CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 giugno 2016
651.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 49

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 12.25.

Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica.
C. 2839 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, osserva che il provvedimento in titolo si compone di 9 articoli e non è corredato di relazione tecnica. Esaminando le norme che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito agli articoli da 1 a 9, che recano disposizioni in materia di disciplina dei partiti politici, per quanto attiene alle disposizioni recate dall'articolo 7, rileva che le stesse non sembrano presentare aspetti di rilievo per i profili di quantificazione, tenuto conto che, da un lato, nell'ordinamento è già contenuta Pag. 50una norma, riprodotta nel testo in esame, che consente agli enti locali di stipulare con i partiti o gruppi politici convenzioni per la messa a disposizione di locali per lo svolgimento di riunioni e altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica e che pone il rimborso delle spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati a carico dei medesimi soggetti utilizzatori (articolo 7, secondo periodo). In secondo luogo, evidenzia che la norma che consente agli enti territoriali di fornire beni o servizi ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati iscritti nel registro è configurata quale mera facoltà, ritenendo quindi che la stessa possa essere esercitata nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati a legislazione vigente per gli enti locali medesimi quali quelli connessi con il vincolo del pareggio di bilancio (articolo 7, primo periodo). Premessa l'opportunità di una conferma in merito a quanto sopra evidenziato, riguardo alle previsioni dell'articolo 4, ritiene opportuno invece acquisire elementi volti a suffragare la possibilità di costituire l'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno, riferita ai partiti, con le risorse già disponibili.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel chiarire preliminarmente che le disposizioni di cui all'articolo 7, richiamate dal relatore, non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, osserva che l'istituzione di un'apposita sezione riferita ai partiti politici nel sito internet del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 4, potrà avere luogo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala, tuttavia, la necessità di inserire, dopo l'articolo 9, una norma volta ad assicurare che all'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 2839 e abb.-A, recante disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'istituzione di un'apposita sezione riferita ai partiti politici nel sito internet del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 4, potrà avere luogo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    appare comunque necessario inserire, dopo l'articolo 9, una norma volta ad assicurare che all'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
  esprime sul testo del provvedimento in oggetto

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente: 9-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Pag. 51

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Parisi 7.5, che stabilisce che gli enti territoriali prevedono la messa a disposizione, a titolo gratuito, ai partiti e movimenti politici di locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica. Essa prevede inoltre che per le occupazioni di suolo pubblico di modeste entità effettuate tramite l'utilizzo di tavolini, sedie, cavalletti, gazebo, i partiti e movimenti politici sono esentati dal pagamento della tassa o del canone di occupazione e dal pagamento dell'imposta di bollo;
   Parisi 7.04, che estende l'esenzione dalla tassa sulle concessioni governative, dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro a tutti gli atti compiuti dai partiti e movimenti politici.

  Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Zaccagnini 2.03, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di una Commissione per l'individuazione del sistema di garanzia democratica all'interno dei partiti e dei gruppi politici organizzati, composta da cinque membri esperti in materia di diritto costituzionale, stabilendo altresì che la partecipazione alla predetta Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità di alcun tipo. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che all'attuazione della proposta emendativa possa effettivamente farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   Marco Meloni 2.050, che introduce nell'ordinamento una disciplina complessiva delle elezioni primarie, che vengono definite pubbliche e statali, prevedendo tra l'altro l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un apposito registro degli elettori delle elezioni primarie. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Nuti 6.108, che prevede l'istituzione presso la Corte dei conti di una apposita sezione incaricata del controllo sui rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, composta dai componenti del collegio di cui all'articolo 12, comma 2, della legge n. 515 del 1993 (del quale fanno parte, ai sensi della citata disposizione, tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario), ferma restando l'attuale dotazione organica della Corte medesima. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo confermi che all'attuazione della proposta emendativa possa effettivamente farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sul complesso Pag. 52delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Zaccagnini 2.03, sul quale esprime nulla osta, attesa la possibilità di assicurare attuazione alle previsioni in essa contenute senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Esprime, altresì, parere contrario sull'articolo premissivo Civati 09.050, non richiamato dal relatore, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse, contenute nel fascicolo n. 1.

