzinati ai soli fini di deposito ed esposizione, consegna o trasformazione da parte di altra impresa;
   una sede fissa sia utilizzata ai soli fini di acquisto di beni o di merci, di raccolta di informazioni, ovvero per qualsiasi altra attività di carattere preparatorio o ausiliario.

  In particolare il paragrafo 4.1 reca la cosiddetta anti-fragmentation rule, che mira a evitare l'abuso della disposizione del paragrafo 4 attraverso la frammentazione delle diverse attività, operata al fine di integrare i presupposti dell'eccezione di cui al citato paragrafo 4 ai sensi del quale, non configurandosi una stabile organizzazione, sarebbe evitata l'imponibilità nello Stato presso cui vengono rese le attività nel loro complesso.
  Si è invece in presenza di stabile organizzazione, in base al paragrafo 5, qualora la persona che agisce in una Parte contraente per conto di un'impresa dell'altra Parte disponga abitualmente di poteri che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate a quelle indicate al comma 4 del medesimo articolo.
  Viene precisato inoltre, al paragrafo 6, che non sussiste stabile organizzazione per il solo fatto che un'impresa eserciti la propria attività in una Parte per mezzo di un agente indipendente, né per il fatto che una società residente di una Parte controlli o sia controllata da una società dell'altra Parte.
  Gli articoli da 6 a 21 trattano dell'imposizione sui redditi.
  In particolare, l'articolo 6 stabilisce che la tassazione dei redditi immobiliari, comprese le attività agricole o forestali, nonché i redditi derivanti da beni immobili di un'impresa e quelli derivanti dai beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente, può avvenire nel Paese in cui sono situati gli immobili.
  L'articolo 7 attribuisce il diritto esclusivo di tassazione degli utili delle imprese allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi il paragrafo 1 prevede che lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione può tassare gli utili realizzati sul proprio territorio, ma solo nella misura realizzata mediante tale stabile organizzazione.
  In base al paragrafo 2, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge un'attività industriale o commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata che svolge attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.Pag. 81
  Il paragrafo 3 stabilisce che, nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione stessa, comprese le spese di direzione e amministrazione.
  Al riguardo il numero 6) del Protocollo specifica che con tale nozione si intendono le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione.
  Il paragrafo 4, inoltre, stabilisce che, qualora uno degli Stati segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa tra le diverse parti di essa, si consente al predetto Stato di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, viene specificato che il metodo di riparto adottato deve essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel medesimo articolo 7.
  La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge quantifica in 9.000 euro la perdita di gettito per l'erario italiano derivante dall'applicazione del disposto dell'articolo 7.
  In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, l'articolo 8 stabilisce che gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima e aerea sono tassati, esclusivamente nel Paese in cui è residente l'impresa di navigazione.
  In base al paragrafo 2, tali disposizioni si applicano anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.
  Con riferimento a tali disposizioni, il numero 7) del Protocollo allegato alla Convenzione evidenzia che gli utili in questione comprendono sia quelli derivanti dal noleggio di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale, sia gli utili ricavati dalla medesima impresa tramite l'impiego o il noleggio di container, qualora essi costituiscano utili occasionali rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o aeromobili.
  Le disposizioni dell'articolo 9 riflettono in massima parte le disposizioni presenti nel modello dell'OCSE in materia di imprese associate (cioè nel caso di un'impresa di uno Stato che partecipa alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato, ovvero nel caso di medesime persone che partecipano alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato e di un'impresa dell'altro Stato, qualora le imprese predette siano vincolate nelle loro relazioni da condizioni diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti), finalizzate a consentire le rettifiche degli utili derivanti da transazioni tra imprese associate quando i termini di tali transazioni differiscono da quelli che sarebbero stati conclusi tra imprese indipendenti.
  Al riguardo il paragrafo 2 dell'articolo 9 consente agli Stati contraenti di effettuare tali rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti. La norma prevede altresì che possano porsi in essere le eventuali rettifiche del reddito accertato soltanto previo esperimento della procedura amichevole prevista all'articolo 24 della Convenzione.
  Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi, disciplinato dall'articolo 10, prevede, ai paragrafi 1 e 2, che esso sia caratterizzato dalla tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario e della concorrente facoltà, accordata allo Stato da cui essi provengono, di prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti. In particolare, sono state stabilite aliquote differenziate di ritenuta nello Stato della fonte, da applicare all'ammontare lordo, rispettivamente del 5 per cento per partecipazioni di almeno il 25 per cento, mentre negli altri casi l'aliquota prevista è del 10 per cento.
  Lo stesso paragrafo 2 contiene la cosiddetta «clausola cilena» (chilean clause), presente in tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dal Cile, che dispone che i limiti anzidetti non si applicano ai dividendi di fonte cilena, a Pag. 82motivo della particolare legislazione fiscale di tale Paese relativa alla tassazione dei dividendi, basata sull'applicazione di un'imposta addizionale (additional tax) sul dividendo distribuito, che viene calcolata scomputando l'imposta pagata dalla società (first category tax) che ha prodotto l'utile con cui viene pagato il dividendo.
  Il mantenimento delle condizioni di concorrenzialità per le imprese italiane che operano con il Cile, rispetto alle condizioni delle imprese di altri Paesi a economia avanzata, in primis dei principali Paesi europei, è peraltro garantito non soltanto dalla possibilità di scomputare integralmente la first category tax dall'additional tax, ma anche dalle ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 22 della Convenzione, relative al metodo per l'eliminazione della doppia imposizione, nonché nel Protocollo, il quale, al numero 8), fissa un limite massimo dell'aliquota dell’additional tax al 35 per cento se applicata ad un residente in Italia. Ove la legislazione fiscale cilena prevedesse in futuro aliquote superiori al 35 per cento, è previsto per gli Stati contraenti l'obbligo di avviare consultazioni al fine di emendare la Convenzione per riequilibrare i benefìci della medesima.
  Il paragrafo 4 dell'articolo 10 specifica che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure svolga in detto altro Stato contraente una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa.
  Inoltre, ai sensi del paragrafo 5, qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
  La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge quantifica in 60.000 euro la perdita di gettito per l'erario italiano derivante dall'applicazione del disposto dell'articolo 10.
  Per quanto riguarda la tassazione sugli interessi, ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2, si applica il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, salvo che detti cespiti non siano imponibili anche nello Stato dal quale essi provengono, e comunque anche in tal caso l'imposta applicata non potrebbe eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi se essi derivano da: finanziamenti concessi da banche e imprese di assicurazione; obbligazioni o titoli che sono oggetto di regolare e sostanziale negoziazione su un mercato dei valori mobiliari riconosciuto; vendita a credito pagata dall'acquirente di macchinari e attrezzature ad un beneficiario effettivo che è il venditore dei macchinari e delle attrezzature.
  Negli altri casi l'imposta applicata non può invece superare il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
  Il paragrafo 3 chiarisce che, ai fini dell'articolo 11, il termine «interessi» designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e recanti o meno una clausola di partecipazione agli utili e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi delle obbligazioni di prestiti, nonché i redditi assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono. I redditi dei crediti che recano una clausola di partecipazione agli utili sono considerati Pag. 83interessi se il contratto, per il suo carattere, evidenzia chiaramente un prestito a interesse. Viene altresì specificato che il termine «interessi» non include i redditi considerati all'articolo 10 (cioè i dividendi).
  Inoltre, ai sensi del paragrafo 4, qualora il beneficiario dei predetti interessi sia residente di una Parte contraente ed eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nell'altra Parte dalla quale provengono gli interessi, e il credito generatore degli interessi sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detta Parte, secondo la propria legislazione.
  Nel caso in cui l'ammontare degli interessi effettivamente pagati ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario in assenza di tali particolari relazioni, il paragrafo 6 specifica che le previsioni dell'articolo 11 si applicano solo alla parte corrispondente a quanto sarebbe stato stabilito in assenza delle predette particolari condizioni, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuna Parte, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.
  La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge quantifica in 180.000 euro la perdita di gettito per l'erario italiano derivante dall'applicazione del disposto dell'articolo 11.
  In materia di canoni, l'articolo 12 stabilisce, ai paragrafi 1 e 2, il principio di tassazione definitiva nella Parte di residenza del beneficiario effettivo, salva la possibilità, per la Parte della fonte, di applicare un'imposizione, in misura comunque non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e del 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati, in tutti gli altri casi, qualora il beneficiario effettivo sia residente della Parte diversa dalla fonte.
