CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 maggio 2016
648.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.10.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.
C. 3821 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Valeria CARDINALI (PD), relatrice, è chiamata ad esprimere un parere alla commissione XIV Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati sul disegno di legge «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016», approvato lo scorso 10 maggio dal Senato.
  Rispetto al testo presentato dal Governo, su cui la Commissione si era già espressa con un parere favorevole, segnala che nel corso dell'esame presso il Senato sono state introdotte nuove disposizioni ed integrazioni.
  Il testo trasmesso alla Camera si compone di 37 articoli (rispetto ai 22 iniziali), le cui disposizioni sono finalizzate a definire 4 procedure di infrazione, 10 casi di pre-contenzioso (EU Pilot), una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato e una procedura di aiuti di Stato. Il Pag. 142provvedimento provvede inoltre all'attuazione di 3 direttive e di una decisione GAI (giustizia e affari interni).
  Nel complesso, il disegno di legge interviene al fine di modificare le disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo nei seguenti settori: libera circolazione delle merci (Capo I – articoli da 1 a 4); libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi (Capo II – articoli 5 e 6); giustizia e sicurezza (Capo III – articoli da 7 a 16); trasporti (Capo IV – articoli 17 e 18); fiscalità, dogane e aiuti di Stato (Capo V – articoli da 19 a 29); occupazione (Capo VI – articolo 30); ambiente (Capo VII – articoli 31 e 32); energia (Capo VIII – articolo 33).
  Entrando nel merito delle principali novità introdotte durante l'esame presso il Senato, esse riguardano:
   la modifica del titolo del disegno di legge, che fa ora riferimento all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea per il biennio 2015-2016 (e non più solo il 2015);
   lo stralcio dell'articolo 3 contenente disposizioni relative all'indicazione del Paese d'origine sull'etichettatura degli alimenti (Caso EU pilot 5938/13/SNCO), ora confluite in un autonomo disegno di legge A.S. 2228-bis;
   la modificazione testuale dei seguenti articoli: articolo 1 (Qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini – Caso EU Pilot 4632/13/AGRI); articolo 6 (Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco – Caso EU Pilot 5571/13/TAXU); articolo 7 (Disposizioni in materia di obbligazioni alimentari, in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale); articolo 18 (Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture e per le imprese ferroviarie); articolo 21 (Aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino e alla salvia freschi destinati all'alimentazione – Caso EU Pilot 7292/15/TAXU); articolo 24 (Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime – tonnage tax)); articolo 33 (Terzo pacchetto energia – Procedura di infrazione 2014/2286); articolo 35 (Procedura aiuti di Stato);
   l'inserimento di 16 nuovi articoli relativi alle seguenti materie: immissione in commercio dei dispositivi medici, in attuazione della rettifica della direttiva 2007/47/CE (articolo 3); disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014 sulla classificazione, imballaggio, etichettatura di sostanze e miscele (articolo 4); titolo esecutivo europeo, riguardante le procedure di esecuzione forzata da eseguire in un altro Stato membro (articolo 8); permesso di soggiorno individuale per minori figli di stranieri con questi conviventi e regolarmente soggiornanti (articolo 10); indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti in attuazione della direttiva 2004/80/CE (al fine di superare le criticità dovute alla non corretta trasposizione nell'ordinamento nazionale della citata direttiva) (articoli da 11 a 16); regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, in attuazione delle direttive 2014/86/UE e 2015/121/UE (articolo 26); investimenti delle imprese marittime (articolo 27); tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, in attuazione della direttiva (UE) 2015/2060 (articolo 28); trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi (articolo 29); diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore (articolo 30); finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali, nonché funzionamento dell'Arbitro per le controversie finanziarie presso la CONSOB (articolo 36).

  Segnala che le modifiche introdotte dal Senato vertono su materie di competenza statale.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

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Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia.
Nuovo testo C. 3651 Venittelli.
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla XI Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera sul testo della proposta di legge C. 3651, recante «Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.
  La proposta di legge C. 3651, che consta di un articolo unico, modifica i criteri di calcolo degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti dichiarati incompatibili con la normativa europea dalla Commissione europea, con decisione 2000/394/UE, concessi in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia, sulla base di quanto disposto dall'articolo 27 del decreto-legge n. 669 del 1996 e dall'articolo 5-bis del decreto-legge n. 96 del 1995, recanti sgravi contributivi e degli oneri sociali per assunzioni in aziende operanti in determinati territori. Precisa che si tratta di sgravi concessi alle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia negli anni 1995-1997, la cui incompatibilità con la normativa europea sugli aiuti di Stato è stata riconosciuta solo molti anni dopo.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 2).

  Michele MOGNATO (PD) ricorda che le imprese interessate dal provvedimento hanno già restituito la quota capitale. Si interviene dunque sul calcolo degli interessi, prevedendo l'applicazione del criterio di calcolo semplice anziché di quello composto.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina dei partiti politici.
Nuovo testo unificato C. 2839 Marco Meloni e abb.
(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

  La Commissione inizia l'esame.