  Vincenzo CASO (M5S) chiede alla rappresentante del Governo di esplicitare le motivazioni poste a fondamento del parere contrario espresso sull'emendamento Nuti 6.108.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma il parere contrario sul citato emendamento, in quanto privo di una apposita relazione tecnica volta a suffragare la possibilità per la Corte dei conti di fare effettivamente fronte ai nuovi compiti ad essa assegnati ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 6.108 e 7.5 e sugli articoli aggiuntivi 2.050, 7.04 e 09.050, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 3773 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2016.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta del 24 maggio scorso, fa presente che l'insegnamento religioso nelle scuole, di cui all'articolo 6, poiché esercitabile nell'ambito delle opzioni di insegnamenti alternativi già garantite sulla base della normativa vigente, non comporta un aggravio di costi amministrativi.
  Chiarisce che il regime fiscale agevolato applicabile alle erogazioni liberali dei privati in favore delle scuole, di cui all'articolo 7, non appare suscettibile di determinare ulteriori effetti in termini di gettito, giacché tale regime non dovrebbe dar luogo ad un ampliamento delle erogazioni effettuate, ma ad un mero effetto di sostituzione con una diversa destinazione delle erogazioni stesse.
  Precisa che, ai fini del calcolo dei contributi deducibili agli effetti IRPEF, l'utilizzo dei dati delle erogazioni liberali effettuate nel 2009 risulta notevolmente prudenziale, ove si consideri il recente andamento delle erogazioni liberali ad altre istituzioni religiose verificatosi nel periodo compreso tra gli anni di imposta 2009 e 2014, che ha fatto registrare un decremento delle erogazioni del 28,5 per cento, in termini di frequenza, e del 22,6 per cento, in termini di ammontare erogato. Segnala che il numero dei soggetti interessati a fruire del predetto beneficio, pari a 19.000, appare prudenziale, in quanto costituisce una quota molto elevata degli aderenti all'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG), pari al 27 per cento. Pag. 53
  Evidenzia che gli effetti di minor gettito derivanti dall'articolo 8, che esenta da qualsiasi tributo le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai effettuate all'interno e all'ingresso degli edifici di culto, sono da considerarsi del tutto trascurabili, considerata sia la limitata diffusione dei luoghi di culto interessati dalla disposizione sia l'entità del gettito attuale.
  Sottolinea che gli effetti di minor gettito derivanti dall'articolo 13, che equipara il regime tributario degli enti riconosciuti dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai a quello degli enti con finalità di beneficenza o di istruzione, sono da considerarsi del tutto trascurabili, considerato che eventualmente tali enti – di esigua numerosità – già potrebbero beneficiare di fatto dei regimi di favore previsti per gli enti aventi finalità di beneficenza o di istruzione.
  Osserva che il beneficio della ripartizione dell'otto per mille a favore dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, di cui all'articolo 18, potrà attingere alle risorse disponibili senza intaccare la quota di pertinenza statale, già preordinata a copertura di altri interventi di spesa.
  Rileva che l'impegno alla valorizzazione dei beni costituenti il patrimonio culturale dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai e degli organismi dallo stesso rappresentati, di cui all'articolo 21, potrà essere attuato solo a seguito di apposita disposizione di rango primario, che, qualora determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovrà comunque recare la corrispondente copertura finanziaria.