  Il paragrafo 3 specifica che, ai fini dell'articolo 12 il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il software, le pellicole, le registrazioni e altri mezzi di riproduzione dell'immagine o del suono, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o altri beni immateriali, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
  In base al paragrafo 4, qualora il beneficiario effettivo dei canoni sia residente di una Parte contraente ed eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nell'altra Parte da cui provengono i canoni, e il diritto o bene generatore dei canoni sia connesso a tale organizzazione o base, essi potranno essere tassati da tale ultima Parte, secondo la propria legislazione.
  Nel caso in cui l'ammontare dei canoni effettivamente pagati ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario, il paragrafo 6 specifica le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte corrispondente a quanto sarebbe stato stabilito in assenza delle predette particolari condizioni, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuna Parte, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.
  La relazione tecnica quantifica in 50.000 euro la perdita di gettito per l'erario italiano che il disposto dell'articolo 12 comporta.
  Per quanto concerne gli utili di capitale l'articolo 13 prevede anzitutto, al paragrafo 1, che quelli derivanti dall'alienazione di beni immobili situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
  Ai sensi del paragrafo 2 gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti Pag. 84parte della stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente, nonché gli utili derivanti dall'alienazione dell'intera stabile organizzazione, ovvero ancora gli utili derivanti da alienazione di beni mobili appartenenti alla base fissa di cui dispone un residente dello Stato contraente nell'altro Stato contraente, risultano imponibili solo nello stato di ubicazione della stabile organizzazione o della base fissa.
  Il paragrafo 3 stabilisce che gli utili prodotti dall'alienazione di navi o aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili a questi correlati sono invece imponibili solo nello Stato contraente di cui è residente il venditore.
  Il paragrafo 4 reca dettagliate previsioni sulla tassabilità degli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni, interessi o altri diritti analoghi, prevedendo a quali condizioni tali utili siano tassabili nello Stato di residenza dell'alienante oppure nell'altro Stato. In sostanza è previsto che gli utili siano tassabili nell'altro Stato se l'alienante possedeva nei 365 giorni precedenti all'alienazione più del 20 cento del capitale della società residente nell'altro Stato cui si riferiscono le azioni, ovvero se tali azioni derivavano (sempre nei 365 giorni precedenti all'alienazione) più del 50 per cento del loro valore da beni immobili situati nel predetto altro Stato.
  Il paragrafo 5 reca una clausola residuale in base alla quale gli utili derivanti dall'alienazione di beni non menzionati nell'articolo sono tassabili solo nello Stato contraente di residenza dell'alienante.
  La relazione tecnica quantifica in 65.000 euro la perdita di gettito per l'erario italiano che il disposto dell'articolo 13 comporta.
  Quanto ai redditi derivanti dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente, l'articolo 14 prevede l'imposizione nel Paese di residenza del professionista.
  Tuttavia, tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente nei seguenti casi:
   se il professionista dispone abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività: in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato contraente unicamente i redditi imputabili a detta base fissa;
   se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo di almeno 183 giorni totali nell'arco di dodici mesi, che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato: in tal caso, sono imponibili in detto Stato unicamente i redditi derivati dalle sue attività svolte in detto altro Stato.

  In tale ambito il paragrafo 2 definisce l'espressione «libera professione», comprendendo le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
  La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge quantifica in 15.000 euro la perdita di gettito per l'erario italiano derivante dall'applicazione del disposto dell'articolo 14.
  L'articolo 15 regola il trattamento fiscale dei redditi derivanti da remunerazioni per lavoro subordinato (diverse dalle pensioni), prevedendo innanzitutto, al paragrafo 1, il principio generale dell'imposizione nello Stato di residenza del lavoratore, salvo il caso in cui la prestazione lavorativa venga svolta nell'altro Stato, che in tal caso è legittimato a tassare tali redditi.
  Ai fini della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore, il paragrafo 2 prevede che si debbano verificare tre condizioni concorrenti:
   a) permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore a 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;
   b) pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;Pag. 85
   c) onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

  Per la tassazione delle remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto su navi o aeromobili in traffico internazionale il paragrafo 3 prevede che le remunerazioni percepite da un residente di uno Stato contraente in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili solo in detto Stato.