  Gianpiero D'ALIA, presidente e relatore, fa presente che è chiamata ad esprimere alla I Commissione Affari costituzionali della Camera il parere, per i profili di competenza, sul testo unificato delle proposte di legge C. 2839 e abbinate, recante «Disposizioni in materia di disciplina dei partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.
  Dopo avere enunciato le finalità, il testo unificato riconosce il diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti, movimenti o gruppi politici organizzati per concorrere alla formazione dell'indirizzo politico e all'elaborazione di programmi per il governo nazionale e locale, nonché alla selezione e al sostegno di candidati alle elezioni, nel rispetto del principio della parità di genere. Esso prevede che l'organizzazione e il funzionamento dei partiti, movimenti o gruppi politici organizzati sono improntati al principio della trasparenza e al metodo democratico e riconosce il diritto di tutti gli iscritti di partecipare, senza discriminazioni, alla determinazione delle scelte politiche che impegnano il partito.
  Sono integrate le disposizioni vigenti sul contenuto necessario degli statuti dei Pag. 144partiti registrati, introducendo regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti e richiedendo l'indicazione dei criteri di ripartizione delle risorse tra organi centrali e le eventuali articolazioni territoriali.
  È espressamente riconosciuto che, salvo diverse disposizioni di legge, dello statuto o dell'accordo associativo ai partiti si applicano le norme sulle associazioni non riconosciute e sono disciplinati l'uso della denominazione e del simbolo del partito.
  Il testo prevede altresì che i partiti e i gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature alle elezioni politiche devono depositare, contestualmente al contrassegno, lo statuto registrato, o, in mancanza, una dichiarazione recante alcuni elementi minimi di trasparenza; in caso di mancato deposito dello statuto o della dichiarazione di trasparenza le liste sono ricusate dall'Ufficio centrale circoscrizionale.
  Il testo introduce poi disposizioni con la finalità di assicurare la trasparenza, prevedendo, in particolare, la pubblicazione, in un'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno denominata «Elezioni trasparenti», dei seguenti elementi: il contrassegno di ciascun partito o gruppo politico organizzato; lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza; il programma elettorale; le liste di candidati presentate per ciascun collegio.
  È altresì richiesta la pubblicazione, in un'apposita sezione del sito internet di ciascun partito politico denominata «trasparenza», dei seguenti elementi:
   il rendiconto e lo statuto, ovvero, in mancanza, le procedure per l'approvazione degli atti, nonché ulteriori elementi, quali il numero, la composizione e la durata degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità di selezione delle candidature, l'organo investito della rappresentanza legale;
   l'elenco dei beni di cui sono intestatari i partiti;
   le erogazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro annui, con l'indicazione del nome del soggetto erogante, del relativo ammontare e dell'anno in cui sono state percepite; le erogazioni di importo compreso tra i 5.000 e i 15.000 euro possono essere pubblicate solo previo consenso del soggetto erogante. La pubblicazione perdura sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'erogazione è stata effettuata.

  Per le erogazioni – pari o superiori a 5.000 euro annui – in favore di partiti politici o loro articolazioni politico-organizzative, gruppi parlamentari, membri (e candidati) del Parlamento nazionale, membri (e candidati) del Parlamento europeo spettanti all'Italia, consiglieri regionali, provinciali, metropolitani e comunali (e candidati), titolari di cariche di presidenza, segreteria, direzione politica e amministrativa nei partiti e movimenti politici, è fatto obbligo di effettuare una dichiarazione congiunta da parte del soggetto erogante e di quello ricevente (disposizione in parte analoga a quella di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 659/1981, che vengono di conseguenza abrogati). Nel caso di erogazioni in favore di candidati alle cariche elettive ovvero effettuate da parte di soggetti residenti o domiciliati all'estero è possibile sostituire la dichiarazione congiunta con l'attestazione del solo beneficiario mediante autocertificazione. Nel caso di erogazioni in favore di partiti, movimenti e gruppi politici organizzati, effettuate con mezzi di pagamento tracciabili, la dichiarazione congiunta può essere sostituita da un'attestazione del rappresentante legale o del tesoriere del partito.
  Le dichiarazioni congiunte e le attestazioni sono comunicate alla Commissione per la garanzia dei partiti politici entro tre mesi dalla percezione dell'erogazione; è altresì previsto che la Commissione garantisca a tutti i cittadini il diritto di conoscerle (previo consenso per le erogazioni in favore di partiti politici di importo compreso tra 5.000 e 15.000 euro).
  Per le erogazioni di importo inferiore a 5.000 euro il testo unificato introduce Pag. 145l'obbligo di pubblicazione in forma aggregata, nella relazione allegata al rendiconto.
  L'obbligo di presentare il rendiconto viene limitato ai partiti che abbiano eletto un rappresentante alla Camera, al Senato o al Parlamento europeo e vengono estese le relative sanzioni.
  Viene infine disciplinata la messa a disposizione di beni, servizi e locali da parte degli enti territoriali per lo svolgimento dell'attività politica.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e una osservazione (vedi allegato 3).
  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 8.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 25 maggio 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.20 alle 8.25.

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