  Precisa, infine, che il diritto ad osservare le festività religiose del 16 febbraio e del 12 ottobre, di cui all'articolo 22, sarà garantito per i dipendenti pubblici all'interno del quadro di flessibilità dell'organizzazione del lavoro.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3773 Governo, approvato dal Senato, recante Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'insegnamento religioso nelle scuole, di cui all'articolo 6, poiché esercitabile nell'ambito delle opzioni di insegnamenti alternativi già garantite sulla base della normativa vigente, non comporta un aggravio di costi amministrativi;
    il regime fiscale agevolato applicabile alle erogazioni liberali dei privati in favore delle scuole, di cui all'articolo 7, non appare suscettibile di determinare ulteriori effetti in termini di gettito, giacché tale regime non dovrebbe dar luogo ad un ampliamento delle erogazioni effettuate, ma ad un mero effetto di sostituzione con una diversa destinazione delle erogazioni stesse;
    ai fini del calcolo dei contributi deducibili agli effetti IRPEF, l'utilizzo dei dati delle erogazioni liberali effettuate nel 2009 risulta notevolmente prudenziale, ove si consideri il recente andamento delle erogazioni liberali ad altre istituzioni religiose verificatosi nel periodo compreso tra gli anni di imposta 2009 e 2014, che ha fatto registrare un decremento delle erogazioni del 28,5 per cento, in termini di frequenza, e del 22,6 per cento, in termini di ammontare erogato;
    il numero dei soggetti interessati a fruire del predetto beneficio, pari a 19.000, appare prudenziale, in quanto costituisce una quota molto elevata degli aderenti all'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG), pari al 27 per cento;
    gli effetti di minor gettito derivanti dall'articolo 8, che esenta da qualsiasi tributo le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai effettuate all'interno e all'ingresso degli edifici di culto, sono da considerarsi del tutto trascurabili, Pag. 54considerata sia la limitata diffusione dei luoghi di culto interessati dalla disposizione sia l'entità del gettito attuale;
    gli effetti di minor gettito derivanti dall'articolo 13, che equipara il regime tributario degli enti riconosciuti dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai a quello degli enti con finalità di beneficenza o di istruzione, sono da considerarsi del tutto trascurabili, considerato che eventualmente tali enti – di esigua numerosità – già potrebbero beneficiare di fatto dei regimi di favore previsti per gli enti aventi finalità di beneficenza o di istruzione;
    il beneficio della ripartizione dell'otto per mille a favore dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, di cui all'articolo 18, potrà attingere alle risorse disponibili senza intaccare la quota di pertinenza statale, già preordinata a copertura di altri interventi di spesa;
    l'impegno alla valorizzazione dei beni costituenti il patrimonio culturale dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai e degli organismi dallo stesso rappresentati, di cui all'articolo 21, potrà essere attuato solo a seguito di apposita disposizione di rango primario, che, qualora determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovrà comunque recare la corrispondente copertura finanziaria;
    il diritto ad osservare le festività religiose del 16 febbraio e del 12 ottobre, di cui all'articolo 22, sarà garantito per i dipendenti pubblici all'interno del quadro di flessibilità dell'organizzazione del lavoro,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia.
Nuovo testo C. 3651.