  L'articolo 16 prevede che i compensi e gettoni di presenza che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di amministratore di una società dell'altro Stato contraente, siano tassabili nel Paese di residenza della società che li corrisponde.
  L'articolo 17 stabilisce, al paragrafo 1, per i redditi di artisti dello spettacolo, musicisti e sportivi, la loro imponibilità nella Parte contraente di prestazione dell'attività.
  Il paragrafo 2 specifica che tale criterio di tassabilità può sussistere anche nel caso in cui i redditi siano attribuiti a persona diversa dall'artista o dallo sportivo.
  L'articolo 18 prevede che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe corrisposte ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario.
  Ai sensi del paragrafo 2 analogo criterio si applica agli assegni alimentari e di mantenimento; tuttavia gli assegni non ammessi in deduzione dal reddito del pagatore sono imponibili solo nello Stato di residenza di quest'ultimo.
  In base all'articolo 19, paragrafo 1, le remunerazioni, i salari e gli stipendi, diversi dalle pensioni, pagati da una Parte contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa in corrispettivo di servizi resi a detta Parte o suddivisione, sono imponibili soltanto nella Parte da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui i servizi siano resi nell'altra Parte e la persona che li percepisce sia residente in quest'ultima Parte, ne abbia la nazionalità e non sia divenuto residente di detta Parte solo per rendervi i servizi.
  L'articolo 20 prevede che le somme corrisposte a studenti e apprendisti per il mantenimento e le spese di istruzione o formazione a studenti, i quali soggiornino per motivi di studio in una Parte diversa da quello di residenza, siano esenti dalla tassazione nella Parte presso cui viene svolta l'attività di studio, comunque per non più di 6 anni consecutivi, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di tale ultima Parte.
  Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, gli elementi di reddito diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione sono imponibili solo nella Parte di residenza del percipiente.
  Il paragrafo 2 specifica che i redditi non immobiliari derivanti dall'esercizio di attività industriale, commerciale o professionale mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nella Parte diversa da quella di residenza del beneficiario, sono tassabili, secondo la sua legislazione, dalla Parte ove è situata tale stabile organizzazione o base fissa.
  Il paragrafo 3 stabilisce che se tali redditi sono realizzati da un residente di uno Stato contraente da fonti situate nell'altro Stato contraente, tali redditi possono essere tassati anche nello Stato dal quale essi provengono ed in conformità con la legislazione di detto Stato.
  Ai sensi del paragrafo 4, qualora i pagamenti relativi ai redditi di cui al paragrafo 1 eccedano, in forza di particolari relazioni tra le persone che hanno svolto l'attività per la cui prestazione sono pagati, quanto sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti, le previsioni del paragrafo 1 si applicano solo alla parte corrispondente a quanto sarebbe stato stabilito in assenza delle predette particolari condizioni, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuna Parte, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.
  La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge quantifica in 46.000 euro Pag. 86la perdita di gettito per l'erario italiano derivante dall'applicazione del disposto dell'articolo 21.
  Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale, disciplinato dall'articolo 22, per quel che riguarda il Cile, il paragrafo 1 prevede che i residenti i quali ricavano redditi che, in conformità con le disposizioni della Convenzione, sono imponibili in Italia, possono dedurre l'imposta pagata da qualsiasi imposta cilena dovuta per lo stesso reddito, fatte salve le disposizioni normative applicabili del Cile.
  Per quel che riguarda l'Italia, è prevista al paragrafo 2 l'applicazione del metodo di imputazione ordinaria, che limita l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Cile nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Al fine di tener conto delle modalità di imposizione dei redditi di natura finanziaria di fonte estera previste in Italia, la stessa disposizione chiarisce che non spetta il credito per imposte pagate all'estero nel caso in cui i redditi siano sottoposti in Italia a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, anche su scelta del contribuente.
  Nel caso di dividendi pagati da una società residente del Cile ad una società residente dell'Italia, l'imposta accreditabile, in conformità con e alle condizioni di cui all'articolo 10 e in conformità con la legislazione italiana, è costituita dall'importo dell'imposta addizionale dovuta in Cile, dopo che l'imposta di prima categoria è stata dedotta nella determinazione dell'importo dell'imposta addizionale.