(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2016.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiede un ulteriore breve rinvio dell'esame del provvedimento, in attesa di acquisire gli ulteriori elementi di informazione necessari al positivo prosieguo del provvedimento per quanto concerne gli aspetti di carattere finanziario.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.
C. 698 e abb.-B, approvato in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, osserva che il progetto di legge reca disposizioni in materia di assistenza di persone affette da disabilità grave prive di sostegno familiare. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato. Durante l'esame presso il Senato sono state presentate due relazioni tecniche. La prima relazione tecnica, riferita al testo approvato dalla Camera, conferma la quantificazione contenuta nella Pag. 55relazione tecnica già presentata nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera, modificando contestualmente le annualità di riferimento al fine di considerare lo slittamento della data di entrata in vigore dall'annualità 2015 a quella 2016. Un'ulteriore relazione tecnica è riferita all'emendamento del relatore 1.200 (testo 3). Tale proposta emendativa interviene su diversi articoli del provvedimento, disponendo altresì la modifica della norma di copertura finanziaria, di cui all'articolo 9. Esaminando le modifiche introdotte dal Senato considerate dalle relazioni tecniche, nonché le altre modifiche che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Riguardo agli articoli da 1 a 4, che recano disposizioni in materia di assistenza alle persone con disabilità grave, in merito all'estensione delle finalità della normativa in esame rinvia ai successivi articoli 5 e 6. Riguardo alla definizione di assenza di sostegno familiare per i destinatari delle misure previste dal testo in esame (articolo 1, comma 2), non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale ritiene necessaria una conferma, che risulti sostanzialmente inalterata la platea di riferimento degli interessati dalla disciplina dettata dal testo in esame. Con riferimento alla specificazione che regioni e province autonome assicurino, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'assistenza sanitaria e sociale ai soggetti individuati dal provvedimento in esame – compresi i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione – non ha osservazioni da formulare, atteso che la concreta individuazione delle prestazioni appare demandata alle Regioni nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica (articolo 2, comma 1). Non ha altresì osservazioni da formulare relativamente alla specificazione del requisito della disabilità grave, di cui all'articolo 4, tenuto conto che viene esplicitato il rinvio ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 2.
  Con riferimento agli articoli 5 e 6, che prevedono agevolazioni fiscali, in merito all'introduzione del rinvio all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, ai fini della definizione della condizione di disabilità grave, ritiene utile una conferma del fatto che, per effetto del medesimo, non risulti sostanzialmente modificata la platea di riferimento utilizzata ai fini della quantificazione degli effetti ascritti agli articoli in esame dalla relazione tecnica riferita al testo approvato dalla Camera. Per quanto riguarda l'ampliamento dell'ambito applicativo delle agevolazioni fiscali, esteso alla costituzione di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, nonché alla costituzione di fondi speciali disciplinati con contratti fiduciari anche presso Onlus, ricorda che la precedente relazione tecnica ha ipotizzato che 1.430 soggetti costituissero un trust per i propri figli e sulla base di tale parametro ha stimato gli oneri sia in termini di imposte dirette che di imposte indirette. Considera opportuno quindi chiarire se l'introduzione di nuove tipologie agevolative (vincoli di destinazione e fondi speciali) possa ampliare la platea di soggetti da considerare, tenuto conto che, rispetto al testo approvato dalla Camera, le nuove tipologie di gestione del patrimonio potrebbero risultare maggiormente attraenti rispetto alla costituzione del trust. Ritiene inoltre che andrebbe verificato se possano configurarsi effetti di minor gettito, non considerati dalla relazione tecnica, attribuibili all'estensione dell'esenzione dalle imposte di successione e donazione nonché dell'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per i trasferimenti in favore del soggetto che ha istituito il trust, il vincolo di destinazione o il fondo speciale in caso di premorienza del disabile. Per quanto concerne gli effetti in termini di imposte dirette stimati dalla relazione tecnica, rileva che, con riferimento alla sostituzione del «reddito imponibile» con il «reddito complessivo» andrebbero esplicitati, in primo luogo, i criteri e le procedure adottate dalla relazione tecnica ai fini della stima della riduzione del gettito IRPEF. In particolare, andrebbe chiarito se l'onere indicato sia riferito Pag. 56esclusivamente all'incremento del tetto massimo deducibile ovvero se consideri anche l'ampliamento dell'ambito di operatività delle agevolazioni. In secondo luogo, andrebbe verificato se possano prodursi effetti apprezzabili in termini di IRES, non considerati dalla relazione tecnica. In ordine ai predetti profili considera pertanto utile acquisire elementi di valutazione dal Governo.
  Riguardo all'articolo 9, che reca disposizioni finanziarie, con riferimento ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che la lettera b) del comma 1 provvede alla copertura dell'importo corrispondente alle ulteriori minori entrate derivanti dalle modifiche introdotte dal Senato all'articolo 6, valutate in 258.000 euro per il 2017 e in 150.000 euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2016-2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità. Infine, rileva che il comma 2 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze confluiscano nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge di stabilità per il 2016, le risorse che dovessero risultare strutturalmente non occorrenti alla copertura delle minori entrate cui ha fatto riferimento in precedenza, al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle medesime risorse.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato).
  In riferimento alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, fa quindi presente che la stima degli oneri derivanti dagli articoli 5 e 6, in materia di agevolazioni fiscali, tiene conto dei possibili effetti sostitutivi derivanti dalle erogazioni liberali per le quali è possibile fruire dell'agevolazione, considerando sostanzialmente immutata la platea di soggetti da considerare.
  Rileva, inoltre, che le disposizioni di cui all'articolo 6, che prevedono l'estensione dell'esenzione dalle imposte di successione e donazione nonché dell'applicazione in misura fissa delle imposte di registro ed ipocatastali per i trasferimenti in favore del soggetto che ha istituito il trust, il vincolo di destinazione o il fondo speciale in caso di premorienza del disabile, non determinano effetti finanziari poiché il gettito derivante dall'imposta di successione risulta poco rilevante, posto che la vigente disciplina dell'imposta di successione, prevedendo franchigie molto alte, fa sì che rientri in ogni caso nell'esenzione la maggior parte delle successioni.
  Chiarisce altresì che la stima degli effetti finanziari derivanti dalla sostituzione del «reddito imponibile» con il «reddito complessivo», di cui all'articolo 6, comma 7, si basa sull'applicazione del differenziale medio tra le predette tipologie di reddito desunto sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche pari al 5 per cento. Precisa che l'applicazione di tale percentuale alla stima degli effetti finanziari delle disposizioni nel testo risultante prima delle modifiche introdotte dal Senato equivale ad ipotizzare prudenzialmente che per tutti i soggetti che effettuano l'erogazione si sia in presenza del limite massimo di deducibilità, pari al 20 per cento del reddito.
  Rileva, infine, che le modifiche introdotte dal Senato agli articoli 5 e 6 non appaiono suscettibili di determinare sostanziali effetti in termini di gettito IRES.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 698 e abb.-B, approvato in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato, Pag. 57recante Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la stima degli oneri derivanti dagli articoli 5 e 6, in materia di agevolazioni fiscali, tiene conto dei possibili effetti sostitutivi derivanti dalle erogazioni liberali per le quali è possibile fruire dell'agevolazione, considerando sostanzialmente immutata la platea di soggetti da considerare;
    le disposizioni di cui all'articolo 6, che prevedono l'estensione dell'esenzione dalle imposte di successione e donazione nonché dell'applicazione in misura fissa delle imposte di registro ed ipocatastali per i trasferimenti in favore del soggetto che ha istituito il trust, il vincolo di destinazione o il fondo speciale in caso di premorienza del disabile, non determinano effetti finanziari poiché il gettito derivante dall'imposta di successione risulta poco rilevante, posto che la vigente disciplina dell'imposta di successione, prevedendo franchigie molto alte, fa sì che rientri in ogni caso nell'esenzione la maggior parte delle successioni;
    la stima degli effetti finanziari derivanti dalla sostituzione del «reddito imponibile» con il «reddito complessivo», di cui all'articolo 6, comma 7, si basa sull'applicazione del differenziale medio tra le predette tipologie di reddito desunto sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche pari al 5 per cento;
    l'applicazione di tale percentuale alla stima degli effetti finanziari delle disposizioni nel testo risultante prima delle modifiche introdotte dal Senato equivale ad ipotizzare prudenzialmente che per tutti i soggetti che effettuano l'erogazione si sia in presenza del limite massimo di deducibilità, pari al 20 per cento del reddito;
    le modifiche introdotte dal Senato agli articoli 5 e 6 non appaiono suscettibili di determinare sostanziali effetti in termini di gettito IRES,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 12.40.