  Il paragrafo 3 consente comunque a ciascuna Parte di tenere presenti, ai fini del calcolo della propria imposta, i redditi di un suo residente esentati nell'altra Parte.
  Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione, contenute nell'articolo 23, formulate in maniera sostanzialmente analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi di specie conclusi dall'Italia, prevedono che, in linea di massima, valga il principio, stabilito dal paragrafo 1, secondo cui i residenti di uno Stato contraente non possano essere assoggettati nell'altro Stato a imposizioni diverse rispetto a quelle previste per i residenti di quest'altro Stato, qualora si trovino nella stessa situazione.
  In tale contesto i paragrafi 2, 3 e 4 declinano tale principio con particolare riferimento alla tassazione delle stabili organizzazioni, alla deducibilità dei canoni e alla tassazione delle imprese.
  Le disposizioni attinenti alla procedura amichevole, di cui all'articolo 24, contemplano la possibilità che un soggetto, il quale ritenga che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti nei suoi confronti comportino un'imposizione non conforme a quanto disposto dalla Convenzione, possa sottoporre il proprio caso alle competenti autorità del suo Stato di residenza o di nazionalità – purché entro tre anni dalla prima notifica della misura contestata –, prevedendo in tal caso, ai paragrafi 2, 3 e 4, che le competenti autorità delle due Parti contraenti facciano del loro meglio per risolvere in via amichevole la controversia, comunicando direttamente tra loro a tal fine, ovvero ricorrere a un arbitrato per le questioni irrisolte.
  L'articolo 25 dispone in tema di scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati contraenti, prevedendo clausole sostanzialmente corrispondenti alle disposizioni degli altri accordi di specie conclusi dal nostro Paese.
  In particolare, al paragrafo 1 è previsto lo scambio di informazioni presumibilmente rilevanti per l'applicazione della Convenzione o per l'applicazione di leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere.
  Ai sensi del paragrafo 2 si prevedono garanzie per la riservatezza delle informazioni ricevute da ciascuna delle Parti contraenti, che potranno essere comunicate solo a organi giudiziari o amministrativi investiti delle questioni fiscali pertinenti, e utilizzate solo per i fini per cui sono state comunicate. Pag. 87
  In base al paragrafo 3, inoltre, nessuno dei due Stati contraenti avrà comunque l'obbligo di adottare provvedimenti amministrativi in deroga a proprie norme legislative o prassi amministrative, né di fornire informazioni non ottenibili in base alla propria legislazione o normale prassi amministrativa, e neanche di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali, industriali, professionali, ovvero informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
  Il paragrafo 4 prevede che tali limitazioni non possono essere intese nel senso di permettere a uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha interesse ai propri fini fiscali.
  In tale contesto particolare importanza riveste il paragrafo 5, in base al quale nessuna delle due Parti contraenti potrà rifiutare di fornire informazioni sulla mera base del fatto che esse siano detenute da una banca, da un'istituzione finanziaria, da un mandatario o da un agente fiduciario, palesemente in linea con i nuovi orientamenti internazionali per la sostanziale eliminazione del segreto bancario.
  L'articolo 26 stabilisce che le disposizioni della Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano diplomatici o funzionari consolari in virtù delle regole del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
  L'articolo 27 disciplina il diritto di accesso ai benefici della Convenzione nei casi di abuso del diritto. In particolare, sulla base delle raccomandazioni del citato progetto BEPS, sono state incluse in tale articolo due disposizioni.
  La prima disposizione, recata dal paragrafo 1, è costituita dal cosiddetto Principal Purpose Test (PPT), indicata dal report sulla Action 6 del progetto BEPS tra le misure rispondenti a uno standard minimo. Tale disposizione si pone in conformità con la disciplina italiana relativa alla certezza del diritto, di cui al decreto legislativo n. 128 del 2015, e costituisce la base giuridica per non consentire l'applicazione della Convenzione nei confronti dei soggetti che abbiano posto in essere intese o transazioni esclusivamente finalizzate a ottenere i benefìci convenzionali.
  Al riguardo il numero 13) del Protocollo allegato alla Convenzione, riferito all'articolo 27, chiarisce che è ammessa la prova contraria, ai sensi delle rispettive procedure normative o amministrative vigenti in ciascuno degli Stati contraenti.