SEDE REFERENTE

  Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 12.40.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
C. 3828 Boccia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 maggio 2016.

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, ricorda che nella settimana scorsa ha avuto luogo lo svolgimento della relazione illustrativa nonché l'effettuazione di un ciclo di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul contenuto della legge di bilancio e sull'equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali, di cui alla legge n. 243 del 2012, congiuntamente con l'omologa Commissione del Senato.

Pag. 58

  Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di intervenire sulle questioni di merito del provvedimento nel prosieguo del dibattito, anche alla luce delle proposte emendative che saranno eventualmente presentate dai gruppi parlamentari. Al riguardo, rappresenta tuttavia la disponibilità del Governo ad illustrare talune proposte di modifica al testo, di carattere prevalentemente tecnico, già a partire dalla giornata di domani.

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, nel prendere positivamente atto della disponibilità da parte del Governo ad illustrare le citate proposte di modifica già nel giro dei prossimi giorni, ricorda che, sulla base di quanto convenuto nell'ultimo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti è stato comunque fissato alle ore 11 di lunedì prossimo, in accoglimento di una richiesta in tal senso avanzata da taluni gruppi parlamentari. Fermo restando il termine testé richiamato, auspica tuttavia che i gruppi parlamentari medesimi siano nelle condizioni di presentare le proprie proposte emendative già entro la fine di questa settimana, in tal modo consentendo di poter realisticamente avviare l'esame delle medesime già all'inizio della prossima settimana e, qualora la programmazione dei lavori lo richiedesse, porre l'Assemblea nelle condizioni di esaminare il testo già a partire da lunedì 20 giugno.

  Rocco PALESE (Misto-CR), nel condividere il suggerimento del presidente Boccia in ordine ad una presentazione quanto più sollecita possibile delle proposte emendative di iniziativa parlamentare, ricorda che il testo del provvedimento rappresenta il risultato di una approfondita elaborazione, alla quale hanno fattivamente contribuito tutti i gruppi parlamentari, inclusi quelli che non hanno sottoscritto l'articolato in esame. Rammenta, altresì, che il provvedimento fa seguito allo svolgimento, assieme alla omologa Commissione del Senato, di un'ampia indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio conclusasi al termine dell'anno 2015 e che solo la settimana scorsa ha avuto luogo sul provvedimento medesimo, come d'altronde richiamato anche dal presidente Boccia, un apposito ciclo di audizioni. Tanto premesso, ritiene quindi che solo l'effettivo avvio dell'esame delle proposte emendative a partire dai giorni iniziali della prossima settimana potrebbe consentire l'approdo del provvedimento in Assemblea eventualmente anche in anticipo rispetto all'attuale calendarizzazione dei lavori, prevista a partire dal giorno 27 giugno.

  Maino MARCHI (PD) conviene circa l'opportunità che i gruppi prendano in considerazione l'eventualità di procedere alla presentazione degli emendamenti entro la fine di questa settimana, al fine di avviarne effettivamente l'esame sin dall'inizio della settimana successiva e di deliberare il conferimento del mandato al relatore entro la prossima settimana, in modo eventualmente di consentirne l'esame in Assemblea anche a partire da lunedì 20 giugno.
  Venendo quindi ai contenuti specifici della proposta di legge, si sofferma su due questioni meritevoli a suo avviso di ulteriore approfondimento, come peraltro emerso anche nel corso delle audizioni svolte la settimana passata. Intende fare riferimento, in primo luogo, alla tematica relativa alle cosiddette clausole di salvaguardia, la cui concreta attivazione riveste una particolare rilevanza, tenuto conto che generalmente esse attengono a disposizioni che interessano l'ambito dei diritti soggettivi. Al riguardo, considera pertanto opportuno svolgere un supplemento di riflessione rispetto alle nuove modalità procedurali individuate dall'articolo 3 del testo in esame, al fine di eventualmente introdurre specifici correttivi, quali, ad esempio, la previsione – laddove si renda necessario sospendere temporaneamente l'efficacia delle disposizioni legislative per le quali sia stato riscontrato uno sforamento rispetto alle previsioni di spesa – di una decisione collegiale del Consiglio dei ministri, come del resto ipotizzato anche Pag. 59dal Ministro Padoan nel corso della sua audizione del 26 maggio scorso. In secondo luogo, ritiene opportuno meglio puntualizzare la disciplina attuativa relativa agli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), che ne prevede, tra l'altro, l'inserimento in apposito allegato al Documento di economia e finanza, posto che l'attuale formulazione della norma sembrerebbe prestarsi ad un eccessivo margine di discrezionalità in fase applicativa che potrebbe, a suo giudizio, non valorizzare sufficientemente il ruolo attivo del Parlamento in tale rilevante passaggio.

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.55.

Pag. 60