  La seconda disposizione, recata dal paragrafo 2, riguarda la clausola relativa al contrasto degli abusi realizzati attraverso triangolazioni operate mediante stabili organizzazioni, laddove lo Stato di residenza attribuisca i redditi provenienti dallo Stato della fonte a una stabile organizzazione situata in un Paese terzo a bassa fiscalità per talune categorie di redditi, qualora si riscontrino le condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo paragrafo 2 (vale a dire se gli utili della stabile organizzazione sono assoggettati a un'aliquota d'imposta effettiva aggregata nello Stato di residenza e nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, inferiore al 60 per cento dell'aliquota generale dell'imposta sulle società applicabile nello Stato di residenza, oppure se la stabile organizzazione è situata in un terzo Stato che non abbia sottoscritto un trattato generale in materia di imposta sul reddito con lo Stato della fonte, a meno che lo Stato di residenza includa il reddito attribuibile alla stabile organizzazione nella sua base imponibile).
  In tale ambito è previsto che i dividendi, interessi e canoni cui si applica tale clausola anti elusione sono imponibili nello Stato della fonte nella misura massima del 25 per cento e viene specificato che l'autorità competente dello Stato della fonte ha inoltre facoltà di valutare il soddisfacimento delle condizioni ivi espresse e di stabilire il carattere non elusivo delle operazioni cui la clausola stessa è riferita.
  L'articolo 28, inserito su richiesta del Cile, conformemente a quanto previsto nelle Convenzioni in materia che il Paese sudamericano ha concluso con quasi tutti gli Stati europei e i membri dell'OCSE, concerne la salvaguardia di alcune disposizioni e prassi cilene su diversi profili Pag. 88della Convenzione (in particolare in materia di investimenti esteri; la tassazione di utili provenienti da stabili organizzazioni in Cile di residenti italiani; la tassazione dei contributi pensionistici versati a un fondo riconosciuto a fini fiscali da uno Stato da una persona fisica che svolge un'attività nell'altro Stato).
  L'articolo 29, recependo la prassi italiana in materia, regola le modalità dei rimborsi dell'eventuale maggiore imposta trattenuta in eccedenza rispetto a quanto previsto dalla Convenzione, qualora il sostituto d'imposta che riscuote le imposte mediante ritenuta alla fonte non operi direttamente sulla base delle minori ritenute previste dalla Convenzione stessa.
  L'articolo 30 dispone in ordine alle modalità di entrata in vigore della Convenzione stabilendo che la stessa entrerà in vigore alla data dell'ultima delle notifiche del completamento delle procedure interne.
  L'articolo 31 prevede che la denuncia della Convenzione, la quale ha altrimenti durata illimitata, possa intervenire, per via diplomatica, non prima di cinque anni dalla sua entrata in vigore, con notifica da effettuare in anticipo di almeno sei mesi sulla fine di ciascun anno solare.
  Alla Convenzione è allegato un Protocollo, il quale contiene alcune disposizioni supplementari convenute tra le Parti contraenti, in parte già illustrate in precedenza, le quali specificano alcune norme della Convenzione e fanno parte integrante della stessa.
  Segnala, in particolare, il numero 9) del Protocollo, concernente gli articoli 11 e 12 della Convenzione, in base al quale nel momento in cui il Cile dovesse successivamente concludere con un Paese dell'OCSE intese più favorevoli rispetto alla tassazione sugli interessi e i canoni, queste si estenderebbero anche alla Convenzione bilaterale con l'Italia, previa debita informazione delle autorità del nostro Paese.
  Con riferimento al contenuto del disegno di legge, esso riprende il contenuto tipico dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica: l'articolo 1 reca la clausola di autorizzazione alla ratifica della Convenzione e del Protocollo e l'articolo 2 il relativo ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dalla Convenzione in 425.000 euro annui a decorrere dal 2017, a cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi di ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Con riferimento al contenuto del disegno di legge, esso riprende il contenuto tipico dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica: l'articolo 1 reca la clausola di autorizzazione alla ratifica, mentre l'articolo 2 contiene la clausola di esecuzione della Convenzione.
  L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla Convenzione, quantificati in 425.000 euro annui a decorrere dal 2017, cui si provvede facendo ricorso al fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale sarà posta in votazione la proposta di parere che sarà formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 16.

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